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REGOLAMENTO GENERALE SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

TITOLO I° - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1
Oggetto


1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane, nel rispetto delle norme vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in ottemperanza ai criteri di organizzazione definiti nello Statuto e secondo obiettivi di efficienza, efficacia e qualità dell'azione amministrativa.

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Art. 2
Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione del Comune di Sassari e il suo funzionamento si ispirano ai seguenti criteri:
a) la centralità dei cittadini, dei loro bisogni ed esigenze;
b) la semplificazione, la trasparenza e la qualità dell'azione amministrativa;
c) la distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di direzione politica e attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, attribuite ai dirigenti; d) la chiara individuazione delle responsabilità, dei poteri e dei livelli di autonomia delle posizioni dirigenziali con riferimento agli obiettivi e alle risorse assegnate;
e) la flessibilità organizzativa e della gestione delle risorse umane;
f) la cooperazione tra le diverse unità organizzativi e la finalizzazione della loro attività verso obiettivi comuni e risultati unitari dell'azione comunale;
g) la programmazione delle attività ed il loro monitoraggio;
h) lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze del personale, garantendo a tutti pari opportunità.

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Art. 3
Criteri generali di acquisizione e sviluppo delle risorse umane

1. La pianificazione del fabbisogno di personale, in linea con il contenimento della spesa complessiva entro i vincoli della finanza pubblica, è funzionale agli obiettivi ed alle politiche che l'amministrazione intende perseguire ed è conseguente alle ristrutturazioni organizzative e alla verifica degli effettivi fabbisogni.
2. La Giunta Comunale, in relazione alla programmazione delle attività dell'Ente e rispondendo a criteri di economicità, approva la dotazione organica dell'Ente e la relativa spesa complessiva in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.
3. Della pianificazione del personale viene data preventiva informazione alle rappresentanze sindacali per l'eventuale esame congiunto.
4. Annualmente, sentiti i responsabili delle strutture organizzative, si procede alla verifica degli organici e se ne valuta l'adeguatezza in ragione dei programmi dell'amministrazione, delle risorse umane ed economiche, nonché dei principi di corretta gestione.
5. In particolare vengono considerati: a) l'assetto organizzativo generale e le relative posizioni di responsabilità; b) la distribuzione degli organici tra le strutture; c) l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle risorse umane rispetto ai compiti da svolgere.
6. L'elaborazione dei piani di assunzione, predisposta sentiti i Dirigenti di competenza, dovrà tener conto delle specifiche caratteristiche dei profili professionali richiesti dai programmi di sviluppo e miglioramento decisi dall'Amministrazione.

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PARTE I^  - ACQUISIZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

TITOLO II°  - ACCESSO ALL'IMPIEGO

CAPO I° PRINCIPI GENERALI

Art. 4
Modalità di accesso

1. Le modalità di accesso, a tempo pieno o parziale, sono:
a) il concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità n'chiesta dal profilo professionale, e/o dalla specifica posizione di lavoro;
b) l'avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
c) la chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette secondo le norme di legge. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13.08.1980
n. 466;
d) i processi di mobilità di cui al presente regolamento; 2.Le suddette modalità devono garantire l’imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
3. Il Comune potrà altresì avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

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Art. 5
Requisiti generali per l'assunzione

1. Per l'accesso all'impiego alle dipendenze del Comune di Sassari, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, sono richiesti i seguenti requisiti:
l. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;
2. non esclusione dall'elettorato politico attivo;
3. immunità da condanne penali che possono determinare l'estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica amministrazione;
4. possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al posto. Per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo si specifica che tale requisito è posseduto anche da chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente all'anno 1962;

5. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; 6.idoneità psico-fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le mansioni proprie del profilo del posto messo a concorso. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
7. il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni presso il corpo della polizia municipale.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da altra Pubblica amministrazione per aver prodotto, per conseguire l'impiego, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Fatta salva l'eventuale azione penale, i dipendenti del Comune che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti incorrono nell'annullamento dell'atto di nomina. Non possono accedere all'impiego coloro per i quali ricorra una delle cause di incapacità previste dalla legge.
4. Non possono partecipare a selezioni interne o a concorsi pubblici che prevedono la n'serva dei posti per il personale interno, i dipendenti cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di cessazione della sospensione.

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Art. 6
Limiti di età

1. La partecipazione ai concorsi pubblici indetti non è soggetta a limiti di età.

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Art. 7
Mobilita' esterna

1. L'amministrazione può ricorrere alla procedura della mobilità esterna per la copertura di massimo il 10% dei posti resisi disponibili annualmente per turnover per ogni categoria.
2. L’Amministrazione può derogare al limite percentuale fissato dal comma 1 per il reclutamento di figure professionali non acquisibili dall’interno, in tutte le circostanze in cui la normativa statale imponga agli enti locali restrizioni alle possibilità di assunzione. In caso di utilizzo della facoltà di deroga il numero complessivo delle mobilità autorizzate non può comunque superare il 50% dei posti complessivamente resisi disponibili nel precedente esercizio”.

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CAPO II° -  MODALITA DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI

Art. 8
Concorso pubblico



1. Le modalità di accesso agli impieghi vengono definite nel programma annuale delle assunzioni.
2. L'assunzione del personale per concorso avviene mediante procedure di selezione dei candidati basate sulla valutazione dei titoli e/o di prove selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta dalla posizione da ricoprire.
3. I concorsi per esami o per titoli ed esami consistono di norma in: prove scritte e\o prove a contenuto teorico- pratico e/o applicative, prove orali.

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Art. 9
Corso concorso

1. Il corso-concorso consiste in una selezione di candidati per l'ammissione al corso il cui numero è predeterminato ed è finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Al termine del corso un'apposita Commissione di cui dovrà far parte almeno un docente del corso procederà all'espletamento di prove, scritte e/o orali, con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.
2. La tipologia, le materie ed il numero delle prove nonchè le modalità di selezione in relazione alla posizione organizzativa da ricoprire, sono stabilite dal bando di concorso, tenuto conto delle tecniche di selezione del personale più idonee a garantire, nel pubblico interesse, la nomina dei migliori candidati.

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Art. 10
Selezione pubblica

1. Le procedure di selezione si applicano per le assunzioni per il tramite degli Uffici del Ministero del Lavoro e della Massima Occupazione e cioè per: - le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, pieno o parziale, fino alla categoria B, previste dalla Legge 28.2.87, n. 56;
- le assunzioni obbligatorie a tempo determinato e indeterminato, pieno o parziale, fino alla categoria B, previste dalla Legge 2.4.1968 n.482 e successive modificazioni e integrazioni;
2. L'Amministrazione effettua le assunzioni sulla base di selezioni tra gli iscritti nel liste di collocamento che abbiano la professionalità richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego di cui all'art.5 del presente Regolamento.
3. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
4. L'Amministrazione inoltra direttamente alla sezione circoscrizionale competente per territorio la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. La sezione circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.
5. L'Amministrazione, entro 10 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, convoca i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l'ordine di avviamento, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
6. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
7. La selezione può consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, eventualmente supportate da questionari a risposta sintetica, ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento alla posizione da ricoprire, al profili professionali del comparto di appartenenza e dell'ordinamento dell'ente e, ove necessario, con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della Regione.
8. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina, ovvero non siano in possesso dei requisiti

richiesti, si provvede, fino alla copertura dei posti, con ulteriore avviamento effettuato, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.
9. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'Amministrazione. A tutte le operazione provvede la stessa Commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro.
10. Per la composizione e la nomina della Commissione sono seguite le disposizioni indicate nel presente Regolamento.
11. Alle selezioni partecipa anche il personale interno che concorre alla copertura dei posti allo stesso riservata. Solo per tale personale la prova selettiva avrà, per quanto necessario in relazione al numero dei concorrenti, valutazione comparativa.
12. Nel bando saranno contenute le indicazioni e le notizie circa i requisiti e le modalità inerenti le selezioni, ivi comprese le prove e le materie d'esame ed, eventualmente, l'indicazione dei posti riservati al personale dipendente avente titolo alla riserva.

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Art. 11
Assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti alle categorie protette

1. Le assunzioni obbligatorie avvengono secondo le modalità di cui al presente Regolamento, previa chiamata numerica rivolta dall'Amministrazione al competente Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, per gli iscritti che abbiano i requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 5.
2. E' riservata comunque all'Amministrazione la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti richiesti per tale assunzione.
3. Il titolo di studio richiesto è quello previsto per la posizione da ricoprire.
4. Gli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, avviano alle prove i soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra in misura doppia al numero dei posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola categoria.
5. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
6. In mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie, l'Ufficio del Lavoro invia proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
7. Ad avvenuto accertamento dell'idoneità professionale alla copertura del posto, l'amministrazione provvede all'assunzione del personale interessato con una procedura analoga a quella delle assunzioni dei vincitori di concorso e delle prove selettive, fatta salva comunque la facoltà di procedere preventivamente all'accertamento di idoneità.
8. Il certificato medico attestante tale accertamento deve essere rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità, anche l'indicazione delle condizioni attuali risultanti dall'esame, nonchè la dichiarazione che il candidato, per la natura ed il grado della invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

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Art. 12
Assunzioni a tempo determinato

l. Negli ambiti e per le esigenze individuate da norme di legge e contrattuali, l'amministrazione può assumere personale con contratto di lavoro a termine, a tempo pieno o parziale.
2. Le assunzioni avvengono:

-fino alla cat. B: mediante richiesta di avviamento a selezione alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego fra gli iscritti nelle liste di collocamento;
3. Possono accedere alle selezioni per le assunzioni a termine di cui all'articolo precedente coloro i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
4. Le selezioni fino alla cat. B consistono nello svolgimento di prove pratico-attitudinali eventualmente supportate da questionari a risposta sintetica, ovvero in sperimentazione lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento alla posizione da ricoprire.
5. le selezioni per la categoria C consistono nello svolgimento di una prova selettiva scritta, mediante compilazione di questionario a risposta multipla e/o sintetica su materie attinenti al posto messo a selezione – e nella valutazione dei titoli specificamente indicati dal bando di concorso. La graduatoria viene formata sommando il punteggio riportato nella prova selettiva con quello riportato nella valutazione dei titoli, secondo le proporzioni indicate dal bando di concorso. Il peso percentuale assegnato al punteggio della prova selettiva non può comunque essere inferiore ai 2/3 del punteggio complessivamente attribuibile.
6. Alla fase di valutazione dei titoli di cui al precedente comma è ammesso, secondo l’ordine di punteggio riportato nella prova selettiva, un numero di candidati pari ad un quadruplo dei posti messi a concorso, oltre a quanti hanno riportato un punteggio uguale al candidato classificatosi all’ultimo posto utile, a condizione che abbiano fatto registrare un risultato almeno superiore alla sufficienza. Tale requisito minimo dovrà essere dettagliato nel bando di concorso, a seconda delle modalità indicate per la prova selettiva.
7. Le selezioni per la categoria D consistono nello svolgimento di una prova scritta tendente ad accertare – attraverso la compilazione di questionario a risposta multipla e/o sintetica su materie attinenti al posto messo a selezione, la redazione di elaborati, progetti o la soluzione di casi – le conoscenze e le capacità del candidato, e nella valutazione dei titoli specificamente indicati dal bando di concorso. La graduatoria viene formata sommando il punteggio riportato nella prova scritta con quello riportato nella valutazione dei titoli, secondo le proporzioni indicate dal bando di concorso. Il peso percentuale assegnato al punteggio della prova scritta non può comunque essere inferiore ai 2/3 del punteggio complessivamente attribuibile.
8. Alla fase di valutazione dei titoli di cui al precedente comma sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un risultato almeno superiore alla sufficienza. Tale requisito minimo dovrà essere dettagliato nel bando di concorso, a seconda delle modalità indicate per la valutazione della prova scritta.
9. Qualora l’alto numero dei candidati possa determinare un appesantimento ed un rallentamento del procedimento selettivo, l’Amministrazione potrà utilizzare forme rapide di preselezione. A seguito dell’esito della preselezione, verrà ammesso, alla prova scritta di cui al comma 7 un numero di candidati pari ad un quadruplo dei posti messi a concorso, oltre a quanti hanno riportato un punteggio uguale al candidato classificatosi all’ultimo posto utile.
10. Il bando di selezione deve specificare i criteri da adottare per la formazione della graduatoria; il peso attribuito ai due elementi di valutazione considerati; le modalità ed i contenuti della prova selettiva; il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova selettiva, nonché l’indicazione dei titoli valutabili.
11. Alle procedure di selezione di cui al presente articolo attende apposita Commissione esaminatrice.

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Art. 13
Le forme flessibili di assunzione e di impiego

1. L'Amministrazione, nel rispetto dei principi generali in materia di reclutamento del personale e

della disciplina contrattuale, potrà avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, quali:
a) il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
b) il contratto di formazione e lavoro;
c) i tirocini formativi e di orientamento.
2. A tali forme flessibili di assunzione e di impiego si applicheranno, in quanto compatibili, e con particolare riferimento alle modalità di reclutamento del personale da assumere con contratto di formazione e lavoro, le disposizioni di cui al presente regolamento previste per il personale da assumere a tempo determinato.
3. Per le forme contrattuali previste sub 1b e 1c potranno essere previste forme di preselezione. Alla scadenza dei contratti, conclusisi con una valutazione positiva, potranno prevedersi trasformazioni dei rapporti in assunzioni a tempo indeterminato.

 

CAPO III° -  PROCEDIMENTI DI SELEZIONE

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Art. 14
Strumenti di programmazione

1. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione intende assicurare le proprie esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse umane per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.
2. Con tale programmazione si quantificano e si individuano per categoria le risorse umane necessarie e funzionari al raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento contenente gli indirizzi generali di governo per il mandato amministrativo.
3. La programmazione triennale è approvata dalla Giunta Comunale, ed è suscettibile di modificazioni in relazione alle variazioni degli obiettivi dell'Amministrazione.
4. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Amministrazione definisce annualmente il Piano delle assunzioni coerentemente con il budget finanziario e i programmi di attività approvati dalla Giunta.
5. In coerenza con la programmazione triennale l'Amministrazione provvede ad adeguare la dotazione organica già determinata.
6. In sede di modifica del piano triennale l'amministrazione può anche revocare concorsi già banditi per la copertura di posti previsti nel programma delle assunzioni.

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Art. 15
Commissione giudicatrice

1. Le Commissioni giudicatrici di tutte le procedure selettive quali il concorso pubblico, il corso-concorso, la selezione pubblica, la progressione verticale, sono formalizzate con determinazione del dirigente del settore personale e sono composte dal Direttore Generale o dal suo delegato, o dal dirigente del settore cui afferiscono i posti messi a selezione, il quale assume le funzioni di Presidente, e da due tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame individuati, a seconda del profilo messo a concorso, prioritariamente tra i dirigenti e i funzionari del Comune di Sassari oltre che tra altri dirigenti del settore pubblico, docenti universitari, esperti appartenenti a i vari ordini e collegi professionali o esperti di selezione e reclutamento del personale. Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente nominato nel medesimo provvedimento.
2. Quando i posti messi a concorso appartengono all'area dirigenziale la presidenza della commissione viene assunta dal Direttore Generale.
3. Qualora i posti messi a concorso non afferiscano ad uno specifico settore di intervento la presidenza della commissione è affidata o al Direttore Generale o suo delegato, o al Dirigente del settore personale o suo delegato.
4. Gli esperti devono essere inquadrati in posizioni di lavoro almeno pari rispetto a quella propria dei posti messi a concorso.
5. Almeno un terzo dei posti della Commissione di concorso è riservato alle donne, salva motivata impossibilità.
6. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per le eventuali prove di lingua straniera o specialistiche e facoltative. Essi esauriscono il loro compito con la valutazione, da parte della Commissione Esaminatrice, di dette prove.
7. La Commissione esaminatrice può essere suddivisa in sottocommissioni, qualora i candidati fossero in numero elevato, restando unico il Presidente.
8. Possono essere nominati supplenti tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti la Commissione. I supplenti, intervenuti alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento degli effettivi, vengono a far parte definitivamente della Commissione.
9. Non possono far parte della Commissione Esaminatrice parenti od affini sino al quarto grado civile tra loro e coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di uno dei concorrenti e coloro che si trovino in stato di grave e notoria inimicizia con alcuno dei concorrenti.
10. La Commissione esaminatrice si insedia alla data fissata dal presidente, previa convocazione scritta.
11. Una volta insediatasi la commissione stabilisce: • le materie oggetto della/e prova/e e gli specifici requisiti/titoli di accesso;
• I criteri di valutazione dei titoli in caso di concorsi per titoli o per titoli ed esami;
• le date delle prove ove possibile;
• l'esperimento di una prove preselettiva e i contenuti della stessa e anche il numero massimo di concorrenti da ammettere alle prove d'esame;
• la definizione della tipologia delle prove d'esame e l'individuazione di criteri di valutazione delle prove medesime.
12. La proposta è trasmessa al dirigente del settore personale che con propria determinazione emana il bando di concorso previa informazione alla Giunta.
13. II settore personale effettua un primo screening delle domande di partecipazione verificando il rispetto dei termini per la presentazione delle domande al concorso e poi trasmette tutto il materiale alla commissione esaminatrice.
14. La commissione esaminatrice determina l'ammissibilità dei concorrenti avvalendosi ove lo ritenga utile del supporto del competente ufficio del settore personale.
15. Le procedure concorsuali devono concludersi nel termine di sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione.
16. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione con motivata relazione al dirigente del personale.
17. Per la validità delle riunioni della Commissione Esaminatrice è sempre necessaria la presenza di tutti i membri compreso il Segretario.
18. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
19. Essa immediatamente prima della prova orale determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie d'esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
20. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
21. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
22. Qualora la valutazione delle prove comporti un apprezzamento discrezionale, il punteggio attribuito a ciascun candidato è dato dalla media dei punteggi attribuiti dai singoli componenti la Commissione Esaminatrice.
23. Il Presidente, quando ricorrano motivi d'urgenza e di pubblico interesse, può assumere, per conto della Commissione Esaminatrice, decisioni in ordine a questioni incidentali attinenti alla procedura (istanze, rinvio delle prove, ammissibilità dei candidati, ecc.), salvo ratifica da parte della Commissione Esaminatrice nel corso della prima seduta utile.
24. Oltre a quanto precisato specificatamente in questo Capo, spetta alla Commissione Esaminatrice la gestione delle altre operazioni di concorso nel rispetto della procedura prevista dalla legge, dal presente regolamento e dal bando.
25. Il Presidente, i Componenti della Commissione Esaminatrice ed il Segretario non possono promuovere o collaborare direttamente o indirettamente ad iniziative estranee alla Civica Amministrazione, volte alla preparazione dei candidati e sono strettamente vincolati al segreto d'ufficio per tutto ciò che concerne l'attività del collegio e quella dei singoli membri.
26. A cura del Segretario viene esteso processo verbale delle operazioni, dal quale risulti l'osservanza della procedura e delle formalità prescritte, i candidati ammessi e quelli non ammessi al concorso, i criteri per la valutazione dei titoli, le modalità ed i contenuti delle prove ed i punteggi attribuiti ai concorrenti, la graduatoria finale degli idonei ed ogni altro atto o fatto rilevante relativi alle operazioni concorsuali.
27. Il verbale deve contenere altresì esplicita attestazione dell'effettuazione della verifica relativa all'esistenza di eventuali incompatibilità tra i membri della Commissione e tra questi ed i candidati.
28. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i membri della Commissione compreso il Segretario e devono essere approvati con determinazione dal dirigente del settore personale.

29. Per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione Esaminatrice nonché al personale addetto alla vigilanza sono determinati in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
30. Gli esperti non appartenenti all'Amministrazione hanno diritto, oltre alla corresponsione dei suddetti compensi, anche la rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione al concorso.

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Art. 16
Il bando

1. Il bando, in quanto "lex specialis" delle procedure selettive disciplinate dal presente regolamento quali concorso pubblico, corso-concorso pubblico, concorso unico e progressione verticale è l'atto contenente la normativa applicabile al procedimento di specie.
2. Esso deve contenere:
a) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
b) l'avviso circa la determinazione della sede e del diario della/e prova/e: nel caso in cui

questi elementi non siano ancora stati decisi, occorrerà indicare nel bando le modalità di comunicazione dei citati elementi;
c) le materie che costituiranno oggetto della/e varie tipologie di prova/e previste;
d) l'indicazione della votazione minima richiesta per ottenere il superamento della /e prova/e scritta/e e della prova orale;
e) se il concorso è per titoli ed esami l'indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli;
f) i requisiti soggettivi che il candidato deve possedere per ottenere l'ammissione alla selezione e, successivamente, all'impiego, ivi compresi gli specifici titoli d'accesso;
g) l'eventuale riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie protette secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;
h) l'eventuale riserva di posti ai sensi della vigente normativa a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma contrattuale;
i) il trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti alla data di approvazione del bando;
j) le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti dal bando e degli eventuali titoli di cui il candidato risulti in possesso e, se necessario, le eventuali modalità di produzione dei documenti;
k) l'ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso;
l) le modalità di utilizzazione della graduatoria ai sensi della vigente normativa
m) il riferimento alle nonne sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
3. Il bando deve, altresì, contenere l'indicazione circa il profilo professionale e la categoria di inquadramento; può anche contenere una descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione di lavoro da ricoprire;
4. Il bando è emanato, previa informazione alla Giunta, secondo le modalità indicate all'art. 15 comma 12.
5. Il bando deve, a cura della Segreteria Generale, essere affisso all'Albo Pretorio del Comune.
6. In relazione alla natura della procedura selettiva indetta, il dirigente del Settore personale o suo delegato individuerà, di volta in volta, le forme di pubblicità del bando più adeguate,
7. Il termine della scadenza del concorso deve essere tale da consentire una pubblicazione di durata non inferiore ai 30 giorni per il concorso pubblico

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Art. 17
Riapertura e proroga dei termini

1. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, il numero delle domande presentate sia inferiore al quintuplo di quello dei posti messi a concorso, ovvero per altre motivate esigenze di pubblico interesse.
2. L'atto di riapertura dei termini, di competenza del diriegente del Settore Personale o suo delegato, è pubblicato con le stesse modalità adottate per il bando e deve essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine originariamente previsto dal bando.
3. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti entro la scadenza dei nuovi termini fissati dall'atto di riapertura.
4. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione della documentazione.

5. E' in facoltà dell'Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande. L'atto, di competenza del dirigente del Settore Personale e Organizzazione o suo delegato, è pubblicato nei modi più opportuni ed efficaci.

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Art. 18
Modifica e revoca del bando

1. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere, con atto del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione o suo delegato, alla revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento di selezione.
2. L'atto deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.
3. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere, con atto del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione o suo delegato, alla modifica del bando in qualsiasi momento del procedimento di selezione.
4. L'atto deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.
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Art. 19
Domanda di ammissione al concorso

1. Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Comune di Sassari, presso il Protocollo Generale entro il termine fissato nel bando.
2. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
4. I candidati dovranno dichiarare sotto al propria personale responsabilità, ai sensi di legge, e consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti dal bando. A tal proposito, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate, rese dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondesse ai sensi di legge, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale. Nel caso di presentazione diretta della domanda farà fede il timbro a data apposto a cura del Protocollo Generale.
6. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali, o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o, di forza maggiore.
7. La domanda, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dal candidato.
8. In caso di dichiarazione rese ai sensi dell'art. 4 della L. 15/68 e, successive modificazioni ed integrazioni, il candidato dovrà rendere la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto o con firma sul documento accompagnata da copia di un documento d'identità del candidato medesimo.

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Art. 20
Ammissione dei candidati

1. L'ammissione alla selezione è preceduta dall'istruttoria delle domande che consiste nella verifica del possesso dei requisiti sostanziali e formali previsti dal bando per la partecipazione ad una determinata selezione.
2. Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando preclude la possibilità di partecipazione alla selezione medesima; l'amministrazione deve comunicare ai candidati non ammessi l'avvenuta esclusione, a mezzo telegramma, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione dalla selezione medesima.
3. Dal ricevimento della comunicazione di esclusione il candidato ha sessanta giorni per esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di esclusione dalla selezione.
4. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
5. In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia nell'interesse del candidato, sia nell'interesse generale al corretto svolgimento delle prove, l'amministrazione potrà disporre l'ammissione con riserva.
6. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
7. L'Amministrazione potrà, altresì, disporre l'ammissione con riserva alle preselezioni di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, senza verificare le dichiarazioni in essa contenute.
In tali casi, la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, verrà effettuata prima di procedere alle prove d'esame e comunque sempre prima all'assunzione dei vincitori della selezione e di coloro che, a procedura selettiva espletata, risultando utilmente collocati nella graduatoria, verranno assunti.
8. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione darà luogo alla non stipulazione del contratto individuale di lavoro e produrrà la modificazione della graduatoria già approvata. 9. Di volta in volta, il bando disciplinerà le modalità di ammissione dei candidati alla selezione.

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Art. 21
Perfezionamento della domanda e dei documenti

1. In sede di esame della documentazione presentata ai fini dell'ammissione dei candidati al concorso, può essere consentita la regolarizzazione formale delle dichiarazioni e documentazioni nel caso di lievi irregolarità o imperfezioni sanabili.
2. La Commissione Esaminatrice dovrà fissare un termine al candidato affinchè provveda alla regolarizzazione. Trascorso tale termine senza che la regolarizzazione sia avvenuta il candidato dovrà essere escluso dal concorso.

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Art. 22
Cause di esclusione dal concorso

1. Comporta l'esclusione dal concorso la mancanza dei requisiti generali d'accesso previsti dal presente Regolamento, nonchè dei requisiti specifici previsti dal bando di concorso.
2. E' inoltre motivo di esclusione :
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- la mancata regolarizzazione disposta ai sensi del precedente articolo.

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Art. 23
Prove d'esame

1. Le selezioni, effettuate attraverso prove scritte e/o teorico-pratiche e/o applicative e/o attraverso prova orale, devono misurare l'effettiva capacità professionale posseduta dal candidato rispetto alla posizione di lavoro da coprire.
2. Le prove di cui al comma 1 possono essere precedute, qualora il numero dei candidati lo richieda, da preselezioni.

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Art. 24
Modalita' di svolgimento delle prove

1. Durante lo svolgimento delle prove concorsuali deve essere garantita la parità di trattamento nei confronti dei candidati rispetto alle condizioni della procedura ed alla opportunità offerta di conseguire i posti.
2. Ogni volta che la natura stessa della prova lo consenta questa deve svolgersi assicurando l'anonimato degli elaborati fino all'avvenuta valutazione degli stessi per tutti i partecipanti alla prova.
3. La Commissione Esaminatrice, in relazione alla natura della prova, potrà dettare disposizioni particolari ai candidati in ordine al regolare svolgimento delle operazioni.
4. Dovrà essere garantita inoltre ai portatori di handicap la possibilità di sostenere regolarmente le prove d'esame mediante l'uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
5. Qualora i concorrenti siano in numero elevato tutte le prove, ad eccezione della prova orale, possono aver luogo contemporaneamente in più sedi ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.
6. Qualora il numero dei candidati non consenta l'espletamento della prova orale o tecnico pratica in una stessa giornata la prova potrà essere suddivisa in più giornate.
7. Il concorrente che non si presenta alle prove nei giorni stabiliti, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso.
8. Le prove orali sono pubbliche. La presenza del pubblico deve essere garantita, nella misura compatibile con le condizioni di fruibilità del locale in cui la prova si svolge.
9. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati almeno venticinque giorni prima dell'inizio delle prove medesime a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento decorrenti dalla data di spedizione.
10. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
11. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai candidati almeno quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
12. Inoltre, se il concorso è per titoli o per titoli ed esami la valutazione dei titoli con il punteggio riportato deve essere comunicato ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.
13. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

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Art. 25
Individuazione delle prove e criteri di valutazione delle prove

1. I concorsi per esami consistono:
a) per i profili professionali della cat. D in almeno 2 prove scritte, una delle quali può essere a

contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale;
b) per i profili professionali sino alla Cat. C in una prova che può consistere in una prova
scritta anche a contenuto teorico pratico, in testi bilanciati o in una prova applicativo;
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta un votazione di almeno 21/30.
3. Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30 nella prova orale.
4. Fermi restando i criteri sopra espressi il bando può prevedere, sulla base di esigenze oggettive, una diversa quantificazione numerica del punteggio da attribuire alle prove d'esame.

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Art. 26
Titoli e criteri di valutazione

1. Le categorie dei titoli che possono costituire oggetto di valutazione sono: titoli di studio e culturali, titoli di servizio, titolivari, curriculum professionale.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli, nei concorsi a posti di cat A e B è il seguente:

CATEGORIA TITOLI
- titoli di studio e culturali: 2
- titoli di servizio: 4
- titoli vari: 1
- curriculum professionale: 3
nei concorsi a posti di cat. C e D è il seguente:
CATEGORIA TITOLI
- titoli di studio e culturali: 3(compresa la specializzazione)
- titoli di servizio: 3
- titoli vari: 1
- curriculum professionale: 3
2. Il curriculum, qualora richiesto dal bando, redatto in carta semplice, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione e regolarmente sottoscritto dal candidato.
3. Si intende per curriculum l'insieme delle esperienze professionali e formative, nonchè delle relative conoscenze e capacità acquisite, ritenute utili per la posizione organizzativa da ricoprire.
4. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30.
5. Il bando indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo alle stesse attribuibile
6. Nel caso di concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, i candidati dovranno allegare alla domanda i titoli ritenuti valutabili nel bando.

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Art. 27
Formazione delle graduatorie, loro approvazione e modalità

1. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove d'esame.
2. Nel caso in cui siano previste due prove scritte al voto della prova orale dovrà essere sommata la media delle prove scritte.
3. La votazione complessiva riportata da ciascun candidato si ottiene sommando al punteggio finale quello attribuito nella valutazione dei titoli.
4. La graduatoria del concorso è unica ed è formata dalla Commissione Esaminatrice secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva e tenuto conto dei titoli di preferenza, precedenza e riserva previsti dalle vigenti norme di legge.

5. La graduatoria, approvata con determinazione del dirigente del personale, è affissa all'Albo.
6. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatoria di merito tenuto conto, se prevista nel bando, della riserva agli interni.

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Art. 28
Precedenze e preferenze di legge

1. Si riconoscono le norme vigenti, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, per le riserve di posti in pubblici concorsi.
2. Le riserve ai posti non possono comunque superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
4. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

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Art. 29
Assunzioni in servizio

1. I vincitori sono assunti in prova nel profilo professionale del quale risultano vincitori.
2. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito e comunicato all'interessato dall'Amministrazione, decade dalla nomina.
3. Qualora il vincitore, per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

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TITOLO III° - SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Art. 30
Gestione delle risorse umane

1 .La gestione delle risorse umane è improntata ai criteri di:
- parità e pari opportunità per l'accesso al lavoro, la progressione professionale ed il trattamento sul lavoro;
- equità, trasparenza e flessibilità;
- valorizzazione dell'esperienza professionale e della qualificazione acquisita dal personale all'interno dell'Ente.
2. Per una migliore valutazione delle risorse umane e per il monitoraggio del loro impiego ottimale nella struttura organizzativa, l'amministrazione si avvale di strumenti integrati di gestione del personale

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Art. 31
Sviluppo delle risorse umane

1 .La valorizzazione del personale di ruolo viene perseguita attraverso: - l'attivazione della riserva dei posti in fase di indizione dei concorsi pubblici o delle selezioni pubbliche;
- progressione verticale
- interventi formativi per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale;
- l'attuazione coordinata dei processi di mobilità e di reclutamento di personale.

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Art. 32
La progressione verticale

1. L'Ente intende contemperare le aspirazioni del personale in servizio di migliorare le proprie condizioni professionali con l'esigenza di inserire nuove professionalità nella P.A. locale per proseguire l'opera di modernizzazione degli assetti organizzativi.
2. La progressione verticale, prevista dall'art. 4 del CCNL del comparto Regioni Enti Locali 31.3.98 disciplinante il Nuovo Ordinamento Professionale, è uno degli strumenti attraverso cui si persegue l'efficace copertura delle posizioni previste dalla struttura organizzativa;
pertanto con il presente Regolamento, nel rispetto del principio stabilito dall'art. 36 del
Dlgs 29/93 - in materia di reclutamento del personale- ed in attuazione dell'art. 4 del CCNL del comparto Regioni Enti Locali 31.3.98, si prevede che l'accesso ai posti vacanti della dotazione organica possa avvenire con procedure selettive sia interne che esterne, a seconda del profilo professionale da ricoprire.
3. La scelta sull'opzione selezione interna e/o selezione pubblica viene effettuata in sede di formalizzazione del piano annuale delle assunzioni.
4. Si stabilisce che in linea di massima, salvo particolari esigenze da motivare, si darà luogo al tipo di selezione sotto indicata, con previsione di accesso dall'esterno proporzionalmente graduato a seconda dei profili professionali richiesti
• selezioni esterne al 100% per i profili di operatore , agente polizia municipale
• Selezioni esterne all'80% per il profilo di collaboratore sistemi informativi, assistente
sociale e di responsabile tecnico - posizioni di lavoro di ingegnere, architetto, avvocato, agronomo, geologo, psicologo -;
• e Selezioni esterne al 50% per il profilo di istruttore direttivo e collaboratore ai servizi tecnici per le posizioni di lavoro di geometra, perito, disegnatore.
In tutti gli altri casi si procederà prioritariamente con selezioni interne.
Nel caso in cui manchino professionalità interne o in caso di selezione con esito negativo si procederà alla selezione esterna.
5. Le selezioni interne saranno riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti richiesti di volta in volta per ricoprire le posizioni scoperte.
6. Costituisce requisito di base o pre-requisito la permanenza di almeno quattro anni nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione; detto requisito può essere ridotto a due anni di permanenza in categoria inferiore nel caso di possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
7. Per l'accesso in categoria D occorre comunque il possesso del diploma di scuola media superiore.
8. Per l'accesso alle posizioni B3 e D3 la permanenza in categoria, rispettivamente B e D, è ridotta a due anni.
9. Il personale interno potrà accedere alle selezioni anche a prescindere dal titolo di studio previsto dall'ordinamento per l'accesso dall'esterno, salvo i casi tassativamente stabiliti da normative.
10. Il bando di selezione deve contenere una sintetica descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione di lavoro da ricoprire e delle conoscenze, capacità, attitudini necessarie per ricoprire la posizione.
11. Le prove di selezione, scritte e orali, privilegeranno il superamento delle prove tradizionali e saranno orientate a verificare il livello professionale e le attitudini del candidato, attraverso la discussione di casi, esame e soluzione di problemi, presentazione di alternative.
12. Il colloquio orale individuale potrà essere integrato da un colloquio di gruppo per la copertura di posizioni di lavoro per le quali si ritiene rilevante la valutazione delle capacità di relazione, di

coordinamento, di leadership, di soluzione di problemi, di orientamento al risultato.
13. Le modalità di espletamento delle selezioni saranno le stesse sia per l'interno che per l'esterno.

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Art. 33
Mobilità interna

1. L'Ente promuove la mobilità dei dipendenti all'interno dell'organizzazione comunale;
2. La mobilità può avvenire, oltre che per i casi previsti , anche a fronte di situazioni
emergenti nei servizi in relazione al riequilibrio del personale addetto e non altrimenti ovviabili, per ragioni di funzionalità dei servizi e di opportunità connesse alla migliore efficacia degli stessi nell'obiettivo della nazionalizzazione dell'impiego del personale, ovvero per motivazioni proposte dal dipendente in relazione alla personale opportunità di rotazione nei diversi ambiti di competenza dell'Ente.
3. La mobilità orizzontale, all'interno della medesima categoria, è consentita a condizione che il dipendente da inquadrare nella nuova figura professionale sia in possesso dei titoli professionali che specificamente la definiscono.
4. In relazione a particolari profili è prevista la possibilità di procedere alla copertura dei posti vacanti tramite bando di mobilità orizzontale interna tra il personale della medesima qualifica funzionale cui è affidato il profilo da ricoprire in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
5. Il bando identifica i profili da ricoprire e le modalità di selezione tra candidati.

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Art. 34
Formazione

l. La formazione è una funzione fondamentale nelle politiche di gestione delle risorse umane.
2. A tal fine, stabiliti gli indirizzi generali per l'attività di formazione e aggiornamento del personale d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, viene definito il piano di formazione sulla base delle indicazioni del fabbisogno formativo secondo le priorità individuate dai Dirigenti delle strutture interessate.
3. La formazione è strumento di promozione della parità e delle pari opportunità ed a tale scopo:
- la progettazione delle iniziative di formazione deve uniformarsi ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive;
- l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione dei dipendenti e delle dipendenti.

PARTE II
ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

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TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 35
Fonti di organizzazione

1. Sono fonti di organizzazione:
- le Leggi e i Regolamenti dello Stato

- lo Statuto del Comune
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi
- i Contratti Collettivi nazionali di lavoro
- i Contratti integrativi aziendali
- gli Atti di organizzazione.
2. Gli Atti di organizzazione definiscono l'articolazione e le modalità di funzionamento delle strutture definite dal presente Regolamento. Essi sono adottati, secondo le rispettive competenze, dal Sindaco, dalla Giunta, dal Direttore Generale, dal Segretario Generale, dai Dirigenti.


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TITOLO II LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE

Art. 36
Nucleo di Valutazione

1. Le funzioni di controllo strategico e di valutazione dell'attività e dei risultati conseguiti, sono svolte dal nucleo di valutazione.
2. In base alle risultanze del nucleo di valutazione il Sindaco valuta le prestazioni dei dirigenti e adotta i provvedimenti conseguenti.

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Art. 37
Attuazione del principio di separazione

1. Gli organi di indirizzo politico non possono revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
2. Le attribuzioni di gestione dei dirigenti possono essere derogate esclusivamente da disposizioni legislative recepite in norme regolamentari.
3. Il Sindaco può comunque incaricare il Direttore Generale della avocazione o della rimissione ad altri dirigenti di provvedimenti dirigenziali in caso di ritardo ed omissione da parte dei responsabili, contestati con diffida motivata

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Art. 38
Assetto macrostrutturale

1. La struttura organizzativa permanente del Comune si articola in due tipi di unità organizzative di massimo livello: i Settori- operativi ed i Settori di supporto.
2. I Settori operativi sono responsabili del soddisfacimento delle esigenze dei cittadini; assicurano le attività gestionali di governo del territorio, di regolazione dell'attività dei soggetti terzi, di erogazione dei servizi finali alla città. I Settori di supporto sono responsabili del presidio delle esigenze di funzionamento generale; assicurano le attività di programmazione generale, di gestione complessiva delle risorse e di supporto specialistico a servizio di tutta la struttura organizzativa.
3. La relazione tra Settori operativi e Settori di supporto è improntata a criteri di cooperazione e di integrazione nella diversità dei ruoli e delle responsabilità organizzativi propri di ciascun tipo di struttura, nella logica del progressivo decentramento delle funzioni di staff e dell'introduzione del concetto di cliente interno.
4. I Settori sono individuati sulla base delle grandi aree di intervento su cui insiste l'azione politico-amministrativa del Comune. Dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa nell'ambito degli indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli organi di direzione politica. Dispongono inoltre di tutte le competenze amministrative e tecniche necessarie al raggiungimento dei risultati, nei limiti di criteri di efficienza ed economicità complessiva, e di ampie leve gestionali.
5. I Settori si articolano al loro interno in Servizi ed Uffici.
6. I Servizi sono unità organizzative dotate di: - rilevante complessità organizzativa; - omogeneità funzionale, con riferimento ai servizi forniti o alle competenze richieste o alla tipologia di domanda servita.
7. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei Servizi avviene su proposta del dirigente competente, previa definizione di un piano di fattibilità ed attuazione sentito il parere del Direttore Generale, con atto della Giunta.
8. Alla direzione del Servizio può essere preposto un istruttore direttivo, un funzionario o un dirigente. La presente disposizione non si estende al personale dell’area di vigilanza inquadrato nel profilo professionale di specialista di vigilanza; a quest’ultimo, (in applicazione del disposto di cui all’art. 29 delle code contrattuali) può essere conferita la sola titolarità e direzione di un ufficio. I Responsabili del Servizio assicurano il corretto esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa di pertinenza ed il maggior livello di efficacia in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
9. Gli Uffici sono unità organizzative di media complessità, dotate di autonomia operativa, caratterizzate da prodotti/servizi chiaramente identificabili, istituite all'interno di unità organizzative di maggiori dimensioni (Settori o Servizi).
10. L'istituzione, la modifica, soppressione di Uffici avviene con atto di organizzazione del dirigente competente, previa definizione di un piano di fattibilità ed attuazione elaborato di concerto con il Settore Personale e Organizzazione.

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Art. 39
Unità di progetto

1. Le unità di Progetto sono strutture temporanee istituite per il perseguimento di obiettivi complessi, che richiedono competenze interdisciplinari e trasversali rispetto alla struttura organizzativa permanente, e hanno una durata limitata nel tempo.
2. Le Unità di Progetto possono essere istituite sia per la realizzazione di progetti di rilevanza comunale e trasversali a più Settori sia per la realizzazione di progetti di rilevanza interna a singoli Settori.
3. Le Unità di Progetto di rilevanza comunale e trasversali a più Settori sono istituite dalla Giunta, sentito il parere della Conferenza dei dirigenti di cui all'art. 15. Il responsabile dell'Unità è designato dal Sindaco e assume la denominazione di Responsabile di Progetto.
4. Le Unità di Progetto di rilevanza interna ai singoli Settori sono istituite, su proposta del Dirigente competente, con atto della Giunta, nell'ambito degli indirizzi definiti dall'Amministrazione. Il responsabile dell'Unità viene designato dal Sindaco, su proposta del dirigente competente, e assume la denominazione di Responsabile di Progetto. Tale responsabile potrà essere individuato anche al di fuori dell'area dirigenziale.
5. L'atto istitutivo di un'Unità Progetto deve indicare: - gli obiettivi da perseguire, i risultati da raggiungere e i vincoli da rispettare; - i tempi di completamente del progetto ed eventuali scadenze intermedie; - il responsabile del progetto; - le risorse di personale, strumentali e finanziarie assegnate; - le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile di progetto; - le modalità di verifica dello stato di avanzamento; - le modalità di raccordo con la struttura permanente e di eventuale condivisione delle risorse.
6. Al completamento del progetto, l’Unità del Progetto si scioglie e le risorse assegnate rientrano nella struttura permanente.

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Art. 40
SETTORI DI SUPPORTO E LORO ATTRIBUZIONI

I settori di supporto sono i seguenti:

 


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Art. 41
SETTORI OPERATIVI E LORO ATTRIBUZIONI

I settori operativi sono i seguenti:

 

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TITOLO III FUNZIONI DI DIREZIONE DELL'ENTE

Art. 42
Ruolo del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi dell’art. 43 il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.
3. Il Segretario inoltre: • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; • può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente; • esprime, su richiesta dei responsabili della gestione, il suo parere in merito alla conformità degli atti alle norme di legge, del regolamento e dello statuto; • esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco, fatta eccezione per le funzioni ed attività di carattere gestionale, che la normativa assegna obbligatoriamente ai dirigenti o al Direttore generale.
4. Il Sindaco, ai sensi dell’articolo 116 del vigente Statuto comunale, nomina il Vice-Segretario, che svolge funzioni vicarie del Segretario per coadiuvarlo secondo le norme del regolamento o sostituirlo, nelle attività elencate al precedente comma, nei casi di vacanza, assenza, impedimento.

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Art. 43
Ruolo del Direttore generale

1. Il Sindaco, previa apposita deliberazione della Giunta, ha la facoltà di nominare un Direttore generale, in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza e con una qualificata esperienza di direzione.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. In particolare, in attuazione di tali indirizzi ed obiettivi, al Direttore generale sono tra l’altro affidate la direzione dei sistemi di programmazione e controllo, nonché la direzione strategica delle politiche del personale e dell’organizzazione, delle politiche dei sistemi informativi ed informatici, delle politiche di formazione del personale, delle politiche di comunicazione ed informazione ai cittadini, delle politiche di qualità dei servizi, delle politiche di controllo delle società partecipate.
3. Competono, in particolare, al Direttore generale:
a) la supervisione sulla predisposizione degli atti dirigenziali nella definizione della proposta di relazione previsionale e programmatica;
b) la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione, attraverso il supporto alla Giunta ed il coordinamento dei dirigenti;
c) la predisposizione e l’aggiornamento, nel corso dell’esercizio, del piano dettagliato degli obiettivi, attraverso la esplicitazione di obiettivi di dettaglio, tempi di realizzazione degli interventi e modalità attuative;
d) il controllo della gestione dei settori, verificando periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi, anche con il supporto del Nucleo di Valutazione;
e) la supervisione sulla predisposizione dei report del controllo di gestione e della relazione sullo stato di attuazione dei programmi;
f) la collaborazione con il Sindaco e con la Giunta alla definizione di progetti strategici;
g) la gestione della mobilità interna intersettoriale del personale e l’assegnazione dei dipendenti ai settori e all’ufficio della Direzione generale;
h) l’emanazione delle direttive per la formulazione delle proposte di aggiornamento al Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione e sentita la Conferenza dei Dirigenti;
i) la supervisione delle relazioni sindacali ed il coordinamento delle attività dei dirigenti di settore per le relazioni settoriali, al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento;
j) la partecipazione al Nucleo di valutazione in qualità di presidente;
k) la definizione, in collaborazione con i responsabili competenti, degli interventi necessari per migliorare la qualità dei servizi;
l) la soluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza tra dirigenti di settore;
m) i più ampi poteri di direttiva e supervisione relativamente alle materie sulle quali vengono svolte, ai sensi del comma 2, funzioni di direzione strategica.
4. Al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’Ente, ad eccezione del Segretario del Comune. Il Direttore generale risponde al Sindaco dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi dell’Ente.
5. Su richiesta del Sindaco, il Direttore generale partecipa alle sedute della Giunta Comunale per fornire supporto su problematiche programmatorie, organizzative e gestionali.
6. Nell'ambito della Direzione generale, è possibile istituire le unità organizzative di cui all’art. 38, commi 6 e 9, del presente Regolamento, secondo le modalità ivi previste.

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Art. 44
Rapporti tra Segretario Generale e Direttore Generale

1. Il Sindaco definisce e specifica, sin dalla nomina del Direttore Generale, con proprio atto, i rapporti tra Segretario Generale e Direttore Generale.

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Art. 45
Competenze residuali

Il Direttore Generale, in base alla ripartizione di competenze contenute nel provvedimento del Sindaco di cui all’articolo precedente, adotta gli atti di competenza dei dirigenti che per qualsiasi ragione non siano attribuiti alla loro responsabilità.

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Art. 46
Ruolo dei dirigenti

1. Ai dirigenti sono affidate, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto funzioni:
- di direzione di strutture organizzativi permanenti;
- di direzione di strutture temporanee (progetti);
specialistiche, di collaborazione, di ispezione e vigilanza, di studio e ricerca, o altri eventuali incarichi.
2. Per i dirigenti con incarico di struttura permanente, l'esercizio dell'azione direzionale si concretizza:
- nella programmazione generale e nella gestione delle strutture organizzativi assegnate, nella verifica dei risultati e della loro qualità, nel controllo dei processi di produzione e di erogazione di beni e servizi;
- nella corretta gestione e valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, adottando criteri di pari opportunità tra uomini e donne; nella ricerca del miglioramento continuo del funzionamento del sistema organizzativo e nella gestione dell'innovazione organizzativa e tecnologica.
L'azione direzionale è esercitata in coerenza con gli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione.
3. Limitatamente alla durata dell'incarico, ciascun dirigente con responsabilità di direzione di una struttura permanente o temporanea è sovraordinato funzionalmente agli altri dirigente che fanno eventualmente parte della stessa struttura.

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Art. 47
Attribuzioni della dirigenza

1. Nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni organizzativi, la dirigenza collabora con la Giunta comunale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, la

supporta nella definizione degli indirizzi generali, assicura la loro traduzione in obiettivi operativi e ne cura la realizzazione.
2. I dirigenti, ferme restando le attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, sono
responsabili:
- del conseguimento degli obiettivi definiti dalla Giunta comunale; della correttezza tecnico-amministrativa degli atti e dei provvedimenti proposti e assunti; del complesso dei mezzi finanziari assegnati con il bilancio di previsione e del buon andamento ed economicità della gestione;
3. I dirigenti garantiscono la cooperazione tra le diverse unità organizzativi e finalizzano le loro attività verso obiettivi comuni e risultati unitari dell'azione comunale.
4. I dirigenti predispongono periodicamente rapporti sull'attività svolta, sullo stato di avanzamento dei programmi e sull'utilizzo delle risorse assegnate.

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Art. 48
Rapporti con i destinatari dei servizi

1. I dirigenti sono tenuti a facilitare le relazioni tra le strutture comunali e i cittadini.
A tal fine:
- rilevano periodicamente i bisogni degli utenti e valutano la qualità dei servizi erogati; provvedono alla semplificazione delle procedure e verificano che i documenti e gli atti degli enti siano redatti in linguaggio semplice e chiaro; garantiscono sia l'accesso da parte dei cittadini ai documenti amministrativi, che la partecipazione al procedimento amministrativo; sviluppano adeguati sistemi di comunicazione con il supporto dei Settori competenti.

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Art. 49
Responsabilità e competenze dei dirigenti

1. I dirigenti rispondono al Direttore Generale dei risultati complessivi assegnati ai Settori cui sono preposti, garantendo l'ottimizzazione delle condizioni organizzativi e gestionali e curando il collegamento tra Sindaco, Giunta e organizzazione comunale.
2. Nell'ambito della struttura organizzativa di cui sono responsabili, esercitano le proprie funzioni in piena autonomia senza sovraordinazione gerarchica e rispondono al Sindaco, alla Giunta, all'Assessore delegato, ed al Direttore Generale, nel rispetto delle competenze attribuite dalla Legge, come indicato negli articoli precedenti.
3. In particolare ai dirigenti spetta:
- concorrere e collaborare all'elaborazione delle strategie, delle finalità e degli obiettivi di competenze degli organi di governo mediante l'elaborazione di studi, piani di fattibilità, progetti e valutazioni di alternative;
- assicurare il coordinamento e l'integrazione dell'attività delle strutture organizzativi di propria competenza;
- definire l'articolazione interna della struttura cui sono preposti;
- curare la gestione delle risorse umane assegnate, provvedendo direttamente, alla gestione della mobilità del personale, alla realizzazione delle opportune iniziative formative, alla valutazione delle prestazione del personale ed all'assegnazione del trattamento economico accessorio, all'adozione delle misure di disciplina, secondo quanto previsto dai Contratti Collettivi e dalla contrattazione decentrata secondo gli indirizzi della giunta;
- gestire le relazioni sindacali relativamente alle materie di competenza nell'ambito dei criteri e delle modalità definite dal Settore Personale sulla base dei Contratti Collettivi e delle linee di indirizzo della Giunta sulla contrattazione decentrata;
- definire, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Sindaco, l'articolazione dell'orario di servizio, valutate le specifiche esigenze dell'utenza di riferimento;
- presiedere commissioni di gara e concorso con conseguente responsabilità delle relative procedure;
- stipulare contratti, rilasciare provvedimenti di autorizzazioni e concessioni;
- esercitare i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;
- esprimere parere tecnico sulle proposte di deliberazione avanzate con conseguente responsabilità della correttezza tecnica e amministrativa degli atti di competenza;
- adottare, nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- individuare, i responsabili dei procedimenti amministrativi;
- individuare, all'interno della struttura organizzativa cui sono preposti, il dirigente o altro funzionario, che in caso di assenza o impedimento eserciti le funzioni vicarie.
4. I Dirigenti individuano gli atti, le attività ed i procedimenti di particolare rilevanza e complessità, di cui si riservano la responsabilità diretta.

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Art. 50
Altri incarichi dirigenziali

1. Ai dirigenti possono essere attribuiti, oltre agli incarichi di direzione di strutture permanenti e temporanee, incarichi specialistici, di collaborazione, di ispezione e vigilanza, di studio e ricerca o altri eventuali incarichi.
2. Nell'esercizio di tali incarichi, operano all'interno delle strutture organizzativi, dal cui responsabile dipendono, ad hanno autonomia nella gestione delle risorse eventualmente affidate. Rispondono della correttezza tecnico-professionale delle attività svolte e del conseguimento degli obiettivi assegnati.

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Art. 51
Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati, in assenza di specializzazioni analoghe presenti all'interno dell'Ente, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da formalizzare mediante convenzione a termine.

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Art. 52
Funzionari con incarichi dirigenziali

1 . Qualora non sia possibile incaricare alcun dirigente della copertura, anche ad interim, di una posizione di direzione di Settore, il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi del Sindaco, attribuisce ad un funzionario, inquadrato in categoria D, l'incarico temporaneo della copertura della posizione dirigenziale scoperta. Il funzionario da individuare deve possedere tutti i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, compreso il titolo di studio richiesto per la suddetta qualifica.
2. Il funzionario individuato deve accettare formalmente l'incarico dirigenziale e le relative responsabilità.
3. Al funzionario incaricato spetta, in ragione dell'incarico dirigenziale conferito e proporzionalmente alla durata dello stesso, un compenso corrispondente al valore economico dell'indennità di posizione dirigenziale da ricoprire, da liquidare mensilmente, oltre alla copertura assicurativa prevista per le posizioni dirigenziali.

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Art. 53
Conferenza dei dirigenti

1. La Conferenza dei Dirigenti è composta da tutti i dirigenti del Comune per formulare proposte sull'attività degli organi elettivi e svolgere un ruolo consultivo sulle questioni e sui problemi relativi al ruolo e alla funzione dirigenziale. Coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone semplificazioni procedurali, propone le innovazioni tecnologiche e l'utilizzo del personale e delle strutture in modo da realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

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TITOLO IV° - SVILUPPO E GESTIONE DELLA DIRIGENZA

Art. 54
Accesso alla qualifica di dirigente

1. La dirigenza comunale è ordinata in un'unica qualifica.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente può avvenire per concorso o per corso-concorso.
3. I requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi della dirigenza.
4. Le modalità di accesso e le relative procedure sono definite, in relazione alle figure professionali, con provvedimento della Giunta comunale.

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Art. 55
Assegnazione di incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti, nel limiti delle disponibilità di organico, secondo criteri di competenza professionale, al dirigenti in servizio presso l'amministrazione comunale o a soggetti esterni all'Amministrazione con le modalità previste nello Statuto.
2. Contratti a tempo determinato di diritto privato possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e delle aree direttive; i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea e devono aver maturato significative esperienze professionali. I suddetti contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
3. Gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge, possono essere costituiti da dipendenti comunali o da collaboratori esterni con contratto a tempo determinato.
4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, sono rinnovabili e devono comunque essere rapportati agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco; non possono essere di durata inferiore al periodo di tempo stabilito per la valutazione.
5. I provvedimenti di conferimento degli incarichi sono resi pubblici.
6.La Giunta Comunale con deliberazione in cui decide la copertura del posto o l'attribuzione dell'incarico al di fuori della dotazione organica definisce le relative modalità di selezione e la tipologia di contratto da stipulare (pubblico o privato).

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Art. 56
Criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali

1 - Il Sindaco, vista l'istruttoria del Direttore Generale, conferisce gli incarichi dirigenziali in relazione alle esigenze organizzativi dell'Ente e in coerenza con il presente regolamento, applicando di norma il principio della rotazione.
2. Ciascun incarico di funzione dirigenziale è assegnato per un periodo di almeno due anni e per un massimo di cinque, salvo specificità da indicare nell'atto di affidamento.
3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali cessa comunque al verificarsi di qualunque causa di cessazione dalla carica del Sindaco; i dirigenti esercitano le proprie funzioni fino alla loro sostituzione.
4. Il conferimento degli incarichi dirigenziali tiene prioritariamente conto degli obiettivi contenuti nel programma amministrativo del Sindaco, delle attitudini e delle caratteristiche personali manifestate dai dirigenti nei precedenti incarichi, del curriculum di studi e delle capacità professionali dei dirigenti, (non della specifica posizione di lavoro di accesso alla dirigenza, ancorché conseguita con apposita procedura concorsuale).
5. In caso di contestazione da parte del dirigente, i provvedimenti adottati in materia di assegnazione, modifica, revoca degli incarichi sono comunque esecutivi.
6. Gli incarichi dirigenziali vengono comunicati ai dirigenti con atto organizzativo di affidamento del Direttore Generale.
7. La modifica degli incarichi dirigenziali non comporta comunque un indennità di posizione inferiore a quella precedentemente riconosciuta tranne che nell'ipotesi di applicazione del procedimento di valutazione ex art. 14 comma 2° CCNL dirigenti EE.LL.
8. La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza può avvenire solo per motivate ragioni organizzativi e produttive o per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione di cui al comma precedente.

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Art. 57
Incarichi dirigenziali con contratto a termine

1. La giunta comunale, per soddisfare particolari esigenze correlate al conseguimento di prioritari obiettivi istituzionali, può autorizzare, anche su proposta del direttore generale, l’assunzione di dirigenti e di qualifiche di alta specializzazione con contratto a termine di diritto privato:
 a) per la copertura di posti vacanti della qualifica dirigenziale correlati alla responsabilità di strutture di livello dirigenziale;
 b) al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e della categoria D.
2. I dirigenti a contratto devono essere in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alle selezioni pubbliche per l'accesso alla qualifica di dirigente.
3. Il contratto individuale viene stipulato dal dirigente competente in materia di personale.
4. Il dirigente da assumere a contratto viene individuato, anche tra il personale di categoria D già in servizio presso il comune, sulla base del "profilo" preventivamente definito dalla giunta comunale ed a seguito del conseguente accertamento di una comprovata qualificazione professionale e di una elevata esperienza nell'esercizio di funzioni di direzione e di gestione di strutture complesse in enti o aziende pubbliche o private.
5. Ai dirigenti assunti a contratto ai sensi della lettera a) del comma 1, vengono conferiti gli incarichi dirigenziali previsti dall’assetto organizzativo del comune, nel rispetto della disciplina del presente regolamento.
6. Ai dirigenti assunti a contratto ai sensi della lettera b) del comma 1, vengono conferiti incarichi dirigenziali correlati alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza ed allo svolgimento di funzioni professionali, di supporto e di integrazione altamente qualificate. La natura dell'incarico viene definita dalla giunta comunale nell'atto di autorizzazione alla assunzione.
7. Ai dirigenti assunti a contratto si applicano, per tutta la durata del rapporto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
8. La durata del contratto non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco del comune.
9. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi per il personale dirigenziale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta comunale, sentito il direttore generale, da una indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale posseduta, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali possedute dall'interessato. Il trattamento economico e l'eventuale indennità "ad personam" sono definiti nel rispetto degli equilibri di bilancio del comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
10. Ai dirigenti a contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative e dei contratti collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro e il trattamento economico del restante personale dirigenziale.
11. Ove il rapporto di lavoro sia costituito con personale già dipendente del comune, in possesso dei prescritti requisiti, la stipulazione del relativo contratto comporta il contestuale collocamento del dipendente interessato in posizione di aspettativa senza assegni per tutta la durata del nuovo rapporto dirigenziale; il comune può ricoprire il posto temporaneamente vacante mediante assunzioni a tempo determinato nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale vigente. Al termine, per qualsiasi causa, del rapporto di livello dirigenziale, il dipendente viene ricollocato nella posizione in precedente ricoperta o in altra equivalente.
12. Per il periodo di durata del contratto, ai dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica, la disciplina dell’art. 19, comma 6, ultimo periodo, del d. lgs. n. 165 del 2001.
13. Con la dizione "alte specializzazioni" si intendono quelle professionalità che presuppongono il possesso del diploma di laurea e di particolari competenze acquisite mediante studi specialistici o specifiche precedenti esperienze lavorative, comunque inquadrabili in profili professionali appartenenti almeno alla categoria D. Alle alte specializzazioni si applica, in quanto compatibile, la disciplina definita dai commi precedenti per i dirigenti a contratto.

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Art. 58
Trattamento economico

1. La retribuzione dei dirigenti è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale del comparto enti locali.
2. La quota da destinare al trattamento accessorio è definita annualmente dalla Giunta.

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Art. 59
Graduazione delle posizioni dirigenziali

1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini dell'attribuzione del trattamento economico accessorio previsto dalla contrattazione collettiva, in funzione di uno o più dei seguenti parametri di riferimento:
complessità organizzativa e gestionale della struttura assegnata e relativo grado di autonomia;
consistenza delle risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate; complessità specialistica e rilevanza dell'incarico assegnato; livello e ampiezza della specializzazione richiesta.
2. La graduazione delle posizioni è definita dalla Giunta.
3. All'atto della istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di strutture di progetto, si provvederà contestualmente alla loro graduazione secondo i criteri definiti al comma l.
4. Il sistema di graduazione delle posizioni è aggiornato ogni qualvolta si determinino modifiche rilevanti riguardanti la distribuzione delle responsabilità, l'assegnazione delle risorse, i compiti ed il grado di autonomia della struttura di riferimento.

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Art. 60
Sistema di valutazione dei dirigenti

l. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e del trattamento economico accessorio.
2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto: dei risultati raggiunti, in base agli obiettivi negoziati e formalizzati, e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo; della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati; della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; del miglioramento del sistema organizzativo e dell'innovazione organizzativo-tecnologica realizzata.
3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta, e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse. Le modalità del contraddittorio sono disciplinate dai contratti collettivi.
4. La valutazione, spetta al Sindaco che vi provvede con atto formalizzato sentito il parere del nucleo nominato dalla Giunta, composto dal Direttore Generale in qualità di Presidente, e da due esperti esterni in tecniche di valutazione e di sviluppo manageriale, scelti dal Sindaco e dalla Conferenza dei Dirigenti. In caso di mancata nomina del Direttore Generale dell'Ente l'incarico di Presidente verrà svolto dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 115, comma 4', dello Statuto.
5. Il sistema di valutazione e le relative metodologie e procedure sono approvate dalla Giunta con apposita delibera.
6. Il Direttore Generale, sulla scorta della valutazione effettuata dal Nucleo di valutazione, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunti fornisce alla Giunta le indicazioni necessarie alla definizione delle proposte di provvedimenti per la predisposizione e l'attuazione dei programmi gestionali.

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Art. 61
Formazione ed aggiornamento

1. Lo sviluppo e l'aggiornamento professionale costituiscono strumento per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dei compiti assegnati al personale.
2. A tal fine il Dirigente del Settore Personale e organizzazione, sentito il parere del Direttore Generale e sentita la Conferenza dei dirigenti predispone il piano annuale di formazione.
3. La progettazione, l'organizzazione, la partecipazione alle iniziative formative deve uniformarsi ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive così come previsti dalla legge n. 125/199l.
4. I dipendenti possono essere destinati a prestare temporaneo servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli stati candidati all'adesione e degli Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze professionali. L'Amministrazione stipula accordi di reciprocità con altre amministrazioni, previa intesa con il ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento della Funzione Pubblica.
5. Il personale che presta temporaneamente servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'Amministrazione e l'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale del dipendente stesso.
 

TITOLO V° - MODALITA'E STRUTTURE DI COORDINAMENTO


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Art. 62
Strutture di coordinamento

1. Il coordinamento delle attività dei Settori ed il rafforzamento dell' integrazione all'interno dell'Ente sono garantiti dalle seguenti strutture di coordinamento: la Conferenza dei dirigenti Comitati di Area i Comitati Operativi.
2. La Conferenza dei dirigenti si riunisce di norma almeno una volta al mese.
3. Il Comitato di Area è composto dai dirigenti che operano su ambiti e problematiche affini ed è istituito dal Direttore Generale.
4. Le sue principali attività sono:
- sviluppare sinergie nei confronti dei Settori coinvolti;
- evitare sovrapposizioni e ridondanze di iniziative;
- definire programmi di attività comuni o convergenti;
- affrontare e risolvere a livello di area problematiche sovrasettoriali.
5. Il Comitato di Area è presieduto da un dirigente designato dal Direttore Generale. Si riunisce con una periodicità funzionale ai propri obiettivi.
6. In ciascun Settore è istituito il Comitato Operativo composto dai dirigenti e quadri (categoria D) assegnati alla struttura. Esso assicura la programmazione e il coordinamento delle attività di settore.
7. Le sue principali finalità sono:
- definire i programmi di attività e coordinarne l'attuazione;
- discutere problemi di assegnazione delle risorse tra le strutture dei Settori;
- rafforzare l'integrazione all'interno della struttura; - mettere a punto proposte da sottoporre all'assessore;
- evidenziare problematiche intersettoriali da sottoporre al Comitato di Area o alla Conferenza dei Dirigenti;
8. Il Comitato Operativo si riunisce di norma almeno due volte al mese ed è convocato e coordinato dal Dirigente responsabile del Settore.

 

TITOLO VI° - CONTROLLO INTERNO


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Art. 63
Articolazione del sistema di controllo interno

1. Il sistema di controllo interno del Comune è articolato nelle seguenti attività:
a) controllo strategico;
b) controllo di gestione;
c) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
d) valutazione della dirigenza.

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Art. 64
Controllo strategico

1. Il controllo strategico è finalizzato a verificare i risultati delle politiche comunali rispetto ai bisogni del territorio, alle strategie ed agli obiettivi prioritari.
2. Per le esigenze del controllo strategico, l'Amministrazione si avvale dell'attività e delle competenze del Nucleo di Valutazione di cui al precedente art. 60.
3. Il nucleo di valutazione trasmette annualmente al Sindaco il rapporto del controllo strategico,contenente l'analisi dei risultati conseguiti dalle diverse politiche comunali in relazione alle strategie, agli indirizzi ed agli obiettivi prioritari definiti nei documenti di programmazione strategica. Il rapporto si conclude con la formulazione di osservazioni e raccomandazioni finali. Incorso d'anno, il nucleo di valutazione può evidenziare situazioni problematiche nonché esprimere vantazioni e proposte all'indirizzo del Sindaco.
4. Il nucleo risponde in via diretta ed esclusiva al Sindaco del Comune e si avvale, ai fini della sua attività, del supporto del servizio programmazione e controllo incardinato presso la direzione generale, dal quale acquisisce anche dati e informazioni sugli andamenti gestionali.
5. I componenti del nucleo di valutazione permangono in carica per la durata del mandato del Sindaco.
6. L'entità del compenso da corrispondersi ai due componenti esterni del nucleo è determinato con provvedimento della Giunta Comunale.
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Art. 65
Controllo di gestione

1. In coerenza con le finalità e modalità individuate dall'articolo 147 comma 1 e dal titolo III capo IV del d.lgs. n. 267/00, il controllo di gestione è finalizzato a verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di gestione individuati nel piano esecutivo di gestione e nel piano dettagliato degli obiettivi attraverso idonee tecniche di rilevazione dei risultati, nonché a valutare il rapporto tra costi sostenuti e risultati conseguiti mediante l'utilizzazione di indici e misure di efficienza ed economicità. La rilevazione dei risultati conseguiti è basata anche su standard di qualità o su analisi del livello di soddisfazione dell'utenza.
2. La funzione del controllo di gestione è di competenza del servizio programmazione e controllo che è strutturalmente e funzionalmente incardinato nell'ambito della direzione generale; detto servizio è responsabile della progettazione e della attuazione del controllo di gestione.
3. Il servizio si configura come una struttura tecnica, la cui azione è ispirata ai metodi propri dell'economia aziendale e del management pubblico. La sua missione consiste nel fornire informazioni rilevanti, tempestive e di qualità a supporto dell'attività di direzione, anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie di rete, il servizio collabora con i dirigenti destinatari delle informazioni prodotte, con la struttura dedicata alla contabilità, con il nucleo di valutazione e con il collegio dei revisori.
4. Il servizio assiste il direttore generale e i dirigenti nell'elaborazione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi.
5. Il servizio predispone rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi e sui complessivi andamenti gestionali e il rapporto consuntivo del controllo di gestione. Le stesse informazioni, compatibilmente con le tecnologie in uso nell'ente, saranno rese disponibili e costantemente aggiornate attraverso la rete interna.

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Art. 66
Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 267/00 e dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 286/99, il controllo di regolarità amministrativa e contabile deve rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi aziendali operanti nel settore. Esso è esercitato, per le parti di relativa competenza, dalle seguenti figure e strutture:
 a) dal segretario comunale, per quanto attiene al controllo di regolarità amministrativa e all'attività di consulenza tecnico-giuridica;
 b) dal responsabile dei servizi finanziari, ai sensi del d.lgs. n. 267/00, per quanto attiene alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;
 c) dai singoli dirigenti per le specifiche attribuzioni loro conferite dal presente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 d) . dal collegio dei revisori dei conti nell'ambito dei compiti istituzionali demandati dalla legge e dai regolamenti comunali.

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Art. 67
Valutazione dei dirigenti

1. La valutazione dei dirigenti è finalizzata ad individuare i punti di forza e di debolezza delle prestazioni dei dirigenti, al fine di predisporre mirate azioni formative e di sviluppo organizzativo e di responsabilizzarne l'azione. Della valutazione si tiene conto ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
2. La valutazione ha per oggetto:
 a) la capacità di conseguire gli obiettivi assegnati e di assicurare un utilizzo ottimale delle risorse;
 b) le attitudini e le competenze organizzative e direzionali dimostrate nel corso della gestione;
 c) la propensione dimostrata a sostenere i processi di innovazione e di apprendimento organizzativo, partecipandovi attivamente.
3. La valutazione si ispira ai seguenti,principi:
 a) preventiva comunicazione dei criteri e dei metodi di valutazione adottati;
 b) conoscenza dei risultati e dei comportamenti dei valutati;
 c) partecipazione dei valutati nella fase di definizione dei criteri e dei metodi;
 d) garanzia del contraddittorio in caso di valutazione negativa;
 e) comunicazione e discussione dei risultati della valutazione;
 f) collegamento tra risultati della valutazione ed azioni formative e di sviluppo;
 g) periodicità della valutazione nel corso dell'anno e valutazione finale a fine anno.
4. I criteri generali e la metodologia di valutazione sono definiti dal nucleo di valutazione e sono adottati, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dal direttore generale, sentita la giunta, nel rispetto delle relazioni sindacali previste dai contratti collettivi di lavoro.
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TITOLO VII° DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.68
Pagamento delle retribuzioni

1. I dipendenti ricevono, di norma, le somme loro dovute in dipendenza del rapporto di lavoro tramite accreditamento diretto nel conto corrente bancario o postale che essi stessi sono tenuti ad indicare.
2. Ogni pagamento si intende effettuato "salvo conguaglio o recupero".
3. 1 dipendenti ricevono inoltre al domicilio che essi stessi sono tenuti ad indicare la documentazione esplicativa delle voci poste in retribuzione.
4. E' d'obbligo per l'amministrazione la richiesta in restituzione di emolumenti corrispostimi non dovuti al dipendente.
5. Tenuto conto di quanto previsto al comma 4 il recupero viene effettuato ratealmente senza aggravio di rivalutazioni ed interessi, nei limiti massimi del quinto dello stipendio, non rilevando, per i profili finanziario-contabili per cui lo stesso si rende obbligatorio, la buona fede del percettore.
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Art.69
Mobilità per inidoneità psico-fisiche

1 Il personale riconosciuto dalle competenti strutture mediche inidoneo temporaneamente o permanentemente alle mansioni affidategli ma che conservi comunque una residua capacità lavorativa è soggetto, di norma, a mobilità interna d'ufficio, anche temporanea, e, qualora ritenuto opportuno, anche alla mobilità orizzontale.

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Art. 70
Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro

1. La sospensione disciplinare o consensuale e la cessazione del rapporto di lavoro in essere con l'Ente avviene nei casi e nei modi previsti dalla legge, dal CCNL e dalle disposizioni applicative rese con proprio atto dalla Dirigente del Settore Personale e Organizzazione.
2. Gli atti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro sono di competenza del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione.
3. Il dipendente divenuto inabile in maniera permanente ed assoluta per motivi di salute può essere dispensato dal servizio con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. L'accertamento delle condizioni di salute, che può essere richiesto dallo stesso dipendente ovvero disposto d'ufficio, deve essere effettuato dal collegio medico presso l'Azienda Sanitaria Locale, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
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Art. 71
Riassunzione

1. Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni può, su domanda documentata, essere riassunto, con motivato provvedimento della Giunta Municipale, su proposta del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione.
2. Il dipendente riassunto deve essere collocato nel profilo professionale cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica dalla data di esecutività del provvedimento di riassunzione.
3. La riassunzione è comunque subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso quello dell'età, alla vacanza del posto, e ad effettive esigenze di servizio. Non può aver luogo qualora il dipendente, sottoposto a visita medica, non sia risultato o non risulti idoneo alle mansioni della qualifica.
4. Non può inoltre aver luogo qualora siano trascorsi cinque anni dalla data delle dimissioni.

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Art. 72
Area delle posizioni organizzative

1. I Dirigenti di settore, nell'ambito dei criteri generali formulati dalla Giunta, nonché del numero massimo delle posizioni e delle risorse finanziarie assegnate, individuano i soggetti assegnatali di posizioni lavorative correlate ad attività gestionali, professionali o di staff, rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8 del sistema di classificazione del personale afferente al CCNL. 1998/2001 del comparto Regioni Enti locali. I dipendenti appartenenti alla categoria D possono essere assegnati a posizioni di lavoro ricomprese nell'area delle posizioni organizzative assumendone la responsabilità diretta di prodotto e di risultato.
2. Il conferimento dell'incarico relativo all'area delle posizioni organizzative e la vantazione del risultato sono di competenza del Dirigente del Settore cui la posizione di lavoro afferisce. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato per intervenuti mutamenti organizzativi o per accertati risultati negativi. La vantazione non positiva dei risultati deve essere comunicata a! dipendente ed accertata in contraddittorio con l'interessato, il quale può avvalersi di assistenza tecnica o sindacale.
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Art. 73
Assicurazioni<