REGOLAMENTO COMUNALE (AUTOBUS, MINIBUS, AUTOVETTURE) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di
autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la
prescrizione del 6° comma, art.58, ed in conformità all’uso di cui al
punto 1 lett.C), art.57 del T.U. 15 giugno 1959, n°393, sul quale si
esercita la competenza di questo comune è disciplinato:
a) dall’art.113 del T.U. 8.12.1933, n° 740, tenuto in vigore dall’art.
145, 2° comma, T.U. 15.6.1959, n°393;
b) dal T.U. 15.6.1959, n° 393 e dal relativo regolamento di esecuzione
30.6.1959, n° 420;
c) dai regolamenti CEE 543-69, 1463-70, 514/515-72, 1787-73,
2827/2828-77;
d) dalle leggi 14.2.1974, n° 62 e 14.8.1974, n° 394;
e) dal D.M. 18.4.1977;
f) dagli artt. 86 e 121 del T.U. di Pubblica sicurezza del 18.6.1931, n°
773, nonché dall’art. 158 del regolamento di esecuzione 6.5.1940, n°
635;
g) dal D.P.R. 19.6.1979, n° 348;
h) dalla deliberazione della Giunta regionale, con la quale è stato
approvato lo schema di regolamento di tipo regionale;
i) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo
regionale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 128 del
9 marzo 1988 rettificata con deliberazione della Giunta municipale n°
1353 del 25 luglio 1988.
Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al
servizio di noleggio conducente, nel rispetto di cui alla
caratteristiche di cui all’art.2del D.M.18.4.1977, viene fissato, a
norma dell’art. 113 del T.U. 8.12.1933, n° 1740, con deliberazione del
Consiglio comunale sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali
di categoria del settore di autonoleggio sulla base dei seguenti
elementi:
- l’entità della popolazione del territorio comunale e di quella
parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
- la distanza del comune e delle frazioni dal capoluogo di provincia e
dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni
fra di loro e dal comune centro;
- l’entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto
(ferrovie dello Stato, ferrovie concesse o in gestione governativa,
nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il
territorio comunale;
- le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali,
artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone
limitrofe;
- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate
eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri comuni oppure
mediante autoveicoli di linea autorizzati all’effettuazione di corse
fuori linea in base all’art.57, 2° comma del Codice della strada.
Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente
occorre essere in possesso, oltre che della prescritta licenza
dell’autorità di Pubblica sicurezza, di apposita licenza comunale, che
viene rilasciata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale.
Il comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello
necessario per consentire l’immissione in circolazione degli autoveicoli
autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell’art.2.
In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate, le
autorizzazioni stesse durano sino alla loro normale scadenza.Nei comuni
costituiti da frazioni o più centri abitati, il numero di detti
autoveicoli potrà essere ripartito con deliberazione del Consiglio
comunale tra le frazioni e i centri anzidetti.
Nell’ambito del comune è vietato ai titolari di licenza di esercizio
rilasciata da altri comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e
continuità.
La licenza può essere rilasciata a ditte individuali o a società che
abbiano come scopo sociale il trasporto di persone;
Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il
servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare
più di nove persone devono dimostrare la propria idoneità finanziaria e
professionale ai sensi e nei modi previsti nel Decreto del Ministero dei
Trasporti 120.12.1991, n° 448.
Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di
noleggio autoveicoli con conducente, deve presentare domanda in carta da
bollo diretta al Sindaco.
Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della
società deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche
dell’autoveicolo che intende adibire al servizio e l’ubicazione della
rimessa o di altro recapito nel comune.
La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata
dei seguenti documenti:
a) certificazione che attesti la disponibilità dei mezzi finanziari
adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;
b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per l’attività trasporto di persone ed
eventuale certificato di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane ai
sensi della legge 25.7.1956, n°860;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di residenza nel comune;
e) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
f) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa
che limiti il regolare svolgimento del servizio;
g) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a
quanto previsto dall’art.5 del presente regolamento;
h) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di
autoveicoli del conducente o dei conducenti che s’intendono adibire alla
guida del o dei veicoli;
i) certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti)
non è affetto da malattia incompatibile con l’esercizio del servizio.
Se il richiedente è una società o una cooperativa occorre la produzione
del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del tribunale
competente.
Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
1) statuto o atto costitutivo;
2) certificato di iscrizione all’Albo prefettizio;
3) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
4) B.U.S.C. (Bollettino ufficiale delle società cooperative);
5) elenco dei soci;
6) C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati
alla guida degli autoveicoli;
7) certificazione di disciplina finanziaria;
8) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli
autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio
delle attività.
Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle licenze di
esercizio:
1) essere in possesso di requisiti che attestino la specifica
professionalità del soggetto richiedente tra i quali
a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
b) la continuità, le regolarità e l’efficienza dei servizi svolti;
c) l’organizzazione aziendale.
2) l’essere residente nel comune.
In caso di parità di titoli, il Comune può tenere conto della data della
domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà
comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della
graduatoria.
Il Sindaco dovrà sottoporre all’esame della Giunta municipale le domande
di richiesta di licenza, nel caso in cui se ne verifichi la
disponibilità, entro 3 mesi da quando tale disponibilità si è
realizzata.
Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per
il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:
a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel comune;
b) l’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di
noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni
soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
c) l’essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per
delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
d) l’essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata
presentata, sia da parte di altri comuni.
Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il
possesso della licenza comunale di esercizio, che verrà assegnata dalla
Giunta municipale sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo
il precedente articolo 5, sentito il parere delle organizzazioni
provinciali di categoria del settore di autonoleggio.
La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Sindaco, dopo che la
deliberazione della Giunta di cui al 1° comma sia divenuta esecutiva,
con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art.2 D.M.18.4.1977)
dell’autoveicolo da immatricolare per il servizio.
Prima del rilascio il soggetto assegnatario è tenuto a richiedere
all’autorità comunale ad esibire ad essa, se già in suo possesso, la
licenza di Polizia amministrativa di cui all’art.86 del T.U. della legge
di Pubblica sicurezza 18.6.1931 n.773.
La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è
rinnovabile per la stessa durata; fatti salvi i casi di sospensione,
revoca o decadenza previsti nei successivi articoli 12- 13 e 14.
Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi
dipende,nti per conto e nome dello stesso.
La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza
l’assenso della Giunta municipale, la quale vi provvede dopo aver
accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per
l’esercizio dell’attività.
la licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano
trascorsi 5 anni dall’assegnazione della stessa, escluso il caso di
morte del titolare o di cessazione dell’attività.
Qualora la licenza sia intestata ad una ditta individuale, in caso di
morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata,
con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque
liberamente disporne entro un anno, nel rispetto delle condizioni
stabilite al 1° comma.
L’assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l’obbligo di
iniziare il servizio, con autoveicolo di fabbricazione non superiore a
tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.
Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120
giorni, ove l’assegnatario dimostri di non aver la disponibilità
dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile.
Nel caso di autobus nuovo l’assegnatario dovrà comunque dimostrare di
aver provveduto all’ordinazione dell’autoveicolo, con l’indicazione del
numero del telaio, per ottenere il rilascio della proroga.
Salvo quanto disposto dall’art.57, 2° comma, del T.U. 15.6.1959, n° 393,
è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con
conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.
Per infrazione al presente divieto, l’Autorità comunale può disporre la
revoca della licenza comunale di esercizio.
La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non
superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o
regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la
decadenza.
Il provvedimento di sospensione viene adottato dalla Giunta municipale
sentite le organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del
settore autonoleggio.
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il
competente ufficio provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione
della carta di circolazione.
La licenza comunale di esercizio viene revocata con deliberazione della
Giunta municipale, sentite le organizzazioni di categoria provinciali
del settore autonoleggio, nei seguenti casi:
a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti
per svolgere l’esercizio;
b) quando l’attività viene esercitata da persone che non siano il
titolare della licenza o il personale da esso dipendente o ad esso
coadiuvante;
c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità
servizi nell’ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato la
licenza di esercizio;
d) quando l’autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione,
sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta
indifferenziata a prezzo di partito;
e) quando l’attività non risulti mantenuta nelle condizioni
corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio;
f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per
favorire il contrabbando o consentire l’evasione delle leggi tributarie
e sanitarie;
g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato,
per delitti non colposi, a pena restrit tiva della libertà personale;
h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio
o si sia verificata reciditività in violazioni varie al presente
regolamento;
i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa cche
pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
l) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con
l’esercizio del servizio.
Il provvedimcrlto della revoca della licenza deve essere preceduto dalla
contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide
notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l’una dall’altra. In
caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la secon da diffida
l’Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle
giustificazioni prodotte. Del provvedimento dovrà essere
contemporaneamente informato il competente ufficio Provinciale M.C.T.C.
per la conseguente revoca della carta di circolazione.
La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con
obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro 15
giorni dal verificarsi dell’evento:
a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell’atto
di comunicazione dell’assegnazione della licenza secondo quanto previsto
dall’art. 10;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte
del titolare della stessa;
c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni, a
meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
d) per fallimento del soggetto titolare della licenza; e) per cessione
della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito
entro 90 giorni;
f) per morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale
da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall’ultimo comma
dell’art. 9.
Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il
competente ufficio provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della
carta di circolazione.
Articolo 14 bis
I nuovi autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente e
servizi da piazza devono essere dotati di portabagagli idonei a
contenere una sedia a rotelle ripiegata.
Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell’ammissione in servizio, alla
verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio comunale,
composta dal Sindaco o suo delegato, da duc rappresentanti del comune di
cui uno della minoranza, e da due rappresentanti delle organizzazioni
provinciali di categoria del settore, che è tenuta ad accertare la
rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (art. 2 D.M.
18.4.1977) contenute nella domanda di assegnazione della licenza.
Tali verifiche non possono,implicare acccrtamenti di carattere tecnico
riecrvati, in base alle disposizioni vigenti agli uffici periferici
della Motorizzazione Civile (art. 113 T.U. 8.12.1933, n° 1740, art. 145,
2° comma, T.U. 15.6.1959, n° 393 e da effettuarsi con la partecipazione
della Regione Sardegna (D.P.R. 19.6.1979, n° 348).
Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponde
più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà
renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio
della Motorizzazione Civile agli effetti degli artt. 56 e 65 del D.P.R
15.6.1959, n° 393, da inviarsi altresi alla Regione Sardegna.
Ove, invece, l’autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di
conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non
provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso
entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla
revoca della licenza a norma dell’art. 13.
Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il
titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla
sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle
caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio,
purché in migliore stato d’uso da verificarsi da parte della commissione
di cui all’art.15, fatto salvo quanto disposto con l’art.10.
In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta
l’annotazione relativa alla modifica intervenuta.
Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono
essere muniti di apparecchi contachilometri con graduazione progressiva,
sul quale l’Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in
qualsiasi momento.
Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono
essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto
disposto dalla legge 13.11.1978.
Con deliberazione della Giunta municipale, sentite le organizzazioni
provinciali di categoria del settore, vengono fissate le tariffe per gli
autoveicoli in servizio di noleggio con conducente che, per gli autobus,
dovranno essere mantenutute entro i limiti minimi e massimi stabiliti
dall’Amministrazione regionale.Allo scopo di evitare fenomeni di
illecita concorrenza o comunque turbative sia nel regolare esercizio
dell’attività da noleggio sia in quello dei servizi pubblici di linea,
l’Asssessorato regionale dei Trasporti entro il mese di maggio di
ciascun anno, sentite le associazioni provinciali di categoria, delle
aziende che esercitano servizi pubblici di linea, determina per tutto il
territorio regionale le tariffe minime e massime, tenuto conto delle
caratteristiche di tipo dell’autobus, sia in base al chilometraggio sia
in base alla natura del servizio.
A tal fine le organizzazioni provinciali di categoria del settore
noleggio, ufficialmente costituite e rappresentante a livello nazionale,
devono proporre al predetto Assessorato entro il mese di febbraio di
ciascun anno le tariffe massime e minime sulla base dei costi economici
del servizio.
La commissione di cui all’art.15 ha il compito di verificare la
rispondenza delle tariffe praticate.
Qualora la commissione riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio
dell’autobus è inferiore o superiore alla tariffa minima e massima
fissata dall’Assessorato regionale dei Trasporti, provvede a richiamare
il titolare della licenza. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo
soggetto può proporre alla Giunta municipale l’adozione del
provvedimento della revoca della licenza ai sensi del punto a dell’art.13.
In tal caso la revoca della licenza non deve essere preceduta da nessuna
diffida.
I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte
nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti
sia direttamente che indirettamente, in dipendenza e in connessione al
rilascio e all’esercizio della licenza è a esclusivo carico del titolare
della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità
del comune.
Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità
personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di
legge.
E’ fatto divieto di stazionare con autovetture da noleggio con
conducente sulle strade ed aree pubbliche allo scopo di procurarsi il
noleggio.
In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti
preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli
stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di
coloro per i quali sono stati noleggiati.
I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono
comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque
tenere un atteggiamento decoroso.
In particolare essi hanno l’obbligo di
a) conservare nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività
dell’esercizio e ed esibirla ad ogni richiesta degli agenti incaricati
della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzionino
regolarmente;
c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza
pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza dei cittadini.
Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di
contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della
licenza, il provvedimento di sospensione di cui all’art.12 e se a carico
di personale dipendente dal titolare della licenza, l’adozione dei
provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.
Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto
di:
a) far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno
noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
b) portare animali propri sull’autoveicolo;
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all’atto della
definzione del servizio;
d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri
dell’autoveicolo;
e) fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica
richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di
evidente pericolo.
Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la
decadenza della licenza comunale di esercizio tutte le altre infrazioni
al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel T.U.
15.6.1959, n.°393, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e
provinciale.
Le deliberazione della Giunta municipale relative alla determinazione
del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e le loro località
di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali
modifiche del presente regolamento, debbono essere sottoposte alla
preventiva approvazione della Regione Sardegna ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni richiamate all’art.1.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo
oltre alle disposizioni espressamente richiamate all’art.1, alla legge
sulle autonomie locali e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti
comunali in quanto, possano direttamente o indirettamente avere
applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del
presente regolamento.
Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 116,
in data 19 settembre 1994.Esecutivo ai sensi di legge dal 17 novembre
1994.