REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
1 - Il presente regolamento stabilisce le modalità per l’attuazione
delle forme di consultazione popolare previste dall’art. 6 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare
la partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune, con
l’intento di assicurare ai cittadini ed all’amministrazione gli
strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed
articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini
esercitano il ruolo di protagonisti.
2 - Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto
stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione
popolare.
1 - In conformità a quanto stabilito dallo statuto la consultazione dei
cittadini, relativa all’amministrazione del Comune, è assicurata dai
seguenti istituti:
a) - istruttoria pubblica;
b) - consultazioni mediante l’invio di questionari;
c) - referendum consultivi.
2 - Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta
la popolazione o dei cittadini residenti in ambiti territoriali
delimitati, in relazione all’interesse generale o specifico e limitato
degli argomenti oggetto della consultazione; l’istituto di cui al punto
b) del precedente comma può essere attivato anche nei confronti di
particolari categorie e gruppi sociali.
CAPO II - ISTRUTTORIA PUBBLICA
1 - L’adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani
per la circolazione urbana, la localizzazione di uffici pubblici, la
realizzazione di opere della grande viabilità ed in genere tutte le
opere che incidono in modo rilevante sull’economia e sull’assetto del
territorio possono essere preceduti da istruttoria pubblica promossa
dalla Giunta; alla ricognizione di tali atti provvede annualmente la
Giunta.
1 - Il Sindaco, previo avviso pubblico da affiggersi all’albo pretorio e
da divulgarsi attraverso le forme più idonee, indice apposite riunioni
per l’esame dell’iniziativa; alle riunioni possono partecipare i
rappresentanti degli enti pubblici, delle organizzazioni sociali e di
categoria interessate nonché tutti coloro che vi abbiano interesse,
anche di fatto, i quali possono far pervenire preliminarmente proposte o
osservazioni scritte.
1 - La riunione è presieduta dal Sindaco o dall’Assessore competente per
materia, che espone le ragioni dell’iniziativa e degli intendimenti
della Amministrazione; dà quindi la parola agli intervenuti, in ordine
di richiesta; non è consentito l’intervento di più di un rappresentante
per organizzazione salvo che, per particolari ragioni, il Presidente
della seduta non lo consenta; della seduta è steso un verbale in cui
sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse; copia del verbale
viene allegato al fascicolo della pratica, qualora siano richiesti
ulteriori adempimenti.
CAPO III - CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI
1 - La Giunta, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio
atti ad indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative
ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli
interessi dei cittadini o di una parte di essi può, di propria
iniziativa o su richiesta della metà più uno dei consiglieri comunali o
di un Consiglio circoscrizionale per problemi attinenti al relativo
ambito territoriale o di una Consulta di associazioni formalmente
riconosciute, effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di
questionari.
2 - Le linee generali della consultazione e la metodologia nell’ambito
della stessa sono approvati dalla Giunta che dispone il relativo impegno
di spesa.
3 - La consultazione può essere effettuata nei confronti:
a) - di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe
di età, all’attività lavorativa ed alla sua tipologia, all’ambito
territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità
che la stessa persegue;
b) - di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita
dalla Giunta, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una
delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli
schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o ai quali
può accedere.
1. La Commissione consiliare permanente per la partecipazione organizza
la consultazione popolare indetta con la deliberazione della Giunta di
cui all’articolo precedente, assicurando che tutte le operazioni siano
effettuate nel rispetto del principio della libera espressione dei
cittadini.
2 - La Commissione definisce, sulla base della deliberazione della
Giunta:
a) - i contenuti sostanziali del questionario;
b) - la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o
dalle quali estrarre il campione;
c) - approva il testo definitivo del questionario;
d) - presenzia all’estrazione del campione;
e) - sovrintende all’organizzazione della distribuzione e raccolta dei
questionari;
f) - sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del
successivo quarto comma, verificandone la regolarità e decidendo in
merito all’annullamento dei questionari che recano palesi segni di
riconoscimento.
3 - La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali,
la tempestiva informazione dei cittadini sull’oggetto, finalità, tempi e
procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le
altre forme previste dall’apposito regolamento.
4 - L’unità organizzativa comunale preposta ed incaricata di effettuare
la consultazione è l’Ufficio elettorale comunale, il quale provvede:
a) - alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario
che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono
posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche,
classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini
consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il
questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei
fini conoscitivi che l’Amministrazione comunale si è proposta indicendo
la consultazione popolare; con la stessa sarà inoltre precisato che al
fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e
sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere
apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena
di nullità;
b) - alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all’eventuale
estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste,
ordinate per sezioni territoriali;
c) - alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle
buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale
prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi; il
personale prescelto partecipa a corsi di preparazione tenuti dal
responsabile dell’unità organizzativa;
d) - alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli
consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per
rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero
e l’incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal
parteciparvi;
e) - alla classificazione delle risposte espresse nei questionari,
provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante
l’elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio
informatico comunale;
f) - all’invio dei risultati della consultazione alla Giunta secondo la
procedura dell’articolo seguente.
1 - La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare alla Giunta,
tramite l’unità organizzativa preposta, la documentazione relativa ai
risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla
procedura seguita entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di
scrutinio.
2 - Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai
cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d’informazione
previsti dall’apposito regolamento.
3 - L’utilizzazione dei risultati della consultazione é rimessa, sotto
ogni aspetto, all’apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del
Consiglio comunale.
APO IV - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO
1 - È ammesso referendum consultivo su argomenti di esclusiva competenza
comunale, interessanti l’intera collettività locale, ad iniziativa del
quorum degli iscritti nelle liste elettorali del Comune prescritto dallo
Statuto, ovvero della Giunta o della metà più uno dei Consiglieri
comunali assegnati.
2 - È ammesso referendum su argomenti di esclusiva competenza
circoscrizionale quando ne facciano richiesta gli iscritti nelle liste
elettorali della circoscrizione, nel quorum prescritto dallo Statuto.
1 - Agli effetti dell’applicazione del presente regolamento in ordine
alla procedura referendaria è responsabile del procedimento referendario
il dirigente della Ripartizione degli uffici demografici, il quale
assegna a sé o ad altro dipendente dell’ufficio medesimo la
responsabilità del procedimento.
2 - Il responsabile, con la collaborazione dell’Ufficio elettorale,
acquisisce le richieste di referendum, verifica il numero e la
regolarità delle sottoscrizioni, i requisiti degli elettori e la
validità della documentazione relativa alla richiesta, cura le
comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi
elettorali e dal presente regolamento, trasmette gli atti alle
competenti autorità per l’adozione dei provvedimenti relativi a ciascuna
fase del procedimento.
1 - Il referendum consultivo può essere indetto su qualsiasi materia di
esclusiva competenza locale e di interesse generale.
2 - Non è ammesso referendum sugli atti concernenti le seguenti materie:
a) - elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, incarichi e
quant’altro in genere riguardi persone;
b) - attività amministrative vincolate da leggi o disposizioni statali o
regionali;
c) - applicazione di tributi e di tariffe, bilancio e mutui.
3 - Non è ammesso referendum su atti che abbiano già avuto esecuzione o
che abbiano fatto sorgere diritti ed interessi nonché su materie già
oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni.
1 - Ferme restando le limitazioni previste dall’art. 11, il quesito
referendario può riguardare:
a) - il parere su uno schema di provvedimento amministrativo o su uno
schema di testo normativo redatto in articoli, proposto dagli elettori;
b) - il parere sulla revoca, l’annullamento o la modifica di un
provvedimento amministrativo, inteso come qualsiasi manifestazione di
volontà formalmente espressa dagli organi dell’Amministrazione comunale
nell’esercizio della loro potestà e resa pubblica secondo le norme di
legge, di statuto o di regolamento;
c) - il parere su una proposta di deliberazione iscritta all’ordine del
giorno del Consiglio comunale;
d) - l’orientamento su iniziative e programmi di particolare rilievo non
ancora tradotti in formali proposte degli organi del Comune.
1 - Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da parte
degli elettori la richiesta di referendum, i rappresentanti del Comitato
promotore della raccolta, in numero non inferiore a cinque, devono
presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle
liste elettorali del Comune o di una dichiarazione sostitutiva
equipollente, all’Ufficio del responsabile del procedimento di cui
all’art. 10, presso il quale depositano la richiesta contenente il
quesito referendario, unitamente ad una dichiarazione sulle generalità
del rappresentante del Comitato promotore a cui indirizzare le
comunicazioni previste nel presente regolamento; il responsabile del
procedimento dà atto di dette operazioni a verbale, copia del quale
viene rilasciata ai presentatori.
1 - Qualora la richiesta di referendum sia effettuata dalla Giunta, la
relativa deliberazione, una volta esecutiva viene acquisita agli atti
della Segreteria generale mediante verbale sottoscritto dal Segretario;
l’acquisizione dell’atto presso la Segreteria generale equivale a tutti
gli effetti alla presentazione della richiesta; il Segretario generale
trasmette copia della deliberazione al responsabile del provvedimento
per gli ulteriori adempimenti.
2 - La rappresentanza del Comune nel procedimento conseguente alla
presentazione della richiesta di cui al presente articolo è affidata al
Sindaco.
1 - Qualora la richiesta di referendum sia effettuata dalla metà più uno
dei Consiglieri comunali assegnati, le sottoscrizioni dei richiedenti
sono autenticate dal Segretario generale, il quale attesta al tempo
stesso che essi sono Consiglieri in carica.
2 - Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati,
scelti tra i richiedenti, che depositano presso l’ufficio del
responsabile del procedimento la richiesta di referendum col quesito
referendario; il responsabile del procedimento dà atto di dette
operazioni a verbale, copia del quale viene rilasciata ai presentatori.
1 - Per i casi previsti nell’art. 12 comma 1 punto c) la richiesta del
referendum deve essere comunque depositata prima che il Consiglio
comunale abbia adottato il provvedimento per il quale si richiede la
consultazione; qualora la richiesta sia presentata dalla Giunta o dalla
metà più uno dei Consiglieri il procedimento deliberativo resta sospeso
sino alla proclamazione del risultato del referendum o alla
dichiarazione di inammissibilità.
1 - Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e
deve essere formulato in forma chiara e semplice; qualora trattisi di
referendum ad iniziativa della Giunta o della metà più uno dei
Consiglieri il quesito può vertere fra due fondamentali alternative,
l’una prospettata anche come esplicazione di due o più ipotesi di
provvedimento amministrativo sull’argomento per il quale si chiede
l’intervento attivo dell’Amministrazione; l’altra quale valutazione di
inopportunità di alcun intervento.
2 - Non è ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi
di negazione della pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone con
discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
3 - I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata sentito
il Segretario generale, possono avvalersi della consultazione delle
strutture burocratiche del Comune per una più appropriata formulazione
del quesito referendario.
1 - Qualora si richieda parere su uno schema di provvedimento
amministrativo o di un testo redatto in articoli proposto dagli elettori
il quesito deve riportare il testo del provvedimento oggetto della
consultazione, preceduto dalla formula: "Vorreste che fosse approvato il
seguente provvedimento:"?
2 - Qualora si richieda parere sulla revoca o sull’annullamento di uno
schema di provvedimento amministrativo o di un testo normativo redatto
in articoli, il quesito deve riportare il testo del provvedimento del
quale si propone la revoca o l’annullamento, preceduto dalla formula:
"Vorreste che che fosse revocato (oppure annullato) il seguente
provvedimento:"?
3. Qualora si richieda parere sulla modifica di un provvedimento o di
uno o più articoli di un testo normativo, deve essere inserita
l’indicazione della parte che s’intende abrogare o modificare; in quest’ultimo
caso deve essere integralmente trascritto il testo letterale delle
disposizioni sostitutive delle parti modificate.
4. Qualora si richieda parere su di una proposta di deliberazione del
Consiglio comunale il quesito deve riportare il testo del provvedimento
proposto, preceduto dalla formula: "Vorreste che fosse approvata la
seguente proposta di deliberazione del Consiglio comunale:"?
5. Qualora si richieda parere su iniziative e programmi di particolare
rilievo non ancora tradotti in formali proposte degli organi del Comune
il quesito deve riportare le due fondamentali alternative secondo i
criteri di cui al primo comma dell’art. 17.
1 - Gli adempimenti relativi all’ammissibilità del referendum ed
all’accertamento dei relativi risultati sono demandati all’ufficio del
referendum composto dal Difensore civico che lo convoca e lo presiede,
dal Segretario generale del Comune e da un esperto in materie giuridiche
designato all’inizio di ogni mandato amministrativo dal Presidente del
Tribunale; funge da segretario, con compiti di assistenza e
verbalizzazione, un funzionario designato dal Sindaco su proposta del
Segretario generale.
2 - Qualora il referendum sia proposto dalla Giunta, dell’ufficio del
referendum fa parte, in luogo del Segretario generale del Comune, il
segretario di un Comune della Provincia designato dal Prefetto.
3 - L’ufficio del referendum assume le proprie determinazioni a
maggioranza di voti ed in seduta pubblica; ha facoltà di accesso agli
atti del Comune e può disporre, per l’esercizio delle sue funzioni,
audizioni dei dirigenti dei servizi interessati al quesito referendario.
4 - Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i
componenti dell’Ufficio.
5 - Qualora l’Ufficio del referendum non sia in grado di funzionare per
mancata costituzione dello stesso, per perdurante assenza di uno dei
suoi componenti o per altra causa, il Difensore civico, in relazione
all’esigenza del rispetto dei termini perentori previsti dallo Statuto e
dal presente regolamento per le diverse fasi del procedimento, con
provvedimento da notificarsi tempestivamente al Sindaco e ad ai
proponenti, avoca a sé il procedimento stesso, che pertanto prosegue
sino alla conclusione senza la partecipazione degli altri componenti
dell’ufficio.
6 - Ai componenti dell’Ufficio dei referendum è attribuita un’indennità
di presenza a ciascuna seduta in misura pari a quella prevista per i
consiglieri comunali.
1 - Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti
verifiche:
a) ammissibilità della materia;
b) riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito.
È escluso qualsiasi altro parametro di valutazione nonché qualsiasi
giudizio di merito.
2 - Entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta il
responsabile del procedimento trasmette la stessa presso l’Ufficio del
referendum mediante notifica da eseguirsi dal messo comunale; il
giudizio di ammissibilità deve essere espresso entro i successivi trenta
giorni; nello stesso termine l’Ufficio del referendum contesta ai
presentatori le eventuali irregolarità mediante notifica a mezzo di
messo comunale di copia del verbale e dell’avviso di convocazione per
l’audizione prevista dall’art. 85, primo comma dello statuto, da tenersi
entro il termine di dieci giorni dalla data della notifica; i
presentatori, entro lo stesso termine, possono presentare
controdeduzioni e proporre un testo modificato del quesito referendario;
entro i successivi dieci giorni l’ufficio del referendum assume la
decisione definitiva sull’ammissibilità della richiesta.
3 - Il termine di trenta giorni per l’espressione del giudizio di
ammissibilità é sospeso per il periodo intercorrente fra la convocazione
per l’audizione e la presentazione delle controdeduzioni.
4 - Il verbale che riporta la decisione sull’ammissibilità della
richiesta di referendum è trasmesso al Sindaco entro cinque giorni
dall’adozione tramite il responsabile del procedimento e notificato a
cura di quest’ultimo ai presentatori entro i successivi cinque giorni.
5 - Il verbale che riporta la decisione sulla inammissibilità della
richiesta di referendum è trasmesso al Sindaco entro cinque giorni
dall’adozione tramite il responsabile del procedimento; la Giunta prende
atto del giudizio di inammissibilità ed il Sindaco dà notizia di detta
deliberazione ai presentatori mediante notifica a mezzo di messo
comunale, allegando copia del provvedimento dell’Ufficio del referendum,
entro cinque giorni dall’adozione della deliberazione.
CAPO V - PROCEDURA DEL REFERENDUM SU RICHIESTA DEGLI ELETTORI
1 - Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati il
cui modello è approvato con deliberazione della Giunta, ciascuno dei
quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa, la dichiarazione
della richiesta del referendum con ben evidenziato il quesito da
sottoporre al voto.
2 - Gli stampati devono essere presentati a cura del Comitato promotore
all’ufficio del responsabile del procedimento entro il termine di trenta
giorni decorrente dalla notifica della decisione sull’ammissibilità del
referendum.
3 - Il responsabile preposto appone agli stampati il bollo dell’ufficio,
la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre
giorni dal deposito.
1 - La richiesta del referendum viene effettuata con la firma da parte
degli elettori sugli stampati di cui all’articolo precedente; accanto
alle firme debbono essere indicati per esteso il cognome, il nome, la
residenza, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore.
2 - Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere
di qualunque ufficio giudiziario, ovvero dal Segretario generale o dai
funzionari comunali incaricati dal Sindaco; l’autenticazione, che può
essere collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste
dall’art. 20 della Legge 4.1.68 n° 15. Il pubblico ufficiale che procede
alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà
dell’elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria
firma.
4 - Il Sindaco adotta le opportune misure affinché sia garantita
l’effettiva disponibilità, secondo orari determinati, delle persone
preposte alle autenticazioni.
1 - Il deposito presso l’ufficio del responsabile del procedimento di
tutti gli stampati contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere
effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sugli stampati
medesimi a norma dell’art. 21 ultimo comma; tale deposito deve essere
effettuato da almeno tre dei promotori i quali allegano una
dichiarazione sul numero delle firme a sostegno della richiesta.
2 - Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede
dell’ora e del giorno nel quale il deposito è avvenuto.
3 - Il verbale contenente la sottoscrizione dei presentatori e del
responsabile del procedimento è redatto in triplice esemplare: uno è
conservato agli atti dell’ufficio, l’altro viene consegnato ai
presentatori a prova dell’avvenuto deposito, il terzo viene trasmesso
all’Ufficio del referendum mediante notifica a mezzo di messo comunale
entro i successivi cinque giorni.
1 - Il responsabile del procedimento, con la collaborazione dell’ufficio
elettorale del Comune, entro trenta giorni dal deposito degli stampati
di cui all’articolo precedente, verifica il requisito dell’iscrizione
nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta del
referendum nonché la regolarità della.presentazione da parte del
prescritto numero degli elettori e delle relative firme.
2 - L’inizio delle operazioni di verifica indicate nel comma precedente
è comunicato al Comitato promotore, per consentire la partecipazione di
un suo rappresentante ai lavori.
3 - Delle operazioni di verifica è redatto, a cura del responsabile del
procedimento, verbale sottoscritto dallo stesso e, se presente, dal
rappresentante del Comitato promotore, il quale può richiedere che nel
verbale si dia atto di eventuali contestazioni; copia del verbale è
trasmessa all’Ufficio del referendum mediante notifica da eseguirsi dal
messo comunale entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni.
4 - La pronunzia sull’ammissibilità o meno della consultazione è
formulata, previa decisione sulle eventuali contestazioni, dall’Ufficio
del referendum entro i cinque giorni successivi al ricevimento del
verbale di cui al comma precedente e comunicato al Sindaco nello stesso
termine.
5 - In caso di pronunzia negativa da parte dell’Ufficio del referendum
la Giunta prende atto dell’inammissibilità della consultazione; il
Sindaco dà notizia di tale deliberazione ai presentatori mediante
notifica a mezzo di messo comunale, allegando copia del provvedimento
dell’Ufficio del referendum.
1 - A conclusione della raccolta delle firme il Comitato promotore può
concludere accordi sul contenuto dei provvedimenti sottoposti a
referendum.
1 - Sentito il Comitato promotore la Giunta dichiara conclusa la
procedura del referendum se il competente organo comunale ha disposto
l’integrale accoglimento della richiesta prima del deposito degli
stampati per la raccolta delle firme di cui all’art. 23 o nel caso in
cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti
e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso o
qualora siano decorsi i termini prescritti dall'articolo 21, secondo
comma e dall'articolo 23, primo comma.
CAPO VI - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
1 - Il Sindaco, su deliberazione della Giunta, dichiarata immediatamente
eseguibile con la quale è approvato il testo del quesito da sottoporre
agli elettori ed è assunta la spesa, indice il referendum con
provvedimento da emanarsi entro il trentesimo giorno successivo alla
conclusione delle operazioni attinenti alla pronunzia di ammissibilità a
termine dell’articolo 24, fissando la data di convocazione degli
elettori in una domenica compresa fra il 30° ed il 60° giorno successivo
alla data di adozione della deliberazione della Giunta.
2 - Il provvedimento del Sindaco deve indicare il testo del quesito o
dei quesiti sottoposti a referendum, il giorno e l’orario della
votazione, le modalità della votazione ed il luogo in cui essa si terrà
nonché il quorum dei partecipanti necessario per la validità del
referendum; è pubblicato all’albo pretorio e di esso è data notizia
mediante manifesti da affiggersi almeno quindici giorni prima della data
stabilita per la votazione nonché mediante altri idonei sistemi di
informazione.
3 - Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel
manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascuna
consultazione, nell’ordine della loro ammissione, con delimitazioni
grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno
di essi.
4 - La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con
altre operazioni di voto.
1 - La Giunta, entro i termini di cui al comma 1 dell’articolo
precedente, d’intesa con l’Ufficio del referendum e con i promotori, può
disporre la concentrazione in un unico referendum delle istanze che
rivelano uniformità o analogia di materie.
1 - Ogni attività ed operazione relativa allo svolgimento del referendum
ad iniziativa degli elettori si intende sospesa:
a) - nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del
provvedimento di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
comunale ed i sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio
comunale;
b) - in caso di scioglimento anticipato del Consiglio: nel periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento di
scioglimento del Consiglio comunale ed i sei mesi successivi
all’elezione del nuovo Consiglio comunale;
c) - in caso di elezioni politiche o amministrative o di consultazioni
referendarie alle quali sia chiamato il corpo elettorale del Comune: nel
periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento di
indizione dei comizi elettorali ed i trenta giorni successivi alla data
di svolgimento di dette elezioni o consultazioni.
2 - Nei casi di referendum ad iniziativa della Giunta o della metà più
uno dei consiglieri, la richiesta si considera decaduta qualora la
procedura del referendum non si sia conclusa col provvedimento di cui
all’articolo 37, alla data di pubblicazione del provvedimento di
indizione delle elezioni del Consiglio comunale o entro la data di
pubblicazione dell’eventuale provvedimento di scioglimento del Consiglio
comunale.
3 - La procedura referendaria si intende conclusa:
a) - quando la Giunta deliberi di rinunziare alla richiesta di
referendum;
b) - quando la metà più uno dei consiglieri firmatari della richiesta di
referendum dichiarino con atto scritto di volervi rinunziare; le firme
dei consiglieri devono essere autenticate ai sensi di legge.
4 - La Giunta prende atto della conclusione del procedimento di cui al
comma 2 ed al comma 3 lettera b) con deliberazione da notificarsi
tempestivamente a cura del segretario generale all’ufficio del
referendum tramite il responsabile del procedimento; identica procedura
di comunicazione si adotta per i casi di cui al comma 3 lettera a); il
Sindaco dà notizia alla cittadinanza delle deliberazioni di cui al
presente comma.
1 - Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
iscritti alle liste elettorali del Comune di Sassari alla data di
pubblicazione all’albo del provvedimento di convocazione dei comizi.
2 - La votazione ha luogo con voto diretto, libero e segreto.
3 - L’elettorato attivo, la tenuta e revisione delle liste elettorali,
la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi
di riunione sono disciplinati, salvo quanto previsto dall’articolo 32,
dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali.
1 - I certificati di iscrizione nelle liste elettorali vengono
consegnati ai cittadini elettori nel periodo intercorrente tra il 30° ed
il 10° giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2 - I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i
duplicati possono essere ritirati presso l’ufficio comunale dagli
elettori medesimi fino al giorno stesso della consultazione e prima
della chiusura dei seggi elettorali.
1 - La Giunta, sentita la Commissione elettorale comunale, può disporre,
all’atto dell’approvazione del quesito referendario, l’accorpamento di
più sezioni elettorali, preferibilmente utilizzando le sedi delle
circoscrizioni opportunamente attrezzate; può inoltre stabilire che, al
momento del voto possa essere esibito dall’elettore un idoneo documento
di riconoscimento e che la rilevazione dei votanti sia eseguita col
procedimento elettronico; in tal caso si prescinde dalla predisposizione
dei certificati elettorali.
2 - Debbono essere garantite idonee forme di pubblicità sulle procedure
di cui al comma precedente.
1 - L’ufficio di sezione è composto dal Presidente e da due scrutatori
di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice
Presidente e l’altro di Segretario.
2 - I presidenti di seggio sono nominati con deliberazione della Giunta
secondo i criteri stabiliti dalle leggi elettorali; gli scrutatori sono
nominati dalla Commissione elettorale comunale mediante pubblico
sorteggio secondo le norme di legge.
3 - Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono
assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti
politici o gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e dei
promotori del referendum.
4 - Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona
munita di mandato, autenticato da un notaio o dal Segretario generale o
da altro funzionario incaricato dal Sindaco, da parte del Presidente o
del Segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte
dei promotori del referendum, da presentarsi all’ufficio elettorale del
Comune entro il terzo giorno antecedente le votazioni oppure al
Presidente del seggio al momento della costituzione dello stesso.
5 - L’ufficio di sezione si costituisce alle ore 6 del giorno fissato
per le votazioni
6 - Ai componenti dell’Ufficio di sezione è corrisposto un onorario pari
a quello previsto dalla legge dello Stato per le consultazioni relative
ad un solo referendum; per ogni consultazione referendaria da
effettuarsi contemporaneamente alla prima l’onorario sopra indicato è
elevato del 15%.
7 - La Giunta, qualora deliberi di ricorrere al procedimento di voto
semplificato a termine dell’articolo 32, può con lo stesso provvedimento
integrare gli uffici di sezione con altro personale anche comunale.
1 - Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico
colore, sono prodotte dal Comune tramite tipografia di fiducia con le
caratteristiche risultanti dai modelli analoghi a quelli normalmente in
uso per le elezioni amministrative e di volta in volta approvati dalla
Giunta; esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a
caratteri chiaramente leggibili.
2 - Qualora il quesito verta su testi complessi o di lunga stesura, tali
da non poter essere ricompresi nella scheda, la Giunta, d’intesa con i
promotori del referendum, adotta le misure idonee a divulgare la
conoscenza del quesito fra gli elettori.
3 - Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell’Ufficio
di sezione.
4 - L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla
risposta da lui prescelta.
5 - Qualora il referendum verta su iniziative e programmi di cui al
comma 1 lettera d) dell’art. 12, l’elettore contrassegna sulla scheda
una delle alternative e se opta per l’intervento attivo oggetto della
consultazione contrassegna quale dei provvedimenti indicati appare
preferibile.
6 - All’elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di
colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano
ammesse.
7 - Le operazioni di voto hanno inizio non oltre le ore 8,30, dopo il
compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella
domenica fissata nel provvedimento di indizione del referendum e
proseguono fino alle ore 22 del giorno stesso.
1 - Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di
sezione, l’ufficio del referendum in pubblica adunanza da tenersi entro
dieci giorni dallo svolgimento del referendum, dà atto del numero degli
elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver
provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non
assegnati.
2 - Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, di cui
uno è trasmesso al Sindaco, uno al comitato promotore o ai promotori del
referendum ed uno è conservato agli atti della Segreteria generale.
3 - Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno la
metà degli aventi diritto e la proposta si intende accolta se a favore
di essa si è pronunziata la maggioranza dei votanti.
4 - Per i casi indicati al comma 1 lettera d) dell’art. 12 il risultato
del referendum conseguente alla scelta di intervento fra le varie
ipotesi che ottiene la maggioranza relativa dei voti si considera
indicativo della scelta degli elettori.
1 - Il Sindaco, non appena ricevuto il verbale di cui all’articolo
precedente, proclama il risultato del referendum, dispone la
pubblicazione del verbale all’albo pretorio per 15 giorni e ne dà idonea
pubblicità alla cittadinanza.
1 - In caso di risultato valido del referendum, il Consiglio comunale,
valutati i risultati della consultazione, entro i 45 giorni successivi
alla proclamazione adotta gli atti di indirizzo conseguenti; la mancata
adesione alle indicazioni referendarie deve formare oggetto di
deliberazione motivata assunta a maggioranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati.
CAPO VII - REFERENDUM CIRCOSCRIZIONALI
1 - È ammesso referendum su argomenti di esclusiva competenza
circoscrizionale quando ne facciano richiesta gli iscritti nelle liste
elettorali della circoscrizione nel quorum previsto dallo statuto.
2 - Al referendum circoscrizionale hanno diritto di partecipare gli
iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione i cui elettori
hanno proposto la consultazione referendaria.
3 - Il referendum è ammesso su argomenti attinenti alla gestione dei
servizi di base previsti dallo statuto e disciplinati dal regolamento
delle circoscrizioni.
1 - Ferme restando le limitazioni previste all’articolo 11 il quesito
referendario può riguardare:
a) - il parere sullo schema di provvedimento amministrativo di
competenza del Consiglio circoscrizionale, proposto dagli elettori della
circoscrizione;
b) - il parere sulla revoca, annullamento o la modifica di un
provvedimento amministrativo adottato dal Consiglio circoscrizionale e
divenuto atto del Comune per presa d’atto da parte della Giunta.
1 - Per quanto non previsto nel presente capo si osservano, in quanto
applicabili, le norme del presente regolamento sul referendum ad
iniziativa degli elettori.
2 - Il Sindaco assicura tempestiva informazione al Presidente della
circoscrizione su tutte le fasi del procedimento e sui risultati della
consultazione referendaria.
3 - Il Consiglio comunale, valutati i risultati della consultazione,
sentito il Consiglio circoscrizionale, entro i successivi 45 giorni
adotta gli atti di indirizzo conseguenti; la mancata adesione alle
indicazioni referendarie deve formare oggetto di deliberazione motivata
assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
1 - Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del T. U. delle leggi
per l’elezione della Camera dei Deputati; ad esso dovranno far
riferimento gli organi del Comune per garantire, anche con l'emanazione
di norme di dettaglio l’adeguato svolgimento dell’istituto referendario
ed in particolare per la convocazione dei comizi elettorali,
l’organizzazione dei seggi e le votazioni, le modalità di consegna al
presidente dell’ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente
per la votazione, le modalità di restituzione dello stesso, la
definizione delle norme relative alle operazioni di voto e di scrutinio.
1 - La Giunta, sentiti i promotori e l’Ufficio del referendum, anche in
deroga ai criteri stabiliti per lo svolgimento delle elezioni politiche,
disciplina la propaganda elettorale mediante le procedure operative più
economiche.
1 - Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum
sono a carico del Comune.
Delibera, del Consiglio Comunale, n°81 del 4 giugno 1993, approvata con
voti unanimi dai consiglieri presenti.
Esecutiva ai sensi di legge, dal 15 luglio 1993.