REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SASSARI
1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati
personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza
cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Sassari.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente
regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di
protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di
videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservate i principi del Regolamento sulla
videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr.
558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della
Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.
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1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi
presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante
riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle
telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano
nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni,
svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale
diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o
identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di
immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
d) per “titolare”, l’Ente Comune di Sassari, nelle sue articolazioni
interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità del trattamento dei dati personali;
e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di
servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati
personali;
f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica,
l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno
o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
l) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di
inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato
ad un interessato identificato o identificabile;
m) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
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1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati
personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di
videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di
Sassari - Corpo di Polizia Municipale e collegato alla centrale
operativa della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel
trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e
di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando
le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati
mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l’interessato solo in caso di necessità.
2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale sono
posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese
dalle telecamere.
3. Il collegamento all'impianto di videosorveglianza è esteso alle
Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'amministrazione
comunale di Sassari, nei limiti e con l'osservanza delle norme
contenute nel presente Regolamento.
1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito
dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto
conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sassari,
in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio
1977, n.616, dal D. Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n.
65, sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto
e dai regolamenti comunali.
La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della
Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di
prevenzione e di razionalizzazione dell’azione delle pattuglie della
Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con
le altre forze dell’ordine.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite
e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e
quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del
più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così individuata secondo
il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione
dell’Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire
eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
c) al controllo di determinate aree;
d) al monitoraggio del traffico;
e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione:
bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza
nelle zone monitorate.
f) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni
amministrative o penali.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il
trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e
che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere,
interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno
nell’area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati,
in base all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20
maggio 1970) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei
dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni
pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli
impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per
finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta
aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
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CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
1. Il Comune di Sassari, nella sua qualità di titolare del
trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione
del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione
preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora
ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.
37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.
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1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio è
individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del
Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali
rilevati, ai sensi per gli effetti dell’art. 2, lett. e). E’
consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del
designato.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in
tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi
incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente
regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il preposto per la sicurezza degli impianti del Settore Sistemi
Informativi e Statistica dell'Ente è responsabile delle funzioni di
protezione e conservazione dei dati nei server di registrazione
installati presso il medesimo settore.
6. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle
istruzioni del titolare o del responsabile.
7. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali
della Centrale Operativa, nonché le parole chiave per l’utilizzo dei
sistemi.
8. Il preposto per la sicurezza degli impianti del Settore Sistemi
Informativi e Statistica custodisce le chiavi per l’accesso ai
locali ove sono custoditi i server, le chiavi degli armadi per la
conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico.
1. L’accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre
al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di
Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati
addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate
devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di
Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all’accesso alla centrale operativa
solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali
dell’ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui
al presente regolamento, nonché il personale addetto alla
manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui
nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del
Corpo di Polizia Municipale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce
idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati
da parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di
manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento
vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta
assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo
per cui è stato autorizzato l’accesso.
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dell’impianto di videosorveglianza
1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero
sufficiente a garantire la gestione del servizio di
videosorveglianza nell’ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiale ed Agenti in
servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi
del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell’impianto di videosorveglianza è riservata agli
organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed
Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 55 del Codice di
Procedura Penale.
4. Con l’atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i
compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei
sistemi.
5. Il responsabile, su proposta del Dirigente del Settore Sistemi
Informativi e Statistica, designa e nomina un preposto per la
sicurezza degli impianti per le funzioni di protezione e
conservazione dei dati nei server di registrazione installati presso
il Settore Sistemi Informativi e Statistica dell'Ente.
6. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, essi saranno
istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della
normativa di riferimento e sul presente regolamento.
7. Nell’ambito degli incaricati, verranno designati, con l’atto di
nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle
password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle
postazioni per l’estrapolazione delle immagini.
8. In relazione alle eventuali postazioni di controllo situate
presso altre Forze di Polizia viene individuato nel Comandante pro
tempore dei rispettivi Enti il responsabile al trattamento dei dati,
il quale potrà delegare ad altro personale.
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1. L’accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al
responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password
di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di “log” di accesso, che saranno
conservati per la durata di anni uno.
4. Il preposto per la sicurezza degli impianti del Settore Sistemi
Informativi e Statistica curerà la protezione dei Server di
registrazione da ogni possibile rischio di distruzione, perdita
anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in
relazione alla trasmissione delle immagini.
CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SEZIONE I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4
e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione
che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti
e, se necessario, aggiornati;
c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali
dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo
stabilito dal successivo comma 4;
e) trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi
del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con
modalità volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso
successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini
registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere
dell’impianto di videosorveglianza installate sul territorio
comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono,
tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente
illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso
contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga
a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle
persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali
dell’impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa
saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia
Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su
monitor.
4. Le immagini videoregistrate saranno conservate per un tempo non
superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, in
appositi server ubicati presso i locali del Settore Sistemi
Informativi e Statistica dell'Ente. In ragione di necessità
investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della
Polizia Giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione
delle immagine per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.
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1. L’utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli
incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati
nel presente regolamento.
2. L’utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di
quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle
proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento
dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel
limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente
articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento
delle finalità di cui all’art. 4 comma 3 e a seguito di regolare
autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del
trattamento dei dati personali.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente
articolo comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei
casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative
oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti penali.
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1. Il Comune di Sassari, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad
affiggere un’adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle
piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la
seguente dicitura: “ Area videosorvegliata – la registrazione è
effettuata dalla Polizia Municipale di Sassari per fini di sicurezza
urbana e stradale”.
2. Il Comune di Sassari, nella persona del responsabile, si obbliga
a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei
dati personali, con l’attivazione dell’impianto di
videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto
e l’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del
trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un
anticipo di giorni dieci, mediante l’affissione di appositi
manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
SEZIONE II DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato,
dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
a) di ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e
del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque
non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta (ovvero
di 30 giorni previa comunicazione all’interessato se le operazioni
necessarie per un integrale riscontro sono di particolare
complessità o se ricorre altro giustificato motivo):
c.1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in
forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità
su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata
dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla
precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi;
c.2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c.3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1),
può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata
l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi
del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può
conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi
assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse
al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà
provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi
precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la
protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela
amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
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SEZIONE III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai
sensi e per gli effetti del precedente art. 10, commi 3 e 4.
2. L’utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco
rigido su cui sono memorizzate le immagini.
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1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento
i dati personali sono:
a) distrutti;
b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell’impianto
attivato.
1. La materia è disciplinata dall’art. 14 del Codice in materia
di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno
2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.
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1. La materia è regolamentata per l’intero dall’art. 15 del
Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o
integrazioni.
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SEZIONE IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di
Sassari a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa
quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il
termine di cui all’art. 19 comma 2 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del
precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle
persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che
operano sotto la loro diretta autorità.
3. E’ in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia,
dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza
o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.
Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e
giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.
100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così
come individuato dal precedente art. 6.
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CAPO V MODIFICHE
1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere
aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di
trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti
amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti
regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere
immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione
dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia
a seguito dell’approvazione di suoi successivi ed eventuali
aggiornamenti.
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1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta
esecutività della delibera di Consiglio comunale di approvazione.