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Regolamento per la regolarizzazione catastale e la definizione agevolata dei tributi locali

 
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con le forme di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 52, commi 1 e 2, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2006, in materia di imposta comunale sugli immobili, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa di igiene ambientale.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali il Comune alla data di pubblicazione del presente regolamento è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento, ovvero ha già avviato le procedure finalizzate alla rilevazione della materia imponibile ai fini dell’accertamento (accessi, ispezioni, verifiche, comunicazioni, ecc.).
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione, ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell’atto impositivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 
Articolo 2
Imposta comunale sugli immobili: agevolazioni conseguenti

all’attribuzione e/o aggiornamento del classamento catastale
- legge 30.12.2004, n. 311 art. 1, commi 336 e 337
1. I soggetti passivi d’imposta, quali titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate e non iscritte in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie o per passaggio dalla categoria esente a quella soggetta ad imposizione, che, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi della legge n. 311/2004, articolo 1, comma 336, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, gli atti di attribuzione e/o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di decadenza dall’agevolazione, possono definire in modo agevolato i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza.
2. Per beneficiare della definizione agevolata di cui al comma precedente il soggetto passivo di imposta deve provvedere a:
a) determinare l’imposta dovuta sulle annualità arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell’agevolazione, applicando l’aliquota deliberata per ciascun anno d’imposta, in relazione al tipo di utilizzo dell’immobile, all’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero al maggiore imponibile, nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con esclusione in entrambi i casi di sanzioni ed interessi;
b) entro il termine perentorio del 30 settembre 2007*:
 presentare all’Agenzia del Territorio di Sassari, ai sensi del DM 701/1994, tutti gli atti per l’attribuzione e/o l’aggiornamento dei classamenti delle unità immobiliari;
 effettuare il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, da versare separatamente per ciascun anno d’imposta, utilizzando i bollettini dell’ICI ordinaria;
 presentare al Comune su apposito modello, la dichiarazione ICI con l’annotazione: ”Definizione agevolata ICI – comma 336/337 – L. 311/2004”, corredata della documentazione prodotta per il classamento (DM 701/1994), nonché delle fotocopie dei versamenti eseguiti.
3. Il Comune provvede alla verifica dell’indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell’adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alle sanzioni di legge.
4. I contribuenti decadono dai benefici previsti dal presente articolo qualora manchi o sia indicata in modo infedele la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero omettano il versamento del tributo. La decadenza comporta l’attivazione di tutta la procedura prevista dai commi 336 e 337 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, che dovrà avvenire con provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
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Articolo 3
Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa di igiene ambientale
1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale che, alla data del 31.12.2006, non hanno presentato la denuncia prevista dall’articolo 70, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 507/1993 e dall’articolo 13 del Regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno versato la tariffa dovuta o la diversa maggiore tariffa ed ai quali non sono state avviate le procedure finalizzate alla rilevazione della materia imponibile (accessi, ispezioni, verifiche, comunicazioni, ecc.) o notificati gli avvisi di accertamento, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità pregresse, mediante iscrizione a ruolo e successivo versamento della somma complessiva dovuta, con esclusione di sanzioni ed interessi.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 30.06.2007, apposita istanza, redatta su apposito modello, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari TARSU e/o TIA relativi a tutte le annualità pregresse.
3. L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere in allegato il modello di denuncia TIA, con l’indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele.
4. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni e ad iscrivere a ruolo gli importi dovuti.
5. In caso di omissione o insufficienza del versamento unico ovvero in ipotesi di accertata infedeltà della dichiarazione, con provvedimento motivato, da comunicare all’interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l’istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

 

Articolo 4
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
 


 

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