REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (Testo coordinato)
- Il nuovo regolamento è stato approvato con delibera C.C. n. 5 del 23.1.2007 (pdf)
- Il regolamento è stato modificato con delibera C.C 20/2008
- Il regolamento è stato modificato con delibera C.C 9/2009
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1. Le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali non sono considerate fabbricabili e beneficiano delle agevolazioni di legge alla ulteriore condizione che il reddito generato dall’attività agricola sia superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell’anno precedente ai fini delle imposte dirette.2. Per le aree possedute da soggetto che ritiene di essere imprenditore agricolo alle condizioni di cui al comma 1. l’onere della prova è posto a carico del soggetto passivo.
3. In caso di contitolarità del possesso del terreno, le agevolazioni di cui all’art. 9 della legge n. 504/1992, vanno rapportate alla sola quota qualificata, avendo le descritte agevolazioni non carattere soggettivo ma oggettivo.
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1. Al fine di agevolare l’attività accertativa, il Comune può individuare con apposito provvedimento i valori venali minimi delle aree fabbricabili per zone omogenee.2. I valori stabiliti avranno validità anche per l’anno successivo qualora non si deliberi diversamente entro il 31 dicembre di ogni anno.
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1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione di nuovo strumento urbanistico comunale, il contribuente, anche in considerazione dell’opportunità edificatoria offerta e non utilizzata, non potrà richiedere il rimborso dell’imposta pagata nei periodi precedenti.[top]
1. 1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta qualora l’importo dovuto sia inferiore ad € 5,00. Non si procede al rimborso di quote d’imposta qualora l’importo sia inferiore ad € 5,00.[top]
1. Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, la soffitta, la cantina, se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare, nonché un garage o il posto auto. L’equiparazione opera a condizione che tali pertinenze siano durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale.2. Sono considerate abitazione principale le unità immobiliari, precedentemente adibite a tale uso, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata da persone diverse da quelle conviventi al momento del cambiamento di residenza; il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per l’equiparazione mediante dichiarazione personale e relativa documentazione, indicante gli estremi catastali dell’abitazione principale e delle pertinenze.
3. I comproprietari di più immobili adiacenti, che risultano catastalmente divisi, non possono usufruire delle agevolazioni previste per legge per l'abitazione principale su più di una unità immobiliare qualora risultino anagraficamente conviventi.
4. è equiparata all’abitazione principale un’unica unità immobiliare concessa in uso gratuito ai figli o ai genitori, che la occupano quale loro abitazione principale e che ivi abbiano la residenza anagrafica, a condizione che gli stessi non siano titolari in quota pari almeno al 50% di altro immobile adibito ad abitazione nel territorio comunale. L’onere della prova è a carico del contribuente.
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1. Il Comune può riconoscere un’aliquota agevolata nei seguenti casi:a. abrogato;
b. abrogato;
c. per gli alloggi locati con contratto registrato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 431/1998.
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1. Il comune riconosce l’esenzione dal pagamento dell’Ici per gli esercizi commerciali e artigianali situati in vie precluse al traffico veicolare a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e fino al termine dei lavori stessi, nel caso in cui gli esercenti siano proprietari degli immobili su cui si esercita l’attività.
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1. Gli immobili utilizzati direttamente da un ente non commerciale per finalità di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché ricreative e sportive godono dell’esenzione solo se tali attività vengono svolte in forma non esclusivamente commerciale a condizione che si tratti esclusivamente di fabbricati posseduti dall'ente utilizzatore.
2. Ai fine dell'esenzione, gli enti devono presentare al Comune lo statuto e il bilancio dell'ultimo esercizio.
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1. Sono considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari per le quali sussista un oggettiva situazione di pericolo alla salute o all’incolumità fisica delle persone non dipendente dalla volontà del soggetto passivo.2. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.
3. L’inagibilità o inabitabilità può essere dichiarata dalla P.A. o attestata dal soggetto interessato a fruire della riduzione mediante la presentazione di idonea documentazione.
4. Il diritto alla riduzione decorre dalla data di comunicazione al Comune dello stato di inagibilità o di inabilità.
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1. I versamenti effettuati da un contitolare o dagli eredi per conto degli altri si possono considerare regolarmente effettuati purché l’imposta relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta e ne venga data idonea dimostrazione.2. Il Comune può richiedere alla persona che ha effettuato il versamento di rilasciare apposita dichiarazione dalla quale emerga la sua disponibilità ad attribuire ad altri il versamento effettuato.
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1. Il contribuente può fare richiesta scritta affinché le somme a credito di ICI possano essere compensate con quelle dovute a titolo di ICI, indicando l’importo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione.
2. La compensazione potrà avvenire:
a. tra un importo versato in eccesso a titolo di ICI ordinaria con altro da versare allo stesso titolo;
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1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e sostituisce il precedente.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
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