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Regolamento per la disciplina dell’addizionale comunale all’I.R.PE.F.

 

 

Articolo 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 e sue modificazioni.

 

Articolo 2
Aliquote

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata in 0,8 punti percentuali, applicata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei residenti nel Comune di Sassari.
2. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, si intende prorogata l'aliquota fissata per l'anno in corso, in quanto compatibile con i principi dettati dal presente regolamento.
 

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Articolo 2 bis
Esenzione

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 2 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 15.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.
 

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Articolo 3
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purchè entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
 

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