Accesso civico semplice
L'accesso civico semplice è l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati
L'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii., riconosce il diritto di accesso ai documenti, informazioni e dati per i quali non risultino adempiuti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.
L'accesso civico è riconosciuto con riguardo a tutti i documenti, le informazioni e i dati che in base alla normativa vigente devono essere pubblicati nel portale istituzionale dell'Ente. In caso di omissione, il cittadino ha il diritto di richiederne la pubblicazione.
La richiesta di accesso civico deve contenere i dettagli dei documenti, delle informazioni e dei dati per i quali si chiede la pubblicazione.
La richiesta, con oggetto "Richiesta Accesso Civico", può:
- essere redatta in carta semplice e presentata al Protocollo del Comune, indirizzata al Responsabile dell’accesso civico
- oppure essere spedita mediante posta elettronica all'indirizzo PEC del Comune di Sassari.
La richiesta può opzionalmente contenere il nome e l’indirizzo o l'indirizzo di posta elettronica del richiedente.
In questi casi l’Amministrazione comunicherà al richiedente:
- il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente;
- l'impossibilità di procedere alla loro pubblicazione nei casi in cui esistano i limiti previsti dalla normativa sulla privacy .
Qualora, invece, il documento, il dato o l'informazione non siano presenti nel sito, l'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla loro pubblicazione, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente", e ne comunica al richiedente, con le modalità di cui sopra, l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.
Se, entro trenta giorni dalla data della richiesta, l’amministrazione non ha fornito risposta, il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e smi) mediante posta elettronica all'indirizzo PEC del Comune di Sassari.
Il titolare – individuato nella figura del Direttore Generale - verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, nel caso, provvede alla pubblicazione entro 15 giorni dall’avvenuta richiesta.
Il richiedente, con specifica motivazione, può ottenere copia cartacea del documento da pubblicare, sostenendo le relative spese come previsto dall'art.25 della legge 241/1990 e dall'art.13 del “Regolamento del diritto di accesso dei cittadini agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni”
Accesso civico e accesso generalizzato
Accesso dei cittadini agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni
Regolamento del diritto di accesso dei cittadini agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni
- Articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013
- Articolo 2, comma 9-bis, l. 241/90
Ultimo aggiornamento
23/05/2022, 12:29