Comunicati stampa dicembre 2011
Sassari, lì 30 dicembre 2011
Commercio, piccola guida alla liberalizzazione
Nonostante l'Amministrazione comunale abbia espresso parere
contrario alla liberalizzazione degli orari del Commercio, che
penalizza i piccoli esercenti favorendo la grande distribuzione
limitando fortemente gli interventi di riequilibrio predisposti dal
Comune, si ritiene opportuno offrire una piccola guida alle norme di
legge che entreranno in vigore il 1° gennaio 2012 e a quelle che
continueranno a essere vigenti.
Liberalizzazione.
Dall'inizio del prossimo anno le attività commerciali su area
privata e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
potranno usufruire della liberalizzazione degli orari di attività e
della facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive.
Questa opportunità era già prevista per i comuni turistici e città
d’arte dalla legge 111 del 2011. I titolari degli esercizi
commerciali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di
vendita) e degli esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti
e bevande (bar, circoli, locali d'intrattenimento ristoranti ed
esercizi assimilabili) possono determinare liberamente il proprio
orario di apertura e chiusura e scegliere di rimanere aperti in
occasione delle giornate domenicali e festive e della mezza giornata
infrasettimanale. Inoltre il Decreto Monti ha esteso tale
liberalizzazione degli orari e delle aperture festive a tutti i
comuni (anche non turistici).
Le leggi in vigore.
Va ricordato, comunque, che i titolari degli esercizi dovranno
rispettare le disposizioni della legge 120 del 2010, secondo cui la
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche presso i
pubblici esercizi, circoli, locali di pubblico spettacolo, sale
giochi in cui l'attività di somministrazione è accessoria, chioschi,
deve interrompersi tra le 3 e le 6 del mattino e la vendita per
asporto delle stesse bevande deve interrompersi tra le 24 e le 6 (ad
esclusione della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e della
notte tra il 15 e 16 agosto), salvo diversamente disposto dal
questore per particolari esigenze di sicurezza; in caso di
violazione delle disposizioni in materia di orari di vendita e
somministrazione alcolici è prevista la sanzione 6.666,67 euro e nel
caso di due violazioni nel corso del biennio anche la sospensione
della licenza (ovvero inibizione attività).
La quiete pubblica.
Rimangono in vigore le disposizioni dell'ordinanza sindacale n. 45 del 2006, secondo cui le attività di piccolo trattenimento musicale ed ogni altra attività correlata all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini in genere devono cessare a mezzanotte. Inoltre, vanno ricordati i limiti massimi sonori stabiliti dalla legge: per cui tutti i trattenimenti dovranno comunque essere eseguiti a un livello sonoro tale da non causare disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone; nei casi di accertata violazione del disturbo della quiete pubblica i titolari dei locali saranno soggetti alle sanzioni previste dalle norme del codice penale; inoltre, i titolari degli esercizi sono responsabili delle situazioni di inquinamento acustico anche indotto derivanti dall'esercizio dell’attività, ovvero del disturbo alla quiete pubblica provocato dalla clientela all’esterno e in prossimità degli esercizi. L’ordinanza sindacale n. 92 del 2010 prevede, per evitare situazioni di disturbo alla quiete notturna, il conferimento del vetro dalle 8 alle 22 e non, quindi, negli orari notturni.
