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DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUNTI ESCLUSIVI E PUNTI NON ESCLUSIVI DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

 

 

Articolo 1
Definizione di punto di vendita non esclusivo
Il presente atto stabilisce i criteri oggettivi e soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la rivendita di giornali e riviste in punti esclusivi e non esclusivi di vendita.

 
Articolo 2
Obbligo della denuncia inizio attività

Sono punti non esclusivi di vendita di giornali e riviste gli esercizi di seguito indicati che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di quotidiani e riviste: a) rivendite di generi di monopolio b) rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500 c) bar, inclusi gli esercizi posti in aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie d) strutture di vendita al dettaglio o all'ingrosso con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120 f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
 

Articolo 3
Definizione di punto di vendita esclusivo

Per punto di vendita esclusivo si intende quello che, previsto nel piano di localizzazione, è tenuto alla vendita generale di quotidiani e periodici. Esso è denominato sinteticamente "edicola" . Ciascuna edicola deve essere localizzata, sino a diversa disposizione legislativa regionale, ad una distanza non inferiore a 700 metri lineari, misurati secondo il percorso pedonale più breve, dalle altre.
 

Articolo 4
Tipologia di autorizzazione

L'autorizzazione è necessaria per l'apertura ed il trasferimento di punti esclusivi e non esclusivi di vendita di giornali e riviste: gli effetti decorrono dalla data apposta sull'autorizzazione, salvo il caso di silenzio assenso come definito al successivo articolo 6. Il subingresso e la cessazione sono soggetti a comunicazione : gli effetti decorrono dal ricevimento da parte del Comune della comunicazione comprovato dall'apposizione del timbro di protocollo di arrivo. L'autorizzazione per punto di vendita non esclusivo è rilasciata di diritto a coloro che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi della citata L.108/99, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi indicati e di quelli prescritti dalla normativa nazionale e regionale vigente. In ogni altro caso l'autorizzazione per punto di vendita esclusivo e non esclusivo, è sempre soggetta alle prescrizioni relative ai requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dalla normativa nazionale e regionale vigente ed è rilasciata nel rispetto dei criteri esposti nel presente atto.

Articolo 5
Effetti dell’autorizzazione
(articolo modificato dalla D.C.C. n° 100 del 22.12.2005)

L’autorizzazione per punto di vendita esclusivo legittima l’intestatario alla vendita di ogni prodotto editoriale. L’autorizzazione per punto di vendita non esclusivo legittima l’intestatario ad esercitare la vendita di quotidiani oppure periodici. La tipologia indicata nell’autorizzazione riproduce la scelta effettuata al momento dell’istanza (1). L’autorizzazione per punto esclusivo di vendita può essere trasferita di sede, fermo restando il limite delle distanze, secondo i criteri indicati nel presente atto. L’autorizzazione per la vendita in punto non esclusivo di giornali e riviste non può essere trasferita di sede separatamente dal trasferimento dell’attività di vendita principale cui essa è correlata. E’ consentito di cedere l’attività di punto non esclusivo , fermo restando il divieto di trasferimento di sede, mediante lo strumento della gestione del ramo di azienda. In ogni altro caso l’attività di punto non esclusivo può essere ceduta solo contestualmente alla cessione dell’attività principale. E’ consentito di cedere la proprietà o la gestione di punto di vendita esclusivo secondo i principi del subingresso applicati ad ogni altra a attività commerciale. In tale caso l’acquirente procederà prima dell’attivazione a comunicare, con il procedimento indicato di seguito, il subingresso indicando tra l’atro gli estremi dell’atto notarile relativo. L’autorizzazione può essere rilasciata a Società ed a persone fisiche. A queste ultime potrà essere rilasciata anche più di una autorizzazione alla vendita. L’autorizzazione alla vendita in punto esclusivo abilita anche alla vendita di prodotti del settore non alimentare, fatto salvo il rispetto dei requisiti inerenti l’esercizio di vendita. La vendita di prodotti del settore alimentare è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 5 D.Lvo 114/98 ed è soggetta a previa comunicazione al Comune per l’estensione del settore merceologico. La sospensione dell’attività di vendita ultrannuale, se non previamente autorizzata dal Comune, determina la decadenza dell’autorizzazione salvo che sia dipesa da gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del titolare. L’autorizzazione per punto esclusivo decade, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n°49 del 15.7.1896, ove l’attività non venga attivata entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità; l’autorizzazione per punto non esclusivo decade, ai sensi del combinato disposto del D.lvo 170/01 e del D.lvo 114/98, ove l’attività non venga attivata entro due anni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. L’esercizio dell’attività di rivendita in sede fissa può essere demandata dal titolare, nel rispetto delle norme vigenti, ad altri soggetti anche non legati da relazioni di parentela o affinità al titolare.

Articolo 6
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

Nell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione o nella comunicazione ( se trattasi di subingresso o cessazione) presentata preferibilmente su modulo predisposto dall'Ufficio Commercio il richiedente deve indicare necessariamente:
- dati anagrafici : cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e, se differente il recapito, codice fiscale;
dati inerenti l'esercizio ed, ove si intenda attivare il punto non esclusivo, di vendita oltre all'indirizzo, la tipologia - specificando quale tra quelle indicate al precedente articolo 2 - e la superficie di vendita
Il richiedente dovrà dichiarare necessariamente, quanto segue ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di autocertificazione:
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all'art.5 D.lvo 114/98 ( assenza carichi pendenti, procedure concorsuali, misure di sicurezza, antimafia );
__________________
(1)L. 170/01 art. 1 comm 2 lett. B stabilisce in effetti “vendita di quotidiani ovvero periodici”.
La circolare 3538/01 al punto 1.8 interpreta l’assunto nel senso di necessità di opzione per la vendita di una delle due tipologie di prodotto editoriale, ossia per la vendita dei quotidiani ovvero, alternativamente, per la vendita dei soli periodici.
La prescrizione in ordine all’opzione non si applica ai punti non esclusivi attivati a seguito della “sperimentazione”: per questi si richiama la scelta effettuata al momento della comunicazione di inizio sperimentazione.
- che il locale ove viene esercitata l'attività principale ed ove si intende esercitare la vendita in punto non esclusivo di giornali e riviste è conforme alla normativa urbanistico edilizia, alle prescrizioni igienico- sanitarie ed alla destinazione d'uso.
- Estremi atto notarile o altra documentazione idonea nel caso di subingresso
- Data della concreta conclusione dell'attività - come stabilita a fini fiscali- nel caso di cessazione
Il richiedente dichiara inoltre:
a) di ottemperare espressamente alle disposizioni di cui all'art.1 comma 1 lett.d bis) numeri 4,5,6,7 della L.108/99 (2) ove l'istanza sia relativa a punto di vendita non esclusivo
b) di essere consapevole che l'autorizzazione per la vendita in punto non esclusivo di giornali e riviste non può essere trasferita separatamente dal trasferimento dell'attività di vendita principale cui essa è correlata e che la stessa autorizzazione è soggetta a decadenza o revoca ove venga accertata l'assenza dei requisiti dichiarati nell'istanza o per la perdita degli stessi ed ancora per abuso e violazione della normativa vigente in materia.
c) di conformarsi nell'esercizio dell'attività alle disposizioni di cui alla normativa vigente ed alle prescrizioni di cui al presente atto, pubblicato all'Albo del Comune, del quale ha preso giusta conoscenza presso l'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione.
Il ricevimento dell'istanza è comprovato esclusivamente dall'apposizione del timbro del protocollo di arrivo da parte del Comune.
L'apposizione del timbro del protocollo di arrivo da parte dell'Ufficio Commercio corrisponde all'avvio del procedimento, che sarà comunque formalizzato ove debba procedersi ad interruzione dei termini.
I termini del procedimento possono infatti essere interrotti , per due volte, ove l'istanza sia incompleta o inesatta.
2) Le disposizioni attengono a stabilire condizioni di parità trattamento alle testate, divieto di vendita di determinate pubblicazioni ( contrarie alla morale ed al buon costume) , invariabilità prezzo di vendita,modalità commerciali di cessione, spazi espositivi
L'Ufficio in tal caso, entro 10 giorni dal procedimento, comunica con raccomandata A/R l'interruzione dei termini e richiede la regolarizzazione dell'istanza .
Il richiedente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento è tenuto a conformarsi alle richieste contenute nella comunicazione di interruzione.
Ove non provveda entro il predetto termine perentorio o non richieda nello stesso termine una proroga del periodo di interruzione, che non potrà comunque essere superiore a 30 giorni, l'istanza dovrà essere archiviata d'Ufficio intendendosi il mancato riscontro come tacita rinuncia.
Dalla data del protocollo di arrivo dell'istanza o, nel caso di interruzione, della regolarizzazione l'Ufficio procede entro i successivi 30 giorni ad istruire la pratica secondo i criteri esposti nel presente atto.
Nei successivi 15 giorni, se l'istruttoria ha avuto esito positivo, si procede al rilascio dell'autorizzazione.
L'autorizzazione si intende comunque rilasciata se al 60° giorno successivo all'istanza non è intervenuto alcun provvedimento ostativo o interruttivo espresso da parte dell'Amministrazione .

Articolo 7
Criteri di valutazione

La normativa vigente prevede che il rilascio dell'autorizzazione per punto non esclusivo è subordinato alla verifica dei seguenti parametri:
1) densità della popolazione
2) caratteristiche urbanistiche e sociali
__________
(2 )Le disposizioni attengono a stabilire le condizioni di parità trattamento alle testate, divieto di vendita di determinate pubblicazioni (contrarie alla morale ed al buon costume), invariabilità prezzo di vendita, modalità commerciali di cessione, spazi espositivi.


3) entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni
4) condizioni di accesso
5) esistenza di altri punti vendita non esclusivi
6) contenimento dei costi di distribuzione

Condizioni inderogabili stabilite dalla normativa regionale
1) distanza minima per punti vendita esclusivi : 700 metri lineari da altre edicole misurati secondo il percorso pedonale più breve
2) rapporto - salve le autorizzazioni rilasciate di diritto ai sensi della Legge sulla sperimentazione e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al presente atto - 2500 abitanti/ un punto vendita.

Agli stessi parametri nonché agli indirizzi Regionali è subordinata la procedura di adeguamento del Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi.

Articolo 8
Parametri e valutazioni

a)Densità popolazione e caratteristiche urbanistiche e sociali.
Secondo la normativa regionale vigente, per la quale è stata a suo tempo prodotta la ripartizione in Zone della Rete di Vendita di Giornali e Riviste Edicole, sussistono le seguenti Zone:
Zona I Centro Urbano : la zona urbana, ovvero il centro storico;
Zona II Intermedia : perimetrata da Via Roma ( sino a Via Carlo Felice -Via Coradduzza), Via Luna e Sole (sino a Via Savoia - Viale Trento) Viale Italia ( sino a Via Budapest - Via delle Croci, Monserrato, Rizzeddu per ricongiungersi per Via Milano alla Via Carlo Felice), Monte Rosello ( da Via Savoia a C.so Pascoli da Via Baldedda sino a ricongiungersi a Via Luna e Sole);
Zona III Periferia : Quartieri Carbonazzi, Latte Dolce - S.Maria di Pisa, S.Orsola ( da Ottava passando per S.Giorgio sino a S.Giovanni),Predda Niedda,Li Punti e le vie urbane e perifiche non comprese nelle precedenti zone;
Zona IV Agro : comprendente tra l'altro La Landrigga, S.Giovanni, Bancali, Caniga, Campanedda, Palmadula, Tottubella, Ottava, La Corte, Saccheddu, Argentiera.
La Zona I : densità popolazione espressa in percentuale sul totale 16%;
E' caratterizzata dalla minore estensione in termini di superficie e dalla maggiore concentrazione in rapporto a questa, di abitanti, comprendendo infatti il "centro storico" abitativo e la contestuale presenza di uffici ed attività professionali pubbliche e private, pubblici esercizi, negozi ( vicinato e medie strutture), scuole .
La Zona II: densità popolazione espressa in percentuale sul totale 45% .
E' caratterizzata dal maggiore rapporto tra densità abitativa e territorio. Sono presenti, anche se in numero inferiore attività ed esercizi di tipologia analoga alla Zona I
La Zona III: densità popolazione espressa in percentuale sul totale 28%
E' caratterizzata dai nuovi quartieri residenziali, dalla espansione delle attività produttive (terziario), dalle medie e grandi strutture di vendita;
La Zona IV: densità popolazione espressa in percentuale sul totale 12%.
Denominata "Agro" è, per la stessa definizione, quella contraddistinta dalla distanza dal centro urbano ed a minore densità abitativa rispetto al territorio.
Residenze, uffici ( pubblici decentrati) e pubblici esercizi sono concentrati in frazioni e borgate. (3)
Nell'agro assumono peculiare rilievo alcuni percorsi stradali , i quali diretti a località d'interesse turistico sono caratterizzati per buona parte dell'anno da particolare densità di traffico.
b) Entità delle vendite di quotidiani e periodi nell'ultimo biennio ( richiedere dati) e contenimento costi di distribuzione

______________
(3) Già nel Piano delle Edicole del 1996/1998 si prevedeva che potessero essere rilasciate nuove autorizzazioni a prescindere dal contingentamento e che tali autorizzazioni avessero preferibilmente carattere promiscuo, cioè autorizzazioni per punto non esclusivo di vendita.
L'ufficio, in fase di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni, dovrà verificare mediante indagine diretta presso i concessionari alla distribuzione, oppure mediante richiesta di informazioni presso le Associazioni di categoria, oppure - ove i soggetti indicati non siano in grado o non provvedano a comunicare i dati entro 20 giorni dalla loro richiesta - mediante indagine a campione presso i punti di vendita esclusivi e non esclusivi attivati nella Zona d'interesse - l'incremento o decremento nelle vendite per il biennio antecedente la data di richiesta di autorizzazione 2000/2001 .
Il dato sarà oggetto di ulteriore valutazione, ai sensi dell'articolo solo se avrà come esito l'incremento delle vendite.
c)Condizioni di accesso
Individua il flusso reale e potenziale dell'utenza.
Tale flusso può essere definito sulla base del numero delle operazioni contabili registrato nell'anno di riferimento (dato da autocertificare) rapportato alla media per la tipologia dell'esercizio per Zona ( richiedere dati Associazioni Categoria) .
Tra le domande il cui procedimento abbia avuto inizio nello stesso termine, deve darsi priorità , ai fini del concreto rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la rispondenza agli ulteriori criteri indicati nel presente atto, all'esercizio caratterizzato dal maggiore flusso e quindi dal migliore accesso da parte dell'utenza.
d)Esistenza di altri punti vendita non esclusivi
Zona I: 22% densità rivendite espressa in percentuale sul totale (82 autorizzazioni per punti non esclusivi rilasciato sull'intero territorio del Comune);
Zona II: 47% densità rivendite espressa in percentuale sul totale;
Zona III:15% densità rivendite espressa in percentuale sul totale
Zona IV: 8%densità rivendite espressa in percentuale sul totale(4)

Articolo 9
Criteri per il rilascio

Sulla base delle valutazioni sovraesposte derivano i seguenti criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti non esclusivi di vendita di giornali e riviste:
1) > bacino d'utenza valutato in base a densità popolativa rapportata alla estensione della superficie territoriale: > popolazione/estensione : >autorizzazioni
2) > migliori condizioni d'accesso valutato in base al flusso reale ed al trend potenziale di utenza giornaliera e periodica : la verifica sarà effettuata secondo quanto indicato al precedente arti.8 lett.c) rapportato alla media di cui allo stesso art.8 lett.b) . Il valore determinato così determinato non potrà essere inferiore al 20% rispetto alla media delle vendite reali riferite alla Zona.
3) > contenimento dei costi di distribuzione ai sensi dell'art.2 lett.d) L.R.49/86 valutato secondo il trend di incremento vendite per singola Zona.

Articolo 10
Valutazioni specifiche per Zone esistenti

Dato atto che il rilascio delle autorizzazioni è determinato secondo quanto stabilito ai successivi articoli 11 e 12 si rilevano le seguenti valutazioni generali in ordine alle potenzialità di servizio distinte per Zona:
Zona I : è caratterizzata dalla maggiore concentrazione di popolazione rispetto al territorio e quindi dal minore rapporto utenza/superficie.
La relazione tra le percentuali inerenti popolazione/rivendite/territorio determina un indice di densità totale per la Zona pari al 70,40 .
Pertanto, il rilascio di nuove autorizzazioni è giustificabile solo ove vengano attivati esercizi o strutture di notevole interesse e richiamo, idonei per tipologia, per i quali sia possibile accertare l'immediata facilità di accesso e l'immediata potenzialità di diffusione dei prodotti editoriali. Diversamente, per l'elevata concentrazione di esercizi già autorizzati e la limitata superficie territoriale si ritiene che in essa le autorizzazioni rilasciate soddisfino pienamente le esigenze di diffusione della stampa.
Ulteriori punti non esclusivi di vendita possono definirsi in esubero.
____________________________
(4) La densità è data dal rapporto tra autorizzazioni rilasciate in Zona e autorizzazioni rilasciate sull’intero territorio.
Zona II : la Zona è caratterizzata da una elevata concentrazione di punti non esclusivi nella parte perimetrata da Via Roma, Viale Italia; Luna e Sole .
Risulta meno elevata la concentrazione nella parte comprendente il perimetro di Monte Rosello : in questa risultano tuttavia carenti gli esercizi idonei.
Inoltre appare difficilmente giustificabile il parametro inerente le potenzialità di vendita e la facilità d'accesso. Per tale motivo, allo stato di fatto, si ritiene che nella Zona II le autorizzazioni rilasciate soddisfino pienamente le esigenze di diffusione della stampa .
La relazione tra le percentuali inerenti popolazione/rivendite/territorio determina un indice di densità totale per la Zona pari al 84,60 .
Vale comunque quanto espresso per la Zona I
Zona III : caratterizzata dal rapporto superficie/densità in costante espansione si ritiene di poter individuare ulteriori punti di vendita non esclusivi autorizzabili secondo i criteri del migliore accesso, del contenimento dei costi di distribuzione, del trend positivo di vendita.
La relazione tra le percentuali inerenti popolazione/rivendite/territorio determina un indice di densità totale per la Zona pari al 14% .
Zona IV si ritiene di individuare in una autorizzazione il numero ideale per ciascuna frazione, borgata o nucleo abitativo diversamente denominato comunque caratterizzato da esercizi pubblici e/o strutture di pubblico servizio ed interesse.
Ulteriori punti non esclusivi potranno essere autorizzati, preferibilmente a valenza stagionale, presso esercizi idonei collocati sui percorsi stradali situati nella stessa Zona IV e caratterizzati dal maggiore flusso veicolare.
Dovranno essere verificati i criteri del migliore accesso e del contenimento dei costi di distribuzione.
La relazione tra le percentuali inerenti popolazione/rivendite/territorio determina un indice di densità totale per la Zona pari al 2,40% .

Articolo 11
Autorizzazioni per punti di vendita esclusivi

Per le considerazioni espresse al precedente articolo si individua in 0 il numero delle nuove autorizzazioni rilasciabili per punto di vendita esclusivo.
Sono consentiti trasferimenti di sede come segue:
a) sempre all'interno di una stessa Zona, fermo restando il limite della distanza;
b) sono consentiti trasferimenti dalla Zona I alle Zone II, Zone III e IV, fermo restando il rispetto del limite della distanza;
c) sono consentiti trasferimenti dalla Zona II alle Zone III e IV e tra le Zone III e IV,fermo restando il rispetto del limite della distanza;
d) non sono consentiti trasferimenti dalle Zone II, III, IV alla Zona I;
e) non sono consentiti trasferimenti dalle Zone III e IV alla Zona II.

 

Articolo 12
Autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi

Art.12 Autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi

Sono da ritenersi Zone compatibili per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi solo le Zone III e IV.
Sono condizioni essenziali oggetto di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi: migliore accesso, trend positivo vendite nel biennio antecedente la domanda, contenimento costi di distribuzione.
Potrà essere valutato altresì il parametro di un punto vendita ogni 2500 abitanti rapportato alla specifica Zona.

Articolo 13
Superficie di vendita specifica

La superficie di vendita destinata ai giornali e riviste deve, per la stessa definizione di punto non esclusivo, essere marginale rispetto alla superficie di vendita destinata alla categoria principale di prodotti. La predetta superficie di vendita destinata ai giornali e riviste non potrà superare, inclusi scaffali , espositori e transito il 20% della superficie totale netta di vendita (5).
La superficie dei punti esclusivi di vendita a mezzo chiosco edicola su area pubblica non deve eccedere i 17 mq. lordi, compatibilmente con l’accertamento dell’interesse pubblico ad un diverso utilizzo del suolo pubblico e previo parere favorevole reso in Conferenza di Servizi, ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo Legge 241/90 e s.m.i. e nei termini e con le modalità di cui alla L.R. 3/08, dai seguenti soggetti: Dirigente del Settore competente che presiede la Conferenza; Dirigenti dei Settori dell’Amministrazione comunale Ambiente, Manutenzioni, Polizia Municipale, Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio; ASL, Soprintendenza, Ordine degli Architetti ed altri enti o uffici eventualmente interessati.
L'acquisizione del parere negativo, che dovrà sempre essere debitamente motivato, determina la conclusione negativa del procedimento.

Articolo 14
Esenzione dell'autorizzazione

Non è necessaria autorizzazione per la vendita:
a) nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose,sindacati, associazioni, limitatamente a pubblicazioni specializzate;
b) in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
d) di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
Cause di decadenza
Decorsi sei mesi dalla data di rilascio per i punti esclusivi, ai sensi della legge regionale n°49 del 15.7.1896, e due anni dalla data di rilascio per punti non esclusivi, ai sensi del combinato disposto del D.lvo 170/01 e del D.lvo 114/98, l’autorizzazione decade automaticamente ove l’attività di vendita non abbia avuto inizio.
La proroga dell’attivazione –che non potrà superare comunque l’anno per i punti esclusivi e tre anni per i punti non esclusivi dalla data di rilascio dell’autorizzazione dovrà essere perentoriamente richiesta prima del decorso dei termini di cui al precedente punto e dovrà essere espressamente autorizzata dall’amministrazione.
Altresì, l’autorizzazione per punto esclusivo e non esclusivo relativa ad attività regolarmente iniziata, decade automaticamente, nel caso di sospensione ultrannuale dell’attività stessa: l’eventuale proroga, in caso di malattia, gravidanza o servizio militare, dovrà essere richiesta perentoriamente prima del decorso dell’anno e dovrà essere espressamente autorizzata dall’Amministrazione.

Le domande per punti non esclusivi pervenute prima dell'approvazione dei presenti criteri, il cui procedimento è stato nelle more della stessa approvazione interrotto, si considerano, per esigenze di equità e trasparenza, tutte pervenute alla medesima data e sono soggette alle disposizioni quivi contenute.
___________________
(5) Il criterio è stato desunto per analogia dalla D.G.R. 55/108 del 29.12.00 che individua nel 20% il margine di definizione tra la tipologia di esercizi commerciali.

Per quanto non espresso si richiamano integralmente le disposizioni normative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito agli artt.4 e 5 L.170/01.
Eventuali modifiche , determinate secondo i parametri indicati al precedente articolo 7, potranno essere determinate con pari atto.
Le violazioni alla disciplina stabilita con la normativa vigente ed esplicate nel presente atto sono soggette all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie ivi stabilite.

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