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Regolamento comunale sulle unioni civili

 

Articolo 1
1. Il Comune di Sassari, nell'ambito della propria autonomia e potestà
amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico
rispetto.
2. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra
persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto
la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle
coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità
amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute
dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
4. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella
legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà
individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

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1. E' istituito presso il Comune di Sassari il registro amministrativo delle unioni
civili. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto del
D.Lgs. n. 196/2003.
2. L'iscrizione all'elenco può essere chiesta da persone non legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti
da almeno un anno, e con uno dei due residente nel Comune di Sassari - persone
coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o
materiale ed aventi residenza nel Comune di Sassari.
3. Le iscrizioni all'elenco avvengono sulla base di una domanda presentata
congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale di stato civile e corredata
dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati al punto 2.
4. Il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune di
Sassari o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione
d'ufficio dall'elenco, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o di tutte le
persone interessate.
5. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli
interessati, l'ufficio comunale di stato civile attesta l'iscrizione nell'elenco.

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1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina
comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini
di cui all'art. 1 comma 3, e, pertanto, non interferisce con il vigente regolamento
dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa
di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze
amministrative di qualsiasi altra pubblica amministrazione.

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