Riscatto delle aree convenzionate

Sportello p.e.e.p.

Cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (piani di zona per le aree PEEP)

Cos'è

Cosa è
Circa ¾ degli alloggi costruiti a Sassari hanno vincoli sul prezzo di vendita e sul canone di affitto che oggi possono essere rimossi.

Il servizio di Riscatto delle aree convenzionate (costituite in parte prevalente da aree P.E.E.P. – Piani di Edilizia Economico Popolare) istituito dal Comune di Sassari consente ai cittadini di riscattare gli immobili acquistati in Diritto di Superficie o in Diritto di Proprietà, portandoli allo status di libero mercato.
La procedura di riscatto consente, a fronte del pagamento al Comune di un corrispettivo  di eliminare ogni vincolo.
Questi vincoli sono citati espressamente nel rogito di acquisto, oppure possono esserne indicati solo i relativi riferimenti normativi (art. 35 della legge 865/71 e successive modifiche).

Cos’e’ il“diritto di superficie”?

E’ un diritto reale. L’assegnatario di un immobile, di solito appartamento ed autorimessa, costruito su di un’area concessa dal Comune in Diritto di Superficie, è proprietario dei soli muri, mentre il terreno resta di proprietà del Comune che ha concesso l’area. La Convenzione che ha accompagnato la concessione del Diritto di Superficie ha una durata, di norma, di 99 anni; alla scadenza di tale periodo l’immobile costruito diventa di proprietà del Comune, fatta salva la possibilità del rinnovo della concessione dell’area per un egual periodo, a fronte del pagamento di un corrispettivo commisurato agli oneri di urbanizzazione.

Quali vincoli comporta?

In caso di vendita

• il prezzo dell’alloggio non può superare quello stabilito dalla convenzione che ha accompagnato la concessione del Diritto di Superficie e delle sue pertinenze;

• va sempre richiesta al Comune l’autorizzazione a vendere e nel caso in cui la convenzione lo preveda, il Comune potrà esercitare il diritto di prelazione, acquistando la proprietà dell’alloggio e delle sue pertinenze; il Comune verificherà l’idoneità del soggetto acquirente e la congruità del prezzo massimo di vendita dell’alloggio;


In caso di locazione

• il canone massimo di locazione non può superare quello stabilito convenzione che ha accompagnato la concessione del Diritto di Superficie e delle sue pertinenze;

• va sempre richiesta al Comune l’autorizzazione a concedere in locazione l’alloggio e le sue pertinenze; il Comune verificherà l’idoneità del soggetto acquirente e la congruità del canone  massimo di locazione.

Cos’e’ Il“Diritto Di Proprietà”?

E’ un diritto reale. L’assegnatario di un immobile costruito su area concessa in Diritto di Proprietà è pieno proprietario sia dei muri che dell’area di pertinenza.
La convenzione, stipulata prima del febbraio 1992, che ha accompagnato la concessione dell’area in diritto di proprietà stabilisce però delle limitazioni al libero godimento del bene.
Quali vincoli comporta?

• Per i primi 10 anni dal rilascio dell’abitabilità non è consentita la vendita o la locazione dell’immobile.

• Dal decimo al ventesimo anno, in caso di locazione o vendita, vigono delle limitazioni circa il prezzo massimo di vendita ed il canone di locazione massimo.

• Dopo i primi 20 anni, in caso di vendita, l’assegnatario può trasferire la proprietà a chiunque, con obbligo di pagamento a favore del Comune, che a suo tempo ha ceduto l’area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrispondente, rivalutato su base ISTAT. Generalmente la differenza di prezzo è molto alta.
• Nella convenzione venivano inoltre previsti dei vincoli sul prezzo di vendita e locazione, del tutto simili a quelli previsti per la concessione del diritto di superficie ed a quelli di seguito riportati.
La convenzione che ha accompagnato la concessione dell’area in diritto di proprietà dopo il 1 Gennaio 1997 stabilisce anch’esse delle limitazioni al libero godimento del bene.


Quali vincoli comporta?

In caso di vendita
• il prezzo dell’alloggio non può superare quello stabilito dalla convenzione che ha accompagnato la concessione del Diritto di Superficie e delle sue pertinenze;
• il Comune verificherà l’idoneità del soggetto acquirente e la congruità del prezzo massimo di vendita dell’alloggio;

In caso di locazione
• il canone massimo di locazione non può superare quello stabilito convenzione che ha accompagnato la concessione del Diritto di proprietà e delle sue pertinenze;
• il Comune verificherà l’idoneità del soggetto acquirente e la congruità del canone massimo di locazione. 

A chi si rivolge

Cittadini

Accedere al servizio

I cittadini o i tecnici, per sapere se un alloggio possiede dei vincoli, per conoscere la procedura di riscatto e l’ammontare del corrispettivo da pagare possono contattare e recarsi presso lo Sportello riscatto aree convenzionate, muniti di copia del rogito e copia dei documenti di identità del/i proprietario/i, ed eventuale delega.

Sportello riscatto aree convenzionate

Via Dalmazia n° 19/b tel.: 079 4133501 - sportellopeep@comune.sassari.it
Orari di apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì 9:00 – 14:00 / 15:00 – 19:00

L'ufficio sarà chiuso al pubblico dal 9 al 26 agosto 2024. L'attività riprenderà martedì 27 agosto.

Le limitazioni

I vincoli ai quali i proprietari di alloggi convenzionati devono attenersi sono molteplici e possono variare a seconda di quanto specificato in convenzione.

Generalmente i proprietari di questi alloggi:

• possiedono un immobile con un valore inferiore rispetto a quello di libero mercato
• non possono vendere al prezzo che vogliono, e a chi vogliono
• non possono affittare al canone di locazione che vogliono, e a chi vogliono

Spetta infatti al Comune:

• stabilire il prezzo massimo di vendita
• stabilire il prezzo massimo del canone di locazione
• verificare il possesso dei requisiti richiesti dei futuri acquirenti o inquilini  

I vantaggi

L’adesione al servizio è facoltativa e comporta numerosi vantaggi.

Non è dato sapere se la normativa di riferimento consentirà al Comune di Sassari continuare a fornire questo servizio anche in futuro e alle medesime condizioni: il servizio potrebbe infatti essere interrotto oppure potrebbero aumentare i corrispettivi da pagare.

Perché eliminare i vincoli?
Se vuoi vendere o affittare la tua casa

- per vendere a chi si vuole al prezzo di libero mercato, significativamente superiore rispetto a quello imposto
- per affittare a chi si vuole al canone di locazione di libero mercato, significativamente superiore rispetto a quello imposto

Se non vuoi vendere o affittare la tua casa 

- per approfittare tempestivamente dei vantaggi offerti dal Comune il quale, in futuro, potrebbe dover interrompere il servizio o aumentare i corrispettivi da pagare per allinearsi ad una evoluzione normativa
- per aumentare notevolmente il valore della casa e trarne vantaggio nel caso in cui:

- il proprietario stesso, o i suoi figli, debbano chiedere un prestito in banca e ci sia la necessità di offrire garanzie
- si debba rinegoziare il mutuo o chiedere una surroga
- si voglia lasciare, un domani, una eredità maggiore ai figli
- si debba offrire l’alloggio in garanzia a una casa di cura o di riposo, o per avere un reddito integrativo

La procedura di riscatto

La procedura prevede che:

1. L’assegnatario/proprietario (l’adesione è volontaria) presenti domanda di trasformazione o rimozione vincoli utilizzando un apposito modulo, allegando tutta la documentazione necessaria.

2. Il Comune comunichi formalmente il corrispettivo dovuto per la trasformazione in proprietà e/o la rimozione dei vincoli di godimento.

3. Il richiedente consegni al comune la Lettera di Accettazione, ricevuta contestualmente alla comunicazione del corrispettivo, una volta pagato quanto dovuto tramite portale PagoPa.

4. Il richiedente nomini un notaio per la stipula dell’atto.

5. Il Notaio designato ed il Comune concordino la data del rogito, presso cui, successivamente, tutte le parti si devono presentare il giorno concordato.

Uffici

Settore di riferimento

Cosa serve

Deliberazione G.C. n. 306/2022

Aree convenzionate

Deliberazione G.C.n° 54/2022

Deliberazione G.C. n° 54/2022

Criteri per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e la rimozione dei vincoli per le convenzioni per la cessione del diritto di proprietà, all’interno dei P.E.E.P.

Criteri

Modulo domanda trasformazione diritto di superficie in proprietà

Modulo domanda trasformazione diritto di superficie in proprietà

Modulo domanda trasformazione diritto di superficie in proprietà e rimozione vincoli

Modulo domanda trasformazione diritto di superficie in proprietà e rimozione vincoli

Modulo domanda rimozione vincoli

Modulo domanda rimozione vincoli

Modulo domanda convenzione sostitutiva

Modulo domanda convenzione sostitutiva

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Ulteriori informazioni

I riferimenti normativi

Attraverso le disposizioni legislative sotto elencate gli Enti locali possono trasformare il Diritto di Superficie in piena proprietà e rimuove i vincoli di prezzo e di canone massimo di locazione, a fronte di un corrispettivo.

-  Legge 448/98 articolo 31 commi dal 45 al 50 e successive modifiche ed integrazioni

-  Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni  in legge 12 luglio 2011 n. 106, articolo 5 comma 3-bis

-  Decreto legge  6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche in legge n. 135 del 7 agosto 2012 in vigore dal 15 agosto 2012, art. 23 ter comma 1-bis

-  Decreto Legge  29 dicembre 2011 convertito in legge 14 del  28 febbraio 2012, articolo 29 comma 16-undecies con decorrenza dal 1 gennaio 2012

-  Legge 147/2013 articolo 1, comma 392

- Decreto Legge  29 dicembre 2011 n. 216 convertito in legge 14 del  28 febbraio 2012, articolo 29 comma 16-undecies con decorrenza dal 1 gennaio 2012.

 - Legge n. 136/2018 e Decreto MEF n. 151/2020

Ultimo aggiornamento

25/07/2024, 12:05

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