REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO D'ORDINE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI RIUNIONE
Il presente regolamento, previsto dall’art. 84 del testo unico delle
leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, ed adottato ai sensi dell’art.
13,1° comma, n. 10, del D.P.R. l9.6.1979, n.348 stabilisce le norme per
il servizio d’ordine e di sicurezza dei luoghi in cui si svolgono
spettacoli, trattenimenti di qualsiasi genere o entità (come teatri,
cinema-teatri- cinematografi-locali di trattenimento di qualsiasi
natura, circhi, serragli, stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere
luoghi di spettacolo e di divertimento all’aperto).
Nessun luogo al chiuso o all’aperto può essere destinato a pubblici
spettacoli se non abbia ottenuto la licenza di agibilità da parte del
Sindaco, a sensi dell’art. I3 primo comma, numero 9, del D.P.R. l9.6.1979
n. 348.
In genere i locali o luoghi da destinare a pubblici spettacoli, sia al
chiuso che all’aperto. debbono essere sistemati su aree circoscritte da
strade di facile scorrimento e possibilmente allocati in edifici
isolati.
I locali della capacità di oltre duemila spettatori non potranno essere
comunque incorporati in edifici adibiti ad altri usi.
Ai locali di pubblico spettacolo possono essere annessi esercizi di bar,
caffè, ecc., destinati esclusivamente agli spettatori.
Detti bar, caffè ecc. dovranno essere sistemati in locali propri ed
avere una uscita diretta sulla pubblica via o comunque su area su cui
non incida l’accesso,l’uscita, lo sgombro degli spettatori.
La somministrazione di bevande dovrà aver luogo negli esercizi di bar,
caffè ammessi esclusivamente in bicchieri di carta.
I biglietti che danno diritto all’accesso nei locali di spettacolo
devono essere venduti solamente nelle apposite biglietterie e nei locali
indicati negli avvisi.
Le biglietterie dovranno essere sistemate in modo da non ostruire l’area
di passaggio per l’accesso o l’uscita dal locale.
Le porte di accesso ai locali di pubblico spettacolo debbono avere una
larghezza utile calcolata in rapporto alI numero degli spettatori
consentito dalla capienza dei locali.
Quando il locale ha una capienza superiore ai 250 posti, le porte
d’accesso debbono essere calcolate per una larghezza di 70 cm ogni 100
spettatori
Le porte di uscita dai locali di pubblico spettacolo, sia verso i
corridoi di disimpegno che verso l’esterno debbono essere in numero
superiore alle porte di accesso ed avere comunque una larghezza utile
calcolata in ragione di almeno 1,20 mt. per ogni 100 spettatori che
devono transitarvi.
Le porte debbono essere sistemate e costruite in modo da essere apribili
nel senso delI’uscita.
Tutti i posti a sedere debbono essere possibilmente fissati saldamente
al suolo ed avere sedili ribaltabili automaticamente.
Quando i locali non sono forniti di installazioni permanenti di posti a
sedere, come stabilito al precedente capoverso, potrà essere consentito
l’uso di sedie, purché queste siano collegate a gruppi di almeno 8 con
liste traversali.
La distanza fra fila e fila dei posti a sedere deve essere di almeno
metri 0,75.
E’ vietato collocare sedili mobili all’interno dei locali, nei passaggi
che conducono ai posti a sedere ovvero negli spazi laterali prospicienti
gli accessi e le uscite.
Nessun spettatore può sostare nei corridoi; passaggi, spazi di accesso o
d’uscita dal locale. Non possono essere concessi posti in piedi.
Non è ammessa la vendita di biglietti oltre il limite di capienza dei
locali.
Quando i biglietti venduti raggiungono il limite della capienza del
locale dovrà essere esposto un cartello recante l’avviso POSTI ESAURITI
e dovrà contemporaneamente essere sospesa la vendita dei biglietti sino
a che non sarà, accertata la disponibilità di nuovi posti.
Lo spettatore che non trova posto ha diritto di richiedere il rimborso
del biglietto.
Le uscite di sicurezza, sistemate settore per settore, debbono recare
l’indicazione luminosa USCITA DI SICUREZZA collegata ad un impianto di
illuminazione di sicurezza indipendente dall’impianto di illuminazione
normale e comunque predisposto in modo che quando venga a cessare
l’erogazione di corrente normale scatti immediatamente il collegamento
con l’illuminazione di sicurezza.
Le condutture dell’impianto di sicurezza devono avere un circuito
diverso da quello dell’impianto normale.
L’illuminazione dei locali dovrà essere eseguita possibilmente con
circuiti distinti settore per settore, ciascuno collegato direttamente
con la rete di alimentazione esterna, in modo che quando per una causa
qualunque—esclusa l’alimentazione dall’esterno—venga a mancare la luce
in un settore del locale, rimangano accesi gli altri settori.
Tutti i luoghi di rappresentazione debbono essere muniti di impianto di
idranti fissi sotto pressione.
In casi particolari, per scene pericolose o per altre ragioni,
l’autorità potrà richiedere la sistemazione di un impianto a pioggia
comandato.
In aggiunta agli idranti normalmente alimentati dal pubblico acquedotto
potranno prescriversi, specie nei locali ritenuti più pericolosi ai fini
della prevenzione incendi, altri mezzi portatili antincendio.
Al fine di prevenire la comunicazione di incendi tra palcoscenico e
locali destinati al pubblico, saranno attuate le norme impartite con
circolare del Ministero dell'Interno n. 84 del 14 agosto 1964 attuando
comunque un sipario di sicurezza antincendio.
Le cabine cinematografiche devono essere permanentemente vigiIate
dall’operatore. Per quelle in cui è fatto uso di pellicole di sicurezza
non è richiesta la vigilanza permanente dell’operatore, a condizione che
la cabina disponga di impianto automatico di spegnimento.
Gli esercenti di locali di pubblico spettacolo quali teatri destinati a
rappresentazioni liriche, drammatiche, riviste, varietà, ecc. oppure
circhi, serragli, stadi, campi sportivi, ecc. e simili luoghi per
divertimenti o spettacoli all’aperto debbono provvedere ad assicurare un
servizio di pronta assistenza sanitaria, impegnando uno o più medici che
si dichiarino a disposizione e immediatamente reperibili per casi di
necessità.
In ogni locale di pubblico spettacolo deve essere sempre tenuta in
efficienza una cassetta di medicazione fornita di tutto il necessario
per un pronto intervento di soccorso.
I locali di pubblico spettacolo debbono essere sempre tenuti
perfettamente puliti, ben ordinati ed in stato di decoro.
La pulizia dev’essere fatta almeno tre ore prima dell'apertura del
locale avvalendosi anche di aspiratori di polvere per le tappezzerie,
tendaggi, poltrone ecc.
I pavimenti debbono essere lavati e spazzati ad umido e di tanto in
tanto saranno lavati con liquidi disinfettanti.
Quando i locali di pubblico spettacolo debbono ospitare bambini si dovrà
procedere ad una particolare pulizia e disinfezione.
Durante e subito dopo le operazioni di pulizia dovrà essere assicurata
nell’interno dei locali una abbondante ventilazione.
Tutti i luoghi di pubblico spettacolo devono essere muniti di impianto
di acqua potabile con rubinetti di erogazione facilmente accessibili per
uso degli spettatori.
Ogni luogo deve essere altresì dotato di un adeguato numero di latrine
per uomini e donne, opportunamente segnalate da apposite scritte
indicatrici.
Ogni servizio igienico, compresi gli ambienti destinati ad orinatoi,
deve essere preceduto da un anti latrina munita di lavandini ad acqua
corrente.
Le latrine e le antilatrine debbono essere ventilate direttamente
dall’esterno.
Nei locali al chiuso, non muniti di particolari impianti di
condizionamento dell’aria, è fatto divieto di fumare.
Il conduttore dovrà provvedere a collocare nel locale i prescritti
cartelli di divieto con avvertenza delle sanzioni pecuniarie previste
per i trasgressori.
E’ vietato l’accesso nei luoghi di pubblico spettacolo alle persone in
stato di ubriachezza ed alle persone armate anche di armi improprie.
E’ altresì vietato introdurre animali che non siano impiegati nello
spettacolo.
Il pubblico ammesso nei locali di pubblico spettacolo deve mantenere un
comportamento tale da non offendere la pubblica dignità ovvero le
persone degli spettatori e degli attori.
Sono comunque vietati urla, schiamazzi, parole sconce, ecc.
E’ fatto assoluto divieto agli spettatori di introdurre lattine,
bottiglie e qualsiasi oggetto contundente.
Senza autorizzazione della direzione del locale è fatto divieto a
chiunque di distribuire, vendere od offrire nei locali di pubblico
spettacolo stampe, giornali, alimenti, bevande o merci di qualsiasi
natura.
Tutte le porte di uscita dal locale non debbono mai, durante la
rappresentazione, essere chiuse a chiave o comunque bloccate e debbono
consentire che la semplice pressione del pubblico sui battenti permetta
l’apertura completa e sicura del serramento.
Le luci all’interno del locale potranno essere spente in tutti gli
ambienti solo quando tutti gli spettatori sono usciti all’aperto
Il mantenimento dell’ordine pubblico nei locali di spettacolo è affidato
al personale di sorveglianza addetto o agli ufficiali, sottufficiali e
agenti delle forze dell’ordine in servizio nel locale stesso.
Costoro possono disporre per l’allontanamento dal locale degli
spettatori che turbino lo spettacolo o comunque rechino disturbo con il
loro comportamento agli spettatori, salvo l’eventuale proseguimento dei
procedimenti penali allorché trattasi di reati perseguibili penalmente.
Le infrazioni al presente regolamento, quando non siano reati punibili
penalmente o da particolari norme, saranno punite con le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi per i regolamenti comunali.
Il presente regolamento che entrerà in vigore dopo le prescritte
approvazioni, sarà applicato a tutti i locali di nuova costruzione.
Per tutti i locali preesistenti che non abbiano i requisiti prescritti
dal presente regolamento l’autorità potrà prescrivere modifiche e
sistemazioni in adeguamento alle presenti norme differenziando i
provvedimenti nel tempo e previo avviso ai conduttori delle modifiche
che s’intendono richiedere, da comunicarsi almeno sei mesi prima di
impartire le prescrizioni di adeguamento.