REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22, al fine di stabilire:a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.
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Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e
prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
- per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei
pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle
zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela
igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il
perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e d) dell’art. 1 del
presente regolamento, all'intero territorio comunale.
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In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le
seguenti definizioni:
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell’allegato A del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e
integrazioni, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi;
produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona
che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre
operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che
li detiene;
gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo
delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono
trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di
raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei
rifiuti per il loro trasporto;
raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti
urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica
umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia
prima;
smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B del D.Lgs. 22/97;
recupero: le operazioni previste nell’allegato C del D.Lgs. 22/97;
luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti
infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in
cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i
rifiuti;
stoccaggio: le attività di deposito preliminare di rifiuti di cui al
punto D 15 dell’allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali
di cui al punto R 13 dell’allegato C del D.Lgs. 22/97;
deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a
2,5 ppm né policlorobifenile, pooliclorotrifenili in quantità superiore
a 25 ppm. A tal fine si specifica:
I rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale
indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa
quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i
dieci metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un
anno se il quantitativo in deposito non supera i dieci metri cubi
nell’anno;
I rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di
recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente
dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il
quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti
metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se
il quantitativo in deposito non supera i venti metri cubi nell’anno;
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel
rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;
devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e
l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;
bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di
quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite
conformi all’utilizzo previsto dell’area;
messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento
definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali
circostanti;
combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani
mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze
pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere
calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme
tecniche;
compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione
organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche
finalizzate a definirne contenute e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del
riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o
del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti
nel rifiuto conferito;
stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori
idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata;
esse sono custodite ed accessibili in orari prestabiliti;
frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità,
presenti nei rifiuti urbani e assimilati;
frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e
caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale
frazione è d’interesse per la raccolta differenziata sia nell’insieme
sia nelle singole componenti;
imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura,
adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie
prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro
consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad
assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati
allo scopo stesso.
imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito
in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per
l’utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie
in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,.etc.).
imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in
modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo
numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto
come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a
facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può
essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es:
plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone
contenente più confezioni di latte,.etc.).
imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio
concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un
certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per
evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi
i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei
(es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, etc.).
coefficienti di produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno
che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte
di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali
ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne
l'attitudine a produrre rifiuti.
I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori
singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni
rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come
riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione
del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe
unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di
contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tariffa RSU.
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Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del
D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme
del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:
A) Rifiuti Urbani
Sono rifiuti urbani:
A.1 Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti
domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di
civile abitazione.
A.2 Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo
durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o
d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme
organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o
disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il
deposito dei rifiuti interni non ingombranti.
A.3 Rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici costituiti da:
vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi,
residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo
"T" e/o "F"; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento
eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani
pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e
nazionali.
A.4 Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di
potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni
di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.
A.5 Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e
provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di
servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso
pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici
demani.
A.6 Rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti
da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
A.1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.
B) Rifiuti Speciali:
B.1 rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
B.2 rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: i
rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici
cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi,
nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
B.3 rifiuti da lavorazioni industriali;
B.4 rifiuti da lavorazioni artigianali;
B.5 rifiuti da attività commerciali;
B.6 rifiuti da attività di servizio;
B.7 rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi;
B.8 rifiuti derivanti da attività sanitarie;
B.9 macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
B.10 veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
C) Rifiuti Pericolosi:
Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui
all’allegato D del D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H, I del
medesimo D.Lgs..
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Il presente regolamento disciplina:
A) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei
rifiuti urbani di cui al punto A del precedente art. 4 del presente
regolamento, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti
nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria
dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello
smaltimento;
B) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei
rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti
rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti
urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela
igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in
ogni fase dello smaltimento;
C) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione, e le procedure
di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti
rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e
dei rifiuti dichiarati urbani, ed il servizio di raccolta dei piccoli
rifiuti urbani esterni e asporto dei rifiuti urbani esterni.
D) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela
igienico-sanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della
produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i
relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla
precedente lettera c) del presente articolo.
E) Le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed
adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi
non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, e dei
rifiuti urbani pericolosi.
F) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento,
il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di
energia.
G) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria
della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione con la
produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti.
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Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 22/97 è svolta direttamente o attraverso affidamento in appalto ad un soggetto Gestore del Servizio.
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Il Comune, anche attraverso il Gestore del Servizio svolge le seguenti
attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:
A) Gestione dei rifiuti urbani
A.1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani
indifferenziati.
A.2 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati.
A.3 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani domestici
ingombranti;
A.4 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi.
A.5 Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilati
agli urbani ai sensi del successivo titolo II° del presente Regolamento,
anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta da
definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei
rifiuti oggetto di conferimento.
A.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani
esterni;
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Titolo II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
L'assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti
speciali non pericolosi interviene, nelle more della attuazione delle
disposizioni di cui all’art.18, comma 2 lettera d), del D.Lgs. 22/1997,
anche ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di
raccolta nelle sue diverse articolazioni, e della connessa applicazione
dell’obbligo tariffario, ai sensi:
a) della tassa di cui all'art.58 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e alle
relative superfici di formazione;
b) della tariffa ai sensi dell’art 49 del D..Lgs 22/97 e successive
modifiche ed integrazioni.
L'obbligo di conferimento al pubblico servizio non sussiste per i
rifiuti di cui sia autorizzato l'autosmaltimento, e per i rifiuti
destinati al recupero che, in base a quanto previsto dall’art. 49 comma
14 del D.Lgs. 22/97, il produttore dimostri di avere conferito a
soggetti diversi dall'Ente Gestore, a loro volta debitamente
autorizzati.
In forza di quanto stabilito dall'art. 39 della L.146/94, ove deve
intendersi sottratta alla discrezionalità tecnico amministrativa degli
enti locali la definizione di criteri qualitativi e quantitativi di
assimilazione, e dall’art. 18 comma 2 lettera d ) del D.Lgs.22/97, e
successivo decreto attuativo, l’assimilazione è disposta in via
transitoria sulla base delle disposizioni di cui ai successivi articoli
del presente Titolo II, che determinano criteri qualitativi e
qualiquantitativi provvisori di assimilazione e/o di esclusione
dall’assimilazione dei rifiuti prodotti da attività produttive,
commerciali e di servizio.
Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di
accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti
derivanti dalle seguenti attività :
a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili
compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e
commerciali;
c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi
speciali per espressa norma ordinamentale;
d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
e) uffici e locali di enti pubblici economici e non economici,
istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive,
ricreative;
f) servizi scolastici e loro pertinenze;
g) attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
h) pubblici esercizi;
i) attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona;
j) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci ;
k) attività di vendita all'ingrosso ;
l) attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli,
autotrasporti ;
m) attività agro-industriali.
Previo accertamento della rispondenza ai criteri quali-quantitativi
definiti ai successivi art. 11 e 12, sono inoltre assimilati ai rifiuti
urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione, i rifiuti prodotti dalle
attività non sopra elencate.
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Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati
di cui al precedente art. 8 la cui formazione avvenga all'esterno dei
perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti
urbani.
Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti
dalle attività di cui al precedente art. 8 formati all'interno dell'area
di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che non
soddisfino i requisiti stabiliti dal Decreto Ministero dell’Ambiente del
13 marzo 2003 “Criteri per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica” e
per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di
rifiuti non pericolosi.
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Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione
media di rifiuti (urbani e/o assimilati) propria di singole attività e/o
gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche
quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene
calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti
annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione
dei rifiuti. Si misura in kg/mq.
Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore della
potenzialità di produzione di rifiuti da parte delle diverse attività
svolte nei locali e nelle aree e quindi a cui correlare, in caso di
assoggettamento al regime di tassazione/tariffazione sui rifiuti solidi
urbani, l'entità delle tariffe unitarie.
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I criteri qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non
pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente
art.8 sono i seguenti:
- abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o,
comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli
elencati di seguito, a titolo esemplificativo:
• imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno,
metallo e simili);
• contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e
lattine e simili);
• sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica,
cellophane;
cassette, pallets;
• accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta
adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
• frammenti e manufatti di vimini e sughero;
• paglia e prodotti di paglia;
• scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
• fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
• ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e
juta;
• feltri e tessuti non tessuti;
• pelle e simil-pelle;
• resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e
manufatti composti da tali materiali;
• rifiuti ingombranti;
• imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze
naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici
e minerali, e simili;
• moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
• materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
• frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
• manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e
simili;
• nastri adesivi;
• cavi e materiale elettrico in genere;
• pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
• scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato
liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria
molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche
inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di
frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
• scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure,.......) anche
derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli,
pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
• residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi
attivi;
• accessori per l’informatica.
Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi
scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce
che:
- vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti
speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con
frequenza superiore a quella giornaliera;
- vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che
presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di
raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
- materiali non aventi consistenza solida
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive
di percolato
- prodotti fortemente maleodoranti
- prodotti eccessivamente polverulenti.
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Il criterio quantitativo ha lo scopo di circoscrivere l’assimilazione ai
rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua relativa di rifiuti
il cui conferimento al pubblico servizio non crei gravi scompensi
organizzativi e funzionali del servizio medesimo.
Il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività
specifica, espressi in Kg/mq. anno di rifiuto prodotto, in
corrispondenza e al di sotto dei quali interviene l'effettiva
assimilazione ai rifiuti urbani. Resta pertanto la classificazione a
rifiuti speciali per le quantità di rifiuti eccedenti i valori limite
determinati.
Il rispetto del criterio relativo viene riscontrato a mezzo di
dichiarazione obbligatoria effettuata sotto la propria responsabilità
dal produttore del rifiuto.
Il criterio quantitativo per l’assimilazione dei rifiuti speciali non
pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente
art.8 è il seguente:
I rifiuti prodotti dalla singola attività risultino non superiori a due
volte il coefficiente di produttività specifico rapportato alla
superficie a ruolo della medesima attività.
L'onere dello smaltimento rimane a cura e spese del produttore per i
rifiuti derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio
di cui al precedente art. 8 che, sebbene qualitativamente assimilabili,
siano eccedenti rispetto alle soglie del criterio quantitativo fissato
al comma precedente.
E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali
non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio
quantitativo relativo.
E' altresì vietato e perseguito a norma di legge ogni conferimento
parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, al fine di
documentare valori di produttività specifica non rispondenti al vero,
così da dare indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani.
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In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di
rifiuti che non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti
urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai
ruoli della tassa RSU delle relative superfici di formazione, nel
presente articolo si definiscono le procedure di accertamento ai fini
della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come
urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
L'iscrizione nei ruoli della tassa RSU o l’applicazione della tariffa
alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata
in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso
dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti
urbani.
L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività
comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti
effetti sull'applicazione o meno della tassa o della tariffa RSU alle
relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a
provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione
tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri
Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri
contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
B) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata
documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale,
artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
2. specificazione dell'attività svolta;
3. articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
4. quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente
suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
5. dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico
del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la
vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che
non assimilabile ai rifiuti urbani;
6. superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle
diverse tipologie di rifiuto);
7. superfici aziendali complessive;
8. numero di addetti complessivi;
9. numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno
luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali".
Per rifiuti residuati da lavorazioni - o comunque derivanti da sale di
lavorazione - di imprese industriali la documentazione può essere
limitata a quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 6, 7, con fini statistico
conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto delle
disposizioni di cui al titolo IV del presente Regolamento.
La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati
elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiliva, in genere alle
scale 1:100 - 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala
di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti
e/o porzioni danti luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali quindi da
consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti
assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di
rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere
presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al Comune.
Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai
ruoli della tassa RSU o alla non applicazione della tariffa di superfici
aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non
ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui ai
precedenti artt. 8 e 9, sebbene tipologicamente assimilabili,
l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa
autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la
cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della
domanda, se non in presenza di attestazione sotto propria responsabilità
dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento relativa
all'effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in
questione ai criteri previsti dal presente titolo, operata sulla base di
un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi e facendo
riferimento a criteri accettati dall'Amministrazione Comunale.
L'attestazione (o la comunicazione) dell'Ente o Impresa autorizzata allo
smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia
sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla
documentazione precedentemente citata.
Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva
formazione di rifiuti recuperabili e/o di scarti oggetto di
commercializzazione, quali trucioli e rottami metallici, imballaggi,
carta, cartoni e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti
speciali assimilabili.
Il Comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti
entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione
tecnica e degli allegati prescritti dando luogo, se del caso, alle
conseguenti variazioni. Domande non complete della sopra riportata
documentazione sono improcedibili ed archiviate d'Ufficio.
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TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERENTI
Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il
conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali
assimilati agli urbani ai sensi del precedente titolo II e si applicano
nell’ambito territoriale di espletamento del relativo servizio.
Gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di
gestione dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani sono definiti
con l'obiettivo di servire il massimo numero di utenze potenziali.
Il servizio è garantito in regime di privativa su tutto il territorio
comunale.
S'intendono completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese
entro la distanza di mt 700 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dal
più vicino punto di conferimento.
Per gli edifici e le aree oltre mt. 700 di distanza dal punto di
conferimento più vicino si applicano le riduzioni previste dal
Regolamento per l’applicazione della TARSU (della Tariffa dalla sua
introduzione).
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La raccolta dei rifiuti viene attuata mediante:
- contenitori stradali;
- sistema “porta a porta”;
- centri di raccolta (stazioni ecologiche).
Nelle zone dove per motivi di decoro urbano, per le strutture
urbanistiche per motivi di viabilità é impossibile l’utilizzo di
contenitori specifici per tipologia di rifiuto e/o per particolari tipi
di rifiuto, saranno attivate forme di raccolta domiciliare con il
sistema del “porta a porta”.
Per alcune tipologie di materiali, potranno essere organizzate raccolte
differenziate a domicilio in caso di rilevanti produzioni occasionali.
Per utenze produttrici abituali di grandi quantità di rifiuto, compresi
i condomini, potranno essere attivati servizi specifici di ritiro a
domicilio, sia in forma sperimentale sia in forma definitiva.
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In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 22/97 e dal Piano
provinciale per la gestione dei rifiuti, sarà gradualmente attivata la
raccolta delle seguenti frazioni differenziate:
a) alluminio in forma di lattine ed altri contenitori di prodotti
alimentari;
b) batterie auto;
c) beni durevoli;
d) carta e cartone di qualsiasi tipo;
e) farmaci scaduti;
f) ferro, metalli non ferrosi e loro leghe;
g) frazione organica e/o umida;
h) materiale verde da sfalci, potature e altro;
i) pile esaurite;
l) plastica;
m) rifiuti ingombranti di origine domestica;
n) scarti in legno;
o) tessili;
p) vetro in forma di bottiglie e contenitori di liquidi;
q) altri rifiuti da imballaggio primari;
r) altri rifiuti urbani pericolosi.
Le singole raccolte saranno attivate mediante specifici provvedimenti,
in attuazione delle modalità indicate in progetto.
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La raccolta “porta a porta” consiste nel prelievo dei rifiuti senza
l’utilizzo di contenitori stradali.
Tale raccolta avviene direttamente presso i luoghi di produzione quali
singole abitazioni, condomini, utenze commerciali e altro. Il rifiuto è
esposto dal produttore in orari e con modalità stabilite con precisione,
al fine di limitarne il più possibile la permanenza al suolo. Con il
sistema “porta a porta”, già attivo oggi nel centro storico della città
per il rifiuto indifferenziato, in ulteriori ambiti territoriali e con
modalità definite dall’Amministrazione, potranno essere attivate:
a) raccolta di vetro, carta e plastica presso abitazioni;
b) raccolta di carta e cartone da esercizi commerciali;
c) raccolta di carta bianca presso utenze pubbliche;
d) raccolta multimateriale (frazione secca) presso grandi utenze
produttrici di imballaggi primari;
e) raccolta multimateriale (frazione secca) presso abitazioni;
f) raccolta della frazione organica (umida) presso abitazioni;
g) raccolta della frazione organica (umida) presso grandi utenze
produttrici;
h) raccolta del rifiuto indifferenziato.
Al fine di consentire il la migliore efficacia del servizio:
- E’ vietato esporre alla raccolta materiali difformi da quelli
prescritti, compreso il rifiuto indifferenziato che contenga materiali
per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;
- È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell’Amministrazione
riguardo alle modalità, all’orario e al luogo di esposizione e
conferimento delle specifiche tipologie di materiali;
- E’ fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume
dei rifiuti.
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La raccolta stradale di prossimità avviene mediante contenitori di
tipologia, materiale, capacità, e colore diverso, a seconda della
frazione di rifiuto che vi si deve conferire. L’ubicazione dei
contenitori, e ogni sua variazione, viene decisa dall’Amministrazione e
eseguita dalla ditta appaltatrice del servizio.
Saranno realizzate planimetrie recanti l’ubicazione dei singoli
contenitori, che saranno aggiornate periodicamente al fine di registrare
ogni variazione intervenuta e/o progettare nuove soluzioni.
Attraverso i contenitori stradali è possibile effettuare la raccolta
delle seguenti frazioni:
a) Indifferenziata (già attiva);
b) Carta (già attiva);
c) Vetro (già attiva);
d) Plastica (già attiva);
e) Pile;
f) Lattine;
g) Multimateriale;
h) Umida
i) Secca
Ogni contenitore sarà munito di appositi cartelli segnaletici con le
indicazioni delle corrette operazioni da eseguire per l’uso ottimale
dello stesso.
E’ fatto divieto all’utenza di:
a) muovere i contenitori dalla loro sede;
b) introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente
indicati;
c) abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai
contenitori;
d) asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
e) introdurre liquidi nei contenitori;
f) introdurre nei contenitori materiali incendiati;
Ad eccezione degli addetti al servizio é fatto divieto a chiunque di
spostare i contenitori fuori dalla propria area fermo restando la
possibilità di inoltrare all’Amministrazione motivate richieste scritte
in tal senso.
Nel posizionamento dei contenitori si avrà cura di evitare la creazione
di barriere che costituiscono ostacolo al traffico veicolare e pedonale
in generale, e a quello delle persone disabili in particolare.
Nell’ ambito del progetto di interventi di risistemazione viaria, ovvero
di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o
privata, o di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dovranno
essere obbligatoriamente previste le dislocazioni dei contenitori
stradali con riferimento agli standard proposti dall’Amministrazione in
relazione alla densità abitativa ed alla destinazione degli insediamenti
da servire.
Eventuali ritardi o disservizi nella raccolta possono essere causati
esclusivamente da forza maggiore, quali veicoli in sosta non
autorizzati, situazioni meteorologiche particolarmente avverse, lavori
stradali, motivi sindacali; in ogni caso, di norma, viene garantito il
servizio nell’arco delle 48 ore successive.
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Le stazioni ecologiche sono strutture attrezzate, recintate e custodite,
presso le quali possono essere conferite diverse tipologie di rifiuti in
modo differenziato. Il funzionamento della stazione ecologica è definito
da apposito regolamento predisposto a cura dell’Amministrazione, nel
quale saranno specificati:
- criteri per l’accesso;
- orari d’apertura;
- tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento;
- quantità massime ammissibili;
- modalità di conferimento;
- disposizioni per il personale interno;
- quant’altro l’Amministrazione ritenga necessario per il funzionamento
ottimale della struttura.
In linea di massima nella stazione ecologica attrezzata potranno essere
conferite le seguenti tipologie di rifiuto:
a) batterie auto;
b) carta e cartone;
c) imballaggi;
d) lattine;
e) legname;
f) materiale verde da potature e sfalci;
g) beni durevoli;
i) pile e rifiuti urbani pericolosi;
j) plastica;
l) rifiuti ingombranti di origine domestica;
n) vetro;
o) pneumatici (in piccole quantità);
p) rifiuti inerti da demolizione (in piccole quantità).
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All'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio i
contenitori e/o i punti di prelievo manuale destinati a raccogliere i
rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono
essere collocati, di norma, in area pubblica.
I contenitori stradali devono avere caratteristiche tecniche tali da
permettere un agevole conferimento dei rifiuti, la facile manovrabilità
per le operazioni di spostamento e trasferimento dei rifiuti nei mezzi
di prelevamento, la facilità di pulizie periodiche, la presenza di una
copertura mobile .
Il ritiro dei rifiuti avviene di regola con frequenza giornaliera, ma la
frequenza potrà mutare nel caso in cui vengano avviate raccolte
differenziate, come quella multimateriale, o quelle delle frazioni secca
e/o umida dei rifiuti domestici, che contribuiscano a una rilevante
riduzione di carico della frazione indifferenziata.
Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà erogato con
continuità, regolarità, e senza interruzioni. eventuali ritardi o
disservizi possono essere determinati solo da cause di forza maggiore ,
quali veicoli in sosta non autorizzati, situazioni meteorologiche
particolarmente avverse, lavori stradali, motivi sindacali e in ogni
caso, di norma, sarà garantito il servizio nell'arco delle 48 ore
successive.
Nell'ambito del progetto di interventi di risistemazione viaria, ovvero
di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o
privata, o nell'ambito del progetto di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni
delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di
standard proposti dall’Amministrazione in relazione alla densità
abitativa ed alla destinazione degli insediamenti da servire; a tal
fine, cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il
preventivo parere dell’Assessorato all’Ambiente, la cui esistenza agli
atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.
I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati
in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità,
dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della
salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonchè
dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
I contenitori possono stazionare anche su aree pubbliche opportunamente
prescelte e perimetrate con striscia gialla e nell'allestimento delle
piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere che
costituiscono ostacolo al traffico veicolare e pedonale in generale, e
delle persone disabili in particolare.
Il posizionamento su suolo pubblico dei contenitori per la raccolta
indifferenziata dei rifiuti sarà effettuato dalla ditta appaltatrice dei
servizi di igiene urbana, esclusivamente su indicazione e/o
autorizzazione dell’Amministrazione, resa su supporto cartaceo o
informatico. Ogni nuovo posizionamento e/o spostamento sarà annotato e
riportato periodicamente sulle apposite planimetrie.
Sono previste inoltre particolari modalità di raccolta, quali:
a) Punti di prelievo in caso di non utilizzo di contenitori stradali,
individuati dall’Amministrazione in collaborazione con la ditta
appaltatrice;
b) Contenitori in area privata ove la struttura urbanistica renda
impossibile, o inopportuno, l'utilizzo dei contenitori stradali.
c) Contenitori speciali in area privata nel caso di eventuali
particolari articolazioni del servizio di raccolta, concordate e
disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli
urbani, al fine di rendere un evidenza migliorativo rispetto
all'immissione dei rifiuti in contenitori stradali. In tale ipotesi,
qualora il contenitore fosse fornito dalla ditta appaltatrice, potrà
essere richiesto all’attività fruitrice del servizio il canone di
noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore. In questo caso
sarà a carico della ditta appaltatrice la manutenzione del contenitore
stesso, mentre la pulizia sarà a cura dell’utente.
I contenitori posizionati in area privata a cura e spese dell’utente
dovranno comunque essere di tipologia approvata dall’Amministrazione, e
sostituiti su richiesta di quest’ultima quando divengano d'uso
incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio, o perché
deteriorati o obsoleti. Tali contenitori dovranno essere mantenuti a
cura e spese dell'utente sempre puliti e in perfetto stato ed
efficienza.
In ogni caso debbono essere rispettate le seguenti modalità:
a) I rifiuti indifferenziati ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti
urbani devono essere conferiti a cura del produttore;
b) La detenzione iniziale deve avvenire unicamente all'interno dei
locali di formazione del rifiuto stesso essendo vietato l'utilizzo di
canne di caduta ovvero l'esposizione agli agenti atmosferici di tali
rifiuti;
c) Nella detenzione iniziale dei rifiuti indifferenziati e speciali
assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a
favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento. I rifiuti
dovranno quindi essere contenuti in appositi involucri protettivi ben
chiusi, previa riduzione volumetrica e separazione delle parti
recuperabili, in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi, polveri o
parti di rifiuto;
d) E' vietato immettere nei cassonetti residui liquidi o materiali
incendiati;
e) Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che
l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore;
f) E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di
riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
g) E’ vietata l'immissione nei contenitori predisposti per il
conferimento dei rifiuti indifferenziati di rifiuti pericolosi, di
rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, di rifiuti per i
quali sia stata avviata la raccolta differenziata;
h) E' altresì vietato in o cura e attenzione
per evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od
acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti
alla raccolta.
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I rifiuti ingombranti conferiti attraverso l’apposito servizio di ritiro
domiciliare su prenotazione, costituente articolazione dell’ordinario
servizio di raccolta, devono essere esposti in area pubblica a cura del
conferitore nella data, negli orari e nell’ubicazione concordata con il
gestore del servizio. Ogni altro deposito di rifiuti su area pubblica
sarà considerato abbandono, e sanzionato di conseguenza.
L’utente é tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in
modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e
comunque in modo tale da non costituire intralcio alla circolazione
veicolare e pedonale, e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei
veicoli. E’ pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in
qualsiasi area non autorizzata ed in particolare in corrispondenza di
piazzole d’attesa e di fermate del trasporto pubblico.
E’ possibile lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, nei giorni ed orari
che saranno disciplinati dall’Amministrazione, mediante immissione
diretta negli appositi cassoni posti in opera nelle stazioni ecologiche
funzionanti nell’area urbana.
I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate,
costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, possono essere
mediante immissione negli appositi cassoni posti in opera nelle stazioni
ecologiche.
Il comune, o per esso il gestore, stipula con i Consorzi di filiera
afferenti al CONAI, apposite convenzioni secondo quanto previsto
dall’Accordo ANCI-CONAI.
I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da imballaggi, sono
oggetto dell’ordinario servizio di raccolta.
L’articolazione organizzativa è la seguente:
a) imballaggi di cartone: La carta ed i cartoni conferiti all’apposito
servizio di ritiro, costituente articolazione all’ordinario servizio di
raccolta, nel giorno del ritiro, dovranno essere puliti e schiacciati
per ridurre al massimo il volume e legati con un legaccio; le zone
oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari
di prelievo saranno fissati dall’Amministrazione e comunicati all’utenza
attraverso apposite campagne informative. La carta e il cartone potranno
inoltre essere conferiti presso le stazioni ecologiche e negli appositi
contenitori stradali ubicati nell’area urbana, quando si tratti di
piccole quantità.
b) imballaggi di vetro e plastica: i rifiuti da imballaggio di vetro e
plastica saranno conferiti di norma all’interno di contenitori stradali
appositi. Potranno essere attivate dall’Amministrazione differenti
modalità di raccolta, come quella domiciliare presso utenze particolari
o quella “porta a porta”. i rifiuti da imballaggio di vetro e plastica
potranno inoltre essere conferiti presso le stazioni ecologiche.
c) imballaggi di alluminio: i rifiuti da imballaggio di alluminio
saranno conferiti all’apposito servizio di ritiro, costituente
articolazione all’ordinario servizio di raccolta, e dovranno essere
puliti e schiacciati per ridurre al massimo il volume; le zone oggetto
del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di
prelievo saranno disciplinati dal gestore del servizio; i rifiuti da
imballaggio di alluminio ,potranno inoltre essere conferiti presso la
stazione ecologica e nei contenitori stradali ubicati nell’area urbana.
e) imballaggi di metalli ferrosi: i rifiuti da imballaggio di metalli
ferrosi saranno conferiti all’apposito servizio di ritiro, costituente
articolazione all’ordinario servizio di raccolta, puliti e schiacciati,
ove possibile, per ridurre al massimo il volume; le zone oggetto del
servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo
saranno disciplinati dal gestore del servizio; i rifiuti da imballaggio
di metalli ferrosi ,potranno inoltre essere conferiti presso la stazione
ecologica e nei contenitori stradali ubicati nell’area urbana.
f) imballaggi in legno: gli imballaggi in legno quali bancali, casse,
cassette, e altro devono essere conferiti direttamente all’interno dei
cassoni posti in opere nelle stazioni ecologiche funzionanti nell’area
urbana. Potranno essere attivati dal gestore del servizio, e autorizzati
dall’Amministrazione, servizi di ritiro a domicilio su appuntamento
presso particolari attività, anche a pagamento.
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L’Amministrazione può attivare in forma sperimentale, in ambiti
territoriali o per categorie di produttori, forme di raccolta
differenziata finalizzate all’incremento nel recupero di materiali,
all'analisi merceologica, delle quantità prodotte e alla conoscenza
della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di
razionalizzazione dei servizi di smaltimento e di tutela
igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti, che di
definizione degli indici di produzione specifica per unità di
superficie.
Ad esempio:
a) Raccolta della carta presso abitazioni;
b) Raccolta carta con servizi su chiamata;
c) Raccolta di carta bianca presso utenze pubbliche;
d) Raccolta frazione secca presso grandi utenze (materiali riciclabili
secchi in forma aggregata, imballaggi primari in plastica per liquidi,
in vetro per liquidi, in alluminio, in metallo);
e) Raccolta frazione secca presso utenze familiari, per i materiali di
cui alla lettera d);
f) Raccolta frazione organica umida con bidoni stradali per utenze
domestiche;
g) Raccolta della frazione organica umida presso grandi utenze
produttrici;
Le specifiche sulla gestione dei suddetti servizi sono stabilite
dall’Amministrazione e costituiranno modifica dei capitolati e contratti
di affidamento del servizio.
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Ove non diversamente disposto, i cittadini che usufruiscono del servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono tenuti a
collaborare alla raccolta secondo le modalità contenute nel presente
Regolamento Comunale, e nella misura delle loro concrete possibilità nel
caso di servizi di raccolta esplicitamente dichiarati facoltativi.
E' comunque vietato:
a) effettuare la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri
contenitori;
b) l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata;
c) spostare i contenitori fuori dalla propria area, fermo restando la
possibilità di inoltrare all’Amministrazione motivate richieste scritte
in tal senso;
d) il conferimento nei contenitori predisposti per il servizio di
raccolta indifferenziata di frazioni di rifiuti per i quali sia stata
avviata la raccolta differenziata.
Il gestore dei servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
è tenuto:
a) alla manutenzione dei contenitori;
b) all'asporto immediato, dalle piazzole di appoggio, di eventuali
materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di
travaso;
c) alla pulizia dei contenitori stradali.
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Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi
autorizzati dall’Albo Gestori le cui caratteristiche, stato di
conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il
rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme
nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che
sonore.
I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare
alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo
speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione
per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quali accesso a
corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto,
fermate in seconda posizione e altro.
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Il gestore del servizio avvierà al recupero ed allo smaltimento finale
le varie frazioni dei rifiuti utilizzando gli impianti in esercizio
nell’ambito di appartenenza del Comune e debitamente autorizzati dalla
competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, e delle eventuali prescrizioni specifiche
contenute nei dispositivi autorizzativi.
Gli impianti saranno soggetti ai controlli di legge da parte dei
competenti organi, e di verifiche da parte dell’Amministrazione.
Con provvedimenti ordinatori contingibili ed urgenti potrà essere
disposto dalla competente Autorità il recupero o lo smaltimento dei
rifiuti secondo modalità e verso destinazioni diverse.
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Saranno promosse campagne di informazione dell'utenza su:
- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi
- destinazioni delle frazioni recuperate
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.
In particolar modo ciò potrà avvenire mediante:
- cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- comunicati stampa;
- volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- altre forme di diffusione di materiale informativo.
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TITOLO V: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
Con riferimento alla norma di esclusione di cui al precedente art. 9 le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti domestici prodotti all'esterno dell'area espletamento del pubblico servizio di raccolta.
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I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinente modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata.
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I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.
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La frazione non putrescibile del rifiuto urbano domestico ed eventuali beni durevoli di rifiuto non ingombranti dovranno essere conferiti unicamente negli appositi cassonetti dislocati in diversi punti dell'area urbana e del territorio comunale o presso le stazioni ecologiche attrezzate.
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Il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti è esteso a tutto il territorio comunale e possono beneficiarne anche gli utenti aventi riduzione o esclusi dal pagamento della tariffa RSU.
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TITOLO VI: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art.4 punto A-5 del presente Regolamento sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante la ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana.
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L'area entro la quale è istituito il servizio coincide con quella del
territorio comunale. Gli spazi dai quali saranno prelevati i rifiuti
esterni comprendono:
- Le vie, le strade e le piazze, compresi i portici, le gradinate e i
marciapiedi pubblici o a uso pubblico;
- Le strade vicinali d'uso pubblico;
- I tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a
strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e
privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché
aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura
collaterali;
- Le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte
permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta;
- Le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente
all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi di
arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali ecc.
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All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei
piccoli rifiuti urbani esterni l’Amministrazione, tramite la ditta
appaltatrice del servizio, provvede all'installazione ed al periodico
svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli
utenti degli spazi pubblici.
È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o
ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti
urbani domestici. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o
affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti,
targhette, adesivi,...) fatto salvo quanto espressamente autorizzato
dall'Amministrazione Comunale.
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È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso
pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi
quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi
contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità,
dimensioni analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori
predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.
E’ espressamente vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o
aperte al pubblico, se non nelle forme che prevedono la consegna diretta
del volantino nelle mani del destinatario del messaggio. Le sanzioni
saranno a carico dell’autore della violazione in solido con
l’intestatario del messaggio.
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Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e
materiali, o rimozione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o
di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve
provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della
superficie medesima.
In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal
Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio
prestato nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il
procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.
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Chi effettua attività di costruzione, rifacimento, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l’attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (es. lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita,....). Nel caso di mancata esecuzione interviene l’Amministrazione Comunale con diritto di rivalsa e sanzione.
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Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
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Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione in piazze ed aree verdi cittadine.
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I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree
pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli
alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla
costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati
contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo
raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza parte
dell'apposito servizio.
Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree
esterne, per le particolare attività esercitate (vendita di pizze al
taglio, bibite in lattina e simili), risultino ordinariamente imbrattate
dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi,
contenitori per le bibite, residui alimentari), essendo il gestore
dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai
consumatori.
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità
previste per i rifiuti dichiarati urbani.
All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque
antistante deve risultare perfettamente ripulita.
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Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere
mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
II provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà
contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei
rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso pubblico, che
dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti
a spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del
servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività
di che trattasi.
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I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati
all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area
pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo
all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di
qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.
Al termine delle attività quotidiane l’area occupata deve essere pulita,
ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle
posizioni individuate dall’Amministrazione Comunale. E’ vietato il
conferimento dei rifiuti prodotti all’interno dei cestini portarifiuti.
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I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non
edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi,
devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto
abbandonativi anche da terzi.
A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere
di sbarramenti degli accessi e, salvo che per i terreni a effettivo uso
agricolo, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e
l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere
mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la
disponibilità delle aree.
In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di
terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia
la disponibilità del terreno sarà obbligato, con ordinanza e previa
diffida, alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei
rifiuti abusivamente immessi.
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Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei
rifiuti urbani esterni:
A) Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al
di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli
rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed
all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei
canali;
B) le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti e
all'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da
strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico, comprese le rive fluviali di
corsi d'acqua e di canali su tutto il territorio comunale.
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TITOLO VII: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e
integrazioni, le contravvenzioni alle disposizioni del presente
Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di
seguito indicati:
Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente
Regolamento il personale dell’ufficio ambiente del Comune, gli agenti
della Polizia Municipale, il personale di vigilanza ed ispettivo
dell'A.USL, la Compagnia Barracellare e il Corpo delle Guardie Zoofile.
Violazione Sanzione €.
minima massima
Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata:
rifiuti urbani non ingombranti 50 300
rifiuti urbani ingombranti 100 600
rifiuti speciali non pericolosi 50 300
rifiuti speciali pericolosi 100 600
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o
targhette su cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta
differenziata. 50 300
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall’ente gestore 50 300
Deposito dei rifiuti all’esterno dei contenitori predisposti dall’ente
gestore 50 300
Conferimento nei contenitori predisposti dall’ente gestore di rifiuti
impropri o non adeguatamente confezionati:
rifiuti urbani non ingombranti 50 300
rifiuti urbani ingombranti 100 600
rifiuti speciali o pericolosi 100 600
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall’ente
gestore 50 300
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata
50 300
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio
pubblico 50 300
Contravvenzione all’obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e
scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti 100 600
Distribuzione di volantini senza consegna diretta nelle mani del
destinatario 100 600
Contravvenzione all’obbligo di pulizia delle aree interessate da
cantieri quotidianamente ed alla cessazione delle attività 100 600
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni
animali 25 50
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in
aree pubbliche 100 600
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti
di posti vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio 100 600
Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati 50 300
Abbandono di rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area
del territorio comunale 100 600
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TITOLO VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali, nonchè la vigente normativa statale e regionale in materia di rifiuti.
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II Regolamento per la Disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti
urbani e speciali assimilabili, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 25.10.1993 n° 168 è abrogato.
Si intendono altresì abrogate le disposizioni di ordinanze sindacali o
altri Regolamenti Comunali incompatibili con quelle del presente
Regolamento.
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