REGOLAMENTO PER LA SOSTA ANCHE OCCASIONALE NELLE AREE LITORANEE, BOSCHIVE E LITORANEE -BOSCHIVE A RISCHIO AMBIENTALE E D'INCENDIO
- che nel territorio del Comune di Sassari, con particolare riguardo
alla fascia litoranea ed alla pineta prospicenti la baia di Porto Ferro,
Platamona, Lago di Baratz , Porto Palmas è stata rilevata la presenza,
anche in numero notevole, di campeggiatori non autorizzati e quindi
definiti " abusivi" ;
- che le norme vigenti in materia di campeggi, sia quelli individuati ai
sensi della L.217/83,135/01 e L.R.22/84 come vere attività ricettive
all'aria aperta che quelli individuati ai sensi della L.326/58 e DPR
869/61 come attività complementari a finalità sociale - ricreativa, ne
subordinano l'esercizio a specifica autorizzazione comunale
condizionatamente al rispetto delle prescrizioni ed all'ottenimento dei
pareri favorevoli da parte dell'ASL, del Comando Vigili del Fuoco,
dell'Ispettorato Forestale per quanto di loro competenza e dell'EPT, ove
necessaria la classificazione dell'esercizio;
- che sono soggetti a specifica autorizzazione anche i campeggi " in
deroga" organizzati per brevi soste da privati, ai sensi della D.C.C.
550/85;
- che, comunque, ogni utilizzo, anche temporaneo, di aree pubbliche per
la collocazione di tende, campers, roulottes, case mobili e strutture
analoghe , non espressamente autorizzato, è rigorosamente vietato;
- che la situazione sovra descritta comporta oltre ciò ed, anzi,
soprattutto, un grave rischio di danno ambientale e notevoli rischi per
la sicurezza e l'incolumità pubblica, essendo le aree menzionate a
gravissimo pericolo di incendio;
- che gravissimi rischi comportano anche le soste dei gitanti domenicali
od occasionali quando essi accendano, senza attenersi alle prescrizioni
di sicurezza stabilite nell'ordinanza regionale antincendio, fuochi
Richiamata la vigente Ordinanza della Regione Autonoma Sardegna -
Assessorato della Difesa dell'Ambiente Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale
Richiamato l'annuale Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta
Attiva contro gli Incendi Boschivi
Vista la normativa vigente in materia di sicurezza pubblica;
Visto il T.U. Enti Locali D.lvo 267/2000;
SI STABILISCE LA SEGUENTE REGOLAMENTAZIONE
E' rigorosamente vietata la sosta, il parcheggio e la collocazione di
campers, roulottes, furgoni attrezzati, tende da campeggio, nella fascia
litoranea ed all'interno delle pinete ed aree boscate ricadenti nel
territorio del comune di Sassari, con particolare riguardo alle aree
prospicenti la baia di Porto Ferro, Platamona, Lago di Baratz , Porto
Palmas se non all'interno di strutture e/ o aree espressamente
autorizzate allo scopo .
E' vietato l'ingresso, all'interno delle pinete ed alle aree boscate
ricadenti nel territorio del Comune di Sassari con campers, roulottes e
furgoni attrezzati.
E' altresì vietato l'ingresso nelle aree boscate e nelle pinete con
autoveicoli, ove siano state realizzate aree di parcamento pubbliche .
Ove non sussistano aree di parcamento i conduttori degli automezzi
dovranno porre la massima attenzione ad evitare fermate del mezzo a
caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginosa o comunque
di materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature
Nelle aree di sosta pubbliche e nelle aree di parcamento è vietato
rigorosamente il posteggio a scopo di pernottamento, di campers,
roulottes e furgoni attrezzati
Nelle aree oggetto del presente Regolamento è vietato l’uso di fornelli
a gas, elettrici o a carbone salvo che ciò non avvenga, limitatamente
alla cottura di cibi, in aree circoscritte, opportunamente attrezzate,
ripulite da ogni materiale infiammabile.
Gli interessati dovranno assicurare lo spegnimento totale del fuoco e
delle braci prima di abbandonare dette aree.
E’ vietato gettare o abbandonare fiammiferi, sigari o sigarette ed ogni
altro tipo di materiale accesso o comunque infiammabile o combustibile.
E’ fatto salvo, nel rispetto comunque delle prescrizioni di sicurezza
stabilite dall’ordinanza regionale antincendi, l’uso delle attrezzature
di cui al primo comma per coloro che lavorano, autorizzati, all’interno
delle aree boscate.
E’ altresì vietato rigorosamente lo scarico di reflui, wc chimici ed il
deposito di rifiuti di ogni genere e natura fuorchè nelle aree e nei
cassonetti a tal fine collocati dall’Amministrazione.
Le violazioni al predetto Regolamento sono punite, salvo che il fatto
non costituisca violazione più grave soggetta alla norma penale, con la
sanzione amministrativa da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500
Euro.
Sono stabilite le seguenti sanzioni specifiche:
Il campeggio abusivo ossia effettuato in aree non espressamente
autorizzate ed attrezzate comporta la sanzione amministrativa di Euro
100.
L’accensione di fuochi senza l’adozione delle prescrizioni di sicurezza
comporta la sanzione di 200 Euro.
L’ingresso con roulottes, campers e furgoni attrezzati in aree non
autorizzate comporta la sanzione di Euro 100
L’ingresso con auto in aree soggette a divieto d'ingresso comporta la
sanzione di Euro 50
L’imbrattamento e l’abbandono di rifiuti comporta la sanzione di Euro
75.
In caso di seconda violazione si applica una sanzione pari al doppio del
minimo e, ove specifica, secondo quanto stabilito alle lettere
precedenti, al doppio dell’importo stabilito.
Dalla terza e successive violazioni si applica la sanzione da un minimo
di 250 Euro ad un massimo di 500 Euro.
Si richiamano per l’applicazione le norme vigenti in materia di sanzioni
amministrative e, particolarmente l’art.7bis del D.lvo 267/00 T.U Enti
Locali e la L.689/81 .
Copia del presente Regolamento, esecutivo a norma di legge, è inviato
agli Organi di controllo competenti ai fini della sua applicazione.
L’Amministrazione procederà a concertarsi con i Comuni limitrofi al fine
di amplificare ed omogeneizzare le linee d’intervento, obiettivo del
presente Regolamento.
L’Amministrazione, provvederà, mediante collocazione di segnaletica e
cartelli di avviso a segnalare i divieti quivi stabiliti ed a
pubblicizzare le relative sanzioni.
Mediante Ordinanza Sindacale è data pubblica notizia della presente
Regolamentazione
Il presente regolamento viene adottato e reso esecutivo con procedura
d’urgenza
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 79/2003 DEL 24/07/2003