Le persone con disturbo mentale possono usufruire di sussidi economici erogati dalla Regione tramite i comuni ai sensi della L.R. 15/92 integrata dalla L.R. 20/1997.
Il sussidio consiste in un assegno mensile che, in presenza dei requisiti richiesti, viene riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L’importo dell’assegno è determinato in base ai parametri stabili annualmente dall'Assessorato regionale e al reddito mensile individuale, che include tutte le entrate, comunque conseguite, compresi eventuali erogazioni assistenziali, assegni per invalidità civile e trattamenti pensionistici, ad eccezione dell’indennità di accompagnamento.
Per i minori, i beneficiari dell'amministrazione di sostegno, gli interdetti e gli inabilitati, il reddito imponibile è quello della famiglia di appartenenza, che non deve superare i parametri stabiliti annualmente sulla base dell’indice Istat e che comprende anche il reddito individuale mensile del beneficiario del sussidio.