Convivenza di fatto

Dichiarazione di costituzione di una convivenza di fatto

Cos'è

Per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 1 comma 36 e segg. L. 76/2016 DIRITTI E DOVERI Stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario; in caso di malattia o di ricovero, diritto reciproco di visita, assistenza, nonchè di accesso alle informazioni personali; ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere o di volore, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione; inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare; obbligo di mantenimento o alimentare; diritti nell'attività di impresa; risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza. CONTRATTO DI CONVIVENZA I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Tale contratto, le eventuali modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, con atto pubblico e scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o un avvocato. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it. RISOLUZIONE CONVIVENZA La convivenza di fatto decade a seguito di: accordo delle parti; recesso unilaterale (di anche anche uno solo dei conviventi, tramite compilazione dell'apposita dichiarazione); matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona; mancanza di coabitazione (cambio di residenza di un convivente presso un altro indirizzo); morte di uno dei contraenti. Qualora i conviventi, di comune accordo o unilateralmente, decidano di porre termine alla convivenza di fatto, devono compilare la dichiarazione allegata di cessazione di convivenza di fatto e presentarla, firmata e corredata da copia di un documento d'identità all'ufficiale d'anagrafe, con le stesse modalità sopra illustrate. Tale dichiarazione può essere firmata anche solo da un convivente. CERTIFICAZIONE Anche a seguito di costituzione della convivenza di fatto, il certificato di stato di famiglia rimane invariato e su di esso non vi sarà alcun riferimento al fatto che due componenti del nucleo familiare siano una coppia di fatto. Su richiesta, l'ufficiale d'anagrafe provvederà a rilasciare un'attestazione dalla quale si potrà evincere che i due conviventi costituiscono una coppia di fatto, con l'indicazione della decorrenza. Qualora sia stato stipulato un contratto di convivenza di fronte ad un avvocato o un notaio, sull'attestazione verrà riportato questo dato, senza alcun riferimento ai dettagli contenuti nel contratto stesso. L'attestazione di convivenza di fatto, così come tutti gli altri certificati anagrafici, non può essere presentata ad organi della pubblica amministrazione o a gestori di pubblici servizi. In questi casi, così come previsto dalla L. 183/2011, si deve utilizzare l'autocertificazione. Il certificato richiesto da un privato, invece, è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo (pari ad euro 16,00), tranne i casi in cui è prevista una specifica esenzione (DPR 642/72 e leggi speciali).

A chi si rivolge

Presupposto essenziale per la formazione della coppia di fatto è la COABITAZIONE (essere residenti allo stesso indirizzo ed inseriti nello stesso nucleo familiare anagrafico).

Accedere al servizio

Gli interessati devono presentare una dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto (vedi modulo allegato). Tale dichiarazione, debitamente compilata, firmata da entrambi i conviventi e corredata da copia di un documento d'identità dei dichiaranti, può essere presentata direttamente: presso gli uffici di Puntocittà1 (Corso G.M. Angioi n. 15) tramite mail all'indirizzo puntocitta@comune.sassari.it o tramite PEC a protocollo@pec.comune.sassari.it; via posta a: Comune di Sassari – Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa (Servizio Puntocittà), Piazza del Comune, 07100 Sassari. Entro due giorni lavorativi dalla ricezione della dichiazione, l'ufficiale d'anagrafe provvederà a registrare nella scheda anagrafica individuale degli interessati la convivenza di fatto e ad avviare il relativo procedimento di verifica della dichiarazione resa e dei requisiti. La registrazione della convivenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

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Ultimo aggiornamento

29/08/2023, 17:13