REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente regolamento disciplina la concessione del rimborso agli
amministratori del Comune delle spese effettive sostenute per missioni
compiute fuori dall'ambito del territorio comunale come previsto
dall'ultimo comma dell'art. 13 della Legge 27.12.1985 n. 816 in
sostituzione delle indennitā di missione previste dagli articoli 1 e 3
della Legge 18.12.1973 n. 836.
1. Al Sindaco ed ai componenti della Giunta Municipale che per
espletamento del loro mandato o per determinazione della Giunta
Municipale si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comune compete
in luogo delle previste indennitā di missione il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
1. Ai Consiglieri comunali che, a seguito di mandato avuto e
regolarmente deliberato dalla Giunta, sono autorizzati ad intervenire
fuori dell'ambito del territorio comunale in veste di rappresentanti
dell'Amministrazione a riunioni, commissioni, congressi e cerimonie
pubbliche sia in Italia che all'Estero č dovuto, a richiesta, il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
1. All'amministratore che ne faccia richiesta č corrisposta dall'Economo
Comunale, su disposizione del Sindaco, un'anticipazione di importo pari
ai 2/3 delle indennitā presunte, maggiorato del presumibile ammontare
delle spese di viaggio.
1. L'amministratore deve, nel termine di giorni 15 dal compimento della
missione, presentare il rendiconto delle spese regolarmente documentate.
2. Sono ammesse al rimborso tutte le spese giustificate.
3. Spese non documentabili saranno ammesse al rimborso a giudizio della
Giunta Municipale subordinatamente alla presentazione da parte
dell'interessato di dichiarazione dalla quale risulti specificatamente
il tipo di spese non documentabili analiticamente espresse.
4. L'Ufficio che riceve la domanda e la documentazione rilascia
all'interessato ricevuta della domanda e copia della documentazione con
timbro d'ufficio e firma del funzionario ricevente.
1. Qualora siano trascorsi 15 giorni dal compimento della missione senza
che l'interessato, al quale sia stata concessa una anticipazione di
spese, presenti il rendiconto, il Sindaco inviterā l'amministratore a
dare documentazione rendicontata delle spese effettive sostenute ovvero
a rimborsare l'anticipazione avuta.
1. Ove l'amministratore persista nella mancata esibizione della
documentazione delle spese effettivamente sostenute, il Sindaco dispone
il recupero dei fondi anticipati a valere su quanto maturato a favore
del soggetto per indennitā di carica o gettoni di presenza a partire dal
terzo mese dalla data della missione compiuta.
2. In ogni caso l'Amministrazione si riserva le necessarie azioni per il
recupero dell'importo anticipato.
1. La deliberazione della Giunta Municipale di liquidazione delle spese
effettivamente sostenute č dichiarata immediatamente esecutiva.
1. Il presente regolamento entrerā in vigore ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art. 62 - 3° comma - del T.U. 3.3.1934 n.
383.
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131
del 10.3.1988, modificata con deliberazione della Giunta Municipale n.
1889 dell'11.10.1988.