Ufficio stampa

Comunicati stampa dicembre 2011

Sassari, lì 30 dicembre 2011

Commercio, piccola guida alla liberalizzazione

Nonostante l'Amministrazione comunale abbia espresso parere contrario alla liberalizzazione degli orari del Commercio, che penalizza i piccoli esercenti favorendo la grande distribuzione limitando fortemente gli interventi di riequilibrio predisposti dal Comune, si ritiene opportuno offrire una piccola guida alle norme di legge che entreranno in vigore il 1° gennaio 2012 e a quelle che continueranno a essere vigenti.
 

Liberalizzazione.

Dall'inizio del prossimo anno le attività commerciali su area privata e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande potranno usufruire della liberalizzazione degli orari di attività e della facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive. Questa opportunità era già prevista per i comuni turistici e città d’arte dalla legge 111 del 2011. I titolari degli esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) e degli esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande (bar, circoli, locali d'intrattenimento ristoranti ed esercizi assimilabili) possono determinare liberamente il proprio orario di apertura e chiusura e scegliere di rimanere aperti in occasione delle giornate domenicali e festive e della mezza giornata infrasettimanale. Inoltre il Decreto Monti ha esteso tale liberalizzazione degli orari e delle aperture festive a tutti i comuni (anche non turistici).
 

Le leggi in vigore.

Va ricordato, comunque, che i titolari degli esercizi dovranno rispettare le disposizioni della legge 120 del 2010, secondo cui la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche presso i pubblici esercizi, circoli, locali di pubblico spettacolo, sale giochi in cui l'attività di somministrazione è accessoria, chioschi, deve interrompersi tra le 3 e le 6 del mattino e la vendita per asporto delle stesse bevande deve interrompersi tra le 24 e le 6 (ad esclusione della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e della notte tra il 15 e 16 agosto), salvo diversamente disposto dal questore per particolari esigenze di sicurezza; in caso di violazione delle disposizioni in materia di orari di vendita e somministrazione alcolici è prevista la sanzione 6.666,67 euro e nel caso di due violazioni nel corso del biennio anche la sospensione della licenza (ovvero inibizione attività).
 

La quiete pubblica.

Rimangono in vigore le disposizioni dell'ordinanza sindacale n. 45 del 2006, secondo cui le attività di piccolo trattenimento musicale ed ogni altra attività correlata all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini in genere devono cessare a mezzanotte. Inoltre, vanno ricordati i limiti massimi sonori stabiliti dalla legge: per cui tutti i trattenimenti dovranno comunque essere eseguiti a un livello sonoro tale da non causare disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone; nei casi di accertata violazione del disturbo della quiete pubblica i titolari dei locali saranno soggetti alle sanzioni previste dalle norme del codice penale; inoltre, i titolari degli esercizi sono responsabili delle situazioni di inquinamento acustico anche indotto derivanti dall'esercizio dell’attività, ovvero del disturbo alla quiete pubblica provocato dalla clientela all’esterno e in prossimità degli esercizi. L’ordinanza sindacale n. 92 del 2010 prevede, per evitare situazioni di disturbo alla quiete notturna, il conferimento del vetro dalle 8 alle 22 e non, quindi, negli orari notturni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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