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ICI. Imposta Comunale sugli Immobili

VADEMECUM PER IL PAGAMENTO DELL’ICI

Abolizione dell'ICI sull'abitazione principale

A decorrere dall'anno 2008 è abolita l'Ici sull'abitazione principale, ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè: abitazioni di lusso, ville, castelli.
L'abolizione riguarda anche le abitazioni assimilate all'abitazione principale dal regolamento per l’applicazione dell’ICI  nonché le pertinenze
In particolare:

L'esenzione si estende inoltre:
a favore del coniuge proprietario ma non assegnatario della casa coniugale, nel caso di sentenza di separazione o divorzio, purché questi non possieda altro immobile adibito ad abitazione nel medesimo comune;
agli immobili degli IACP regolarmente assegnati ed a quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci.
"Attenzione: qualora nel corso dell'anno si verifichino variazioni (acquisti, cessioni ecc.) su immobili adibiti ad abitazione principale, sulle loro pertinenze, o nei casi in cui si realizzino le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale previste dal regolamento (uso gratuito, anziani in case di ricovero) che comportino l'esenzione dal pagamento dell'ICI, permane l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI.
Qualora tali situazioni si siano verificate nel corso del 2008, la dichiarazione ICI andrà presentata quest'anno, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (la dichiarazione attesta sempre situazioni riferite all'anno precedente)

FAQ
Leggi le risposte ai quesiti più frequenti

Beni oggetto dell’imposta

Sono beni oggetto d’imposta i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Sassari, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Chi deve pagare

Sono tenuti al pagamento dell'imposta, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 504/92 che ha istituito l’ICI, il proprietario di immobili o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo è il locatario; in tale ipotesi il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

ESENZIONI

E' prevista l'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli esercizi commerciali e artigianali siti in vie precluse al traffico veicolare a causa di lavori che si protraggono per oltre sei mesi, nel caso in cui gli esercenti siano proprietari degli immobili.

COME E QUANDO PAGARE

Il termine per il pagamento dell'acconto ICI scade il 16 giugno.
L’importo del versamento deve essere arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso, se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi.
Non si fa luogo al pagamento qualora l'importo annuo da versare sia inferiore a 5 Euro.
Il pagamento può essere effettuato:

Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI. Si applica la sanzione ridotta del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 1.50% annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno del mancato pagamento, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 3.75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 1.50% annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo

Aliquote relative all'anno 2011
(SI RICONFERMANO LE ALIQUOTE RELATIVE ALL'ANNO 2010)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 15 dicembre 2009 sono state approvate le aliquote per l'anno 2010

Si conferma l'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 114,00 (solo per i fabbricati di categoria A1 A8 e A9)

DICHIARAZIONE ICI 2010

Dal 2008 è abolito l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI. La dichiarazione rimane però obbligatoria nei casi in cui le modificazioni che danno luogo ad un diverso ammontare del tributo dovuto determinano riduzioni d'imposta, o quando tali modificazioni non sono conoscibili dall'Ente. In particolare permane l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:

Riferimenti normativi

 

Modulistica

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Scheda aggiornata al 20/05/2011

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