RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N° 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo, previsto dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n° 109, e successive integrazioni e modificazioni, per incentivare l'attività di progettazione delle opere e dei lavori pubblici, ovvero degli atti di pianificazione territoriale, nonché le modalità di ripartizione dello stesso tra il responsabile unico del procedimento (RUP) e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
1. Per opera o lavoro pubblico si intende un qualsiasi intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 11.02.1994, n° 109 e successive modificazioni e integrazioni così come descritto all'art. 2 della stessa legge. Sono pertanto compresi tutti i lavori che per la loro esecuzione richiedono la predisposizione di elaborati progettuali e contabili conformi a quanto previsto dalla legge 109/94.
- Per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte dall'art. 16 della legge citata;
- Il responsabile unico del procedimento (RUP), le cui mansioni sono definite dall'art. 7 della legge 109/94, coincide con il Dirigente pro-tempore del settore tecnico competente per materia, ovvero con un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, con un dipendente con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni al quale la responsabilità del procedimento viene assegnata dallo stesso dirigente. All'atto della designazione il RUP assume anche il ruolo di responsabile dei lavori di cui all'art. 2 del D.Lgs. 494/96. In relazione a lavori di rilievo intersettoriale o laddove per situazioni contingenti il Dirigente del settore competente per materia sia impossibilitato a svolgere tale funzione, l’incarico di RUP viene conferito dal Direttore Generale, con provvedimento motivato, ad altro Dirigente di un Settore con competenze similari. Quest’ultimo, qualora non intenda assumere egli stesso tali funzioni, ha facoltà di individuare il RUP tra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo.
- Il Piano della sicurezza è definito dal D.Lgs. 494/96.
- Il Direttore dei Lavori assume anche le funzioni di Collaudatore qualora il certificato di collaudo venga sostituito, in conformità alle norme vigenti, dal certificato di regolare esecuzione.
- Per atto di pianificazione, comunque denominato, si intende, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, l'insieme delle prestazioni professionali relative alla formazione di strumenti, sia grafici che normativi, di disciplina e regolamentazione dell'assetto urbanistico ed ambientale del territorio, comunque riconducibili alle attività individuate nelle disposizioni di definizione delle tariffe degli ordini professionali interessati.
CAPO I - DISCIPLINA RIGUARDANTE OPERE E LAVORI
1. Il Dirigente del Settore competente all'attuazione di ciascuna opera o lavoro, con proprio provvedimento, ove non ne assuma direttamente le funzioni egli stesso, nomina il RUP di cui all'art. 7 della legge 109/94.
2. Lo stesso Dirigente, salvo il verificarsi di situazioni di carenza di personale che rendano applicabile quanto disposto dall’art. 17, comma 4, della legge 109/94, procede, per ogni opera o lavoro, all'individuazione: - del progettista o del gruppo di progettazione con specificazione del costo complessivo dell'opera e del termine di consegna degli elaborati progettuali; - del direttore dei lavori e dell'ufficio di direzione; - del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui al D.Lgs. 494/96, ove necessario; - del collaudatore o della commissione di collaudo, ove necessario.
3. Per incarichi di progettazione o direzione lavori di importo stimato inferiore a 100.000 euro, il Dirigente procede per il tramite del RUP con le modalità di cui all’art. 17, comma 12, della legge 109/94 e s.m.i..
4. Nella formazione dei gruppi e nel conferimento degli incarichi dovrà essere assicurato: a) il rispetto delle specifiche professionalità richieste per ciascun progetto: b) una corretta rotazione del personale interessato; c) una equa partecipazione del personale alla distribuzione degli incentivi.
5. Qualora per la redazione di particolari progetti che investano materie di competenza di più settori, si renda necessaria la costituzione di gruppi di progettazione intersettoriali, l'attribuzione degli incarichi è disposta dal Direttore Generale su proposta del Dirigente interessato, sentiti i Dirigenti dei settori di appartenenza del personale costituente il gruppo di progetto.
6. Il gruppo di progetto è integrato: - con il personale amministrativo necessario per redigere lo schema di contratto d’appalto e per curare ogni altro aspetto rilevante sotto il profilo normativo, contabile, del monitoraggio e della rendicontazione; - con il personale del Servizio Espropriazioni, nel caso di opere e di interventi per i quali si renda necessaria l'acquisizione di immobili.
7. Il Responsabile del Procedimento, pur mantenendo le prerogative che la Legge ed il regolamento gli assegna, farà riferimento al Dirigente del Settore cui appartiene perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Nel caso di gruppi di progettazione intersettoriali, il RUP, per le stesse finalità, farà riferimento al Direttore Generale.
8. Il Responsabile del Procedimento che violi obblighi posti a suo carico dalla Legge o dal Regolamento, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo relativamente all'intervento affidatogli.
1. Il fondo di cui all'art. 18 della legge 109/94, come modificato dall'art. 3, comma 29 della legge 24.12.2003, n° 350, è costituito da una somma pari al 2,0% dell'importo posto a base di gara di ogni singolo lavoro pubblico.
2. Gli importi degli incentivi così determinati, da intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi, sono inseriti nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione delle singole opere.
1. La ripartizione del fondo incentivante viene effettuata dal Dirigente del settore cui è assegnata la competenza per la realizzazione dell'opera secondo le seguenti percentuali: - 12 % al Responsabile unico del procedimento; - 2 % allo studio di fattibilità; - 7 % al progetto preliminare; - 9 % al progetto definitivo; - 8 % al progetto esecutivo; - 16 % alla Direzione Lavori; - 6 % al Coordinatore della Sicurezza in fase progettazione e di esecuzione dei lavori - 3 % agli Atti di Collaudo comunque denominati (amministrativi, statici, impiantistici), compreso il certificato di regolare esecuzione; - 4 % al Dirigente di Settore; - 3 % per le attività di collaborazione al Dirigente connotate da particolare rilevanza o complessità, che si registrano nel singolo procedimento; - 13 % ai Collaboratori tecnici del Settore competente all'esecuzione dell'opera; - 16 % ai Collaboratori amministrativi del Settore competente all'esecuzione dell'opera; - 1 % Collaboratori tecnici ed amministrativi dei Settori: Bilancio Finanze e Contabilità; Contratti ed Appalti; Programmazione.
2. Nel caso di lavori da affidare in concessione di costruzione e gestione o tramite project financing vale quanto stabilito al comma precedente, salvo che la quota del responsabile del procedimento è fissata nel 6% e che il restante 6% è ripartito tra i collaboratori amministrativi e quelli tecnici.
3. Qualora il responsabile del singolo procedimento coincida con il Dirigente di settore, quest’ultimo percepirà soltanto la quota stabilita nella tabella di cui sopra per la responsabilità del procedimento mentre la quota prevista nella medesima tabella per il Dirigente andrà a sommarsi a quelle stabilite per i collaboratori tecnici ed amministrativi, con finalità perequative delle stesse.
4. La quota del 1% di competenza dei Settori: Bilancio Finanze e Contabilità - Contratti ed Appalti - e Programmazione verrà ripartita tra i collaboratori dei suddetti Settori, preliminarmente individuati dal Dirigente cui è assegnata la competenza per la realizzazione dell'opera, di concerto col Dirigente del Settore di assegnazione, in funzione dei compiti effettivamente svolti per la realizzazione dell’opera, secondo la seguente articolazione: - 0,50 % al Settore Bilancio Finanze e Contabilità per l'attività di predisposizione e gestione del programma triennale delle opere pubbliche; - 0,35 % al Settore Contratti ed Appalti per le attività di garanzia, ex art. 8 D.P.R. 554/99, della conformità alla legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; - 0,15 % al Settore Programmazione per il monitoraggio delle OO.PP. finanziate con i programmi comunitari.
5. Il Servizio Espropriazioni, in quanto chiamato a svolgere le proprie funzioni a supporto di tutti i Settori tecnici competenti all’esecuzione di opere pubbliche, partecipa alla ripartizione della quota di incentivazione prevista per i collaboratori tecnici ed amministrativi nel precedente comma 1, per qualsiasi opera necessiti di procedure espropriative, indipendentemente dal Settore di appartenenza.
1. La quota spettante per la redazione del progetto, salva diversa determinazione del Dirigente all'atto della costituzione del gruppo di progetto, viene ripartita per i 2/3 in parti uguali tra i progettisti e per 1/3 in parti uguali tra i collaboratori dei progettisti.
2. La quota della Direzione dei lavori, salva diversa determinazione del Dirigente, viene ripartita per i 2/3 al Direttore dei lavori e per 1/3 agli addetti alla contabilizzazione.
3. Per tenere conto di eventuali diverse distribuzioni del personale tecnico e amministrativo all’interno di ciascun settore, le quote di ripartizione dell’incentivo previste per il suddetto personale (13% e 16%) potranno essere, di volta in volta, con provvedimento del dirigente, accorpate al fine di garantire una più equa ripartizione del fondo medesimo.
4. In via generale le somme spettanti ai collaboratori tecnici e amministrativi sono ripartite, dal Dirigente del Settore interessato, sulla base dell'effettivo contributo partecipativo di ciascuno agli atti del procedimento. A parità di contributo partecipativo l’incentivo sarà ripartito in parti uguali se i dipendenti sono inquadrati nella stessa qualifica; nel caso di qualifiche diverse il calcolo individuale verrà effettuato con riferimento alla proporzione esistente tra i valori medi delle retribuzioni fissati per ciascuna categoria dai contratti collettivi di lavoro.
1. Il Dirigente del settore interessato, preferibilmente con cadenza semestrale entro i mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre, provvede alla liquidazione delle somme così maturate:
a) Al Dirigente di Settore; al Responsabile unico del procedimento ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi del settore competente all'esecuzione dell'opera: per lavori di importo inferiore ai 500.000 euro:
- • il 50 % all'approvazione del progetto esecutivo;
- • il 50 % all'approvazione degli atti di collaudo; per lavori di importo superiore ai 500.000 euro:
- • il 30 % all'approvazione del progetto esecutivo;
- • il 40 % ad avvenuta contabilizzazione del 50% dei lavori;
- • il 30 % all'approvazione degli atti di collaudo;
b) -Ai Progettisti ed al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
- • il 100% all'approvazione delle singole fasi di progettazione e del piano della sicurezza.
c) - Alla Direzione lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- • per lavori di importo inferiore ai 500.000 euro: dopo la redazione degli atti di contabilità finale dei lavori;
- • per lavori di importo superiore ai 500.000 euro: il 50% ad avvenuta contabilizzazione del 50% dei lavori ed il restante 50% dopo la redazione degli atti di contabilità finale dei lavori.
d) - Al Collaudatore od alla Commissione di collaudo
- • dopo l'approvazione del verbale degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
1. Le somme da stanziare corrisponderanno all'intera quota di cui all'art. 4, anche nel caso in cui gli incarichi non siano totalmente svolti dal personale dell'Amministrazione.
2. Le quote parti della predetta somma, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dal personale dipendente del Comune di Sassari, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie.
1. In caso di attività progettuali che richiedano l'intervento di particolari professionalità, ove ricorrano le ipotesi di applicabilità di quanto disposto dagli artt. 7, comma 5, e 17, comma 4, della legge 109/94, e dall'art. 8 del D.P.R. 554/99, il Dirigente, su proposta del RUP, sentito il Direttore Generale, può affidare apposito incarico professionale di supporto tecnico, legale o amministrativo ad esperti del settore.
2. Le relative spese troveranno copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico di progetto.
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CAPO II - DISCIPLINA RIGUARDANTE ATTI DI PIANIFICAZIONE
1. Con il provvedimento di incarico alla redazione di un atto di pianificazione a personale interno, viene determinato e impegnato l'importo della somma incentivante, pari al 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione oggetto di elaborazione.
2. Tale percentuale è ridotta al 25% per le varianti parziali/tematiche e per le varianti agli strumenti di attuazione del P.U.C., alle norme tecniche di attuazione, al Regolamento edilizio.
3. Nel caso la redazione degli atti di cui ai commi precedenti fosse affidata solo parzialmente a personale interno, l’incentivo verrà ridotto in proporzione.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione stanzia annualmente in bilancio un fondo in misura congrua e proporzionale ai programmi dell’esercizio di competenza.
1. Le prestazioni professionali che danno diritto al fondo incentivante nella misura indicata nell’articolo precedente sono riferite ai seguenti atti di pianificazione:
- • P.U.C. o P.R.G.; • Varianti generali;
- • Varianti parziali/tematiche; • Strumenti di attuazione del P.U.C. quali Piani attuativi, Peep, Piani particolareggiati e relative varianti;
- • Norme tecniche di attuazione e relative varianti;
- • Regolamento edilizio e relative varianti;
- • Atti di coordinamento della progettazione urbanistica;
- • Varianti o modifiche ex legge n. 1/78.
2. L’incentivo erogato ai sensi del precedente comma copre sia la predisposizione degli elaborati progettuali sia, ove previste, le risposte tecnico – amministrative alle osservazioni e delle integrazioni richieste in sede di verifica di conformità da parte degli organi regionali competenti.
3. Lo stesso incentivo copre, altresì, la verifica della congruità, rispetto a quanto stabilito nella convenzione di incarico, della parte progettuale specialistica (quali studi geologici, idrogeologici, naturalistici, storici etc.) eventualmente affidata a tecnici esterni all’amministrazione per la specificità delle competenze richieste.
1. Nei programmi e nei contratti complessi, quali i programmi integrati di recupero urbano (PIRU) i programmi di riqualificazione urbana (PRU), i programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile (PRUSST), i contratti di quartiere ed altri nell’ambito dei quali viene accantonato il fondo destinato agli incentivi per la progettazione nella misura del 2% e laddove intervenga il Settore della pianificazione urbanistica, si stabilisce di volta in volta, di concerto con il Dirigente del Settore medesimo, la percentuale da assegnare a detto Settore sulla base dell’attività effettivamente svolta in relazione ai suindicati programmi.
1. Il Dirigente di Settore con proprio provvedimento, ove non ne assuma direttamente le funzioni egli stesso, individua il responsabile della progettazione dell’atto di pianificazione. 2. Il responsabile della progettazione deve essere un tecnico in possesso della laurea in architettura o in ingegneria ed abilitato all’esercizio della professione. Egli, all’atto della nomina, redige una relazione preliminare di incarico, dove principalmente: - indica le modalità operative, le fasi di lavoro e la tempistica previste per l’assolvimento della prestazione; - individua le ulteriori figure professionali interne ed, eventualmente, esterne, necessarie per lo svolgimento dell’incarico; - quantifica i costi per la progettazione ed il relativo compenso incentivante; - quantifica, in via preliminare, i costi per l’espletamento delle prestazioni specialistiche da affidare a professionisti esterni all’amministrazione. 3. Il Dirigente, sulla scorta della relazione suddetta e con propria determinazione, provvede ad assegnare l’incarico di progettazione ed a costituire il gruppo di lavoro, individuando le relative mansioni ed indicando la conseguente ripartizione dell’incentivo tra i partecipanti. 4. Nella costituzione dei gruppi di lavoro, dovrà essere garantito il rispetto dei principi indicati al precedente art. 3, comma 4, lett. a), b) e c).
1. L'importo della somma incentivante di cui al precedente art. 10 viene ripartito come segue:
- 10 % al responsabile del gruppo di progettazione;
- 36 % da ripartirsi tra i tecnici progettisti, compreso il responsabile;
- 30 % ai collaboratori tecnici;
- 10 % al responsabile del coordinamento amministrativo;
- 10 % ai collaboratori amministrativi;
- 4 % al Dirigente del Settore.
1. La quota tra i tecnici progettisti viene ripartita di norma in parti uguali tra tutti i componenti il gruppo di progettazione, salvo diverse motivate determinazioni adottate dal Dirigente, sentito il responsabile della progettazione, in relazione ad oggettive situazioni contingenti, sia in fase di attribuzione dell’incarico, sia in fase di liquidazione. Per quanto riguarda i collaboratori tecnici e quelli amministrativi, valgono i principi stabiliti nell’art. 6, comma 3, del presente regolamento, fatte salve le diverse percentuali previste nel caso di atti di pianificazione.
2. Nel caso in cui il responsabile del gruppo di progettazione coincida con il Dirigente di settore, costui percepirà soltanto la quota stabilita nella tabella di cui all’art. 14 per la responsabilità della progettazione dell’atto di pianificazione, mentre la quota prevista nella medesima tabella per il Dirigente andrà a sommarsi a quelle stabilite per i collaboratori tecnici ed amministrativi, con finalità perequative delle stesse.
3. Le somme relative alla redazione degli atti di pianificazione comunque denominati verranno liquidate a seguito dell'approvazione definitiva degli stessi da parte degli organi competenti, ivi compresa l’eventuale conformità della RAS. In caso di mancata approvazione per cause imputabili ai progettisti gli incentivi non verranno corrisposti.
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. In caso di avvenuto espletamento di prestazioni contemplate nel presente regolamento che richiedano l’iscrizione ad un dato Albo Professionale, il relativo onere di iscrizione compete all’Amministrazione Comunale, che provvederà a rimborsarlo ai dipendenti che hanno sostenuto la spesa, previa presentazione della ricevuta di versamento.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 109/94, e dell'art. 106 del relativo regolamento di attuazione, è posto a carico dell'Amministrazione comunale l'onere del rimborso, ai dipendenti incaricati della progettazione, dei 2/3 del premio da questi corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali.
3. L'importo da garantire non può superare il 10% del costo di costruzione dell'opera e la garanzia copre il solo rischio del maggior costo delle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della legge 109/94.
4. L'Amministrazione comunale garantisce per intero e con risorse proprie apposita copertura assicurativa ai tecnici comunali, incaricati quali RUP, quali Direttori dei Lavori o quali responsabili dei Piani per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per gli ulteriori rischi professionali connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento,e derivanti dall’esercizio delle funzioni assegnate, ferma l’esclusione del caso di dolo o di colpa grave.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione delle previsioni di cui al presente articolo dovranno trovare copertura su risorse proprie del bilancio comunale.
1. L'importo dell'incentivazione derivante dall’applicazione del presente regolamento, nel suo complesso ed al lordo di ogni e qualsiasi onere, non può superare per ogni anno solare l’80% del trattamento economico tabellare annuo lordo (comprensivo della tredicesima mensilità) in godimento da parte di ciascun dipendente. Per il personale di qualifica dirigenziale si rimanda a quanto stabilito nel vigente Contratto decentrato integrativo del Comune di Sassari, in materia di limiti all’erogazione di compensi aggiuntivi.
2. Le eventuali somme che non potranno essere liquidate a beneficio di un dipendente in forza del limite di cui al comma precedente potranno essere utilizzate dal Dirigente del Settore a fini perequativi delle spettanze liquidate alla generalità dei dipendenti.
3. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione di opere o di atti di pianificazione o che effettuano altre prestazioni professionali contemplate nel presente regolamento non possono effettuare lavoro straordinario per attività inerenti la progettazione e dette altre prestazioni professionali.
1. Per le attività svolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la ripartizione delle quote di incentivo ex art. 18 L. 109/94 non ancora liquidate è disciplinata dal presente regolamento, salvo il limite costituito dalla somma effettivamente stanziata per i fini in discorso.
2. In caso di mancata approvazione del progetto o dell'atto di pianificazione, qualora il Dirigente competente attesti che tale mancata approvazione è derivante da cause estranee all'attività dei progettisti, la quota spettante ai medesimi dovrà comunque essere liquidata con fondi del bilancio entro l'anno solare successivo alla consegna del progetto o dell'atto di pianificazione.
3. In caso di espletamento parziale delle attività da parte dei diversi soggetti incaricati, conseguenti a revoca, sostituzione o integrazione degli incarichi, la quota da liquidare a ciascun dipendente dovrà tenere conto delle attività effettivamente svolte in relazione al tempo di effettivo svolgimento dell'incarico. Qualora la sostituzione interessi il Direttore dei Lavori o il RUP, le quote da corrispondere a ciascuno dovranno tenere conto anche dell'avanzamento dei lavori.
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1. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 10 delle Preleggi al Codice civile, entra in vigore al 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Approvato con delibera della Giunta comunale n. 17 del 19 gennaio 2006