REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Il Comune di Sassari valorizza le libere forme associative e favorisce
la partecipazione dei cittadini singoli o associati all’attività
dell’ente mediante gli strumenti previsti dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti comunali.
La partecipazione dei cittadini ai fini dell’applicazione del presente
regolamento, è garantita dai seguenti istituti:
- Libere forme associative;
- Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte;
- Azione popolare.
CAPO II - LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Ai fini del presente regolamento è considerata forma associativa ogni
organismo liberamente costituito sotto qualsiasi forma giuridica e ogni
organizzazione di volontariato, costituiti al fine di perseguire senza
fini di lucro, anche indiretto, gli scopi indicati nell’art. 76 dello
statuto.
Le associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più
adeguata al perseguimento dei loro fini, purché la loro costituzione
risulti da atto pubblico o da riconoscimento a sensi di legge.
Nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal
codice civile per le diverse forma giuridiche che l’associazione assume,
devono essere rilevabili l’assenza di fini di lucro, la partecipazione
democratica dei soci e degli aderenti alla vita sociale, l’elettività e
la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di
esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere
altresì stabiliti nell'atto costitutivo o nello statuto l'obbligo di
formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da
parte dell'assemblea degli aderenti.
Per associazioni titolari dei diritti di partecipazione previsti nel
presente regolamento non si intendono i partiti ed i movimenti politici
nè gli organismi ad essi associati.
Il formale riconoscimento delle associazioni previsto dall’art. 76 dello
statuto ha luogo mediante iscrizione all’albo, istituito presso il
Comune di Sassari.
L’albo comprende le associazioni operanti in ambito che coincide con il
territorio comunale o lo ricomprende, purché in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, nonché
del requisito della rappresentatività- internazionale, nazionale o
locale con adeguata consistenza di associati, il cui numero minimo non
può comunque essere inferiore a quello indicato per singole categorie
nella tabella allegata al presente regolamento.
L’iscrizione all’albo avviene annualmente su domanda delle Associazioni
con deliberazione della Giunta da adottare entro il mese di dicembre
secondo la procedura di cui agli articoli seguenti.
Fanno parte di diritto dell'albo le associazioni che rappresentino
iscritti in albi previsti da disposizioni di legge o di regolamenti
generali dello Stato e della Regione Sarda.
Le associazioni iscritte all'albo debbono presentare entro il 30
settembre di ogni anno una dichiarazione a firma del legale
rappresentante, che attesti il permanere del possesso dei requisiti
prescritti dallo Statuto e l'eventuale modificazione del numero degli
iscritti o dell'atto costitutivo.Alla dichiarazione dovrà essere
allegata copia del bilancio ed una relazione sull’attività svolta.
L’albo delle associazioni è suddiviso in cinque sezioni:
Nella I sezione sono registrate le associazioni che hanno prevalenti
finalità relative alle attività economiche e del lavoro;
- nella II sezione sono registrate le associazioni che hanno prevalenti
finalità relative alle attività sociali;
- nella III sezione sono registrate le associazioni che hanno prevalenti
finalità relative alla cultura, istruzione e sport;
- nella IV sezione sono registrate le associazioni che hanno prevalenti
finalità relative all’ecologia e all’ambiente;
- nella V sezione sono iscritte le associazioni di volontariato.
In una sezione speciale dell'Albo sono iscritte le associazioni
giovanili.
La Giunta adotta il provvedimento di iscrizione in una delle sezioni
dell’albo sentito il parere della Commissione consiliare permanente per
il decentramento e la partecipazione e previa istruttoria del
funzionario responsabile.
Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito
in giorni 60 decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Ufficio
decentramento e partecipazione.
Le domande di iscrizione all’albo comunale delle associazioni devono
essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.
La domanda in duplice copia, diretta al Sindaco, deve contenere le
generalità e la qualità del firmatario, nonché una dichiarazione del
legale rappresentante che attesti:
- il nome e le precipue finalità dell’associazione;
- l’epoca della sua costituzione;
- il numero degli iscritti alla data della presentazione della domanda;
- l’ubicazione della sede;
- l'approvazione del bilancio con la situazione del patrimonio e del
conto consuntivo dell'ultimo esercizio da parte dell’assemblea degli
iscritti o dei soci.
Alla domanda devono essere allegate la relazione illustrativa delle
attività svolte o programmate e dai contributi ricevuti nonché la copia
autentica dello statuto della associazione o di altro atto costitutivo
pubblico. La firma sulla domanda deve essere autenticata a sensi di
legge.
Sono esonerate dall'obbligo dell'attestazione di cui al punto e) del
comma 2 le associazioni costituitesi nell'anno di presentazione della
domanda
Il responsabile del procedimento istruisce l’istanza; in particolare:
- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e
ogni altro presupposto rilevante ai fini dell’iscrizione all’albo;
- accerta se del caso d’ufficio i fatti e le circostanze dichiarate
nella domanda, anche chiedendo, il rilascio di dichiarazioni integrative
o rettificative;
- richiede l’eventuale esibizione di documenti;
- esperisce, se necessario, accertamenti tecnici ed ispezioni;
- cura le comunicazioni prescritte a sensi di legge e del presente
regolamento;
- trasmette gli atti alla Commissione consiliare competente e
successivamente alla Giunta per i provvedimenti consequenziali.
La Giunta adotta le proprie determinazioni entro il 31 dicembre,
comunicando il provvedimento alla associazione richiedente entro trenta
giorni dalla data della sua esecutività.
La perdita dei requisiti prescritti dal presente regolamento comporta la
cancellazione dall’albo, che è disposta dalla stessa Giunta con la
procedura di cui all'articolo 5.
La Commissione consiliare per il decentramento e la partecipazione ha il
compìito di vigilare sulla tenuta dell'albo oltre agli adempimenti
previsti per l’iscrizione e la cancellazione dall’albo:
- riferisce annualmente al Consiglio sull’attività svolta;
- formula indirizzi per assicurare un adeguamento delle norme del
- regolamento in relazione alle mutate situazioni dei movimenti
associativi, specie con riferimento alla consistenza numerica degli
associati;
- organizza i rapporti fra gli organi del Comune e associazioni,
indicendo periodici incontri con le stesse.
Le Associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5possono costituire
delle consulte per attività omogenee e per settori di competenza
corrispondenti alle sezioni in cui è suddiviso l'Albo di cui al
precedente articolo 4, purché rappresentino almeno la metà più uno delle
associazioni iscritte alla stessa sezione.
Sono organi della consulta:
- l'assemblea, composta dagli iscritti di ciascuna associazione aderente
alla consulta;
- il consiglio dei delegati, composto da un rappresentante di ciascuna
associazione eletto dalla rispettiva assemblea;
- il presidente, eletto dal consiglio dei delegati a maggioranza
assoluta ed a scrutinio segreto.
Gli organi delle consulte durano in carica per il periodo corrispondente
al mandato del Consiglio comunale.
La volontà di aderire alle consulte deve risultare da apposita
deliberazione dell'organismo direttivo di ciascuna associazione, assunta
a maggioranza assoluta dei componenti.
La seduta per l'elezione del presidente della consulta è convocata e
presieduta per la sola prima volta dal presidente o dal delegato
dell'associazione maggiormente rappresentativa per numero di iscritti,
al quale dovranno essere inviate le deliberazioni di cui al comma
precedente.
Spetta all'assemblea la formulazione di indirizzi per l'esercizio
dell'attività propositiva nei confronti dell'Amministrazione comunale.
Spetta al consiglio dei delegati la formulazione di pareri richiesti
sulle singole materie dall'Amministrazione comunale.
Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio dei
delegati, coordinandone l'attività, rappresenta la consulta e tiene i
rapporti con l'Amministrazione comunale.
Il funzionamento della consulta è disciplinato da apposito regolamento
interno, approvato dal consiglio dei delegati su proposta del presidente
e deve garantire in ogni caso la pubblicità delle sedute.
Tutti i pareri, le proposte, le risoluzioni, le raccomandazioni ed i
rilievi emessi dalle consulte, nonché i verbali delle sedute
dell'assemblea e del consiglio dei delegati devono essere trasmessi al
Sindaco per il successivo inoltro agli organi dell'Amministrazione
comunale competenti, i quali hanno l'obbligo di comunicare alle consulte
le determinazioni conseguentemente adottate.
Il presidente, con preavviso di almeno tre giorni, ha diritto a prendere
visione e ottenere copia degli atti dell'Amministrazione comunale,
relativi al proprio settore di competenza.
I gruppi e le associazioni non riconosciute per insufficienza del numero
degli associati possono, purché in possesso degli altri requisiti
prescritti dallo statuto e dal presente regolamento, partecipare
all’attività della consulta senza diritto di voto ma con facoltà di
proposta.
Le associazioni e le consulte, secondo le modalità disciplinate negli
articoli seguenti esercitano attività propositiva e consultiva nei
confronti dell'Amministrazione comunale.
Il Sindaco e la Giunta possono disporre in qualunque momento riunioni
con i rappresentanti dei singoli organismi. Identica facoltà è
riconosciuta alla Commissione consiliare per la partecipazione.
Alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato iscritte
all’albo comunale si applicano le disposizioni di cui al Capo V della
legge7 agosto 1990, n. 241.
L'Amministrazione comunale, se ritiene di rilevanza sociale
l'elaborazione di progetti preventivamente sottoposti alla sua visione,
può collaborare per la realizzazione degli stessi con le consulte o
eventualmente con le associazioni.
Le consulte e le associazioni iscritte all’albo ancorché non aderenti
alle stesse consulte:
- formulano, entro il 90° giorno antecedente il termine di legge per
l'approvazione del bilancio, all’amministrazione comunale indirizzi per
la predisposizione del bilancio di previsione, evidenziando i bisogni
nei settori di rispettiva competenza e le priorità con particolare
riguardo all'impiego di contributi da concedersi da parte del Comune
alle associazioni che hanno i requisiti per l'iscrizione o per il
mantenimento dell'iscrizione all'albo;
- possono formulare motivate proposte di nuovi regolamenti o di
modifiche di quelli esistenti nonché di costituzione di aziende,
istituzioni, società o forme convenzionate;
- possono formulare, nell'ambito della rispettiva competenza, proposte
nella fase di impostazione degli atti di programmazione economica,
finanziaria ed urbanistica e di quelli normativi generali.Esse esprimono
inoltre pareri loro richiesti dagli organi del Comune durante
l'istruttoria di atti e di progetti d'iniziativa pubblica o privata che
incidono in misura rilevante sul tessuto economico ed urbanistico della
città o su interessi diffusi e sulle condizioni dei cittadini.
Le consulte e le associazioni iscritte all’albo ancorché non aderenti
alle stesse consulte esprimono pareri non vincolanti all'Amministrazione
comunale, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, in occasione
dell’adozione di provvedimenti generali relativi a materie connesse alle
finalità proprie della consulta o dell’associazione, con particolare
riguardo a :
- regolamenti comunali relativi alle attività ed al funzionamento dei
servizi che rientrano nei settori di attività delle singole consulte ed
associazioni;
- bilancio preventivo annuale e piano pluriennale degli investimenti;
- investimenti riguardanti settori di competenza delle singole consulte;
- impiego di contributi concessi dal Comune alle associazioni che
operano nei campi di competenza delle singole consulte;
- convenzioni relative alla gestione di impianti e servizi di competenza
delle singole consulte;
- deliberazioni concernenti le tariffe per l'uso degli impianti e delle
attrezzature, relative ai settori di competenza delle consulte;
- tutte le materie indicate al punto c) dell’Art. 12.
L’ordine del giorno del Consiglio, della Giunta, della Commissione
edilizia, della Commissione per la disciplina del commercio è trasmesso
a cura dei responsabili degli uffici, ai rappresentanti degli organismi
di cui al 1° comma; i rappresentanti delle consulte hanno facoltà di
partecipare senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni predette
o di essere sentiti su loro richiesta dal Sindaco o dalle Commissioni
consiliari competenti per materia.
Qualora sia stata indetta istruttoria pubblica, non è necessaria la
consultazione di cui al presente articolo per le materie che ne formano
oggetto.
In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre,
rassegne, le consulte e le associazioni possono richiedere il patrocinio
del Comune, sul quale decide il Sindaco, sentita la Giunta, entro 10
giorni dalla richiesta.
L’eventuale richiesta di contributo finanziario può essere accolta dalla
Giunta nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Art. 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell’apposito regolamento comunale.
Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli Enti ed alle
organizzazioni di volontariato che, pur avendo sede in altro Comune,
operano nel territorio del Comune di Sassari.
CAPO III - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative promosse per
rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente
e per valorizzare gli organismi che tale partecipazione realizzano,
assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge, alle consulte ed
alle associazioni riconosciute a norma di statuto e del presente
regolamento.
Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma precedente
presentano al Sindaco la richiesta di accesso, precisando la struttura
od il servizio al quale la stessa è riferita. L’accesso è disposto, con
le modalità di cui ai successivi articoli, entro 20 giorni dalla
richiesta.
Nella programmazione degli interventi di concessione temporanea di
strutture e spazi che rientrano nella disponibilità del Comune, deve
essere garantito in forma adeguata l'utilizzo gratuito degli stessi da
parte delle associazioni che intendono organizzare manifestazioni di
rilievo culturale e sociale.
Alle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente articolo è
assicurato l’accesso alle istituzioni, alle strutture ed ai servizi che
erogano prestazioni di sicurezza sociale ed assistenziale, educative,
culturali, ricreative e sportive. È assicurato inoltre l’accesso alle
strutture che effettuano i servizi di igiene urbana, depurazione idrica,
tutela ambientale, acquedotti, servizi sociali scolastici, servizi per
l’assistenza all’infanzia, ai giovani, agli anziani ed ai portatori di
handicaps, e in genere ai servizi tecnologici gestiti direttamente
dall’ente o da terzi in concessione.
L’accesso, al quale partecipa un rappresentante della Giunta, avviene in
giorni ed orari compatibili con le esigenze di funzionamento del
servizio ed è preventivamente programmato dal Sindaco, sentito il
responsabile del servizio, d'intesa con i rappresentanti di ciascuna
organizzazione ed associazione che partecipano all’accesso e con la
Commissione consiliare per il decentramento e la partecipazione.
Le richieste di accesso alle strutture ed ai servizi, debitamente
motivate, sono sottoposte alle decisioni del Sindaco, il quale comunica
alle associazioni ed organizzazioni richiedenti l’accoglimento
dell’istanza e le modalità per programmare l’accesso ed il nominativo
del delegato che parteciperà nell’accesso. Il rifiuto od il differimento
dell’accesso devono essere motivati.
Contro il diniego di accesso, le associazioni ed organizzazioni
interessate possono presentare, entro 30 giorni, reclamo scritto al
difensore civico a termini dell’Art. 71 dello statuto e dell’apposito
regolamento.
Nel corso delle visite i rappresentanti delle organizzazioni ed
associazioni possono richiedere gli elementi utili per approfondire la
conoscenza del funzionamento e dei risultati d’esercizio della struttura
o del servizio seduta stante o successivamente possono esprimere le loro
osservazioni e valutazioni sugli adeguamenti ritenuti idonei per una
migliore utilizzazione da parte dei cittadini e degli utenti.
Il delegato del Sindaco, concluso l’accesso e fornite le informazioni
richieste dalle organizzazioni ed associazioni, può contestualmente
concordare incontri con rappresentanti delle stesse per valutare
congiuntamente:
- le proposte per modifiche, ammodernamenti, potenziamenti
all’organizzazione dei servizi ed alle strutture, ritenute necessarie
per conseguire finalità di efficacia e di efficienza nelle prestazioni
ai cittadini;
- gli eventuali apporti collaborativi che le organizzazioni di
volontariato e le associazioni possono assicurare per il conseguimento
dei fini suddetti.
Le osservazioni di cui al primo comma e le proposte, corredate della
relazione del responsabile del servizio o della struttura e concordate
negli incontri di cui al precedente comma sono sottoposte alla Giunta
comunale. La Giunta valuta la loro fattibilità, la compatibilità con i
programmi stabiliti dal Consiglio comunale e le modalità di
utilizzazione dell’apporto operativo delle organizzazioni ed
associazioni interessate e comunica alle stesse le proprie
determinazioni, e quelle eventualmente di competenza del Consiglio
comunale, entro 90 giorni dalla presentazione delle osservazioni e delle
proposte.
I rappresentanti di enti ed i titolari di uffici hanno diritto di
accesso alle strutture ed ai servizi secondo le modalità di cui agli
Art. 17 e 18.
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali,
professionali e di categoria hanno diritto di accesso alle strutture ed
ai servizi; il diritto è esercitabile qualora l'attività dei servizi cui
è richiesto l'accesso abbia attinenza con gli scopi prevalenti delle
organizzazioni stesse.
Con apposito regolamento verranno disciplinate la composizione e le
attribuzioni della Commissione per le pari opportunità.
In attuazione dei principi dettati dall'articolo 98, terzo comma dello
statuto, il Comune ricerca la collaborazione con l'Università degli
Studi nella fase dell'impostazione generale dei programmi di sviluppo
economico, sociale e territoriale.
Il Sindaco promuove opportune intese con il rappresentante dell'Ateneo
per l'organizzazione di periodiche conferenze di servizi.
CAPO IV - ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI E PROPOSTE
I cittadini singoli o associati possono presentare al Sindaco istanze
anche nella lingua materna dirette a rimuovere inconvenienti
nell’attività amministrativa e nella gestione dei servizi o ad esporre
comuni necessità; l’istanza deve contenere gli elementi utili per
l’identificazione dei firmatari, quali la firma leggibile ed il
recapito.
Il Sindaco, accertata l’ammissibilità dell’istanza in base all’Art. 75,
2° comma dello statuto, assegna la stessa all’Assessore competente o al
Segretario generale a seconda che trattisi di argomenti attinenti
all’attività di indirizzo e controllo politico o di gestione
amministrativa perché, attraverso l’istruttoria delle unità
organizzative preposte, forniscano gli elementi utili per la risposta.
Il Sindaco fornisce la risposta per iscritto entro 30 giorni dal
ricevimento comunicando i provvedimenti adottati o proposti o i motivi
per i quali il procedimento non può avere corso; qualora trattisi di
istanza a firma di più cittadini la risposta è indirizzata al primo
firmatario.
I cittadini singoli o associati possono presentare al Sindaco petizioni
anche nella lingua materna dirette a manifestare opinioni, voti e
denunce; la petizione deve contenere gli elementi per l'identificazione
dei firmatari, quali la firma leggibile ed il recapito.
Il Sindaco, accertata l’ammissibilità, della petizione in base all’Art.
75, 2° comma dello statuto, assegna la stessa all’Assessore competente
per materia perché, previa istruttoria attraverso le unità organizzative
preposte, fornisca le proprie valutazioni e proponga, se del caso,
necessari interventi.
Entro 30 giorni dal ricevimento della petizione il Sindaco fornisce la
risposta per iscritto con le modalità di cui al 3° comma dell’articolo
precedente.
Duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sassari
o una o più associazioni iscritte all'albo di cui all'Art. 3 possono
presentare al Sindaco proposte di decisioni e di risoluzioni o di
adozione di altri atti amministrativi.
Il Sindaco, accertata l’ammissibilità della proposta in base all’Art. 75
2° comma dello statuto, la assegna a sé, o agli assessori competenti a
seconda che trattisi di proposte di provvedimenti di competenza del
Sindaco o della Giunta; trasmette al Consiglio comunale la proposta
istruita se trattasi di provvedimenti di competenza dello stesso
Consiglio.
Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri possono far propria la
proposta ed attivarsi per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta il Sindaco comunica al
primo firmatario o al rappresentante dell’associazione l’avvio del
procedimento o i motivi per i quali lo stesso non ha avuto corso.
Centocinquanta cittadini residenti nel Comune possono presentare al
Sindaco interrogazioni per gli scopi indicati nell'Art. 75 dello
Statuto.
Accanto alle firme deve essere indicato in modo leggibile il cognome e
nome, la data e il luogo di nascita nonché il domicilio dei
sottoscrittori.
Il Sindaco ha facoltà di disporre che venga accertata l'autenticità
delle sottoscrizioni e la qualità di cittadino dei firmatari, salvo che
l'interrogazione sia fatta propria da un Consigliere comunale.
Il Sindaco, accertata l'ammissibilità dell'interrogazione a sensi
dell'Art. 75, comma 2 dello statuto, comunica al primo firmatario la
data della discussione in Consiglio comunale.
Dopo la risposta di un componente della Giunta uno dei firmatari può
succintamente formulare osservazioni, dichiarando di essere soddisfatto
o meno.
Il Consiglio dedica alla discussione delle interrogazioni di cui al
presente articolo riunioni periodiche con un minimo di tre all'anno.
CAPO V - L’AZIONE POPOLARE
Ai sensi dell’articolo 7 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n° 142,
ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni
amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
L’azione popolare si sostanzia nella facoltà, riconosciuta al privato,
quale elettore del Comune, di agire per la tutela dell’interesse
pubblico ovvero di far valere in nome proprio un diritto o un interesse
che spetta al Comune.
Le azioni popolari sono dirette alla tutela di un diritto o di un
interesse del Comune nei confronti di terzi.
L'iniziativa dell'azione popolare è preventivamente comunicata al Comune
con adeguate motivazioni.
Presupposto per l’esercizio dell’azione popolare è l’inerzia del Comune
ovvero la non attivazione del Comune per la tutela di un diritto o di un
interesse che spetta all’ente medesimo.
L’azione popolare può essere fatta valere solo innanzi alle
giurisdizioni amministrative.
La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione popolare intrapresa
dall'elettore ai sensi di legge, è tenuta a verificare se sussistono
motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse
dell'ente, entro i termini di legge.Ove deliberi di assumere
direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione
popolare, ne dà avviso agli interessati.Nel caso che non ritenga che
sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela dei
predetti interessi, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo
motivato.
Il giudice adito ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti
del Comune, ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della legge 8 giugno 1990,
n° 142.
L’integrazione del contraddittorio consente al Comune:
- di conoscere le argomentazioni e le conclusioni altrui;
- di manifestare al giudice le proprie;
- di indicare gli elementi di fatto e di diritto che le suffragano;
- di esercitare un’attività propulsiva del processo mediante la
presentazione di richieste, opposizioni, impugnazioni ed altro.
Il Comune è parte necessaria nel processo.