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REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO “IL VELIERO”

 

1. Il Servizio si propone di fornire una risposta ai bisogni individuali dei minori che versano in una situazione di disagio sociale e risultano privi di un ambiente familiare adeguato. 
2. La struttura è organizzata, nella divisione degli spazi e nella scansione dei ritmi quotidiani di vita, come un normale ambiente familiare.
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1. La capienza massima è di n. 8 posti, di minori compresi fra i 3 e i 18 anni, senza distinzione di sesso.
2. Entro tale numero potranno essere accolte madri con figli, per limitati periodi di tempo, in numero massimo di 2 per volta.
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1. Gli ospiti della Comunità sono tenuti e seguire le regole basilari dell’igiene personale e dei locali dove si svolge la vita comunitaria, della puntualità degli orari stabiliti e del rispetto delle persone conviventi. 
2. Il personale sarà diviso in operatori preposti unicamente all’educazione dei minori, in possesso delle qualifiche professionali previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia e personale preposto ai servizi generali e ausiliari.
3. Il rapporto numerico tra operatori e minori sarà di volta in volta stabilito dal Coordinatore, sentito il referente educativo, tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze degli ospiti e comunque nel massimo di uno a tre. Sarà compito del personale educativo assicurare una convivenza armonica e serena, favorendo il dialogo con e fra i minori, e l’interiorizzazione delle regole di vita comunitaria.
4. Per nessuna ragione è consentito al personale il ricorso a comportamenti lesivi della dignità degli ospiti.
5. Tra gli obiettivi prioritari a favore dei minori, assume particolare rilevanza la frequenza scolastica ed il buon profitto: sarà compito degli educatori mantenere i rapporti con la scuola, accompagnare i minori e riprenderli al termine delle lezioni se necessario, seguirli e sostenerli nelle attività di studio. 
6. Si prevede inoltre la formazione professionale per i più grandi, per i quali non fosse possibile o conveniente rispetto al Piano Educativo Individualizzato (di seguito 

denominato P.E.I), l’istruzione secondaria superiore.
7. Il tempo libero degli ospiti sarà organizzato dagli educatori tenendo conto delle attitudini e inclinazioni naturali di ciascuno, favorendo i momenti di incontro e scambio sociale anche all’esterno della struttura, utilizzando le risorse presenti nel territorio.
8. Particolare attenzione sarà data alle attività sportive, in rapporto all’età ed ai ritmi fisiologici di sviluppo, tramite l’uso delle strutture che la città offre, alle attività culturali, con particolare riferimento alla musica, al cinema ed al teatro, senza tuttavia trascurare altre forme espressive verso le quali i minori dovessero esprimere interesse.
9. Nel limite delle disponibilità finanziarie potranno essere previste visite guidate in diverse località della Sardegna che si ritengano di qualche interesse per i minori.
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L’Amministrazione Comunale e la ditta affidataria del servizio di gestione della Comunità provvedono a stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari
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1. L’ammissione viene autorizzata dal Dirigente del Settore Servizi e Iniziative Sociali che valuta, sentito il Coordinatore, l’opportunità dell’inserimento sulla base delle informazioni contenute nella relazione socio-familiare redatta dall’assistente sociale comunale responsabile del caso. 
2. L’inserimento del minore è autorizzato in seguito a decreto del Tribunale per i Minorenni o autorizzazione dei genitori esercenti la potestà genitoriale o del tutore.
3. Il Coordinatore, l’assistente sociale responsabile del caso e l’educatore referente, dopo un congruo periodo di osservazione elaborano il P.E.I., avvalendosi dell’èquipe tecnica del Comune (psicologo ed educatori) in caso di necessità od opportunità.
4. Il P.E.I. dovrà contenere, oltre agli obiettivi da perseguire, il periodo presunto di permanenza in regime residenziale del minore e le forme di sostegno da attivare a favore della famiglia.
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1. La dimissione è prevista, su proposta dell’educatore referente: 
a) quando cessino le condizioni che hanno determinato il ricovero, o per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.E.I., 
b) quando per gravi e comprovati motivi la presenza del minore rechi danno e nocumento agli altri ospiti, nel perseguimento degli obiettivi di crescita e 

sviluppo. Ciò in seguito alla sistematica violazione delle regole fondamentali di buona e civile convivenza.
c) Per inosservanza del progetto individualizzato concordato con il minore, a seguito di approfondita analisi delle cause. 
2. La dimissione deve essere sempre autorizzata dal Dirigente del Settore Servizi e Iniziative Sociali, sentito il Coordinatore. 
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3. Il Coordinatore ha il compito di mantenere e favorire i rapporti fra la Comunità ed il Settore Servizi e Iniziative Sociali del Comune di Sassari. 
4. Gli educatori dovranno trasmettere al Coordinatore, ogni due mesi, una relazione educativa contenente tutti gli elementi di valutazione sul perseguimento degli obiettivi indicati nel P.E.I.
5. Il Coordinatore dovrà vigilare sulla tenuta, aggiornamento e riservatezza del registro degli ospiti.
6. Il Coordinatore è preposto alla verifica della corretta applicazione del capitolato relativo alla gestione del Servizio.
7. Gli assistenti sociali responsabili dei casi e gli operatori coinvolti nel progetto educativo, possono effettuare colloqui con i minori ogni volta si ravvisi la necessità, dandone comunicazione informale al Coordinatore.
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1. Gli educatori devono favorire, ove è possibile, i rapporti tra i minori e le loro famiglie. A tale scopo, nel rispetto della vita comunitaria e degli impegni assunti dagli ospiti, le visite dovranno essere concordate, per ciascuno in maniera individualizzata.
2. Periodi di permanenza presso le famiglie (fine settimana, festività) non previste nel P.E.I. o nel decreto del T.M., dovranno essere autorizzate dall’autorità che ha disposto l’inserimento. Brevi permessi riguardanti ordinarie attività quotidiane, saranno concessi a cura dell’educatore referente.
3. L’assistente sociale responsabile del caso, in collaborazione con l’educatore referente, ha il compito di sostenere la famiglia di origine ed attivare tutti gli opportuni interventi, in previsione e preparazione del rientro in famiglia del minore. 
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1.Per quanto riguarda l’aspetto sanitario a favore dei minori ospiti, si farà riferimento alla A.S.L. di appartenenza, sia per gli interventi di medicina di base che specialistica
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1. Il Comune di Sassari e gli operatori preposti, mantengono i rapporti con il Tribunale per i Minorenni per la tutela dei minori inseriti e per agevolare la ricerca di soluzioni idonee ed adeguate, in relazione all’età ed alla maturità psico-fisica degli ospiti.
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1. Ore 7,00 sveglia, prima colazione, igiene personale, riordino spazi 
personali;
Ore 8,00 avvio alla scuola o corsi di formazione professionale;
Ore 13,00/13,30 rientro in Comunità;
Ore 13,30 pranzo;
Ore 14,30/15,30 riposo;
Ore 15,30/17,30 studio e attività didattico-formative;
Ore 17,30/19,00 merenda, relax, svago ed attività sportive;
Ore 19,00/20,30 igiene della persona e cena;
Ore 20,30/21,30 relax;
Ore 21,30 riposo.
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1. Ore 8,00 sveglia, prima colazione, igiene personale, riordino spazi 
personali;
Ore 9,30 attività di socializzazione e ricreative programmate (mare-ecc.);
Ore 13,30 igiene della persona e pranzo;
Ore 14,30/16,00 riposo;
Ore 16,00/20,00 attività didattiche di recupero, sportive e ricreative; 
Ore 20,00 igiene della persona e cena;
Ore 21,00/22,30 relax e svago;
Ore 22,30 riposo.
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1. In caso di accoglimento di minori non residenti nel Comune di Sassari, è necessaria l’autorizzazione del Comune di residenza che deve farsi carico dell’onere finanziario ai sensi della normativa vigente.
2. La retta giornaliera da corrispondere al Comune di Sassari è di Euro 75,00 (settantacinque/00), rivalutata annualmente dal Settore in base agli indici ISTAT, comprensiva di vitto, alloggio, materiali e strumenti del tempo libero e di altri bisogni primari che si dovessero rendere necessari.
3. Il Coordinatore e l’educatore referente dovranno mantenere i rapporti con gli operatori del comune di residenza del minore e concordare con questi il Piano Individuale di Assistenza e il Piano Educativo Individualizzato. 
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1. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme del capitolato per la gestione del Servizio della Comunità “Il Veliero”, di cui la Giunta Comunale ha preso atto con delibera n. 204 del 24 aprile 2002.

Testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 15 del 11 marzo 2003
e modificato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 152 del 23.12.2003
 

 

 

 

 

 

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