Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 -
Supplemento Ordinario n.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al
Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli
enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
dell'8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per
gli affari regionali e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, composto di 275 articoli.
PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in
materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di
disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia
espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la
loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che
enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della
Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non
mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
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1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i
comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le
comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui
partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono
attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.
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1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione,
rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e
ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi
di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle
conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il
principio di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente.
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali.
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1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118, primo comma della Costituzione, le regioni, ferme restando le
funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi
territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a
livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai
principi stabiliti dal presente testo unico mi ordine alle funzioni del
comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi
previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e
provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del
territorio.
3. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e'
attribuita ai comuni alle province e alle comunita' montane, in base ai
principi di cui all'articolo, 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997,
n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali. associative ed
organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e
delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un
efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa,
prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e
funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione
coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
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1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione
economico sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse
destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti
locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e
provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione
ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli
enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli
altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti
e gli strumenti della programmazione socio-economica e della
pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai
fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina altresi', con norme di carattere
generale. modi e procedimenti per la verifica della compatibilita' fra
gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
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1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo
unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e,
in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di
garanzia e di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto
stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione
dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della
partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini,
alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il
gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare
condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10
aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi
nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia,
nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente. organo
regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la
conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate
forme di pubblicita' degli statuti stessi.
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1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il
comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni.
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1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le
libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione
popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme
associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e
proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono
essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame.
Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di un
adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere
luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e
circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994,
n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme
di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione
europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
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1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi
che spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti
del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono
a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente
costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi
dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo, 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni
risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune
e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale
risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese
processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
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1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di
legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto
di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di
atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di
organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei
procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini
l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di
esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita'
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle
strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e
alle associazioni.
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1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere
l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialita'
e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o
provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le
disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti
dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del
difensore civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o
provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresi'
la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
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1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi
concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite
sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle
conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne,
quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano
sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli
uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi
informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti
di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
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