REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)
1. Il presente regolamento si propone come strumento di sperimentazione
per disciplinare l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente), in relazione alle prestazioni sociali
agevolate erogate dal Comune, alla compartecipazione ai costi dei
servizi comunali ed alle agevolazioni e/o esenzioni in materia
tributaria.
2. Il regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto
Legislativo 31 Marzo 1998, N. 109 “Definizioni di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. (G.U. n. 90 del 18-4-1998)”, come
modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “Disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
in materia di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
(G.U. n. 118 del 23-5-2000)”, e regolato dal decreto del presidente del
consiglio dei ministri 4 aprile 2001, n. 242 “Regolamento concernente
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio
1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di
individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli
articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.
130. (G.U. n. 146 del 26-06-2001) ”.
3. Il presente regolamento, inoltre, va ad integrare ogni altra norma
comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano
la valutazione della situazione economica del richiedente.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a
domanda individuale, ai servizi socio-assistenziali, ai servizi soggetti
a contribuzione, all'erogazione di contributi, sussidi e provvidenze
alla persona.
2. L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte
le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge
inerenti funzioni attribuite o conferite all'ente locale, ai servizi in
compartecipazione nonché ad agevolazioni e/o esenzioni in materia
tributaria.
3. Rientrano tra le situazioni considerate:
Agevolazioni tariffarie su servizi a retta diversificata in base alle
capacità economiche dell’utenza:
• Asilo nido
• Servizio d’Assistenza Domiciliare
• Servizio di trasporto
• Servizio di mensa scolastica
• Diritto allo studio (finalizzati al pagamento di rette scolastiche)
• Applicazione Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
• Casa Serena
• Comunità non vedenti
• Progetto vacanze ragazzi
Contributi economici:
• Ad integrazione del minimo vitale
• Straordinari
• Farmaci
• Canoni di locazione
Procedure di concorso relative all’attribuzione di borse di studio o di
rimborsi spese
4. L'elenco dei servizi e/o prestazioni, di cui al comma 2, ha carattere
puramente indicativo e non esaustivo, dal momento che può essere esteso
o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda
estendere o ridurre gli ambiti d’applicazione di prestazioni agevolate.
L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le
prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge
inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.
5. L'accesso a contributi economici può essere determinato da una soglia
I.S.E.E. definita dall'Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata
non ne specifichi l'entità.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le situazioni
espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una
normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la
definizione di criteri specifici per la valutazione della situazione
economica equivalente. Sono esclusi altresì, i servizi e le prestazioni
per le quali l'amministrazione non prevede agevolazioni economiche
d’alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non
collegati nella misura a determinate situazioni economiche.
1. L'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) è dato dalla somma
dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi
dell’articolo 5, e del venti per cento dell'indicatore della situazione
patrimoniale, determinato ai sensi dell’articolo 6.
2. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è dato
dall’Indicatore della Situazione Economica di cui al comma 1, diviso per
il parametro della scala d’equivalenza corrispondente alla specifica
composizione del nucleo familiare così come definito all'articolo 4.
I.S.E.E. = I.S.E. /Scala D’Equivalenza
1. Ai fini della determinazione dell’I.S.E.E. ciascun soggetto può
appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo
familiare i soggetti componenti, la famiglia anagrafica ai sensi
dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132”, salvo
quanto stabilito dai punti seguenti.
• I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F., anche se componenti altra
famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di
cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini
I.R.P.E.F. di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico,
componente il nucleo familiare:
a. della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
b. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della
persona tenuta agli alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del c.c.
(Persone obbligate), secondo l’ordine ivi previsto; in presenza di più
persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera
componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai
sensi dell’art. 441 del codice civile (Concorso di obbligati).
• I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico
ai fini I.R.P.E.F. d’altre persone, fanno parte dello stesso nucleo
familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
• I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a
carico ai fini I.R.P.E.F. d’altre persone, fanno parte dello stesso
nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di
uno dei coniugi che è considerato di comune accordo corrispondente alla
residenza familiare. Detti criteri d’attrazione non operano nei seguenti
casi:
a) quando è stato pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta
l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’art. 711 del
c.p.c. (Separazione consensuale), ovvero quando è stata ordinata la
separazione ai sensi dell’art. 126 del c.c. (Separazione dei coniugi in
pendenza di giudizio);
b) quando la diversa residenza è consentito a seguito dei provvedimenti
temporanei ed urgenti di cui all’art. 708 Codice di Procedura Civile
(Tentativo di conciliazione provvedimenti del presidente);
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è
stato adottato, il provvedimento d’allontanamento della residenza
familiare, ai sensi dell’art. 333 del Codice civile (Condotta del
genitore pregiudizievole ai figli);
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 (Domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) della
legge 10 dicembre 1970, n. 898 (G.U.RI. n. 306 del 03 dicembre 1970)
“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”, e successive
modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede
giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di
servizi sociali.
• Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini I.R.P.E.F.
d’altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale
risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo,
ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo
con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare
dell’affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o
risulti a carico ai fini I.R.P.E.F. d’altro soggetto. Il minore in
affidamento e collocato presso comunità o istituti d’assistenza, è
considerato nucleo familiare a sé stante.
• Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente. Pubblicato nella G.U. 8 giugno 1989, n. 132.”, è
considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere
considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del
nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini I.R.P.E.F., ai
sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima
convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest’ultimo
è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
2. L’ente si riserva, in relazione a particolari prestazioni, di
adottare una composizione del nucleo familiare estratta nell’ambito dei
soggetti indicati nel presente articolo. La composizione del nucleo
familiare estratto è indicata nel regolamento d’erogazione della
specifica prestazione.
3. Con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare si
applicano i parametri desunti dalla seguente scala d’equivalenza:
Scala d’equivalenza
Numero dei componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
a) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
b) Maggiorazione di 0, 2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori
e di un solo genitore.
c) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” o d’invalidità superiore al 66%.
d) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui
entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto
esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto
attività di lavoro o d’impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono
stati prodotti i redditi di riferimento.
1. L'Indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per
ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione
sociale agevolata, i seguenti elementi:
a) il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. risultante dall'ultima
dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle
attività indicate all'articolo 2135 del Codice Civile (Imprenditore
agricolo), svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori
agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della
dichiarazione ai fini dell'I.V.A.. In mancanza d’obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi
imponibili ai fini I.R.P.E.F. desunti dall'ultimo certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi
limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
c) i proventi delle attività agricole, svolte anche in forma associata,
per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione I.V.A., assumendo come
valore quello della base imponibile ai fini dell'I.R.A.P., al netto dei
costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato
applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del
Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, così
come determinato ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 6 del
presente Regolamento.
2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla
somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una franchigia
corrispondente al valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un
ammontare massimo d’euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a
dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e
l'ammontare del canone.
1. Per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente, la
prestazione sociale agevolata, l'Indicatore della situazione
patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e
mobiliare, di seguito definiti:
a) il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati e
terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da
imprese, quale definito ai fini I.C.I., al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento,
indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta
considerato.
Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae,
fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla
stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto
dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo
risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si
detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito
residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa
d’abitazione, come sopra definito, nel limite d’euro 51.645,69;
b) il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari in senso
stretto, dalle partecipazioni in società quotate e dagli altri cespiti
patrimoniali individuali indicati dall'art. 3, comma 2 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 (G.U. 12
luglio 1999, n. 161) “Regolamento concernente le modalità attuative e
gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
aprile 2001, n. 242 “Regolamento concernente modifiche al decreto del
presidente del consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia
di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo
familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. (G.U. n. 146 del
26-06-2001)”. I valori da considerare sono quelli posseduti al 31
dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento
e, per ciascun componente il nucleo familiare, la loro somma va
arrotondata per difetto a 500 euro o ai suoi multipli. Dalla somma dei
valori del patrimonio mobiliare relativi a ciascun componente il nucleo
familiare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 15.493,71
euro, che non si applica ai fini della determinazione del reddito
figurativo delle attività finanziarie di cui all'articolo 5, lettera d).I
valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo
rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà e
reali di godimento.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998,
n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a
norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(gu n. 90 del 18-4-1998)”, come integrato e corretto dal Decreto
Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate. (gu n. 118 del
23-5-2000)”, l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di
prevedere, accanto all'Indicatore della situazione economica, criteri
ulteriori di selezione, nelle singole disposizioni attuative relative ai
vari servizi.
Nota:
Ad esempio:
• considerare oltre al reddito complessivo o fiscale ogni altra risorsa
economica di qualsiasi natura di cui usufruisce il richiedente la
prestazione ed i componenti il suo nucleo familiare ( borse di studio,
dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e altri benefici di
diversa natura).
• Considerare un nucleo familiare ristretto rispetto alla famiglia
anagrafica a seconda della natura del servizio (nel caso dell’assistenza
agli anziani, considerare il reddito del solo assistito e non quello dei
componenti il suo nucleo).
1. Il richiedente, la prestazione sociale agevolata presenta, ai sensi
degli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47
(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione legislativa”, una
dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie
per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.).
2. La dichiarazione sostitutiva unica è resa compilando il modello-tipo
predisposto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
maggio 2001 “Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione
sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni
per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130. (G.U. n. 155 del 6-7-2001) e ha
validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la
sua presentazione.
Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al
cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione,
qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare.
3. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata direttamente o
trasmessa per mezzo posta. In particolare, può essere:
• Consegnata di persona all’addetto all’ufficio sottoscrivendola in sua
presenza;
• Trasmessa all’ufficio completa della sottoscrizione e di una fotocopia
del documento di riconoscimento;
• Resa direttamente all’addetto all’ufficio, se chi dichiara non sa o
non può firmare;
• Presentata con la firma già autenticata ai sensi di legge (questa è
solo un’eventualità, per chi abbia provveduto di sua iniziativa
all’autenticazione).
4. L'Amministrazione Comunale stabilisce nei singoli Regolamenti sui
servizi la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
5. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi
percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta
della prestazione sociale agevolata, l'Amministrazione Comunale richiede
una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella
precedente.
6. Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente attesta d’avere
conoscenza che, nel caso d’erogazione della prestazione, potranno essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai
sensi delle leggi vigenti.
7. L'acquisizione e il trattamento dei dati della dichiarazione
sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui alla
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modificazioni,
nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 “Disposizioni
integrative della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento di dati
sensibili da parte dei soggetti pubblici”.
1. Coloro che intendono accedere ad una delle prestazioni di cui
all’elenco dell’art. 2 del presente regolamento sono tenuti alla
presentazione della richiesta per la fruizione della prestazione
agevolata.
2. L’accoglimento della domanda di fruizione della prestazione agevolata
è subordinato alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica,
volta ad accertare le condizioni reddituali e patrimoniali del cittadino
e del nucleo familiare in cui egli è inserito o alla presentazione di
valida attestazione dell’I.S.E.E. rilasciata dall’I.N.P.S.
3. Il Comune, in esecuzione dell’art..43 del Decreto Legislativo 31
Marzo 1998, N. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. (G.U. n. 90 del 18-4-1998)”, nell’ambito
dell’organizzazione dei propri uffici e servizi prevede l’istituzione di
un apposito servizio incaricato di espletare le seguenti funzioni:
a) Assistenza all’utente nella compilazione e nella presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica e dell’eventuale dichiarazione
integrativa predisposta dai singoli servizi nel caso in cui si avvalgono
della possibilità di cui all’art. 7 per l’acquisizione d’informazioni
supplementari.
b) Verifica, completezza e correttezza formale della dichiarazione.
c) Rilascio ai cittadini che presentano la dichiarazione sostitutiva
unica di un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e
gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione
economica.
d) Trasmissione, entro dieci giorni dalla sua presentazione, dei dati
della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione al sistema
informativo dell'I.N.P.S. che provvede al calcolo dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.), rendendolo disponibile ai
componenti il nucleo familiare per il qual è stata presentata la
dichiarazione e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.
4. L'Amministrazione Comunale, qualora il richiedente, la prestazione
sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già
presentato la dichiarazione sostitutiva unica, nel periodo di validità,
richiede all'I.N.P.S. l'Indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) e, nei casi di variazione e integrazione indicati
all'art. 7 del presente Regolamento, le informazioni analitiche
contenute nella dichiarazione sostitutiva unica.
5. Ai sensi dell’art.4 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 109
“Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a
norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(G.U. n. 90 del 18-4-1998)”, come modificato dal Decreto Legislativo 3
maggio 2000, n. 130 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate. (G.U. n. 118 del 23-5-2000)”, la
dichiarazione sostitutiva di cui al precedente articolo può essere
comunque presentata ai Centri d’Assistenza Fiscale o alla sede I.N.P.S.
competente per territorio, nonché agli altri enti erogatori la
prestazione agevolata.
6. Qualora sia ritenuto opportuno per esigenze di carattere
organizzativo, il Comune può stipulare apposite convenzioni con i Centri
d’Assistenza fiscale per l’espletamento in delega delle funzioni
indicate al precedente comma.
7. L'Amministrazione Comunale redige specifico materiale esplicativo e
fornisce, attraverso gli uffici competenti, tutte le informazioni per
una corretta autocompilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8
del presente Regolamento.
8. Il Servizio d’assistenza, costituisce e gestisce una banca dati
relativa ai cittadini richiedenti prestazioni sociali agevolate, nel
rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali indicate
all'articolo 8, comma 6 del presente Regolamento al fine di rendere
fruibile per tutti gli operatori, la consultazione di tali dati.
1. Il Comune attiva, i controlli formali sulle autodichiarazioni
seguendo le stesse modalità previste nel capo V (Controlli) del Decreto
del Presidente della Repubblica 28/12/00, n°445 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
legislativa”.
2. L’attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto
finalizzata alla rilevazione d’eventuali errori sanabili, con richiesta
di rettifica o d’integrazione da parte del dichiarante, anche in fase
istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede
dell’interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza
sostanziale sul procedimento in corso.
3. I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante
collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso
d’altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche
dati/archivi d’altri servizi del Comune. Sia le altre Amministrazioni,
come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni
richieste, rispondendo della correttezza e dell’aggiornamento.
4. In alternativa, saranno effettuati controlli indiretti, che
comportano l’attivazione dell’Amministrazione certificante, affinché
raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati.
Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi d’informazioni
possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare
riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei
controlli non è necessaria l’acquisizione di documenti o atti in
originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità
delle dichiarazioni.
5. L’attività di controllo a campione sarà condotta sul 10% delle
istanze pervenute, fatta salva la possibilità di aumentare la
percentuale nel caso in cui il risultato degli accertamenti la renda
opportuna. La scelta delle istanze con dichiarazione sostitutive di
certificazione o d’atto notorio da sottoporre a controllo sarà
effettuata mediante sorteggio sulla base d’individuazioni numeriche,
nella misura di una pratica ogni dieci presentate.
6. Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti
nei casi in cui insorga un “ragionevole dubbio” sulla veridicità della
dichiarazione, cioè:
a) se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie,
inattendibili o lacunose;
b) in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante;
c) in relazione a notizie a conoscenza dell’addetto all’accoglimento
dell’istanza o del responsabile del procedimento (anche per verificare
le segnalazioni di contro interessati, purché presentate in forma non
anonima).
7. L’esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e
pubblicizzato secondo le modalità di legge.
8. I responsabile di procedimento possono attivarsi presso altri servizi
dell’ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni
rilasciate da un medesimo soggetto nell’ambito d’istanze diverse. Questo
al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.
9. Per le funzioni di controllo, il Responsabile del servizio
competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione
necessaria e posseduta dall’interessato in uno spirito di reciproca
collaborazione.
10. Il Comune attiverà convenzioni o protocolli d’intesa operativi con
la Guardia di Finanza e altri soggetti istituzionali per l’effettuazione
dei controlli.
11. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta
salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione
alla Procura della Repubblica) il competente Settore Comunale adotta
ogni misura utile per sospendere e/o revocare ed eventualmente
recuperare i benefici concessi.
1. La determinazione delle soglie I.S.E.E. sotto le quali sono concesse
le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o benefici, nonché la
loro misura, sono determinati con gli appositi atti d’adozione delle
tariffe e/o dei servizi e regolamenti relativi ad ogni singolo servizio,
in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei beneficiari
ulteriori rispetto all’I.S.E.E..
1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e d’accesso
agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l’accesso ai servizi
in cui sia richiesta l’attestazione I.S.E.E., è tenuto a conservare
copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne
prenda visione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa
riferimento al Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N. 109 “Definizioni di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (G.U. n. 90 del
18-4-1998)”, e ai relativi decreti d’attuazione.
APPENDICE LEGISLATIVA
Art.3 - Legge 01.12.1970, n.898 “Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio.” 16
Art.4 - D.P.R. 30/05/1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente.” 18
Art. 59, comma 51, legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica.” 19
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (G.U. n. 90 del
18-4-1998)”, 20
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n.221
(G.U. 12 luglio 1999, n. 161) “Regolamento concernente le modalità
attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni agevolate.” 29
Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate. (G.U. n. 118 del
23-5-2000)” 33
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 aprile 2001, n. 242
Regolamento concernente modifiche al decreto del presidente del
consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n.221 (G.U. 12 luglio 1999, n.
161) “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di
applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”. 51
Decreto del presidente del consiglio dei ministri 18 maggio 2001
“Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e
dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la
compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio
2000, n. 130.” (G.U. n. 155 del 6-7-2001) 55
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 73/2003 DEL 8/07/2003