REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA
Capitolo Primo - DEFINIZIONI GENERALI
Per scarico si intende l'immissione in un corpo ricettore (corpi idrici superficiali, mare, suolo, sottosuolo) o in fognatura, di reflui provenienti da stabili o complessi ad uso produttivo e/o civile.
1) In base alla provenienza dei reflui, gli scarichi si classificano in:
a) scarichi pluviali: provenienti da acque meteoriche ricadenti da
superfici di tetti, terrazze, piazzali e cortili in genere, convogliate
mediante opportune tubazioni e/o canalizzazioni in un corpo ricettore o
in fognatura;
b) Scarichi civili e/o assimilabili: per scarico civile si intende
quello proveniente da edifici o installazioni adibiti ad abitazione o
allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva,
ricreativa, scolastica, sanitaria, prestazioni di servizio ovvero ogni
altra attività sia civile che produttiva il cui scarico sia assimilabile
"qualitativamente" ad uno scarico abitativo.
Le imprese agricole di cui alla delibera del Comitato Interministeriale
dell'8 maggio 1980, sono considerate insediamenti civili.
c) Scarichi produttivi: Per scarico produttivo si intende quello
proveniente da edifici o installazioni dove si svolgono con carattere di
stabilità e permanenza, anche se a ciclo stagionale, attività di
produzione di beni.
2) In base alle caratteristiche qualitative dei reflui gli scarichi si
classificano in:
a) Acque bianche: sono da considerarsi tali:
- le acque di dilavamento meteorico;
- le acque di annaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi
pubblici o privati;
- le acque sorgive.
b) Acque nere: Sono da considerarsi tali:
- tutte quelle non indicate nella classificazione delle acque bianche,
quali ad esempio quelle provenienti dai servizi igienici, mense, cucine,
da cicli produttivi, lavaggio pavimenti di opifici, etc.
- tutte quelle che pur rientrando nella categoria delle acque bianche,
per la loro peculiarità siano escludibili da tale classificazione
dall'Autorità competente, con provvedimento motivato, quali ad esempio
le acque meteoriche provenienti da aree inquinate.
Per impianto di fognatura si intende il complesso di canalizzazioni,
generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare acque
superficiali e reflue, provenienti da attività umane in genere.
Fognature miste: Una rete di fognatura è a sistema misto quando
raccoglie nella stessa canalizzazione sia le acque bianche che quelle
nere;
Fognature separate: Una rete di fognatura è a sistema separato se le
acque nere vengono raccolte in apposita rete, distinta da quella che
raccoglie le acque bianche.
A seconda della funzione svolta dai diversi tratti della rete fognante,
si classificano:
1) Fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita
dalle singole utenze fino all'allaccio alla fogna;
2) Fogna: canalizzazione che raccoglie le acque proveniente dai fognoli
di allacciamento e/o da caditoie stradali o private, convogliandole ai
collettori;
3) Collettore: canalizzazione costituente l'ossatura principale della
rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne. I collettori a
loro volta confluiscono all'impianto di depurazione, o, in mancanza di
esso, nell'emissario;
4) Emissario: ultimo tratto della rete di canalizzazione che adduce
l'affluente depurato o no, al corpo ricettore.
Capitolo Secondo - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA
Nelle pubbliche fognature non possono essere introdotte:
1) sostanze infiammabili od esplosivi quali benzolo, olio combustibile,
etc.;
2) sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
3) qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia
in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) da danneggiare
od interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei
liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per
l'incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio,
nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognante;
4) sostanze radioattive;
5) scarichi di acque di raffreddamento e/o provenienti da linee
produttive con temperatura superiore ai 35° C;
6) sostanze solide o viscose in quantità e dimensioni tali da causare
ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di
fognature.
Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a
scaricare in pubbliche fognature comunali, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della Legge 10 maggio 1976, n. 319, anche quando gli
impianti fognari e depurativi siano gestiti da un Ente diverso dal
Comune.
In questo ultimo caso il parere tecnico dell'Ente Gestore, soprattutto
nel caso di scarichi produttivi, dovrà essere vincolante per il rilascio
dell'autorizzazione.
Capitolo III - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Ciascun utente, civile e/o produttivo, per ottenere l'autorizzazione allo scarico, deve presentare all'Amministrazione Comunale domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura in carta legale. Alla domanda dovrà essere unita la documentazione indicata nell'allegato A.
Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi ed eventualmente del competente ufficio della U.S.L. di appartenenza, accertata la osservanza di quanto disposto nei commi successivi, rilascia alle utenze civili ed assimilabili l'autorizzazione ad immettersi nella pubblica fognatura, previo pagamento del canone previsto.
Il Sindaco, sentiti, per la parte di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale, la U.S.L. di appartenenza e l'Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi, accertata l'osservanza di quanto disposto negli articoli successivi, rilascia alle utenze produttive l'autorizzazione ad immettersi nella pubblica fognatura, previo pagamento del canone previsto.
Articolo 10: Scarichi particolari
Il Sindaco, su conforme parere tecnico dell'Ente Gestore degli impianti
fognari e depurativi, può imporre, con provvedimento motivato,
particolari condizioni per l'immissione in fognatura di quegli scarichi
civili e produttivi che, pur essendo accettabili qualitativamente,
possono creare disfunzioni nel servizio di fognatura ed in quello di
depurazione, a causa della quantità e variabilità dei volumi scaricati.
Il Sindaco, verificato il rispetto delle condizioni prescritte dal
presente regolamento, emette provvedimento di autorizzazione definitiva
alle utenze indicate nell'allegato B (utenze abitative e simili).
Il Sindaco, fatte salve le disposizioni e procedure espresse negli
articoli successivi, concede un'autorizzazione provvisoria alle utenze
che abbiano scarichi produttivi ovvero assimilabili ai civili.
In tale provvedimento dovranno essere indicati i tempi di allineamento
alle norme previste nel presente Regolamento, ed eventuali modifiche dei
pretrattamenti adottati, se gli stessi risultano inadeguati a
raggiungere i limiti richiesti.
Accertati il rispetto dei limiti qualitativi e delle norme previste dal
presente Regolamento il Sindaco rilascia l'autorizzazione definitiva
alle utenze produttive ovvero agli assimilabili civili.
Capitolo IV - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E NORME TECNICHE - PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
L'utente, prima di eseguire i lavori di allaccio alla fognatura
pubblica, deve richiedere, presso la competente sezione dell'Ufficio
Tecnico Comunale, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori nel suolo
pubblico.
L'utente, nell'effettuare le opere, deve attenersi scrupolosamente alle
modalità ed ai tempi prescritti nel provvedimento di autorizzazione,
nonché alle norme tecniche ed igienico-sanitarie prescritte dal
Regolamento locale di igiene.
I lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'utente sotto il
controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ente Gestore degli
impianti di trattamento.
I collegamenti idraulici, la posa in opera delle tubazioni, le opere di
controllo e campionamento, dovranno essere eseguite sotto la vigilanza
dell'Ente Gestore.
Il riempimento degli scavi, il ripristino della pavimentazione stradale,
i marciapiedi e qualsiasi altro manufatto manomesso per la costruzione
dell'allaccio alla fognatura pubblica, dovrà essere ripristinato a
perfetta regola d'arte con materiali e tecniche prescritte dall’Ufficio
Tecnico Comunale.
Nei casi in cui l'utente non esegua i lavori entro i termini e nei modi
stabiliti dagli organi tecnici preposti al controllo, il Sindaco potrà
far eseguire i lavori d'ufficio addebitandone le spese all'inadempiente
secondo le procedure dettate dalla normativa vigente. Si applicano le
norme nell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, e
successive modifiche.
L'Ufficio competente (l'Ufficio Tecnico Comunale o l'Ente Gestore degli
impianti fognari) indicherà alle singole utenze, i punti di allaccio
alla fognatura pubblica.
Le utenze produttive hanno l'obbligo di separare le acque bianche di cui
all'art. 2 punto 2a, da quelle nere di cui all'art. 2 punto 2b del
presente Regolamento.
Tutte le utenze dovranno, prima di allacciare i propri scarichi alle
fognature comunali, predisporre opportuni pozzetti sifonati.
Le utenze produttive e quelle assimilabili ai civili dovranno realizzare
i pozzetti in modo che siano ispezionabili e atti al prelievo di
campionatura per il controllo dell'effluente, da eseguirsi con le
dimensioni e nell'ubicazione indicata dall'Ufficio Tecnico di cui al
primo comma del presente articolo.
In ogni caso a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire
immissioni di acque di qualsiasi provenienza tendenti a diluire o a
modificare i parametri dell'effluente scaricato.
I fognoli di immissione e di allacciamento dovranno avere, di norma,
diametro interno non inferiore a cm. 15, salvo espressa deroga
dell'Ufficio competente, e dovranno essere realizzati in materiali
conformi e posti in opera con le modalità previste dalle norme
applicative di cui all'art. 2 della Legge 10 maggio 1976 n. 319.
L'Ufficio competente, di cui al primo comma del presente articolo, si
riserva la facoltà di razionalizzare le immissioni in fognatura:
a) Nel caso di fognatura mista si opererà un adeguato convogliamento di
tutti questi fognoli che provenienti da uno stesso complesso edilizio o
da più complessi vicini, possono essere riuniti con una unica immissione
in fogna;
b) Nel caso di fogne separate si potrà operare lo stesso tipo di
razionalizzazione, previsto al precedente punto a), immettendo nella
fogna nera le acque aventi le caratteristiche illustrate all'art. 2
punto 2b e nella fogna bianca le acque di cui al punto 2a dell'art. 2
del presente Regolamento.
Tutte le utenze civili e/o produttive hanno l'obbligo di immettere i
propri reflui, di cui all'art. 2 punti 2a e 2b del presente regolamento,
nella pubblica fognatura, con la esclusione di quanto previsto nell'art.
5 (scarichi vietati).
Il Sindaco, sentiti l'Ufficio Tecnico Comunale, Ente Gestore degli
impianti fognari e depurativi e la U.S.L. di competenza, può, a
richiesta motivata esentare l'utenza dall'obbligo della immissione nella
pubblica fognatura.
Nella concessione ad edificare saranno indicate le norme tecniche ed
igienico-sanitarie alle quali si dovranno attenere le nuove utenze, nel
rispetto del regolamento locale di igiene.
Il Sindaco, inoltre, su segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale,
sentito il parere dell'Ente gestore dell'impianto fognario-depurativo,
può obbligare all'immissione in fognatura le utenze precedentemente
autorizzate a scaricare i liquami in luogo diverso dalla pubblica
fognatura, nei modi previsti nel presente Regolamento.
Nel provvedimento saranno indicate, di volta in volta, le modalità ed i
tempi di esecuzione.
Tutti i manufatti fognari, collegati in sede di marciapiede e stradale, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, anche se costruiti da privati.
È prescritto, in caso di necessità, il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri allo scopo di assicurare un'efficace ventilazione della rete di fognatura urbana.
Nell'imminenza della costruzione di invasi collettori pubblici stradali
o della loro sostituzione, i proprietari di terreni interessati saranno
invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti,
al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di predisporre tutti
gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali
medesimi.
Qualora l'Amministrazione Comunale decidesse di costruire,
contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per i
fabbricati esistenti o per quelli di cui è prevista l'imminente
edificazione, a1 fine di evitare ulteriori manomissioni della sede
stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese.
L'Ente autorizzatore, per quanto disposto dall'articolo 6 del presente
Regolamento, può permettere allacciamenti provvisori a servizio dei
cantieri per la costruzione di nuovi edifici.
Laddove possibile, si impongono allacciamenti utilizzabili poi in via
definitiva per i costruendi edifici.
I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via possono essere
allacciati direttamente alla pubblica fognatura, senza sifone:
l'immissione diretta costituisce una benefica ventilazione alla
fognatura.
Il sifone al piede è prescritto quando al di sopra della grondaia vi
siano abitazioni o terrazze accessibili.
I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente e almeno uno per ogni
40 mq. di tetto misurato in proiezione orizzontale, salvo casi
preesistenti..
È vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori
dell'acqua proveniente dal tetto.
Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero stabile alla
fognatura, il Sindaco potrà permettere che l'allacciamento sia limitato
ad una parte soltanto dell'immobile stesso, consentendo per il resto,
l'uso provvisorio di scarichi di cui all'art. 14 del presente
Regolamento, finché l'allacciamento sia reso possibile per intero.
Le disposizioni del comma precedente saranno comunque applicate con i
criteri della massima restrizione e soltanto nei casi in cui si constati
la materiale impossibilità di attuare gli allacciamenti.
Quando sia constatata l'impossibilità di immettere gli scarichi privati
regolarmente per gravità nella fognatura comunale, l'Ente autorizzatore,
di cui all'art. 6 del presente Regolamento, potrà, su richiesta
dell'interessato, autorizzare l'installazione di impianti meccanici di
elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo di
immettere le acque reflue nei collettori medesimi.
Il privato dovrà presentare all'uopo idonea documentazione con
indicazione del tipo e portata della pompa, quota e sezione quotata,
ecc.
È pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto nella rete urbana, sempreché ne sia fatta specifica domanda documentata all'Ente autorizzatore di cui all'art. 6 del presente Regolamento, che, previa verifica del progetto, ne dia la relativa autorizzazione.
I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono
provvedere, a loro cura e spese, entro il termine che verrà loro
stabilito, alla eliminazione di eventuali pozzi neri, fosse settiche
esistenti o altri sistemi di trattamento e, nello stesso tempo,
all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica
ed all'esecuzione dei lavori previsti nel presente regolamento.
Nel caso siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla
proprietà privata, queste saranno allacciate, previa verifica della loro
identità da parte dell'Ente autorizzatore.
Gli edifici con facciate, cortili o giardini devono essere allacciati
mediante idonee tubazioni alle fognature stradali salvo casi speciali.
Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e
nere dovranno venir collegate, tramite reti interne, alla tubazione di
uscita dotata di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni
ubicato entro la proprietà privata.
Un altro pozzetto per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento
verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.
Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete
interna debbono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con
fondo sagomato per impedire il deposito di materiali.
Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno
essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed
inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione)
delle acque che le percorrono, assicurare inoltre la perfetta
impermeabilità dei vari manufatti levigati internamente.
È comunque vietato l'utilizzo di canalizzazioni in cemento pressato per
la esecuzione dei fognoli di allaccio fognatura Comunale da realizzarsi
nella sede stradale o del marciapiede.
Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra
del pavimento; in caso contrario dovranno collocarsi in apposita
incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile.
In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti e
soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un
sostegno in ogni giunto.
Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in
comunicazione con la rete fognaria dovranno essere muniti di chiusura
idraulica e sifone a tenuta stagna.
Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le
pilette per la raccolta delle acque dagli ambienti siti al piano terra
dovranno essere muniti di interruzione idraulica o sifone.
Le caditoie dovranno essere inoltre dotate di vaschette ispezionabili
per la trattenuta dei materiali grossolani.
Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non dovrebbero avere
pendenze inferiori all'1% di diametri inferiori a 15 cm. e dovranno
essere eseguite in materiali idonei levigati internamente e con giunti
posti in opera con la massima cura.
Il Sindaco potrà chiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli
idraulici per il dimensionamento delle condutture quando le aree private
da servire sono di notevoli dimensioni.
Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei
ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con
l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per
l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte.
Quando il proprietario del fondo non ha possibilità di scaricare le
acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso
proprietà altrui, potrà, a norma di legge, salvo le separate
osservazioni, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato
accordo, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi
dell'art. 1043 del Codice Civile.
Quando la costruzione di una rete fognaria comunale sgravi la proprietà
servente da tale obbligo, il proprietario del fondo dominante è
obbligato ad eliminare la servitù predetta.
Se il fondo servente è dotato di propria canalizzazione, il proprietario
potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo,
consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni,
purché le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).
In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere approvati
dal Sindaco.
L’autorizzazione di scarico nella pubblica fognatura si limita allo
stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza d'esso che
risulta dai tipi depositati presso l'Ente Autorizzatore.
Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno
stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima
ottenuto la relativa autorizzazione.
L'allaccio in fognatura è ammesso senza che sia necessario alcun
pretrattamento, per tutti gli insediamenti civili di cui all'Allegato B,
allegato al presente Regolamento.
L'allaccio in fognatura è consentito agli scarichi degli insediamenti di
cui all'Allegato C allegato al presente Regolamento, solamente dopo che
gli scarichi medesimi abbiano subito adeguato pretrattamento secondo le
indicazioni espresse nello stesso elenco.
Per poter essere accettati in fognatura, gli scarichi degli insediamenti
produttivi e degli assimilabili ai civili devono rispettare i limiti di
accettabilità previsti nella tabella C allegata alla Legge 319/76.
L'Ente autorizzatore si riserva, per casi eccezionali, la possibilità di
rivedere i limiti di accettabilità, sulla base delle denunce e delle
indagini svolte in merito ed in funzione della capacità depurativa
dell'impianto di depurazione centralizzato.
La revisione dei limiti di accettabilità di cui al primo comma del
presente articolo, dovrà ottenere, prima della sua applicazione, il
parere favorevole dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.
Tutte le utenze allacciate alle pubbliche fognature, sono soggette a
verifiche e controlli.
Il Sindaco, l'Ente Gestore degli impianti fognari e depurativi e il
competente Ufficio della U.S.L. di appartenenza, possono compiere
controlli e prelievi di campioni di acque reflue per verificare il
corretto funzionamento delle strutture, il rispetto dei limiti imposti
dal presente Regolamento e delle norme indicate nel provvedimento
autorizzativo.
I reflui raccolti con autospurgo possono essere accettati in fognatura
e/o impianto di depurazione previa autorizzazione dell'Ente Gestore
della fognatura e/o dell'impianto di depurazione.
L'Ente Gestore dirà, in particolare, nell'autorizzazione allo scarico,
se i reflui potranno essere accettati tal quali, ovvero, sottoposti a
pretrattamenti, ed imporre opportune modalità di scarico alfine di
evitare complicazioni al processo depurativo.
La domanda per l'autorizzazione (sia al Comune sia all'Ente Gestore)
dovrà contenere almeno i seguenti dati:
- n. utenti serviti e tipo di utenza (civile, abitativa, produttiva);
- modalità e tempi di prelievo e scarico;
- quantità di liquami da scaricare;
- quantità del liquame a seconda del tipo di utenze (produttiva, civile
non abitativa).
CANONI
Tutte le utenze, all'atto della richiesta di allaccio alla pubblica
fognatura, dovranno corrispondere all'Ente competente al rilascio della
autorizzazione a scaricare un canone quale diritto fisso di allaccio.
Sarà cura dell'Ente autorizzatore, di cui all'art. 6 del presente
Regolamento, mediante deliberazione, fissare annualmente il suddetto
canone spettante alle utenze.
Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e
lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti
produttivi, siano scarichi di acque di processo che da una qualsiasi
utilizzazione, che di origine meteorica, è dovuto ai Comuni, Consorzi
Intercomunali ovvero all'Ente Gestore degli impianti, il pagamento di un
canone o diritto secondo l'apposita tariffa stabilita dal vigente
Decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente e deliberata
dal Consiglio Comunale, ovvero dall'Ente Gestore.
La tariffa relativa alle utenze civili sarà quella indicata dalla
vigente legislazione sulla finanza locale.
Tale tariffazione è applicata alle utenze civili e produttive che
usufruiscono del servizio di fognatura e/o depurazione delle proprie
acque reflue.
Capitolo V - PENALI, REVOCHE, E RISARCIMENTO DANNI
La violazione alle norme del presente Regolamento quando non
costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o
regolamenti, sono accertate e previste con la procedura di cui agli artt.
106, 107, 108, 109, 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale,
approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni, e a
norma dell'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. n.
1265 del 27 luglio 1934.
L'ente autorizzatore, accertata l'inosservanza alle disposizioni del
presente Regolamento ed alle eventuali condizioni contenute nel
provvedimento di autorizzazione alla immissione in fognatura, può
emettere provvedimento motivato di revoca della autorizzazione.
L'utente che non ottemperando in tutto o in parte alle disposizioni
contenute nel presente Regolamento o nel provvedimento di autorizzazione
allo scarico, causa un danno alle strutture fognario-depurative o
provoca inconvenienti al servizio suddetto, è tenuto al pagamento del
risarcimento dei danni causati, la cui entità è fissata, con
provvedimento motivato, dall'Ente competente al rilascio
dell'autorizzazione allo scarico.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Le utenze produttive allacciate alla pubblica fognatura comunale,
dall'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno 180 giorni di
tempo per adeguare la propria posizione alle disposizioni contenute nel
presente Regolamento.
Per le utenze civili ed assimilabili di cui all'allegato B),
l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere le norme
del presente Regolamento con proprio specifico provvedimento ogni
qualvolta si presenti la necessità di eliminare riscontrati
inconvenienti di natura igienico-sanitaria.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme dei regolamenti di edilizia, d'igiene e di polizia urbana, nonché le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 ed altre leggi generali e speciali in materia.
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione Regionale
e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'albo Comunale, ai sensi di
quanto disposto dal Decreto Assessore Difesa Ambiente n. 550/81 e
dell'art 21 della Legge 9 giugno 1947 n. 530.
Allegato A
Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 433
del 14.7.1989