ICI. Imposta Comunale sugli Immobili
VADEMECUM PER IL PAGAMENTO DELL’ICI
Abolizione dell'ICI sull'abitazione principale
A decorrere dall'anno 2008 è abolita l'Ici sull'abitazione
principale, ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8 e A9,
cioè: abitazioni di lusso, ville, castelli.
L'abolizione riguarda anche le abitazioni assimilate all'abitazione
principale dal
regolamento per l’applicazione dell’ICI nonché le pertinenze
In particolare:
- 1. Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale la soffitta, la cantina se ubicate nello stesso edificio, un garage o un posto auto; tali pertinenze debbono essere asservite esclusivamente all’abitazione principale.
- 2. Si considerano abitazione principale le unità immobiliari già adibite a tale uso possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, se non locate;
- 3. E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai figli o ai genitori che la occupano quale loro abitazione principale e che ivi abbiano la residenza anagrafica, a condizione che gli stessi non siano titolari in quota pari almeno al 50% di un altro immobile adibito ad abitazione nel territorio comunale.
L'esenzione si estende inoltre:
a favore del coniuge proprietario ma non assegnatario della casa
coniugale, nel caso di sentenza di separazione o divorzio, purché
questi non possieda altro immobile adibito ad abitazione nel
medesimo comune;
agli immobili degli IACP regolarmente assegnati ed a quelli delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci.
"Attenzione: qualora nel corso dell'anno si verifichino
variazioni (acquisti, cessioni ecc.) su immobili adibiti ad
abitazione principale, sulle loro pertinenze, o nei casi in cui si
realizzino le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale
previste dal regolamento (uso gratuito, anziani in case di ricovero)
che comportino l'esenzione dal pagamento dell'ICI, permane l'obbligo
di presentare la dichiarazione ICI.
Qualora tali situazioni si siano verificate nel corso del 2008, la
dichiarazione ICI andrà presentata quest'anno, entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi (la dichiarazione
attesta sempre situazioni riferite all'anno precedente)
FAQ
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ai quesiti più frequenti
Beni oggetto dell’imposta
Sono beni oggetto d’imposta i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Sassari, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Chi deve pagare
Sono tenuti al pagamento dell'imposta, come previsto dall'art. 3
del D.Lgs. 504/92 che ha istituito l’ICI, il proprietario di
immobili o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non
residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede
legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing),
soggetto passivo è il locatario; in tale ipotesi il locatario assume
la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato
il contratto di locazione finanziaria.
ESENZIONI
E' prevista l'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli esercizi commerciali e artigianali siti in vie precluse al traffico veicolare a causa di lavori che si protraggono per oltre sei mesi, nel caso in cui gli esercenti siano proprietari degli immobili.
COME E QUANDO PAGARE
Il termine per il pagamento dell'acconto ICI scade il 16 giugno.
L’importo del versamento deve essere arrotondato all'euro per
difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso, se
la frazione è pari o superiore a 50 centesimi.
Non si fa luogo al pagamento qualora l'importo annuo da versare sia
inferiore a 5 Euro.
Il pagamento può essere effettuato:
- - utilizzando gli appositi bollettini intestati a Equitalia Sardegna SPA Sassari – SS – ICI c/c postale n. 88716188, effettuando il versamento direttamente presso gli sportelli di Equitalia Sardegna, loc. Piandanna o presso gli uffici postali.
- - utilizzando il modello F24.
Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI. Si applica la sanzione ridotta del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 1.50% annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno del mancato pagamento, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 3.75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 1.50% annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo
Aliquote relative all'anno 2011
(SI RICONFERMANO LE ALIQUOTE RELATIVE ALL'ANNO 2010)
- a. Aliquota del 5,50 per mille:
• Fabbricati di categoria A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale;
- b. Aliquota del 0 per mille:
• Immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione con contratto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/1998;
- c Aliquota del 7 per mille:
• Immobili adibiti ad uso abitativo per i quali non risultino registrati contratti di locazione;
• Secondo immobile ed ulteriori adibiti ad uso abitativo concessi in comodato d'uso gratuito non registrato
- d. Aliquota del 6 per mille:
• Immobile adibito ad uso abitativo concesso in locazione con contratto registrato;
• Secondo immobile ed ulteriori adibiti ad uso abitativo concessi in uso gratuito con contratto registrato;
• Aree edificabili, terreni agricoli, altri fabbricati non ricompresi nelle fattispecie sopra riportate;
Si conferma l'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 114,00 (solo per i fabbricati di categoria A1 A8 e A9)
DICHIARAZIONE ICI 2010
Dal 2008 è abolito l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI. La dichiarazione rimane però obbligatoria nei casi in cui le modificazioni che danno luogo ad un diverso ammontare del tributo dovuto determinano riduzioni d'imposta, o quando tali modificazioni non sono conoscibili dall'Ente. In particolare permane l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
- • immobili che hanno perso o acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI
- • soggetti che modificano quanto già dichiarato o comunicato in merito all’abitazione principale;
- • unità immobiliari che nel corso del 2010 sono state concesse in uso gratuito ai figli o ai genitori o al coniuge separato o divorziato, non avente giudizialmente il diritto di abitazione, che la occupano quale loro abitazione principale e vi abbiano la residenza anagrafica;
- • esercizi commerciali e artigianali siti in zone precluse al traffico a causa di lavori che si sono protratti per oltre sei mesi, nel caso in cui gli esercenti siano proprietari degli immobili;
- • unità immobiliari che nel corso del 2010 sono state dichiarate inagibili o inabitabili;
- • alloggi che nel corso del 2010 sono stati locati con contratto concordato ex art. 2, comma 3 della legge 431/1998 (allegare copia del contratto);
- • immobili esenti dall'imposta secondo quanto previsto
dall'articolo 7 del D.lgs. 504/92
immobili di interesse storico artistico; - • unità immobiliari per le quali siano variate rendita o categoria o classe a seguito di istanza del proprietario;
- • assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia;
- • variazione di caratteristiche dell’immobile (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile oppure cambio di destinazione d’uso di un fabbricato);
- • variazione di valore dell’area fabbricabile;
- • attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;
- • immobili la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, o che non siano correttamente iscritti al Catasto;
- • immobili oggetto di locazione finanziaria, o di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- • Nelle altre ipotesi il Comune potrà accedere alla banca dati catastale per verificare tutti i dati utili alla determinazione della base imponibile degli immobili.
Riferimenti normativi
- Regolamento comunale
- Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni
- Decreto Legge 27/05/2008 n° 93 (esenzione ICI Prima Casa)
Modulistica
- Domanda di attribuzione versamento a contitolare o erede
- Domanda di compensazione somme dovute su avvisi con ICI ordinaria
- Domanda di compensazione ICI versata con altra da versare
- Domanda di rateazione atti di adesione
- Domanda di rimborso
- Domanda rateazione avvisi di accertamento ICI
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Scheda aggiornata al 20/05/2011