Regolamento per la regolarizzazione catastale e la definizione agevolata dei tributi locali
- Il regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 1 febbraio 2007
-
Il regolamento è stato modificato con delibera del Consiglio
Comunale n. 77 del
10 luglio 2007
Ambito di applicazione
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali il Comune alla data di pubblicazione del presente regolamento è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento, ovvero ha già avviato le procedure finalizzate alla rilevazione della materia imponibile ai fini dell’accertamento (accessi, ispezioni, verifiche, comunicazioni, ecc.).
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione, ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell’atto impositivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Imposta comunale sugli immobili: agevolazioni conseguenti
all’attribuzione e/o aggiornamento del classamento catastale
- legge 30.12.2004, n. 311 art. 1, commi 336 e 337
1. I soggetti passivi d’imposta, quali titolari di diritti reali
sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate e non
iscritte in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di
fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute
variazioni edilizie o per passaggio dalla categoria esente a quella
soggetta ad imposizione, che, prima della richiesta da parte del
Comune ai sensi della legge n. 311/2004, articolo 1, comma 336,
provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del
Territorio, gli atti di attribuzione e/o aggiornamento previsti dal
Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con
indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, a pena di decadenza dall’agevolazione,
possono definire in modo agevolato i rapporti tributari relativi
alle annualità di imposta arretrate di loro competenza.
2. Per beneficiare della definizione agevolata di cui al comma
precedente il soggetto passivo di imposta deve provvedere a:
a) determinare l’imposta dovuta sulle annualità arretrate per ogni
singolo immobile oggetto dell’agevolazione, applicando l’aliquota
deliberata per ciascun anno d’imposta, in relazione al tipo di
utilizzo dell’immobile, all’intero imponibile nel caso di prima
attribuzione della rendita, ovvero al maggiore imponibile, nel caso
di aggiornamento della rendita preesistente, con esclusione in
entrambi i casi di sanzioni ed interessi;
b) entro il termine perentorio del 30 settembre 2007*:
presentare all’Agenzia del Territorio di Sassari, ai sensi del DM
701/1994, tutti gli atti per l’attribuzione e/o l’aggiornamento dei
classamenti delle unità immobiliari;
effettuare il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, da
versare separatamente per ciascun anno d’imposta, utilizzando i
bollettini dell’ICI ordinaria;
presentare al Comune su apposito modello, la dichiarazione ICI con
l’annotazione: ”Definizione agevolata ICI – comma 336/337 – L.
311/2004”, corredata della documentazione prodotta per il
classamento (DM 701/1994), nonché delle fotocopie dei versamenti
eseguiti.
3. Il Comune provvede alla verifica dell’indicazione della data cui
far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e
dell’adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di
definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento,
liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alle sanzioni di
legge.
4. I contribuenti decadono dai benefici previsti dal presente
articolo qualora manchi o sia indicata in modo infedele la data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero
omettano il versamento del tributo. La decadenza comporta
l’attivazione di tutta la procedura prevista dai commi 336 e 337
dell’art. 1 della legge n. 311/2004, che dovrà avvenire con
provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
*
Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa di
igiene ambientale
1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale che, alla data
del 31.12.2006, non hanno presentato la denuncia prevista
dall’articolo 70, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 507/1993 e
dall’articolo 13 del Regolamento per l’applicazione della tariffa di
igiene ambientale, ovvero hanno presentato la citata denuncia con
dati infedeli incidenti sull’ammontare del tributo e non hanno
versato la tariffa dovuta o la diversa maggiore tariffa ed ai quali
non sono state avviate le procedure finalizzate alla rilevazione
della materia imponibile (accessi, ispezioni, verifiche,
comunicazioni, ecc.) o notificati gli avvisi di accertamento,
possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità
pregresse, mediante iscrizione a ruolo e successivo versamento della
somma complessiva dovuta, con esclusione di sanzioni ed interessi.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare al
Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del
30.06.2007, apposita istanza, redatta su apposito modello, con la
quale si richiede la definizione agevolata, a pena di
inammissibilità, di tutti i rapporti tributari TARSU e/o TIA
relativi a tutte le annualità pregresse.
3. L’istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2,
per le ipotesi di omessa denuncia ovvero per le ipotesi di infedeltà
della predetta denuncia, dovrà contenere in allegato il modello di
denuncia TIA, con l’indicazione dei dati relativi alle occupazioni o
detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele.
4. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati
contenuti nelle dichiarazioni e ad iscrivere a ruolo gli importi
dovuti.
5. In caso di omissione o insufficienza del versamento unico ovvero
in ipotesi di accertata infedeltà della dichiarazione, con
provvedimento motivato, da comunicare all’interessato anche a mezzo
posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l’istanza di
definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento
entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni
normative.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.