Locazione occasionale a fini ricettivi
Locazioni occasionali a fini ricettivi L.R. 6 luglio 2018, n. 23
Locazioni occasionali a fini ricettivi L.R. 6 luglio 2018, n. 23
Art. 21 bis (Locazione occasionale a fini ricettivi)
1. La locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al comune territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line.
2. Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti alloggiati secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.
Formati disponibili: PDF
giu/23
Data pubblicazione
Ultimo aggiornamento
08/06/2023, 12:57
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