Home Regolamenti

REGOLAMENTO energetico - ambientale

 

Il presente Regolamento Energetico-Ambientale, assieme alle Linee Guida per la Bioarchitettura, esprimono la volontà dell’Amministrazione Comunale di Sassari di valorizzare le politiche per la sostenibilità ambientale nel proprio territorio e di perseguire un generalizzato miglioramento della qualità della vita attuale e futura.
L’Amministrazione Comunale, con una serie integrata di interventi, intende promuovere la qualità ambientale e urbana quale presupposto di sviluppo del territorio e quale strategia per favorire la crescita economica.
Sono considerati prioritari gli obiettivi dell’efficienza energetica e della gestione sostenibile delle risorse idriche.
Il Regolamento Energetico-Ambientale è da intendersi quale normativa di dettaglio che promuove ed incentiva gli interventi di edilizia sostenibile, ovvero di bioarchitettura, che presentano caratteri di qualità dello spazio fisico e dell’ambiente, rispettando i principi di eco-efficienza e di eco-compatibilità.
Le Linee Guida per la Bioarchitettura, contengono le definizioni e gli aspetti tecnici di dettaglio relativi all’edilizia sostenibile, ai materiali bioecologici e alle soluzioni tecniche e tecnologiche atte a perseguire i livelli prestazionali prescritti dalle presenti norme.

Gli obiettivi principali del presente Regolamento Energetico-Ambientale sono:
 rispondere prioritariamente alle esigenze di risparmio delle risorse energetiche ed idriche;
 attuare la riduzione del consumo di energia non rinnovabile, nel rispetto del Protocollo di Kyoto, per il contenimento delle emissioni di CO2 in atmosfera;
 essere normati con regole semplici, essenziali e di pura indicazione procedurale;
 essere verificati in modo oggettivo, in sede progettuale, durante i lavori e a lavori ultimati.

Pertanto, anche in ossequio al D.lgs 311/06, il titolo edilizio abilitativo (concessione edilizia, autorizzazione edilizia o dichiarazione di inizio attività) per ogni intervento di nuova costruzione e, secondo i casi citati dalla legge (art. 3 D.Lgs 192/05 così come modificato e integrato dal D.Lgs 311/06), le ristrutturazioni di edifici esistenti, sarà rilasciato solo a seguito della presentazione ed approvazione di apposita documentazione contenente la certificazione energetica e di sostenibilità ambientale, disciplinata dal presente regolamento.
Poiché, per gli interventi di iniziativa privata, alcune delle raccomandazioni contenute nel presente documento non hanno carattere cogente, ma di indicazione procedurale volontaria, sono stati individuati una serie di incentivi volti a garantire la compatibilità economica tra i costi imprenditoriali da sostenere e gli interventi orientati al miglioramento della qualità abitativa, alla riduzione dei consumi idrici ed energetici, all’impiego di fonti rinnovabili.
Gli interventi su edifici occupati dalle pubbliche amministrazioni dovranno soddisfare non solo i requisiti cogenti ma anche quelli volontari, salvo impedimenti di natura tecnica od economica, assumendo un approccio esemplare nei confronti dell’ambiente e dell’energia.

Il presente Regolamento Energetico-Ambientale definisce i requisiti cogenti e quelli volontari relativi alla progettazione integrata sito-edificio, isolamento termico ed acustico, risparmio idrico, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e materiali bio-ecologici; contiene inoltre i relativi livelli prestazionali richiesti, le diverse tipologie di incentivi previsti e il relativo sistema di attribuzione, nonchè i metodi di verifica relativamente a qualsiasi intervento soggetto ad autorizzazione o concessione edilizia e a dichiarazione di inizio attività.

Si è voluto entrare in merito anche alla gestione degli eventuali materiali prodotti da scavi, sbancamenti, demolizioni o altro, prevedendo una cauzione a garanzia dell’effettivo smaltimento o recupero.
Sono state introdotte prescrizioni riguardanti la problematica del rumore per ribadire l'obbligo del rispetto della legislazione vigente in materia di isolamento acustico in edilizia.
Si è inoltre prevista l’istituzione del Registro della Certificazione Energetica Comunale (CEC), una vera e propria anagrafe energetica degli edifici, nella quale verranno registrati e classificati tutti gli immobili del territorio comunale, attraverso l’acquisizione della documentazione prodotta per gli interventi di nuova realizzazione e per le ristrutturazioni o attraverso un’accurata diagnosi relativa ai parametri energetici e impiantistici degli edifici esistenti.

[top]

 

Art. 1 - Documentazione da presentare per la Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale

Al fine del rilascio della concessione edilizia* il progetto dovrà essere dotato di specifica Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale (CESA), che dovrà essere rilasciata da un professionista qualificato in base alla normativa vigente.
La Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale dovrà essere redatta sulla base di quanto disposto nel presente Regolamento e raccomandato nelle Linee Guida per la Bioarchitettura, e dovrà includere la seguente documentazione:
 relazione contenente le valutazioni sulla valorizzazione del rapporto sito – edificio;
 relazione esplicativa che contenga tutti gli elementi obbligatori e quelli facoltativi incentivanti, di cui al presente regolamento, adottati nel progetto;
 relazione tecnica, redatta secondo il modello riportato all’allegato E del D.Lgs. 311/2006 e nella quale si attesta che l’indice di prestazione energetica, la trasmittanza termica e il rendimento globale stagionale, siano inferiori ai corrispondenti limiti previsti dallo stesso D.Lgs. 311/06 e eventuali integrazioni e modificazioni, la relazione dovrà riportare anche la classe energetica di appartenenza dell’edificio secondo la classificazione riportata nella tabella 1.
 relazione in merito alla gestione dei materiali provenienti da scavi, sbancamenti, demolizioni o altro con l’indicazione del loro smaltimento o reimpiego. A tal proposito, nel caso siano previsti smaltimenti, al Comune dovrà essere versata una cauzione a garanzia dell’effettivo conferimento a discarica che dovrà essere quindi certificato.
 certificato acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 447/1995.
 

Classe dell’edificio

Consumo energetico (Ep)

Classe A

≤ 30 kWh/m²anno

Classe B

≤ 50 kWh/m²anno

Classe C

≤ 70 kWh/m²anno

Classe D

≤ 90 kWh/m²anno

Classe E

≤ 120 kWh/m²anno

Classe F

≤ 160 kWh/m²anno

Classe G

> 160 kWh/m²anno

Tab. 1 – Classificazione degli edifici in relazione al consumo energetico

* “per la autorizzazione edilizia e per la denuncia di inizio attività” è richiesta la sola “relazione in merito alla gestione dei materiali provenienti da scavi, sbancamenti, demolizioni o altro con l’indicazione del loro smaltimento o reimpiego. A tal proposito, nel caso siano previsti smaltimenti, al Comune dovrà essere versata una cauzione a garanzia dell’effettivo conferimento a discarica che dovrà essere quindi certificato.”
Nella fase preliminare di accettazione della pratica progettuale sarà effettuata, da parte dell’Amministrazione Comunale, l’analisi della documentazione inclusa all’interno della Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale.
La dichiarazione di fine lavori dovrà essere asseverata dal Direttore dai Lavori e dovrà certificare la conformità dell’opera al progetto e alla Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale (CESA) . Tale documentazione sarà conservata dal Comune al fine degli accertamenti.
A seguito della chiusura dei lavori verrà emesso, da parte dell’Amministrazione comunale, l’attestato del “RENDIMENTO ENERGETICO” conforme alla normativa vigente (D.Lgs. 192/05, D. Lgs. 311/06 e s.m.i.) riportante la classe energetica di appartenenza dell’edificio.
Tale classificazione comunale verrà riportata su apposita targa rilasciata solo ed esclusivamente dall’ufficio comunale competente, da affiggere in maniera visibile all’esterno dell’edificio stesso.
I dati relativi alle classi energetiche degli edifici di nuova costruzione o ristrutturati verranno raccolti nel Registro della Certificazione Energetica Comunale (CEC), una vera e propria anagrafe energetica degli edifici costantemente aggiornata che verrà resa pubblica.
Qualora gli interventi riguardino edifici o zone sottoposte a particolare tutela (vincolo monumentale, paesaggistico ecc.) si procederà come previsto dalle rispettive discipline di vincolo con i relativi pareri preventivi e con particolare verifica della compatibilità morfologica, con possibilità di deroga rispetto agli obblighi di installazione di cui al presente regolamento al regolamento edilizio.

[top]

 

Art. 2 - Valorizzazione del rapporto sito - edificio

Al fine di promuovere la progettazione bio-climatica in grado di risparmiare in forma “passiva” parte dell’energia richiesta per il riscaldamento, raffrescamento e illuminazione dell’edificio, si dovrà partire dall’analisi del sito e, sulla base delle caratteristiche del luogo, si progetterà la posizione, l’orientamento, la forma, l’involucro esterno dell’edificio e l’integrazione tra questo e le sistemazioni esterne in modo da sfruttare al meglio i fattori climatici.
Solo successivamente si potranno compiere le scelte di carattere tecnologico-impiantistiche per la climatizzazione invernale ed estiva nonché per l’illuminazione artificiale, in funzione degli apporti energetici gratuiti dovuti al sole e alla ventilazione naturale.

Le soluzioni tecniche e tecnologiche per la progettazione bioclimatica dell’edificio sono contenute nelle Linee Guida per la Bioarchitettura, a cui si rimanda.
A tale scopo, negli interventi di nuova costruzione, prima della fase di definizione della disposizione degli edifici e delle interconnessioni interne, va redatta una relazione descrittiva contenente:

1. Analisi del sito
Si dovrà fare riferimento a:
- caratteristiche fisiche del sito: orientamento, orografia, idrografia, ecc.;
- regime locale dei venti e soleggiamento nelle diverse stagioni;
- contesto costruito: edifici e strutture in prossimità dell’area di intervento e loro interazione con il soleggiamento e la ventilazione naturale del sito, collegamento con le strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti quali la panoramicità, ecc.;
- presenza di alberature sul lotto o nei siti adiacenti, nel caso abbiamo influenza sui fattori climatici locali, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni.

2. Progettazione del sito
La pianificazione urbanistica e la progettazione dei lotti da edificare, della viabilità e dei singoli edifici secondo i criteri della bioclimatica dovrà tendere a:
- garantire, per tutti gli edifici, un accesso ottimale alla radiazione solare in modo da assicurare un corretto illuminamento naturale nei vari ambienti;
- consentire che le coperture, le facciate a sud e a ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti, per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
- garantire l’irraggiamento solare diurno tutto l’anno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o per le superfici predisposte per la loro installazione (tetti di piscine o impianti sportivi, strutture sanitarie ecc. con elevati consumi di acqua calda sanitaria);
- trarre vantaggio dei venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini, ecc.);
- predisporre adeguate schermature, preferibilmente alberature, per proteggere gli edifici e le aree di soggiorno esterne dai venti invernali prevalenti.
Al fine del perseguimento degli obiettivi suddetti, la progettazione del sito dovrà seguire le indicazioni contenute nelle Linee Guida per la Bioarchitettura.

3. Progettazione del verde
Il verde dovrà avere non soltanto una funzione ornamentale e di completamento del progetto architettonico, ma dovrà essere progettato in modo da produrre effetti positivi sul microclima del sito.
Le piante, infatti, mitigano i picchi di temperatura estivi grazie alla capacità di regolare la temperatura e l’umidità dell’aria per mezzo dell’evapotraspirazione, nonché grazie all'ombreggiamento prodotto dalla loro chioma che, evitando l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti, riducono l’accumulo termico.
Nella stagione fredda, al contrario, il verde può essere utile come barriera antivento per proteggere gli edifici e gli spazi esterni dai freddi venti invernali.
Inoltre, grazie ai processi metabolici naturali della fotosintesi clorofilliana, il verde svolge l’importante funzione di ridurre gli inquinanti presenti in atmosfera, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria.

Per quanto riguarda gli edifici, sarà opportuno disporre la vegetazione (o altri schermi) in modo da massimizzare l'ombreggiamento estivo delle seguenti superfici, in ordine di priorità:
- le superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e sud ovest;
- le pareti esterne esposte sud e a ovest;
- le pareti esterne esposte a est;
- le superfici capaci di assorbire radiazione solare entro 6 metri dall'edificio.
Per quanto riguarda l'ombreggiamento delle zone adibite a parcheggio o di altre zone stradali utilizzate per lo stazionamento dei veicoli, risultati significativi vengono ottenuti attenendosi alle seguenti prescrizioni:
 gli alberi messi a dimora devono garantire una superficie coperta dalla loro chioma pari almeno al 50% dell'area lorda;
 il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a un metro e di opacità superiore al 75%.

Tutte le aree oggetto di intervento non occupate dagli edifici devono essere progettate e realizzate con soluzioni tecniche tali da limitare l’apporto idrico in fognatura, garantendo un livello di permeabilità del suolo tale da consentire la percolazione in ambito locale delle acque meteoriche, contribuendo così al ripristino delle falde acquifere.

Per la progettazione del verde secondo i criteri suesposti si rimanda al Regolamento del Verde del Comune di Sassari e alle indicazioni contenute nelle Linee Guida per la Bioarchitettura.

[top]

 

Art. 3 - Efficienza energetica degli edifici

Gli edifici devono essere concepiti e realizzati in modo da consentire una riduzione dei consumi di energia per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva, ai fini del contenimento energetico, della riduzione dell’inquinamento atmosferico e del miglioramento delle condizioni di comfort interno.
Ai sensi della normativa nazionale sul risparmio energetico (D.Lgs 192/05 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 311/06) gli edifici di nuova costruzione e, secondo i casi citati dalla legge (art. 3 D.Lgs 192/05 così come modificato e integrato dal D.Lgs 311/06), le ristrutturazione di edifici esistenti, dovranno essere eseguite in modo tale da ridurre i consumi energetici.
Per quanto riguarda l’involucro, gli interventi soggetti a certificazione energetica dovranno soddisfare i requisiti riportati negli allegati al D.Lgs 311/06 e successivi.

1. Per Sassari, Zona Climatologia C, Gradi Giorno 1185, i limiti fissati per l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale Ep sono i seguenti:
 

S/V

m²/m³

Ep

(kWh/m2anno)

≤ 0,2

19.1

≥ 0,9

68.1

Tab. 2 - Consumo massimo di energia (Ep) per la climatizzazione invernale fino al 31.12.2009

S/V

m²/m³

Ep

(kWh/m2anno)

≤ 0,2

17.6

≥ 0,9

59.4

Tab. 3 - Consumo massimo di energia (Ep) per la climatizzazione invernale dal 01.01.2010


tutti gli altri edifici

S/V

m²/m³

Ep

(kWh/m3anno)

≤ 0,2

5.6

≥ 0,9

17.4

Tab. 4 - Consumo massimo di energia (Ep) per la climatizzazione invernale fino al 31.12.2009

S/V

m²/m³

Ep

(kWh/m3anno)

≤ 0,2

5

≥ 0,9

15.4

Tab. 5 - Consumo massimo di energia (Ep) per la climatizzazione invernale dal 01.01.2010


I valori limite riportati nelle tabelle sono stati ricavati utilizzando la formula dell’interpolazione lineare tra gli estremi previsti dalla legge nelle tabelle per la zona climatica C. Sono validi per la climatologia di Sassari e sono espressi in funzione del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:
 S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
 V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
Per il calcolo di Ep nei casi in cui i valori di S/V sono compresi nell’intervallo 0,2 ÷ 0,9 si procede ancora mediante interpolazione lineare.
 

Esempio: calcolo di Ep con l’interpolazione lineare per S/V compresi tra 0,2 e 0,9

Zona Sassari gg 1185 - edifici residenziali -

Casella di testo: S/V
Ep
0,2
17,6
0,9
59,4
0,85
Ep X

Conoscendo gli estremi 0,2 e 0,9 e i relativi limiti fissati per il fabbisogno di Energia Primaria annua per la climatizzazione invernale Ep, per il calcolo dell’Ep relativa a valori intermedi di S/V si applica la formula:

 

 

2. il valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio edilizie (opache e trasparenti) non dovranno superare i limiti imposti dalla tabella 6.

SASSARI ZONA C GRADI GIORNO 1185

 

U (W/m2K)

fino al 31/12/2009

U (W/m2K)

dal 01/01/ 2010

Strutture opache verticali

0,46

0,40

Strutture opache orizzontali o inclinate di copertura

0,42

0,38

Strutture opache orizzontali di pavimento verso terreno o locali non riscaldati

0,49

0,42

Chiusure trasparenti comprensive degli infissi

3

2,6

Trasmittanza centrale termica dei vetri

2,3

2,1

Tab. 6 - Valori massimi di trasmittanza termiche utile delle strutture opache e delle chiusure trasparenti che delimitano la superficie di un edificio.

Definizioni:
Trasmittanza: rappresenta il flusso di calore che passa attraverso un mq di parete per ogni grado di temperatura di differenza fra due superfici. Viene espresso in W/m2K.
Gradi Giorno: è la somma estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente convenzionalmente posta a 20° C e la temperatura media giornaliera esterna.

La massa superficiale (MS) delle pareti opache (vert., orizz., inclinate) deve essere superiore a 230 kg/m².
E’ concesso, ad esclusione degli edifici di categoria E.6 ed E.8, l’utilizzo (documentato e certificato) di tecniche e materiali che contengono le oscillazioni di temperatura al pari delle superfici aventi MS > 230 kg/m².
Negli interventi edilizi su edifici esistenti (ad esclusione d’immobili industriali a “tipologia capannone” o equivalenti destinati a lavorazioni industriali di tipo tradizionale) che prevedono la sostituzione dei serramenti esterni è fatto obbligo di installare esclusivamente serramenti dotati di un valore di trasmittanza termica U conforme alle norme vigenti.

Negli interventi edilizi su edifici esistenti, che prevedano la sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento del manto di copertura, è fatto obbligo di rispettare i valori, definiti dalla normativa vigente, di trasmittanza termica equivalente U tra l’ultimo piano abitabile e lo spazio esterno. Il calcolo dovrà essere sviluppato secondo quanto indicato nella norma UNI EN 832

La quota di spessore/volume dei muri perimetrali e delle solette compresa tra i 30 e i 50 cm dovuta all’isolamento dell’involucro edilizio, non sarà conteggiata nelle volumetrie. Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione rimangono comunque confermate le distanze di legge dal confine o da altri edifici mentre, per quanto riguarda l’adozione di un sistema di isolamento a cappotto da realizzare in strutture esistenti, lo spessore dell’isolante oltre che non concorrere alla determinazione dell’incremento di volume, può derogare alla distanza minima di legge dal confine o da altro edificio. Tali incrementi di volume dovranno essere opportunamente documentati e motivati all’interno del certificato energetico.

I requisiti definiti nel presente articolo, finalizzati al miglioramento delle prestazioni, al contenimento dei consumi energetici degli edifici e dell’inquinamento atmosferico, dovranno essere soddisfatti preferibilmente seguendo le indicazioni di buona tecnica costruttiva, tipologica ed impiantistica contenute nelle Linee Guida per la Bioarchitettura, a cui si rimanda.

[top]

 

Art. 4 - Impiantistica termica

Il rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico, così come definito al punto 5 dell’Allegato I al D.lgs 192/2005 così come modificato dal D.Lgs 311/06) dovrà essere superiore a  = (75 + 3 Log Pn) %
(dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore a servizio dell’edificio). La formula si applica per potenze del generatore fino a 1000 kW, oltre tale potenza il rendimento globale medio stagionale deve essere non inferiore all’84%.

E’ fatto obbligo di utilizzare caldaie a condensazione almeno a 4 stelle con controllo della temperatura dell’acqua di ritorno con bruciatori ad emissione di Nox minore di 120 mg/kWh, se alimentati a gasolio e minore di 80 mg/kWh se alimentati a metano o GPL. In via alternativa è possibile l’utilizzo di caldaie a legna, a cippato o a pellet con rendimento superiore all’85% e bassa emissione di polveri.
Gli impianti d’immobili con più unità abitative e con un’unica centrale termica, dovranno prevedere una distribuzione del calore orizzontale e l’inserzione, per ogni unità abitativa, di un contabilizzatore di calore per il pagamento a consumo dell’energia termica, così da garantire che i costi relativi possano essere ripartiti per l’80% sulla base dei consumi reali effettuati da ogni singola unità immobiliare e per il 20% sulla base dei millesimi di proprietà o altri metodi di ripartizione.
Ogni ambiente deve prevedere un sistema di termostatazione programmabile con almeno l’installazione di valvole termostatiche per regolare automaticamente l'afflusso di acqua calda in base alla temperatura scelta ed impostata su un'apposita manopola graduata.
Ogni immobile dovrà dotarsi di idoneo campo solare per la produzione del 50% dell’acqua sanitaria e di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosi da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kWp per unità immobiliare, compatibilmente con la realizzazione tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, artigianali e commerciali, di estensione superficiale non inferiore a 100 mq, la produzione energetica minima da fonti rinnovabili dovrà essere di 5kWp.
Su ogni nuovo edificio deve essere individuata una superficie di copertura, orizzontale o inclinata esposta verso i quadranti Sud-Est, Sud e Ovest, di dimensioni pari ad almeno il 25% della superficie coperta, ombreggiata per non più del 10% da parte dell’edificio stesso nei mesi più sfavoriti di dicembre e gennaio. Tale superficie dovrà essere mantenuta libera da elementi architettonici quali comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc. Sono ammesse superfici di dimensioni ridotte rispetto a quanto sopra indicato ove sia dimostrata l’impossibilità tecnica di ottemperarvi.

Dovranno essere previsti locali per sistemare:
 gli accumuli per un impianto solare termico nella misura di 50 litri per ogni mq di superficie disponibile per l’impianto solare come definita dal precedente punto ;
 un condotto di evacuazione fumi sfociante a tetto, di dimensioni e caratteristiche adeguate alla tipologia di generatore di calore previsto nel caso di impianto centralizzato per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, in accordo a quanto previsto dalle norme UNI vigenti. Il camino sfociante sopra la copertura può essere omesso nei soli casi previsti dall’art. 5 comma 9 del DPR 412/93 e s.m.i.;
 una canalizzazione collegante detto locale tecnico al suolo pubblico stradale, di dimensioni e caratteristiche adeguate ad ospitare, anche in un secondo tempo, le tubazioni di fornitura da rete del combustibile gassoso;
 un cavedio di collegamento tra il locale tecnico e il manto di copertura (in relazione alla superficie di cui al precedente punto 1) per il passaggio delle tubazioni di mandata e ritorno e del collegamento elettrico dei sensori dell’impianto solare termico, o delle linee elettriche di un possibile impianto fotovoltaico, opportunamente dimensionato;
 una serie di cavedi, per la posa delle colonne montanti di distribuzione dell’acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari, opportunamente dimensionati;
 una serie di cavedi per la posa delle diramazioni dalle colonne montanti (di distribuzione dell’acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per gli usi sanitari) ai collettori presenti all’interno delle singole unità immobiliari.
 Tutti i cavedi previsti dai commi precedenti dovranno presentare andamento il più possibile rettilineo e opportune aperture, su spazi non privati, dalle quali facilitare l’inserimento delle tubazioni.
Negli interventi edilizi su edifici esistenti costituiti da più unità immobiliari con impianto di riscaldamento centralizzato, che preveda indifferentemente la sostituzione del generatore o il rifacimento della rete di distribuzione del calore, è fatto obbligo di applicare sistemi di regolazione (esempio manopole termostatiche ) e contabilizzazione del calore (diretti o indiretti) individuali per ogni unità immobiliare, così da garantire che i costi relativi possano essere ripartiti per l’80% sulla base dei consumi reali effettuati da ogni singola unità immobiliare e per il 20% sulla base dei millesimi di proprietà o altri metodi di ripartizione.
In ogni caso tutti gli edifici costituiti da più unità immobiliari con impianto di riscaldamento centralizzato dovranno prevedere l’adozione dei suddetti sistemi di contabilizzazione entro la data del 31/12/2010.

[top]

 

Art. 5 - Uso sostenibile delle risorse idriche

Risparmio idrico.
Tutti i nuovi edifici e quelli oggetto di ristrutturazione edilizia, articolati su più unità immobiliari, devono prevedere l’utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi relativi siano ripartiti in base ai consumi realmente effettuati da ogni singola unità immobiliare.
E’ obbligatorio dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il contenimento dei consumi idrici:
- ogni vaschetta di scarico dei WC deve essere dotata di due livelli di scarico con un massimo totale di 6 litri.
- per le destinazioni d’uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il flusso dell’acqua dopo un tempo predeterminato;

Questa norma può non essere applicata nel caso in cui l’acqua impiegata sia quella piovana.
È fatto obbligo inoltre, per tutti i rubinetti dei bagni e delle cucine, esclusi quelli delle vasche da bagno, dell’uso di dispositivi aeratori che, pur mantenendo e migliorando le prestazioni del getto d’acqua, riducano il flusso a 8 l/min.
La riduzione della portata dei rubinetti deve essere adottata anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria che interessino i servizi igienici di edifici esistenti.
Tutti gli immobili che prevedono lo stoccaggio dell’acqua potabile in serbatoi dovranno essere dotati di apposito impianto di trattamento dell’acqua in uscita dal serbatoio tale da garantire la potabilità della stessa.

Recupero delle acque meteoriche, depurazione e riciclaggio.
Le destinazioni d’uso dell’acqua sono molto diverse e, di conseguenza, la qualità richiesta per ciascun utilizzo varia molto: massima per gli usi potabili e per l’igiene personale, minore per altri usi come le vaschette del W.C., il giardinaggio, il lavaggio di veicoli o strade, ecc.
Data la disponibilità limitata di acqua potabile, è necessario limitare l’impiego di questa agli usi per i quali è indispensabile, potendo adoperare acque depurate o riciclate per tutti gli altri usi.
Pertanto, in tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica deve essere previsto l’uso razionale delle risorse idriche, favorendo il riutilizzo, sia ad uso pubblico che privato, delle acque meteoriche e il riciclaggio delle acque grigie (prodotte da docce, vasche da bagno, e lavabi dei bagni) per gli usi secondari consentiti dalla normativa vigente.
Gli interventi edilizi sopra descritti dovranno prevedere la predisposizione della rete idrica duale tale da consentire:
1) il riuso dell’acqua piovana raccolta dal tetto;
2) il riciclaggio delle acque grigie.

A tale scopo, i terreni su cui sorgono i fabbricati e gli immobili dovranno prevedere la possibilità di collocare serbatoi per la raccolta delle acque piovane e la predisposizione delle necessarie condotte idrauliche.
È auspicabile il ricorso a tecniche di depurazione naturale, quali la fitodepurazione.
Per gli aspetti tecnici di dettaglio relativi al recupero delle acque meteoriche, la depurazione e il riciclaggio delle acque si rimanda alle indicazioni progettuali contenute nelle Linee Guida per la Bioarchitettura.

[top]

 

Art. 6 - Isolamento acustico degli edifici

Negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni (così come definite per la 311/06), devono essere rispettate le prescrizioni della “Legge Quadro per l’inquinamento acustico” del 26 ottobre 1995 N. 447 e dei relativi Regolamenti di attuazione, con particolare riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme eventualmente vigenti in materia di isolamento acustico per specifiche attività.
In particolare i materiali e le tecniche da impiegare devono garantire un'adeguata protezione acustica degIi ambienti per quanto concerne :
 i rumori di calpestio, di traffico, di gestione e di uso di impianti comunque installati nel fabbricato;
 i rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui e locali e spazi destinati a servizi comuni;
 i rumori provenienti dalle coperture, anche nel caso di pioggia o grandine;
 i rumori provenienti da attività lavorative.

I progetti degli edifici dovranno essere corredati da certificato acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 447/1995.
Il certificato acustico è compreso nella documentazione richiesta ai fini della Certificazione Energetica e di Sostenibilità Ambientale (CESA), come disposto dall’art. 1 del presente regolamento.

Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
L'attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso.
Il proprietario o il locatario possono richiedere al Comune ove è ubicato l'edificio la certificazione acustica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
Il Comune da seguito alla richiesta nominando un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 447/1995. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

[top]

 

Art. 7 - INCENTIVI PER LA BIOARCHITETTURA

Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e migliorare la qualità della vita, sono previste forme di incentivazione di tipo economico e volumetrico per i progetti di ristrutturazione e nuova costruzione che soddisfano i requisiti cogenti e, in tutto o in parte, quelli volontari previsti dal presente regolamento e meglio descritti nelle Linee Guida per la Bioarchitettura.
Incentivi previsti per zone omogenee
I progetti che adotteranno i criteri volontari di cui al presente regolamento, godranno di un incentivo in termini di una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria (tipo A) e/o di aumento della Superficie Lorda Abitabile (tipo B), come indicato nelle tabelle sottostanti.

TABELLA 7.1 – INCENTIVI MASSIMI PER ZONE OMOGENEE

ZONA

DESCRIZIONE

A. Riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria (%)

B. Incremento della Superficie Lorda Abitabile (SLA)

A

AMBITI DI CONSERVAZIONE

- 100%

no

B

AMBITI DI CONFERMA,COMPLETAMENTO, RIGENERAZIONE URBANA

- 80%

+ 5% SLA

C

AMBITI DI NUOVO INTERVENTO

- 30%

+ 10% SLA

D

AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO

 

Zona D1 – Grandi aree industriali e artigianali

no

+ 10% SLA

 

Zona D2.1 - Insediamenti produttivi compatibili con la residenza

- 30%

+ 5% SLA

 

Zona D2.2 - Insediamenti produttivi e artigianali

- 50%

+ 5% SLA

 

Zona D3- Grandi centri commerciali esistenti

- 50%

no

E

AMBITI AGRICOLI

 

Zona E1b -  Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.

- 80%

+ 10% SLA

 

Zona E2 - zone caratterizzate da attività agricole e zootecniche che avvengono in suoli irrigui e non.

- 80%

+ 5% SLA

F

AMBITI DELLE STRUTTURE TURISTICHE

 

Zona F1 - Insediamenti turistici esistenti da riqualificare

50%

+ 10% SLA

 

Zona F2 – Nuovi insediamenti turistico-alberghieri

20%

+ 5% SLA

G

AMBITI PER SERVIZI GENERALI A SCALA TERRITORIALE

 

Zona G1 - attrezzature di servizio pubbliche e private

-

+ 5% SLA

 

Zona G2 - Parchi urbani, strutture per lo sport e il tempo libero.

-

+ 5% SLA

Le premialità indicate nella tabella n. 7.1 sono da intendersi il livello massimo di incentivazione per ciascuna zona omogenea, da attribuirsi, in tutto o in parte, in funzione del livello di sostenibilità ambientale raggiunto dal progetto.
Nella seguente tabella vengono individuati i requisiti cogenti e la valutazione a punteggio di quelli volontari, per il conseguente calcolo della percentuale di incentivo da applicare.
TABELLA 7.2 – REQUISITI E PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI INCENTIVO
 

REQUISITI

TIPOLOGIA

PUNTEGGI

1. Valorizzazione del rapporto sito-edificio

1.1 progettazione delle aree verdi di pertinenza

COGENTE

no

1.2 integrazione con il paesaggio

COGENTE

no

1.1 uso del soleggiamento invernale

VOLONTARIA

5 PUNTI

1.2 protezione dai venti invernali

VOLONTARIA

5 PUNTI

1.3 controllo del soleggiamento estivo

VOLONTARIA

5 PUNTI

1.4 ventilazione naturale estiva

VOLONTARIA

5 PUNTI

2. Efficienza energetica degli edifici

2.1 Prescrizioni di cui all’art. 3

COGENTE

no

1.2  - 20% Valori tabelle art. 3

- 30% Valori tabelle art. 3

VOLONTARIA

10 PUNTI

20 PUNTI

3. Impiantistica termica

3.1 Prescrizioni di cui all’art. 4

COGENTE

no

3.2 impianto solare termico per fabbisogno di acqua calda ≥ 70%

VOLONTARIA

10 PUNTI

3.3 impianto solare fotovoltaico ≥ 1500 Wp per unità immobiliare

VOLONTARIA

10 PUNTI

4. Uso sostenibile delle risorse idriche

4.1 contabilizzazione dei consumi

COGENTE

no

4.2 dispositivi per il contenimento dei consumi

VOLONTARIA

5 PUNTI

4.3 riutilizzo delle acque meteoriche

VOLONTARIA

5 PUNTI

4.4 riciclaggio delle acque grigie

VOLONTARIA

5 PUNTI

4.5 fitodepurazione

VOLONTARIA

5 PUNTI

5. Isolamento acustico

5.1 Prescrizioni di cui all’art. 6

COGENTE

no

6. Bioarchitettura

 

 

6.1 utilizzo di materiali bio-ecologici

     utilizzo di materiali bio-ecologici di provenienza locale

VOLONTARIA

15 PUNTI

20 PUNTI

Determinazione degli incentivi:
Per l’ottenimento dell’incentivo, oltre che ottemperare a tutti i requisiti cogenti, è necessaria l’applicazione, parziale o totale, dei requisiti volontari (tabella 7.2) che daranno diritto ad una percentuale dell’incentivo massimo (tabella 7.1) proporzionalmente a quelli soddisfatti dal progetto (tabella 7.3).


TABELLA 7.3 – CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI INCENTIVO DA APPLICARE

Da 25 a 30 punti requisiti volontari per il risparmio energetico (tab. 7.2 n. 1 + n. 2+ n. 3)

50% dell’incentivo A

Da 35 a 40 punti requisiti volontari per il risparmio energetico (tab. 7.2 n. 1 + n. 2+ n. 3)

50% dell’incentivo A

50% dell’incentivo B

Da 45 a 50 punti requisiti volontari per il risparmio energetico (tab. 7.2 n. 1 + n. 2+ n. 3)

60% dell’incentivo A

60% dell’incentivo B

Da 55 a 60 punti requisiti volontari per il risparmio energetico (tab. 7.2 n. 1 + n. 2+ n. 3)

70% dell’incentivo A

70% dell’incentivo B

 

Da  10 a 20 punti requisiti volontari per il risparmio idrico e la bioarchitettura (tab. 7.2 n. 4 + n. 6)

30% dell’incentivo A

10% dell’incentivo B

Da 25 a 30 punti requisiti volontari per il risparmio idrico e la bioarchitettura (tab. 7.2 n. 4 + n. 6)

30% dell’incentivo A

20% dell’incentivo B

Da 35 a 40 punti requisiti volontari per il risparmio idrico e la bioarchitettura (tab. 7.2 n. 4 + n. 6)

30% dell’incentivo A

30% dell’incentivo B

INCENTIVI PER LE ABITAZIONI ESISTENTI
Si riconosceranno i comportamenti virtuosi dei possessori di abitazioni esistenti che non hanno obblighi da parte del presente Regolamento Energetico-Ambientale (in quanto non hanno da intraprendere azioni di ristrutturazione della propria unità immobiliare), ma che realizzino interventi atti a migliorare la gestione delle risorse conseguendo importanti diminuzioni dei costi energetici. A tal fine sarà pubblicato, sul sito del Comune di Sassari, l’elenco degli edifici oggetto dei comportamenti virtuosi.
Poiché, come detto, le raccomandazioni successivamente elencate non hanno carattere cogente, ma di indicazione procedurale volontaria, sono stati individuati incentivi volti a garantire la compatibilità economica tra i costi imprenditoriali da sostenere e gli interventi orientati al miglioramento della qualità abitativa, alla riduzione dei consumi idrici ed energetici, all’impiego di fonti rinnovabili. Tali incentivi prevedono adeguati crediti di imposta da utilizzare in compensazione per i vari tributi comunali (ICI, Addizionale comunale all’IRPEF, ecc.).

Si definiscono due livelli di premialità:
1. Per il riconoscimento del comportamento virtuoso a cui saranno legati i citati crediti di imposta sarà necessario adottare e rispettare i seguenti criteri:
- almeno il 50% dell’energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabile;
- utilizzo di caldaie a condensazione almeno a 4 stelle con controllo della temperatura dell’acqua di ritorno con bruciatori ad emissione di Nox minore di 120 mg/kWh, se alimentati a gasolio e minore di 80 mg/kWh se alimentati a metano o GPL. In via alternativa è possibile l’utilizzo di caldaie a legna, a cippato o a pellet con rendimento superiore all’85% e bassa emissione di polveri.
- le finestre dell’unità immobiliare devono essere dotate di vetri doppi; nel caso di finestra in alluminio si richiede anche il taglio termico;
- almeno il 60% dell’energia elettrica per l’illuminazione nell’unità immobiliare deve essere impegnata attraverso corpi illuminanti con un’efficienza energetica di classe A;
- il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti del lavabo, bidet e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8,5 litri/minuto;
- i WC devono consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.
2. Per l’ottenimento dell’eccellenza del comportamento virtuoso, occorre rispettare, oltre ai precedenti criteri, almeno tre di quelli dell’elenco seguente:
- l’unità immobiliare deve disporre di un sistema fotovoltaico che fornisca almeno il 50% del consumo annuo complessivo di elettricità;
- le caldaie devono essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NOx, con emissioni inferiori a 70 mg di NOx/kWh;
- l’energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento devono essere garantiti da un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica;
- il riscaldamento/raffrescamento sono prodotti mediante l’uso di pompa di calore;
- l’unità immobiliare è stata costruita secondo i principi di architettura bioclimatica (ponendo attenzione su riscaldamento naturale, luce naturale, condizionamento naturale, rumore, materiali edili, integrazione con il paesaggio);
- gli elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, apparecchiature da ufficio, ecc.) devono avere un’efficienza di classe A+++ ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione 21 gennaio 1994;
- utilizzo di acqua piovana precedentemente raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e potabili per i quali occorre prevedere tubazioni separate per l’acqua degli sciacquoni, per l’irrigazione, per la pulizia dei cortili e dei veicoli.
- gli immobili che prevedono lo stoccaggio dell’acqua potabile in serbatoi dovranno essere dotati di apposito impianto di trattamento dell’acqua in uscita dal serbatoio tale da garantire la potabilità della stessa.

[top

 

Art. 8 - CONTROLLI E RESPONSABILITA

L’Amministrazione comunale effettuerà i necessari controlli per la corrispondenza tra i requisiti prestazionali dichiarati in fase di presentazione della certificazione della qualità edilizia dell’edificio e i particolari esecutivi presentati, e potrà richiedere le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Il Comune di Sassari effettuerà, in fase di concessione edilizia, la verifica progettuale dei requisiti cogenti e facoltativi attraverso i documenti di cui all’art. 1
Il Comune di Sassari effettuerà sul campo controlli a campione sulla applicazione dei contenuti della certificazione energetica o documento di qualificazione energetica e dei comportamenti virtuosi degli edifici individuati mediante estrazione a sorte pubblica. I controlli verificheranno l’esatta corrispondenza tra progetto depositato, certificazione depositata (sia all’approvazione del progetto edilizio che alla fine dei lavori) ed il manufatto ultimato con gli allegati tecnici dei vari componenti/impianti

Tali verifiche potranno avvenire:
a) in corso d’opera (a campione)
b) in fase di chiusura dei lavori
c) in una fase successiva alla chiusura dei lavori.

I risultati dei controlli saranno resi pubblici.
Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme del presente regolamento o nel caso in cui le opere realizzate siano difformi dalla documentazione depositata ovvero nel caso di attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti normative, in particolare dalla Legge 10/91 e dal D. Lgs 192/05 e s.m.i.

[top]

 

Art. 9 - Norme transitorie e richiami a normativa superiore

Le norme si applicano alle istanze di concessione edilizia, autorizzazione edilizia e alle denunce di inizio attività.
Con successiva delibera di Giunta Comunale sarà stabilito l’importo della cauzione a garanzia del corretto smaltimento delle macerie e/o del terreno dovuto agli sbancamenti.
Con successiva delibera di Giunta Comunale si determineranno, nel caso siano adottati volontariamente comportamenti di buone pratiche, i crediti di imposta da utilizzare in compensazione per i vari tributi comunali (ICI, Addizionale comunale all’IRPEF, ecc.).
Con successiva delibera del Consiglio Comunale verranno approvate le Linee Guida per la Bioarchitettura, contenenti le indicazioni progettuali e di buona tecnica costruttiva, tipologica ed impiantistica relativi all’edilizia bio-ecologica utili al perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento.
Con successiva delibera di Giunta saranno confermate, e quindi ritenute applicabili, o eventualmente modificate, le riduzioni ipotizzate nel presente Regolamento circa gli oneri di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 7, tab. 7.1
Rimangono efficaci, per quanto non richiamante o modificate dal presente Regolamento Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio, le norme statati o regionali di cui alla:
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
e il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
Sui contenuti del presente Regolamento Energetico-Ambientale prevalgono le disposizioni Legislative sovracomunali - anche se emanate successivamente - che contengano limiti più restrittivi.

[top]

 

 

 

 

Torna alla pagina precedente