REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
CAPO I - CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1.Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo del
soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l’applicazione della relativa
tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi
ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata
soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei
termini di legge.
1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e
temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del
rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non
inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o
impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all’anno sono temporanee.
1.Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo,
occupare gli spazi e le aree di cui agli articoli precedenti deve
farne domanda in carta legale all’Amministrazione comunale; la
domanda deve contenere:
le generalità e domicilio del richiedente;
il motivo ed oggetto dell’occupazione;
la durata dell’occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
la descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare,
con i relativi elaborati tecnici.
Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla
domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la
fotografia dell’oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o
l’area richiesta.
L’obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui
l’occupazione sia esente da tassa.
2. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate
più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione
costituisce titolo di preferenza. E’ tuttavia data sempre la
preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello
spazio antistante i negozi stessi per l’esposizione della loro
merce.
1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che
provvede, all’atto della presentazione o successivamente mediante
comunicazione ai soggetti indicati dall’art.7 della L. 241/1990, a
rendere noto l’avvio del procedimento.
2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento
comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo
viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi
del medesimo.
1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta,
nell’atto di concessione sono indicate le generalità ed il domicilio del
concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie
dell’area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la
concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all’osservanza delle
disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia
Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nei Comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività
commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite
norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l’uso per i
quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all’esercizio
di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
In tutti i casi esse vengono accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti
dall’occupazione;
c) con la facoltà dell’Amministrazione Comunale di imporre nuove
condizioni;
d) a termine, per la durata massima di anni 29.
5. Il concessionario è tenuto ad esibire l’atto di concessione ad ogni
richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
1. L’occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle
prescrizioni emanate dall’Amministrazione Comunale.
2. E’ vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo
occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione,
l’acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto
esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad
ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell’adempimento di
quest’ultimo obbligo il Comune, specie quando l’occupazione richieda
lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di
imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo
da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l’area loro
assegnata.
5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a
trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente,
dall’autorità comunale.
1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di
occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine
pubblico o nell’interesse della viabilità.
1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i
seguenti motivi:
mancato pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico;
reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento
o nella concessione stessa;
violazione di norme di legge o regolamentari in materia di
occupazione dei suoli.
1. E’ prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle
concessioni per l’occupazione di suolo pubblico per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non
possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in
anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di
interessi e di qualsiasi indennità.
1. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico sono
rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta
apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.
1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di
occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l’Autorità Comunale,
previa contestazione all’interessato, dispone con propria ordinanza
la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per
provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla
rimozione d’ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e
quelle di custodia dei materiali stessi.
1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di
cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507; in
particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) occupazioni di suolo pubblico occorrente per l’esecuzione di
opere pubbliche e di pubblica utilità appaltate dal Comune di
Sassari;
b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative
sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose,
assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non
in esercizio di attività economica.
L’esenzione non si applica ai soggetti che all’interno della
manifestazione svolgono attività economiche;
c) occupazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
itinerante con soste fino a sessanta minuti;
d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi,
luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.
La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel
rispetto delle prescrizioni comunali;
e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali
di sostegno per piccoli lavori di manutenzione o sostituzione
riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle
sei ore;
f) occupazioni momentanee di durata non superiore alle 24 ore con
fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi o effettuate in
occasioni di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché non siano
collocati per delimitare spazi di servizi e siano posti in
contenitori facilmente movibili;
g) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del
verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi,
di durata non superiore alle sei ore.
CAPO II - TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1. Sono soggette alla tassa comunale per l’occupazione degli
spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del decreto
legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura
effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle
piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi
soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione
dei balconi, tende fisse o retrattili (modificato con Delibera
Consiglio Comunale n°58 del 04/06/1997) verande,
bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le
occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in
essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in
regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su
tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e
termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette all’imposizione da parte del Comune anche le
occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che
attraversano il centro abitato, in quanto questo Comune ha
popolazione superiore a diecimila abitanti.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti
al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio
statale.
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
1. La tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla
quale insiste l’occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche
indicate nel precedente articolo 13 sono classificate come segue:
(modificato con Delibera Consiglio Comunale n°58 del 04/06/1997)
STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI I CATEGORIA
Tutte le vie o piazze comunque denominate, delimitate dalle seguenti
vie:
viale Sicilia, via Pirandello, via Baldedda, via Thiesi, via Manzoni,
viadotto,
via Degli Astronauti, via Luna e Sole, piazzale Segni, via Sieni,
via Carlo Felice,
via Vardabasso, via Milano, via Verona, via Budapest, via
Rockfeller, viale San Pietro, via Amendola, via dei Gremi, piazza
Santa Maria, via XXV Aprile, zona industriale Predda Niedda nord e
sud (ricongiungimento con viale P.Torres sino a viale Sicilia);
STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI II CATEGORIA:
Centro abitato non contemplato nella prima zona
Li Punti, Sant’Orsola, Ottava, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e
tutte le zone limitrofe al centro abitato, compreso nella I zona;
STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI III CATEGORIA:
Caniga, La Landrigga, Palmadula, Platamona, Argentiera, Tottubella,
Santa Maria la Palma, Baratz e zone limtrofe ai quartieri indicati
nella II zona;
STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI IV CATEGORIA:
Centro storico, delimitato dalle vie Corso Margherita di Savoia,
corso Vico, piazza Sant’Antonio, Saffi, corso Trinità, viale Umberto
(lato destro), via Politeama (lato destro), piazza Castello (lato
destro), Brigata Sassari, Torre Tonda, altri sobborghi minori e
restante territorio lontano dai centri individuati nelle altre
categorie.
1. La tassa si determina in base alla effettiva occupazione
espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento
all’unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa
comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione
alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiore
al mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui
all’art. 46 del Decreto Legislativo n. 507/1993, se nell’ambito
della stessa categoria prevista dall’articolo precedente ed aventi
la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con
arrotondamento al metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni
temporanee e permanenti sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono
calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per
cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per
cento per la parte eccedente 1.000 mq.
5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina
moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte
dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la
profondità di un metro lineare convenzionale. (modificato con
Delibera Consiglio Comunale n°58 del 04/06/1997)
1. La misurazione dell’area occupata viene eseguita dagli addetti
incaricati dall’Amministrazione Comunale o dal concessionario del
servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento
delimitante l’area occupata si computano ai fini della tassazione.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria
diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
ABROGATO 2°COMMA. (modificato con Delibera Consiglio Comunale n° 58
del 04/06/1997)
1. Le tariffe della tassa per l’occupazione permanente o
temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con
deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie
previste dall’art.14 e sono allegate al presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari,
ad ognuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie
occupata ed è graduata, nell’ambito delle categorie previste
dall’art. 14, in rapporto alla durata delle occupazioni.
A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni
giornaliere e le relative misure di riferimento:
occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 50 per cento fino a 14
giorni;
occupazioni da 6 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
3. Per le occupazioni dì durata di almeno 15 giorni la tariffa
giornaliera è ridotta del 50 per cento.
4. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto
Legislativo
n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle
contemplate
dall’art. 18 del presente regolamento.
1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa
dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe
ordinarie della tassa:
per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti
il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell’art. 46 del
Decreto Legislativo n. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3; per gli
accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi
carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto
il divieto della sosta indiscriminata sull’area dinanzi agli stessi,
con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è
ridotta al 10 per cento;
per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non
utilizzabili o non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10
per cento; per i passi carrabili di accesso ad impianti per la
distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento;
per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti
il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell’art. 46 del
decreto legislativo n. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3; per le
occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti la tariffa è aumentata del 20 per cento.
La tariffa applicabile a mezzo metro quadrato, per giorno di
occupazione, determinata con le riduzioni di cui al presente
regolamento, non potrà in ogni caso, qualunque sia la categoria di
riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione
essere inferiore alla misura fissata dall’art. 3, comma 61, della L.
549/95. (modificato con Delibera Consiglio Comunale n°58 del
04/06/1997)
1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti
passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando
modelli messi a disposizione del Comune stesso, entro 30 giorni
dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non
oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione
medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento
della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione,
allegando alla denuncia l’attestato di versamento.
2. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a
quello di prima applicazione della tassa, sempre ché non si
verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior
ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni
la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma
precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente
dovuta per l’anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della
tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con
condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa
deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per
le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell’anno, la
denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati
entro il 30 giugno dell’anno successivo.
5. Il pagamento della tassa può essere assolto anche mediante
versamento a mezzo di conto corrente postale, intestato al Comune o,
in caso di affidamento in concessione, al
concessionario del Comune, ovvero mediante altre modalità di
pagamento, garantendo la massima flessibilità nelle forme di
versamento della tassa.
6. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto
con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine
previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee
di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere
ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa
ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun
previo atto dell’Amministrazione, il pagamento della tassa può
essere effettuato mediante versamento diretto.
1. Per l’accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all’art. 51 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni.
1. Per le violazioni concernenti l’applicazione della tassa si
applicano le sanzioni di cui all’art. 53 del decreto legislativo n.
507/1993, 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e loro successive modifiche.
2. Le violazioni delle norme concernenti l’occupazione (occupazione
senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto
delle prescrizioni imposte nell’atto di rilascio o di altri obblighi
imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt.106
e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive
modificazioni) della legge 24.11.1981 n. 689 (e successive
modificazioni) e del D.L. 30.4.1992 n. 285
(e successive modificazioni).
1. Contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, la cartella di pagamento, il ruolo, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31/12/1992 n° 546.
1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa
per occupazione di spazi ed aree pubbliche è effettuata dal Comune
normalmente in forma diretta.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo
economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo
le disposizioni del Decreto legislativo n. 507/93 e successive modifiche
ed integrazioni. In tal caso il concessionario subentra al Comune in
tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.
CAPITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
1. Qualora il servizio venga svolto in modo indiretto, durante il
godimento della concessione all’occupazione di suolo pubblico
saranno strettamente osservate le disposizioni contenute nei vigenti
Regolamenti Comunali, le cui norme principali vengono richiamate
nell’atto in concessione.
1. Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie o
incompatibili con le norme del presente regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni vigenti.