Regolamento comunale sulle unioni civili
Articolo 1
1. Il Comune di Sassari, nell'ambito della propria autonomia e
potestà
amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne
promuove il pubblico
rispetto.
2. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il
rapporto tra
persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne
abbiano chiesto
la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad
assicurare alle
coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici e
opportunità
amministrative di varia natura, alle medesime condizioni
riconosciute
dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
4. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento
nella
legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i
principi di libertà
individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di
condizione dei cittadini.
1. E' istituito presso il Comune di Sassari il registro amministrativo
delle unioni
civili. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel
rispetto del
D.Lgs. n. 196/2003.
2. L'iscrizione all'elenco può essere chiesta da persone non legate da
vincoli di
matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli
affettivi, coabitanti
da almeno un anno, e con uno dei due residente nel Comune di Sassari -
persone
coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale
e/o
materiale ed aventi residenza nel Comune di Sassari.
3. Le iscrizioni all'elenco avvengono sulla base di una domanda
presentata
congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale di stato civile e
corredata
dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati al
punto 2.
4. Il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel
Comune di
Sassari o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la
cancellazione
d'ufficio dall'elenco, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno
o di tutte le
persone interessate.
5. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a
richiesta degli
interessati, l'ufficio comunale di stato civile attesta l'iscrizione
nell'elenco.
1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato
civile, la disciplina
comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente
amministrativa per i fini
di cui all'art. 1 comma 3, e, pertanto, non interferisce con il
vigente regolamento
dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con
ogni altra normativa
di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con
le competenze
amministrative di qualsiasi altra pubblica amministrazione.