REGOLAMENTO energetico - ambientale
Il presente Regolamento Energetico-Ambientale, assieme alle Linee
Guida per la Bioarchitettura, esprimono la volontà dell’Amministrazione
Comunale di Sassari di valorizzare le politiche per la sostenibilità
ambientale nel proprio territorio e di perseguire un generalizzato
miglioramento della qualità della vita attuale e futura.
L’Amministrazione Comunale, con una serie integrata di interventi,
intende promuovere la qualità ambientale e urbana quale presupposto di
sviluppo del territorio e quale strategia per favorire la crescita
economica.
Sono considerati prioritari gli obiettivi dell’efficienza energetica e
della gestione sostenibile delle risorse idriche.
Il Regolamento Energetico-Ambientale è da intendersi quale normativa di
dettaglio che promuove ed incentiva gli interventi di edilizia
sostenibile, ovvero di bioarchitettura, che presentano caratteri di
qualità dello spazio fisico e dell’ambiente, rispettando i principi di
eco-efficienza e di eco-compatibilità.
Le Linee Guida per la Bioarchitettura, contengono le definizioni e gli
aspetti tecnici di dettaglio relativi all’edilizia sostenibile, ai
materiali bioecologici e alle soluzioni tecniche e tecnologiche atte a
perseguire i livelli prestazionali prescritti dalle presenti norme.
Gli obiettivi principali del presente Regolamento Energetico-Ambientale
sono:
rispondere prioritariamente alle esigenze di risparmio delle risorse
energetiche ed idriche;
attuare la riduzione del consumo di energia non rinnovabile, nel
rispetto del Protocollo di Kyoto, per il contenimento delle emissioni di
CO2 in atmosfera;
essere normati con regole semplici, essenziali e di pura indicazione
procedurale;
essere verificati in modo oggettivo, in sede progettuale, durante i
lavori e a lavori ultimati.
Pertanto, anche in ossequio al D.lgs 311/06, il titolo edilizio
abilitativo (concessione edilizia, autorizzazione edilizia o
dichiarazione di inizio attività) per ogni intervento di nuova
costruzione e, secondo i casi citati dalla legge (art. 3 D.Lgs 192/05
così come modificato e integrato dal D.Lgs 311/06), le ristrutturazioni
di edifici esistenti, sarà rilasciato solo a seguito della presentazione
ed approvazione di apposita documentazione contenente la certificazione
energetica e di sostenibilità ambientale, disciplinata dal presente
regolamento.
Poiché, per gli interventi di iniziativa privata, alcune delle
raccomandazioni contenute nel presente documento non hanno carattere
cogente, ma di indicazione procedurale volontaria, sono stati
individuati una serie di incentivi volti a garantire la compatibilità
economica tra i costi imprenditoriali da sostenere e gli interventi
orientati al miglioramento della qualità abitativa, alla riduzione dei
consumi idrici ed energetici, all’impiego di fonti rinnovabili.
Gli interventi su edifici occupati dalle pubbliche amministrazioni
dovranno soddisfare non solo i requisiti cogenti ma anche quelli
volontari, salvo impedimenti di natura tecnica od economica, assumendo
un approccio esemplare nei confronti dell’ambiente e dell’energia.
Il presente Regolamento Energetico-Ambientale definisce i requisiti
cogenti e quelli volontari relativi alla progettazione integrata
sito-edificio, isolamento termico ed acustico, risparmio idrico,
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e materiali bio-ecologici;
contiene inoltre i relativi livelli prestazionali richiesti, le diverse
tipologie di incentivi previsti e il relativo sistema di attribuzione,
nonchè i metodi di verifica relativamente a qualsiasi intervento
soggetto ad autorizzazione o concessione edilizia e a dichiarazione di
inizio attività.
Si è voluto entrare in merito anche alla gestione degli eventuali
materiali prodotti da scavi, sbancamenti, demolizioni o altro,
prevedendo una cauzione a garanzia dell’effettivo smaltimento o
recupero.
Sono state introdotte prescrizioni riguardanti la problematica del
rumore per ribadire l'obbligo del rispetto della legislazione vigente in
materia di isolamento acustico in edilizia.
Si è inoltre prevista l’istituzione del Registro della Certificazione
Energetica Comunale (CEC), una vera e propria anagrafe energetica degli
edifici, nella quale verranno registrati e classificati tutti gli
immobili del territorio comunale, attraverso l’acquisizione della
documentazione prodotta per gli interventi di nuova realizzazione e per
le ristrutturazioni o attraverso un’accurata diagnosi relativa ai
parametri energetici e impiantistici degli edifici esistenti.
Al fine del rilascio della concessione edilizia* il progetto dovrà
essere dotato di specifica Certificazione Energetica e di Sostenibilità
Ambientale (CESA), che dovrà essere rilasciata da un professionista
qualificato in base alla normativa vigente.
La Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale dovrà essere
redatta sulla base di quanto disposto nel presente Regolamento e
raccomandato nelle Linee Guida per la Bioarchitettura, e dovrà includere
la seguente documentazione:
relazione contenente le valutazioni sulla valorizzazione del rapporto
sito – edificio;
relazione esplicativa che contenga tutti gli elementi obbligatori e
quelli facoltativi incentivanti, di cui al presente regolamento,
adottati nel progetto;
relazione tecnica, redatta secondo il modello riportato all’allegato E
del D.Lgs. 311/2006 e nella quale si attesta che l’indice di prestazione
energetica, la trasmittanza termica e il rendimento globale stagionale,
siano inferiori ai corrispondenti limiti previsti dallo stesso D.Lgs.
311/06 e eventuali integrazioni e modificazioni, la relazione dovrà
riportare anche la classe energetica di appartenenza dell’edificio
secondo la classificazione riportata nella tabella 1.
relazione in merito alla gestione dei materiali provenienti da scavi,
sbancamenti, demolizioni o altro con l’indicazione del loro smaltimento
o reimpiego. A tal proposito, nel caso siano previsti smaltimenti, al
Comune dovrà essere versata una cauzione a garanzia dell’effettivo
conferimento a discarica che dovrà essere quindi certificato.
certificato acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, della legge 447/1995.
|
Classe dell’edificio |
Consumo energetico (Ep) |
|
Classe A |
≤ 30 kWh/m²anno |
|
Classe B |
≤ 50 kWh/m²anno |
|
Classe C |
≤ 70 kWh/m²anno |
|
Classe D |
≤ 90 kWh/m²anno |
|
Classe E |
≤ 120 kWh/m²anno |
|
Classe F |
≤ 160 kWh/m²anno |
|
Classe G |
> 160 kWh/m²anno |
Tab. 1 – Classificazione degli edifici in relazione al consumo
energetico
* “per la autorizzazione edilizia e per la denuncia di inizio attività”
è richiesta la sola “relazione in merito alla gestione dei materiali
provenienti da scavi, sbancamenti, demolizioni o altro con l’indicazione
del loro smaltimento o reimpiego. A tal proposito, nel caso siano
previsti smaltimenti, al Comune dovrà essere versata una cauzione a
garanzia dell’effettivo conferimento a discarica che dovrà essere quindi
certificato.”
Nella fase preliminare di accettazione della pratica progettuale sarà
effettuata, da parte dell’Amministrazione Comunale, l’analisi della
documentazione inclusa all’interno della Certificazione Energetica e di
Sostenibilità Ambientale.
La dichiarazione di fine lavori dovrà essere asseverata dal Direttore
dai Lavori e dovrà certificare la conformità dell’opera al progetto e
alla Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale (CESA) .
Tale documentazione sarà conservata dal Comune al fine degli
accertamenti.
A seguito della chiusura dei lavori verrà emesso, da parte
dell’Amministrazione comunale, l’attestato del “RENDIMENTO ENERGETICO”
conforme alla normativa vigente (D.Lgs. 192/05, D. Lgs. 311/06 e s.m.i.)
riportante la classe energetica di appartenenza dell’edificio.
Tale classificazione comunale verrà riportata su apposita targa
rilasciata solo ed esclusivamente dall’ufficio comunale competente, da
affiggere in maniera visibile all’esterno dell’edificio stesso.
I dati relativi alle classi energetiche degli edifici di nuova
costruzione o ristrutturati verranno raccolti nel Registro della
Certificazione Energetica Comunale (CEC), una vera e propria anagrafe
energetica degli edifici costantemente aggiornata che verrà resa
pubblica.
Qualora gli interventi riguardino edifici o zone sottoposte a
particolare tutela (vincolo monumentale, paesaggistico ecc.) si
procederà come previsto dalle rispettive discipline di vincolo con i
relativi pareri preventivi e con particolare verifica della
compatibilità morfologica, con possibilità di deroga rispetto agli
obblighi di installazione di cui al presente regolamento al regolamento
edilizio.
Al fine di promuovere la progettazione bio-climatica in grado di
risparmiare in forma “passiva” parte dell’energia richiesta per il
riscaldamento, raffrescamento e illuminazione dell’edificio, si dovrà
partire dall’analisi del sito e, sulla base delle caratteristiche del
luogo, si progetterà la posizione, l’orientamento, la forma, l’involucro
esterno dell’edificio e l’integrazione tra questo e le sistemazioni
esterne in modo da sfruttare al meglio i fattori climatici.
Solo successivamente si potranno compiere le scelte di carattere
tecnologico-impiantistiche per la climatizzazione invernale ed estiva
nonché per l’illuminazione artificiale, in funzione degli apporti
energetici gratuiti dovuti al sole e alla ventilazione naturale.
Le soluzioni tecniche e tecnologiche per la progettazione bioclimatica
dell’edificio sono contenute nelle Linee Guida per la Bioarchitettura, a
cui si rimanda.
A tale scopo, negli interventi di nuova costruzione, prima della fase di
definizione della disposizione degli edifici e delle interconnessioni
interne, va redatta una relazione descrittiva contenente:
1. Analisi del sito
Si dovrà fare riferimento a:
- caratteristiche fisiche del sito: orientamento, orografia, idrografia,
ecc.;
- regime locale dei venti e soleggiamento nelle diverse stagioni;
- contesto costruito: edifici e strutture in prossimità dell’area di
intervento e loro interazione con il soleggiamento e la ventilazione
naturale del sito, collegamento con le strade esistenti, altre
caratteristiche rilevanti quali la panoramicità, ecc.;
- presenza di alberature sul lotto o nei siti adiacenti, nel caso
abbiamo influenza sui fattori climatici locali, identificandone la
posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni.
2. Progettazione del sito
La pianificazione urbanistica e la progettazione dei lotti da edificare,
della viabilità e dei singoli edifici secondo i criteri della
bioclimatica dovrà tendere a:
- garantire, per tutti gli edifici, un accesso ottimale alla radiazione
solare in modo da assicurare un corretto illuminamento naturale nei vari
ambienti;
- consentire che le coperture, le facciate a sud e a ovest degli edifici
possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture
adiacenti, per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica
estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
- garantire l’irraggiamento solare diurno tutto l’anno per tutti gli
impianti solari realizzati o progettati o per le superfici predisposte
per la loro installazione (tetti di piscine o impianti sportivi,
strutture sanitarie ecc. con elevati consumi di acqua calda sanitaria);
- trarre vantaggio dei venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento
naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze,
giardini, ecc.);
- predisporre adeguate schermature, preferibilmente alberature, per
proteggere gli edifici e le aree di soggiorno esterne dai venti
invernali prevalenti.
Al fine del perseguimento degli obiettivi suddetti, la progettazione del
sito dovrà seguire le indicazioni contenute nelle Linee Guida per la
Bioarchitettura.
3. Progettazione del verde
Il verde dovrà avere non soltanto una funzione ornamentale e di
completamento del progetto architettonico, ma dovrà essere progettato in
modo da produrre effetti positivi sul microclima del sito.
Le piante, infatti, mitigano i picchi di temperatura estivi grazie alla
capacità di regolare la temperatura e l’umidità dell’aria per mezzo
dell’evapotraspirazione, nonché grazie all'ombreggiamento prodotto dalla
loro chioma che, evitando l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e
sulle superfici circostanti, riducono l’accumulo termico.
Nella stagione fredda, al contrario, il verde può essere utile come
barriera antivento per proteggere gli edifici e gli spazi esterni dai
freddi venti invernali.
Inoltre, grazie ai processi metabolici naturali della fotosintesi
clorofilliana, il verde svolge l’importante funzione di ridurre gli
inquinanti presenti in atmosfera, contribuendo a migliorare la qualità
dell’aria.
Per quanto riguarda gli edifici, sarà opportuno disporre la vegetazione
(o altri schermi) in modo da massimizzare l'ombreggiamento estivo delle
seguenti superfici, in ordine di priorità:
- le superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e sud ovest;
- le pareti esterne esposte sud e a ovest;
- le pareti esterne esposte a est;
- le superfici capaci di assorbire radiazione solare entro 6 metri
dall'edificio.
Per quanto riguarda l'ombreggiamento delle zone adibite a parcheggio o
di altre zone stradali utilizzate per lo stazionamento dei veicoli,
risultati significativi vengono ottenuti attenendosi alle seguenti
prescrizioni:
gli alberi messi a dimora devono garantire una superficie coperta
dalla loro chioma pari almeno al 50% dell'area lorda;
il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde di
altezza non inferiore a un metro e di opacità superiore al 75%.
Tutte le aree oggetto di intervento non occupate dagli edifici devono
essere progettate e realizzate con soluzioni tecniche tali da limitare
l’apporto idrico in fognatura, garantendo un livello di permeabilità del
suolo tale da consentire la percolazione in ambito locale delle acque
meteoriche, contribuendo così al ripristino delle falde acquifere.
Per la progettazione del verde secondo i criteri suesposti si rimanda al
Regolamento del Verde del Comune di Sassari e alle indicazioni contenute
nelle Linee Guida per la Bioarchitettura.
Gli edifici devono essere concepiti e realizzati in modo da
consentire una riduzione dei consumi di energia per il riscaldamento
invernale e la climatizzazione estiva, ai fini del contenimento
energetico, della riduzione dell’inquinamento atmosferico e del
miglioramento delle condizioni di comfort interno.
Ai sensi della normativa nazionale sul risparmio energetico (D.Lgs
192/05 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 311/06) gli edifici
di nuova costruzione e, secondo i casi citati dalla legge (art. 3 D.Lgs
192/05 così come modificato e integrato dal D.Lgs 311/06), le
ristrutturazione di edifici esistenti, dovranno essere eseguite in modo
tale da ridurre i consumi energetici.
Per quanto riguarda l’involucro, gli interventi soggetti a
certificazione energetica dovranno soddisfare i requisiti riportati
negli allegati al D.Lgs 311/06 e successivi.
1. Per Sassari, Zona Climatologia C, Gradi Giorno 1185, i limiti fissati
per l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
Ep sono i seguenti:
|
S/V m²/m³ |
Ep (kWh/m2anno) |
|
≤ 0,2 |
19.1 |
|
≥ 0,9 |
68.1 |
Tab. 2 - Consumo massimo di energia (Ep) per la climatizzazione invernale fino al 31.12.2009
|
S/V m²/m³ |
Ep (kWh/m2anno) |
|
≤ 0,2 |
17.6 |
|
≥ 0,9 |
59.4 |
Tab. 3 - Consumo massimo di energia (Ep) per la climatizzazione
invernale dal 01.01.2010
tutti gli altri edifici
|
S/V m²/m³ |
Ep (kWh/m3anno) |
|
≤ 0,2 |
5.6 |
|
≥ 0,9 |
17.4 |
Tab. 4 - Consumo massimo di energia (Ep) per la climatizzazione invernale fino al 31.12.2009
|
S/V m²/m³ |
Ep (kWh/m3anno) |
|
≤ 0,2 |
5 |
|
≥ 0,9 |
15.4 |
Tab. 5 - Consumo massimo di energia (Ep) per la climatizzazione
invernale dal 01.01.2010
I valori limite riportati nelle tabelle sono stati ricavati utilizzando
la formula dell’interpolazione lineare tra gli estremi previsti dalla
legge nelle tabelle per la zona climatica C. Sono validi per la
climatologia di Sassari e sono espressi in funzione del rapporto di
forma dell’edificio S/V, dove:
S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso
l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di
riscaldamento), il volume riscaldato V;
V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio
riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
Per il calcolo di Ep nei casi in cui i valori di S/V sono compresi
nell’intervallo 0,2 ÷ 0,9 si procede ancora mediante interpolazione
lineare.
|
Esempio: calcolo di Ep con l’interpolazione lineare per S/V compresi tra 0,2 e 0,9 Zona Sassari gg 1185 - edifici residenziali -
Conoscendo gli estremi 0,2 e 0,9 e i relativi limiti fissati per il fabbisogno di Energia Primaria annua per la climatizzazione invernale Ep, per il calcolo dell’Ep relativa a valori intermedi di S/V si applica la formula:
|
2. il valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio edilizie (opache e trasparenti) non dovranno superare i limiti imposti dalla tabella 6.
|
SASSARI ZONA C GRADI GIORNO 1185 |
||
|
|
U (W/m2K) fino al 31/12/2009 |
U (W/m2K) dal 01/01/ 2010 |
|
Strutture opache verticali |
0,46 |
0,40 |
|
Strutture opache orizzontali o inclinate di copertura |
0,42 |
0,38 |
|
Strutture opache orizzontali di pavimento verso terreno o locali non riscaldati |
0,49 |
0,42 |
|
Chiusure trasparenti comprensive degli infissi |
3 |
2,6 |
|
Trasmittanza centrale termica dei vetri |
2,3 |
2,1 |
Tab. 6 - Valori massimi di trasmittanza termiche utile delle
strutture opache e delle chiusure trasparenti che delimitano la
superficie di un edificio.
Definizioni:
Trasmittanza: rappresenta il flusso di calore che passa attraverso un mq
di parete per ogni grado di temperatura di differenza fra due superfici.
Viene espresso in W/m2K.
Gradi Giorno: è la somma estesa a tutti i giorni di un periodo annuale
convenzionale di riscaldamento delle sole differenze positive
giornaliere tra la temperatura dell’ambiente convenzionalmente posta a
20° C e la temperatura media giornaliera esterna.
La massa superficiale (MS) delle pareti opache (vert., orizz.,
inclinate) deve essere superiore a 230 kg/m².
E’ concesso, ad esclusione degli edifici di categoria E.6 ed E.8,
l’utilizzo (documentato e certificato) di tecniche e materiali che
contengono le oscillazioni di temperatura al pari delle superfici aventi
MS > 230 kg/m².
Negli interventi edilizi su edifici esistenti (ad esclusione d’immobili
industriali a “tipologia capannone” o equivalenti destinati a
lavorazioni industriali di tipo tradizionale) che prevedono la
sostituzione dei serramenti esterni è fatto obbligo di installare
esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U
conforme alle norme vigenti.
Negli interventi edilizi su edifici esistenti, che prevedano la
sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di
copertura, è fatto obbligo di rispettare i valori, definiti dalla
normativa vigente, di trasmittanza termica equivalente U tra l’ultimo
piano abitabile e lo spazio esterno. Il calcolo dovrà essere sviluppato
secondo quanto indicato nella norma UNI EN 832
La quota di spessore/volume dei muri perimetrali e delle solette
compresa tra i 30 e i 50 cm dovuta all’isolamento dell’involucro
edilizio, non sarà conteggiata nelle volumetrie. Per quanto riguarda gli
edifici di nuova costruzione rimangono comunque confermate le distanze
di legge dal confine o da altri edifici mentre, per quanto riguarda
l’adozione di un sistema di isolamento a cappotto da realizzare in
strutture esistenti, lo spessore dell’isolante oltre che non concorrere
alla determinazione dell’incremento di volume, può derogare alla
distanza minima di legge dal confine o da altro edificio. Tali
incrementi di volume dovranno essere opportunamente documentati e
motivati all’interno del certificato energetico.
I requisiti definiti nel presente articolo, finalizzati al miglioramento
delle prestazioni, al contenimento dei consumi energetici degli edifici
e dell’inquinamento atmosferico, dovranno essere soddisfatti
preferibilmente seguendo le indicazioni di buona tecnica costruttiva,
tipologica ed impiantistica contenute nelle Linee Guida per la
Bioarchitettura, a cui si rimanda.
Il rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico, così
come definito al punto 5 dell’Allegato I al D.lgs 192/2005 così come
modificato dal D.Lgs 311/06) dovrà essere superiore a = (75 + 3 Log Pn)
%
(dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del
generatore o dei generatori di calore a servizio dell’edificio). La
formula si applica per potenze del generatore fino a 1000 kW, oltre tale
potenza il rendimento globale medio stagionale deve essere non inferiore
all’84%.
E’ fatto obbligo di utilizzare caldaie a condensazione almeno a 4 stelle
con controllo della temperatura dell’acqua di ritorno con bruciatori ad
emissione di Nox minore di 120 mg/kWh, se alimentati a gasolio e minore
di 80 mg/kWh se alimentati a metano o GPL. In via alternativa è
possibile l’utilizzo di caldaie a legna, a cippato o a pellet con
rendimento superiore all’85% e bassa emissione di polveri.
Gli impianti d’immobili con più unità abitative e con un’unica centrale
termica, dovranno prevedere una distribuzione del calore orizzontale e
l’inserzione, per ogni unità abitativa, di un contabilizzatore di calore
per il pagamento a consumo dell’energia termica, così da garantire che i
costi relativi possano essere ripartiti per l’80% sulla base dei consumi
reali effettuati da ogni singola unità immobiliare e per il 20% sulla
base dei millesimi di proprietà o altri metodi di ripartizione.
Ogni ambiente deve prevedere un sistema di termostatazione programmabile
con almeno l’installazione di valvole termostatiche per regolare
automaticamente l'afflusso di acqua calda in base alla temperatura
scelta ed impostata su un'apposita manopola graduata.
Ogni immobile dovrà dotarsi di idoneo campo solare per la produzione del
50% dell’acqua sanitaria e di impianto per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, cosi da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 kWp per unità immobiliare, compatibilmente
con la realizzazione tecnica dell’intervento. Per i fabbricati
industriali, artigianali e commerciali, di estensione superficiale non
inferiore a 100 mq, la produzione energetica minima da fonti rinnovabili
dovrà essere di 5kWp.
Su ogni nuovo edificio deve essere individuata una superficie di
copertura, orizzontale o inclinata esposta verso i quadranti Sud-Est,
Sud e Ovest, di dimensioni pari ad almeno il 25% della superficie
coperta, ombreggiata per non più del 10% da parte dell’edificio stesso
nei mesi più sfavoriti di dicembre e gennaio. Tale superficie dovrà
essere mantenuta libera da elementi architettonici quali comignoli,
abbaini, volumi tecnici, ecc. Sono ammesse superfici di dimensioni
ridotte rispetto a quanto sopra indicato ove sia dimostrata
l’impossibilità tecnica di ottemperarvi.
Dovranno essere previsti locali per sistemare:
gli accumuli per un impianto solare termico nella misura di 50 litri
per ogni mq di superficie disponibile per l’impianto solare come
definita dal precedente punto ;
un condotto di evacuazione fumi sfociante a tetto, di dimensioni e
caratteristiche adeguate alla tipologia di generatore di calore previsto
nel caso di impianto centralizzato per il riscaldamento degli ambienti e
la produzione di acqua calda sanitaria, in accordo a quanto previsto
dalle norme UNI vigenti. Il camino sfociante sopra la copertura può
essere omesso nei soli casi previsti dall’art. 5 comma 9 del DPR 412/93
e s.m.i.;
una canalizzazione collegante detto locale tecnico al suolo pubblico
stradale, di dimensioni e caratteristiche adeguate ad ospitare, anche in
un secondo tempo, le tubazioni di fornitura da rete del combustibile
gassoso;
un cavedio di collegamento tra il locale tecnico e il manto di
copertura (in relazione alla superficie di cui al precedente punto 1)
per il passaggio delle tubazioni di mandata e ritorno e del collegamento
elettrico dei sensori dell’impianto solare termico, o delle linee
elettriche di un possibile impianto fotovoltaico, opportunamente
dimensionato;
una serie di cavedi, per la posa delle colonne montanti di
distribuzione dell’acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per
gli usi sanitari, opportunamente dimensionati;
una serie di cavedi per la posa delle diramazioni dalle colonne
montanti (di distribuzione dell’acqua calda per il riscaldamento degli
ambienti e per gli usi sanitari) ai collettori presenti all’interno
delle singole unità immobiliari.
Tutti i cavedi previsti dai commi precedenti dovranno presentare
andamento il più possibile rettilineo e opportune aperture, su spazi non
privati, dalle quali facilitare l’inserimento delle tubazioni.
Negli interventi edilizi su edifici esistenti costituiti da più unità
immobiliari con impianto di riscaldamento centralizzato, che preveda
indifferentemente la sostituzione del generatore o il rifacimento della
rete di distribuzione del calore, è fatto obbligo di applicare sistemi
di regolazione (esempio manopole termostatiche ) e contabilizzazione del
calore (diretti o indiretti) individuali per ogni unità immobiliare,
così da garantire che i costi relativi possano essere ripartiti per
l’80% sulla base dei consumi reali effettuati da ogni singola unità
immobiliare e per il 20% sulla base dei millesimi di proprietà o altri
metodi di ripartizione.
In ogni caso tutti gli edifici costituiti da più unità immobiliari con
impianto di riscaldamento centralizzato dovranno prevedere l’adozione
dei suddetti sistemi di contabilizzazione entro la data del 31/12/2010.
Risparmio idrico.
Tutti i nuovi edifici e quelli oggetto di ristrutturazione edilizia,
articolati su più unità immobiliari, devono prevedere l’utilizzo di
sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua potabile,
così da garantire che i costi relativi siano ripartiti in base ai
consumi realmente effettuati da ogni singola unità immobiliare.
E’ obbligatorio dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per
il contenimento dei consumi idrici:
- ogni vaschetta di scarico dei WC deve essere dotata di due livelli di
scarico con un massimo totale di 6 litri.
- per le destinazioni d’uso non residenziali: temporizzatori che
interrompono il flusso dell’acqua dopo un tempo predeterminato;
Questa norma può non essere applicata nel caso in cui l’acqua impiegata
sia quella piovana.
È fatto obbligo inoltre, per tutti i rubinetti dei bagni e delle cucine,
esclusi quelli delle vasche da bagno, dell’uso di dispositivi aeratori
che, pur mantenendo e migliorando le prestazioni del getto d’acqua,
riducano il flusso a 8 l/min.
La riduzione della portata dei rubinetti deve essere adottata anche nel
caso di interventi di manutenzione straordinaria che interessino i
servizi igienici di edifici esistenti.
Tutti gli immobili che prevedono lo stoccaggio dell’acqua potabile in
serbatoi dovranno essere dotati di apposito impianto di trattamento
dell’acqua in uscita dal serbatoio tale da garantire la potabilità della
stessa.
Recupero delle acque meteoriche, depurazione e riciclaggio.
Le destinazioni d’uso dell’acqua sono molto diverse e, di conseguenza,
la qualità richiesta per ciascun utilizzo varia molto: massima per gli
usi potabili e per l’igiene personale, minore per altri usi come le
vaschette del W.C., il giardinaggio, il lavaggio di veicoli o strade,
ecc.
Data la disponibilità limitata di acqua potabile, è necessario limitare
l’impiego di questa agli usi per i quali è indispensabile, potendo
adoperare acque depurate o riciclate per tutti gli altri usi.
Pertanto, in tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione
edilizia ed urbanistica deve essere previsto l’uso razionale delle
risorse idriche, favorendo il riutilizzo, sia ad uso pubblico che
privato, delle acque meteoriche e il riciclaggio delle acque grigie
(prodotte da docce, vasche da bagno, e lavabi dei bagni) per gli usi
secondari consentiti dalla normativa vigente.
Gli interventi edilizi sopra descritti dovranno prevedere la
predisposizione della rete idrica duale tale da consentire:
1) il riuso dell’acqua piovana raccolta dal tetto;
2) il riciclaggio delle acque grigie.
A tale scopo, i terreni su cui sorgono i fabbricati e gli immobili
dovranno prevedere la possibilità di collocare serbatoi per la raccolta
delle acque piovane e la predisposizione delle necessarie condotte
idrauliche.
È auspicabile il ricorso a tecniche di depurazione naturale, quali la
fitodepurazione.
Per gli aspetti tecnici di dettaglio relativi al recupero delle acque
meteoriche, la depurazione e il riciclaggio delle acque si rimanda alle
indicazioni progettuali contenute nelle Linee Guida per la
Bioarchitettura.
Negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni (così
come definite per la 311/06), devono essere rispettate le prescrizioni
della “Legge Quadro per l’inquinamento acustico” del 26 ottobre 1995 N.
447 e dei relativi Regolamenti di attuazione, con particolare
riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici” e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le altre norme eventualmente vigenti in materia di
isolamento acustico per specifiche attività.
In particolare i materiali e le tecniche da impiegare devono garantire
un'adeguata protezione acustica degIi ambienti per quanto concerne :
i rumori di calpestio, di traffico, di gestione e di uso di impianti
comunque installati nel fabbricato;
i rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui e locali e
spazi destinati a servizi comuni;
i rumori provenienti dalle coperture, anche nel caso di pioggia o
grandine;
i rumori provenienti da attività lavorative.
I progetti degli edifici dovranno essere corredati da certificato
acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi dell'articolo 2,
comma 6, della legge 447/1995.
Il certificato acustico è compreso nella documentazione richiesta ai
fini della Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale (CESA),
come disposto dall’art. 1 del presente regolamento.
Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico deve
essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero
immobile o della singola unità immobiliare.
L'attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità
temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e
comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o
variazioni di destinazione d'uso.
Il proprietario o il locatario possono richiedere al Comune ove è
ubicato l'edificio la certificazione acustica dell'intero immobile o
della singola unità immobiliare.
Il Comune da seguito alla richiesta nominando un tecnico competente ai
sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 447/1995. Le spese relative
di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e migliorare la
qualità della vita, sono previste forme di incentivazione di tipo
economico e volumetrico per i progetti di ristrutturazione e nuova
costruzione che soddisfano i requisiti cogenti e, in tutto o in parte,
quelli volontari previsti dal presente regolamento e meglio descritti
nelle Linee Guida per la Bioarchitettura.
Incentivi previsti per zone omogenee
I progetti che adotteranno i criteri volontari di cui al presente
regolamento, godranno di un incentivo in termini di una riduzione degli
oneri di urbanizzazione secondaria (tipo A) e/o di aumento della
Superficie Lorda Abitabile (tipo B), come indicato nelle tabelle
sottostanti.
TABELLA 7.1 – INCENTIVI MASSIMI PER ZONE OMOGENEE
|
ZONA |
DESCRIZIONE |
A. Riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria (%) |
B. Incremento della Superficie Lorda Abitabile (SLA) |
|
A |
AMBITI DI CONSERVAZIONE |
- 100% |
no |
|
B |
AMBITI DI CONFERMA,COMPLETAMENTO, RIGENERAZIONE URBANA |
- 80% |
+ 5% SLA |
|
C |
AMBITI DI NUOVO INTERVENTO |
- 30% |
+ 10% SLA |
|
D |
AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO |
||
|
|
Zona D1 – Grandi aree industriali e artigianali |
no |
+ 10% SLA |
|
|
Zona D2.1 - Insediamenti produttivi compatibili con la residenza |
- 30% |
+ 5% SLA |
|
|
Zona D2.2 - Insediamenti produttivi e artigianali |
- 50% |
+ 5% SLA |
|
|
Zona D3- Grandi centri commerciali esistenti |
- 50% |
no |
|
E |
AMBITI AGRICOLI |
||
|
|
Zona E1b - Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata. |
- 80% |
+ 10% SLA |
|
|
Zona E2 - zone caratterizzate da attività agricole e zootecniche che avvengono in suoli irrigui e non. |
- 80% |
+ 5% SLA |
|
F |
AMBITI DELLE STRUTTURE TURISTICHE |
||
|
|
Zona F1 - Insediamenti turistici esistenti da riqualificare |
50% |
+ 10% SLA |
|
|
Zona F2 – Nuovi insediamenti turistico-alberghieri |
20% |
+ 5% SLA |
|
G |
AMBITI PER SERVIZI GENERALI A SCALA TERRITORIALE |
||
|
|
Zona G1 - attrezzature di servizio pubbliche e private |
- |
+ 5% SLA |
|
|
Zona G2 - Parchi urbani, strutture per lo sport e il tempo libero. |
- |
+ 5% SLA |
Le premialità indicate nella tabella n. 7.1 sono da intendersi il
livello massimo di incentivazione per ciascuna zona omogenea, da
attribuirsi, in tutto o in parte, in funzione del livello di
sostenibilità ambientale raggiunto dal progetto.
Nella seguente tabella vengono individuati i requisiti cogenti e la
valutazione a punteggio di quelli volontari, per il conseguente calcolo
della percentuale di incentivo da applicare.
TABELLA 7.2 – REQUISITI E PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DELLA
PERCENTUALE DI INCENTIVO
|
REQUISITI |
TIPOLOGIA |
PUNTEGGI |
|
1. Valorizzazione del rapporto sito-edificio |
||
|
1.1 progettazione delle aree verdi di pertinenza |
COGENTE |
no |
|
1.2 integrazione con il paesaggio |
COGENTE |
no |
|
1.1 uso del soleggiamento invernale |
VOLONTARIA |
5 PUNTI |
|
1.2 protezione dai venti invernali |
VOLONTARIA |
5 PUNTI |
|
1.3 controllo del soleggiamento estivo |
VOLONTARIA |
5 PUNTI |
|
1.4 ventilazione naturale estiva |
VOLONTARIA |
5 PUNTI |
|
2. Efficienza energetica degli edifici |
||
|
2.1 Prescrizioni di cui all’art. 3 |
COGENTE |
no |
|
1.2 - 20% Valori tabelle art. 3 - 30% Valori tabelle art. 3 |
VOLONTARIA |
10 PUNTI 20 PUNTI |
|
3. Impiantistica termica |
||
|
3.1 Prescrizioni di cui all’art. 4 |
COGENTE |
no |
|
3.2 impianto solare termico per fabbisogno di acqua calda ≥ 70% |
VOLONTARIA |
10 PUNTI |
|
3.3 impianto solare fotovoltaico ≥ 1500 Wp per unità immobiliare |
VOLONTARIA |
10 PUNTI |
|
4. Uso sostenibile delle risorse idriche |
||
|
4.1 contabilizzazione dei consumi |
COGENTE |
no |
|
4.2 dispositivi per il contenimento dei consumi |
VOLONTARIA |
5 PUNTI |
|
4.3 riutilizzo delle acque meteoriche |
VOLONTARIA |
5 PUNTI |
|
4.4 riciclaggio delle acque grigie |
VOLONTARIA |
5 PUNTI |
|
4.5 fitodepurazione |
VOLONTARIA |
5 PUNTI |
|
5. Isolamento acustico |
||
|
5.1 Prescrizioni di cui all’art. 6 |
COGENTE |
no |
|
6. Bioarchitettura |
|
|
|
6.1 utilizzo di materiali bio-ecologici utilizzo di materiali bio-ecologici di provenienza locale |
VOLONTARIA |
15 PUNTI 20 PUNTI |
Determinazione degli incentivi:
Per l’ottenimento dell’incentivo, oltre che ottemperare a tutti i
requisiti cogenti, è necessaria l’applicazione, parziale o totale, dei
requisiti volontari (tabella 7.2) che daranno diritto ad una percentuale
dell’incentivo massimo (tabella 7.1) proporzionalmente a quelli
soddisfatti dal progetto (tabella 7.3).
TABELLA 7.3 – CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI INCENTIVO DA APPLICARE
|
Da 25 a 30 punti requisiti volontari per il risparmio energetico (tab. 7.2 n. 1 + n. 2+ n. 3) |
50% dell’incentivo A |
|
Da 35 a 40 punti requisiti volontari per il risparmio energetico (tab. 7.2 n. 1 + n. 2+ n. 3) |
50% dell’incentivo A 50% dell’incentivo B |
|
Da 45 a 50 punti requisiti volontari per il risparmio energetico (tab. 7.2 n. 1 + n. 2+ n. 3) |
60% dell’incentivo A 60% dell’incentivo B |
|
Da 55 a 60 punti requisiti volontari per il risparmio energetico (tab. 7.2 n. 1 + n. 2+ n. 3) |
70% dell’incentivo A 70% dell’incentivo B |
|
Da 10 a 20 punti requisiti volontari per il risparmio idrico e la bioarchitettura (tab. 7.2 n. 4 + n. 6) |
30% dell’incentivo A 10% dell’incentivo B |
|
Da 25 a 30 punti requisiti volontari per il risparmio idrico e la bioarchitettura (tab. 7.2 n. 4 + n. 6) |
30% dell’incentivo A 20% dell’incentivo B |
|
Da 35 a 40 punti requisiti volontari per il risparmio idrico e la bioarchitettura (tab. 7.2 n. 4 + n. 6) |
30% dell’incentivo A 30% dell’incentivo B |
INCENTIVI PER LE ABITAZIONI ESISTENTI
Si riconosceranno i comportamenti virtuosi dei possessori di abitazioni
esistenti che non hanno obblighi da parte del presente Regolamento
Energetico-Ambientale (in quanto non hanno da intraprendere azioni di
ristrutturazione della propria unità immobiliare), ma che realizzino
interventi atti a migliorare la gestione delle risorse conseguendo
importanti diminuzioni dei costi energetici. A tal fine sarà pubblicato,
sul sito del Comune di Sassari, l’elenco degli edifici oggetto dei
comportamenti virtuosi.
Poiché, come detto, le raccomandazioni successivamente elencate non
hanno carattere cogente, ma di indicazione procedurale volontaria, sono
stati individuati incentivi volti a garantire la compatibilità economica
tra i costi imprenditoriali da sostenere e gli interventi orientati al
miglioramento della qualità abitativa, alla riduzione dei consumi idrici
ed energetici, all’impiego di fonti rinnovabili. Tali incentivi
prevedono adeguati crediti di imposta da utilizzare in compensazione per
i vari tributi comunali (ICI, Addizionale comunale all’IRPEF, ecc.).
Si definiscono due livelli di premialità:
1. Per il riconoscimento del comportamento virtuoso a cui saranno legati
i citati crediti di imposta sarà necessario adottare e rispettare i
seguenti criteri:
- almeno il 50% dell’energia elettrica deve provenire da fonti di
energia rinnovabile;
- utilizzo di caldaie a condensazione almeno a 4 stelle con controllo
della temperatura dell’acqua di ritorno con bruciatori ad emissione di
Nox minore di 120 mg/kWh, se alimentati a gasolio e minore di 80 mg/kWh
se alimentati a metano o GPL. In via alternativa è possibile l’utilizzo
di caldaie a legna, a cippato o a pellet con rendimento superiore
all’85% e bassa emissione di polveri.
- le finestre dell’unità immobiliare devono essere dotate di vetri
doppi; nel caso di finestra in alluminio si richiede anche il taglio
termico;
- almeno il 60% dell’energia elettrica per l’illuminazione nell’unità
immobiliare deve essere impegnata attraverso corpi illuminanti con
un’efficienza energetica di classe A;
- il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti del lavabo, bidet e
dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8,5
litri/minuto;
- i WC devono consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri
per scarico.
2. Per l’ottenimento dell’eccellenza del comportamento virtuoso, occorre
rispettare, oltre ai precedenti criteri, almeno tre di quelli
dell’elenco seguente:
- l’unità immobiliare deve disporre di un sistema fotovoltaico che
fornisca almeno il 50% del consumo annuo complessivo di elettricità;
- le caldaie devono essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3
sulle emissioni di NOx, con emissioni inferiori a 70 mg di NOx/kWh;
- l’energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento devono
essere garantiti da un impianto di cogenerazione di energia termica ed
elettrica;
- il riscaldamento/raffrescamento sono prodotti mediante l’uso di pompa
di calore;
- l’unità immobiliare è stata costruita secondo i principi di
architettura bioclimatica (ponendo attenzione su riscaldamento naturale,
luce naturale, condizionamento naturale, rumore, materiali edili,
integrazione con il paesaggio);
- gli elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavastoviglie,
lavatrici, apparecchiature da ufficio, ecc.) devono avere un’efficienza
di classe A+++ ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione 21
gennaio 1994;
- utilizzo di acqua piovana precedentemente raccolta e utilizzata per
scopi non sanitari e potabili per i quali occorre prevedere tubazioni
separate per l’acqua degli sciacquoni, per l’irrigazione, per la pulizia
dei cortili e dei veicoli.
- gli immobili che prevedono lo stoccaggio dell’acqua potabile in
serbatoi dovranno essere dotati di apposito impianto di trattamento
dell’acqua in uscita dal serbatoio tale da garantire la potabilità della
stessa.
L’Amministrazione comunale effettuerà i necessari controlli per la
corrispondenza tra i requisiti prestazionali dichiarati in fase di
presentazione della certificazione della qualità edilizia dell’edificio
e i particolari esecutivi presentati, e potrà richiedere le necessarie
integrazioni entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento.
Il Comune di Sassari effettuerà, in fase di concessione edilizia, la
verifica progettuale dei requisiti cogenti e facoltativi attraverso i
documenti di cui all’art. 1
Il Comune di Sassari effettuerà sul campo controlli a campione sulla
applicazione dei contenuti della certificazione energetica o documento
di qualificazione energetica e dei comportamenti virtuosi degli edifici
individuati mediante estrazione a sorte pubblica. I controlli
verificheranno l’esatta corrispondenza tra progetto depositato,
certificazione depositata (sia all’approvazione del progetto edilizio
che alla fine dei lavori) ed il manufatto ultimato con gli allegati
tecnici dei vari componenti/impianti
Tali verifiche potranno avvenire:
a) in corso d’opera (a campione)
b) in fase di chiusura dei lavori
c) in una fase successiva alla chiusura dei lavori.
I risultati dei controlli saranno resi pubblici.
Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme del presente
regolamento o nel caso in cui le opere realizzate siano difformi dalla
documentazione depositata ovvero nel caso di attestato di certificazione
o qualificazione energetica non veritieri, saranno applicate le sanzioni
previste dalle vigenti normative, in particolare dalla Legge 10/91 e dal
D. Lgs 192/05 e s.m.i.
Le norme si applicano alle istanze di concessione edilizia,
autorizzazione edilizia e alle denunce di inizio attività.
Con successiva delibera di Giunta Comunale sarà stabilito l’importo
della cauzione a garanzia del corretto smaltimento delle macerie e/o del
terreno dovuto agli sbancamenti.
Con successiva delibera di Giunta Comunale si determineranno, nel caso
siano adottati volontariamente comportamenti di buone pratiche, i
crediti di imposta da utilizzare in compensazione per i vari tributi
comunali (ICI, Addizionale comunale all’IRPEF, ecc.).
Con successiva delibera del Consiglio Comunale verranno approvate le
Linee Guida per la Bioarchitettura, contenenti le indicazioni
progettuali e di buona tecnica costruttiva, tipologica ed impiantistica
relativi all’edilizia bio-ecologica utili al perseguimento degli
obiettivi del presente Regolamento.
Con successiva delibera di Giunta saranno confermate, e quindi ritenute
applicabili, o eventualmente modificate, le riduzioni ipotizzate nel
presente Regolamento circa gli oneri di urbanizzazione secondaria di cui
all’art. 7, tab. 7.1
Rimangono efficaci, per quanto non richiamante o modificate dal presente
Regolamento Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio, le norme
statati o regionali di cui alla:
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
e il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento
energetico nell'edilizia".
Sui contenuti del presente Regolamento Energetico-Ambientale prevalgono
le disposizioni Legislative sovracomunali - anche se emanate
successivamente - che contengano limiti più restrittivi.
