REGOLAMENTO SUI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
1- L’attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di
pubblicità secondo le modalità previste dalla legge, dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti e dal presente
regolamento.
2- Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie
e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
3- Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero
debba essere iniziato d’ufficio, l’amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
4- Ai fini del presente regolamento, per procedimento si intende la
sequenza di atti compiuti dai soggetti privati e dagli organi ed uffici
del Comune, rivolti all’emanazione di un provvedimento amministrativo.
5- Le istanze che danno luogo ad un procedimento debbono essere redatte
nelle forme e nei modi stabiliti dall’Amministrazione comunale,
indirizzate all’organo competente e corredate della prescritta
documentazione.
1- Il presente regolamento determina i criteri per individuare le unità
organizzative del Comune e i rispettivi responsabili, fissa le modalità
di assegnazione dei procedimenti alle unità organizzative competenti e
stabilisce il termine e le modalità entro cui essi devono concludersi.
1- Le unità organizzative del Comune sono individuate nella struttura
dei settori funzionali dell’Ente a sensi degli articoli 113 -primo comma
e 118 -primo comma dello statuto.
1- L’assegnazione dei procedimenti a seguito di istanza o l’attribuzione
di quelli d’ufficio viene effettuata per specifiche materie, tenuto
conto delle competenze dell’unità organizzativa di cui al precedente
art. 3 e della classificazione di cui al successivo art. 5.
2- Le pratiche avviate ad istanza vengono assegnate al responsabile
dell’unità organizzativa di cui al successivo art. 5.
1- Alla conduzione e all’istruttoria del procedimento provvede l’unità
organizzativa competente per materia.
2- Qualora non sia altrimenti stabilito da norme di legge, di statuto o
di regolamento i responsabili delle unità organizzative di cui al comma
precedente coincidono con le figure dirigenziali della struttura.
3- Qualora non sia ben delineata la natura e/o l’ambito tecnico e/o
giuridico dell’oggetto da trattare l’istruttoria viene assegnata dal
Segretario generale ad una struttura la cui competenza si avvicini di
più alla materia da trattare; la determinazione di cui sopra non può
essere adottata qualora l’identificazione della struttura tenuta
all’istruttoria sia stabilita per legge o per regolamento.
4- Qualora la pratica da istruire richieda, per la sua complessità, il
concorso di altri settori, il funzionario che la istruisce può chiedere,
entro dieci giorni dall’avvio dell’istruttoria, la conferenza dei
servizi, investendone il Segretario generale che, esaminata la
richiesta, decide in merito; alla conferenza intervengono i dirigenti
dei servizi che direttamente o indirettamente hanno parte al
procedimento.
5- La conferenza di cui al comma precedente è presieduta dal Segretario
generale o dal vice Segretario generale o da un dirigente all’uopo
delegato dal Segretario.
6- La conferenza dei servizi mira a fornire al funzionario che istruisce
la pratica gli elementi e le notizie utili ad accelerare la definizione
del procedimento.
7- Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più
uffici, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa
disposizione, responsabile dell’intero procedimento e provvede alle
comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che
intervengono successivamente nel procedimento.
8- Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non
rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne
l’andamento presso gli uffici e i servizi competenti, dando impulso
all’azione amministrativa.
9- In particolare, il responsabile del procedimento concorda per tipi di
procedimento o per singoli procedimenti con gli uffici competenti nelle
fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno
sollecitandone, ove occorra, il rispetto.
10- Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta
disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente
ai compiti previsti dai precedenti commi.
11- Il Segretario generale può impartire le opportune istruzioni per
l’attuazione delle disposizioni del 7°, 8°, 9° e 10° comma ed è
competente a risolvere gli eventuali conflitti di attribuzione.
1- Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda o dell’avvio
d’ufficio dell’istruttoria il responsabile del procedimento provvede a
dare notizia dell’avvio del procedimento stesso ai soggetti indicati
nell’art. 7 - primo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 mediante
comunicazione personale nella forma della raccomandata con avviso di
ricevimento oppure della notifica a mezzo di messo comunale o
dell’avviso con il quale i destinatari vengono invitati a ritirare la
comunicazione presso l’ufficio competente accusandone regolare ricevuta
all’atto della consegna. Le spese postali relative alla comunicazione
personale sono a carico degli interessati nei casi di avvio del
procedimento a istanza.
2- Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’oggetto del procedimento promosso;
b) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento con
l’indicazione, se del caso, di altra persona dell’ufficio alla quale
l’interessato può rivolgersi in caso di assenza del responsabile;
c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
d) i terrnini entro i quali potranno essere presentati documenti e
memorie;
e) l’orario di apertura al pubblico;
f) i giorni e le ore in cui il responsabile del procedimento darà corso
alle audizioni degli interessati se richieste o disposte d’ufficio.
3- Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Comune provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità
idonee, di volta in volta stabilite dal Sindaco su proposta del
Segretario generale sentito il responsabile del procedimento.
4- L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta
valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
5- Ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, causate da un pericolo incombente
o di minaccia al pubblico interesse, la comunicazione personale può
essere omessa o sostituita con la forma di pubblicità prevista nel 3°
comma.
1- L’avvio del procedimento è comunicato, con le modalità previste
dall’articolo 6, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge
debbono intervenirvi.
2- Qualora da un provvedimento possano derivare effetti limitativi o
estensivi di diritti o interessi legittimi, costitutivi di obblighi o
impositivi di sanzioni o comunque un pregiudizio a soggetti individuati
o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell’inizio del procedimento.
3- Nelle ipotesi di cui al comma precedente resta salva la facoltà del
Comune di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni,
provvedimenti cautelari; in particolare detti provvedimenti cautelari
sono disposti, su proposta del responsabile del procedimento, ove la
comunicazione possa pregiudicare le finalità che con il provvedimento si
intendono raggiungere, in modo da scongiurare la prosecuzione di
attività illecite o la distruzione di prove delle infrazioni commesse o
comunque l’assunzione di comportamenti in contrasto con quelle finalità.
1- Il responsabile dell’unità organizzativa, sia per i procedimenti
avviati su istanza di parte sia per quelli promossi d’ufficio, provvede
ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al
singolo provvedimento.
2- Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il responsabile
dell’unità organizzativa individuato a sensi dell’art. 5, terzo comma.
Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l’emanazione del provvedimento;
b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
all’uopo necessari, richiede il parere degli organi tecnici consultivi,
se previsto, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria. In particolare, se necessario può chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni, ordinare
esibizioni documentali e disporre audizioni degli interessati;
c) propone l’indizione di conferenze di servizi secondo le modalità di
cui all’art. 5;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti;
e) trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione del
provvedimento qualora non ne abbia la competenza.
3- Terminata l’istruttoria, il responsabile del procedimento, qualora
non debba provvedervi direttamente, presenta all’organo competente entro
i successivi dieci giorni lo schema di provvedimento di norma
accompagnato da una relazione e già munito dei prescritti pareri ed
attestazioni.
4- L’istruttoria s’intende conclusa con l’acquisizione dell’ultimo
parere o atto istruttorio; qualora sia richiesto parere obbligatorio su
di un provvedimento e questo non sia stato espresso, il responsabile del
procedimento ha l’obbligo di far constare nella relazione di cui al
comma precedente che è inutilmente trascorso il termine di novanta
giorni previsto dall’art. 16 , primo comma della legge 7 agosto 1990, n
241.
5- Nei termini prescritti l’organo competente emana il provvedimento
motivato.
6- Ove trattisi di provvedimento da emanarsi da un organo o ufficio
diverso dal responsabile del procedimento, qualora lo stesso organo od
ufficio intenda discostarsi dalla proposta del responsabile del
procedimento è d’obbligo la puntuale motivazione delle ragioni del
dissenso; l’organo competente può disporre un supplemento d’istruttoria,
fissando a tale scopo un congruo termine al responsabile del
procedimento.
7- Norme procedurali di dettaglio sui singoli procedimenti sono emanate,
per quanto non previsto, dalla Giunta su proposta del Segretario
generale e dei dirigenti.
8- L’attività degli Organi collegiali è disciplinata da appositi
regolamenti.
9- Salvo motivate ragioni d’urgenza risultanti da apposito provvedimento
del Sindaco, emanato sentiti il Segretario generale ed il responsabile
del procedimento, le istanze da cui consegua obbligatoriamente il
procedimento sono esaminate dai responsabili e dagli organismi
consultivi interni secondo il loro ordine di presentazione risultante
dal registro cronologico dell’archivio comunale; l’emanazione di
provvedimenti, anche di carattere esecutivo, che incidono su diritti o
interessi di persone fisiche o giuridiche, avviene secondo l’ordine in
cui si è conclusa l’istruttoria o è divenuto operante il provvedimento;
parimenti gli atti istruttori infraprocedimentali di carattere
amministrativo, tecnico e contabile vengono di norma compiuti secondo
l’ordine di presentazione delle pratiche agli uffici competenti.
10- La comunicazione degli atti deliberativi agli interessati è disposta
entro il termine normale di trenta giorni dalla data di esecutività a
cura del responsabile dell’ufficio che ha inoltrato la proposta.
1- Nei procedimenti che si aprono su domanda degli interessati il
termine decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda. Se
è prevista una data entro la quale le domande devono essere presentate,
il termine decorre da tale data.
2- Nei procedimenti di ufficio il termine decorre dalla data di adozione
dell’atto formale di iniziativa assunto dagli Organi comunali ovvero dal
dirigente della struttura organizzativa competente, a seguito dell’atto
o del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere.
1- Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed
il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal
secondo comma. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’ istruttoria.
2- La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a
contenuto generale
3- Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile
anche l’atto cui essa si richiama.
4- In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati le
modalità, il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
1- Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento a sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto
1990 n. 241.
1- I soggetti di cui all’art. 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell’articolo 11 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, tranne di quelli
riservati per legge o per regolamento o per effetto temporaneo di
motivata dichiarazione del Sindaco a norma di legge, di statuto e di
regolamento;
b) di presentare, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione
di avvio del procedimento, memorie scritte e documenti, che il
responsabile del procedimento ha l’obbligo di valutare, qualora siano
pertinenti all’oggetto del procedimento, entro i successivi dieci
giorni, comunicando per iscritto le proprie controdeduzioni.
2- Il mancato o parziale accoglimento di memorie scritte e documenti
deve essere sempre motivato.
3- In ogni caso l’interessato deve essere ammesso, su richiesta, a
contraddittorio orale, con redazione di apposito verbale da inserire
agli atti del procedimento. Detto contraddittorio ha luogo entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta; l’interessato ha diritto di
farsi rappresentare nel contraddittorio orale mediante delega da
rilasciarsi in calce all’avviso di convocazione e da consegnare al
responsabile del procedimento prima dell’inizio della discussione.
4- L’interessato può assistere a sopralluoghi o ispezioni personalmente
o a mezzo di un proprio rappresentante.
1- Il Sindaco, su deliberazione della Giunta, può concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso per il perseguimento
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
2- Gli accordi di cui al presente articolo debbono constare, a pena di
nullità, da atto scritto. Ad essi si applicano, ove non diversamente
previsto, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia
di obbligazioni e contratti con particolare riferimento alle forme
dell’atto.
3- Le proposte di accordo possono essere formulate dagli interessati con
l’indicazione dei terzi che possano riceverne pregiudizio
dall’Amministrazione, la quale può assegnare ai terzi un termine per la
loro accettazione o per la formulazione di eventuali controproposte.
4- Quando dall’eventuale accordo preliminare al provvedimento o
sostitutivo di questo derivino oneri finanziari a carico del privato,
questo deve indicare le garanzie da fornire, secondo le richieste dell’
Amministrazione.
1- Il procedimento deve concludersi di norma con l’adozione di un
formale provvedimento scritto e motivato, emanato dall’organo competente
entro il termine prescritto e comunicato agli interessati nelle forme di
cui all’art. 6, primo comma salvo il caso di silenzio-assenso previsto
dalla legge o di avvio di attività su comunicazione dell’interessato.
2- L’obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia
scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto.
3- Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:
a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere
compiuto un adempimento da parte dell’interessato, per il tempo
impiegato per tale adempimento;
b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo
consultivo, per il tempo massimo indicato dal commi 1 e 4 dell’art.16
della legge 7agosto 1990 n.241, ovvero per il tempo assegnato, ai sensi
dell’art.2, comma 2 della medesima legge n.241, alle autorità preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei
cittadini, per esprimere i pareri di loro competenza;
c) nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite
valutazioni tecniche di enti e organi appositi, per il tempo massimo
necessario alla loro acquisizione, secondo quanto previsto dall’art.17
della legge 7 agosto 1990 n.241;
d) per il tempo necessario all’acquisizione al procedimento di atti di
altre amministrazioni, nei termini stabiliti da dette amministrazioni,
ai sensi dell’art.2 della legge 7 agosto 1990 n.241;
e) per il tempo necessario all’iter di controllo degli atti, nei casi
previsti;
f) per la durata di trenta giorni dalla richiesta al competente
servizio, che è tenuto a provvedere entro tale termine, delle
annotazioni, registrazioni o visti occorrenti sui provvedimenti che
comportino impegni di spesa o abbiano comunque rilevanza contabile;
g) nei casi di impossibilità della conclusione del procedimento nei
termini stabiliti, per cause indipendenti dall’Amministrazione.
4- Della sospensione deve essere data comunicazione agli interessati a
cura del responsabile del procedimento. Qualora, per il numero dei
destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede per pubblici
proclami.
5- I termini fissati ai sensi del presente articolo possono essere
prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per
non più di trenta giorni.
6- La proroga è disposta con atto motivato del responsabile del
procedimento, previo assenso del responsabile del servizio per le
esigenze che intervengano nell’arco di tempo a sua disposizione. Dal
momento in cui lo schema di provvedimento viene trasmesso dal
responsabile del procedimento all’organo competente all’adozione
dell’atto finale, la proroga è disposta da quest’ultimo. Della proroga
deve essere data comunicazione agli interessati a cura del responsabile
del procedimento . Qualora, per il numero dei destinatari, la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l’Amministrazione provvede per pubblici proclami.
1- L’Amministrazione comunale è tenuta a concludere i procedimenti
amministrativi entro termini certi e predeterminati.
2- Se per un determinato procedimento il termine non sia stabilito dalle
specifiche disposizioni che lo regolano, esso deve concludersi entro:
a) centoventi giorni ove il provvedimento finale sia di competenza del
Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta o dei
consiglieri;
b) novanta giorni ove il provvedimento finale sia di competenza della
Giunta;
c) sessanta giorni ove il provvedimento finale sia di competenza del
Sindaco o di suoi delegati o dei dirigenti.
3- Quando si tratti di procedimenti in relazione ai quali i
provvedimenti finali sono di competenza di amministrazioni diverse dal
Comune, il termine per la conclusione del procedimento di competenza
comunale è stabilito in sessanta giorni.
4- Ove la Giunta ritenga che per determinati procedimenti i termini
stabiliti dai precedenti commi o quelli fissati dalle disposizioni che
li regolano debbano essere ridotti, provvede con propria deliberazione.Ove
ritenga che debbano essere aumentati, formula la relativa proposta al
Consiglio comunale.
5- Per la realizzazione di particolari procedimenti ovvero di programmi
di intervento che coinvolgano la competenza di più uffici o branche
dell’Amministrazione, la Giunta, fatta salva la facoltà di cui all’art.
118 - secondo comma dello statuto, su proposta del Sindaco, determina,
con propria motivata deliberazione, sulla base del principio della
competenza prevalente, la branca dell’Amministrazione e lo specifico
servizio o settore responsabile della predetta realizzazione e della
eventuale adozione dei relativi provvedimenti finali, nonché l’ordine
generale di priorità dell’istruttoria, il termine entro il quale il
procedimento deve essere concluso ed il personale allo scopo necessario.
1- Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano nei confronti dell’attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.