Regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e sostituisce il precedente.
- Il nuovo regolamento è stato approvato con delibera con delibera C.C. n. 4 del 23.1.2007 (pdf)
- Modificato con delibera C.C 25/2008
2. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni di legge.
3. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito regolamento comunale di servizio.
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Articolo 2 –
Interruzione del servizio
1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta
esonero o riduzione della tariffa.
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1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa.[Top]
1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:• domestiche residenti
• domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno mensile, il Comune provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all’aggiornamento dei dati segnalati eventualmente in anticipo dall’utenza.
3. Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune, salvo presentazione di idonea autocertificazione da parte dei soggetti interessati nei seguenti casi:
• congiunto anziano collocato in casa di riposo;
• congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore ai sei mesi.
4. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a cinque, fatta salva la possibilità di provare un numero diverso di occupanti.
5. Per le abitazioni risultanti a disposizione del proprietario, lo stesso è tenuto a presentare idonea autocertificazione, corredata da copia dei contratti delle utenze a rete, di non aver ceduto l’alloggio in locazione o in comodato a terzi.
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1. Nel caso di non corrispondenza formale fra l’attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina in relazione alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici soggette, a nulla rilevando l’oggetto giuridico dell’attività aziendale. Nel caso di svolgimento di più attività, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie di destinazione d’uso.2. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, si applica per il 50% la tariffa delle utenze domestiche e per il restante 50% la tariffa per le utenze non domestiche.
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. E’ istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.2. La tariffa giornaliera è commisurata a ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
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1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;
b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
c) il vano scala (da misurarsi in pianta una sola volta).
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree:
a) aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;
b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all’esercizio di un’attività, quali, a titolo d’esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all’aperto ecc., i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.
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1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali e delle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.
3. Le aree su cui coesistono operazioni di diversa natura (quali, a titolo esemplificativo, transito, carico-scarico, magazzini, attività, ecc.) per cui è di difficile determinazione la superficie assoggettabile, si considera, per le finalità della tariffa, 1/3 (un terzo) dell’intera area in oggetto.
4. Le aree scoperte operative di cui alla lettera b) del secondo comma dell’articolo 7 sono computate, ai fini della tariffa, al 50%.
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1. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile, ciò sia che si verifichi per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Queste devono essere riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o di cessazione o da idonea documentazione.2. Sulla base di quanto previsto dal precedente comma sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali:
a) privi di arredi e di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica);
b) con superfici coperte di altezza pari o inferiori a metri 1,5; qualora per il locale siano state dichiarate due altezze, di cui la minima inferiore a metri 1,5, viene comunque considerata tutta la superficie;
c) con superfici occupate da strutture stabili facenti corpo con i locali quali, a titolo esemplificativo, forni, cabine elettriche, vani caldaia, celle frigorifere, impianti di automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, vani ascensori, fabbricati rurali catastalmente censiti ad uso abitativo, ma utilizzati effettivamente e permanentemente per l’attività agricola, cabina di verniciatura, locali autoclave;
d) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
e) adibiti ad impianti sportivi, palestre, scuole di danza, saune, e di fatto utilizzati esclusivamente per l’attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffa tutti i locali ad essi accessori quali sale massaggi, spogliatoi, spalti, servizi e altro;
f) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
g) le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile;
h) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
j) superfici occupate da attrezzature medico ospedaliere, ove di regola si formano in via esclusiva rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
3. Sono altresì escluse dal calcolo delle superfici le aree:
a) impraticabili o intercluse da recinzione;
b) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
c) non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
d) adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti stabilite forfettariamente nella misura del 50% della superficie totale;
e) utilizzate come depositi di veicoli da demolire nell’ambito di attività regolarmente autorizzata;
f) scoperte adibite a verde purché costituenti accessorio o pertinenza di locali o aree assoggettabili a tariffa.
4. Sono esclusi dal pagamento della tariffa i soggetti titolari di esercizi commerciali o artigianali operanti in zone interessate dallo svolgimento di lavori di pubblica utilità tali da limitare gravemente la viabilità e la percorribilità pedonale per un periodo di almeno sei mesi nel corso dell'anno di riferimento. L'esenzione è concessa a richiesta degli interessati che devono dimostrare di essere in regola con il pagamento dei tributi locali. Il costo di tale esenzione è posto a carico del bilancio comunale.
5. L’esclusione dalla tariffa è subordinata alla prova da parte del contribuente, riscontrata da idonea documentazione, sulle caratteristiche delle superfici indicate nel presente articolo.
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1. Il Comune può concedere agevolazioni per la raccolta differenziata.2. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione è commisurata all’importo della fattura che deve essere di un importo pari almeno al 60 per cento della parte variabile della tariffa dovuta per la corrispondente annualità.
3. Il Comune determina coefficienti di riduzione della sola parte variabile della tariffa che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul territorio, ovvero che presentino condizioni di conferimento oggettivamente disagiate.
4. Per le seconde case a disposizione dei residenti possono essere deliberate riduzioni sulla parte variabile delle tariffa a condizione:
a) che vengano utilizzate nel corso dell’anno per un periodo non superiore a 180 giorni;
b) che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
c) che detta denuncia contenga la dichiarazione di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
5. L’utente è obbligato a denunciare entro 60 giorni il venir meno della condizione dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 4, in difetto si provvede al recupero della tariffa con irrogazione di sanzioni ed interessi.
6. Il Comune può riconoscere agevolazioni a favore di utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune o da altro Ente Pubblico ed individuate, anche per categorie, con apposito atto comunale quali a titolo d’esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico.
7. L’agevolazione di cui al comma 6 è concessa a condizione che il richiedente dimostri di averne diritto, con decorrenza dall’inizio del mese successivo all’accettazione della domanda.
8. Il Comune riconosce riduzioni della tariffa alle utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore di soggetti bisognosi.
9. Il Comune riconosce riduzioni, fino al 100% della tariffa, alle utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema. Nelle predette riduzioni sono altresì compresi gli immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all’assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse, comprese quelle a contenuto culturale, educativo e/o ricreativo.
10. Al costo derivante dalla somma complessiva di dette agevolazioni il Comune può provvedere o attraverso l’istituzione di un fondo sociale, il cui costo è compreso tra i costi comuni (CC) indicati nel D.P.R. 158/99, oppure attraverso l’istituzione di un apposito capitolo di spesa finanziato con altre risorse del bilancio comunale. Con la delibera di giunta di approvazione delle tariffe viene individuata la modalità di sostenimento del costo.
11. Le agevolazioni e riduzioni non sono cumulabili.
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1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l’intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune.
4. Per le utenze date in locazione è necessario esibire il contratto di locazione regolarmente registrato, il cui intestatario è obbligato alla tariffa anche nel caso di frazionamento del locale fra più locatari.
5. Qualora dall'attività accertativa non sia possibile individuare l'occupante dell'immobile dato in locazione, l'obbligo del pagamento della tariffa viene posto in capo al proprietario.
6. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività.
7. Per le locazioni di breve durata, inferiori a centottanta giorni, è obbligato al pagamento della tariffa il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento.
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1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione pecuniaria.2. L’obbligazione pecuniaria decorre dal giorno di inizio dell’utenza e termina dal giorno in cui è cessata l’utenza purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione
3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, per il discarico anche parziale della tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. In caso di subentro l’obbligazione pecuniaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio.
4. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell’arco dell’anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o destinazione d’uso dei locali ed aree scoperte etc.), decorrono, se la denuncia è tempestiva, secondo i termini di cui al comma 2 del presente articolo e potranno essere conteggiati nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
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1. I soggetti devono presentare al Comune, entro 60 giorni dall’inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune. La denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa agli occupanti, ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, il codice ISTAT o ATECO, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. Nella denuncia è obbligatorio indicare i dati catastali degli immobili e allegare la planimetria degli stessi.
5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. Il Comune rilascia ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
7. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti la denuncia di cui ai commi 1 e 2 va presentata al servizio anagrafico contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, stipula di utenze per l’erogazione di servizi anche se dati in concessione, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.
8. In caso di ritardata presentazione di denuncia oltre il termine di 60 giorni la variazione, se in diminuzione, o la cessazione decorre dalla data di presentazione della denuncia.
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1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, il Comune può rivolgere all’utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro 30 giorni dalla data di ricevimento.2. In caso di mancato adempimento da parte dell’utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, od anche in assenza di tale preventivo adempimento, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione dell’utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile. In particolare, qualora l’ufficio non riesca ad individuare i dati necessari per effettuare la determinazione della superficie, dopo aver adempiuto infruttuosamente alla procedura di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 340, il Comune procederà all’accertamento d’ufficio secondo la seguente tabella di trasformazione: n. 1 componenti pari a 60 mq.; n. 2 componenti pari 70 mq.; n. 3 componenti pari a 90 mq.; n. 4 componenti pari a 100 mq.; n. 5 componenti pari a 110 mq.; n. 6 o più componenti pari a 120 mq.
4. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia il Comune emette l'avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
5. Gli atti di cui al comma 4 devono contenere gli elementi identificativi dell’utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d’uso, dei periodi di occupazione, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di leggi violate.
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1. Non si fa luogo all’accertamento o al rimborso qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi e per singola annualità, risulti antieconomico per l’ente e, comunque, se di importo inferiore a € 20,00.[Top]
1. In caso di cessazione denunciata dopo l’iscrizione a ruolo il Comune concede il discarico della somma iscritta a ruolo e non dovuta.2. L’istanza, debitamente documentata, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento.
3. In caso di variazioni che incidono temporaneamente sul numero dei componenti del nucleo familiare e che non originano modifiche anagrafiche, per un periodo superiore a novanta giorni, il discarico è richiesto dal contribuente entro l’anno in cui si è verificato l’evento.
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1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e sostituisce il precedente.2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
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