APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPINA E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
n. 267 del 2000 che recepisce le disposizioni di cui all’art. 43 sopra citato.
2. Una percentuale pari ad almeno il 10% degli importi relativi ai contratti di sponsorizzazione, derivati da specifici progetti promossi dalla partecipazione del personale comunale, oggetto del presente regolamento, è destinato all’integrazione degli istituti di incentivazione del personale, previsti dall’art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL del 1.4.1999 del comparto degli EE.LL., come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001. Tale quota potrà essere eventualmente incrementata, a seguito di accordi di contrattazione collettiva decentrata.
3. Le iniziative di sponsorizzazione sono finalizzate ad incentivare e promuovere lo sviluppo dell’innovazione nell’organizzazione amministrativa per il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
4. Le iniziative di sponsorizzazione, inoltre, devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono determinare il conseguimento di risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
1. Il contratto di sponsorizzazione è un negozio giuridico atipico, a prestazioni corrispettive onerose, e con fini di pubblicità, mediante il quale il Comune si obbliga a fornire, nell’ambito di propri progetti o iniziative, prestazioni accessorie di veicolazione del messaggio pubblicitario del soggetto sponsor, il quale a sua volta si obbliga ad una controprestazione in beni, servizi, danaro o altra utilità nella previsione di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine. L’Amministrazione può predisporre un piano annuale di sponsorizzazioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “sponsor” il soggetto (persona fisica o giuridica o associazioni)
che intende stipulare con l’Amministrazione un contratto di
sponsorizzazione;
b) per “sponsee” il Comune che stipula con un terzo il contratto di
sponsorizzazione;
c) per “contratto di sponsorizzazione” il contratto mediante il quale il
Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un
terzo (sponsor), la possibilità di diffondere il proprio messaggio
pubblicitario o il proprio marchio in appositi e predefiniti spazi;
d) per “sponsorizzazione” ogni contributo in beni o servizi, danaro o
altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro
messaggio pubblicitario, al fine di conseguire una proiezione positiva
di ritorno e quindi un beneficio di immagine;
e) per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico od il supporto di
veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione
dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
1. I contratti di sponsorizzazione possono interessare tutte le
iniziative, i progetti, le attività dell’amministrazione, inclusi gli
eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare, le manifestazioni
sportive e le attività di promozione turistica, gestite od organizzate
dal Comune.
2. I contratti di sponsorizzazione potranno anche riguardare appalti
relativi alla progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di
opere e lavori pubblici in relazione ai quali si rinvia alle specifiche
disposizioni applicabili, contenute nella legge n. 109/1994 (legge
quadro sui lavori pubblici).
1. La scelta dello sponsor, preceduta da apposita determinazione a
contrattare adottata in conformità alla normativa vigente, è effettuata
di norma mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica,
previa pubblicazione di apposito avviso, o nelle forme della trattativa
privata nei casi consentiti dalla normativa vigente.
2. Potrà procedersi all’affidamento diretto della sponsorizzazione nei
seguenti casi:
a) in caso siano state esperite senza esito le procedure ad evidenza
pubblica;
b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati all’urgenza e
alla particolare natura dell’evento, i cui contenuti limitino la
trattativa a soggetti determinati;
c) nel caso in cui le sponsorizzazioni non siano superiori a 15.000,00
euro, per ogni singola manifestazione, evento o iniziativa così come
previsto all’art. 4.
1. Dell’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante
pubblicazione all’albo pretorio, inserimento nel sito internet del
Comune, o in altre forme ritenute più convenienti per una maggiore
conoscenza e partecipazione.
2. L’avviso di sponsorizzazione deve contenere:
a) l’esplicitazione della volontà dell’amministrazione a stipulare
contratti di sponsorizzazione;
b) l’iniziativa, il progetto, l’evento, il servizio, l’opera o
l’attività del Comune oggetto dell’accordo di sponsorizzazione;
c) la previsione o meno di clausole di esclusiva;
d) il disciplinare di gara o il progetto di sponsorizzazione;
e) il tipo di rapporto da definirsi;
f) le modalità e gli spazi per la veicolazione del messaggio
pubblicitario dello sponsor o del proprio marchio;
g) le modalità e i termini di presentazione delle domande di
partecipazione;
h) le modalità di valutazione delle offerte presentate;
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma
scritta, e di regola deve indicare:
a) il messaggio o il marchio che si intende pubblicizzare;
b) l’accettazione esplicita delle condizioni previste nel disciplinare o
nel progetto di sponsorizzazione;
c) l’offerta di sponsorizzazione;
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere accompagnata dalle seguenti
autocertificazioni attestanti:
per le persone fisiche:
• l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica
amministrazione, di cui agli art. 120 e seguenti della legge 24.11.1981,
n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure
cautelari antimafia;
• l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se
imprese);
per le persone giuridiche:
1) oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti
muniti di potere di rappresentanza, deve essere indicato il nominativo
del legale rappresentante.
2) Non sono comunque ammesse proposte di sponsorizzazioni provenienti da
organismi, enti o associazioni di natura politica, sindacale, filosofica
o religiosa.
1. La commissione giudicatrice, la cui nomina e composizione è
determinata in conformità a quanto previsto nel vigente regolamento dei
contratti, provvede a redigere apposita graduatoria, nel rispetto dei
criteri definiti nel disciplinare, nell'avviso e/o progetto di
sponsorizzazione.
2. La graduatoria è approvata con determinazione del dirigente che
presiede la commissione giudicatrice.
3. Per la valutazione delle offerte di sponsorizzazione riguardanti la
progettazione e la realizzazione di opere pubbliche si applica la
normativa vigente in materia.
1. L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si
riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività
pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno
alla sua immagine e alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di
tabacco;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo,
odio o minaccia o qualsiasi forma di discriminazione.
1. La gestione delle sponsorizzazioni viene regolata mediante stipula
di apposito contratto di sponsorizzazione sottoscritto dallo sponsor e
dal dirigente del Centro di responsabilità interessato.
2. Nel contratto di sponsorizzazione sono stabiliti in particolare:
a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio
pubblicitario espressamente indicato;
b) le eventuali clausole di esclusiva;
c) gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di
sponsorizzazione;
d) le forme di promozione, comunicazione e pubblicità;
e) la durata del contratto di sponsorizzazione;
f) la controprestazione dello sponsor.
1. Ai contratti di sponsorizzazione si applicano le disposizioni
normative vigenti in materia fiscale alle quali si rinvia.
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento
saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro
riconosciuti dall’art. 13 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive
modificazioni.
3. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti
agli uffici comunali tenuti all’applicazione del presente regolamento.
4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a
soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte
del Centro di responsabilità competente per materia, al fine di
accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti
tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere
tempestivamente notificate allo sponsor per gli opportuni correttivi; la
notifica e la eventuale diffida non ottemperata producono gli effetti
previsti nel contratto di sponsorizzazione.
3. l’inadempimento o il parziale adempimento contrattuale da parte dello
sponsor sarà causa di risoluzione contrattuale, fatta salva la
possibilità di agire per il risarcimento del maggior danno subito
dall’Amministrazione comunale.
4. Al fine di verificare lo stato di attuazione del presente
regolamento, vengono comunicati, con cadenza semestrale, alla
commissione consiliare permanente agli “affari istituzionali, personale,
ristrutturazione uffici, decentramento, partecipazione, altre materie
non comprese nella competenza di altre commissioni”, i dati relativi ai
contratti stipulati e lo stato della contrattazione decentrata sugli
stessi.
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente
dall’Amministrazione comunale, secondo la disciplina del presente
regolamento.
2. E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora più conveniente sotto il
profilo organizzativo, economico e funzionale, in relazione a progetti
di sponsorizzazione particolarmente complessi che interessino un insieme
di iniziative o manifestazioni di notevole rilevanza turistico culturale
di richiamo nazionale o internazionale, affidare, tramite pubbliche gare
o trattativa privata, l’incarico per il reperimento delle
sponsorizzazioni ad agenzie di comprovata esperienza specializzate nel
campo pubblicitario.
1. Per quanto non esplicitamente previsto dalle norme contenute nel
presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti.
1. Il presente regolamento entra in vigore secondo i termini e le modalità previste dal 5° comma dell’art. 1 dello Statuto comunale.
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 23.3.2000.