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APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPINA E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Articolo 1 Finalità e inquadramento normativo
1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, ai quali l’Amministrazione comunale può ricorrere, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 43 della legge n. 449 del 1997 che si pone in tema quale normativa di principio, e dell’art. 119 del D. Lgs.
n. 267 del 2000 che recepisce le disposizioni di cui all’art. 43 sopra citato.
2. Una percentuale pari ad almeno il 10% degli importi relativi ai contratti di sponsorizzazione, derivati da specifici progetti promossi dalla partecipazione del personale comunale, oggetto del presente regolamento, è destinato all’integrazione degli istituti di incentivazione del personale, previsti dall’art. 15, comma 1, lettera d) del CCNL del 1.4.1999 del comparto degli EE.LL., come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001. Tale quota potrà essere eventualmente incrementata, a seguito di accordi di contrattazione collettiva decentrata.
3. Le iniziative di sponsorizzazione sono finalizzate ad incentivare e promuovere lo sviluppo dell’innovazione nell’organizzazione amministrativa per il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
4. Le iniziative di sponsorizzazione, inoltre, devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono determinare il conseguimento di risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
 

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Articolo 2 Natura dei contratti di sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione è un negozio giuridico atipico, a prestazioni corrispettive onerose, e con fini di pubblicità, mediante il quale il Comune si obbliga a fornire, nell’ambito di propri progetti o iniziative, prestazioni accessorie di veicolazione del messaggio pubblicitario del soggetto sponsor, il quale a sua volta si obbliga ad una controprestazione in beni, servizi, danaro o altra utilità nella previsione di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine. L’Amministrazione può predisporre un piano annuale di sponsorizzazioni.

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Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “sponsor” il soggetto (persona fisica o giuridica o associazioni) che intende stipulare con l’Amministrazione un contratto di sponsorizzazione;
b) per “sponsee” il Comune che stipula con un terzo il contratto di sponsorizzazione;
c) per “contratto di sponsorizzazione” il contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), la possibilità di diffondere il proprio messaggio pubblicitario o il proprio marchio in appositi e predefiniti spazi;
d) per “sponsorizzazione” ogni contributo in beni o servizi, danaro o altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro messaggio pubblicitario, al fine di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine;
e) per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico od il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

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Articolo 4 Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni

1. I contratti di sponsorizzazione possono interessare tutte le iniziative, i progetti, le attività dell’amministrazione, inclusi gli eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare, le manifestazioni sportive e le attività di promozione turistica, gestite od organizzate dal Comune.
2. I contratti di sponsorizzazione potranno anche riguardare appalti relativi alla progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere e lavori pubblici in relazione ai quali si rinvia alle specifiche disposizioni applicabili, contenute nella legge n. 109/1994 (legge quadro sui lavori pubblici).

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Articolo 5 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor, preceduta da apposita determinazione a contrattare adottata in conformità alla normativa vigente, è effettuata di norma mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso, o nelle forme della trattativa privata nei casi consentiti dalla normativa vigente.
2. Potrà procedersi all’affidamento diretto della sponsorizzazione nei seguenti casi:
a) in caso siano state esperite senza esito le procedure ad evidenza pubblica;
b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati all’urgenza e alla particolare natura dell’evento, i cui contenuti limitino la trattativa a soggetti determinati;
c) nel caso in cui le sponsorizzazioni non siano superiori a 15.000,00 euro, per ogni singola manifestazione, evento o iniziativa così come previsto all’art. 4.

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Articolo 6 Avviso di sponsorizzazione

1. Dell’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, o in altre forme ritenute più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
2. L’avviso di sponsorizzazione deve contenere:
a) l’esplicitazione della volontà dell’amministrazione a stipulare contratti di sponsorizzazione;
b) l’iniziativa, il progetto, l’evento, il servizio, l’opera o l’attività del Comune oggetto dell’accordo di sponsorizzazione;
c) la previsione o meno di clausole di esclusiva;
d) il disciplinare di gara o il progetto di sponsorizzazione;
e) il tipo di rapporto da definirsi;
f) le modalità e gli spazi per la veicolazione del messaggio pubblicitario dello sponsor o del proprio marchio;
g) le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
h) le modalità di valutazione delle offerte presentate;

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Articolo 7 Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma scritta, e di regola deve indicare:
a) il messaggio o il marchio che si intende pubblicizzare;
b) l’accettazione esplicita delle condizioni previste nel disciplinare o nel progetto di sponsorizzazione;
c) l’offerta di sponsorizzazione;
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
per le persone fisiche:
• l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli art. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
• l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
per le persone giuridiche:
1) oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere indicato il nominativo del legale rappresentante.
2) Non sono comunque ammesse proposte di sponsorizzazioni provenienti da organismi, enti o associazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

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Articolo 8 Valutazione e approvazione delle offerte

1. La commissione giudicatrice, la cui nomina e composizione è determinata in conformità a quanto previsto nel vigente regolamento dei contratti, provvede a redigere apposita graduatoria, nel rispetto dei criteri definiti nel disciplinare, nell'avviso e/o progetto di sponsorizzazione.
2. La graduatoria è approvata con determinazione del dirigente che presiede la commissione giudicatrice.
3. Per la valutazione delle offerte di sponsorizzazione riguardanti la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche si applica la normativa vigente in materia.

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Articolo 9 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine e alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o qualsiasi forma di discriminazione.

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Articolo 10 Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione delle sponsorizzazioni viene regolata mediante stipula di apposito contratto di sponsorizzazione sottoscritto dallo sponsor e dal dirigente del Centro di responsabilità interessato.
2. Nel contratto di sponsorizzazione sono stabiliti in particolare:
a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato;
b) le eventuali clausole di esclusiva;
c) gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione;
d) le forme di promozione, comunicazione e pubblicità;
e) la durata del contratto di sponsorizzazione;
f) la controprestazione dello sponsor.

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Articolo 11 Aspetti fiscali

1. Ai contratti di sponsorizzazione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia fiscale alle quali si rinvia.
 

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Articolo 12 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 13 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni.
3. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione del presente regolamento.
4. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

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Articolo 13 Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Centro di responsabilità competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor per gli opportuni correttivi; la notifica e la eventuale diffida non ottemperata producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
3. l’inadempimento o il parziale adempimento contrattuale da parte dello sponsor sarà causa di risoluzione contrattuale, fatta salva la possibilità di agire per il risarcimento del maggior danno subito dall’Amministrazione comunale.
4. Al fine di verificare lo stato di attuazione del presente regolamento, vengono comunicati, con cadenza semestrale, alla commissione consiliare permanente agli “affari istituzionali, personale, ristrutturazione uffici, decentramento, partecipazione, altre materie non comprese nella competenza di altre commissioni”, i dati relativi ai contratti stipulati e lo stato della contrattazione decentrata sugli stessi.
 

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Articolo 14 Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Amministrazione comunale, secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, in relazione a progetti di sponsorizzazione particolarmente complessi che interessino un insieme di iniziative o manifestazioni di notevole rilevanza turistico culturale di richiamo nazionale o internazionale, affidare, tramite pubbliche gare o trattativa privata, l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie di comprovata esperienza specializzate nel campo pubblicitario.
 

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Articolo 15 Normativa di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto dalle norme contenute nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti.
 

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Articolo 16 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo i termini e le modalità previste dal 5° comma dell’art. 1 dello Statuto comunale.

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Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 23.3.2000.
 

 

 

 

 

 

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