In vigore le prescrizioni anticendio

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Il settore Ambiente e Verde pubblico è costantemente impegnato, in collaborazione con la Polizia locale, la Protezione civile e la compagnia barracellare, in un’attività di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari di aree verdi

Data:

03 giugno 2026

Il settore Ambiente e Verde pubblico è costantemente impegnato, in collaborazione con la Polizia locale, la Protezione civile e la compagnia barracellare, in un’attività di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari di aree verdi nel territorio del Comune di Sassari. L’obiettivo è far rispettare le norme in materia di tutela e gestione del patrimonio vegetale, per garantire non solo il decoro del territorio comunale ma soprattutto la tutela dell’incolumità pubblica e privata.

Il regolamento comunale sulla Tutela del Verde prevede diversi obblighi per i proprietari o conduttori di aree verdi incolte nel territorio comunale, il cui rispetto diventa più stringente nel periodo ad alto rischio incendio (dal primo giugno fino al 31 ottobre) quando entrano in vigore le prescrizioni regionali antincendio. Non rispettare le norme rappresenta un grave pericolo per la salute e l'incolumità delle persone, considerato che la presenza di sterpaglie e altro materiale secco favorisce la proliferazione di insetti nocivi e di animali indesiderati, come i topi, e, con l'innalzarsi delle temperature ambientali, sono a concreto rischio di incendio. I trasgressori sono puniti con sanzioni pecuniarie severe e ricordiamo che si tratta di un reato.

Tra gli obblighi previsti, in prossimità di zone abitate, si ricorda: il mantenimento dell'area pulita e ordinata, provvedendo allo sfalcio ripetuto dell'erba e al contenimento di alberi, arbusti e siepi entro il confine della proprietà; la pulizia da fieno, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili o vetrosi, della fascia perimetrale di 5 metri se a confine con altre proprietà private e di 3 metri se a confine con la via pubblica; la presenza di una fascia parafuoco e una fascia erbosa verde intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.

I rifornitori e i depositi di carburante, di legname e di altri materiali infiammabili e combustibili, al di fuori dai centri abitati, devono rispondere alle norme di sicurezza e dovranno avere apposita autorizzazione prevista dalla normativa; hanno inoltre l’obbligo di realizzare, intorno ai depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri.

Fino al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre i proprietari e i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo possono, sotto la propria diretta responsabilità, procedere all’abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, etc, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Ispettorato Forestale.

Infine, precisi obblighi sono in capo ai proprietari o gestori di aree verdi incolte confinanti con le linee ferroviarie in quanto la vegetazione erbacea e arbustiva rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo, per l’elevata probabilità di innesco e propagazione di incendi e per la possibile caduta accidentale di alberi sulla sede ferroviaria, specie in occasione di perturbazioni atmosferiche, con conseguente pregiudizio per la sicurezza e/o la regolarità della circolazione.

Ultimo aggiornamento: 03/06/2026, 13:56