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REGOLAMENTO REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO

 

Il presente regolamento disciplina l'introduzione in via sperimentale dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento previsto dal D.Lgs 18.06.1998 n. 237 ai sensi dell'art. 59, commi 47 e 48, della L. 27.12.1997 n. 449 e dal Decreto 5 Agosto 1998.
 

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Il Reddito Minimo d'Inserimento è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale introdotta, in via sperimentale, dal D.Lgs 18.06.1998 n. 237 con l'obiettivo di favorire il sostegno economico e sociale delle persone esposte a rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
 

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Il Reddito Minimo d'Inserimento é costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica delle persone e delle famiglie destinatarie, mediante programmi personalizzati e trasferimenti monetari integrativi del reddito.
 

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Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone che risiedono nel Comune di Sassari:
Cittadini italiani che alla data del 4.08.1998 siano residenti da almeno
12 mesi nel territorio comunale;
Cittadini stranieri provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea
che alla data del 4.08.1998 siano residenti da almeno 12 mesi nel
territorio comunale;
Cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea
e gli apolidi che alla data del 4.08.1998 siano residenti da almeno 3 anni
nel territorio comunale.
 

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I soggetti che intendono accedere agli interventi previsti dal Reddito Minimo d'Inserimento devono inoltrare domanda su apposito modulo e scheda guida predisposti dal Settore Servizi ed Iniziative Sociali.
L'Istanza, indirizzata al Sindaco, ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa contenute, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di effettuare successive verifiche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 237/98 e dell'art. 3 della L. 127/97 come modificato dalla L.191/98 e successivo regolamento di attuazione.
 

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I destinatari dell'intervento devono possedere, ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 237/98, i seguenti requisiti:

A - Essere privi di reddito, ovvero con reddito, che tenuto conto di
qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque
erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in
Lire 500.000 mensili per una persona che vive sola per l'anno 1998,
di Lire 510.000 mensili per l'anno 1999 e di Lire 520.000 mensili per
l'anno 2000.
In presenza di un nucleo familiare composto da 2 o più persone la soglia di povertà è determinata sulla base della scala di equivalenza di seguito riportata.
Scala di equivalenza
Numero dei componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
* Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
* Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di
figli minori.
* Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art. 3,
comma 3, della Legge 104/92 o con invalidità superiore al 66%.
* Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui
entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

B - Essere privi di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato,
azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari
e postali fatta eccezione per quanto previsto dal punto 1 del presente articolo;

C - Essere privi di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'abitazione
principale purché sia identificata con le categorie catastali A3, A4,
A5, A6, A11, e di quanto previsto dai punti 2 e 3 del presente articolo.

Pertanto possono accedere al Reddito Minimo d’Inserimento anche i titolare di:
1) un deposito bancario o postale ove viene accreditata la pensione o lo stipendio o altra somma utile per il sostentamento del nucleo familiare purché venga rispettata la scala reddituale di cui all’art. 6 comma a) del presente regolamento.
2) un terreno improduttivo di superficie non superiore a 5.000 m2 che non risulti classificato in zona A, B o C del P.R.G..
3)una casa di cui non hanno la disponibilità (nuda proprietà, immobile fatiscente) e vivono attualmente in affitto.
Tuttavia, qualora, in seguito alla formazione della graduatoria ai sensi dell’art.8 del presente regolamento, si dovessero presentare casi di parità di punteggio tra chi è proprietario di beni immobili (compresa l’abitazione principale) e chi non lo è, quest’ultimo avrà la precedenza.
 

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Ai fini del Reddito Minimo d'Inserimento il reddito considerato é quello, riferito al 1998, del richiedente e del suo nucleo familiare.
Esso è costituito da tutti gli introiti dichiarati, derivanti da pensioni, redditi vitalizi di qualsiasi natura effettivamente percepiti, redditi da lavoro dipendente o autonomo, redditi patrimoniali e altre entrate economiche, o accertati dall’Amministrazione anche con riferimento al tenore di vita del nucleo familiare.
I redditi da lavoro saranno considerati, al netto di ogni ritenuta, nella misura del 75% (art. 6,comma 6, del D.Lgs 237/98).
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verifica dello stato di bisogno mediante l'acquisizione di tutti gli atti dai quali sia possibile desumere, in maniera certa, le effettive entrate reddituali e lo stato suddetto, quali:
Modello 101, 740, 730, 201, modello fiscale da lavoro autonomo, etc;
Libretto di lavoro;
Tesserino di disoccupazione aggiornato;
Certificato di frequenza scolastica per i minori in età di obbligo scolastico;
Certificato di frequenza a corsi professionali per disoccupati in età lavorativa;
Accertamento della categoria catastale dell'abitazione o di altre proprietà immobiliari;
Accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 4 L. 104/92.
Il Servizio Sociale attiverà ogni intervento consentito e ritenuto necessario per il riscontro dei redditi dichiarati e del tenore di vita dei componenti il nucleo familiare.
 

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Entro i limiti delle risorse destinate alla sperimentazione, il Reddito Minimo d’Inserimento è destinato prioritariamente a:

Nuclei senza reddito con figli minori e o figli portatori di handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 L. 104/92
Nuclei con reddito insufficiente con figli minori e o figli portatori di handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92
Nuclei privi di reddito senza figli minori e o figli portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’ art. 4 della L.104/92
Singoli senza reddito;
Nuclei con reddito insufficiente senza figli minori e o figli portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92;
Singoli con reddito insufficiente.

A parità di condizioni socio economiche la graduatoria verrà definita sulla base dei seguenti ed ulteriori elementi:

- Per i nuclei familiari senza reddito ( posizione 1 e 3 della tabella):
Numerosità del nucleo (1 punto per ogni componente la famiglia)
Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (3 punti);
Assenza temporanea di uno (1 punto) o entrambi i genitori (2 punti) per cause quali:
Carcerazione, recupero terapeutico, lunghi periodi di ospedalizzazione e motivi similari.
- Per i nuclei familiari con reddito insufficiente (posizione 2 e 5 della tabella)
La graduatoria verrà definita sulla base dei seguenti elementi:
Numerosità del nucleo (1 punto per ogni componente la famiglia)
Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (3 punti);
Assenza temporanea di uno (1 punto) o entrambi i genitori (2 punti) per cause quali:
Carcerazione recupero terapeutico, lunghi periodi di ospedalizzazione e motivi similari.
Inoltre ai nuclei familiari con figli minori e o figli portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 L. 104/92, senza reddito o con reddito insufficiente (posizione 1 e 2 della tabella), si attribuiranno 2 punti qualora dovessero essere monoparentali e ulteriori 0.50 punti per ogni figlio portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 L.104/92.
Sarà, quindi, individuato il reddito pro-capite, dividendo il reddito complessivo del nucleo per il punteggio così ottenuto, privilegiando quei nuclei in cui esso risulti più basso.
- Per i singoli senza reddito (posizione 4 della tabella):
Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (3 punti);
Anzianità di disoccupazione:
Fino a due anni 0.50 punti
Da due a cinque anni 1 punto
Oltre 5 anni 1.50 punti
- Per i singoli con reddito insufficiente (posizione 6 della tabella):
Sarà individuato il reddito più basso.
A parità di condizioni economiche la graduatoria verrà definita sulla base dei seguenti ed ulteriori elementi:
Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (3 punti);
Anzianità di disoccupazione:
Fino a due anni 0.50 punti
Da due a cinque anni 1 punto
Oltre 5 anni 1.50 punti
Qualora, dopo queste valutazioni, si dovessero verificare casi di parità di punteggio la precedenza verrà data sulla base dell’analisi complessiva del disagio in cui versano i richiedenti.
 

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Gli interventi di integrazione sociale sono volti a favorire il superamento dell’emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell’autonomia economica delle persone.
A tal fine il Comune, entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda, elabora i Programmi di Integrazione Sociale Personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall’attuazione del Programma. Ove è presente la famiglia il programma può coinvolgere tutti i componenti.
 

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L’integrazione del reddito ha inizio con l’accoglimento della domanda e la stipula del programma di cui all’art. 9 (Contratto).
L’ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza tra la soglia di reddito, come determinata sulla base della scala di equivalenza di cui all’art. 6 del presente regolamento, e il reddito mensile percepito dal singolo o dal nucleo.
Qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l’effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
Il Reddito Minimo d’Inserimento non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed ai fini fiscali è equiparato alla pensione sociale ai sensi della L. 153/69 e successive modificazioni.
 

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Per l’esecuzione del progetto verranno coinvolte le istituzioni, le forze economiche, sociali e sindacali della città di Sassari.
Sarà costituito un Organismo Guida all’Inserimento (O.G.I.) con rappresentanti nominati dalle suddette organizzazioni.
Il numero dei componenti l’Organismo non potrà essere superiore a venti.
L’attività dell’OGI sarà finalizzata a prevedere ed organizzare percorsi che tendono a favorire l’inserimento sociale dei beneficiari del provvedimento di Reddito Minimo di Inserimento.
 

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I soggetti ammessi al reddito minimo hanno l’obbligo di:
A - Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche
derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito
e di patrimonio dichiarate al momento di presentazione della domanda,
B - Confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni suddette;
C - Rispettare gli impegni assunti con l’accettazione del Programma d’Integrazione Sociale ;
D - Per i soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, accettare l’eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.
 

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In caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 12 del presente regolamento il Comune, previa contestazione scritta, sospenderà o ridurrà, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di Reddito Minimo d’Inserimento sulla base della gravità della violazione medesima e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente.
La non ottemperanza dell’obbligo di cui al punto D dell’art. 12 del presente regolamento, comporterà la revoca della prestazione di Reddito Minimo d’Inserimento.
I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini.
 

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I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni, ricorrere al Sindaco.
Possono altresì ricorrere al Sindaco nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del Reddito Minimo d’Inserimento.
Il Sindaco, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
 

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Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al disposto del Decreto legislativo 18 Giugno 1998 n. 237.

 

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