Statuto del Comune di sassari
TITOLO I
PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO COMUNALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
L'autonomia comunale
1. Il presente Statuto detta le norme fondamentali per lorganizzazione del Comune, ispirandosi ai principi della Costituzione repubblicana, dello Statuto speciale della Regione sarda e dellordinamento delle autonomie locali.
2. Le funzioni del Comune, stabilite dalla legge e dal presente Statuto e disciplinate con regolamenti, sono esercitate in modo da promuovere lo sviluppo economico, la crescita civile e la pacifica convivenza della comunità.
3. Nel rispetto dei principi della legge, della normativa comunitaria e dello Statuto, la potestà regolamentare del Comune é esercitata sulle materie che attengono al suo ordinamento organizzativo ed allesercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate o attribuite dallo Stato e dalla Regione.
4. Qualora la legge non preveda maggioranze diverse i regolamenti attribuiti alla competenza del Consiglio comunale sono approvati col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Non raggiungendosi tale maggioranza, la votazione è ripetuta nella stessa seduta o in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed i regolamenti sono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Fermo restando il regime di pubblicità generale previsto per le deliberazioni, tutti i regolamenti entrano in vigore una volta trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge.
Principi
1. La civica amministrazione, quale rappresentante della comunità sassarese, esprime la propria identità nel rispetto e nella tutela delle tradizioni di civiltà, dei principi di autonomia e dei valori etici, culturali e religiosi già patrimonio degli antichi ordinamenti della città. Il Comune di Sassari ricerca lintesa con altri Comuni, con organizzazioni ed associazioni, svolgendo quel ruolo propositivo che gli deriva dallessere capoluogo ed esaltando le risorse umane e le potenzialità economiche presenti nellarea sassarese e tali da influire in modo incisivo sulla crescita civile, culturale ed economica della provincia e dellintera regione. Il Comune di Sassari:
a) promuove la partecipazione dei cittadini alle decisioni che attengono allautonomia comunale, attraverso appositi organismi e strumenti di consultazione popolare;
b) assicura limpulso e la partecipazione ad ogni forma di intervento che miri a realizzare lo sviluppo civile ed economico della collettività;
c) garantisce il soddisfacimento dei bisogni collettivi nel settore dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, armonizzando il perseguimento dellinteresse generale con la realizzazione di quelli collettivi e individuali;
d) realizza un sistema di sicurezza sociale improntato ai principi della solidarietà e della cura più attenta per le fasce di popolazione più deboli ed emarginate, con particolare riferimento agli anziani, ai disabili ed ai minori, organizzando le necessarie forme di integrazione e di inserimento sociale;
e) vigila sulla tutela della salute dei cittadini sia nei rapporti con le autorità preposte sia nella programmazione e gestione dei servizi di pertinenza comunale;
f) opera, nellambito delle proprie competenze, per realizzare le condizioni atte a rendere effettivo il diritto al lavoro; aderisce a tutte le iniziative che contribuiscono alleducazione dei giovani, promuovendo il loro impegno nella vita comunitaria e predisponendo e attuando programmi per la realizzazione e gestione di strutture nei settori dello sport, della cultura e del tempo libero;
g) favorisce forme di aggregazione utili alla crescita civile e culturale dei cittadini ed incoraggia le arti e lo spettacolo in tutte le loro espressioni;
h) promuove, orienta e coordina la disciplina dellassetto e dellutilizzazione del territorio, adeguandola agli interessi generali, alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città e delle borgate ed alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali, archeologici ed urbani; promuove studi e ricerche per una programmazione economica orientata ad un integrato sviluppo del territorio;
i) cura la pubblicità degli atti anche attraverso forme di diffusa divulgazione ed assicura ai cittadini laccesso alle informazioni di cui é in possesso lamministrazione, per renderli partecipi e consapevoli dei loro diritti, doveri ed oneri;
l) assicura limparzialità, la correttezza degli atti e lefficienza della gestione, ricerca il consenso dei cittadini allo stato di diritto e respinge ogni forma di violenza e di intimidazione, denunciando pubblicamente ogni tentativo di illecita ingerenza diretta e indiretta sullattività amministrativa da chiunque posto in essere, sotto qualsiasi forma si presenti o si manifesti;
m) sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e delle organizzazioni di volontariato, garantendo il loro accesso ai servizi e alle strutture comunali, allo scopo di rafforzare i vincoli e i valori della solidarietà;
n) riconosce la funzione delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali presenti nel territorio con le loro strutture organizzative;
o) partecipa, dintesa con la Regione e la Provincia, nellambito dei programmi della Comunità economica europea, a progetti di collaborazione economica e culturale con Regioni transfrontaliere; favorisce scambi culturali con altri enti, promuove studi e ricerche sulla sua storia e le sue tradizioni, tutela il patrimonio linguistico del territorio; promuove, dintesa con lUniversità, lo sviluppo della ricerca scientifica;
p) tutela lintegrità del proprio territorio, riconoscendone lessenzialità ai fini di un processo di realizzazione e di ammodernamento delle strutture anche di rilevanza sovracomunale; difende i beni pubblici da ogni tentativo ed azione di sottrazione di essi alluso collettivo, di danneggiamento e di abuso, assumendo le iniziative necessarie a rafforzare nella comunità il senso del bene comune.
Denominazione, stemma e gonfalone
1. Il Comune tutela la sua denominazione.
2. Il Comune di Sassari ha come segno distintivo lo stemma storico concesso con diploma 15 gennaio 1767 dal Re di Sardegna Carlo Emanuele III.
3. I colori tradizionali del Comune sono il rosso e il blu.
4. Il Comune fa uso del proprio gonfalone in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze secondo le modalità fissate con regolamento.
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune di Sassari, così come individuato e perimetrato dalla planimetria allegata alla deliberazione approvativa dello Statuto, si estende per Ha 54606.98 e confina ad Ovest con il Mare di Sardegna, a Nord con il territorio dei Comuni di Stintino, Portotorres, Sorso e Sennori e con il Golfo dellAsinara, ad Est con il territorio del Comune di Osilo, a Sud con il territorio dei Comuni di Muros, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Olmedo ed Alghero.
2. Il Comune ha sede a Palazzo Ducale.
3. Le adunanze del Consiglio si svolgono nella sede comunale e in casi eccezionali e per particolari esigenze anche in luoghi diversi dalla sede.
Albo pretorio e pubblicità degli atti
1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che, in base al regolamento, debbono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. E istituito il notiziario ufficiale degli atti e dei provvedimenti comunali aventi particolare contenuto economico e sociale, degli atti di conferimento di incarichi professionali e di affidamento di lavori ad imprese nonché dellattività del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e dei Consigli circoscrizionali. Il regolamento disciplina la materia.
Le funzioni del Comune
1. Salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, il Comune, operando in ambiti territoriali adeguati e mediante forme sia di decentramento che di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano gli interessi di rilievo locale.
2. Il Comune concorre, nellambito delle sue attribuzioni, allattuazione delle leggi dello Stato e della Regione ed ai programmi degli altri enti locali.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI
Gli organi del Comune
1. Spetta agli organi elettivi la funzione di rappresentare e di interpretare le esigenze della comunità attraverso lesercizio delle attribuzioni e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto nellambito della legge.
2. La legge, lo Statuto e i regolamenti disciplinano lattribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.
3. E ammesso il conferimento della delega allesercizio delle competenze da parte della Giunta ai Consigli circoscrizionali al fine di promuovere il decentramento e la partecipazione; è ammesso altresì il conferimento della delega da parte del Sindaco agli Assessori, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali ed ai dirigenti. Qualora non previsto da altre disposizioni i conflitti di competenza tra organi elettivi, tra dirigenti e tra organi elettivi e burocratici sono risolti in base alle norme regolamentari.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Competenze e attribuzioni generali
1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Spetta al Consiglio di individuare e interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che lazione complessiva dellente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nelle linee programmatiche di governo.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto e dai regolamenti.
Funzioni di indirizzo politico amministrativo
1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico amministrativi secondo i principi affermati dal presente Statuto, privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione e adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente lattività.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto gli obiettivi e le finalità da raggiungere e può determinare i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire i criteri guida per la concreta attuazione degli atti fondamentali ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare lattività degli organi elettivi e loperato degli uffici, per lattuazione delle linee programmatiche di governo.
4. Il Consiglio può esprimere direttive per ladozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti lamministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare lazione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale e per interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi nazionali ed internazionali.
7. Ove agli atti del Consiglio venga attribuito valore di direttiva, lattività dei destinatari dovrà conformarsi al contenuto della stessa, salva la possibilità di discostarsene con adeguata motivazione quando ciò si renda necessario per il miglior perseguimento dellinteresse pubblico.
Funzioni di controllo politico amministrativo
1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, sulle attività degli organi e degli uffici del Comune nonché delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate, consorzi, società che hanno per fine lesercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
Riunioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in qualsiasi periodo dellanno.
2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche eccettuati i casi in cui il regolamento disponga altrimenti.
3. La seduta non é pubblica quando si tratti di questioni concernenti stati, fatti e qualità di persone.
Presidenza del Consiglio comunale e Ufficio di presidenza
1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente. Per lespletamento delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato, in conformità alle norme del presente statuto e del regolamento, da due Vice Presidenti, che con lui costituiscono lUfficio di presidenza.
2. Nella sua prima adunanza il Consiglio è convocato dal Sindaco ed è presieduto dal Consigliere anziano fino allelezione del Presidente dellAssemblea.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dellordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, coordina unitamente ai Vice Presidenti lattività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei nomi degli Assessori, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni.
5. Nella terza votazione, da svolgersi anche in seduta successiva, si effettua il ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione e risulta eletto colui che ha riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Nella stessa seduta o in seduta successiva allelezione del Presidente dellAssemblea il Consiglio elegge due Vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
7. I Vice Presidenti, con priorità al Vice Presidente anziano, sostituiscono il Presidente in caso di assenza, impedimento e vacanza.
8. Sono eletti Vice Presidenti il Consigliere di maggioranza e quello di minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età.
9. E Vice Presidente anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età.
10. Nel caso di assenza, impedimento e vacanza anche dei Vice Presidenti, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.
11. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale; possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri in carica e approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio successiva alla sua presentazione.
12. In caso di dimissioni o di revoca o in dipendenza di altre cause di cessazione dalla carica il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la vacanza.
Le votazioni
1. Le votazioni si svolgono per appello nominale o per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si adottano a scrutinio segreto.
3. Le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui ne sia prevista una diversa.
Nomine e designazioni
1. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende o istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge si applica il principio della maggioranza relativa, per cui risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età. Per le cariche che richiedono specifiche capacità professionali é prescritto il preventivo deposito di un curriculum dei candidati, secondo la disciplina del regolamento. Nei casi in cui il Consiglio procede alle nomine di cui al presente comma deve essere garantita la rappresentanza dei due sessi, nel rispetto del principio della pari opportunità.
2. Per i casi in cui sia prescritto il sistema del voto limitato il regolamento disciplina le modalità dellattribuzione dei seggi alle minoranze.
3. La revoca dei rappresentanti del Consiglio nominati a sensi di legge deve essere preceduta da motivata contestazione agli interessati.
4. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge o il regolamento dispongano altrimenti.
Proposte di deliberazione
1. Liniziativa delle proposte da sottoporsi a deliberazione del Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione estranea allordine del giorno o su proposte che non siano state depositate a disposizione dei Consiglieri nei termini fissati dal regolamento.
Verbalizzazione
1. Il Segretario generale del Comune partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne sottoscrive il verbale insieme a chi presiede ladunanza.
Conferenza dei Capi gruppo
1. E costituita la Conferenza dei Capi gruppo, presieduta dal Presidente dellAssemblea.
2. Spetta alla Conferenza dei Capi gruppo:
a) collaborare col Presidente sul calendario e lorganizzazione dei lavori consiliari;
b) esaminare le proposte di modifiche e di integrazioni al regolamento per il funzionamento del Consiglio, formulate dal Sindaco e dai Consiglieri e riferire al Consiglio stesso;
c) esprimere pareri su argomenti sottoposti dal Presidente, dal Sindaco o dai gruppi consiliari.
3. Ai lavori della Conferenza dei capi gruppo può partecipare il Sindaco o un suo delegato.
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio allinizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti, nominate dal Presidente su indicazione dei Capi gruppo.
2. Le Commissioni permanenti, alle quali sono attribuite specifiche competenze per materia, sono organi interni del Consiglio e svolgono funzioni in sede redigente, consultiva, conoscitiva e di controllo; possono, altresì, adottare risoluzioni.
Commissioni speciali e Commissioni di indagine
1. Il Consiglio, assicurando la presenza di tutti i gruppi, può istituire:
a) Commissioni speciali incaricate di esaminare materie relative a questioni di carattere particolare o generale, che esulino dalle competenze delle Commissioni consiliari permanenti;
b) Commissioni di indagine alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno lobbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto dufficio. Le Commissioni dindagine possono essere istituite su richiesta di un quinto dei Consiglieri e la relativa deliberazione deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Al momento dellistituzione delle Commissioni speciali e delle Commissioni dindagine il Consiglio determina i tempi e gli ambiti di operatività e gli obiettivi da raggiungere.
3. Le Commissioni di indagine di cui al punto b) del comma 1 sono presiedute da un Consigliere designato dai gruppi di minoranza o, in assenza di designazione, dal Vice Presidente di minoranza del Consiglio comunale.
I Consiglieri
1. I Consiglieri comunali rappresentano lintero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura lassistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco, qualora essi si trovino coinvolti, in conseguenza di fatti ed atti connessi allespletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con lente.
3. Il regime della condizione giuridica ed economica dei Consiglieri è disciplinato dalla legge, salve le competenze attribuite dalla stessa alle autonomie locali.
A richiesta compete allinteressato la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per lente pari o minori oneri finanziari.
Astensione dei Consiglieri
1. Lastensione dei Consiglieri dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi personali o familiari è dobbligo nei casi previsti dalla legge.
Cessazione dalla carica
1. La cessazione dalla carica di Consigliere comunale avviene per dimissioni o per una delle altre cause previste dalla legge.
2. I Consiglieri che non intervengono a dieci sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La contestazione della causa di decadenza è notificata allinteressato a cura del Presidente su iniziativa del Sindaco, di singoli Consiglieri o di singoli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Entro il termine di dieci giorni il Consigliere può presentare proprie deduzioni. Il Consiglio assume le proprie determinazioni entro i successivi dieci giorni.
Liniziativa della decadenza può essere promossa esclusivamente entro trenta giorni dalla data dellultima seduta nella quale il Consigliere è risultato assente.
Regolamento per il funzionamento del Consiglio
1. Il regolamento del Consiglio comunale, per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto, disciplina in particolare: la pubblicità della attività del Consiglio e delle Commissioni; le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio; i procedimenti per lesame delle deliberazioni della Giunta, attinenti a problemi finanziari, adottate dalla stessa in via durgenza; lesercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo nei confronti delle aziende speciali e delle istituzioni. Inoltre esso disciplina dettagliatamente i diritti e i doveri del Presidente e dei singoli Consiglieri, dei gruppi consiliari, nonché del Sindaco e della Giunta nei confronti del Consiglio; assicura lesercizio del diritto dei gruppi della minoranza di portare in votazione le proprie proposte; disciplina lacquisizione dei pareri sulle singole materie, qualora necessari, di enti, collettività, formazioni sociali, dei cittadini; disciplina la procedura di informazione relativa alle spese elettorali ed alla situazione patrimoniale di ciascun Consigliere, nonché il diritto dei Consiglieri comunali di assistere alle riunioni di tutte le Commissioni consiliari permanenti e speciali.
CAPO III
GIUNTA COMUNALE
Attività della Giunta
1. La Giunta collabora col Sindaco nellattuazione del programma di governo dellente ed ispira la propria azione ai principi della collegialità, della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale nonché nellesercizio delle funzioni attribuitele dalla legge e dal presente Statuto. Esamina collegialmente gli argomenti da sottoporre al Consiglio comunale e conosce gli atti prima della loro approvazione.
Composizione
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 12 Assessori.
Con atto motivato da comunicarsi al Consiglio nella prima seduta utile il Sindaco può in ogni momento stabilire un numero diverso di Assessori entro il limite massimo di 12.
2. Possono essere nominati Assessori coloro che sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere nonché di comprovate capacità professionali in relazione allincarico da ricoprire.
3. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce lordine del giorno. Detti adempimenti spettano al Vice Sindaco nei casi di assenza o impedimento del Sindaco.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite con regolamento.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Tuttavia in particolari circostanze il Sindaco può stabilire la pubblicità delle sedute, anche chiamando a riferire persone estranee alla Giunta.
Attribuzioni della Giunta
1. Alla Giunta compete ladozione di tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario generale, del Direttore generale se nominato o dei dirigenti.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi, indicando, sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio, gli scopi e gli obiettivi da perseguire, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nellesercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
Gli Assessori
1. Lattività degli Assessori è coordinata dal Sindaco.
2. Gli Assessori svolgono attività propositiva nei confronti della Giunta e nellambito delle deleghe o degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti dal Sindaco; presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici, verificando che esse rientrino nellattuazione dei programmi dellente approvati dal Consiglio; forniscono ai dirigenti le direttive per la predisposizione dei programmi e dei progetti da sottoporre allesame degli organi di governo.
Cessazione dei singoli componenti la Giunta
1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza e rimozione.
2. Le dimissioni diventano irrevocabili allatto della loro presentazione per iscritto al Sindaco.
3. Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori qualora gli stessi non svolgano unazione amministrativa coerente con le linee programmatiche di governo approvate dal Consiglio; gli Assessori possono altresì essere revocati nei casi in cui è prevista dalla legge la loro rimozione.
4. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge; la decadenza è pronunziata con provvedimento del Sindaco, da adottarsi previa notifica allinteressato di una motivata proposta.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati al Consiglio nella prima adunanza.
Riunioni e deliberazioni
1. Le riunioni della Giunta sono valide se interviene almeno la metà dei membri che la compongono.
2. La Giunta delibera di regola con votazione palese.
3. Le deliberazioni sono valide qualora si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Quando si tratta di deliberazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto qualora uno dei componenti la Giunta lo richieda.
Le proposte di deliberazioni
1. Lattività propositiva nei confronti della Giunta spetta al Sindaco ed agli Assessori sulla base delle deleghe o degli incarichi loro attribuiti dal Sindaco.
2. Il Sindaco può istituire volta per volta o in via permanente gruppi di lavoro interassessoriali o composti da Assessori e dirigenti per assicurare il coordinamento di più proposte o per lo studio di particolari argomenti.
3. Abrogato.
Verbalizzazione
1. Il Segretario generale partecipa con le attribuzioni previste dalla legge alle riunioni della Giunta, sottoscrive assieme al Presidente le deliberazioni assunte dalla stessa nonché, secondo le modalità previste dal regolamento, il verbale della seduta; cura inoltre la pubblicazione delle deliberazioni.
Deliberazioni d'urgenza
1. La Giunta può, in casi durgenza, adottare sotto la propria responsabilità, deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.
CAPO IV
IL SINDACO
Il Sindaco organo istituzionale
1. Il Sindaco, capo dellamministrazione ed ufficiale di governo, ha la rappresentanza generale dellente.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e con quello del Comune da portarsi a tracolla.
3. Il Sindaco presta dinanzi al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Lelezione del Sindaco, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, il suo stato e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.
Attribuzioni del Sindaco
1. Al Sindaco, oltre alle competenze previste dalla legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza nonché poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse allufficio.
2. Il Sindaco quale capo dellamministrazione:
a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dellattività politico
amministrativa del Comune;
b) coordina lattività dei singoli Assessori;
c) dispone lordine del giorno dei lavori della Giunta, della quale promuove e dirige lattività;
d) presenta al Consiglio comunale le proposte di deliberazione proprie e quelle della Giunta, indicando le priorità al fine dellinserimento nel calendario dei lavori delle Commissioni e dellAssemblea;
e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale;
f) conferisce la delega per la partecipazione di rappresentanti del Comune ad Assemblee di società per azioni;
g) può, su deliberazione della Giunta, nominare organismi tecnici, di collaborazione esterna o misti per lo studio di particolari argomenti attinenti lattività programmatoria o di gestione dellente;
h) cura in genere i rapporti col Presidente del Consiglio comunale, con le Circoscrizioni, le aziende, le istituzioni e le società alle quali il Comune partecipa;
i) riferisce annualmente al Consiglio sullattività degli organismi e degli enti di cui al precedente punto h);
l) può sospendere ladozione di atti specifici concernenti lattività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli allesame della Giunta;
m) concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni che gli stessi intendono rilasciare e le prese di posizioni pubbliche che interessano lente;
n) può delegare ai dirigenti la presidenza di organismi consultivi, la firma di atti e lemissione di provvedimenti attinenti alla sua qualità di capo dellAmministrazione e purchè non attribuiti alla sua competenza esclusiva;
o) emette provvedimenti in materia di circolazione urbana, di occupazione durgenza e di esproprio che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
p) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
q) nomina e revoca il Segretario generale e, su deliberazione della Giunta il Direttore generale; inoltre nomina e revoca i dirigenti delle strutture organizzative e definisce gli incarichi dirigenziali;
r) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
s) convoca i comizi per i referendum su deliberazione della Giunta;
t) emette ordinanze e decreti per disporre losservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e di regolamento o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dallinteresse generale o dal verificarsi di particolari condizioni;
u) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
v) impartisce direttive al Segretario generale, al Direttore generale se nominato e ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sullintera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
z) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati, dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta, del Segretario generale, del Direttore generale, se nominato e dei dirigenti;
aa) determina i criteri per coordinare gli orari di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici comunali e circoscrizionali;
bb) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio secondo le procedure di legge;
cc) Abrogato;
dd) eroga le spese di rappresentanza secondo le norme dellapposito regolamento;
ee) formula ladesione ed accorda il patrocinio del Comune a manifestazioni culturali, artistiche, folkloristiche e sportive, sentita la Giunta;
ff) conferisce riconoscimenti o attestati a cittadini o associazioni benemerite, previa deliberazione della Giunta;
gg) Abrogato;
hh) può incaricare il Segretario generale o il Direttore generale se nominato dellavocazione o della rimessione ad altri dirigenti di provvedimenti dirigenziali in casi di ritardo od omissione da parte dei responsabili, contestati con diffida motivata;
ii) Abrogato;
ll) promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune e le azioni possessorie;
mm) rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione della Giunta;
nn) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
oo) promuove tramite il Segretario generale, il Direttore generale se nominato ed i dirigenti, indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
pp) dispone lacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, alle quali lente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse e se del caso ne informa il Consiglio comunale;
qq) collabora con i revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
rr) impartisce, nellesercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sullespletamento del servizio di polizia municipale;
ss) nei casi previsti applica ai trasgressori delle norme dei regolamenti e delle ordinanze le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;
tt) adotta in genere tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o non gestionale che la legge, lo Statuto o regolamenti non abbiano attribuito al Segretario generale, al Direttore generale se nominato o ai dirigenti.
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
1. Le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo sono determinate dalla legge.
Il Vice Sindaco
1. Il Sindaco nomina Vice Sindaco un Assessore per sostituirlo in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni vengono esercitate dallAssessore più anziano di età.
Vacanza della carica di Sindaco
1. In caso di vacanza della carica di Sindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni il Vice Sindaco o, in sua assenza, lAssessore più anziano di età.
Esercizio delle competenze surrogatorie del Sindaco
1. Negli atti adottati dal Vice Sindaco deve essere espressamente indicato che gli stessi sono assunti in assenza o per impedimento del Sindaco.
Deleghe agli Assessori
1. Il Sindaco può delegare agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo di alcuni rami di attività dellamministrazione.
Altre deleghe
1. Il Sindaco può conferire speciali incarichi o deleghe ai Presidenti delle Circoscrizioni per la trattazione di determinati affari.
Le responsabilità nell'esercizio delle deleghe
1. Le deleghe, ordinate organicamente per gruppi di materie possibilmente coincidenti con quelle assegnate ai settori di lavoro, attribuiscono ai delegati le responsabilità connesse alle funzioni con le stesse conferite.
2. Il regolamento definisce i rapporti che dalle deleghe conseguono tra i delegati ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti allarea ed ai settori di attività interessati.
Programma di governo
1. Entro 50 giorni decorrenti dalla data dellinsediamento del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, con riferimento agli impegni assunti col programma elettorale.
Il regolamento definisce le procedure della comunicazione preventiva ai Consiglieri del documento contenente le linee programmatiche.
2. Il programma di governo è approvato dal Consiglio comunale per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In esso sono recepiti gli indirizzi e le proposte programmatiche approvati dal Consiglio con specifica mozione integrativa.
3. Alla verifica dellattuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori provvedono a seconda della rispettiva competenza le Commissioni
consiliari permanenti costituite per tali adempimenti in organismi di controllo presieduti da rappresentanti delle minoranze secondo le disposizioni del regolamento.
4. Gli esiti delle verifiche sono comunicati al Consiglio nella sessione dedicata alla relazione annuale del Sindaco sullattività della Giunta.
5. Lattività di verifica, che è disciplinata dal regolamento, tiene conto della coerenza degli interventi col programma di governo, con riguardo soprattutto alla loro efficacia, nonché al rispetto delle priorità.
6. A seguito delle verifiche di cui ai commi che precedono o indipendentemente da esse, su proposta del Sindaco o di singoli Consiglieri possono, nel corso del mandato essere apportati al programma adeguamenti o modifiche con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Esecuzione degli atti del Sindaco
1. Gli atti del Sindaco e quelli adottati da chi lo sostituisce sono pubblicati allalbo pretorio.
TITOLO III
IL DECENTRAMENTO
CAPO I
NORME GENERALI
Articolazione territoriale del Comune
1. Nel rispetto del principio di unità del Comune il territorio comunale é articolato in Circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Il Comune adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.
3. Il territorio comunale é articolato in Circoscrizioni con Consigli composti da un numero di Consiglieri che varia in relazione al numero degli elettori della Circoscrizione, secondo le modalità del regolamento.
Organi della Circoscrizione
1. Sono organi della Circoscrizione il Consiglio circoscrizionale ed il Presidente del Consiglio circoscrizionale. Lelezione del Consiglio circoscrizionale si effettua con sistema proporzionale e con premio di maggioranza, secondo le modalità disciplinate dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina listituzione ed i compiti dellufficio di presidenza.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura lassistenza in sede processuale ai Presidenti ed ai Consiglieri circoscrizionali nei casi previsti dallart. 20.
Funzione delle Circoscrizioni
1. Le funzioni delle Circoscrizioni, le attribuzioni ed il funzionamento dei suoi organi sono disciplinati, per quanto non disposto dalla legge e dal presente Statuto, da apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale, sentiti i Consigli circoscrizionali.
CAPO II
IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Durata in carica
1. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e fino allelezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. In caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio comunale per le cause previste dalla legge i Consigli circoscrizionali esercitano le loro funzioni sino allelezione dei nuovi, che deve avvenire contestualmente allelezione del Consiglio comunale.
Elettorato attivo e passivo
1. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.
2. La legge disciplina le norme sulleleggibilità e sulle incompatibilità dei Consiglieri circoscrizionali.
Attribuzioni dei Consigli circoscrizionali
1. Il Consiglio circoscrizionale, quale rappresentante delle esigenze della popolazione della Circoscrizione:
a) partecipa allelaborazione degli atti fondamentali del Consiglio comunale e formula proposte ed indirizzi in relazione a ciascuna materia;
b) organizza la partecipazione dei cittadini della Circoscrizione allamministrazione del Comune, attivandone liniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi;
c) può deliberare la convocazione di assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla Circoscrizione;
d) effettua consultazioni dei cittadini e delle libere associazioni su materie di competenza della Circoscrizione;
e) esprime pareri preventivi su argomenti di interesse dellintero Comune e su quelli di interesse della Circoscrizione;
f) definisce nellambito della Circoscrizione, gli indirizzi per la gestione dei servizi di base disciplinati dal regolamento;
g) può presentare al Sindaco interrogazioni sottoscritte da almeno due terzi dei Consiglieri.
Funzioni consultive obbligatorie
1. Il regolamento stabilisce le materie sulle quali il parere di cui al punto e) dellarticolo precedente é obbligatorio; questo in particolare va reso sugli atti fondamentali del Consiglio con esclusione di quelli concernenti persone.
2. I Consigli circoscrizionali esprimono pareri su argomenti di interesse specifico delle rispettive Circoscrizioni, secondo le norme del regolamento.
3. Gli organi comunali possono prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il Consiglio circoscrizionale non si sia pronunziato entro il termine fissato dal regolamento.
4. LAmministrazione comunale assicura con le proprie strutture lassistenza tecnica ed amministrativa alle Circoscrizioni affinché possano esprimere compiutamente i loro pareri.
La gestione dei servizi di base
1. Le Circoscrizioni esercitano la gestione dei servizi di base nei settori dellassistenza sociale, dei servizi culturali, sportivi e del verde, intesi a soddisfare le esigenze della popolazione delle Circoscrizioni, che per caratteristiche tecniche e speciali ragioni di efficienza non richiedono una gestione in ambiti territoriali più ampi direttamente da parte dellamministrazione o a mezzo di istituzioni o di aziende speciali.
2. Le competenze di cui al comma primo sono esercitate relativamente alle strutture, alle attività ed ai servizi di interesse circoscrizionale.
3. Le materie oggetto di attribuzione dei servizi di base possono essere ampliate e diversificate in relazione alle specifiche condizioni geografiche e territoriali delle Circoscrizioni.
4. Spetta ai Consigli circoscrizionali la regolamentazione dei servizi attribuiti e delluso dei beni assegnati, nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti annualmente dal Consiglio comunale, preferibilmente in sede di approvazione del bilancio.
5. Con deliberazione del Consiglio comunale, sentiti i Consigli circoscrizionali, é attribuita alle Circoscrizioni la gestione dei servizi di cui al primo comma e vengono individuati gli immobili che rimangono nella diretta disponibilità dellamministrazione per soddisfare esigenze generali e quelli assegnati alle Circoscrizioni, che la stessa amministrazione si riserva di utilizzare in ogni momento dintesa con le Circoscrizioni stesse.
La gestione dei fondi economali
1. E ammessa la gestione dei fondi economali per il funzionamento della Circoscrizione, nelle forme stabilite dal regolamento.
Funzioni delegate
1. Il regolamento stabilisce i criteri per il conferimento di deleghe alle Circoscrizioni. Con i provvedimenti di delega vengono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni attribuite e di rendicontazione delle spese. Il regolamento detta norme sulladozione, da parte della Giunta, di provvedimenti in via sostitutiva e previa diffida ai Consigli circoscrizionali nei casi di manifesta inerzia o di reiterata adozione da parte degli stessi di provvedimenti non conformi alla legge, allo Statuto ed al regolamento.
Risorse finanziarie
1. Le Circoscrizioni dispongono, per lesercizio delle loro funzioni, di uno stanziamento di bilancio, individuato in base alle effettive necessità.
2. Il piano di ripartizione, formulato in modo da tener conto della popolazione, delle esigenze, dei servizi gestiti e della consistenza delle funzioni delegate, costituisce allegato al bilancio di previsione.
3. Sulla base dello schema di bilancio preventivo approvato dal Consiglio comunale il Consiglio circoscrizionale predispone e approva, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il programma finanziario di dettaglio contenente le previsioni di spesa della Circoscrizione ed il corrispondente programma di attività dei servizi di base attribuiti e dei servizi delegati.
4. Gli impegni di spesa assunti sulla base del programma finanziario di cui al comma precedente vengono imputati nel corrispondente capitolo di bilancio del Comune in sede di adozione, da parte della Giunta, dei provvedimenti indicati al successivo articolo.
La rimessione delle deliberazioni agli organi del Comune
1. Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali sono rimesse al Sindaco, secondo le modalità stabilite dal regolamento e diventano, attraverso deliberazioni di presa datto da parte della Giunta, a tutti gli effetti atti del Comune se entro i termini fissati dal regolamento non vengono, a cura del Sindaco, rinviate con osservazioni al Consiglio circoscrizionale; sulle deduzioni del Consiglio circoscrizionale la Giunta adotta definitiva deliberazione.
2. Sulle deliberazioni di cui al comma precedente non é ammessa la dichiarazione di immediata eseguibilità da parte del Consiglio circoscrizionale.
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti
1. Le deliberazioni di cui al precedente articolo e tutti gli altri provvedimenti dei Consigli circoscrizionali sono pubblicati allalbo delle Circoscrizioni entro i termini e per la durata fissati dal regolamento.
CAPO III
IL PRESIDENTE
Lelezione del Presidente
1. Il Presidente é eletto dal Consiglio circoscrizionale nel suo seno alla prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti.
2. Lelezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si é verificata la vacanza.
Durata in carica
1. Il Presidente entra in carica nel momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di elezione e resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
2. Il regolamento detta norme sulle cause di cessazione dalla carica qualora non previste dalla legge.
Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente:
a) rappresenta la Circoscrizione;
b) convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale e lufficio di presidenza, ne coordina i lavori e la discussione, firma i verbali assieme al Segretario;
c) Abrogato;
d) convoca e presiede le assemblee indette dal Consiglio circoscrizionale ed esercita poteri di impulso e di coordinamento per assicurare la partecipazione dei cittadini allamministrazione della Circoscrizione;
e) esegue le risoluzioni del Consiglio circoscrizionale non aventi contenuto gestionale;
f) tiene i rapporti col Sindaco, al quale riferisce sui lavori del Consiglio;
g) esercita in genere i poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, nonché quelli che gli vengono conferiti con speciale incarico o delegati dal Sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di governo.
La Conferenza dei Presidenti
1. E istituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali, convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Conferenza, riunita periodicamente, collabora con lamministrazione nellimpostazione del bilancio di previsione e degli atti fondamentali del Consiglio, formula indirizzi sui criteri direttivi per lorganizzazione e lo svolgimento dellattività delle Circoscrizioni ed esprime pareri su richiesta del Sindaco o di propria iniziativa su argomenti di interesse delle Circoscrizioni. Gli argomenti debbono essere portati
tempestivamente a conoscenza delle Circoscrizioni per il dibattito nel Consiglio circoscrizionale.
3. Alle sedute della Conferenza dei Presidenti ha diritto di partecipare un rappresentante della minoranza per ciascun Consiglio circoscrizionale e possono partecipare, su richiesta del Sindaco e per la trattazione di particolari materie, Assessori e Consiglieri comunali e circoscrizionali.
4. Il Sindaco informa il Presidente del Consiglio comunale sui lavori della Conferenza dei Presidenti.
CAPO IV
GLI UFFICI
Il personale delle Circoscrizioni
1. La dotazione di personale di ciascuna Circoscrizione è determinata in funzione delle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche nonché delle funzioni assegnate.
Il Segretario della Circoscrizione
1. Con provvedimento del Segretario generale dintesa col Direttore generale se nominato vengono incaricati dipendenti del Comune di svolgere le funzioni di segretario della Circoscrizione con compiti di organizzazione, gestione, assistenza e partecipazione alle sedute e di firma dei verbali.
TITOLO IV
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLAMMINISTRAZIONE DEL COMUNE
CAPO I
LATTIVITA AMMINISTRATIVA
Principi generali
1. Lattività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e si svolge, attraverso i procedimenti più idonei e conformi allordinamento, in termini di economicità ed efficacia secondo i principi della correttezza, dellimparzialità e della trasparenza.
2. Il Comune istituisce lufficio del difensore civico secondo le norme del presente titolo e dellapposito regolamento.
Doverosità dell'azione amministrativa
1. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti i procedimenti si concludono con atto scritto e motivato emanato dallorgano competente entro i termini prescritti.
Semplificazione dei procedimenti
1. I procedimenti non possono essere aggravati con la richiesta di atti, documenti e requisiti rispetto a quelli previsti dalla legge e dai regolamenti.
Corretto procedimento
1. Lattività amministrativa degli organi e degli uffici é ispirata ai principi del corretto procedimento, in base al quale lemanazione degli atti é subordinata alla preventiva istruttoria ed allacquisizione dei pareri prescritti, mentre lesecuzione può aver luogo soltanto dopo lavvenuta pubblicazione, comunicazione, notifica o esecutività se richieste dalla legge e dai regolamenti.
I pareri
1. Lattività consultiva costituisce un apporto collaborativo necessario per il perseguimento dei fini del Comune.
2. In tutti gli atti debbono essere riportati i pareri richiesti o formulati, con i motivi che hanno determinato il loro mancato accoglimento.
3. La legge ed i regolamenti disciplinano i casi nei quali si può prescindere dal parere qualora siano trascorsi i termini prescritti.
CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Principi
1. Nellambito dei principi di legge e dello Statuto il Comune promuove la consultazione della popolazione e disciplina la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, secondo le norme del regolamento.
Istruttoria pubblica
1. La Giunta può disporre che ladozione di determinati atti che incidono in modo rilevante sulleconomia e sullassetto del territorio sia preceduta da istruttoria pubblica, da svolgersi secondo le norme del regolamento.
Reclami
1. Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può proporre reclamo scritto al difensore civico richiedendone la riforma, la revoca o lannullamento.
2. Un apposito organismo presieduto dal difensore civico esamina il reclamo e, sentito linteressato, qualora ne faccia richiesta, propone allorgano che ha emanato il provvedimento laccoglimento o il rigetto dello stesso.
3. Lorgano competente é tenuto a provvedere espressamente e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.
4. Il regolamento disciplina la nomina dellorganismo di cui al comma secondo nonché le modalità e le procedure del reclamo.
CAPO III
I DIRITTI DINIZIATIVA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI
Aventi diritto
1. I diritti di partecipazione di cui agli articoli seguenti sono riconosciuti, in mancanza di una diversa ed esplicita previsione, a tutti i cittadini.
Diritti d'accesso
1. Nellambito dei principi di legge il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi é riservato ai cittadini singoli ed associati, ai residenti, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, fermo restando il regime di pubblicità generale previsto per determinate categorie di atti.
2. E istituito un organismo collegiale, presieduto dal Sindaco e composto dal Segretario generale e dal difensore civico, avente il compito di proporre al Consiglio comunale laggiornamento dellelenco degli atti esclusi dallaccesso.
3. Nei confronti di coloro che non abbiano un interesse giuridicamente rilevante il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente sottratti allaccesso per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti che non lo sarebbero in via generale.
Lazione popolare
1. La Giunta comunale, ricevuta notizia dellazione popolare intrapresa dallelettore ai sensi di legge, é tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dellinteresse dellente, entro i termini di legge. Ove deliberi di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dellazione popolare, ne dà avviso agli interessati. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere lazione di tutela dei predetti interessi, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte
1. I cittadini, allo scopo di concorrere alla promozione di interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, possono presentare allamministrazione:
a) istanze ed interrogazioni dirette a rimuovere inconvenienti nellattività amministrativa e nella gestione dei servizi o a esporre comuni necessità;
b) petizioni dirette a manifestare opinioni, voti o denunce;
c) proposte di decisioni o di risoluzioni o di adozione di altri atti amministrativi.
2. Le istanze, le interrogazioni, le petizioni e le proposte non sono ammissibili se volte alla tutela di interessi particolari o personali.
3. Le interrogazioni e le proposte indicate rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1, debbono essere sottoscritte da un numero adeguato di presentatori fissato nel regolamento.
4. Le garanzie di una tempestiva istruttoria e le modalità dellassunzione delle decisioni definitive da comunicarsi ai presentatori sono disciplinate dal regolamento.
Le associazioni
1. Per valorizzare le libere forme associative, secondo principi di libertà, autonomia e parità di trattamento, il Comune garantisce la partecipazione e richiede la consultazione alle associazioni formalmente riconosciute secondo le modalità del regolamento, che siano rappresentative di interessi generali o diffusi, e perseguano senza fini di lucro scopi umanitari, scientifici, culturali, di religione, di promozione sociale e civile della popolazione, di tutela di particolari categorie di cittadini, di salvaguardia dellambiente naturale, del patrimonio culturale, storico ed artistico e del patrimonio linguistico del territorio.
2. Il formale riconoscimento, efficace ai soli fini dellesercizio dei diritti di partecipazione sanciti dallo Statuto, costituisce titolo per fruire delle agevolazioni e delle garanzie previste negli articoli seguenti ed è disposto a condizione che lassociazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma precedente, dimostri quello della rappresentatività internazionale, nazionale o locale con adeguata consistenza di associati, il cui numero minimo é determinato dal regolamento in relazione al tipo di attività svolta ed assicuri mediante il proprio Statuto la partecipazione democratica dei soci e degli aderenti alla vita sociale ed alla formazione dei propri organi.
Le consulte
1. Le associazioni di cui al precedente articolo possono costituire delle consulte per attività omogenee, al fine di concorrere unitariamente alla fase di impostazione degli atti degli organi del Comune.
2. Le consulte rappresentano le associazioni ad esse aderenti.
3. Il Consiglio comunale disciplina le consulte di settore, al fine di assicurare lesercizio delle loro funzioni.
Lattività di partecipazione delle associazioni e delle consulte
1. Le associazioni e le consulte possono formulare proposte nella fase di impostazione degli atti di programmazione economica, finanziaria ed urbanistica e di quelli normativi generali. Esse esprimono inoltre pareri loro richiesti dagli organi del Comune durante listruttoria di atti e di progetti diniziativa pubblica o privata che incidono in misura rilevante sul tessuto economico ed urbanistico della città o su interessi diffusi e sulle condizioni dei cittadini.
2. Il Comune, nellambito della disponibilità del proprio patrimonio, può concedere, nelle forme previste con apposito regolamento, proprie strutture idonee ad ospitare manifestazioni o iniziative delle associazioni, in modo da garantire il rispetto dei principi del pluralismo e del diritto di tutti i soggetti associativi di usufruire delle predette strutture pubbliche.
3. Il Comune può affidare alle associazioni che dimostrino attitudine e capacità operativa la gestione di progetti culturali e di impianti di rilevanza sociale, attraverso apposite convenzioni.
4. Qualora sia stata indetta listruttoria pubblica ai sensi dellart. 70 non é obbligatoria, per gli atti che ne formano oggetto, la consultazione di cui al presente articolo.
Lattività di partecipazione degli enti
1. Gli enti pubblici e le organizzazioni sindacali, imprenditoriali, professionali e di categoria sono consultati anche in seduta congiunta per il necessario apporto collaborativo nellattività di programmazione e per lesame di argomenti relativi allo sviluppo sociale, urbanistico, economico e culturale della città.
2. Il Comune richiede agli enti ed uffici pubblici la partecipazione allo studio ed allesecuzione di piani e progetti di rilevante interesse.
Il volontariato
1. Per favorire lo sviluppo delle attività di volontariato definite dalla legge e dal regolamento il Comune assicura agli organismi costituiti ed operanti secondo principi di autonomia e per fini di solidarietà il proprio sostegno anche finanziario.
Commissione per la pari opportunità
1. E istituita una Commissione per la pari opportunità, con il compito di promuovere le azioni positive atte a favorire nella società le condizioni di uneffettiva parità fra i cittadini di sesso diverso.
CAPO IV
IL REFERENDUM
Requisiti
1. Il referendum é ammesso su argomenti di esclusiva competenza comunale quando ne faccia richiesta un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Liniziativa del referendum può essere direttamente assunta dalla Giunta o dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati.
3. Il referendum é ammesso su argomenti di esclusiva competenza circoscrizionale quando ne faccia richiesta un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione; il numero di sottoscrittori non può essere in ogni caso inferiore a 250.
Materie escluse
1. Non é ammesso referendum sugli atti concernenti le seguenti materie:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, incarichi quantaltro in genere riguardi persone;
b) attività amministrative vincolate da leggi o disposizioni statali o regionali;
c) applicazione di tributi e di tariffe, bilancio e mutui.
2. Non è ammesso referendum su atti che abbiano fatto sorgere diritti ed interessi nonché su materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni.
3. Non é ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Comitato promotore
1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
2. Il Comune può modificare gli atti sottoposti a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.
Giudizio di ammissibilità
1. La proposta di referendum su richiesta degli elettori, contenente il testo dei quesiti è sottoposta, prima della raccolta delle firme, al giudizio di ammissibilità dellufficio del referendum, presieduto dal difensore civico. Il comitato promotore o i promotori devono essere sentiti qualora lufficio del referendum intenda esprimere giudizio negativo sulla proposta.
2. Nel caso di pronuncia di inammissibilità il comitato promotore o i promotori, nei termini fissati dal regolamento, possono presentare controdeduzioni e proporre un testo
modificato del quesito referendario. Lufficio del referendum assume la decisione definitiva entro i successivi dieci giorni.
3. La verifica del numero e della regolarità delle sottoscrizioni e dei requisiti degli elettori é demandata allufficio comunale competente, ai cui lavori può presenziare un rappresentante del comitato promotore.
Indizione del referendum
1. Il referendum é indetto con provvedimento del Sindaco su deliberazione della Giunta, con la quale é approvato il testo dei quesiti da sottoporre agli elettori, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni attinenti al giudizio di ammissibilità di cui allarticolo precedente.
2. La Giunta, con proprio provvedimento, prende altresì atto del giudizio di inammissibilità del referendum.
Svolgimento del referendum
1. Il referendum ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 1 dellarticolo precedente.
Efficacia del referendum
1. Per la validità del referendum é necessaria la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto; la proposta si intende accolta qualora a favore di essa si sia pronunziata la maggioranza dei votanti.
2. Il risultato del referendum é proclamato e reso noto dal Sindaco. Entro i successivi quarantacinque giorni il Consiglio comunale, valutati i risultati della consultazione, adotta gli atti di indirizzo conseguenti. La mancata adesione alle indicazioni referendarie deve formare oggetto di deliberazione motivata e assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
Rinvio al regolamento
1. Il regolamento disciplina lipotesi di accorpamento di più referendum, la composizione ed i compiti dellufficio del referendum, il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, che possono avere composizione più ampia delle circoscrizioni stabilite per le elezioni amministrative, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto ed in genere gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità delle operazioni preliminari e per lo svolgimento della consultazione.
CAPO V
IL DIFENSORE CIVICO
Ruolo
1. Il difensore civico, quale garante del buon andamento e dellimparzialità dellamministrazione, svolge la funzione di tutela dei cittadini in relazione ai comportamenti attivi ed omissivi dellamministrazione ed opera per rimuovere gli ostacoli al regolare svolgimento dei procedimenti ed allesecuzione degli atti.
Elezione
1. Il difensore civico é eletto dal Consiglio comunale con le modalità e secondo le forme stabilite dallapposito regolamento.
Durata in carica
1. La durata in carica del difensore civico coincide con quella del Consiglio comunale. La sua elezione ha luogo nella seduta successiva allapprovazione del documento contenente le linee programmatiche di governo.
2. Il difensore civico può essere riconfermato nella carica; le cause di revoca e di decadenza sono disciplinate dal regolamento.
Prerogative
1. Il difensore civico é funzionario onorario. Svolge il suo mandato in assoluta indipendenza ed autonomia di giudizio; la sua competenza si estende allattività di tutti gli organi del Comune, delle Circoscrizioni nonché delle aziende, delle istituzioni e degli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune; tramite intese tra lamministrazione comunale e le altre amministrazioni interessate, può estendere la propria competenza anche allattività di tali amministrazioni.
2. Il difensore civico ha diritto di prendere visione degli atti e dei documenti senza che gli possa essere opposto alcun diniego o il segreto dufficio.
Funzioni
1. Il difensore civico, ricevute le segnalazioni dei cittadini singoli o associati in ordine alle disfunzioni imputabili al Comune, può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni e chiarimenti; può stabilire di esaminare con il funzionario interessato la questione entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati; acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie comunica agli interessati che hanno richiesto lintervento le sue valutazioni e leventuale azione promossa, segnala al
responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adempimenti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
2. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
3. Nel caso che le disfunzioni segnalate conseguano a comportamento attivo od omissivo degli organi elettivi il difensore civico chiede le motivazioni del ritardo. Può anche richiedere di essere sentito dal Consiglio e dalla Giunta per esporre casi di particolare rilievo che attengono a diritti o interessi diffusi.
4. Sono sottratte alla competenza del difensore civico tutte le iniziative dei Consiglieri comunali nellespletamento delle loro funzioni, le risoluzioni dei Consigli circoscrizionali, così come non può costituire oggetto di suo intervento la materia del pubblico impiego.ù
Ufficio del difensore civico
1. La Giunta assicura allufficio del difensore civico una sede idonea e, compatibilmente con le disponibilità dellorganico, unadeguata dotazione di personale.
Indennità di funzione
1. Al difensore civico é corrisposta unindennità di funzione secondo le norme del regolamento.
Rapporti col Consiglio comunale
1. Il difensore civico, in occasione della sessione dedicata allesame del conto consuntivo, presenta al Consiglio una relazione sullattività svolta nellanno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte rivolte a conseguire il buon andamento e limparzialità dellazione amministrativa, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
TITOLO V
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Norme generali
1. La realizzazione dei fini sociali e dello sviluppo economico e civile della comunità é perseguita attraverso gli atti di programmazione e la gestione diretta e indiretta dei
servizi pubblici, le cui modalità di esercizio debbono uniformarsi a principi di pubblicità, partecipazione, efficienza ed economicità allo scopo di garantire la tutela degli utenti.
2. Il Comune svolge lattività di programmazione con lobiettivo di valorizzare le risorse economiche del territorio; partecipa alla elaborazione della programmazione regionale e provinciale nel rispetto dei principi della legge; promuove, anche attraverso la forma delle convenzioni e dei consorzi, intese con soggetti pubblici e privati volte alla gestione di servizi ed alla realizzazione di interventi che interessano la popolazione precipuamente nei settori delle infrastrutture pubbliche e dei servizi; emana direttive ai soggetti pubblici e privati che esercitano attività e funzioni riguardanti la popolazione ed il territorio; coordina, nellambito delle sue attribuzioni, lerogazione dei servizi resi dai predetti soggetti per armonizzarli con quelli propri del Comune e con le esigenze della comunità.
3. Il Comune, nellesercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione pluriennale, adegua la propria struttura direttiva ed operativa, sviluppa le funzioni che consentono il congruo esercizio della programmazione e, in particolare, costituisce nel proprio ambito un adeguato organismo di studi e ricerche ovvero partecipa attivamente ad iniziative che rendano possibile la produzione e la fruizione di studi e ricerche. Riconosce nella propria antica Università listituzione capace di attivare gli inderogabili processi di creazione e diffusione del sapere sulla propria comunità e al di là del suo stesso territorio e quindi un ruolo di fondamentale rilievo nella determinazione degli obiettivi generali dello sviluppo economico, sociale e territoriale: si impegna, pertanto, a favorirne sempre la massima valorizzazione.
Il piano dei servizi pubblici
1. Il Consiglio approva annualmente, come allegato alla relazione previsionale e programmatica, il piano dei servizi pubblici gestiti dal Comune, comprendente quelli che lo stesso assume come propri in quanto non attribuiti dalla legge statale o regionale ad altri soggetti.
2. Il piano indica loggetto, le dimensioni, le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta, sulla base di adeguate motivazioni e previa valutazione comparativa dei costi, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione e listituzione dei singoli servizi ed il piano finanziario di investimento e di gestione.
3. Lassunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da uno studio di fattibilità e da un piano tecnico finanziario che contenga adeguate motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento allambito territoriale ottimale.
La gestione dei servizi
1. Laffidamento di servizi in concessione a terzi avviene di regola attraverso procedure
di pubblica gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento. E ammessa eccezionalmente la trattativa privata secondo le norme del regolamento.
2. La gestione dei servizi in economia deve essere svolta in base ad apposito regolamento che determina i criteri gestionali atti ad assicurare leconomicità e lefficienza della gestione ed a conseguire livelli qualitativamente elevati di prestazioni in rapporto sia ai costi che alle esigenze dellutenza. Ove la natura del servizio lo richieda può essere prevista la costituzione di organismi misti formati da persone di comprovata esperienza.
3. La gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale é effettuata, a sensi di legge e del presente Statuto, a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
4. Per lesercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di istituzioni e partecipare ad associazioni e fondazioni.
5. Ai fini di un incremento delle capacità occupazionali, produttive, agricole, commerciali, turistiche e di spettacolo e per realizzare migliori condizioni di vita della popolazione col recupero del patrimonio immobiliare e la sistemazione urbanistica a livello urbano e di borgate può essere promossa la costituzione o la partecipazione a società di capitali. I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione di dette società debbono essere scelti tra persone estranee al Consiglio comunale e che siano in possesso di comprovata esperienza tecnico professionale nel particolare settore di attività della società.
6. Il Comune partecipa a quelle società, associazioni e fondazioni i cui statuti prevedano espressamente forme di controllo del Comune stesso in relazione alle modalità di erogazione dei servizi ed alla loro qualità.
Le aziende speciali e le istituzioni
1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni è nominato dal Consiglio comunale; i suoi componenti rimangono in carica in corrispondenza del mandato consiliare e possono essere riconfermati entro i limiti previsti dalla legge o dai regolamenti. Lo scioglimento del Consiglio comunale nei casi previsti dalla legge comporta la decadenza del Consiglio damministrazione.
2. Il numero dei componenti del Consiglio damministrazione delle aziende speciali è fissato nello Statuto aziendale entro i limiti minimo e massimo determinato dalla legge.
3. Il Consiglio damministrazione delle istituzioni è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, compreso il Presidente.
4. Nello Statuto dellazienda e nel regolamento dellistituzione sono indicate le modalità per assicurare la presenza delle minoranze nel Consiglio damministrazione.
5. La nomina del Presidente avviene con votazione separata prima di quella degli altri componenti il Consiglio damministrazione ed a maggioranza assoluta dei voti.
6. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni debbono essere in possesso dei requisiti per lelezione alla carica di Consigliere comunale e di una specifica competenza tecnica, amministrativa e giuridica per studi compiuti, per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Non possono essere eletti alle cariche predette i Consiglieri comunali e circoscrizionali, i dipendenti del Comune e delle aziende ed istituzioni da questo dipendenti nonché i componenti ed i dipendenti degli organi di controllo.
7. Il Presidente, i singoli componenti o lintero Consiglio damministrazione delle aziende e delle istituzioni possono essere revocati su proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati con deliberazione motivata del Consiglio comunale, in caso di reiterate violazioni di legge, dello Statuto o del regolamento o di manifesta inerzia tale da pregiudicare il regolare funzionamento dellazienda o dellistituzione.
8. Alle sostituzioni dei singoli componenti ed alla nomina del nuovo Consiglio damministrazione provvede il Consiglio comunale entro i termini di legge. Il nuovo Consiglio damministrazione rimane in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio comunale che lo ha eletto.
9. Nellambito della legge e secondo le modalità determinate dallo Statuto aziendale il Consiglio comunale può procedere alla cessione ad imprese private di servizi gestiti mediante azienda speciale o alla messa in stato di liquidazione dellazienda. Le istituzioni cui é affidata la gestione di servizi in ambito temporale limitato possono essere soppresse prima del termine con deliberazione del Consiglio quando sia stato raggiunto il fine per il quale sono state istituite.
10. Negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune deve essere garantita la rappresentanza dei due sessi, nel rispetto del principio della pari opportunità.
Il direttore dell'azienda e dell'istituzione
1. Le attribuzioni, la nomina, lo stato giuridico e le cause di cessazione dallincarico del direttore dellazienda sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto aziendale.
2. Abrogato.
3. La nomina, le attribuzioni e le cause di cessazione dallincarico del direttore dellistituzione sono disciplinate dal regolamento.
Norme particolari per le aziende speciali
1. Lo Statuto ed i regolamenti dellazienda speciale ne disciplinano lordinamento ed il funzionamento, uniformandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, secondo principi di unitarietà con lindirizzo generale e le finalità determinate dal Comune e di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e quelli di gestione, che spettano al direttore e ai dirigenti.
2. Lo Statuto dellazienda, proposto dalla Giunta, é approvato dal Consiglio comunale. Le modifiche statutarie, da approvarsi con le stesse modalità, possono essere proposte anche dal Consiglio damministrazione.
3. La legge, lo statuto aziendale e i regolamenti determinano gli atti fondamentali del Consiglio damministrazione sottoposti allapprovazione del Consiglio comunale.
Norme particolari per le istituzioni
1. Le attribuzioni e lorganizzazione delle istituzioni sono determinate, per quanto non previsto dalla legge e dal presentate Statuto, con la deliberazione istitutiva ed il regolamento approvati dal Consiglio comunale.
2. Il Consiglio damministrazione delibera:
a) sullapprovazione del bilancio di previsione;
b) sullapprovazione del conto consuntivo;
c) sulla nomina del direttore dellistituzione;
d) sulle opere, sulle spese, sui contratti e su quantaltro occorra per il funzionamento dellistituzione.
3. Il Presidente rappresenta listituzione, convoca e presiede il Consiglio damministrazione, cura i rapporti col Comune, compie in genere tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio damministrazione e del direttore.
4. Le deliberazioni del Consiglio damministrazione sono trasmesse al Comune, nei termini fissati dal regolamento, per la presa datto da parte della Giunta; la loro esecuzione non può aver luogo prima dellavvenuta esecutività delle deliberazioni con le quali la Giunta ne ha preso atto.
5. Il bilancio delle istituzioni deve essere accompagnato da una relazione programmatica che indica gli obiettivi e le finalità della futura gestione; esso é approvato dal Consiglio comunale unitamente al bilancio del Comune.
6. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, determina annualmente e possibilmente in sede di approvazione del bilancio, gli indirizzi dellattività dellistituzione, in relazione alle disponibilità finanziarie e sulla base di motivati criteri di priorità.
CAPO II
LE FORME ASSOCIATIVE
Le convenzioni e la costituzione di consorzi
1. Le convenzioni facoltative preordinate allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, debbono prevedere le modalità del coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione nonché quelle della periodica verifica e della pubblica informazione dei risultati.
2. Le convenzioni e gli statuti dei consorzi per la gestione associata di più servizi debbono ispirarsi ai principi della economicità della gestione, della pubblicità e della partecipazione.
Gli accordi di programma
1. La stipula a cura del Sindaco degli accordi di programma che comportano variazione degli strumenti urbanistici deve essere preceduta dallassenso del Consiglio. In ogni
caso il Sindaco, per facilitare il raggiungimento degli accordi nellinteresse generale, uniforma il proprio operato ai principi della partecipazione popolare e del corretto procedimento.
2. Il Sindaco dà preventiva informazione alla Conferenza dei capi gruppo in merito alla promozione di accordi di programma che disciplinano materie diverse da quelle indicate al comma precedente.
CAPO III
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Principi
1. La programmazione dellattività finanziaria del Comune è correlata alle risorse che risultano acquisibili per realizzarla.
2. La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale costituiscono elementi di specificazione dei criteri che presiedono alla impostazione del bilancio annuale. Le previsioni contenute nella relazione previsionale e programmatica corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nel bilancio annuale e in quello pluriennale.
Il bilancio
1. Il bilancio di previsione é approvato entro i termini di legge dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Lutilizzo delle risorse
1. Il Comune persegue, attraverso lesercizio della propria potestà impositiva e con il concorso dei trasferimenti dello Stato e della Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, lefficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. La Giunta attiva tutte le procedure previste dallordinamento al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento.
3. Lesecuzione di opere o di interventi ovvero listituzione e la gestione di servizi può essere subordinata al reperimento delle risorse tramite contribuzioni volontarie anche periodiche, corrisposte dai cittadini o dagli utenti.
4. Le risorse acquisite mediante il ricorso al credito e lalienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità indicate negli atti di programmazione.
La gestione del patrimonio
1. Lattività di gestione del patrimonio comunale e delle entrate patrimoniali é esercitata dagli uffici secondo le norme del regolamento.
2. La Giunta definisce gli indirizzi idonei ad assicurare la più elevata redditività dei beni immobili patrimoniali disponibili e laffidamento degli stessi in locazione o affitto a soggetti in possesso di idonei requisiti o che offrono garanzie di affidabilità.
3. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato od uso gratuito soltanto nei casi previsti dai regolamenti.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavo, ad esigenze straordinarie.
CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Il controllo di gestione
1. Lorgano di revisione svolge attività di collaborazione con il Consiglio comunale oltre che le funzioni attribuitegli dalle norme sulla contabilità.
2. Il Collegio dei revisori assume la figura di organo dellente, con tutte le prerogative conseguenti in ordine allaccesso agli uffici ed alla richiesta di collaborazione ai responsabili dei servizi, per lesercizio dei compiti di controllo amministrativo, di vigilanza sulla regolarità economica e finanziaria della gestione, di consulenza e di referto.
3. Il Collegio dei revisori può essere sentito dagli organi del Comune ad iniziativa degli stessi o su sua richiesta.
4. Abrogato.
Il controllo interno della gestione
1. Il Consiglio comunale, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di contabilità, definisce gli indirizzi dellattività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, deve essere rivolto alladozione degli interventi organizzativi ritenuti idonei al conseguimento dei risultati prefissati.
TITOLO VI
LORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
CAPO I
LATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
Principi e criteri direttivi
1. Tutta lattività di gestione del Comune è attribuita in via esclusiva al Direttore generale se nominato e ai Dirigenti.
2. Lorganizzazione della struttura è funzionale a garantire flessibilità e costante corrispondenza ai programmi ed alle strategie dellEnte.
3. La dotazione organica è determinata tenendo conto delleffettivo fabbisogno di personale, in coerenza con la programmazione strategica e finanziaria, al fine di accrescere lefficienza e razionalizzare il costo del lavoro.
4. Ad ogni unità organizzativa è preposto un responsabile che risponde delle attività di gestione e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
5. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Il Direttore generale
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, un Direttore generale avente i requisiti per la nomina a dirigente il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellEnte, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
2. Il Direttore generale:
- sovraintende alla gestione dellEnte perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
- predispone il piano dettagliato degli obiettivi e le proposte del piano esecutivo di gestione.
3. La durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
Al Direttore generale rispondono, nellesercizio delle loro funzioni, i dirigenti dellEnte, ad eccezione del Segretario generale.
4. Il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.
CAPO II
IL SEGRETARIO GENERALE
Ruolo e funzioni
1. Il Comune ha un Segretario generale iscritto allalbo nazionale e dipendente dellapposita Agenzia.
2. La nomina del Segretario è effettuata dal Sindaco tra gli iscritti allalbo per il periodo di durata del suo mandato.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dellEnte, in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.
4. Ove non sia nominato il Direttore generale il Segretario sovraintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina lattività.
5. I rapporti tra il Segretario generale e il Direttore generale, se nominato, sono disciplinati attribuendo al primo la funzione di garantire la legittimità dellazione amministrativa, al secondo la responsabilità di garantire efficacia ed efficienza dellazione amministrativa e dellattività gestionale in ordine al raggiungimento degli obiettivi dellEnte.
Il Vice Segretario
1. Il Vice Segretario generale svolge funzioni vicarie del Segretario per coadiuvarlo secondo le norme del regolamento o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
CAPO III
I DIRIGENTI
Funzioni
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, in relazione agli obiettivi indicati nel suo programma amministrativo, secondo criteri di competenza professionale, valutati i risultati raggiunti e le attitudini manifestate.
2. Lesercizio della funzione direzionale è connesso allassunzione di responsabilità gestionali allinterno dellorganizzazione ed è finalizzato al raggiungimento di obiettivi prestabiliti.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti con gli atti adottati dagli organi politici.
4. Lesercizio dei poteri gestionali da parte dei dirigenti può essere derogato solo ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. I dirigenti possono delegare al personale con incarico di posizione organizzativa atti e compiti di loro competenza.
Direzione dell'organizzazione
1. Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nellente ed é diretto obbligatoriamente da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale.
2. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e lunitarietà dellazione da attuare richiedono lattività coordinata di più settori, questi, pur mantenendo la loro autonomia, possono essere temporaneamente associati, con provvedimento della Giunta, in aree di intervento funzionale alle realizzazioni suddette. Il regolamento disciplina le modalità del conferimento degli incarichi e dellattribuzione del trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto é già titolare, nonché i criteri di valutazione dei risultati conseguiti in relazione al conferimento dellincarico.
3. Abrogato.
Doveri della dirigenza
1. I risultati negativi dellattività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi negoziati, accertato dal nucleo di valutazione e dipendente da responsabilità dirigenziale, comportano per il dirigente interessato la revoca dellincarico e la destinazione ad altro incarico.
2. Nel caso di gravi inosservanze delle direttive o di specifica responsabilità per i risultati negativi il dirigente può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi per un periodo non inferiore a due anni.
3. Nei casi di maggiore gravità lamministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e dei contratti collettivi.
Conferenza dei dirigenti
1. E istituita la Conferenza dei dirigenti, presieduta dal Segretario generale e composta da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La Conferenza ha funzioni consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative ed in particolare, nel rispetto delle competenze attribuite agli organi di governo, al Segretario generale, al Direttore generale se nominato ed ai dirigenti, coordina lattuazione degli obiettivi dellente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche e lutilizzo del personale ed delle strutture in modo da realizzare la costante evoluzione dellorganizzazione del lavoro.
2. Qualora sia stato nominato il Direttore generale la Conferenza dei dirigenti è convocata e presieduta dallo stesso.
TITOLO VII
NORME FINALI
CAPO I
INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO
Interpretazione dello Statuto
1. Ogni questione o controversia che dovesse insorgere in ordine allinterpretazione delle norme statutarie è di esclusiva competenza del Consiglio comunale. La relativa deliberazione è adottata con la stessa maggioranza e le stesse modalità previste dalla legge per lapprovazione dello statuto.
Revisione dello Statuto
1. Liniziativa della revisione dello Statuto comunale appartiene a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta, ai Consigli circoscrizionali e, attraverso il referendum, ai cittadini.
2. Prima di procedere allapprovazione della proposta di revisione il Consiglio comunale, sempre che la proposta non sia stata sottoposta a referendum consultivo, promuove adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti.
TITOLO VIII
CAPO I
NORMA TRANSITORIA
Determinazione del numero degli Assessori
1. La norma relativa alla determinazione del numero degli Assessori a sensi dellart. 25 si applica a partire dallinizio del mandato amministrativo 2000/2005.
2. Sino alla conclusione del mandato amministrativo 1995/2000 il numero degli Assessori rimane fissato in dieci.
Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 178 del 10 ottobre 1991
e delle deliberazioni modificative:
n. 85 del 14 giugno 1995
n. 16 del 25 giugno 1997
n. 31 del 5 maggio 1997
n. 186 del 20 dicembre 1999
n. 45 del 29 febbraio 2000