Home Regolamenti

REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Sassari valorizza le libere forme associative e favorisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati all’attività dell’ente mediante gli strumenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
La partecipazione dei cittadini ai fini dell’applicazione del presente regolamento, è garantita dai seguenti istituti:
- Libere forme associative;
- Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte;
- Azione popolare.

[top]

 

CAPO II - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Ai fini del presente regolamento è considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito sotto qualsiasi forma giuridica e ogni organizzazione di volontariato, costituiti al fine di perseguire senza fini di lucro, anche indiretto, gli scopi indicati nell’art. 76 dello statuto.
Le associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, purché la loro costituzione risulti da atto pubblico o da riconoscimento a sensi di legge.
Nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forma giuridiche che l’associazione assume, devono essere rilevabili l’assenza di fini di lucro, la partecipazione democratica dei soci e degli aderenti alla vita sociale, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti nell'atto costitutivo o nello statuto l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
Per associazioni titolari dei diritti di partecipazione previsti nel presente regolamento non si intendono i partiti ed i movimenti politici nè gli organismi ad essi associati.
 

[top]

 

Il formale riconoscimento delle associazioni previsto dall’art. 76 dello statuto ha luogo mediante iscrizione all’albo, istituito presso il Comune di Sassari.
L’albo comprende le associazioni operanti in ambito che coincide con il territorio comunale o lo ricomprende, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, nonché del requisito della rappresentatività- internazionale, nazionale o locale con adeguata consistenza di associati, il cui numero minimo non può comunque essere inferiore a quello indicato per singole categorie nella tabella allegata al presente regolamento.
L’iscrizione all’albo avviene annualmente su domanda delle Associazioni con deliberazione della Giunta da adottare entro il mese di dicembre secondo la procedura di cui agli articoli seguenti.
Fanno parte di diritto dell'albo le associazioni che rappresentino iscritti in albi previsti da disposizioni di legge o di regolamenti generali dello Stato e della Regione Sarda.
Le associazioni iscritte all'albo debbono presentare entro il 30 settembre di ogni anno una dichiarazione a firma del legale rappresentante, che attesti il permanere del possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto e l'eventuale modificazione del numero degli iscritti o dell'atto costitutivo.Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del bilancio ed una relazione sull’attività svolta.

[top]

 

L’albo delle associazioni è suddiviso in cinque sezioni:
Nella I sezione sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche e del lavoro;
- nella II sezione sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività sociali;
- nella III sezione sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, istruzione e sport;
- nella IV sezione sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative all’ecologia e all’ambiente;
- nella V sezione sono iscritte le associazioni di volontariato.
In una sezione speciale dell'Albo sono iscritte le associazioni giovanili.
 

[top]

 

La Giunta adotta il provvedimento di iscrizione in una delle sezioni dell’albo sentito il parere della Commissione consiliare permanente per il decentramento e la partecipazione e previa istruttoria del funzionario responsabile.
Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in giorni 60 decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Ufficio decentramento e partecipazione.
 

[top]

 

Le domande di iscrizione all’albo comunale delle associazioni devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.
La domanda in duplice copia, diretta al Sindaco, deve contenere le generalità e la qualità del firmatario, nonché una dichiarazione del legale rappresentante che attesti:
- il nome e le precipue finalità dell’associazione;
- l’epoca della sua costituzione;
- il numero degli iscritti alla data della presentazione della domanda;
- l’ubicazione della sede;
- l'approvazione del bilancio con la situazione del patrimonio e del conto consuntivo dell'ultimo esercizio da parte dell’assemblea degli iscritti o dei soci.
Alla domanda devono essere allegate la relazione illustrativa delle attività svolte o programmate e dai contributi ricevuti nonché la copia autentica dello statuto della associazione o di altro atto costitutivo pubblico. La firma sulla domanda deve essere autenticata a sensi di legge.
Sono esonerate dall'obbligo dell'attestazione di cui al punto e) del comma 2 le associazioni costituitesi nell'anno di presentazione della domanda
 

[top]

 

Il responsabile del procedimento istruisce l’istanza; in particolare:
- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante ai fini dell’iscrizione all’albo;
- accerta se del caso d’ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda, anche chiedendo, il rilascio di dichiarazioni integrative o rettificative;
- richiede l’eventuale esibizione di documenti;
- esperisce, se necessario, accertamenti tecnici ed ispezioni;
- cura le comunicazioni prescritte a sensi di legge e del presente regolamento;
- trasmette gli atti alla Commissione consiliare competente e successivamente alla Giunta per i provvedimenti consequenziali.
 

[top]

 

La Giunta adotta le proprie determinazioni entro il 31 dicembre, comunicando il provvedimento alla associazione richiedente entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
La perdita dei requisiti prescritti dal presente regolamento comporta la cancellazione dall’albo, che è disposta dalla stessa Giunta con la procedura di cui all'articolo 5.
 

[top]

 

La Commissione consiliare per il decentramento e la partecipazione ha il compìito di vigilare sulla tenuta dell'albo oltre agli adempimenti previsti per l’iscrizione e la cancellazione dall’albo:
- riferisce annualmente al Consiglio sull’attività svolta;
- formula indirizzi per assicurare un adeguamento delle norme del
- regolamento in relazione alle mutate situazioni dei movimenti associativi, specie con riferimento alla consistenza numerica degli associati;
- organizza i rapporti fra gli organi del Comune e associazioni, indicendo periodici incontri con le stesse.
 

[top]

 

Le Associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5possono costituire delle consulte per attività omogenee e per settori di competenza corrispondenti alle sezioni in cui è suddiviso l'Albo di cui al precedente articolo 4, purché rappresentino almeno la metà più uno delle associazioni iscritte alla stessa sezione.
Sono organi della consulta:
- l'assemblea, composta dagli iscritti di ciascuna associazione aderente alla consulta;
- il consiglio dei delegati, composto da un rappresentante di ciascuna associazione eletto dalla rispettiva assemblea;
- il presidente, eletto dal consiglio dei delegati a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto.
Gli organi delle consulte durano in carica per il periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale.
La volontà di aderire alle consulte deve risultare da apposita deliberazione dell'organismo direttivo di ciascuna associazione, assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
La seduta per l'elezione del presidente della consulta è convocata e presieduta per la sola prima volta dal presidente o dal delegato dell'associazione maggiormente rappresentativa per numero di iscritti, al quale dovranno essere inviate le deliberazioni di cui al comma precedente.
Spetta all'assemblea la formulazione di indirizzi per l'esercizio dell'attività propositiva nei confronti dell'Amministrazione comunale.
Spetta al consiglio dei delegati la formulazione di pareri richiesti sulle singole materie dall'Amministrazione comunale.
Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio dei delegati, coordinandone l'attività, rappresenta la consulta e tiene i rapporti con l'Amministrazione comunale.
Il funzionamento della consulta è disciplinato da apposito regolamento interno, approvato dal consiglio dei delegati su proposta del presidente e deve garantire in ogni caso la pubblicità delle sedute.
Tutti i pareri, le proposte, le risoluzioni, le raccomandazioni ed i rilievi emessi dalle consulte, nonché i verbali delle sedute dell'assemblea e del consiglio dei delegati devono essere trasmessi al Sindaco per il successivo inoltro agli organi dell'Amministrazione comunale competenti, i quali hanno l'obbligo di comunicare alle consulte le determinazioni conseguentemente adottate.
Il presidente, con preavviso di almeno tre giorni, ha diritto a prendere visione e ottenere copia degli atti dell'Amministrazione comunale, relativi al proprio settore di competenza.
I gruppi e le associazioni non riconosciute per insufficienza del numero degli associati possono, purché in possesso degli altri requisiti prescritti dallo statuto e dal presente regolamento, partecipare all’attività della consulta senza diritto di voto ma con facoltà di proposta.
 

[top]

 

Le associazioni e le consulte, secondo le modalità disciplinate negli articoli seguenti esercitano attività propositiva e consultiva nei confronti dell'Amministrazione comunale.
Il Sindaco e la Giunta possono disporre in qualunque momento riunioni con i rappresentanti dei singoli organismi. Identica facoltà è riconosciuta alla Commissione consiliare per la partecipazione.
Alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato iscritte all’albo comunale si applicano le disposizioni di cui al Capo V della legge7 agosto 1990, n. 241.
L'Amministrazione comunale, se ritiene di rilevanza sociale l'elaborazione di progetti preventivamente sottoposti alla sua visione, può collaborare per la realizzazione degli stessi con le consulte o eventualmente con le associazioni.
 

[top]

 

Le consulte e le associazioni iscritte all’albo ancorché non aderenti alle stesse consulte:
- formulano, entro il 90° giorno antecedente il termine di legge per l'approvazione del bilancio, all’amministrazione comunale indirizzi per la predisposizione del bilancio di previsione, evidenziando i bisogni nei settori di rispettiva competenza e le priorità con particolare riguardo all'impiego di contributi da concedersi da parte del Comune alle associazioni che hanno i requisiti per l'iscrizione o per il mantenimento dell'iscrizione all'albo;
- possono formulare motivate proposte di nuovi regolamenti o di modifiche di quelli esistenti nonché di costituzione di aziende, istituzioni, società o forme convenzionate;
- possono formulare, nell'ambito della rispettiva competenza, proposte nella fase di impostazione degli atti di programmazione economica, finanziaria ed urbanistica e di quelli normativi generali.Esse esprimono inoltre pareri loro richiesti dagli organi del Comune durante l'istruttoria di atti e di progetti d'iniziativa pubblica o privata che incidono in misura rilevante sul tessuto economico ed urbanistico della città o su interessi diffusi e sulle condizioni dei cittadini.
 

[top]

 

Le consulte e le associazioni iscritte all’albo ancorché non aderenti alle stesse consulte esprimono pareri non vincolanti all'Amministrazione comunale, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, in occasione dell’adozione di provvedimenti generali relativi a materie connesse alle finalità proprie della consulta o dell’associazione, con particolare riguardo a :
- regolamenti comunali relativi alle attività ed al funzionamento dei servizi che rientrano nei settori di attività delle singole consulte ed associazioni;
- bilancio preventivo annuale e piano pluriennale degli investimenti;
- investimenti riguardanti settori di competenza delle singole consulte;
- impiego di contributi concessi dal Comune alle associazioni che operano nei campi di competenza delle singole consulte;
- convenzioni relative alla gestione di impianti e servizi di competenza delle singole consulte;
- deliberazioni concernenti le tariffe per l'uso degli impianti e delle attrezzature, relative ai settori di competenza delle consulte;
- tutte le materie indicate al punto c) dell’Art. 12.
L’ordine del giorno del Consiglio, della Giunta, della Commissione edilizia, della Commissione per la disciplina del commercio è trasmesso a cura dei responsabili degli uffici, ai rappresentanti degli organismi di cui al 1° comma; i rappresentanti delle consulte hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni predette o di essere sentiti su loro richiesta dal Sindaco o dalle Commissioni consiliari competenti per materia.
Qualora sia stata indetta istruttoria pubblica, non è necessaria la consultazione di cui al presente articolo per le materie che ne formano oggetto.
 

[top]

 

In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre, rassegne, le consulte e le associazioni possono richiedere il patrocinio del Comune, sul quale decide il Sindaco, sentita la Giunta, entro 10 giorni dalla richiesta.
L’eventuale richiesta di contributo finanziario può essere accolta dalla Giunta nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’apposito regolamento comunale.
 

[top]

 

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli Enti ed alle organizzazioni di volontariato che, pur avendo sede in altro Comune, operano nel territorio del Comune di Sassari.
 

[top]

 

CAPO III - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative promosse per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente e per valorizzare gli organismi che tale partecipazione realizzano, assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge, alle consulte ed alle associazioni riconosciute a norma di statuto e del presente regolamento.
Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma precedente presentano al Sindaco la richiesta di accesso, precisando la struttura od il servizio al quale la stessa è riferita. L’accesso è disposto, con le modalità di cui ai successivi articoli, entro 20 giorni dalla richiesta.
Nella programmazione degli interventi di concessione temporanea di strutture e spazi che rientrano nella disponibilità del Comune, deve essere garantito in forma adeguata l'utilizzo gratuito degli stessi da parte delle associazioni che intendono organizzare manifestazioni di rilievo culturale e sociale.
 

[top]

 

Alle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente articolo è assicurato l’accesso alle istituzioni, alle strutture ed ai servizi che erogano prestazioni di sicurezza sociale ed assistenziale, educative, culturali, ricreative e sportive. È assicurato inoltre l’accesso alle strutture che effettuano i servizi di igiene urbana, depurazione idrica, tutela ambientale, acquedotti, servizi sociali scolastici, servizi per l’assistenza all’infanzia, ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicaps, e in genere ai servizi tecnologici gestiti direttamente dall’ente o da terzi in concessione.
L’accesso, al quale partecipa un rappresentante della Giunta, avviene in giorni ed orari compatibili con le esigenze di funzionamento del servizio ed è preventivamente programmato dal Sindaco, sentito il responsabile del servizio, d'intesa con i rappresentanti di ciascuna organizzazione ed associazione che partecipano all’accesso e con la Commissione consiliare per il decentramento e la partecipazione.
Le richieste di accesso alle strutture ed ai servizi, debitamente motivate, sono sottoposte alle decisioni del Sindaco, il quale comunica alle associazioni ed organizzazioni richiedenti l’accoglimento dell’istanza e le modalità per programmare l’accesso ed il nominativo del delegato che parteciperà nell’accesso. Il rifiuto od il differimento dell’accesso devono essere motivati.
Contro il diniego di accesso, le associazioni ed organizzazioni interessate possono presentare, entro 30 giorni, reclamo scritto al difensore civico a termini dell’Art. 71 dello statuto e dell’apposito regolamento.
 

[top]

 

Nel corso delle visite i rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni possono richiedere gli elementi utili per approfondire la conoscenza del funzionamento e dei risultati d’esercizio della struttura o del servizio seduta stante o successivamente possono esprimere le loro osservazioni e valutazioni sugli adeguamenti ritenuti idonei per una migliore utilizzazione da parte dei cittadini e degli utenti.
Il delegato del Sindaco, concluso l’accesso e fornite le informazioni richieste dalle organizzazioni ed associazioni, può contestualmente concordare incontri con rappresentanti delle stesse per valutare congiuntamente:
- le proposte per modifiche, ammodernamenti, potenziamenti all’organizzazione dei servizi ed alle strutture, ritenute necessarie per conseguire finalità di efficacia e di efficienza nelle prestazioni ai cittadini;
- gli eventuali apporti collaborativi che le organizzazioni di volontariato e le associazioni possono assicurare per il conseguimento dei fini suddetti.
Le osservazioni di cui al primo comma e le proposte, corredate della relazione del responsabile del servizio o della struttura e concordate negli incontri di cui al precedente comma sono sottoposte alla Giunta comunale. La Giunta valuta la loro fattibilità, la compatibilità con i programmi stabiliti dal Consiglio comunale e le modalità di utilizzazione dell’apporto operativo delle organizzazioni ed associazioni interessate e comunica alle stesse le proprie determinazioni, e quelle eventualmente di competenza del Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla presentazione delle osservazioni e delle proposte.
 

[top]

 

I rappresentanti di enti ed i titolari di uffici hanno diritto di accesso alle strutture ed ai servizi secondo le modalità di cui agli Art. 17 e 18.
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali, professionali e di categoria hanno diritto di accesso alle strutture ed ai servizi; il diritto è esercitabile qualora l'attività dei servizi cui è richiesto l'accesso abbia attinenza con gli scopi prevalenti delle organizzazioni stesse.
 

[top]

 

Con apposito regolamento verranno disciplinate la composizione e le attribuzioni della Commissione per le pari opportunità.
 

[top]

 

In attuazione dei principi dettati dall'articolo 98, terzo comma dello statuto, il Comune ricerca la collaborazione con l'Università degli Studi nella fase dell'impostazione generale dei programmi di sviluppo economico, sociale e territoriale.
Il Sindaco promuove opportune intese con il rappresentante dell'Ateneo per l'organizzazione di periodiche conferenze di servizi.
 

[top]

 

CAPO IV - ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI E PROPOSTE

I cittadini singoli o associati possono presentare al Sindaco istanze anche nella lingua materna dirette a rimuovere inconvenienti nell’attività amministrativa e nella gestione dei servizi o ad esporre comuni necessità; l’istanza deve contenere gli elementi utili per l’identificazione dei firmatari, quali la firma leggibile ed il recapito.
Il Sindaco, accertata l’ammissibilità dell’istanza in base all’Art. 75, 2° comma dello statuto, assegna la stessa all’Assessore competente o al Segretario generale a seconda che trattisi di argomenti attinenti all’attività di indirizzo e controllo politico o di gestione amministrativa perché, attraverso l’istruttoria delle unità organizzative preposte, forniscano gli elementi utili per la risposta.
Il Sindaco fornisce la risposta per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento comunicando i provvedimenti adottati o proposti o i motivi per i quali il procedimento non può avere corso; qualora trattisi di istanza a firma di più cittadini la risposta è indirizzata al primo firmatario.
 

[top]

 

I cittadini singoli o associati possono presentare al Sindaco petizioni anche nella lingua materna dirette a manifestare opinioni, voti e denunce; la petizione deve contenere gli elementi per l'identificazione dei firmatari, quali la firma leggibile ed il recapito.
Il Sindaco, accertata l’ammissibilità, della petizione in base all’Art. 75, 2° comma dello statuto, assegna la stessa all’Assessore competente per materia perché, previa istruttoria attraverso le unità organizzative preposte, fornisca le proprie valutazioni e proponga, se del caso, necessari interventi.
Entro 30 giorni dal ricevimento della petizione il Sindaco fornisce la risposta per iscritto con le modalità di cui al 3° comma dell’articolo precedente.
 

[top]

 

Duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sassari o una o più associazioni iscritte all'albo di cui all'Art. 3 possono presentare al Sindaco proposte di decisioni e di risoluzioni o di adozione di altri atti amministrativi.
Il Sindaco, accertata l’ammissibilità della proposta in base all’Art. 75 2° comma dello statuto, la assegna a sé, o agli assessori competenti a seconda che trattisi di proposte di provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta; trasmette al Consiglio comunale la proposta istruita se trattasi di provvedimenti di competenza dello stesso Consiglio.
Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri possono far propria la proposta ed attivarsi per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta il Sindaco comunica al primo firmatario o al rappresentante dell’associazione l’avvio del procedimento o i motivi per i quali lo stesso non ha avuto corso.
 

[top]

 

Centocinquanta cittadini residenti nel Comune possono presentare al Sindaco interrogazioni per gli scopi indicati nell'Art. 75 dello Statuto.
Accanto alle firme deve essere indicato in modo leggibile il cognome e nome, la data e il luogo di nascita nonché il domicilio dei sottoscrittori.
Il Sindaco ha facoltà di disporre che venga accertata l'autenticità delle sottoscrizioni e la qualità di cittadino dei firmatari, salvo che l'interrogazione sia fatta propria da un Consigliere comunale.
Il Sindaco, accertata l'ammissibilità dell'interrogazione a sensi dell'Art. 75, comma 2 dello statuto, comunica al primo firmatario la data della discussione in Consiglio comunale.
Dopo la risposta di un componente della Giunta uno dei firmatari può succintamente formulare osservazioni, dichiarando di essere soddisfatto o meno.
Il Consiglio dedica alla discussione delle interrogazioni di cui al presente articolo riunioni periodiche con un minimo di tre all'anno.
 

[top]

 

CAPO V - L’AZIONE POPOLARE

Ai sensi dell’articolo 7 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n° 142, ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
L’azione popolare si sostanzia nella facoltà, riconosciuta al privato, quale elettore del Comune, di agire per la tutela dell’interesse pubblico ovvero di far valere in nome proprio un diritto o un interesse che spetta al Comune.
Le azioni popolari sono dirette alla tutela di un diritto o di un interesse del Comune nei confronti di terzi.
L'iniziativa dell'azione popolare è preventivamente comunicata al Comune con adeguate motivazioni.
 

[top]

 

Presupposto per l’esercizio dell’azione popolare è l’inerzia del Comune ovvero la non attivazione del Comune per la tutela di un diritto o di un interesse che spetta all’ente medesimo.
L’azione popolare può essere fatta valere solo innanzi alle giurisdizioni amministrative.
 

[top]

 

La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione popolare intrapresa dall'elettore ai sensi di legge, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge.Ove deliberi di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, ne dà avviso agli interessati.Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela dei predetti interessi, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
 

[top]

 

Il giudice adito ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della legge 8 giugno 1990, n° 142.
L’integrazione del contraddittorio consente al Comune:
- di conoscere le argomentazioni e le conclusioni altrui;
- di manifestare al giudice le proprie;
- di indicare gli elementi di fatto e di diritto che le suffragano;
- di esercitare un’attività propulsiva del processo mediante la presentazione di richieste, opposizioni, impugnazioni ed altro.
 

[top]

 

Il Comune è parte necessaria nel processo.

[top]

 

 

 

 

Torna alla pagina precedente