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REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

1 - Il presente regolamento stabilisce le modalità per l’attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall’art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune, con l’intento di assicurare ai cittadini ed all’amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.
2 - Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.
 

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1 - In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei cittadini, relativa all’amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
a) - istruttoria pubblica;
b) - consultazioni mediante l’invio di questionari;
c) - referendum consultivi.
2 - Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all’interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione; l’istituto di cui al punto b) del precedente comma può essere attivato anche nei confronti di particolari categorie e gruppi sociali.
 

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CAPO II - ISTRUTTORIA PUBBLICA

1 - L’adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani per la circolazione urbana, la localizzazione di uffici pubblici, la realizzazione di opere della grande viabilità ed in genere tutte le opere che incidono in modo rilevante sull’economia e sull’assetto del territorio possono essere preceduti da istruttoria pubblica promossa dalla Giunta; alla ricognizione di tali atti provvede annualmente la Giunta.
 

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1 - Il Sindaco, previo avviso pubblico da affiggersi all’albo pretorio e da divulgarsi attraverso le forme più idonee, indice apposite riunioni per l’esame dell’iniziativa; alle riunioni possono partecipare i rappresentanti degli enti pubblici, delle organizzazioni sociali e di categoria interessate nonché tutti coloro che vi abbiano interesse, anche di fatto, i quali possono far pervenire preliminarmente proposte o osservazioni scritte.
 

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1 - La riunione è presieduta dal Sindaco o dall’Assessore competente per materia, che espone le ragioni dell’iniziativa e degli intendimenti della Amministrazione; dà quindi la parola agli intervenuti, in ordine di richiesta; non è consentito l’intervento di più di un rappresentante per organizzazione salvo che, per particolari ragioni, il Presidente della seduta non lo consenta; della seduta è steso un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse; copia del verbale viene allegato al fascicolo della pratica, qualora siano richiesti ulteriori adempimenti.
 

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CAPO III - CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI

1 - La Giunta, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio atti ad indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi può, di propria iniziativa o su richiesta della metà più uno dei consiglieri comunali o di un Consiglio circoscrizionale per problemi attinenti al relativo ambito territoriale o di una Consulta di associazioni formalmente riconosciute, effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2 - Le linee generali della consultazione e la metodologia nell’ambito della stessa sono approvati dalla Giunta che dispone il relativo impegno di spesa.
3 - La consultazione può essere effettuata nei confronti:
a) - di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all’attività lavorativa ed alla sua tipologia, all’ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
b) - di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dalla Giunta, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o ai quali può accedere.
 

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1. La Commissione consiliare permanente per la partecipazione organizza la consultazione popolare indetta con la deliberazione della Giunta di cui all’articolo precedente, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate nel rispetto del principio della libera espressione dei cittadini.
2 - La Commissione definisce, sulla base della deliberazione della Giunta:
a) - i contenuti sostanziali del questionario;
b) - la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione;
c) - approva il testo definitivo del questionario;
d) - presenzia all’estrazione del campione;
e) - sovrintende all’organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari;
f) - sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo quarto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all’annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.
3 - La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull’oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le altre forme previste dall’apposito regolamento.
4 - L’unità organizzativa comunale preposta ed incaricata di effettuare la consultazione è l’Ufficio elettorale comunale, il quale provvede:
a) - alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che l’Amministrazione comunale si è proposta indicendo la consultazione popolare; con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
b) - alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all’eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
c) - alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi; il personale prescelto partecipa a corsi di preparazione tenuti dal responsabile dell’unità organizzativa;
d) - alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l’incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
e) - alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l’elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;
f) - all’invio dei risultati della consultazione alla Giunta secondo la procedura dell’articolo seguente.
 

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1 - La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare alla Giunta, tramite l’unità organizzativa preposta, la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2 - Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d’informazione previsti dall’apposito regolamento.
3 - L’utilizzazione dei risultati della consultazione é rimessa, sotto ogni aspetto, all’apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.
 

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APO IV - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

1 - È ammesso referendum consultivo su argomenti di esclusiva competenza comunale, interessanti l’intera collettività locale, ad iniziativa del quorum degli iscritti nelle liste elettorali del Comune prescritto dallo Statuto, ovvero della Giunta o della metà più uno dei Consiglieri comunali assegnati.
2 - È ammesso referendum su argomenti di esclusiva competenza circoscrizionale quando ne facciano richiesta gli iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione, nel quorum prescritto dallo Statuto.
 

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1 - Agli effetti dell’applicazione del presente regolamento in ordine alla procedura referendaria è responsabile del procedimento referendario il dirigente della Ripartizione degli uffici demografici, il quale assegna a sé o ad altro dipendente dell’ufficio medesimo la responsabilità del procedimento.
2 - Il responsabile, con la collaborazione dell’Ufficio elettorale, acquisisce le richieste di referendum, verifica il numero e la regolarità delle sottoscrizioni, i requisiti degli elettori e la validità della documentazione relativa alla richiesta, cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi elettorali e dal presente regolamento, trasmette gli atti alle competenti autorità per l’adozione dei provvedimenti relativi a ciascuna fase del procedimento.
 

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1 - Il referendum consultivo può essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale.
2 - Non è ammesso referendum sugli atti concernenti le seguenti materie:
a) - elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, incarichi e quant’altro in genere riguardi persone;
b) - attività amministrative vincolate da leggi o disposizioni statali o regionali;
c) - applicazione di tributi e di tariffe, bilancio e mutui.
3 - Non è ammesso referendum su atti che abbiano già avuto esecuzione o che abbiano fatto sorgere diritti ed interessi nonché su materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni.
 

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1 - Ferme restando le limitazioni previste dall’art. 11, il quesito referendario può riguardare:
a) - il parere su uno schema di provvedimento amministrativo o su uno schema di testo normativo redatto in articoli, proposto dagli elettori;
b) - il parere sulla revoca, l’annullamento o la modifica di un provvedimento amministrativo, inteso come qualsiasi manifestazione di volontà formalmente espressa dagli organi dell’Amministrazione comunale nell’esercizio della loro potestà e resa pubblica secondo le norme di legge, di statuto o di regolamento;
c) - il parere su una proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale;
d) - l’orientamento su iniziative e programmi di particolare rilievo non ancora tradotti in formali proposte degli organi del Comune.
 

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1 - Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da parte degli elettori la richiesta di referendum, i rappresentanti del Comitato promotore della raccolta, in numero non inferiore a cinque, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune o di una dichiarazione sostitutiva equipollente, all’Ufficio del responsabile del procedimento di cui all’art. 10, presso il quale depositano la richiesta contenente il quesito referendario, unitamente ad una dichiarazione sulle generalità del rappresentante del Comitato promotore a cui indirizzare le comunicazioni previste nel presente regolamento; il responsabile del procedimento dà atto di dette operazioni a verbale, copia del quale viene rilasciata ai presentatori.
 

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1 - Qualora la richiesta di referendum sia effettuata dalla Giunta, la relativa deliberazione, una volta esecutiva viene acquisita agli atti della Segreteria generale mediante verbale sottoscritto dal Segretario; l’acquisizione dell’atto presso la Segreteria generale equivale a tutti gli effetti alla presentazione della richiesta; il Segretario generale trasmette copia della deliberazione al responsabile del provvedimento per gli ulteriori adempimenti.
2 - La rappresentanza del Comune nel procedimento conseguente alla presentazione della richiesta di cui al presente articolo è affidata al Sindaco.
 

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1 - Qualora la richiesta di referendum sia effettuata dalla metà più uno dei Consiglieri comunali assegnati, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario generale, il quale attesta al tempo stesso che essi sono Consiglieri in carica.
2 - Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, che depositano presso l’ufficio del responsabile del procedimento la richiesta di referendum col quesito referendario; il responsabile del procedimento dà atto di dette operazioni a verbale, copia del quale viene rilasciata ai presentatori.
 

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1 - Per i casi previsti nell’art. 12 comma 1 punto c) la richiesta del referendum deve essere comunque depositata prima che il Consiglio comunale abbia adottato il provvedimento per il quale si richiede la consultazione; qualora la richiesta sia presentata dalla Giunta o dalla metà più uno dei Consiglieri il procedimento deliberativo resta sospeso sino alla proclamazione del risultato del referendum o alla dichiarazione di inammissibilità.
 

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1 - Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato in forma chiara e semplice; qualora trattisi di referendum ad iniziativa della Giunta o della metà più uno dei Consiglieri il quesito può vertere fra due fondamentali alternative, l’una prospettata anche come esplicazione di due o più ipotesi di provvedimento amministrativo sull’argomento per il quale si chiede l’intervento attivo dell’Amministrazione; l’altra quale valutazione di inopportunità di alcun intervento.
2 - Non è ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
3 - I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata sentito il Segretario generale, possono avvalersi della consultazione delle strutture burocratiche del Comune per una più appropriata formulazione del quesito referendario.
 

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1 - Qualora si richieda parere su uno schema di provvedimento amministrativo o di un testo redatto in articoli proposto dagli elettori il quesito deve riportare il testo del provvedimento oggetto della consultazione, preceduto dalla formula: "Vorreste che fosse approvato il seguente provvedimento:"?
2 - Qualora si richieda parere sulla revoca o sull’annullamento di uno schema di provvedimento amministrativo o di un testo normativo redatto in articoli, il quesito deve riportare il testo del provvedimento del quale si propone la revoca o l’annullamento, preceduto dalla formula: "Vorreste che che fosse revocato (oppure annullato) il seguente provvedimento:"?
3. Qualora si richieda parere sulla modifica di un provvedimento o di uno o più articoli di un testo normativo, deve essere inserita l’indicazione della parte che s’intende abrogare o modificare; in quest’ultimo caso deve essere integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni sostitutive delle parti modificate.
4. Qualora si richieda parere su di una proposta di deliberazione del Consiglio comunale il quesito deve riportare il testo del provvedimento proposto, preceduto dalla formula: "Vorreste che fosse approvata la seguente proposta di deliberazione del Consiglio comunale:"?
5. Qualora si richieda parere su iniziative e programmi di particolare rilievo non ancora tradotti in formali proposte degli organi del Comune il quesito deve riportare le due fondamentali alternative secondo i criteri di cui al primo comma dell’art. 17.
 

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1 - Gli adempimenti relativi all’ammissibilità del referendum ed all’accertamento dei relativi risultati sono demandati all’ufficio del referendum composto dal Difensore civico che lo convoca e lo presiede, dal Segretario generale del Comune e da un esperto in materie giuridiche designato all’inizio di ogni mandato amministrativo dal Presidente del Tribunale; funge da segretario, con compiti di assistenza e verbalizzazione, un funzionario designato dal Sindaco su proposta del Segretario generale.
2 - Qualora il referendum sia proposto dalla Giunta, dell’ufficio del referendum fa parte, in luogo del Segretario generale del Comune, il segretario di un Comune della Provincia designato dal Prefetto.
3 - L’ufficio del referendum assume le proprie determinazioni a maggioranza di voti ed in seduta pubblica; ha facoltà di accesso agli atti del Comune e può disporre, per l’esercizio delle sue funzioni, audizioni dei dirigenti dei servizi interessati al quesito referendario.
4 - Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti dell’Ufficio.
5 - Qualora l’Ufficio del referendum non sia in grado di funzionare per mancata costituzione dello stesso, per perdurante assenza di uno dei suoi componenti o per altra causa, il Difensore civico, in relazione all’esigenza del rispetto dei termini perentori previsti dallo Statuto e dal presente regolamento per le diverse fasi del procedimento, con provvedimento da notificarsi tempestivamente al Sindaco e ad ai proponenti, avoca a sé il procedimento stesso, che pertanto prosegue sino alla conclusione senza la partecipazione degli altri componenti dell’ufficio.
6 - Ai componenti dell’Ufficio dei referendum è attribuita un’indennità di presenza a ciascuna seduta in misura pari a quella prevista per i consiglieri comunali.
 

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1 - Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
a) ammissibilità della materia;
b) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito.
È escluso qualsiasi altro parametro di valutazione nonché qualsiasi giudizio di merito.
2 - Entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta il responsabile del procedimento trasmette la stessa presso l’Ufficio del referendum mediante notifica da eseguirsi dal messo comunale; il giudizio di ammissibilità deve essere espresso entro i successivi trenta giorni; nello stesso termine l’Ufficio del referendum contesta ai presentatori le eventuali irregolarità mediante notifica a mezzo di messo comunale di copia del verbale e dell’avviso di convocazione per l’audizione prevista dall’art. 85, primo comma dello statuto, da tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data della notifica; i presentatori, entro lo stesso termine, possono presentare controdeduzioni e proporre un testo modificato del quesito referendario; entro i successivi dieci giorni l’ufficio del referendum assume la decisione definitiva sull’ammissibilità della richiesta.
3 - Il termine di trenta giorni per l’espressione del giudizio di ammissibilità é sospeso per il periodo intercorrente fra la convocazione per l’audizione e la presentazione delle controdeduzioni.
4 - Il verbale che riporta la decisione sull’ammissibilità della richiesta di referendum è trasmesso al Sindaco entro cinque giorni dall’adozione tramite il responsabile del procedimento e notificato a cura di quest’ultimo ai presentatori entro i successivi cinque giorni.
5 - Il verbale che riporta la decisione sulla inammissibilità della richiesta di referendum è trasmesso al Sindaco entro cinque giorni dall’adozione tramite il responsabile del procedimento; la Giunta prende atto del giudizio di inammissibilità ed il Sindaco dà notizia di detta deliberazione ai presentatori mediante notifica a mezzo di messo comunale, allegando copia del provvedimento dell’Ufficio del referendum, entro cinque giorni dall’adozione della deliberazione.
 

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CAPO V - PROCEDURA DEL REFERENDUM SU RICHIESTA DEGLI ELETTORI

1 - Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati il cui modello è approvato con deliberazione della Giunta, ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa, la dichiarazione della richiesta del referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.
2 - Gli stampati devono essere presentati a cura del Comitato promotore all’ufficio del responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della decisione sull’ammissibilità del referendum.
3 - Il responsabile preposto appone agli stampati il bollo dell’ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dal deposito.
 

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1 - La richiesta del referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori sugli stampati di cui all’articolo precedente; accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il cognome, il nome, la residenza, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore.
2 - Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario, ovvero dal Segretario generale o dai funzionari comunali incaricati dal Sindaco; l’autenticazione, che può essere collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall’art. 20 della Legge 4.1.68 n° 15. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
4 - Il Sindaco adotta le opportune misure affinché sia garantita l’effettiva disponibilità, secondo orari determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.
 

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1 - Il deposito presso l’ufficio del responsabile del procedimento di tutti gli stampati contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sugli stampati medesimi a norma dell’art. 21 ultimo comma; tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori i quali allegano una dichiarazione sul numero delle firme a sostegno della richiesta.
2 - Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede dell’ora e del giorno nel quale il deposito è avvenuto.
3 - Il verbale contenente la sottoscrizione dei presentatori e del responsabile del procedimento è redatto in triplice esemplare: uno è conservato agli atti dell’ufficio, l’altro viene consegnato ai presentatori a prova dell’avvenuto deposito, il terzo viene trasmesso all’Ufficio del referendum mediante notifica a mezzo di messo comunale entro i successivi cinque giorni.
 

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1 - Il responsabile del procedimento, con la collaborazione dell’ufficio elettorale del Comune, entro trenta giorni dal deposito degli stampati di cui all’articolo precedente, verifica il requisito dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta del referendum nonché la regolarità della.presentazione da parte del prescritto numero degli elettori e delle relative firme.
2 - L’inizio delle operazioni di verifica indicate nel comma precedente è comunicato al Comitato promotore, per consentire la partecipazione di un suo rappresentante ai lavori.
3 - Delle operazioni di verifica è redatto, a cura del responsabile del procedimento, verbale sottoscritto dallo stesso e, se presente, dal rappresentante del Comitato promotore, il quale può richiedere che nel verbale si dia atto di eventuali contestazioni; copia del verbale è trasmessa all’Ufficio del referendum mediante notifica da eseguirsi dal messo comunale entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni.
4 - La pronunzia sull’ammissibilità o meno della consultazione è formulata, previa decisione sulle eventuali contestazioni, dall’Ufficio del referendum entro i cinque giorni successivi al ricevimento del verbale di cui al comma precedente e comunicato al Sindaco nello stesso termine.
5 - In caso di pronunzia negativa da parte dell’Ufficio del referendum la Giunta prende atto dell’inammissibilità della consultazione; il Sindaco dà notizia di tale deliberazione ai presentatori mediante notifica a mezzo di messo comunale, allegando copia del provvedimento dell’Ufficio del referendum.

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1 - A conclusione della raccolta delle firme il Comitato promotore può concludere accordi sul contenuto dei provvedimenti sottoposti a referendum.
 

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1 - Sentito il Comitato promotore la Giunta dichiara conclusa la procedura del referendum se il competente organo comunale ha disposto l’integrale accoglimento della richiesta prima del deposito degli stampati per la raccolta delle firme di cui all’art. 23 o nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso o qualora siano decorsi i termini prescritti dall'articolo 21, secondo comma e dall'articolo 23, primo comma.
 

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CAPO VI - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

 

1 - Il Sindaco, su deliberazione della Giunta, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è approvato il testo del quesito da sottoporre agli elettori ed è assunta la spesa, indice il referendum con provvedimento da emanarsi entro il trentesimo giorno successivo alla conclusione delle operazioni attinenti alla pronunzia di ammissibilità a termine dell’articolo 24, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 30° ed il 60° giorno successivo alla data di adozione della deliberazione della Giunta.
2 - Il provvedimento del Sindaco deve indicare il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l’orario della votazione, le modalità della votazione ed il luogo in cui essa si terrà nonché il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum; è pubblicato all’albo pretorio e di esso è data notizia mediante manifesti da affiggersi almeno quindici giorni prima della data stabilita per la votazione nonché mediante altri idonei sistemi di informazione.
3 - Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascuna consultazione, nell’ordine della loro ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
4 - La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
 

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1 - La Giunta, entro i termini di cui al comma 1 dell’articolo precedente, d’intesa con l’Ufficio del referendum e con i promotori, può disporre la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.
 

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1 - Ogni attività ed operazione relativa allo svolgimento del referendum ad iniziativa degli elettori si intende sospesa:
a) - nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale ed i sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio comunale;
b) - in caso di scioglimento anticipato del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale ed i sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio comunale;
c) - in caso di elezioni politiche o amministrative o di consultazioni referendarie alle quali sia chiamato il corpo elettorale del Comune: nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento di indizione dei comizi elettorali ed i trenta giorni successivi alla data di svolgimento di dette elezioni o consultazioni.
2 - Nei casi di referendum ad iniziativa della Giunta o della metà più uno dei consiglieri, la richiesta si considera decaduta qualora la procedura del referendum non si sia conclusa col provvedimento di cui all’articolo 37, alla data di pubblicazione del provvedimento di indizione delle elezioni del Consiglio comunale o entro la data di pubblicazione dell’eventuale provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.
3 - La procedura referendaria si intende conclusa:
a) - quando la Giunta deliberi di rinunziare alla richiesta di referendum;
b) - quando la metà più uno dei consiglieri firmatari della richiesta di referendum dichiarino con atto scritto di volervi rinunziare; le firme dei consiglieri devono essere autenticate ai sensi di legge.
4 - La Giunta prende atto della conclusione del procedimento di cui al comma 2 ed al comma 3 lettera b) con deliberazione da notificarsi tempestivamente a cura del segretario generale all’ufficio del referendum tramite il responsabile del procedimento; identica procedura di comunicazione si adotta per i casi di cui al comma 3 lettera a); il Sindaco dà notizia alla cittadinanza delle deliberazioni di cui al presente comma.
 

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1 - Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Sassari alla data di pubblicazione all’albo del provvedimento di convocazione dei comizi.
2 - La votazione ha luogo con voto diretto, libero e segreto.
3 - L’elettorato attivo, la tenuta e revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati, salvo quanto previsto dall’articolo 32, dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
 

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1 - I certificati di iscrizione nelle liste elettorali vengono consegnati ai cittadini elettori nel periodo intercorrente tra il 30° ed il 10° giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2 - I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l’ufficio comunale dagli elettori medesimi fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi elettorali.
 

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1 - La Giunta, sentita la Commissione elettorale comunale, può disporre, all’atto dell’approvazione del quesito referendario, l’accorpamento di più sezioni elettorali, preferibilmente utilizzando le sedi delle circoscrizioni opportunamente attrezzate; può inoltre stabilire che, al momento del voto possa essere esibito dall’elettore un idoneo documento di riconoscimento e che la rilevazione dei votanti sia eseguita col procedimento elettronico; in tal caso si prescinde dalla predisposizione dei certificati elettorali.
2 - Debbono essere garantite idonee forme di pubblicità sulle procedure di cui al comma precedente.
 

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1 - L’ufficio di sezione è composto dal Presidente e da due scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e l’altro di Segretario.
2 - I presidenti di seggio sono nominati con deliberazione della Giunta secondo i criteri stabiliti dalle leggi elettorali; gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale mediante pubblico sorteggio secondo le norme di legge.
3 - Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e dei promotori del referendum.
4 - Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da un notaio o dal Segretario generale o da altro funzionario incaricato dal Sindaco, da parte del Presidente o del Segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi all’ufficio elettorale del Comune entro il terzo giorno antecedente le votazioni oppure al Presidente del seggio al momento della costituzione dello stesso.
5 - L’ufficio di sezione si costituisce alle ore 6 del giorno fissato per le votazioni
6 - Ai componenti dell’Ufficio di sezione è corrisposto un onorario pari a quello previsto dalla legge dello Stato per le consultazioni relative ad un solo referendum; per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima l’onorario sopra indicato è elevato del 15%.
7 - La Giunta, qualora deliberi di ricorrere al procedimento di voto semplificato a termine dell’articolo 32, può con lo stesso provvedimento integrare gli uffici di sezione con altro personale anche comunale.
 

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1 - Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore, sono prodotte dal Comune tramite tipografia di fiducia con le caratteristiche risultanti dai modelli analoghi a quelli normalmente in uso per le elezioni amministrative e di volta in volta approvati dalla Giunta; esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
2 - Qualora il quesito verta su testi complessi o di lunga stesura, tali da non poter essere ricompresi nella scheda, la Giunta, d’intesa con i promotori del referendum, adotta le misure idonee a divulgare la conoscenza del quesito fra gli elettori.
3 - Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell’Ufficio di sezione.
4 - L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta.
5 - Qualora il referendum verta su iniziative e programmi di cui al comma 1 lettera d) dell’art. 12, l’elettore contrassegna sulla scheda una delle alternative e se opta per l’intervento attivo oggetto della consultazione contrassegna quale dei provvedimenti indicati appare preferibile.
6 - All’elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
7 - Le operazioni di voto hanno inizio non oltre le ore 8,30, dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nel provvedimento di indizione del referendum e proseguono fino alle ore 22 del giorno stesso.
 

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1 - Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione, l’ufficio del referendum in pubblica adunanza da tenersi entro dieci giorni dallo svolgimento del referendum, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
2 - Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, di cui uno è trasmesso al Sindaco, uno al comitato promotore o ai promotori del referendum ed uno è conservato agli atti della Segreteria generale.
3 - Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno la metà degli aventi diritto e la proposta si intende accolta se a favore di essa si è pronunziata la maggioranza dei votanti.
4 - Per i casi indicati al comma 1 lettera d) dell’art. 12 il risultato del referendum conseguente alla scelta di intervento fra le varie ipotesi che ottiene la maggioranza relativa dei voti si considera indicativo della scelta degli elettori.
 

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1 - Il Sindaco, non appena ricevuto il verbale di cui all’articolo precedente, proclama il risultato del referendum, dispone la pubblicazione del verbale all’albo pretorio per 15 giorni e ne dà idonea pubblicità alla cittadinanza.
 

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1 - In caso di risultato valido del referendum, il Consiglio comunale, valutati i risultati della consultazione, entro i 45 giorni successivi alla proclamazione adotta gli atti di indirizzo conseguenti; la mancata adesione alle indicazioni referendarie deve formare oggetto di deliberazione motivata assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
 

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CAPO VII - REFERENDUM CIRCOSCRIZIONALI

 

1 - È ammesso referendum su argomenti di esclusiva competenza circoscrizionale quando ne facciano richiesta gli iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione nel quorum previsto dallo statuto.
2 - Al referendum circoscrizionale hanno diritto di partecipare gli iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione i cui elettori hanno proposto la consultazione referendaria.
3 - Il referendum è ammesso su argomenti attinenti alla gestione dei servizi di base previsti dallo statuto e disciplinati dal regolamento delle circoscrizioni.
 

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1 - Ferme restando le limitazioni previste all’articolo 11 il quesito referendario può riguardare:
a) - il parere sullo schema di provvedimento amministrativo di competenza del Consiglio circoscrizionale, proposto dagli elettori della circoscrizione;
b) - il parere sulla revoca, annullamento o la modifica di un provvedimento amministrativo adottato dal Consiglio circoscrizionale e divenuto atto del Comune per presa d’atto da parte della Giunta.
 

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1 - Per quanto non previsto nel presente capo si osservano, in quanto applicabili, le norme del presente regolamento sul referendum ad iniziativa degli elettori.
2 - Il Sindaco assicura tempestiva informazione al Presidente della circoscrizione su tutte le fasi del procedimento e sui risultati della consultazione referendaria.
3 - Il Consiglio comunale, valutati i risultati della consultazione, sentito il Consiglio circoscrizionale, entro i successivi 45 giorni adotta gli atti di indirizzo conseguenti; la mancata adesione alle indicazioni referendarie deve formare oggetto di deliberazione motivata assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
 

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CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

1 - Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del T. U. delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati; ad esso dovranno far riferimento gli organi del Comune per garantire, anche con l'emanazione di norme di dettaglio l’adeguato svolgimento dell’istituto referendario ed in particolare per la convocazione dei comizi elettorali, l’organizzazione dei seggi e le votazioni, le modalità di consegna al presidente dell’ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione, le modalità di restituzione dello stesso, la definizione delle norme relative alle operazioni di voto e di scrutinio.
 

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1 - La Giunta, sentiti i promotori e l’Ufficio del referendum, anche in deroga ai criteri stabiliti per lo svolgimento delle elezioni politiche, disciplina la propaganda elettorale mediante le procedure operative più economiche.
 

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1 - Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
Delibera, del Consiglio Comunale, n°81 del 4 giugno 1993, approvata con voti unanimi dai consiglieri presenti.
Esecutiva ai sensi di legge, dal 15 luglio 1993.
 

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