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REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina la concessione del rimborso agli amministratori del Comune delle spese effettive sostenute per missioni compiute fuori dall'ambito del territorio comunale come previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 della Legge 27.12.1985 n. 816 in sostituzione delle indennitā di missione previste dagli articoli 1 e 3 della Legge 18.12.1973 n. 836.
 

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1. Al Sindaco ed ai componenti della Giunta Municipale che per espletamento del loro mandato o per determinazione della Giunta Municipale si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comune compete in luogo delle previste indennitā di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 

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1. Ai Consiglieri comunali che, a seguito di mandato avuto e regolarmente deliberato dalla Giunta, sono autorizzati ad intervenire fuori dell'ambito del territorio comunale in veste di rappresentanti dell'Amministrazione a riunioni, commissioni, congressi e cerimonie pubbliche sia in Italia che all'Estero č dovuto, a richiesta, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 

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1. All'amministratore che ne faccia richiesta č corrisposta dall'Economo Comunale, su disposizione del Sindaco, un'anticipazione di importo pari ai 2/3 delle indennitā presunte, maggiorato del presumibile ammontare delle spese di viaggio.
 

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1. L'amministratore deve, nel termine di giorni 15 dal compimento della missione, presentare il rendiconto delle spese regolarmente documentate.
2. Sono ammesse al rimborso tutte le spese giustificate.
3. Spese non documentabili saranno ammesse al rimborso a giudizio della Giunta Municipale subordinatamente alla presentazione da parte dell'interessato di dichiarazione dalla quale risulti specificatamente il tipo di spese non documentabili analiticamente espresse.
4. L'Ufficio che riceve la domanda e la documentazione rilascia all'interessato ricevuta della domanda e copia della documentazione con timbro d'ufficio e firma del funzionario ricevente.
 

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1. Qualora siano trascorsi 15 giorni dal compimento della missione senza che l'interessato, al quale sia stata concessa una anticipazione di spese, presenti il rendiconto, il Sindaco inviterā l'amministratore a dare documentazione rendicontata delle spese effettive sostenute ovvero a rimborsare l'anticipazione avuta.
 

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1. Ove l'amministratore persista nella mancata esibizione della documentazione delle spese effettivamente sostenute, il Sindaco dispone il recupero dei fondi anticipati a valere su quanto maturato a favore del soggetto per indennitā di carica o gettoni di presenza a partire dal terzo mese dalla data della missione compiuta.
2. In ogni caso l'Amministrazione si riserva le necessarie azioni per il recupero dell'importo anticipato.
 

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1. La deliberazione della Giunta Municipale di liquidazione delle spese effettivamente sostenute č dichiarata immediatamente esecutiva.
 

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1. Il presente regolamento entrerā in vigore ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 62 - 3° comma - del T.U. 3.3.1934 n. 383.
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 10.3.1988, modificata con deliberazione della Giunta Municipale n. 1889 dell'11.10.1988.
 

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