REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla
direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 denominata “Razionale sistemazione nel
sottosuolo degli impianti tecnologici”, disciplina criteri e
modalità per l’impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi
stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con
l’obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei
servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto
possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria
tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la
regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al
fine di evitare il disagio alla popolazione nell’area interessata ai
lavori.
2. Le disposizioni previste sono suscettibili di adeguamento con
l’approvazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo
(PUGSS), di cui all’art. 3 della predetta direttiva.
3. Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per
la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e
privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi
pubblici, riguardanti:
a. l’esecuzione d’interventi di costruzione, manutenzione e
riparazione di reti di pubblico servizio, sia aeree che sotterranee
che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico,
b. l’esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente
ripristino per attività ed opere che non coinvolgano reti di
pubblico servizio, che a titolo esemplificativo riguardano
l’apertura e ripristino passi carrabili, modifica posizionamento
cordonate, posizionamento cartellonistica, esecuzione lavori su aree
pubbliche date in concessione permanente, formazione di cavedi, etc…
….
su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di
pubblico transito.
4. Sulle aree di proprietà comunale o con servitù di pubblico
transito non sarà consentito installare serbatoi di combustibile di
qualunque tipo per l’alimentazione di impianti privati, ovvero
realizzare impianti elettrici, telefonici, di terra, comunque
riconducibili ad utenze private.
5. L’autorizzazione alla manomissione stradale ha validità di
autorizzazione per l’occupazione temporanea delle aree necessarie
per eseguire i lavori di manomissione stradale.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, e al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002, e loro s.m.i.. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.
1. L’utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della
programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati,
in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l’uso razionale
del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la
popolazione, l’ambiente e la mobilità urbana.
2. Il Comune rilascia la concessione per l’esecuzione di interventi
concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici
nel rispetto dei principi di seguito indicati:
a. concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende
interessati:
b. utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne
preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
c. realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a
consentire la collocazione di impianti tecnologici in relazione alle
possibili future esigenze.
3. Il Comune coordina l’azione dei vari gestori in modo sistematico ed
organizzato in modo tale che, salvo quanto previsto all’art. 9, una
volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di
manutenzione, sulla medesima strada, mediante l’utilizzo delle strutture
di cui alla lettera c. del comma precedente, dimensionate per esigenze
riferite, di norma, ad un periodo di 10 anni, non vengano effettuati
ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.
4. Gli interventi dei gestori volti a realizzare nuove infrastrutture
che interessino il sottosuolo, ovvero l’uso di infrastrutture pubbliche
esistenti, che comunque comportino alterazioni del suolo pubblico, sono
realizzati secondo piani triennali completi dell’elenco degli interventi
relativi al primo anno.
5. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo
1999 sia per le aree già urbanizzate che per quelle di nuovo
insediamento, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati.
6. Per realizzare le finalità del presente articolo e per predisporre i
suddetti piani, saranno promossi incontri sistematici con gli enti e gli
operatori interessati per la verifica di quanto previsto ai punti a., b.,
c. del precedente comma 2, anche attraverso apposite conferenze di
servizio.
7. Si fa obbligo ai soggetti gestori di sottoservizi di posare i propri
impianti entro cunicoli o gallerie nelle strade dotate di tali
infrastrutture, dietro il pagamento di un corrispettivo per l’uso
dell’infrastruttura.
8. Per le finalità stabilite dal presente regolamento, gli operatori
possono, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di
autorizzazione per l’esecuzione di impianti nel sottosuolo, procedere
all’esecuzione di cunicoli o gallerie. Per tale posa in opera
l’operatore interessato predisporrà, a propria cura, la relativa
progettazione, con tipologia, caratteristiche e quantità concordate con
il Comune e con i gestori di reti di pubblico servizio. L’onere a carico
del Comune è calcolato in base ai costi strettamente riferibili ai
maggiori lavori derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture. Tali
infrastrutture, di proprietà esclusiva del Comune, possono essere
concesse ad altri operatori, a titolo oneroso, ovvero utilizzati per le
proprie esigenze.
1. Ai fini dell’applicazione e dell’attuazione del presente
regolamento sarà individuato un unico ufficio per il rilascio delle
autorizzazioni alla manomissione su aree di proprietà comunale ovvero
strade o aree con servitù di pubblico transito. Tale ufficio costituirà
l’interfaccia unificata del Comune nei riguardi sia degli operatori
esterni che delle strutture interne all’Amministrazione Comunale,
provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare, di
concerto con il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Traffico.
2. Ai fini della concessione di eventuali autorizzazioni che riguardino
lavori su suolo pubblico, gli uffici comunali interessati dovranno
richiedere al Settore Manutenzioni un parere preventivo sui suddetti
lavori.
3. L’ufficio per le autorizzazioni cura la raccolta del materiale
necessario al censimento iniziale inerente il sistema informativo del
sottosuolo e provvede al suo costante aggiornamento.
4. Le autorizzazioni per l’esecuzione di lavori di manomissione stradale
eseguiti dall’Amministrazione Comunale attraverso le proprie imprese
appaltatrici, sono concesse a titolo gratuito.
5. Per lavori su sede stradale eseguiti da altri Servizi del Comune di
Sassari il Responsabile Unico del Procedimento, o in mancanza di esso,
il Responsabile del Servizio che ha disposto il lavoro dovrà comunque
far rispettare le prescrizioni tecniche di cui all’allegato D, con
esclusione degli interventi di semplice manutenzione ordinaria eseguiti
dal cantiere comunale. Prima dell’approvazione del progetto definitivo
o, per opere di modesta entità, dell’inizio dei lavori, il RUP dovrà
ottenere il nulla osta del Settore preposto, concordando le modalità, le
caratteristiche tecniche, le prove sui materiali ed i tempi di
intervento e rispettando le prescrizioni tecniche esecutive. Ad
ultimazione dei lavori lo stesso RUP dovrà darne avviso al Settore
preposto, che dovrà attestarne la regolarità esecutiva, affinché le
opere possano essere acquisite al patrimonio comunale. Nel caso in cui
le opere non siano ritenute rispondenti alle prescrizioni impartite, il
RUP dovrà operarsi per apportare le necessarie modifiche o integrazioni
richieste. Nel frattempo le opere non potranno essere fruibili, se non a
totale carico e responsabilità del RUP, che si assume ogni
responsabilità per il manifestarsi di situazioni di pericolo o per danni
a terzi. Tali responsabilità sono attribuite anche nel caso in cui
vengano realizzati lavori senza il necessario nulla osta.
1. Debbono richiedere l’autorizzazione alla manomissione del suolo
pubblico:
a. i soggetti proprietari, concessionari o gestori di reti di servizio
pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, TLC, gas di
città per interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione,
manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle
utenze private, nonché i soggetti proprietari, concessionari o gestori
di ferrovie, tranvie, filovie, funivie, teleferiche e quelli di servizi
che interessano comunque le strade, nei casi di cui all’art. 1 comma 3
lett. a del presente regolamento;
b. soggetti pubblici e privati per le tipologie di lavoro di cui
all’art. 1 comma 3 lett. b del presente regolamento.
2. Con l’approvazione del presente regolamento si intende abrogato
l’art. 12 del regolamento comunale di fognatura, approvato con delibera
di C.C. n. 433 del 14/07/1989, relativamente alla parte che obbliga gli
utenti che devono eseguire un nuovo allacciamento alla fognatura, a
richiedere all’ufficio tecnico comunale l’autorizzazione all’esecuzione
dei lavori nel suolo pubblico. A tale riguardo vale quanto indicato al
comma 1 lett. a. del presente articolo, ove, nello specifico, è titolato
a richiedere il permesso di manomissione stradale per l’esecuzione della
manutenzione, rifacimento, nuova esecuzione di un allaccio fognario per
scarichi di qualunque tipo, unicamente il soggetto gestore del servizio
pubblico di fognatura.
1. Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del
suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del
Comune, secondo le modalità riportate in questo regolamento. La
richiesta di autorizzazione, da presentare attraverso apposito modulo
disponibile presso il Settore Manutenzioni, è diretta al Sindaco ed è
munita di n. 1 marca da bollo ordinaria di cui all’art. 1 del D.M. 24
maggio 2005 pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005, e
successive modifiche ed integrazioni; dovrà contenere tutti gli elementi
necessari al fine dell’esatta individuazione delle opere da eseguire e
dovrà essere redatta indicando:
1. i dati anagrafici del richiedente;
2. i motivi per i quali la manomissione è resa necessaria;
3. la documentazione progettuale in duplice copia contenente:
a. planimetria in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta
l’esatta ubicazione dei lavori, le alberature e i cespugli eventualmente
presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi,
cassette e quadri di distribuzione;
b. le reti tecnologiche presenti;
c. sezioni trasversali in scala 1:100 della strada e delle sue
pertinenze;
d. caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media
e la relativa profondità), e degli spazi occupati per la determinazione
del contributo TOSAP;
e. il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati
dallo scavo;
f. particolari costruttivi significativi;
4. idonea documentazione fotografica dell’area stradale interessata dai
lavori;
5. la durata dei lavori;
6. il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in
qualità di direttore dei lavori, che dovrà controfirmare la domanda
dichiarando l’accettazione dell’incarico;
7. l’indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di
ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese;
8. eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti
terzi (soprintendenza, ferrovie, consorzi strade vicinali, …..).
1. Il rilascio dell’autorizzazione avverrà dietro presentazione della
seguente documentazione:
a. per i soggetti privati:
1) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12367074,
intestato al Comune di Sassari, Settore Manutenzioni, 07100 – Sassari –
causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di:
“…………………………- diritti di sopralluogo” per un importo indicato
nell’allegato A;
2) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12367074,
intestato al Comune di Sassari, Settore Manutenzioni, 07100 – Sassari –
causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di:
“…………………………- diritti di istruttoria e segreteria, per un importo
indicato nell’allegato B del presente regolamento;
3) la cauzione provvisoria di cui all’art. 14 di questo documento;
4) ricevuta del versamento delle somme di cui all’art. 10 del presente
documento da effettuarsi mediante versamento su conto corrente postale
n. 12367074, intestato al Comune di Sassari – Settore Manutenzioni –
07100 – Sassari – causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai
lavori di: “…………………………” versamento integrativo non soggetto a
restituzione” per un importo pari ad € …………. (…………… Euro e ………………
centesimi);
5) ricevuta del versamento delle somme eventualmente dovute a norma
dell'art. 19 del presente documento da effettuarsi mediante versamento
su conto corrente postale n. 12367074, intestato al Comune di Sassari –
Settore Manutenzioni – 07100 – Sassari – causale: “manomissione suolo
pubblico relativa ai lavori di: “…………………………” versamento integrativo per
interventi su opere stradali di recente realizzazione o
ristrutturazione” per un importo pari ad € …………. (…………… Euro e ………………
centesimi);
6) ricevuta del pagamento TOSAP;
7) il piano di segnaletica di cantiere approvato dal competente Ufficio
Traffico del Comune;
8) dichiarazione di inizio lavori;
9) n. 1 marca da bollo ordinaria.
b. per enti o società affidatari e/o gestori di pubblici servizi:
1) le polizze fideiussorie di cui all'art. 12 del presente regolamento;
2) il nominativo del referente unico di cui all’art. 11 comma 3 lett. d;
3) ricevuta del versamento delle somme dovute a norma dell'art. 10 del
presente documento da effettuarsi mediante versamento su conto corrente
postale n° ……………………, intestato al Comune di Sassari – Settore
Manutenzioni – 07100 – Sassari – causale: “manomissione suolo pubblico
relativa ai lavori di: “…………………………” versamento integrativo non soggetto
a restituzione” per un importo pari ad € …………. (…………… Euro e ………………
centesimi);
4) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12367074,
intestato al Comune di Sassari, Settore Manutenzioni, 07100 – Sassari –
causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di:
“…………………………- diritti di sopralluogo” per un importo indicato
all’allegato A;
5) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 12367074,
intestato al Comune di Sassari, Settore Manutenzioni, 07100 – Sassari –
causale: “manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di:
“…………………………- diritti di istruttoria e segreteria, per un importo
indicato all’allegato B;
6) ricevuta del versamento delle somme eventualmente dovute a norma
dell'art. 19 del presente documento da effettuarsi mediante versamento
su conto corrente postale n. 12367074, intestato al Comune di Sassari –
Settore Manutenzioni – 07100 – Sassari – causale: “manomissione suolo
pubblico relativa ai lavori di: “…………………………” versamento integrativo per
interventi su opere stradali di recente realizzazione o
ristrutturazione” per un importo pari ad € …………. (…………… Euro e ………………
centesimi);
7) ricevuta del pagamento TOSAP se dovuta;
8) il piano di segnaletica di cantiere approvato dal competente Ufficio
Traffico del Comune;
9) dichiarazione di inizio lavori;
10) n. 1 marca da bollo ordinaria.
2. Gli importi conseguenti ai punti sopra indicati, saranno determinati
dal Settore Manutenzioni e comunicati al richiedente a mezzo di lettera
postale o fax; questi sarà tenuto a presentare la ricevuta dei
versamenti al Settore Manutenzioni prima del ritiro dell’autorizzazione.
3. Copia dell’autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a
disposizione dell’autorità preposta alla vigilanza.
1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere
presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da
eseguire. E’ ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel
caso d’interventi programmati e da eseguirsi in sequenza nella stessa
strada. Enti e società di gestione/erogazione di servizi dovranno
presentare i piani di programmazione annuale degli interventi secondo le
disposizioni di cui all’art. 3 di questo regolamento. Le autorizzazioni
saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente.
2. Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 il Comune si
pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 60
giorni dal ricevimento della domanda; entro lo stesso termine il Comune
si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza.
3. La mancata o inesatta indicazione dell’ubicazione dell’intervento o
dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione
della documentazione di cui agli articoli 6 e 7 è motivo di sospensione
della pratica e dei termini.
4. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al
richiedente (anche solo mediante fax), il quale disporrà di 30 giorni
per integrare la documentazione. In mancanza dell’integrazione richiesta
entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà
respinta; di ciò verrà data comunicazione all’interessato.
5. Per ogni variazione che modifica, anche in corso d’opera, la natura
dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza,
è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di
variante per l'ottenimento di una nuova autorizzazione in variante.
Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza
dell’autorizzazione in variante, si incorrerà nelle sanzioni previste
dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le
ipotesi di manomissioni non autorizzate.
6. Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo
pubblico per gli scopi di cui all'art. 1, i soggetti autorizzati sono
responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni
compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del
ripristino provvisorio.
1. Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore
e per lavori che non potevano essere previsti o programmati in sede di
redazione del piano annuale degli interventi di cui all’art. 11 è
previsto il rilascio di un’autorizzazione d’urgenza per la manomissione
del suolo pubblico. Sono considerati d’urgenza i soli interventi volti
ad eliminare accadimenti imprevisti ed imprevedibili che possono essere
fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che
determinano improvvise interruzioni nell’erogazione del pubblico
servizio.
2. L'autorizzazione provvisoria d’urgenza si intenderà rilasciata –
sotto condizione risolutiva – a seguito dell'invio di comunicazione,
anche mediante fax, contenente l'indicazione e la localizzazione delle
opere da eseguirsi. La comunicazione in questo caso deve essere inviata
contestualmente ai seguenti settori dell'amministrazione comunale:
• al Settore Manutenzioni;
• al Settore Polizia Municipale.
3. Entro i successivi 3 gg. il richiedente, per l’ottenimento
dell’autorizzazione a sanatoria, dovrà consegnare tutta la
documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria
unitamente ai relativi versamenti, pena l'avveramento della condizione
risolutiva e la conseguente revoca automatica dell’autorizzazione
provvisoria rilasciata.
4. Il richiedente dovrà altresì provvedere al versamento di € 25,00
(euro 25/00) dovuti per la procedura d’urgenza sul c.c.p. n. 12367074
intestato a Comune di Sassari – Settore Manutenzioni, con la causale:
“lavori di ……………….. – diritti di procedura d’urgenza”.
5. Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti
d’urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno
considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti
responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della
Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.
6. I lavori d’urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore
dall’invio della comunicazione, pena la revoca immediata del
provvedimento di autorizzazione d’urgenza.
7. La procedura d’urgenza deve intendersi applicabile solamente per
interventi su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.
1. Per gli interventi che interessano la manomissione delle
pavimentazioni stradali di qualunque tipo, verrà versata, oltre la
cauzione, una somma a titolo di “versamento integrativo”. Tale somma, da
corrispondere alla Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c postale,
è da intendersi quale risarcimento danno forfetario ed anticipato per il
deterioramento che il suolo pubblico subisce a seguito dell'intervento
autorizzato e per la conseguente compromissione della continuità del
manto stradale. L’importo dovuto è dato dalla somma dei sottoindicati
importi:
a. minimo forfetario per interventi di qualunque superficie, di importo
pari ad €. 30,00;
b. €. 10,00 per ogni metro lineare di scavo eseguito, con minimo
inderogabile non inferiore a ml. 1,00.
2. Per gli interventi rientranti nella fattispecie di cui all’art. 19 il
versamento integrativo previsto al presente articolo non è dovuto.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI
E SOCIETA' DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI
1. Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono
ottenere autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico solo ed
esclusivamente a seguito dell’elaborazione di piani di programmazione
annuale degli interventi.
2. Sono fatti salvi i casi di cui all’art. 9 (autorizzazioni d’urgenza)
e le domande relative ad allacciamenti ad utenze private per le quali i
gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei tempi di allacciamento
stabiliti da norme e regolamenti di settore.
3. Fuori dai casi previsti al comma 2 del presente articolo, tali
soggetti devono presentare al Comune, entro il 30 novembre di ogni anno,
la seguente documentazione:
a. Piano triennale delle opere previste.
b. Programma annuale degli interventi recante l’indicazione delle opere
da eseguire, dei relativi vincoli temporali e di ogni altro elemento di
valutazione utile ai fini programmatori.
c. Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 con l’indicazione delle
tratte stradali interessate dal programma annuale, la lunghezza e la
larghezza interessate dalle attività di manomissione, la tipologia
prevalente di pavimentazione esistente.
d. Indicazione del referente unico, dotato della legale rappresentanza
del soggetto rappresentato, cui l'amministrazione comunale potrà
rivolgersi per ogni e qualsiasi necessità relativa al rilascio delle
autorizzazioni in discorso.
e. Polizze fideiussorie specificate al successivo art. 12 del presente
regolamento.
Non saranno rilasciate autorizzazioni per interventi non contemplati nel
programma annuale di cui sopra.
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il richiedente dovrà
presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita
polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini
e dell’esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel
presente regolamento. La garanzia, da presentare entro il 30 dicembre
dell’anno precedente a quello di riferimento, dovrà essere prestata
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta dell’Amministrazione.
2. L’importo della fideiussione sarà stabilito dall’Amministrazione
sulla base dei lavori eseguiti dal soggetto gestore nel corso dell’anno
precedente e da quelli previsti per l’anno corrente, e sarà valutato in
relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate
dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi
unitari stabiliti nell’allegato C. Alla fine di ciascun anno, ma anche
durante lo stesso, l’Amministrazione verificherà l’ammontare dei
ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l’importo della
fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.
3. L’Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:
a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato
derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione
comunale procederà senza alcun preavviso all’eliminazione dello stato di
pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al
soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente
eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo
l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio per
l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese
sostenute.
c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche
predisposte dall’Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax
– di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al
corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione
suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato
l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio con il recupero
in danno delle spese sostenute.
4. Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione
richiesta, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
copra i danni che possa subire l’Amministrazione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni
a terzi nell’esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato
in € 500.000,00 e l'efficacia della stessa sarà biennale.
5. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i
prezzi contenuti nel prezziario di cui nell’allegato C del presente
Regolamento alle superfici di ripristino, valutate secondo le modalità
di cui all’allegato D.
1. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo non
aderiscano a quanto previsto all’art. 22 del presente regolamento, i
ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un
comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e
comunque entro sessanta giorni dal termine ultimo stabilito
nell’autorizzazione.
2. In tal caso, i soggetti interessati dovranno presentare
all’Amministrazione istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 6; il
rilascio avverrà ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. b. ad esclusione dei
punti n. 1), 3), 4), 5), 6).
3. L’Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche
non contemporanei nell’area interessata dai lavori autorizzati, si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte
le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto
dell’intervento autorizzato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI
1. Per l'ottenimento dell’autorizzazione, il richiedente dovrà
prestare cauzione, da costituirsi presso la Tesoreria Comunale tramite
versamento su c/c postale n. 12367074 intestato al Comune di Sassari,
Settore Manutenzioni, 07100 – Sassari – causale: manomissione suolo
pubblico relativa ai lavori di: “…………………………” – cauzione provvisoria. La
cauzione verrà restituita, previa istanza inoltrata dall’interessato,
solo a seguito di verifica finale positiva di cui all’art. 24.
2. L'importo della cauzione è commisurato alla superficie ed al tipo di
pavimentazione da ripristinare ad è stabilito sulla base dei prezzi
unitari indicati nell’allegato C.
3. L’Amministrazione procederà ad escutere la cauzione nei seguenti
casi:
a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato
derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione
comunale procederà senza alcun preavviso all’eliminazione dello stato di
pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al
soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente
eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo
l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio per
l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese
sostenute.
c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche
predisposte dall’Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax
– di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al
corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione
suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato
l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio con il recupero
in danno delle spese sostenute.
1. Eseguita la verifica finale di cui all’art. 24, e dietro apposita
istanza da parte del soggetto autorizzato, si procederà allo svincolo
della cauzione di cui all’art. 14.
2. Decorsi otto mesi dall’ultimazione dei lavori, ovvero dalla scadenza
dell’autorizzazione, senza che il soggetto concessionario abbia
presentato istanza di svincolo della cauzione, questa verrà
definitivamente incamerata dall’Amministrazione.
1. Nei casi elencati nell’art. 14 del presente regolamento,
l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione al fine di
provvedere agli interventi sostitutivi.
2. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i
prezzi contenuti nel prezziario di cui nell’allegato C alle superfici di
ripristino valutate secondo le modalità di cui all’allegato D.
3. Tutti gli importi saranno rivalutati ogni 2 anni, a partire dal 1°
gennaio 2007, assumendo a riguardo come dato di riferimento l’incremento
ISTAT “Costo della vita per famiglie di operai e impiegati”.
1. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo non
aderiscano a quanto previsto all’art. 22 del presente regolamento, i
ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un
comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e
comunque entro sessanta giorni dal termine ultimo stabilito
nell’autorizzazione.
2. In tal caso i soggetti interessati dovranno presentare
all’Amministrazione istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 6; il
rilascio avverrà ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a. ad esclusione dei
punti n. 1), 2), 3), 4), 5).
3. L’Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche
non contemporanei nell’area interessata dai lavori autorizzati, si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte
le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto
dell’intervento autorizzato.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE
1. Nel caso di interventi da eseguirsi su opere stradali di recente
costruzione o ripavimentazione, sarà vietato ogni e qualsiasi intervento
per un periodo non inferiore a:
a. anni 10 in caso di pavimentazioni speciali (basolato, acciottolati,
ecc.)
b. anni 5 in caso di nuova costruzione stradale con pavimentazione in
conglomerato bituminoso;
c. anni 3 in caso di nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso;
d. anni 5 in caso di marciapiede di nuova realizzazione o di rifacimento
integrale.
Potranno essere autorizzati solo interventi dovuti a cause di forza
maggiore.
2. Per la decorrenza dei termini fa fede il certificato di collaudo
dell’intervento all’interno del quale la strada è stata costruita o
ripavimentata.
1. L’apertura ed il ripristino di scavi stradali, ancorché eseguiti a
perfetta regola d’arte, provocano comunque un degrado del “corpo
stradale” che comporta per l’Amministrazione Comunale un aggravio nelle
spese di manutenzione.
2. Quando lo scavo viene eseguito su opere di cui all’art. 18 del
presente regolamento, il titolare dell’autorizzazione è tenuto al
versamento all’Amministrazione Comunale di un rimborso che compensi
l’aggravio delle spese di manutenzione. La somma da versare a tale
titolo è da intendersi dunque quale risarcimento del danno – forfetario
ed anticipato – per il deterioramento che il suolo pubblico subisce a
seguito dell'intervento autorizzato. Le somme sono così stabilite:
a. opere di cui all’Articolo 18 punto 1:
€ 100,00 per metro lineare di scavo.
b. opere di cui all’Articolo 18 punto 2:
€ 40,00 per metro lineare di scavo.
c. opere di cui all’Articolo 18 punto 3:
€ 15,00 per metro lineare di scavo.
d. opere di cui all’Articolo 18 punto 4:
€ 5,00 per metro lineare di scavo per marciapiedi di larghezza superiore
a 1,50 ml., esclusa la cordonata.
3. Il versamento del “corrispettivo” come sopra determinato dovrà essere
eseguito prima del rilascio dell’autorizzazione; per interventi che
determinano una lunghezza di scavo inferiore a ml. 1,00, il
corrispettivo viene comunque determinato sulla base di una misura minima
inderogabile non inferiore a ml. 1,00. Il corrispettivo sopra
determinato è dovuto anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in
parte corrispondenti a ripristini preesistenti. Gli importi di cui sopra
saranno rivalutati ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 2007,
assumendo a riguardo come dato di riferimento l’incremento ISTAT “costo
della vita per famiglie di operai e impiagati”. In ogni caso, il
versamento del predetto “corrispettivo“ non esclude la risarcibilità
degli ulteriori e maggiori danni subiti dall’Amministrazione Comunale.
TITOLO V
CONVENZIONI, DELEGHE ED ACCORDI
1. Qualora la frequenza e l’entità degli interventi lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni ed accordi tra i concessionari ed il Comune di Sassari.
1. In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a
qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a
presentare al Settore Manutenzioni entro 6 mesi dall’entrata in vigore
del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti,
realizzati a partire dal 1 gennaio 1995. Nei 6 mesi successivi, e
pertanto un anno dopo l’entrata in vigore del regolamento, dovrà essere
fornita, secondo la medesima modalità la documentazione relativa agli
impianti realizzati prima del 1 gennaio 1995.
2. La documentazione fornita dai gestori, sovrapposta ad una cartografia
unificata di base in formato digitale georeferenziata, deve riportare:
a. la posizione e la sezione di tutte le condotte (linee principali ed
allacciamenti) nuove e/o modificate con un errore di localizzazione non
superiore a cm. 50;
b. l’indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione
delle condutture;
c. la profondità delle condutture, con un errore non superiore a cm. 30;
d. ubicazione dei componenti speciali e quant’altro necessario per
determinare le caratteristiche fisiche della rete;
e. il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
f. la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, indicata con un
errore di localizzazione non superiore a 30 cm;
il tutto secondo il formato che sarà indicato dal Settore Manutenzioni.
3. In nessun caso potranno essere rilasciate concessioni a posare
infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano
preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti
realizzati. In alternativa il gestore nel presentare la domanda di posa
di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della
domanda, di impianti nel sottosuolo.
4. Per quanto riguarda invece gli impianti di nuova costruzione, il
rilascio della concessione per l’occupazione del suolo e del sottosuolo
pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della
documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto
informatico secondo le specifiche tecniche comunicate dal Settore
Manutenzioni.
5. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non
risultino riportate nella documentazione presentata al Comune di Sassari
sono acquisite al patrimonio comunale.
1. Il soggetto interessato al rilascio di un’autorizzazione per
lavori di scavo e ripristino può avanzare la proposta, nella domanda di
autorizzazione, di non eseguire direttamente i lavori di ripristino
definitivo della pavimentazione bituminosa, delegandoli al Comune. In
tal caso il Comune dichiarerà, nell’atto di autorizzazione, se la
proposta di delega è stata accolta o meno, e in caso di accoglimento
indicherà nello stesso atto l’importo e le modalità del versamento da
effettuare.
2. Entro il 15 gennaio di ciascun anno i soggetti cui al punto 1.
dell’art. 5, potranno fare istanza di delega al Comune per l’esecuzione
dei ripristini definitivi relativi alle manomissioni stradali previste
nel corso dell’anno. In tal caso la delega dovrà essere espressa nelle
forme di cui all’art. 20 del presente regolamento, ed all’atto del
ritiro di ciascuna autorizzazione, il concessionario dovrà versare una
somma di danaro pari all’importo stabilito dal Settore Manutenzioni per
l’esecuzione del singolo ripristino definitivo secondo le modalità di
cui al comma 1 del presente articolo.
3. Viceversa, nel caso in cui non venga inoltrata l’istanza di delega, i
soggetti di cui punto a. del comma 1 dell’art. 5 eseguiranno i
ripristini secondo le modalità di cui all’art. 13 del presente
regolamento.
4. L’importo da versare al Comune quale corrispettivo per l’esecuzione
in delega dei ripristini definitivi, avverrà sulla base della superficie
di ripristino e dei prezzi unitari indicati nell’allegato E al presente
regolamento.
1. Per sopraggiunte esigenze tecniche connaturate alla tipologia dei
lavori, dello stato e delle caratteristiche delle pavimentazioni
esistenti, sarà possibile derogare alle modalità tecniche stabile dal
presente regolamento per il ripristino provvisorio e definitivo. Ciò
potrà avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione e disposizione
da parte del Settore Manutenzioni, alle seguenti condizioni:
a. invarianza del valore economico del ripristino stradale proposto in
variante rispetto alla tipologia standard prevista dal regolamento;
b. divieto di impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini
provvisori e definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il Settore Manutenzioni ed il Comando di Polizia Municipale
eserciteranno, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza
sull’esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi ripristini,
affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni
tecniche contenute nell’allegato D, i tempi stabiliti
dall’autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal Codice
della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.
2. Il soggetto titolare dell’autorizzazione o, in alternativa, il
direttore dei lavori, provvede a comunicare per iscritto al Comune di
Sassari l’ultimazione dei lavori. Trascorsi sessanta giorni dal termine
ultimo stabilito nell’autorizzazione, il Settore Manutenzioni, entro i
successivi 30 giorni, effettuerà la verifica finale per accertare che i
ripristini siano stati eseguiti a regola d’arte e secondo le
prescrizioni tecniche stabilite da questo regolamento.
3. La verifica finale è adottata con apposito verbale redatto a cura del
Settore Manutenzioni, al quale è allegata la relazione tecnica finale
redatta dal direttore dei lavori designato per l’intervento.
4. Fino all’avvenuta verifica finale il titolare dell’autorizzazione è
obbligato ad intervenire presso il luogo oggetto dell’intervento ogni
qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza, o si manifesti
deterioramento del ripristino.
5. Qualora il Comune non esegua il sopralluogo entro il termine di 30
giorni successivi ai quattro mesi dal termine dei lavori, gli stessi si
intendono regolari, ed ai fini della dichiarazione di regolarità del
ripristino, la relazione del direttore dei lavori sostituisce il verbale
redatto dal Comune.
6. Nel caso in cui il concessionario deleghi l’Amministrazione per
l’esecuzione dei ripristini definitivi, la verifica finale ha per
oggetto il ripristino preliminare.
1. Chiunque esegua lavori senza l’autorizzazione prescritta dal presente regolamento o in difformità da essa, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed all’irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall’ordinamento giuridico.
1. Per i lavori che necessitano di interruzione o limitazione del
traffico il richiedente dovrà ottenere le relative autorizzazioni dal
Settore Traffico e Viabilità, che provvederà alla predisposizione delle
relative ordinanze. In mancanza di tali ordinanze le autorizzazioni di
cui al presente regolamento non potranno essere rilasciate.
2. Per i lavori che interessano beni soggetti a vincolo storico,
artistico, paesaggistico, il richiedente dovrà inoltre ottenere le
relative autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai beni
ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari.
3. Sono a carico del richiedente imposte, tasse e canoni che leggi e
regolamenti vigenti stabiliscono in relazione al complesso delle
attività esercitate in conseguenza dell’autorizzazione, unitamente agli
accertamenti da effettuarsi presso i soggetti gestori delle reti di
pubblico servizio per individuare la precisa ubicazione delle relative
canalizzazioni.
1. In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi
previsti nell’autorizzazione, il concessionario dovrà darne immediata
comunicazione al Settore Manutenzioni, indicandone i motivi. Se questi
saranno ritenuti validi l’Amministrazione concederà una proroga del
termine, una volta soltanto e comunque per una durata non superiore a 20
giorni. In caso di ritardi non autorizzati, si applicheranno le seguenti
penali:
a. per i privati la somma dovuta sarà pari al 25% dell’importo versato a
titolo di cauzione;
b. per Enti e società di gestione e/o erogazione di servizi la somma
dovuta è stabilita in € 100 per ogni giorno di ritardo.
2. Tali somme saranno acquisite dall’Amministrazione tramite
incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia. Le stesse
penali si applicheranno in caso di mancata comunicazione di ultimazione
dei lavori.
1. Qualora un soggetto, nell’arco di un anno, assommi un numero di
inadempimenti nell’esecuzione dei lavori – con esecuzione da parte del
Comune e incameramento della fideiussione di cui all’art. 12 o della
cauzione cui all’art. 14 – pari o superiore a cinque (cinque), sarà
sottoposto, nel successivo anno solare, ad raddoppio della cauzione e
non potrà avvalersi della facoltà di presentare cauzione sotto forma di
polizza fidejussoria.
2. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l’anno solare di
riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.
1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cure e
spese del richiedente fino al positivo collaudo delle opere, fermo
restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.
1. Nel caso in cui un soggetto diverso dall’Amministrazione preveda
la realizzazione, a seguito dell’ottenimento della concessione edilizia
previo parere ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del presente regolamento,
di cavedi, intercapedini, e simili manufatti in aderenza ai piani
interrati di immobili di sua proprietà su aree comunali o su strade o
aree con servitù di pubblico transito, dovrà presentare al Settore
Manutenzioni istanza di manomissione del suolo pubblico ai sensi
dell’art. 1 comma 3 punto b. del presente regolamento.
2. Le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili
manufatti situati in aderenza ai piani interrati degli immobili, sono
soggette alla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico. La
superficie per la quale va corrisposta la tassa è pari alla superficie
orizzontale d’ingombro del cavedio rispetto alla strada o al
marciapiede, anche se priva di griglie o di manufatti di
aeroilluminazione.
3. È fatto carico ai proprietari di cavedi, intercapedini e manufatti
similari, di provvedere alla perpetua manutenzione ordinaria e
straordinaria ed ogni altro intervento di messa in pristino che dovesse
rendersi necessaria, di tutti i componenti del manufatto con particolare
riferimento a:
a. griglie di aerazione;
b. manufatti di aeroilluminazione;
c. pavimentazione stradale sovrastante il cavedio;
d. strutture murarie che costituiscono l’ossatura del cavedio.
4. I soggetti proprietari dei cavedi sono tenuti a pagare i danni a cose
e persone cagionati da una mancata manutenzione dell’infrastruttura,
tenendo altresì indenne l’Amministrazione da qualunque azione civile o
penale conseguente dal mancato rispetto di tale prescrizione.
5. La pavimentazione stradale interessata dalla sottostante presenza di
un cavedio, deve essere facilmente individuabile attraverso la
realizzazione di marcature, caposaldi, fasce di tipologia e colore
differente, atte a delimitare l’ingombro planimetrico del manufatto; per
ingombro planimetrico del cavedio, si intende la proiezione sulla
superficie stradale dei piani verticali costituiti dai paramenti esterni
murari del manufatto.
1. Tutte le somme introitate per le finalità del presente regolamento
saranno versate su un apposito capitolo finalizzato alla copertura delle
spese che derivano all’Amministrazione dalla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade e per la ricostituzione della continuità
della pavimentazione stradale.
2. Sono abrogate tutte le altre pattuizioni e disposizioni contrarie o
incompatibili con le norme del presente regolamento.
1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti
allegati:
a.
ALLEGATO A: importi per diritti di sopralluogo; (xls)
b. ALLEGATO B: importi per diritti di istruttoria e segreteria; (xls)
c. ALLEGATO C: importi unitari per depositi cauzionali; (xls)
d. ALLEGATO D: prescrizioni tecniche; (pdf)
e. ALLEGATO E: importi unitari per esecuzione in delega dei ripristini
definitivi. (xls)