Legislazione nazionale
Legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (1). La Camera dei deputati ed il Senato della
repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga l a seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il
loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la
limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso
scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. i
proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli
ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società
protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere
soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla
sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al
proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso
le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati;
se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere
ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento profilattico
contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento
di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono
essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici
veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente
malati o incurabili.
10. gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d0intesa con le
unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono
in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di
sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono gestire le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo
sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
12. le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in
custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di
pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe
canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità
per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al
detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante
tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i
cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i
cani e il rispetto delle norme igienico -sanitarie e sono sottoposte al
controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.
La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il
riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli
interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste
e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di
prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al
fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e
la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni,
degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di
cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che
collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano
gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da
cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario
dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le
regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei
fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 8, comma 2. la rimanente somma è assegnata dalla regione
agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli
interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella
presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del
randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per
cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con la legge regionale e
avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie
locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di
cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito
nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al
comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
5. l'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
6. le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge
previsto dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta
comunale annuale di lire venticinquemila.
2 L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a
nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia
degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui
permanenza non si protragga oltre i due mesi p che paghino già l'imposta
in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica
sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni
protezionistiche senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai
comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo
unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione
incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il
Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge,
la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire
2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le
disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione
sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per
il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si
fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando
l'accantonamento <<Prevenzione del randagismo>>.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. e'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
data a Roma, addì 14 agosto 1991
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Scheda aggiornata al
15/06/2009