Home Regolamenti

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

 
Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione diretta dei presidenti di circoscrizione e dei consigli circoscrizionali del comune di Sassari, in attuazione dell'articolo 17, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonchè delle norme contenute nello Statuto comunale.

[top]

 

Articolo 2 (Requisiti per l’elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori delle circoscrizioni gli iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini di legge, delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.
2. Sono eleggibili a presidente della circoscrizione e a consigliere circoscrizionale gli iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica Italiana.
3. I candidati alla carica di Presidente della Circoscrizione non possono essere candidati alla carica di Sindaco o Consigliere comunale nella stessa consultazione.
4. Le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri circoscrizionali sono stabilite dalla legge; le cause di decadenza sono stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

[top]

 

Articolo 3 (Sistema elettorale)

1. Il presidente della circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione, pure a suffragio universale e diretto, del consiglio circoscrizionale, in un unico turno elettorale. Con la lista di candidati al consiglio circoscrizionale deve essere anche presentato il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente e in tal caso le liste si considerano tra di loro collegate.
2. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio circoscrizionale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. E’ proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l’elezione del consiglio circoscrizionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato presidente il candidato più anziano di età.
4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato alla Presidenza, risultato eletto con una percentuale superiore al 40%, spetta il 51% dei Consiglieri assegnati arrotondato all’unità superiore. Qualora la lista o il gruppo di liste collegate abbiano comunque superato la predetta percentuale del 51% l’attribuazione dei seggi verrà effettuata sulla base dei quozienti effettivamente ottenuti. Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al Presidente risultato eletto non superi il 40% dei voti validi si procede, preliminarmente, all’attibuzione dei seggi sulla base dei voti validi effettivamente riportati da tutte le liste presenti nella consultazione. Indi, in eccedenza rispetto al numero dei Consiglieri assegnati, si procede, seguendo l’ordine dei quozienti, all’attribuzione alla lista o al gruppo di liste collegate al Presidente risultato eletto, del numero di seggi necessari al raggiungimento della metà + 1 dei componenti il Consiglio circoscrizionale.
5. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa per 1, 2, 3, 4.…. sino a concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
7. Compiute le operazioni di cui al comma 6 sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.
8. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della circoscrizione.
9. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere circoscrizionale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
10. Sono ammessi all’assegnazione dei seggi tutte le liste e i gruppi di liste indipendentemente dal numero di voti validi ottenuti.
11. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a presidente collegato, indipendentemente dal numero dei voti validi ottenuti e dal numero degli elettori. Ove sia stato ammesso un solo gruppo di liste l’attribuzione dei seggi avviene con il procedimento di cui al comma 5 del presente articolo ed è eletto presidente il candidato collegato alle liste, indipendentemente dal numero dei voti validi ottenuti e dal numero degli elettori.
12. Le modalità di votazione e i procedimenti elettorali sono disciplinati dal presente regolamento.

[top]

 

Articolo 4 (Scheda di votazione)

1. La scheda per l'elezione del presidente della circoscrizione è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio circoscrizionale. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della circoscrizione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati il contrassegno della lista o i contrassegni delle liste con cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno è tracciata una riga, posta per esprimere il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale appartenente alla lista votata. L’ordine progresivo delle liste o dei gruppi di liste collegate è stabilito per sorteggio con le modalità di cui al successivo art. 11.
2. La scheda ha le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella E allegata alla legge 13 marzo 1980 n.70, intendendosi sostituite le parole "ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE" con le parole "ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE E DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE", nonchè del modello descritto nella tabella C allegata al D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, intendendosi sostituita la parola "SINDACO" con le parole "PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE" e la parola "COMUNALE" con la parola "CIRCOSCRIZIONALE".

[top]

 

Articolo 5 (Modalità di votazione)

1. L'elettore può esprimere un voto valido in uno dei seguenti modi:
 - a) tracciando un segno sul contrassegno di una delle liste collegate al candidato alla carica di presidente della circoscrizione. In tal caso, l'elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di presidente della circoscrizione sia per la lista preferita;
 - b) tracciando un segno sia sul contrassegno prescelto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di presidente della circoscrizione, collegato alla lista votata. In tal caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di presidente della circoscrizione sia in favore della lista ad esso collegata;
 - c) tracciando un segno sul nominativo del candidato alla carica di presidente della circoscrizione o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato prescelto sia in favore della lista ad esso collegata se la lista è unica. In caso di collegamento di più liste il voto va computato ai fini dell’attribuzione dei seggi alle liste stesse.
2. Qualora l'elettore esprima il voto tracciando un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di presidente della circoscrizione ed un altro segno su una lista non collegata al candidato prescelto, il voto si intende validamente espresso solo in favore del candidato alla carica di presidente della circoscrizione.
3. Il voto, ancorchè non espresso nelle forme previste nei commi precedenti, deve ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

[top]

 

Articolo 6 (Voto di preferenza)

1. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale appartenente alla lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi il nome e il cognome. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo.
2. Qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, si intende validamente votato anche il candidato alla carica di presidente della circoscrizione, collegato con la stessa lista.

[top]

 

Articolo 7 (Modalità di elezione - durata in carica, scioglimento)

1. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e fino all’elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. In caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio comunale per le cause previste dalla legge i Consigli circoscrizionali esercitano le loro funzioni fino all’elezione dei nuovi, che deve comunque avvenire contestualmente all’elezione del Consiglio comunale. 3. I Consigli circoscrizionali sono sciolti in caso di dimissioni del Presidente ed in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento sul funzionamento dei Consigli circoscrizionali, con le procedure indicate nel regolamento stesso.

[top]

 

Articolo 8 (Norme sulle candidature)

1. Nelle Circoscrizioni comunali ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere nella Circoscrizione e non inferiore ad un terzo.
2. Ciascuna lista dei candidati deve essere sottoscritta da cittadini iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione cui si riferisce la lista nel numero determinato come segue:
 - a) da almeno 25 e da non più di 50 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
 - b) da almeno 30 e da non più di 60 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione compresa fra 2.001 e 5.000 abitanti;
 - c) da almeno 40 e da non più di 80 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione compresa fra 5.001 e 10.000 abitanti;
 - d) da almeno 50 e da non più di 100 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione compresa fra 10.001 e 20.000 abitanti;
 - e) da almeno 70 e da non più di 140 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione oltre i 20.000 abitanti.
3. La popolazione della circoscrizione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
4. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste costituite da gruppi politici o partiti rappresentati nell’ultimo Consiglio comunale in carica ovvero per le liste costituite da coalizioni nelle quali gli stessi gruppi risultino presenti. Nessuna sottoscrizione è inoltre richiesta per le liste costituite da gruppi politici o partiti che, nella medesima consultazione elettorale, presentino una lista di candidati regolarmente sottoscritta e regolarmente ammessa per l’elezione del consiglio comunale.
6. La dichiarazione deve essere resa su appositi moduli contenenti i requisiti sostanziali che la legge richiede per la presentazione delle candidature per la elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

[top]

 

Articolo 9 (Liste dei candidati)

1. Le liste devono contenere i seguenti elementi ed allegati essenziali:
 - a) l’indicazione della Circoscrizione per la quale la lista viene presentata;
 - b) il programma con l’indicazione del cognome e nome del candidato alla carica di Presidente;
 - c) la dichiarazione di collegamento alla lista di cui al comma 2 del precedente art. 3 sottoscritta dal candidato alla presidenza;
 - d) il modello di contrassegno di lista, anche figurato con la sua descrizione, in triplice esemplare;
 - e) l’elenco progressivo dei candidati, con le generalità complete degli stessi;
 - f) la sottoscrizione autenticata (nei casi in cui ricorra l’obbligo di sottoscrizione) del programma, del contrassegno e della lista da parte dei presentatori, con la indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita degli stessi;
 - g) le dichiarazioni con firme autenticate di accettazione delle candidature e del programma;
 - h) i certificati attestanti il diritto al voto per il Consiglio di Circoscrizione sia dei presentatori che dei candidati;
 - i) la designazione dei due delegati di lista per il deposito e per la partecipazione alle altre operazioni elettorali.
2. Nella ipotesi di lista collegata, devono essere dichiarate le altre liste collegate e l’adesione allo stesso programma.

[top]

 

Articolo 10 (Presentazione candidature e relativa documentazione)

1. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla Segreteria generale del Comune con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature al Consiglio comunale.
2. Il Segretario generale o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

[top]

 

Articolo 11 (Verifiche di regolarità e inammissibilità)

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
 - a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono, fatte salve le liste di cui al comma 5 del precedente art. 8, per le quali non è previsto obbligo di sottoscrizione;
 - b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. In tale caso assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
 - c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
 - d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
 - e) ricusa le liste che non contengono il programma e l’indicazione del candidato alla carica di Presidente e le dichiarazioni di collegamento di cui al precedente art. 9 e quelle che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
 - f) ricusa le liste che presentano, per la carica di Presidente della Circoscrizione, persone già candidate alla carica di Sindaco e Consigliere comunale nella stessa consultazione, in base a quanto previsto nel 3° comma del precedente art. 2;
 - g) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa ovvero a ciascun gruppo di liste collegate ammesse, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati. Un secondo sorteggio definisce l’ordine successivo in ogni gruppo di liste collegate.
2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro gli stessi termini e comunque subito dopo l’esame di cui al 1° comma del presente articolo, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.
3. La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite.

[top]

 

Articolo 12 (Seggi elettorali – Operazioni di voto)

1. I seggi elettorali per i Consigli circoscrizionali sono gli stessi istituiti per l’elezione del Consiglio comunale.
2. Ai Presidenti dei seggi elettorali viene fornito elenco degli aventi diritto al voto per i Consigli circoscrizionali e specifiche istruzioni per lo svolgimento delle elezioni stesse.
3. Le operazioni di voto hanno luogo entro gli stessi orari previsti per l’elezione del Consiglio comunale.
4. Le operazioni di scrutinio sono eseguite al termine di quelle per le elezioni provinciali e comunali e, di norma, a partire dalle ore 8 del martedì successivo al giorno dello svolgimento delle votazioni. Nel caso in cui le operazioni di spoglio delle predette consultazioni si concludano ad ora ritenuta eccessivamente tarda, il Sindaco ovvero il Presidente del seggio elettorale possono disporre l’inizio dello scrutinio delle elezioni circoscrizionali a partire dalle ore 14 del martedì successivo al giorno di svolgimento delle votazioni e comunque al termine delle operazioni di scrutinio per l’elezione del Consiglio comunale.

[top]

 

Articolo 13 (Costituzione degli uffici centrali)

1. L’ufficio della sezione di ciascuna Circoscrizione contrassegnata col numero più basso si costituisce in ufficio centrale, a norma dell'articolo 71 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, come sostituito dall'articolo 10 della legge 21 marzo 1990 n. 53.
2. Gli uffici così costituiti provvedono alle operazioni per la proclamazione del presidente della circoscrizione, per il riparto dei seggi e la proclamazione dei consiglieri circoscrizionali eletti secondo le norme dettate dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

[top]

 

Articolo 14 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nello statuto comunale e nel presente regolamento, si applicano le norme per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[top]

 

Articolo 15 (Norme abrogate)

1. Sono abrogati gli articoli del Regolamento sul funzionamento dei Consigli Circoscrizionali in contrasto con il presente Regolamento.

[top]

 

Articolo16 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore in coincidenza con la prossima elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 11.1.2005

 

[top] 

 

 

 

Torna alla pagina precedente