La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla dispersione delle ceneri avviene mediante disposizione testamentaria o, in assenza, mediante dichiarazione resa o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In caso, invece, di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, alla quale il defunto abbia manifestato la volontà che le proprie ceneri venissero disperse, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
La dispersione delle ceneri è consentita:
- in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- in natura;
- in aree private (all'aperto, con il consenso dei proprietari, senza dar luogo ad attività aventi fini di lucro);
- in mare, nei laghi e nei fiumi (nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa);
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.
Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione.