Home Regolamenti

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

 

1. Il presente regolamento si propone come strumento di sperimentazione per disciplinare l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, alla compartecipazione ai costi dei servizi comunali ed alle agevolazioni e/o esenzioni in materia tributaria.
2. Il regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (G.U. n. 90 del 18-4-1998)”, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. (G.U. n. 118 del 23-5-2000)”, e regolato dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 aprile 2001, n. 242 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. (G.U. n. 146 del 26-06-2001) ”.
3. Il presente regolamento, inoltre, va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.
 

[top]

 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi socio-assistenziali, ai servizi soggetti a contribuzione, all'erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona.
2. L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite all'ente locale, ai servizi in compartecipazione nonché ad agevolazioni e/o esenzioni in materia tributaria. 
3. Rientrano tra le situazioni considerate:

Agevolazioni tariffarie su servizi a retta diversificata in base alle capacità economiche dell’utenza: 
• Asilo nido 
• Servizio d’Assistenza Domiciliare 
• Servizio di trasporto 
• Servizio di mensa scolastica
• Diritto allo studio (finalizzati al pagamento di rette scolastiche) 
• Applicazione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
• Casa Serena
• Comunità non vedenti
• Progetto vacanze ragazzi 
Contributi economici:
• Ad integrazione del minimo vitale
• Straordinari
• Farmaci 
• Canoni di locazione
Procedure di concorso relative all’attribuzione di borse di studio o di rimborsi spese 
4. L'elenco dei servizi e/o prestazioni, di cui al comma 2, ha carattere puramente indicativo e non esaustivo, dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere o ridurre gli ambiti d’applicazione di prestazioni agevolate. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.
5. L'accesso a contributi economici può essere determinato da una soglia I.S.E.E. definita dall'Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici per la valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'amministrazione non prevede agevolazioni economiche d’alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.
 

[top]

 

1. L'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell’articolo 5, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell’articolo 6.
2. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è dato dall’Indicatore della Situazione Economica di cui al comma 1, diviso per il parametro della scala d’equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all'articolo 4.
I.S.E.E. = I.S.E. /Scala D’Equivalenza
 

[top]

 

1. Ai fini della determinazione dell’I.S.E.E. ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti, la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132”, salvo quanto stabilito dai punti seguenti.
• I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F., anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
a. della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
b. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del c.c. (Persone obbligate), secondo l’ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell’art. 441 del codice civile (Concorso di obbligati).
• I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. d’altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
• I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. d’altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerato di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri d’attrazione non operano nei seguenti casi:
a) quando è stato pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’art. 711 del c.p.c. (Separazione consensuale), ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’art. 126 del c.c. (Separazione dei coniugi in pendenza di giudizio); 
b) quando la diversa residenza è consentito a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’art. 708 Codice di Procedura Civile (Tentativo di conciliazione provvedimenti del presidente); 
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, il provvedimento d’allontanamento della residenza familiare, ai sensi dell’art. 333 del Codice civile (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli); 
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 (Domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) della legge 10 dicembre 1970, n. 898 (G.U.RI. n. 306 del 03 dicembre 1970) “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 
• Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini I.R.P.E.F. d’altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini I.R.P.E.F. d’altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti d’assistenza, è considerato nucleo familiare a sé stante.
• Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. Pubblicato nella G.U. 8 giugno 1989, n. 132.”, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini I.R.P.E.F., ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest’ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
2. L’ente si riserva, in relazione a particolari prestazioni, di adottare una composizione del nucleo familiare estratta nell’ambito dei soggetti indicati nel presente articolo. La composizione del nucleo familiare estratto è indicata nel regolamento d’erogazione della specifica prestazione.
3. Con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala d’equivalenza:
Scala d’equivalenza
Numero dei componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

a) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. 
b) Maggiorazione di 0, 2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. 
c) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” o d’invalidità superiore al 66%. 
d) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o d’impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento. 
 

[top]

 

1. L'Indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i seguenti elementi:
a) il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'articolo 2135 del Codice Civile (Imprenditore agricolo), svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.V.A.. In mancanza d’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini I.R.P.E.F. desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
c) i proventi delle attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione I.V.A., assumendo come valore quello della base imponibile ai fini dell'I.R.A.P., al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, così come determinato ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 6 del presente Regolamento.
2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo d’euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.
 

[top]

 

1. Per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente, la prestazione sociale agevolata, l'Indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, di seguito definiti:
a) il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I., al 31 dicembre 

dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa d’abitazione, come sopra definito, nel limite d’euro 51.645,69;
b) il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari in senso stretto, dalle partecipazioni in società quotate e dagli altri cespiti patrimoniali individuali indicati dall'art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 (G.U. 12 luglio 1999, n. 161) “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 “Regolamento concernente modifiche al decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. (G.U. n. 146 del 26-06-2001)”. I valori da considerare sono quelli posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento e, per ciascun componente il nucleo familiare, la loro somma va arrotondata per difetto a 500 euro o ai suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare relativi a ciascun componente il nucleo familiare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 15.493,71 euro, che non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all'articolo 5, lettera d).I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà e reali di godimento.
 

[top]

 

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (gu n. 90 del 18-4-1998)”, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. (gu n. 118 del 23-5-2000)”, l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di prevedere, accanto all'Indicatore della situazione economica, criteri ulteriori di selezione, nelle singole disposizioni attuative relative ai vari servizi.
Nota: 
Ad esempio:
• considerare oltre al reddito complessivo o fiscale ogni altra risorsa economica di qualsiasi natura di cui usufruisce il richiedente la prestazione ed i componenti il suo nucleo familiare ( borse di studio, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e altri benefici di diversa natura).
• Considerare un nucleo familiare ristretto rispetto alla famiglia anagrafica a seconda della natura del servizio (nel caso dell’assistenza agli anziani, considerare il reddito del solo assistito e non quello dei componenti il suo nucleo).
 

[top]

 

1. Il richiedente, la prestazione sociale agevolata presenta, ai sensi degli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”, una dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
2. La dichiarazione sostitutiva unica è resa compilando il modello-tipo predisposto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 “Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. (G.U. n. 155 del 6-7-2001) e ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la sua presentazione. 

Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare. 
3. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata direttamente o trasmessa per mezzo posta. In particolare, può essere:
• Consegnata di persona all’addetto all’ufficio sottoscrivendola in sua presenza;
• Trasmessa all’ufficio completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
• Resa direttamente all’addetto all’ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
• Presentata con la firma già autenticata ai sensi di legge (questa è solo un’eventualità, per chi abbia provveduto di sua iniziativa all’autenticazione).
4. L'Amministrazione Comunale stabilisce nei singoli Regolamenti sui servizi la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
5. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta della prestazione sociale agevolata, l'Amministrazione Comunale richiede una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
6. Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente attesta d’avere conoscenza che, nel caso d’erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.
7. L'acquisizione e il trattamento dei dati della dichiarazione sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modificazioni, nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 “Disposizioni integrative della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici”.
 

[top]

 

1. Coloro che intendono accedere ad una delle prestazioni di cui all’elenco dell’art. 2 del presente regolamento sono tenuti alla presentazione della richiesta per la fruizione della prestazione agevolata.
2. L’accoglimento della domanda di fruizione della prestazione agevolata è subordinato alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, volta ad accertare le condizioni reddituali e patrimoniali del cittadino e del nucleo familiare in cui egli è inserito o alla presentazione di valida attestazione dell’I.S.E.E. rilasciata dall’I.N.P.S.
3. Il Comune, in esecuzione dell’art..43 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (G.U. n. 90 del 18-4-1998)”, nell’ambito dell’organizzazione dei propri uffici e servizi prevede l’istituzione di un apposito servizio incaricato di espletare le seguenti funzioni:
a) Assistenza all’utente nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell’eventuale dichiarazione integrativa predisposta dai singoli servizi nel caso in cui si avvalgono della possibilità di cui all’art. 7 per l’acquisizione d’informazioni supplementari.
b) Verifica, completezza e correttezza formale della dichiarazione.
c) Rilascio ai cittadini che presentano la dichiarazione sostitutiva unica di un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
d) Trasmissione, entro dieci giorni dalla sua presentazione, dei dati della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S. che provvede al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), rendendolo disponibile ai componenti il nucleo familiare per il qual è stata presentata la dichiarazione e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.
4. L'Amministrazione Comunale, qualora il richiedente, la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, nel periodo di validità, richiede all'I.N.P.S. l'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e, nei casi di variazione e integrazione indicati all'art. 7 del presente Regolamento, le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica.
5. Ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (G.U. n. 90 del 18-4-1998)”, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. (G.U. n. 118 del 23-5-2000)”, la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente articolo può essere comunque presentata ai Centri d’Assistenza Fiscale o alla sede I.N.P.S. competente per territorio, nonché agli altri enti erogatori la prestazione agevolata. 
6. Qualora sia ritenuto opportuno per esigenze di carattere organizzativo, il Comune può stipulare apposite convenzioni con i Centri d’Assistenza fiscale per l’espletamento in delega delle funzioni indicate al precedente comma.
7. L'Amministrazione Comunale redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso gli uffici competenti, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
8. Il Servizio d’assistenza, costituisce e gestisce una banca dati relativa ai cittadini richiedenti prestazioni sociali agevolate, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali indicate all'articolo 8, comma 6 del presente Regolamento al fine di rendere fruibile per tutti gli operatori, la consultazione di tali dati. 
 

[top]

 

1. Il Comune attiva, i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le stesse modalità previste nel capo V (Controlli) del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/00, n°445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”.
2. L’attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione d’eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o d’integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell’interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.
3. I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso d’altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi d’altri servizi del Comune. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell’aggiornamento.
4. In alternativa, saranno effettuati controlli indiretti, che comportano l’attivazione dell’Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi d’informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l’acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.
5. L’attività di controllo a campione sarà condotta sul 10% delle istanze pervenute, fatta salva la possibilità di aumentare la percentuale nel caso in cui il risultato degli accertamenti la renda opportuna. La scelta delle istanze con dichiarazione sostitutive di certificazione o d’atto notorio da sottoporre a controllo sarà effettuata mediante sorteggio sulla base d’individuazioni numeriche, nella misura di una pratica ogni dieci presentate.
6. Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un “ragionevole dubbio” sulla veridicità della dichiarazione, cioè:
a) se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose;
b) in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante;
c) in relazione a notizie a conoscenza dell’addetto all’accoglimento dell’istanza o del responsabile del procedimento (anche per verificare le segnalazioni di contro interessati, purché presentate in forma non anonima).
7. L’esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.
8. I responsabile di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell’ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell’ambito d’istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.
9. Per le funzioni di controllo, il Responsabile del servizio competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall’interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
10. Il Comune attiverà convenzioni o protocolli d’intesa operativi con la Guardia di Finanza e altri soggetti istituzionali per l’effettuazione dei controlli.
11. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Settore Comunale adotta ogni misura utile per sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
 

[top]

 

1. La determinazione delle soglie I.S.E.E. sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o benefici, nonché la loro misura, sono determinati con gli appositi atti d’adozione delle tariffe e/o dei servizi e regolamenti relativi ad ogni singolo servizio, in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei beneficiari ulteriori rispetto all’I.S.E.E..
 

[top]

 

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e d’accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l’accesso ai servizi in cui sia richiesta l’attestazione I.S.E.E., è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.
 

[top]

 

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (G.U. n. 90 del 18-4-1998)”, e ai relativi decreti d’attuazione.
APPENDICE LEGISLATIVA
 

[top]

 

Art.3 - Legge 01.12.1970, n.898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.” 16
Art.4 - D.P.R. 30/05/1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.” 18
Art. 59, comma 51, legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.” 19
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (G.U. n. 90 del 18-4-1998)”, 20
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n.221 (G.U. 12 luglio 1999, n. 161) “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.” 29
Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. (G.U. n. 118 del 23-5-2000)” 33
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 aprile 2001, n. 242 Regolamento concernente modifiche al decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n.221 (G.U. 12 luglio 1999, n. 161) “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”. 51
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 18 maggio 2001 
“Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.” (G.U. n. 155 del 6-7-2001) 55

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 73/2003 DEL 8/07/2003

 

[top]

 

 

Torna alla pagina precedente