REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione diretta dei presidenti di circoscrizione e dei consigli circoscrizionali del comune di Sassari, in attuazione dell'articolo 17, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonchè delle norme contenute nello Statuto comunale.
1. Sono elettori
delle circoscrizioni gli iscritti nelle liste elettorali, compilate
a termini di legge, delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.
2. Sono eleggibili a presidente della circoscrizione e a consigliere
circoscrizionale gli iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi
comune della Repubblica Italiana.
3. I candidati alla carica di Presidente
della Circoscrizione non possono essere candidati alla carica di Sindaco
o Consigliere comunale nella stessa consultazione.
4. Le altre cause
di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri circoscrizionali
sono stabilite dalla legge; le cause di decadenza sono stabilite dalla
legge e dal presente regolamento.
1. Il presidente della circoscrizione
è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione,
pure a suffragio universale e diretto, del consiglio circoscrizionale,
in un unico turno elettorale. Con la lista di candidati al consiglio
circoscrizionale deve essere anche presentato il nome e il cognome del
candidato alla carica di presidente. Più liste possono presentare lo
stesso candidato alla carica di presidente e in tal caso le liste si
considerano tra di loro collegate.
2. Ciascun candidato alla carica
di presidente deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura
il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio
circoscrizionale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente
con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. E’ proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ottiene
il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto
presidente il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste
per l’elezione del consiglio circoscrizionale che ha conseguito la maggior
cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato
presidente il candidato più anziano di età.
4. Alla lista o al gruppo
di liste collegate al candidato alla Presidenza, risultato eletto con
una percentuale superiore al 40%, spetta il 51% dei Consiglieri assegnati
arrotondato all’unità superiore. Qualora la lista o il gruppo di liste
collegate abbiano comunque superato la predetta percentuale del 51%
l’attribuazione dei seggi verrà effettuata sulla base dei quozienti
effettivamente ottenuti. Qualora la lista o il gruppo di liste collegate
al Presidente risultato eletto non superi il 40% dei voti validi si
procede, preliminarmente, all’attibuzione dei seggi sulla base dei voti
validi effettivamente riportati da tutte le liste presenti nella consultazione.
Indi, in eccedenza rispetto al numero dei Consiglieri assegnati, si
procede, seguendo l’ordine dei quozienti, all’attribuzione alla lista
o al gruppo di liste collegate al Presidente risultato eletto, del numero
di seggi necessari al raggiungimento della metà + 1 dei componenti il
Consiglio circoscrizionale.
5. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste
collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa per 1, 2,
3, 4.…. sino a concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo di
liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero
dei seggi spettanti ad ogni lista.
6. Una volta determinato il numero
dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono
in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati
alla carica di presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna
lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di
più liste al medesimo candidato alla carica di presidente risultato
non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi
complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
7. Compiute
le operazioni di cui al comma 6 sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali
i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre
individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati
eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.
8. La cifra elettorale
di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla
lista stessa in tutte le sezioni della circoscrizione.
9. La cifra individuale
di ciascun candidato a consigliere circoscrizionale è costituita dalla
cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
10. Sono ammessi all’assegnazione
dei seggi tutte le liste e i gruppi di liste indipendentemente dal numero
di voti validi ottenuti.
11. Ove sia stata ammessa e votata una sola
lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato
a presidente collegato, indipendentemente dal numero dei voti validi
ottenuti e dal numero degli elettori. Ove sia stato ammesso un solo
gruppo di liste l’attribuzione dei seggi avviene con il procedimento
di cui al comma 5 del presente articolo ed è eletto presidente il candidato
collegato alle liste, indipendentemente dal numero dei voti validi ottenuti
e dal numero degli elettori.
12. Le modalità di votazione e i procedimenti
elettorali sono disciplinati dal presente regolamento.
1. La scheda per l'elezione del presidente
della circoscrizione è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio
circoscrizionale. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla
carica di presidente della circoscrizione, scritti entro un apposito
rettangolo, al cui fianco sono riportati il contrassegno della lista
o i contrassegni delle liste con cui il candidato è collegato. A fianco
del contrassegno è tracciata una riga, posta per esprimere il voto di
preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale
appartenente alla lista votata. L’ordine progresivo delle liste o dei
gruppi di liste collegate è stabilito per sorteggio con le modalità
di cui al successivo art. 11.
2. La scheda ha le caratteristiche essenziali
del modello descritto nella tabella E allegata alla legge 13 marzo 1980
n.70, intendendosi sostituite le parole "ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE"
con le parole "ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE E DEL CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE", nonchè del modello descritto nella tabella C allegata
al D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, intendendosi sostituita la parola "SINDACO"
con le parole "PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE" e la parola "COMUNALE"
con la parola "CIRCOSCRIZIONALE".
1. L'elettore può esprimere un voto
valido in uno dei seguenti modi:
- a) tracciando un segno sul contrassegno
di una delle liste collegate al candidato alla carica di presidente
della circoscrizione. In tal caso, l'elettore esprime un voto valido
sia per il candidato alla carica di presidente della circoscrizione
sia per la lista preferita;
- b) tracciando un segno sia sul contrassegno
prescelto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla
carica di presidente della circoscrizione, collegato alla lista votata.
In tal caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del
candidato alla carica di presidente della circoscrizione sia in favore
della lista ad esso collegata;
- c) tracciando un segno sul nominativo
del candidato alla carica di presidente della circoscrizione o sul rettangolo
che contiene il nominativo stesso, senza segnare alcun contrassegno
di lista. In tal caso, il voto si intende validamente espresso sia in
favore del candidato prescelto sia in favore della lista ad esso collegata
se la lista è unica. In caso di collegamento di più liste il voto va
computato ai fini dell’attribuzione dei seggi alle liste stesse.
2.
Qualora l'elettore esprima il voto tracciando un segno sul rettangolo
recante il nominativo di un candidato alla carica di presidente della
circoscrizione ed un altro segno su una lista non collegata al candidato
prescelto, il voto si intende validamente espresso solo in favore del
candidato alla carica di presidente della circoscrizione.
3. Il voto, ancorchè non espresso nelle forme previste nei commi precedenti, deve
ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta
la volontà dell'elettore e, dall'altro, per le modalità di espressione,
esso non sia riconoscibile.
1. Ciascun elettore può esprimere un
voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale
appartenente alla lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita
riga posta a fianco del contrassegno. In caso di identità di cognome
tra candidati, deve scriversi il nome e il cognome. Qualora il candidato
abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne
uno solo.
2. Qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di
lista ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato
alla carica di consigliere circoscrizionale, si intende validamente
votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso,
si intende validamente votato anche il candidato alla carica di presidente
della circoscrizione, collegato con la stessa lista.
1.
I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente
a quello del Consiglio comunale e fino all’elezione dei nuovi limitandosi,
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali,
ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. In caso di scioglimento
o cessazione anticipata del Consiglio comunale per le cause previste
dalla legge i Consigli circoscrizionali esercitano le loro funzioni
fino all’elezione dei nuovi, che deve comunque avvenire contestualmente
all’elezione del Consiglio comunale. 3. I Consigli circoscrizionali
sono sciolti in caso di dimissioni del Presidente ed in tutti gli altri
casi previsti dal Regolamento sul funzionamento dei Consigli circoscrizionali,
con le procedure indicate nel regolamento stesso.
1. Nelle Circoscrizioni comunali
ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore
a quello dei Consiglieri da eleggere nella Circoscrizione e non inferiore
ad un terzo.
2. Ciascuna lista dei candidati deve essere sottoscritta
da cittadini iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione cui
si riferisce la lista nel numero determinato come segue:
- a) da almeno
25 e da non più di 50 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione
inferiore a 2.000 abitanti;
- b) da almeno 30 e da non più di 60 elettori
nelle Circoscrizioni con popolazione compresa fra 2.001 e 5.000 abitanti;
- c) da almeno 40 e da non più di 80 elettori nelle Circoscrizioni con
popolazione compresa fra 5.001 e 10.000 abitanti;
- d) da almeno 50 e
da non più di 100 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione compresa
fra 10.001 e 20.000 abitanti;
- e) da almeno 70 e da non più di 140 elettori
nelle Circoscrizioni con popolazione oltre i 20.000 abitanti.
3. La
popolazione della circoscrizione è determinata in base ai risultati
dell'ultimo censimento ufficiale.
4. Ciascun elettore non può sottoscrivere
più di una dichiarazione di presentazione di lista.
5. Nessuna sottoscrizione
è richiesta per le liste costituite da gruppi politici o partiti rappresentati
nell’ultimo Consiglio comunale in carica ovvero per le liste costituite
da coalizioni nelle quali gli stessi gruppi risultino presenti. Nessuna
sottoscrizione è inoltre richiesta per le liste costituite da gruppi
politici o partiti che, nella medesima consultazione elettorale, presentino
una lista di candidati regolarmente sottoscritta e regolarmente ammessa
per l’elezione del consiglio comunale.
6. La dichiarazione deve essere
resa su appositi moduli contenenti i requisiti sostanziali che la legge
richiede per la presentazione delle candidature per la elezione del
sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti.
1. Le liste devono contenere i seguenti
elementi ed allegati essenziali:
- a) l’indicazione della Circoscrizione
per la quale la lista viene presentata;
- b) il programma con l’indicazione
del cognome e nome del candidato alla carica di Presidente;
- c) la dichiarazione
di collegamento alla lista di cui al comma 2 del precedente art. 3 sottoscritta
dal candidato alla presidenza;
- d) il modello di contrassegno di lista,
anche figurato con la sua descrizione, in triplice esemplare;
- e) l’elenco
progressivo dei candidati, con le generalità complete degli stessi;
- f) la sottoscrizione autenticata (nei casi in cui ricorra l’obbligo
di sottoscrizione) del programma, del contrassegno e della lista da
parte dei presentatori, con la indicazione del cognome, nome, data e
luogo di nascita degli stessi;
- g) le dichiarazioni con firme autenticate
di accettazione delle candidature e del programma;
- h) i certificati
attestanti il diritto al voto per il Consiglio di Circoscrizione sia
dei presentatori che dei candidati;
- i) la designazione dei due delegati
di lista per il deposito e per la partecipazione alle altre operazioni
elettorali.
2. Nella ipotesi di lista collegata, devono essere dichiarate
le altre liste collegate e l’adesione allo stesso programma.
1.
La presentazione delle candidature deve essere fatta alla Segreteria
generale del Comune con le stesse modalità ed entro gli stessi termini
previsti per la presentazione delle candidature al Consiglio comunale.
2. Il Segretario generale o chi lo sostituisce legalmente, rilascia
ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora
della presentazione e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno,
alla Commissione elettorale circondariale.
1. La Commissione
elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito
per la presentazione delle liste:
- a) verifica che le liste siano sottoscritte
dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono,
fatte salve le liste di cui al comma 5 del precedente art. 8, per le
quali non è previsto obbligo di sottoscrizione;
- b) ricusa i contrassegni
di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con
quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri
partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da
partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore.
In tale caso assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione
di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti
immagini o soggetti di natura religiosa;
- c) elimina dalle liste i nomi
dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna
delle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della legge 19 marzo
1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione
di accettazione o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate
in precedenza;
- e) ricusa le liste che non contengono il programma e
l’indicazione del candidato alla carica di Presidente e le dichiarazioni
di collegamento di cui al precedente art. 9 e quelle che contengono
un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle
che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito,
cancellando gli ultimi nomi;
- f) ricusa le liste che presentano, per
la carica di Presidente della Circoscrizione, persone già candidate
alla carica di Sindaco e Consigliere comunale nella stessa consultazione,
in base a quanto previsto nel 3° comma del precedente art. 2;
- g) assegna
un numero progressivo a ciascuna lista ammessa ovvero a ciascun gruppo
di liste collegate ammesse, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza
dei delegati di lista, appositamente convocati. Un secondo sorteggio
definisce l’ordine successivo in ogni gruppo di liste collegate.
2.
Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro gli stessi
termini e comunque subito dopo l’esame di cui al 1° comma del presente
articolo, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni
da questa apportate alla lista.
3. La Commissione, entro il ventiseiesimo
giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente
i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti
e deliberare sulle modificazioni eseguite.
1. I seggi elettorali
per i Consigli circoscrizionali sono gli stessi istituiti per l’elezione
del Consiglio comunale.
2. Ai Presidenti dei seggi elettorali viene
fornito elenco degli aventi diritto al voto per i Consigli circoscrizionali
e specifiche istruzioni per lo svolgimento delle elezioni stesse.
3.
Le operazioni di voto hanno luogo entro gli stessi orari previsti per
l’elezione del Consiglio comunale.
4. Le operazioni di scrutinio sono
eseguite al termine di quelle per le elezioni provinciali e comunali
e, di norma, a partire dalle ore 8 del martedì successivo al giorno
dello svolgimento delle votazioni. Nel caso in cui le operazioni di
spoglio delle predette consultazioni si concludano ad ora ritenuta eccessivamente
tarda, il Sindaco ovvero il Presidente del seggio elettorale possono
disporre l’inizio dello scrutinio delle elezioni circoscrizionali a
partire dalle ore 14 del martedì successivo al giorno di svolgimento
delle votazioni e comunque al termine delle operazioni di scrutinio
per l’elezione del Consiglio comunale.
1. L’ufficio della
sezione di ciascuna Circoscrizione contrassegnata col numero più basso
si costituisce in ufficio centrale, a norma dell'articolo 71 del D.P.R.
16 maggio 1960 n. 570, come sostituito dall'articolo 10 della legge
21 marzo 1990 n. 53.
2. Gli uffici così costituiti provvedono alle operazioni
per la proclamazione del presidente della circoscrizione, per il riparto
dei seggi e la proclamazione dei consiglieri circoscrizionali eletti
secondo le norme dettate dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente
regolamento.
1. Per quanto non previsto nello statuto comunale e nel presente regolamento, si applicano le norme per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
1. Sono abrogati gli articoli del Regolamento sul funzionamento dei Consigli Circoscrizionali in contrasto con il presente Regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore
in coincidenza con la prossima elezione del sindaco e del consiglio
comunale.
Testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 2 del 11.1.2005