Statuto del contribuente
Legge 27 luglio 2000, n. 212, pubblicata sulla G.U. 31.7.2000, n. 177
Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. (Informazione del contribuente)
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19
Art. 20.
Art. 21. (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.
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Art. 2.
1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono
disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo;
la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve
menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un
oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere
tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto
della legge medesima. 3. I richiami di altre disposizioni contenuti
nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando
anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si
intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono
essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
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Art. 3.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi
periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere
adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata
in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in
esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti
di imposta non possono essere prorogati.
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Art. 4.
1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi
tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad
altre categorie di soggetti.
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Art. 5. (Informazione
del contribuente)
1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative
volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni
legislative e amministrative vigenti in materia tributaria,
anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo
gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio
impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere
idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire
aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita
dei contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei
contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari
e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto
che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
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Art. 6.
1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di
effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle
informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero
nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai
fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti
da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità
idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto
da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le
disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni
fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare
il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione
di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli
atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale,
di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire
che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale,
ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione
del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche
ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria
e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie
con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose
e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti
documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione
finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal
contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti
ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di
fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione
amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla
liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora
sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente,
a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire
i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro
un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni
dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica
anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza
di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.
La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a
ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad
effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti
emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.
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Art. 7.
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo
quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi,
indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella
motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve
essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari
della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio
presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in
merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del
procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso
i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto
in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo
giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui e' possibile
ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale
precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione
della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli
organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
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Art. 8.
1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione
del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare
termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito
dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo
delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere
per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione
o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando
sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta
o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito
a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci
anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie
di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione
del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi
tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio
1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia
da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione
dei redditi anche al netto delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti
in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante
compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002,
l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali
attualmente non è previsto.
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Art. 9.
1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati,
nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari
è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione
in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato
dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli
obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da
eventi eccezionali ed imprevedibili.
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Art. 10.
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria
sono improntati al principio della collaborazione e della buona
fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori
al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni
contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché
successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o
qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito
di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione
dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata
e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando
si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito
di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente
tributario non possono essere causa di nullità del contratto.
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Art. 11.
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione
finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate
e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione
delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora
vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione
delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non
ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata,
vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza
di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa
non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma
1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione
o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità
dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente,
è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello,
non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente
che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria
entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero
elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni
analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere
collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione
tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie
di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure
e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di
risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione
finanziaria da parte dei contribuenti.
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Art. 12.
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali
destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base
di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi
si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente
documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività
e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile
allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni
commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto
di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata
e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere
da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi
di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi
che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi
e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori
o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista,
che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale
delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione
finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente,
non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per
ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità
dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.
Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente,
decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste
eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione
delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato
del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano
con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al
Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo
13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione
e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale
di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo,
il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni
e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della
scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata
urgenza.
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Art. 13.
1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione
delle entrate delle province autonome è istituito il Garante
del contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia,
è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati
dal presidente della commissione tributaria regionale o sua
sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione
regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche
ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;
b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali
e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due
anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale
delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale
del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante
generale della Guardia di finanza; c) avvocati, dottori commercialisti
e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata,
per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi
ordini di appartenenza.
3. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo
presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.
Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto
nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma
2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle
categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle
categorie di cui alla lettera c) del comma 2.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il
compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del
contribuente.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante
del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle
entrate presso le quali lo stesso è istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni
inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro
soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità,
scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli
o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il
rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria,
rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti,
i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure
di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento
o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del
contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione
regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia
di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone
l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti
degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore
organizzazione dei servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli
uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi
di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità
degli spazi aperti al pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto
di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto
dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare
rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti
dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti
o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione,
segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante
di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale
per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale
avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle
finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di
rimessione in termini previsti dall'articolo 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione
sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore
regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle
dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia
di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e
prospettando le relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante
del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed
alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti
adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.
13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo
ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra
fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
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Art. 14.
1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni
sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione
di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione
del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni
e di pagamento delle imposte.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie
di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione
del presente articolo.
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Art. 15.
1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del
Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia
di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività
del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo
eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni
operate annualmente dal Garante del contribuente.
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Art. 16.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più
decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle
leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne
la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della
presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad
abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente
legge.
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Art. 17.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei
confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari
e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi
compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento,
liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
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Art. 18.
1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono
essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti
del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.
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Art. 19.
1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni
opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua
l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di
assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'articolo
11 della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze
è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti
per la riqualificazione del personale in servizio.
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Art. 20.
... omissis...
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Art. 21. (Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Scheda aggiornata al 08/03/2007