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REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Campo di applicazione, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 denominata “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”, disciplina criteri e modalità per l’impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l’obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell’area interessata ai lavori.
2. Le disposizioni previste sono suscettibili di adeguamento con l’approvazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), di cui all’art. 3 della predetta direttiva.
3. Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti:
a. l’esecuzione d’interventi di costruzione, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, sia aeree che sotterranee che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico,
b. l’esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente ripristino per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio, che a titolo esemplificativo riguardano l’apertura e ripristino passi carrabili, modifica posizionamento cordonate, posizionamento cartellonistica, esecuzione lavori su aree pubbliche date in concessione permanente, formazione di cavedi, etc… ….
su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.
4. Sulle aree di proprietà comunale o con servitù di pubblico transito non sarà consentito installare serbatoi di combustibile di qualunque tipo per l’alimentazione di impianti privati, ovvero realizzare impianti elettrici, telefonici, di terra, comunque riconducibili ad utenze private.
5. L’autorizzazione alla manomissione stradale ha validità di autorizzazione per l’occupazione temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori di manomissione stradale.

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Articolo 2: Disciplina di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, e al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002, e loro s.m.i.. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

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Articolo 3: Coordinamento e pianificazione degli interventi a carico dei gestori di reti di pubblico servizio

1. L’utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l’uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la popolazione, l’ambiente e la mobilità urbana.
2. Il Comune rilascia la concessione per l’esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:
a. concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati:
b. utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
c. realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la collocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili future esigenze.
3. Il Comune coordina l’azione dei vari gestori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che, salvo quanto previsto all’art. 9, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l’utilizzo delle strutture di cui alla lettera c. del comma precedente, dimensionate per esigenze riferite, di norma, ad un periodo di 10 anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.
4. Gli interventi dei gestori volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l’uso di infrastrutture pubbliche esistenti, che comunque comportino alterazioni del suolo pubblico, sono realizzati secondo piani triennali completi dell’elenco degli interventi relativi al primo anno.
5. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree già urbanizzate che per quelle di nuovo insediamento, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati.
6. Per realizzare le finalità del presente articolo e per predisporre i suddetti piani, saranno promossi incontri sistematici con gli enti e gli operatori interessati per la verifica di quanto previsto ai punti a., b., c. del precedente comma 2, anche attraverso apposite conferenze di servizio.
7. Si fa obbligo ai soggetti gestori di sottoservizi di posare i propri impianti entro cunicoli o gallerie nelle strade dotate di tali infrastrutture, dietro il pagamento di un corrispettivo per l’uso dell’infrastruttura.
8. Per le finalità stabilite dal presente regolamento, gli operatori possono, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione per l’esecuzione di impianti nel sottosuolo, procedere all’esecuzione di cunicoli o gallerie. Per tale posa in opera l’operatore interessato predisporrà, a propria cura, la relativa progettazione, con tipologia, caratteristiche e quantità concordate con il Comune e con i gestori di reti di pubblico servizio. L’onere a carico del Comune è calcolato in base ai costi strettamente riferibili ai maggiori lavori derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture. Tali infrastrutture, di proprietà esclusiva del Comune, possono essere concesse ad altri operatori, a titolo oneroso, ovvero utilizzati per le proprie esigenze.

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Articolo 4: Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini dell’applicazione e dell’attuazione del presente regolamento sarà individuato un unico ufficio per il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione su aree di proprietà comunale ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito. Tale ufficio costituirà l’interfaccia unificata del Comune nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne all’Amministrazione Comunale, provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare, di concerto con il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Traffico.
2. Ai fini della concessione di eventuali autorizzazioni che riguardino lavori su suolo pubblico, gli uffici comunali interessati dovranno richiedere al Settore Manutenzioni un parere preventivo sui suddetti lavori.
3. L’ufficio per le autorizzazioni cura la raccolta del materiale necessario al censimento iniziale inerente il sistema informativo del sottosuolo e provvede al suo costante aggiornamento.
4. Le autorizzazioni per l’esecuzione di lavori di manomissione stradale eseguiti dall’Amministrazione Comunale attraverso le proprie imprese appaltatrici, sono concesse a titolo gratuito.
5. Per lavori su sede stradale eseguiti da altri Servizi del Comune di Sassari il Responsabile Unico del Procedimento, o in mancanza di esso, il Responsabile del Servizio che ha disposto il lavoro dovrà comunque far rispettare le prescrizioni tecniche di cui all’allegato D, con esclusione degli interventi di semplice manutenzione ordinaria eseguiti dal cantiere comunale. Prima dell’approvazione del progetto definitivo o, per opere di modesta entità, dell’inizio dei lavori, il RUP dovrà ottenere il nulla osta del Settore preposto, concordando le modalità, le caratteristiche tecniche, le prove sui materiali ed i tempi di intervento e rispettando le prescrizioni tecniche esecutive. Ad ultimazione dei lavori lo stesso RUP dovrà darne avviso al Settore preposto, che dovrà attestarne la regolarità esecutiva, affinché le opere possano essere acquisite al patrimonio comunale. Nel caso in cui le opere non siano ritenute rispondenti alle prescrizioni impartite, il RUP dovrà operarsi per apportare le necessarie modifiche o integrazioni richieste. Nel frattempo le opere non potranno essere fruibili, se non a totale carico e responsabilità del RUP, che si assume ogni responsabilità per il manifestarsi di situazioni di pericolo o per danni a terzi. Tali responsabilità sono attribuite anche nel caso in cui vengano realizzati lavori senza il necessario nulla osta.

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Articolo 5: Soggetti obbligati a richiedere l’autorizzazione

1. Debbono richiedere l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico:
a. i soggetti proprietari, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, TLC, gas di città per interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze private, nonché i soggetti proprietari, concessionari o gestori di ferrovie, tranvie, filovie, funivie, teleferiche e quelli di servizi che interessano comunque le strade, nei casi di cui all’art. 1 comma 3 lett. a del presente regolamento;
b. soggetti pubblici e privati per le tipologie di lavoro di cui all’art. 1 comma 3 lett. b del presente regolamento.
2. Con l’approvazione del presente regolamento si intende abrogato l’art. 12 del regolamento comunale di fognatura, approvato con delibera di C.C. n. 433 del 14/07/1989, relativamente alla parte che obbliga gli utenti che devono eseguire un nuovo allacciamento alla fognatura, a richiedere all’ufficio tecnico comunale l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori nel suolo pubblico. A tale riguardo vale quanto indicato al comma 1 lett. a. del presente articolo, ove, nello specifico, è titolato a richiedere il permesso di manomissione stradale per l’esecuzione della manutenzione, rifacimento, nuova esecuzione di un allaccio fognario per scarichi di qualunque tipo, unicamente il soggetto gestore del servizio pubblico di fognatura.
 

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Articolo 6: Istanza per l’autorizzazione

1. Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità riportate in questo regolamento. La richiesta di autorizzazione, da presentare attraverso apposito modulo disponibile presso il Settore Manutenzioni, è diretta al Sindaco ed è munita di n. 1 marca da bollo ordinaria di cui all’art. 1 del D.M. 24 maggio 2005 pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005, e successive modifiche ed integrazioni; dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell’esatta individuazione delle opere da eseguire e dovrà essere redatta indicando:
1. i dati anagrafici del richiedente;
2. i motivi per i quali la manomissione è resa necessaria;
3. la documentazione progettuale in duplice copia contenente:
a. planimetria in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta l’esatta ubicazione dei lavori, le alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette e quadri di distribuzione;
b. le reti tecnologiche presenti;
c. sezioni trasversali in scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze;
d. caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati per la determinazione del contributo TOSAP;
e. il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;
f. particolari costruttivi significativi;
4. idonea documentazione fotografica dell’area stradale interessata dai lavori;
5. la durata dei lavori;
6. il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori, che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l’accettazione dell’incarico;
7. l’indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese;
8. eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (soprintendenza, ferrovie, consorzi strade vicinali, …..).

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Articolo 7: Rilascio dell’autorizzazione

1. Il rilascio dell’autorizzazione avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:
a. per i soggetti privati:
1) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12367074, intestato al Comune di Sassari, Settore Manutenzioni, 07100 – Sassari – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “…………………………- diritti di sopralluogo” per un importo indicato nell’allegato A;
2) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12367074, intestato al Comune di Sassari, Settore Manutenzioni, 07100 – Sassari – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “…………………………- diritti di istruttoria e segreteria, per un importo indicato nell’allegato B del presente regolamento;
3) la cauzione provvisoria di cui all’art. 14 di questo documento;
4) ricevuta del versamento delle somme di cui all’art. 10 del presente documento da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale n. 12367074, intestato al Comune di Sassari – Settore Manutenzioni – 07100 – Sassari – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “…………………………” versamento integrativo non soggetto a restituzione” per un importo pari ad € …………. (…………… Euro e ……………… centesimi);
5) ricevuta del versamento delle somme eventualmente dovute a norma dell'art. 19 del presente documento da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale n. 12367074, intestato al Comune di Sassari – Settore Manutenzioni – 07100 – Sassari – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “…………………………” versamento integrativo per interventi su opere stradali di recente realizzazione o ristrutturazione” per un importo pari ad € …………. (…………… Euro e ……………… centesimi);
6) ricevuta del pagamento TOSAP;
7) il piano di segnaletica di cantiere approvato dal competente Ufficio Traffico del Comune;
8) dichiarazione di inizio lavori;
9) n. 1 marca da bollo ordinaria.
b. per enti o società affidatari e/o gestori di pubblici servizi:
1) le polizze fideiussorie di cui all'art. 12 del presente regolamento;
2) il nominativo del referente unico di cui all’art. 11 comma 3 lett. d;
3) ricevuta del versamento delle somme dovute a norma dell'art. 10 del presente documento da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale n° ……………………, intestato al Comune di Sassari – Settore Manutenzioni – 07100 – Sassari – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “…………………………” versamento integrativo non soggetto a restituzione” per un importo pari ad € …………. (…………… Euro e ……………… centesimi);
4) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12367074, intestato al Comune di Sassari, Settore Manutenzioni, 07100 – Sassari – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “…………………………- diritti di sopralluogo” per un importo indicato all’allegato A;
5) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12367074, intestato al Comune di Sassari, Settore Manutenzioni, 07100 – Sassari – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “…………………………- diritti di istruttoria e segreteria, per un importo indicato all’allegato B;
6) ricevuta del versamento delle somme eventualmente dovute a norma dell'art. 19 del presente documento da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale n. 12367074, intestato al Comune di Sassari – Settore Manutenzioni – 07100 – Sassari – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “…………………………” versamento integrativo per interventi su opere stradali di recente realizzazione o ristrutturazione” per un importo pari ad € …………. (…………… Euro e ……………… centesimi);
7) ricevuta del pagamento TOSAP se dovuta;
8) il piano di segnaletica di cantiere approvato dal competente Ufficio Traffico del Comune;
9) dichiarazione di inizio lavori;
10) n. 1 marca da bollo ordinaria.
2. Gli importi conseguenti ai punti sopra indicati, saranno determinati dal Settore Manutenzioni e comunicati al richiedente a mezzo di lettera postale o fax; questi sarà tenuto a presentare la ricevuta dei versamenti al Settore Manutenzioni prima del ritiro dell’autorizzazione.
3. Copia dell’autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell’autorità preposta alla vigilanza.

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Articolo 8: Termini e modalità del procedimento di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. E’ ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso d’interventi programmati e da eseguirsi in sequenza nella stessa strada. Enti e società di gestione/erogazione di servizi dovranno presentare i piani di programmazione annuale degli interventi secondo le disposizioni di cui all’art. 3 di questo regolamento. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente.
2. Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 il Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda; entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza.
3. La mancata o inesatta indicazione dell’ubicazione dell’intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui agli articoli 6 e 7 è motivo di sospensione della pratica e dei termini.
4. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente (anche solo mediante fax), il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell’integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta; di ciò verrà data comunicazione all’interessato.
5. Per ogni variazione che modifica, anche in corso d’opera, la natura dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento di una nuova autorizzazione in variante. Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza dell’autorizzazione in variante, si incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.
6. Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per gli scopi di cui all'art. 1, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio.

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Articolo 9: Autorizzazioni d’urgenza

1. Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori che non potevano essere previsti o programmati in sede di redazione del piano annuale degli interventi di cui all’art. 11 è previsto il rilascio di un’autorizzazione d’urgenza per la manomissione del suolo pubblico. Sono considerati d’urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell’erogazione del pubblico servizio.
2. L'autorizzazione provvisoria d’urgenza si intenderà rilasciata – sotto condizione risolutiva – a seguito dell'invio di comunicazione, anche mediante fax, contenente l'indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi. La comunicazione in questo caso deve essere inviata contestualmente ai seguenti settori dell'amministrazione comunale:
• al Settore Manutenzioni;
• al Settore Polizia Municipale.
3. Entro i successivi 3 gg. il richiedente, per l’ottenimento dell’autorizzazione a sanatoria, dovrà consegnare tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria unitamente ai relativi versamenti, pena l'avveramento della condizione risolutiva e la conseguente revoca automatica dell’autorizzazione provvisoria rilasciata.
4. Il richiedente dovrà altresì provvedere al versamento di € 25,00 (euro 25/00) dovuti per la procedura d’urgenza sul c.c.p. n. 12367074 intestato a Comune di Sassari – Settore Manutenzioni, con la causale: “lavori di ……………….. – diritti di procedura d’urgenza”.
5. Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d’urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.
6. I lavori d’urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall’invio della comunicazione, pena la revoca immediata del provvedimento di autorizzazione d’urgenza.
7. La procedura d’urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.

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Articolo 10: Versamento integrativo non soggetto a restituzione

1. Per gli interventi che interessano la manomissione delle pavimentazioni stradali di qualunque tipo, verrà versata, oltre la cauzione, una somma a titolo di “versamento integrativo”. Tale somma, da corrispondere alla Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c postale, è da intendersi quale risarcimento danno forfetario ed anticipato per il deterioramento che il suolo pubblico subisce a seguito dell'intervento autorizzato e per la conseguente compromissione della continuità del manto stradale. L’importo dovuto è dato dalla somma dei sottoindicati importi:
a. minimo forfetario per interventi di qualunque superficie, di importo pari ad €. 30,00;
b. €. 10,00 per ogni metro lineare di scavo eseguito, con minimo inderogabile non inferiore a ml. 1,00.
2. Per gli interventi rientranti nella fattispecie di cui all’art. 19 il versamento integrativo previsto al presente articolo non è dovuto.

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TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI
E SOCIETA' DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI

 

Articolo 11: Programmazione degli interventi

1. Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito dell’elaborazione di piani di programmazione annuale degli interventi.
2. Sono fatti salvi i casi di cui all’art. 9 (autorizzazioni d’urgenza) e le domande relative ad allacciamenti ad utenze private per le quali i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei tempi di allacciamento stabiliti da norme e regolamenti di settore.
3. Fuori dai casi previsti al comma 2 del presente articolo, tali soggetti devono presentare al Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, la seguente documentazione:
a. Piano triennale delle opere previste.
b. Programma annuale degli interventi recante l’indicazione delle opere da eseguire, dei relativi vincoli temporali e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatori.
c. Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 con l’indicazione delle tratte stradali interessate dal programma annuale, la lunghezza e la larghezza interessate dalle attività di manomissione, la tipologia prevalente di pavimentazione esistente.
d. Indicazione del referente unico, dotato della legale rappresentanza del soggetto rappresentato, cui l'amministrazione comunale potrà rivolgersi per ogni e qualsiasi necessità relativa al rilascio delle autorizzazioni in discorso.
e. Polizze fideiussorie specificate al successivo art. 12 del presente regolamento.
Non saranno rilasciate autorizzazioni per interventi non contemplati nel programma annuale di cui sopra.

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Articolo 12: Polizza fideiussoria

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il richiedente dovrà presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell’esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La garanzia, da presentare entro il 30 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. L’importo della fideiussione sarà stabilito dall’Amministrazione sulla base dei lavori eseguiti dal soggetto gestore nel corso dell’anno precedente e da quelli previsti per l’anno corrente, e sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi unitari stabiliti nell’allegato C. Alla fine di ciascun anno, ma anche durante lo stesso, l’Amministrazione verificherà l’ammontare dei ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l’importo della fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.
3. L’Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:
a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all’eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall’Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.
4. Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato in € 500.000,00 e l'efficacia della stessa sarà biennale.
5. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel prezziario di cui nell’allegato C del presente Regolamento alle superfici di ripristino, valutate secondo le modalità di cui all’allegato D.

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Articolo 13: Ripristino definitivo

1. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo non aderiscano a quanto previsto all’art. 22 del presente regolamento, i ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell’autorizzazione.
2. In tal caso, i soggetti interessati dovranno presentare all’Amministrazione istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 6; il rilascio avverrà ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. b. ad esclusione dei punti n. 1), 3), 4), 5), 6).
3. L’Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell’area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto dell’intervento autorizzato.

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TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI

 

Articolo 14: Cauzione

1. Per l'ottenimento dell’autorizzazione, il richiedente dovrà prestare cauzione, da costituirsi presso la Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c postale n. 12367074 intestato al Comune di Sassari, Settore Manutenzioni, 07100 – Sassari – causale: manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “…………………………” – cauzione provvisoria. La cauzione verrà restituita, previa istanza inoltrata dall’interessato, solo a seguito di verifica finale positiva di cui all’art. 24.
2. L'importo della cauzione è commisurato alla superficie ed al tipo di pavimentazione da ripristinare ad è stabilito sulla base dei prezzi unitari indicati nell’allegato C.
3. L’Amministrazione procederà ad escutere la cauzione nei seguenti casi:
a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all’eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall’Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

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Articolo 15: Modalità di svincolo delle somme detenute a titolo di garanzia

1. Eseguita la verifica finale di cui all’art. 24, e dietro apposita istanza da parte del soggetto autorizzato, si procederà allo svincolo della cauzione di cui all’art. 14.
2. Decorsi otto mesi dall’ultimazione dei lavori, ovvero dalla scadenza dell’autorizzazione, senza che il soggetto concessionario abbia presentato istanza di svincolo della cauzione, questa verrà definitivamente incamerata dall’Amministrazione.

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Articolo 16: Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato

1. Nei casi elencati nell’art. 14 del presente regolamento, l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione al fine di provvedere agli interventi sostitutivi.
2. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel prezziario di cui nell’allegato C alle superfici di ripristino valutate secondo le modalità di cui all’allegato D.
3. Tutti gli importi saranno rivalutati ogni 2 anni, a partire dal 1° gennaio 2007, assumendo a riguardo come dato di riferimento l’incremento ISTAT “Costo della vita per famiglie di operai e impiegati”.

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Articolo 17: Ripristino definitivo

1. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo non aderiscano a quanto previsto all’art. 22 del presente regolamento, i ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell’autorizzazione.
2. In tal caso i soggetti interessati dovranno presentare all’Amministrazione istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 6; il rilascio avverrà ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a. ad esclusione dei punti n. 1), 2), 3), 4), 5).
3. L’Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei nell’area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto dell’intervento autorizzato.

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TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE

 

Articolo 18: Interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione

1. Nel caso di interventi da eseguirsi su opere stradali di recente costruzione o ripavimentazione, sarà vietato ogni e qualsiasi intervento per un periodo non inferiore a:
a. anni 10 in caso di pavimentazioni speciali (basolato, acciottolati, ecc.)
b. anni 5 in caso di nuova costruzione stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso;
c. anni 3 in caso di nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso;
d. anni 5 in caso di marciapiede di nuova realizzazione o di rifacimento integrale.
Potranno essere autorizzati solo interventi dovuti a cause di forza maggiore.
2. Per la decorrenza dei termini fa fede il certificato di collaudo dell’intervento all’interno del quale la strada è stata costruita o ripavimentata.
 

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Articolo 19: Oneri specifici per interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione

1. L’apertura ed il ripristino di scavi stradali, ancorché eseguiti a perfetta regola d’arte, provocano comunque un degrado del “corpo stradale” che comporta per l’Amministrazione Comunale un aggravio nelle spese di manutenzione.
2. Quando lo scavo viene eseguito su opere di cui all’art. 18 del presente regolamento, il titolare dell’autorizzazione è tenuto al versamento all’Amministrazione Comunale di un rimborso che compensi l’aggravio delle spese di manutenzione. La somma da versare a tale titolo è da intendersi dunque quale risarcimento del danno – forfetario ed anticipato – per il deterioramento che il suolo pubblico subisce a seguito dell'intervento autorizzato. Le somme sono così stabilite:
a. opere di cui all’Articolo 18 punto 1:
€ 100,00 per metro lineare di scavo.
b. opere di cui all’Articolo 18 punto 2:
€ 40,00 per metro lineare di scavo.
c. opere di cui all’Articolo 18 punto 3:
€ 15,00 per metro lineare di scavo.
d. opere di cui all’Articolo 18 punto 4:
€ 5,00 per metro lineare di scavo per marciapiedi di larghezza superiore a 1,50 ml., esclusa la cordonata.
3. Il versamento del “corrispettivo” come sopra determinato dovrà essere eseguito prima del rilascio dell’autorizzazione; per interventi che determinano una lunghezza di scavo inferiore a ml. 1,00, il corrispettivo viene comunque determinato sulla base di una misura minima inderogabile non inferiore a ml. 1,00. Il corrispettivo sopra determinato è dovuto anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti. Gli importi di cui sopra saranno rivalutati ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 2007, assumendo a riguardo come dato di riferimento l’incremento ISTAT “costo della vita per famiglie di operai e impiagati”. In ogni caso, il versamento del predetto “corrispettivo“ non esclude la risarcibilità degli ulteriori e maggiori danni subiti dall’Amministrazione Comunale.

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TITOLO V
CONVENZIONI, DELEGHE ED ACCORDI

Articolo 20: Convenzioni ed accordi

1. Qualora la frequenza e l’entità degli interventi lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni ed accordi tra i concessionari ed il Comune di Sassari.

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Articolo 21: Censimento del sottosuolo

1. In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare al Settore Manutenzioni entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti, realizzati a partire dal 1 gennaio 1995. Nei 6 mesi successivi, e pertanto un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento, dovrà essere fornita, secondo la medesima modalità la documentazione relativa agli impianti realizzati prima del 1 gennaio 1995.
2. La documentazione fornita dai gestori, sovrapposta ad una cartografia unificata di base in formato digitale georeferenziata, deve riportare:
a. la posizione e la sezione di tutte le condotte (linee principali ed allacciamenti) nuove e/o modificate con un errore di localizzazione non superiore a cm. 50;
b. l’indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;
c. la profondità delle condutture, con un errore non superiore a cm. 30;
d. ubicazione dei componenti speciali e quant’altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;
e. il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
f. la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
il tutto secondo il formato che sarà indicato dal Settore Manutenzioni.
3. In nessun caso potranno essere rilasciate concessioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa il gestore nel presentare la domanda di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.
4. Per quanto riguarda invece gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l’occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le specifiche tecniche comunicate dal Settore Manutenzioni.
5. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune di Sassari sono acquisite al patrimonio comunale.
 

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Articolo 22: Delega per il ripristino definitivo per pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1. Il soggetto interessato al rilascio di un’autorizzazione per lavori di scavo e ripristino può avanzare la proposta, nella domanda di autorizzazione, di non eseguire direttamente i lavori di ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa, delegandoli al Comune. In tal caso il Comune dichiarerà, nell’atto di autorizzazione, se la proposta di delega è stata accolta o meno, e in caso di accoglimento indicherà nello stesso atto l’importo e le modalità del versamento da effettuare.
2. Entro il 15 gennaio di ciascun anno i soggetti cui al punto 1. dell’art. 5, potranno fare istanza di delega al Comune per l’esecuzione dei ripristini definitivi relativi alle manomissioni stradali previste nel corso dell’anno. In tal caso la delega dovrà essere espressa nelle forme di cui all’art. 20 del presente regolamento, ed all’atto del ritiro di ciascuna autorizzazione, il concessionario dovrà versare una somma di danaro pari all’importo stabilito dal Settore Manutenzioni per l’esecuzione del singolo ripristino definitivo secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Viceversa, nel caso in cui non venga inoltrata l’istanza di delega, i soggetti di cui punto a. del comma 1 dell’art. 5 eseguiranno i ripristini secondo le modalità di cui all’art. 13 del presente regolamento.
4. L’importo da versare al Comune quale corrispettivo per l’esecuzione in delega dei ripristini definitivi, avverrà sulla base della superficie di ripristino e dei prezzi unitari indicati nell’allegato E al presente regolamento.

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Articolo 23: Deroghe alle prescrizioni tecniche

1. Per sopraggiunte esigenze tecniche connaturate alla tipologia dei lavori, dello stato e delle caratteristiche delle pavimentazioni esistenti, sarà possibile derogare alle modalità tecniche stabile dal presente regolamento per il ripristino provvisorio e definitivo. Ciò potrà avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione e disposizione da parte del Settore Manutenzioni, alle seguenti condizioni:
a. invarianza del valore economico del ripristino stradale proposto in variante rispetto alla tipologia standard prevista dal regolamento;
b. divieto di impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini provvisori e definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate.
 

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TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 24: Vigilanza e verifica finale

1. Il Settore Manutenzioni ed il Comando di Polizia Municipale eserciteranno, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sull’esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute nell’allegato D, i tempi stabiliti dall’autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.
2. Il soggetto titolare dell’autorizzazione o, in alternativa, il direttore dei lavori, provvede a comunicare per iscritto al Comune di Sassari l’ultimazione dei lavori. Trascorsi sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell’autorizzazione, il Settore Manutenzioni, entro i successivi 30 giorni, effettuerà la verifica finale per accertare che i ripristini siano stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da questo regolamento.
3. La verifica finale è adottata con apposito verbale redatto a cura del Settore Manutenzioni, al quale è allegata la relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori designato per l’intervento.
4. Fino all’avvenuta verifica finale il titolare dell’autorizzazione è obbligato ad intervenire presso il luogo oggetto dell’intervento ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza, o si manifesti deterioramento del ripristino.
5. Qualora il Comune non esegua il sopralluogo entro il termine di 30 giorni successivi ai quattro mesi dal termine dei lavori, gli stessi si intendono regolari, ed ai fini della dichiarazione di regolarità del ripristino, la relazione del direttore dei lavori sostituisce il verbale redatto dal Comune.
6. Nel caso in cui il concessionario deleghi l’Amministrazione per l’esecuzione dei ripristini definitivi, la verifica finale ha per oggetto il ripristino preliminare.

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Articolo 25: Sanzioni

1. Chiunque esegua lavori senza l’autorizzazione prescritta dal presente regolamento o in difformità da essa, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed all’irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall’ordinamento giuridico.

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Articolo 26: Oneri a carico del richiedente

1. Per i lavori che necessitano di interruzione o limitazione del traffico il richiedente dovrà ottenere le relative autorizzazioni dal Settore Traffico e Viabilità, che provvederà alla predisposizione delle relative ordinanze. In mancanza di tali ordinanze le autorizzazioni di cui al presente regolamento non potranno essere rilasciate.
2. Per i lavori che interessano beni soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico, il richiedente dovrà inoltre ottenere le relative autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari.
3. Sono a carico del richiedente imposte, tasse e canoni che leggi e regolamenti vigenti stabiliscono in relazione al complesso delle attività esercitate in conseguenza dell’autorizzazione, unitamente agli accertamenti da effettuarsi presso i soggetti gestori delle reti di pubblico servizio per individuare la precisa ubicazione delle relative canalizzazioni.

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Articolo 27: Penali per il ritardo

1. In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi previsti nell’autorizzazione, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Settore Manutenzioni, indicandone i motivi. Se questi saranno ritenuti validi l’Amministrazione concederà una proroga del termine, una volta soltanto e comunque per una durata non superiore a 20 giorni. In caso di ritardi non autorizzati, si applicheranno le seguenti penali:
a. per i privati la somma dovuta sarà pari al 25% dell’importo versato a titolo di cauzione;
b. per Enti e società di gestione e/o erogazione di servizi la somma dovuta è stabilita in € 100 per ogni giorno di ritardo.
2. Tali somme saranno acquisite dall’Amministrazione tramite incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia. Le stesse penali si applicheranno in caso di mancata comunicazione di ultimazione dei lavori.

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Articolo 28: Inadempimenti

1. Qualora un soggetto, nell’arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell’esecuzione dei lavori – con esecuzione da parte del Comune e incameramento della fideiussione di cui all’art. 12 o della cauzione cui all’art. 14 – pari o superiore a cinque (cinque), sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad raddoppio della cauzione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare cauzione sotto forma di polizza fidejussoria.
2. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l’anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.

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Articolo 29: Obblighi di manutenzione successiva all’ultimazione dei lavori

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cure e spese del richiedente fino al positivo collaudo delle opere, fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.
 

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Articolo 30: Cavedi, intercapedini, manufatti di aeroilluminazione interrati

1. Nel caso in cui un soggetto diverso dall’Amministrazione preveda la realizzazione, a seguito dell’ottenimento della concessione edilizia previo parere ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del presente regolamento, di cavedi, intercapedini, e simili manufatti in aderenza ai piani interrati di immobili di sua proprietà su aree comunali o su strade o aree con servitù di pubblico transito, dovrà presentare al Settore Manutenzioni istanza di manomissione del suolo pubblico ai sensi dell’art. 1 comma 3 punto b. del presente regolamento.
2. Le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in aderenza ai piani interrati degli immobili, sono soggette alla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico. La superficie per la quale va corrisposta la tassa è pari alla superficie orizzontale d’ingombro del cavedio rispetto alla strada o al marciapiede, anche se priva di griglie o di manufatti di aeroilluminazione.
3. È fatto carico ai proprietari di cavedi, intercapedini e manufatti similari, di provvedere alla perpetua manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro intervento di messa in pristino che dovesse rendersi necessaria, di tutti i componenti del manufatto con particolare riferimento a:
a. griglie di aerazione;
b. manufatti di aeroilluminazione;
c. pavimentazione stradale sovrastante il cavedio;
d. strutture murarie che costituiscono l’ossatura del cavedio.
4. I soggetti proprietari dei cavedi sono tenuti a pagare i danni a cose e persone cagionati da una mancata manutenzione dell’infrastruttura, tenendo altresì indenne l’Amministrazione da qualunque azione civile o penale conseguente dal mancato rispetto di tale prescrizione.
5. La pavimentazione stradale interessata dalla sottostante presenza di un cavedio, deve essere facilmente individuabile attraverso la realizzazione di marcature, caposaldi, fasce di tipologia e colore differente, atte a delimitare l’ingombro planimetrico del manufatto; per ingombro planimetrico del cavedio, si intende la proiezione sulla superficie stradale dei piani verticali costituiti dai paramenti esterni murari del manufatto.

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Articolo 31: Norme finali

1. Tutte le somme introitate per le finalità del presente regolamento saranno versate su un apposito capitolo finalizzato alla copertura delle spese che derivano all’Amministrazione dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per la ricostituzione della continuità della pavimentazione stradale.
2. Sono abrogate tutte le altre pattuizioni e disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.
 

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Articolo 32: Allegati

1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
a. ALLEGATO A: importi per diritti di sopralluogo; (xls)
b. ALLEGATO B: importi per diritti di istruttoria e segreteria; (xls)
c. ALLEGATO C: importi unitari per depositi cauzionali; (xls)
d. ALLEGATO D: prescrizioni tecniche; (pdf)
e. ALLEGATO E: importi unitari per esecuzione in delega dei ripristini definitivi. (xls)

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