Istituti di partecipazione

Ufficio relazioni con il pubblico

referendum consultivo

Chi promuove il referendum.
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sassari organizzati in un Comitato promotore, che dovrà essere composto da almeno cinque persone, che raccolgano la richiesta di referendum di un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali.
Le circoscrizioni possono promuovere referendum su argomenti di esclusivo interesse circoscrizionale quando ne faccia richiesta un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali circoscrizionali.

 

 

Modalità.
I cittadini che intendono promuovere un referendum, dopo essersi organizzati in un Comitato promotore, devono presentarsi al dirigente del settore servizi del Comune in via santa Caterina 23 per ottenere l’autorizzazione a raccogliere le firma.
I componenti del Comitato promotore dovranno dimostrare la propria iscrizione alle liste elettorali del Comune di Sassari e rilasciare la richiesta contenente il quesito referendario unitamente alle generalità del rappresentante del Comitato promotore a cui saranno indirizzate le comunicazioni.
Quesito referendario.
Il quesito referendario deve essere unico e formulato in forma semplice. Non deve contenere elementi che neghino la pari dignità sociale e l’eguaglianza tra le persone con discriminazioni per sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali.
I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il Segretario generale, possono avvalersi delle strutture del Comune per una formulazione più appropriata del quesito
Ammissibilità.
Il referendum consultivo dovrà riguardare argomenti di esclusiva competenza comunale e di interesse collettivo.
L’ammissibilità del referendum è di competenza dell’ufficio del referendum composto dal Difensore civico, dal Segretario generale e da un esperto in materie giuridiche designato all’inizio di ogni mandato amministrativo dal Presidente del tribunale.
Il giudizio di ammissibilità avviene su due verifiche
  • ammissibilità della materia
  • correttezza della formulazione del quesito
Esclusione.
Non sono ammessi a referendum:
  • elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, incarichi e quant’altro in genere riguardi persone
  • attività amministrative vincolate da leggi e disposizioni statali o regionali
  • applicazioni di tributi, tariffe, bilancio e mutui
  • atti che abbiano già avuto esecuzione o che abbiano fatto sorgere diritti e interessi nonché materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni
Durata del procedimento.
Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta, dovrà trasmetterla all’ufficio del referendum. Il giudizio di ammissibilità deve essere formulato entro i trenta giorni successivi.
Nell’arco dei trenta giorni, qualora si presentino irregolarità nella richiesta, queste dovranno essere presentate mediante notifica per mezzo di messo comunale. Il comitato promotore, entro dieci giorni dalla data di ricevimento, può presentare contro deduzioni e un testo modificato; entro i dieci giorni successivi verrà presa la decisione definitiva.
Il termine di trenta giorni è sospeso per il periodo in cui verranno richiesti ed ascoltati chiarimenti.
Qualora il quesito sia giudicato ammissibile deve essere trasmesso entro cinque giorni al sindaco, il quale, entro i cinque giorni successivi, provvederà ad avvisare i promotori.
Modalità di raccolta delle firme.
Il Comitato promotore, perché la richiesta di referendum sia valida, dovrà raccogliere le firme di un venticinquesimo degli iscritti alle liste elettorali.
Le firme devono essere raccolte su appositi moduli, il cui modello viene approvato con deliberazione della Giunta.
I moduli devono essere presentati dal Comitato promotore al responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla notifica di ammissibilità del referendum, il quale provvederà a firmarli, datarli e timbrarli e restituirli entro tre giorni
Le firme raccolte, accanto a cui saranno indicati cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita del sottoscrittore, devono essere autenticate dalle autorità, nei luoghi e nei modi previsti dall’articolo 22, CAPO V del Regolamento.
I moduli con le firme autenticate devono essere presentati entro tre mesi dalla data di apposizione del timbro.
Tempi di verifica.
Entro trenta giorni dal deposito degli stampati con le firme raccolte, il responsabile del procedimento in collaborazione con l’ufficio elettorale del comune, si dovrà pronunciare sulla regolarità di raccolta delle firme. L’ufficio del referendum esprimerà il giudizio di ammissibilità della consultazione entro cinque giorni dal ricevimento del verbale di regolarità della raccolta delle firme.

 

Svolgimento del referendum.
Il sindaco, dopo una delibera della Giunta di approvazione del testo del quesito e di assunzione di spesa, indice il referendum. La data di convocazione degli elettori viene fissata tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di adozione dalla giunta.
La convocazione del sindaco, che dovrà indicare il giorno, l’orario, le modalità, il luogo ed il quorum necessario per la validità del referendum, sarà pubblicata all’albo pretorio e resa nota ai cittadini attraverso manifesti ed altri strumenti pubblicitari.
Efficacia del referendum.
Il referendum sarà valido se parteciperanno almeno la metà degli iscritti nelle liste elettorali; la proposta di referendum è accolta quando si sia pronunciata a favore la maggioranza dei votanti.
Il risultato del referendum sarà reso noto dall’ufficio del referendum entro dieci giorni dal suo svolgimento.
Normativa.

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