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REGOLAMENTO EDILIZIO
(La presente pubblicazione è a fini divulgativi e non fa fede)

 

PARTE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI *

 

TITOLO 1 - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO *

Il presente regolamento detta le norme e stabilisce le condizioni, in ottemperanza alle quali si deve procedere alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere edilizie, di viabilità e di quanto altro può con le medesime avere attinenza, per la disciplina di dette attività nell'intero territorio del Comune di Sassari.

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Le opere edilizie di qualsiasi genere dovranno essere in
armonia, oltre che col Piano Regolatore Generale del Comune,
con le leggi e regolamenti delle Stato, della Regione e della
Provincia, nonchè con le disposizioni contenute nei Regolamenti di Igiene e di Polizia Urbana del Comune.
 

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Il progettista e il direttore dei lavori debbono essere ingegneri od architetti, abilitati ad esercitare la professione nella Repubblica, ovvero geometri o periti industriali edili,
parimenti abilitati a detto esercizio, nei casi e nei limiti
assegnati alla loro attivita' professionale dalle disposizioni
speciali che li riguardano.
L'approvazione dei progetti non diminuisce le responsabilita' in genere relative alla esecuzione delle opere edilizie poste a carico del progettista, del direttore e dell'assuntore dei lavori, come pure del titolare della licenza edilizia.
L'assuntore dei lavori e' responsabile, insieme con il titolare della licenza, della inosservanza delle norme del presente regolamento, di quelle generali di legge nonche' delle modalita' di esecuzione contenute nella licenza edilizia.
 

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TITOLO 2 - AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE

Nell'ambito del territorio comunale non si potrà procedere
alla esecuzione delle seguenti opere se non sia stata rilasciata dal Sindaco apposita licenza:
a) costruzione, restauro, riattamento, demolizione, sopraelevazione, trasformazioni di qualunque natura, anche parziali sia interne che esterne dei fabbricati, costruzioni accessori e recinzioni.
b) Scavi, rinterri e modificazioni al suolo pubblico con opere
e costruzioni sotterranee.
c) Modificazioni alle fronti dei fabbricati (compresi i cambiamenti nelle aperture e chiusure di porte e finestre),
intonacature, coloriture e decorazioni dei fabbricati e dei
muri di cinta e qualunque altra variazione all'esterno di
essi prospicienti il suolo pubblico o comunque esposti alla
pubblica vista.
d) Collocazione o modifiche di insegne, di mostre e di vetrine, di tabelle, di lumi o insegne luminose e di qualunque
oggetto a qualsiasi scopo esposti od affissi all'esterno
dei fabbricati in vista al pubblico.
e) Apposizioni di tende, ripari, controfinestre aggettanti sul
suolo pubblico o soggetto a pubblico transito o comunque da
questo visibili.
f) Costruzioni e modifiche di tombe o monumenti funerari nel
cimitero.
g) Impianto e trasformazione di colture arboree in zone paesistiche di interesse collettivo.
h) Lavori interessanti le fognature, le fosse biologiche, i
pozzi neri.
i) Varianti di progetti gia' approvati e varianti in corso di opera.
l) Lottizzazione di aree fabbricabili.
m) Costruzione e modifica di strade private anche se non aperte al pubblico transito e chiuse da cancello al loro innesto con strade e spazi pubblici.
n) Costruzione o modifica di accessi privati sulle fronti
stradali e sulle aree aperte al pubblico, di porticati o
passaggi coperti o scoperti.
o) Collocamento all'esterno degli edifici di marciapiedi, di
paracarri e scansaruote, di cancelli, di barriere, reti metalliche.
p) Collocazione, asportazione o trasferimento di sito lungo le
parti esterne dei fabbricati di oggetti d'arte od aventi
importanza storica od archeologica, come lapidi, stemmi o
simili.
q) Impianto su suolo pubblico di condutture elettriche, telegrafiche, telefoniche e simili e dei relativi sostegni.
L'autorizzazione non e' necessaria per i seguenti lavori,
sempre che non debbano essere eseguiti negli immobili vincolati dal Piano Regolatore per demolizione o trasformazione o dichiarati di notevole interesse storico-artistico:
a) Lavori di manutenzione interna che non comportino variazione alcuna nella struttura e nella disposizione dei locali. E' consentito praticare aperture, chiusure, spostamenti
o modificazioni di porte all'interno dell'edificio, purche'
non interessino le strutture portanti;
b) Coloriture interne;
c) Impianti per servizi accessori e secondari, come illuminazione, riscaldamento, ventilazione, ascensori ed opere inerenti, salva l'osservanza delle disposizioni imposte da
leggi e da altri regolamenti.
In caso di immediato pericolo potranno essere iniziati senza domanda e relativa licenza anche i lavori che la gravita'
della situazione comporta; il proprietario pero' dovra' darne
immediata comunicazione al Sindaco e presentare entro quindici
giorni la domanda di autorizzazione, corredata dai prescritti
allegati.
 

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Le domande per ottenere la licenza ad eseguire le opere di
cui al precedente articolo 4 debbono essere inoltrate al Sindaco su carta da bollo corredata da modulo rilasciato dal Comune; esse sono sottoscritte da chi intende fare eseguire le
opere e debbono essere accompagnate dai seguenti allegati:
- triplice copia dei progetti delle opere da eseguire, in conformita' di quanto disposto dal successivo articolo 6.
- ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti e delle tasse dovute.
- nulla osta da parte della competente Autorita', nel caso
delle opere per le quali cio' sia necessario.
- la domanda di autorizzazione e i disegni devono portare, oltre
alla firma di chi intende fare eseguire le opere, anche
quella del progettista con la dichiarazione di iscrizione
al relativo ordine professionale.
La firma del Direttore dei lavori e quella del costruttore
possono essere apposte anche posteriormente alla presentazione della domanda di licenza, ma comunque prima del rilascio
della licenza da parte del Sindaco.
Tutti i firmatari delle domande di licenza devono indicare
il loro domicilio elettivo ed in ogni caso il recapito nel Comune di Sassari. Gli eventuali cambiamenti nelle persone del
Direttore o dell'esecutore dei lavori devono essere preventivamente comunicati al Sindaco.
All'atto della presentazione della domanda viene rilasciata
una ricevuta con l'indicazione del numero della pratica e della data di presentazione.
 

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Il progetto delle opere da eseguirsi deve contenere:
a) una breve ma esauriente e precisa relazione illustrativa di
tutte le opere da eseguire, con l'indicazione dei materiali
da impiegarsi nella costruzione facendo particolare riferimento a quelli usati nelle rifiniture dei prospetti.
b) una aggiornata, esatta e completa planimetria generale della localita', rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale in
scala 1:1000 o 1:2000, con la indicazione in colore rosso
dell'immobile da costruire o da trasformare.
c) una pianta del lotto fabbricativo in scala non inferiore a
1:200 con le indicazioni seguenti: misure occorrenti per
determinare la superficie, nomi e larghezze delle strade
adiacenti, nomi dei confinanti, perimetro e distanze dello
edificio da costruire da tutti i confini e dai fabbricati
esistenti, superficie coperta, rapporto di fabbricabilita'
e orientamento. Tale pianta dovra' recare la firma di chi
ha la proprieta' e la disponibilita' del lotto.
d) un piano quotato del lotto, scala 1:100, e per lotti molto
estesi 1:200, con curve di livello ad equidistanza di metri
1 e le piante quotate dei singoli piani, compreso quello
entro terra, e della copertura, in scala non inferiore ad
1:100, con l'indicazione della destinazione dei singoli ambienti.
e) Almeno una sezione quotata secondo la linea di maggiore importanza nella medesima scala delle piante.
f) I prospetti esterni di tutte le facciate nella medesima
scala delle piante con le quote riferite ai piani delle
delle strade e dei cortili o giardini e con precisi rapporti altimetrici con le proprieta' confinanti.
g) I particolari architettonici in scala di almeno 1:20 con
indicazione dei materiali da impiegare e del colore delle
varie parti della costruzione qualora siano esplicitamente
richiesti dall'Autorita' Comunale.
Tutti i disegni devono essere presentati in forma decorosa
su carta o tela piegati nelle dimensioni di cm. 21 x 31 e debbono contenere anche l'indicazione precisa della rifinitura
delle superfici delle facciate e degli altri elementi in vista
nonche' del relativo colore, il cui campione dovra' essere approvato dall'Autorita' Comunale prima della sua applicazione.
Il progetto deve contenere inoltre notizie o grafici indi-
cativi su tutto cio' che riguarda gli impianti idrici ed igienico-sanitari, le latrine, le fosse biologiche, i pozzi e i
condotti neri, la canalizzazione e lo smaltimento delle acque
piovane, l'eventuale sistema di adduzione nella pubblica via
(condotti per immondizie insiti nei fabbricati) di tutti i rifiuti domestici e di distruzione dei medesimi, quando siano
eseguiti a cura dei privati.
Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni o di
corsi d'acqua di privata ragione, i progetti devono essere
corredati dagli atti comprovanti la concessione.
Quando si tratti di edifici destinati a stabilimenti industriali, empori, scuole, teatri, cinematografi ed altri luoghi
di ritrovo i relativi progetti devono contenere oltre all'indicazione precisa dello scopo cui debbono servire o della industria che si intende esercitare, anche la descrizione esatta
delle vicinanze del nuovo edificio, specificando se vi confinino altri fabbricati ad uso industriale o depositi pericolosi.
Tali edifici devono pure seguire tutte le disposizioni speciali, imposte dal presente regolamento, nonche' da quelli di Igiene, di Polizia Urbana e da ogni altro regolamento diretto
al raggiungimento curezza e di tranquillita' dei cittadini.
Per i progetti concernenti i lavori da eseguire in edifici
od in luoghi vincolati per il loro interesse storico ed artistico, ovvero lavori in prossimita' di edifici vincolati, dovranno osservarsi le speciali norme in materia.
Il Sindaco ha facolta' di richiedere, ove lo ritenga necessario in relazione, all'importanza delle opere, altri elaborati di particolari costruttivi ed architettonici in scala maggiore, fotografie della situazione esistente, vedute assonometriche o prospettiche della costruzione, plastici, giustificazione delle sezioni da addottarsi per gli elementi strutturali portanti, schemi distributivi d'insieme, schemi e particolari
dei principali impianti.
 

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Per i progetti di cui al comma l del precedente articolo 4
dovrà essere presentata la seguente documentazione:
a) una pianta dell'area da lottizzare in scala 1:200 e per
aree molto estese in scala 1:500, con curve di livello ad
equidistanza di m.1
Nel caso di terreni in pendenza tale pianta dovra' essere
completata con curve di livello con equidistanza non inferiore
a ml. 2.
Dalla pianta dovrà risultare:
- L'orientamento; - La direzione dei venti dominanti;
- I nomi dei proprietari confinanti;
- Le strade comunali, provinciali, statali con i rispettivi
nomi, che interessano il territorio oggetto della lottizzazione;
- L'indicazione di tutte le caratteristiche delle strade pubbliche o private esistenti, quali sezioni, pendenze ecc.;
Le divisioni in lotti del terreno, complete delle quote relative ad ogni singolo lotto;
L'eventuale indicazione delle aree destinate ad attrezzature
collettive quali scuole, asili, chiese, mercato, centri sociali od altro che possa interessare la vita collettiva;
b) Una tabella indicante: - L'area totale da lottizzare;
- La superficie coperta, la cubatura, l'altezza massima, il tipo edilizio di ciascun lotto;
- L'area totale destinata a strade private;
- L'eventuale area a verde pubblico e privato;
c) I profili altimetrici dei fabbricati sia esistenti che in
progetto verso le vie pubbliche e private;
d) una relazione completa e dettagliata sulle opere da eseguire, con particolare riguardo alla sistemazione delle aree
scoperte, alla destinazione degli edifici in progetto, alle
attivita' o industrie che vi potranno essere esercitate;
e) Eventuali fotografie della situazione esistente;
f) Eventuali vedute assonometriche o prespettiche e plastici
ritenuti necessari dal sindaco per una migliore intelligenza del progetto;
g) Uno stralcio del vigente Piano Regolatore in scala 1:2000
riportante le previsioni del progetto di lottizzazione inserite urbanisticamente e compiutamente collegate con quelle del predetto Piano Regolatore.
 

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Per i progetti di cui al comma M del precedente articolo 4
dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- Planimetria della zona in scala non inferiore ad 1:1000 aggiornata con tutti i fabbricati e le strade esistenti o in
realizzazione, sulla quale dovrà essere esattamente indicato il tracciato della strada in progetto;
- Profilo longitudinale con indicazione delle varie livellette
dei raccordi verticali fra le livellette stesse e con le
strade pubbliche e private con le quali si collega;
- Sezioni trasversali eseguite nei punti di maggiore interesse;
- Sezioni tipo in scala non inferiore ad 1:20 corredata delle
relative quote indicanti chiaramente il dimensionamento di
ogni parte della strada stessa;
- Particolari costruttivi in scala non inferiore a 1:20 dettatagliatamente quotati; dei muri di sostegno, marciapiedi,
zanelle, fognoli, fognatura stradale, impianto di illuminazione, impianto idrico di approvvigionamento, degli eventuali cancelli e recinzioni da vie e spazi pubblici;
- Relazione completa e dettagliata delle opere da eseguire
sulla qualita' dei materiali da impiegare e sulla destinazione della strada costruenda.
 

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Il Sindaco entro 60 gg. dalla presentazione della domanda
di cui al precedente articolo 5, fara' conoscere le proprie
determinazioni in merito alla domanda stessa, dopo avere inteso il parere della Commissione Edilizia Comunale.
Ove la domanda venga respinta, il Sindaco ne specifichera' i motivi.
Ove invece il progetto sia ritenuto regolare e la domanda
venga accolta, sara' rilasciata la licenza di costruzione sempreche' l'interessato, dopo adempiuti gli obblighi di legge,
ne faccia richiesta entro un anno dalla data di approvazione
del progetto stesso. Con la licenza sara' restituita copia del
progetto munita del visto di approvazione, che dovra' essere
tenuta sul luogo dei lavori.
La licenza potra' fissare le particolari prescrizioni che
si ritenessero utili in ordine alle modalita' di esecuzione
dei lavori medesimi.
 

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La licenza di costruzione e' emessa a favore del richiedente, e si intende concessa sotto riserva dei diritti dei terzi
ed entro i limiti e sotto piena osservanza di tutte le norme
legislative che disciplinano l'attività edilizia.
Il periodo di validità della licenza edilizia che deve essere indicato in calce alla stessa, di massima avra' una durata non superiore a due anni.
La licenza si intenderà decaduta quando le opere non verranno
lavori vengano interrotti per un periodo superiore a sei mesi.
In ogni caso e' in facoltà del Sindaco di rinnovare la licenza purchè  l'istanza di rinnovo venga prodotta al Comune
almeno 10 giorni prima della scadenza.
La licenza potrà essere revocata, oltre che per irregolarità della richiesta, anche in caso di inadempienza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, oppure di
inosservanza delle modalita' esecutive fissate nella licenza
stessa, salva l'applicazione delle sanzioni.
Qualora il titolare della licenza intendesse apportare modifiche all'opera autorizzata, sia pure durante il corso dei lavori, ne dovrà chiedere licenza negli stessi modi e forme
stabiliti dagli articoli che precedono.
 

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Il Sindaco potrà concedere licenze di costruzione in deroga alle prescrizioni del presente regolamento e alle norme di attuazione del P.R.G.C., purchè ragioni di carattere igienico, architettonico-urbanistico lo giustifichino.
L'autorizzazione al rilascio di licenze di costruzione in
deroga verrà richiesta dal Sindaco, sentite la Commissione
Edilizia e la Giunta Municipale, alla Regione Autonoma della
Sardegna previo parere del Provveditorato alle Opere pubbliche
della Sardegna e della Sovrintendenza ai Monumenti e Gallerie
in analogie alle disposizioni di cui alla legge numero 1357
del 21.12.1955.
 

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TITOLO 3 - COMMISSIONE EDILIZIA

Allo scopo di affiancare l'Autorità Comunale nell'opera
regolatrice dell'attività costruttrice edilizia in conformità del presente regolamento e' Edilizia con funzioni consultive.
Essa sara' chiamata ad esprimere pareri in ordine:
- Alle opere soggette a licenza di cui al precedente art. 4;
- Alla tutela ed al miglioramento del carattere estetico monumentale, ambientale e paesistico dell'abitato e del suo
territorio;
- Alle opere di interesse urbanistico-edilizio che il Comune
od Enti Pubblici e privati intendono promuovere;
- Alle proposte di modifiche e integrazioni al presente regolamento;
- Alle eventuali modifiche da apportarsi al P.R.G. e ai piani
particolareggiati.
 

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La Commissione edilizia e' composta:
1) Dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato che la presiede;
2) Da sei membri nominati dal Consiglio Comunale tra cittadini
esperti chiaramente ed effettivamente qualificati nelle
seguenti materie:
Urbanistica; assetto del territorio; architettura; industria o tecnica delle costruzioni; legislazione urbanistica; arte e storia sassarese;
3) Da due Architetti, due Ingegneri e due Geometri scelti parimenti dal Consiglio fra le liste di almeno dieci nominati
proposte dai rispettivi Ordini e Collegi professionali;
4) Dall'ingegnere Capo del comune; 5) Dall'Ufficiale Sanitario;
6) Dal Comandante dei Vigili del Fuoco.
I membri di cui a nn. 4,5 e 6 sono di diritto e non partecipano alle votazioni, essi potranno farsi sostituire, in caso
di estrema necessita', da funzionari del loro Ufficio.
Per l'elezione dei sei membri di cui al n. 2 ciascun Consigliere potra' scrivere nella scheda non piu' di quattro nomi
e risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior
numero dei voti.
Per l'elezione dei sei membri di cui al n.3 si procede a
votazioni separate, ciascun Consigliere scrivera' nella scheda
due nomi tra quelli segnalati dagli Ordini e Collegi professionali sopraindicati e risulteranno eletti coloro che, in ciascuna votazione, avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti.
I membri elettivi di cui ai nn. 2 e 3 dureranno in carica
due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
I membri che, senza giustificato motivo, resteranno assenti
per cinque sedute consecutive, dovranno essere dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale.
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.668 del
5.4.1976, e con decreto n. 213 dell'8.7.1976 del Presidente
della Giunta Regionale.

 

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La Commissione si riunirà in seduta ordinaria due volte
al mese, salvo nel caso in cui manchino affari da trattare, ed
in seduta straordinaria ogni qualvolta il suo Presidente ne
avverta la necessità Per la validità delle deliberazioni
e' necessaria la presenza del Sindaco
delegato, dal Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune o della Sezione Urbanistica, dell'Ufficiale Sanitario e di almeno la meta' dei membri elettivi.
Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione il
funzionario della Sezione edilizia incaricato della istruzione
dei progetti, senza comunque avere diritto al voto. A parità
di voti nell'adozione del provvedimento da parte della Commissione avrà prevalenza il voto del Presidente.
I membri della Commissione dovranno rigorosamente astenersi
dal partecipare alla trattazione di affari nei quali essi
stessi o loro familiari siano comunque interessati e dal pronunciarsi su progetti da essi stessi redatti. In tale circostanza il commissario incompatibile dovrà assentarsi dalla sala di riunione della Commissione e di questo adempimento dovra'essere fatta menzione nel verbale della seduta.
Per ciascuna seduta della Commissione il Segretario dovrà
redigere apposito verbale con la indicazione degli affari
trattati e dei provvedimenti adottati in proposito della Commissione stessa.
Tali verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal
Segretario che assumono la responsabilità della corrispondenza del testo allo svolgimento della seduta.
 

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TITOLO 4 - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

Per le nuove costruzioni e le modifiche da apportare a costruzioni esistenti, anche non confinanti con il suolo pubblico, le quali in qualsiasi modo abbiano rapporto con le condizioni planimetriche e con quelle altimetriche di vie e piazze pubbliche, il proprietario, almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori deve chiedere all'Autorita' Comunale che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici ed ai quali dovranno essere subordinate le costruzioni stesse.
Deve inoltre richiedere, entro lo stesso termine, le caratteristiche delle fogne stradali in relazione alla possibilita' di immissione delle fogne stradali stesse.
Le relative operazioni saranno fatte a spese del titolare
della licenza, che potra' essere richiesto di fornire anche
personale e mezzi d'opera.
Al termine delle operazioni dovra' redigersi apposito verbale in doppio originale ( da firmarsi dal titolare della licenza o dal rappresentante dell'Autorita' Comunale ) di cui quello spettante all'interessato dovra' essere tenuto a disposizione sul luogo dei lavori.
 

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Prima di iniziare i lavori se ne dovrà avvertire l'Autorità Comunale, mediante lettera raccomandata.
I lavori dovranno di regola essere condotti con continuità
e celerità appropriata.
In caso di interruzione dei lavori se ne dovrà dare comunicazione all'Autorità Comunale, (sempre con lettera raccomandata) indicando il tempo prevedibile della interruzione.
Eventuali sospensioni originate da qualsiasi causa, quando
si potranno per oltre 60 gg. consecutivi, saranno considerate
interruzioni.
Il Sindaco in tali circostanze, potrà disporre provvedimenti (che il titolare della licenza dovrà  adottare a propria
cura e spese) intesi a tutelare in forma stabile la incolumità  pubblica e il decoro cittadino e a rendere minimo il danno
per la collettività.
In ogni caso i lavori dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dalla licenza edilizia stessa.
Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione,
quelli rifatti, modificati o riattati in tutto o in parte, non
potranno essere abitati od usati senza l'autorizzazione del
Sindaco, espressa in apposito certificato di abitabilità,
concesso previo accertamento che i lavori siano stati eseguiti
in conformità del progetto approvato e che siano state osservate le prescrizioni della licenza edilizia nonche' le leggi e
regolamenti vigenti.
 

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Quando si debba procedere alla demolizione, costruzione,
ricostruzione o riparazione di un fabbricato o di un muro di
cinta dell'altezza di oltre 2 metri dal livello stradale prospiciente una via o altro spazio pubblico, occorre adoperare
tutti quei mezzi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica, recingendo la zona ove dovrà  svolgersi il lavoro mediante altro congruo riparo, la cui natura e il cui ingombro
saranno indicati dal Sindaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico ovvero, in caso non necessiti tale occupazione, prima dell'inizio dei lavori.
Quando non sia prescritta la costruzione dell'assito, ed il
ponte sia del tipo a sbalzo, il primo ponte di servizio verso
il suolo pubblico non può essere costruito ad altezza minore
di ml. 4,50 misurati dal suolo al punto più  basso dell'armatura del ponte, mentre il piano deve essere eseguito in modo
tale da riparare con assoluta sicurezza lo spazio sottostante.
I serramenti delle aperture di ingresso di tali recinti
debbono aprirsi all'interno, essere muniti di serrature e catenacci ed essere mantenuti chiusi nelle ore di sospensione
del lavoro.
Tutti i materiali e gli utensili e le apparecchiature di
costruzione e di demolizione debbono essere disposti nell'interno del recinto, essendo vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici.
Gli assiti od altro dovranno essere provvisti, ad ogni angolo di lanterna rossa di idonea dimensione e collocata in modo da essere facilmente visibile.
Le lanterne debbono essere mantenute accese durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, a cura del
titolare della licenza di costruzione.
All'ingresso dei cantieri deve essere affissa, in vista al
pubblico, una tabella chiaramente leggibile (delle dimensioni
non inferiori a cm. 100X150) nella quale devono essere indicati il nome e cognome: 1)-del titolare della licenza;
2)-del progettista; 3)-del direttore dei lavori;
4)-del costruttore che ha assunto l'esecuzione dell'opera;
5)- dell'eventuale assistente;
6)- dell'eventuale calcolatore delle opere in cemento armato;

 

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Quando le opere di chiusura comportino occupazione di suolo
pubblico, il titolare della licenza deve prima ottenere l'autorizzazione del Sindaco, a tal fine deve presentare domanda
con l'indicazione della località, estensione e durata presumibile dell'occupazione, e procedere, in concorso con i funzionari municipali, alla constatazione dell'area del marciapiede e stradale, nonchè dei materiali stradali che verranno
compresi nell'assito e comunque occupati o manomessi.
Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che interessino servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per
il pronto e libero accesso degli agenti e funzionari comunali.
Il titolare della licenza deve, prima dell'impianto di
chiusura, eseguire il pagamento della tassa relativa e del canone che verrà fissato dall'Amministrazione Comunale.
Ove sia necessario prolungare il termine stabilito nella
licenza, il titolare della licenza stessa deve presentare in
tempo utile, e cioè almeno dieci giorni prima, nuova domanda
indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione e
riportare gli estremi della nuova autorizzazione.
Il Comune ha sempre facoltà, di servirsi, senza corrispondere compenso alcuno, ma senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione, degli assiti concessi verso vie e spazi pubblici, per il servizio di affissioni e pubblicità.
E' riservato al proprietario della fabbrica, per la quale
serve l'assito, il diritto di apporvi, senza compenso avvisi
od insegne che riguardino la fabbrica medesima od anche indicazione della ditta costruttrice per una superficie massima di
1/10 della superficie esterna dell'assito e nei punti che saranno indicati dall'Ufficio Comunale delle affissioni.
 

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L'Autorità Comunale esercita, nei modi e nelle forme che
riterrà  più opportune, la vigilanza sulle costruzioni e su
tutti i lavori in genere, che si eseguono nel territorio del
Comune per assicurarne la rispondenza alle norme del presente
regolamento, alle prescrizioni del Piano Regolatore ed alle
modalita' esecutive fissate nella licenza di costruzione.
I funzionari e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza edilizia hanno il diritto di accedere ovunque si eseguano i lavori di nuova costruzione, di trasformazione e di restauro.
 

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Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme del presente regolamento e delle modalita' esecutive fissate nella licenza di costruzione, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione delle eventuali sanzioni penali, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con la riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica della costruzione e la rimessa in pristino.
L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso, il Sindaco non abbia
adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
Nel caso che i lavori siano stati iniziati senza licenza di
costruzione o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il
Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione
Urbanistica presso il Provveditorato alla OO.PP. ordinarne la
demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite
da Amministrazioni dello Stato il Sindaco ne informa il Ministero ai LL.PP., agli effetti dell'articolo 29 della Legge
17-8-1942 n. 1150.
 

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PARTE 2 - DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE

 
TITOLO 1 - COORDINAMENTO URBANISTICO

In conformità del Piano Regolatore Generale ed allo scopo
di stabilire le caratteristiche delle varie zone della citta'
delle frazioni e delle campagne facenti parte del territorio
comunale, nonchèper disciplinare l'altezza massima degli
edifici, il predetto territorio comunale si suddivide in aggregato urbano, Stintino, Borgo San Giorgio, Agro e Nurra.
 

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L'aggregato urbano e' suddiviso nelle seguenti zone:
1) Centro storico, cioè la parte di aggregato urbano compresa
nel perimetro: via Politeama, Brigata Sassari, Torre Tonda,
Corso Regina Margherita di Savoia, Corso Vico, via Aurelio
Saffi, Corso Trinità e Viale Umberto.
Questa zona si divide a sua volta in :
a) zona di rilevante interesse funzionale ed artistico - art.
22;
b) restante zona del centro storico - (art.23);
2) Zona intensiva di completamento - (art.24);
3) Zone semintensive:
a) zona semintensiva di completamento - (art.25);
b) nuova zona semintensiva di Capuccini, Prunizzedda, Molino a
Vento e Porcellana - (art.26);
c) nuova zona semintensiva del Latte Dolce e Monte Rosello -
(art.28);
e) nuova zona semintensiva ad Ovest del Viale S.Pietro destinata per le attrezzature e l'edilizia residenziale dell'U niversita' - (art.29);
4) Zone estensive:
a) zona estensiva di completamento di Capuccini e Prunizzedda-
(art.30);
b) nuova zona estensiva di Capuccini e Prunizzedda - (art.31);
c) nuova zona estensiva di S.Pietro - (art.32);
d) nuova zona estensiva del Latte Dolce - (art.33);
5) Zona di interesse industriale - (art.34);
6) Zone private vincolate a verde:
a) Fosso della Noce - (art.35); b) Eba Giara - (art.36);
c) altre localita' - (art.37);
 

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Si riporta integralmente l'articolo 4 delle Norme Urbanistico-Edilizie di attuazione del Piano Regolatore Generale;
Aggregato Urbano - Norme edilizie speciali per il centro storico: tali norme riguardano il centro storico, cioe' la parte
di aggregato urbano compresa nel perimetro delle seguenti vie:
V.Politeama, V.Brigata Sassari, V.Torre Tonda, Corso Regina
Margherita di Savoria, Corso Vico, V. Aurelio Saffi, Corso
Trinita' e Viale Umberto.
Entro tale perimetro due gruppi di zone: A) Zone di rilevante interesse funzionale e artistico : (V. planimetria P.R.
scala 1:1000);
Zona A) del Duomo e del Comune; Zona B) Piazza Demolizioni e
nuova strada per Corso Vico; Zona C) Teatro Civico, Mercato al
minuto, Piazzale di porta Rosello; Zona D) Piazza Castello;
Zona E) Piazza Stazione, Corso Vico; Zona F) San Donato; Zona
G) Corso Trinita'.
Per queste zone dovranno essere conservati i seguenti limiti massimi: Rapporto di fabbricabilita' mc./mq 8
idem di superficie coperta superficie terreno 0,5.
Altezza m.18. Attraverso lo studio di piani particolareggiati
tali indici potranno venire modificati quando risultino soddisfatte pienamente le condizioni igieniche ed il rispetto dei
valori storico artistici di complessi monumentali o semplicemente ambientali.
In ogni caso l'altezza massima non potra' superare i metri 21.
B) Zone non comprese nel primo gruppo di P.R. Per queste zone
le norme cui di seguito riguardano:
a) le condizioni di inabitabilita' del piano terra;
b) le condizioni di inabitabilita' degli altri piani;
c),d),e),f), i permessi di modifica di sopraelevazione e nuove
costruzioni;
g) la facolta' dell'A.C di consentire nuovi allineamenti stradali.
Le norme di cui ai commi A) e B) vengono fissate sia per lo
scopo sociale di denuncia pubblica dell'inabitabilita', sia
per la valutazione da dare agli stabili in caso di esproprio.
Esse poi, come appare dagli stessi riferimenti contenuti nel
testo, devono essere rispettati in ogni caso dai proprietari
che prendono le iniziative di cui ai successivi commi c),d),e)
,f),g).
a) Inabitabilita' del piano terra qualora non si verifichino
le seguenti condizioni minime ammissibili:
1) sopraelevazione del pavimento del piano terra di almeno cm.
30 dal piano stradale;
2) Intercapedine d'aria e impermeabilizzazione qualora il pavimento del piano terra risulti incassato rispetto al piano di
campagna.
3) Il pavimento del piano terra deve essere sopraelevato sul
piano stradale isolato e impermeabilizzato.
4) L'areazione del locale di abitazione deve avvenire da una
finestra, di almeno mq.1 di superficie oltre che dalla porta.
Sono ammesse porte finestre, purche' la superficie complessiva
superi i mq. 2,5 e le imposte della finestra siano articolate
in modo autonomo da quelle della porta.
5) L'altezza netta del locale abitabile non deve essere inferiore a m.3.
b) Inabitabilita' di tutti i piani.
1) Se l'areazione dei locali abitabili avviene dal cortile
questo non dovra' essere inferiore a mq.9 se nessuno degli
edifici fronteggianti supera i tre piani fuori terra; non inferiore a mq.16, se nessuno degli edifici fronteggianti supera
i quattro piani fuori terra; non inferiore a mq.20 per altezze
maggiori.
Minima distanza fra i fronti opposti dei fabbricati m.2,50.
2) I cortili, quando l'altezza anche di uno soltanto dei fabbricati prospicienti supera i tre piani fuori terra, devono
avere l'areazione attiva almeno attraverso un vano di sezione
traversale non inferiore a mq.5, passante tra strada e cortile
al piano terra. Il vano puo' essere lo stesso portone di in gresso allo stabile fornito di cancelli a maglia larga.
3) Le latrine devono essere direttamente aereate, illuminate o
fornite di antilatrina aereata almeno con un cunicolo di cm.10
di diametro portato fino alla copertura dell'edificio.
4) La minima unita' di abitazione deve essere almeno di due
vani: cucina-tinello e camera da letto. Essa deve essere provvista di servizi igienici (W.C,doccia e vasca) e non deve essere inferiore complessivamente a mq.30 di superficie utile.
c) I permessi di modifica o di sopraelevazione di nuova costruzione, previa demolizione, vengono concessi soltanto se venga provveduto ad abolire l'abitazione del piano terra, ammenoche' questa non si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma a). Devono inoltre essere osservate tutte le disposizioni contenute nella precedente regolamentazione.
d) Gli spazi liberi esistenti nei lotti, compresi i giardini
ed i cortili di ampiezza superiore a quella prescritta come
minima, non possono in alcun modo venire edificati.
Nel caso di demolizione e di nuova costruzione le superfici di
nuovi spazi liberi non potranno essere inferiori a quelle precedentemente esistenti.
e) La minima larghezza del fronte di affacciamento sulla strada, per la quale puo' essere consentita la modifica, sopraelvazione, demolizione e nuova costruzione, viene fissata in m.8
f) I rapporti fra l'altezza dei fabbricati e la larghezza della strada dovranno essere dell'ordine massimo di 1/2. La larghezza reale o ideale della strada nel riferimento anche ai commi seguenti non deve essere inferiore a m.4,50. Quando un edificio venga eretto o sopraelevato all'angolo di due vie contigue di diversa larghezza, e' consentito di continuare l'altezza osservata sulla via principale per una profondita' massima di m.6 a partire dallo spigolo dei due fronti.
g) E' data facolta' alla A.C. sentito il parere della Commissione Edilizia integrata di due esperti nel campo urbanistico,
di consentire nuovi allineamenti stradali anche in zone non
comprese nei primi piani particolareggiati di attuazione, al
fine di agevolare il risanamento dell'abitato con capillare
concorso della iniziativa privata nei casi seguenti:
A) Avanzamenti o arretramenti di fronte dei fabbricati nelle
piazzette ottenute con le demolizioni degli isolati.
Tali modifiche verranno consentite possibilmente tutto attorno
ai perimetri delle nuove piazzette in modo da offrire la possibilita' di un piu' razionale assetto edilizio nelle proprieta' prospicienti. La A.C. mediante piano particolareggiato limitato alle proprieta' ed agli spazi pubblici direttamente interessati, fissera' di volta in volta i criteri di attuazione.
B) Nei casi di strade di secondaria importanza di sezione
stradale inferiore a m.4,50 l'A.C. potra' consentire la demolizione e la nuova costruzione, la sopraelevazione o la semplice modifica su uno dei due lati della strada dopo aver
provveduto alla espropriazione della fascia della proprieta'
del lato opposto onde ottenere la sezione stradale voluta. Tale modifica ai tracciati, che potra' fare seguito anche a richiesta della iniziativa privata, verra' regolata mediante
piano particolareggiato limitato alle aree pubbliche e private
direttamente interessate.
h) Il numero massimo dei piani dei fabbricati consentito e' di
tre piani fuori terra. Soltanto in caso particolarmente favorevole dal lato igienico e statico possono eccezionalmente essere consentiti quattro piani fuori terra.
 

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La zona comprende la citta' nuova e il quartiere Porcellana e
confina con Viale Trieste, Fosso della Noce, Viale Adua, Piazza Conte di Moriana, Via Duca degli Abruzzi, Via Napoli, Via
Livorno, Via Rizzeddu, Via Monte Grappa, Via Padre Manzella,
Via G.Matteotti, Via S.Anna, Corso G.Maria Angioi, Viale Mancini, Via Torre Tonda, Via Brigata Sassari, Via Politeama,
Viale Umberto, Viale Trieste, detta zona nelle tavole di progetto al 2.000 di stesura originale del P.R. e' indicata con
una quadrettatura di m/m 6,5 di lato punteggiato su tutti i nodi.
Densita' di popolazione : 400 abitanti per ettaro.
A) Utilizzazione dell'area.
Superficie coperta :
per edifici di 4 piani fuori terra mq 0,7 per mq. di lotto;
per edifici oltre i 4 piani fuori terra mq.0,5 per mq.di lotto
Rapporto di fabbricabilita':
mc.10 di volume costruiti per mq. di lotto
Per lotto su strada larga oltre 15 metri il rapporto potra'
essere aumentato a 12 mc/mq. qualora i poprietari assicurino
sulla propria area posteggi pubblici per autoveicoli in misura
di 1 automobile per ogni 4 vani in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 52.
B) Norme di fabbricazione a) arretramenti:
Sono ammesse costruzioni sul filo stradale e sul confine di
proprieta', qualora preesistano dei fabbricati limitrofi distanziati dal confine di proprieta', si dovra' costruire ad
una distanza non inferiore a ml.10, ammenoche' il proprietario
del fabbricato limitrofo non si impegni ad ampliare il fabbricato preesistente sino al confine di proprieta'.
b) Distanza tra fabbricati :
I fabbricati potranno essere costruiti in aderenza o distanziati fra loro di almeno ml.10. c) Numero dei piani:
Sono ammesse soltanto costruzioni che comprendano almeno tre
piani fuori terra. d) Altezza:
H) massima per strade fino a ml.15 ml.24
H) massima per strade oltre i ml.15 ml.28
Relativamente alla larghezza stradale:
h= 1,6 L+a
h= altezza del fabbricato dalla cordonata alla linea di gronda
L= larghezza della strada
a) arretramento della costruzione o dell'attico dal filo stradale e) Tolleranze:
Sono ammesse piccole industrie purche' non siano moleste o nocive.
e) Divieti:
Si fa divieto di installazione di industrie o di attivita' artigiane moleste e nocive.
 

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Tali zone comprendono il Rione di Monte Rosello, Baddimanna,
il rione Cappuccini, la parte alta di Prunizzedda, la zona di
Santa Maria compresa tra il corso G. Maria Angioi e la nuova
strada che fiancheggia la ex conceria Costa ed il nuovo parco
a Ovest di Santa Maria; dette zone nelle tavole di progetto al
2.000 di stesura originale del P.R. sono indicate con una quadrettatura di m/m 6,5 di lato punteggiato con nodi alterni.
DENSITA' DI POPOLAZIONE 300 AB/HA.
A) Utilizzazione dell'area
Superfice coperta 0,5 della superficie del lotto.
Volume mc.6 per mq.di lotto.
B) NORME DI FABBRICAZIONE a) arretramenti:
dai limiti di proprieta' per fronti sino a ml.25, ml 4;
dai limiti di proprieta' per fronti oltre a ml.25, ml.6;
tra i fabbricati di proprieta' insistenti su una stessa
presella ml. 8.
Esclusivamente per le zone di completamento di Cappuccini e
Monte Rosello potranno essere ammesse costruzioni in aderenza
limitatamente ai lotti inscritti tra i fabbricati finora costruiti o in corso di costruzione, con i criteri di aderenza e
continuita' finora costruiti o in corso di costruzione, con i
criteri di aderenza e continuita' finora ammessi, solo nei casi in cui il rispetto della distanza da uno o da entrambi i
fabbricati adiacenti non consenta un fronte edificabile di almeno m. 12.
E'ammessa la costruzione sul filo stradale.
b) Numero dei piani:
non sono ammesse costruzioni che abbiano meno di tre piani
fuori terra.
c) altezza:
H) massima assoluta ml.18 (misurata dal piede di ogni spigolo
del fabbricato alla linea di gronda).
Relativamente alla larghezza stradale.
h= 1,5 L+a
h= altezza del fabbricato tra piano medio della cordonata e
linea di gronda.
L= larghezza della strada
a= arretramento della costruzione e dell'attico dal fronte
stradale.
d) Tolleranze:
Sono ammessi piccoli laboratori artigiani che non diano molestia. Nei lotti residenziali sono ammesse piccole costruzioni di servizio ad un piano addossato ai confini di proprieta' esclusi i fronti stradali, limitate all'altezza di m.3 e la cui superficie coperta non deve superare mq.24 per appartamento.
Si potra' consentire l'utilizzazione del fronte stradale
quando venga risolto in maniera unitaria il collegamento
tra i due fabbricati.
e) Divieti:
Lo sviluppo massimo sul fronte stradale deve essere di
ml.40.
Si fa divieto di installazioni di industrie o attivita' artigiane moleste, nocive od ingombranti.
 

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Tali zone sono indicate nella planimetria di progetto al
2.000 della stesura originale del piano regolatore con una
punteggiatura a maglia di circa m/m 3,5 di interasse.
DENSITA' DI POPOLAZIONE 250 AB/HA.
A) UTILIZZAZIONE DELL'AREA
Superficie coperta 0,5 della superficie del lotto
Volume mc.6 per mq.di lotto
B) NORME DI FABBRICAZIONE a) arretramenti :
dai limiti di proprieta' per fronte sino a ml.25, ml.4;
dai limiti di proprieta' per fronte oltre i ml.25, ml.6;
tra i fabbricati insistenti su una stessa presella ml.8.
E' ammessa la costruzione sul filo stradale.
b) Numero dei piani :
non son ammesse costruzioni che abbiano meno di tre piani
fuori terra.
c) Altezza:
H) massima assoluta ml.18 (misurata dal piede di ogni spigolo
del fabbricato alla linea di gronda).
Relativamente alla larghezza stradale.
h= 1,5 + a
h= altezza del fabbricato tra il piano medio della cordonata
e linea di gronda.
L= larghezza della strada
a= arretramento della costruzione e dell'attico dal fronte
stradale
d) Tolleranze:
sono ammessi piccoli laboratori artigiani che non diano molestia. Nei lotti residenziali sono ammesse piccole costruzioni di servizio ad un piano addossate ai confini di proprieta' esclusi i fronti stradali, limitate all'altezza di m.3 e la cui superficie coperta non deve superare mq.24 per appartamento.
e) Divieti:
lo sviluppo massimo sul fronte stradale deve essere di
ml.40. Si fa divieto di installazioni di industrie o attivita' artigiane moleste, nocive od ingombranti.
 

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Tali zone sono indicate nella planimetria di progetto al 2.000
della stesura originale del Piano Regolatore con una punteggia
tura a maglia di circa m/m 3,5 di interasse.
DENSITA' DI POPOLAZIONE 300AB./HA.
Valgono le norme di cui all'art.26.
 

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Detta zona e' indicata nella planimetria di progetto al 2.000
della stesura originale del Piano Regolatore con punteggiatura
uguale alla zona semintensiva di cui all'art.26 ma diradata.
Valgono le norme dell' art.26 salvo il particolare divieto in-
discriminato di qualsiasi installazione di industria e di loca
li per attivita' artigiane e di spettacolo.
 

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Tale zona e' indicata nella planimetria di progetto al 2.000
della stesura originale del Piano Regolatore con una punteggia
tura simile a quella della zona di cui all'art. 28 ma piu' diradata.
Valgono le norme di cui all'art.28.
 

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La zona risulta in parte compresa tra il proseguimento di via
Nizza a monte ed il proseguimento del viale Mameli a valle;
tale zona e' indicata nella planimetria al 2.000. di progetto
della stesura originale del Piano Regolatore con una quadrettatura di m/m. 6,5 circa di lato.
Densita' di popolazione 120 ab/Ha.
A) Utilizzazione dell'area
a) superficie coperta 0,25 della superficie de lotto
b) rapporto di fabbricabilita' mc.2 di volume costruito per
mq. di lotto
B) Norme di fabbricazione a) arretramento
dai limiti di proprieta' ml.4
dal filo stradale ml.5
b) numero dei piani
uno o due piani fuori terra; oltre i due piani fuori terra
sono ammessi un seminterrato ed un attico eccedenti i riferimenti altimetrici e volumetrici.
c) Altezza massima assoluta;
non potra' in ogni caso essere superiore a ml.12 misurata
dal piede di ogni spigolo del fabbricato alla linea di gronda.
d) Tolleranze:
sono ammesse nei lotti residenziali piccole costruzioni di
servizio addossate ai confini di proprieta' esclusi i fronti stradali; esse devono essere di altezza massima di m.3
e della superfice coperta non superiore a mq.24 per appartamento.
e) Divieti:
si fa divieto di installazioni industriali e di attivita'
artigianali che possano arrecare disturbo.
 

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(Dette zone sono indicate nella planimetria di progetto al
2.000 nella stesura originale del P.R. con una minuta punteggiatura regolare di circa m./m.2 di interasse).
Valgono le norme della zona estensiva di completamento di
Cappuccini e Prunizzedda riportate all'art.30.
 

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(Dette zone sono indicate nella planimetria di progetto al
2.000 nella stesura originale del P.R. con una punteggiatura
minuta regolare di circa m/m 2 di interasse).
Densita'di popolazione 100 ab./Ha.
A) Utilizzazione dell'area
superfice coperta mq.0,20 della superfice del lotto
rapporto di fabbricabilita' mc.1,2 di volume costruito per
mq. di lotto
B) Norme di fabbricazione a) arretramento:
dai limiti di proprieta' ml.6
dal filo stradale ml.10
b) Numero dei piani:
sono ammessi non piu' di uno o due piani fuori terra.
c) Altezza massima assoluta:
ml.8 misurata dal piede di ogni spigolo del fabbricato alla
linea di gronda .
d) TOLLERANZE
sono ammesse nei lotti residenziali piccole costruzioni di
servizio addossate ai confini di proprieta' esclusi i fronti stradali; esse devono essere di altezza massima di m.3 e
della superficie coperta non superiore a mq.24 per appartamento.
e) Divieti:
si fa divieto di installazioni industriali e di attivita'
artigianali che possano arrecare disturbo.
 

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(Tali zone sono indicate con una punteggiatura simile alla
precedente ma diradata).
Densita' di popolazione 80 ab./Ha
A) Utilizzazione dell'area
superficie coperta 0,15 della superficie del lotto
rapporto di fabbricabilita' mc.0,5 di volume costruito per
mq. di lotto.
B) Norme di fabbricazione a) arretramento :
E' consentito che le nuove costruzioni si attestino col
piano terra al fronte stradale per un tratto inferiore ai
2/3 del fronte del fondo;
la distanza dai confini di proprieta' dovra' essere non inferiore a ml.4
b) Numero dei piani:
sono consentite costruzioni che abbiano uno o due piani
fuori terra.
c) Altezza
altezza massima misurata da ogni spigolo del fabbricato alla linea di gronda ml.8
d) si fa divieto di installazione di industrie non rurali.
 

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(Queste zone sono indicate nelle tavole di progetto alla
scala al 2.000 della stesura originale del P.R. con una quadrettatura di circa cm.1 a maglia intramezzata da mediane per
maglie continue e alternate. La zona di interesse industriale
sulla strada di Alghero ha il disegno leggermente variato con
una punteggiatura interposta alla quadrettatura).
Zone destinate alle industrie, ai depositi ed alle attrezzature di servizio.
Sono ammesssi in queste zone edifici residenziali soltanto
per l'abitazione di proprietari, custodi ed addetti agli impianti di cui risulti chiaramente motivata la necessita' di risiedere sul posto.
Rapporto di fabbricabilita' mc.5 di volume edificato per mq. di lotto.
Per le sole strade di servizio la distanza dell'asse stradale non deve essere inferiore a ml.7,50 e la carreggiata minima ammessa non deve essere inferiore a ml.12.
Lungo le arterie di grande traffico a giudizio dell'Amministrazione Comunale potranno essere richieste delle distanze maggiori.
E' imposto inoltre, in corrispondenza degli accessi carrai,
un arretramento delle cancellate ed opere di chiusura in genere, non inferiore a ml.5 dal filo delle recinzioni stesse.
Non sono ammesse costruzioni a confine di proprieta'. La
distanza dai confini non deve essere inferiore a ml.3. La distanza tra manufatti insistenti nella stessa presella non potra', pertanto, essere inferiore a ml.6.
E' fatto obbligo inoltre di prevedere entro il lotto adeguati parcheggi destinati ad accogliere gli automezzi del personale impiegato nell'industria.
 

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(Tali zone sono indicate con tratteggio rado nella tavola
di progetto sulla scala 2.000 della stesura del Piano Regolatore).
In detta zona devono escludersi le costruzioni eccetto piccoli edifici di servizio ai giardini ed alle abitazioni. I giardini privati devono essere sistemati a verde nel modo piu' decoroso.
La larghezza di tale fascia verde deve avere un minimo di
m.40 nel tratto a valle di Viale Trento; di m.30 nel tratto
tra il viadotto previsto in regione Lu Fangazzu e quello esistente di Viale Trento; di m.25 nella parte a monte di Lu Fangazzu.
Nelle recinzioni si raccomanda l'uso di siepi e di reti metalliche piuttosto che di muri.
 

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(Tali zone sono indicate con tratteggio rado nella tavola
di progetto sulla scala al 2.000 della stesura originale del
Piano Regolatore). Sono ammesse in questa zona costruzioni rurali e residenziali.
L'utilizzazione dell'area e' consentita secondo un rapporto
di 1/30 tra area coperta e area totale del lotto. Per il rimanente dei vincoli edilizi devono essere osservati quelli stabiliti per le zone rurali. (Art.42).
 

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(Tali zone sono indicate con tratteggio rado nelle tavole
di progetto sulla scala al 2.000 nella stesura del Piano Regolatore).
Valgono le norme edilizie delle zone rurali (Art.42).
 

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Queste norme vengono stabilite per l'abitato da completare
e per le zone residenziali di ampliamento. E' ammessa la costruzione soltanto di edifici che non abbiano piu' di due piani fuori terra.
Ogni costruzione non deve avere sulla strada un fronte inferiore a m.8.
Per quanto attiene la valutazione delle superfici da destinare ai cortili ed alle chiostrine si fa riferimento agli Artt.56 e 57 del presente regolamento. In caso di fabbricati da costruirsi a distanza dai confini laterali di proprieta' quest'ultima non potra' essere inferiore ai ml.4 ed in ogni caso la distanza complessiva tra i fabbricati insistenti nella stessa presella non potra' essere inferiore ai ml.8.
Per le zone residenziali di completamento sono inoltre previste le seguenti norme.
a) rapporto tra superficie coperta ed area del lotto 1/5;
b) rapporto di fabbricabilita' mc.1,5 per mq. di lotto;
c) distacco dai confini di proprieta' ml.4;
d) distanza tra fabbricati insistenti nella stessa presella
ml.8;
e) e' consentito un piano seminterrato purche' compreso entro
i riferimenti volumetrici ammessi ed a condizione che si
uniformi alle prescrizioni di cui all'Art.55/bis, del presente regolamento.
 

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E' distinto in due zone: (indicate nella planimetria del
piano particolare alla scala 1:2.000).
A) Zona centro comprendente la piazza della Chiesa;
B) Zona rurale comprensiva delle fasce per l'edilizia rurale
indicata nel Borgo.
 

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A) Utilizzazione dell'area
a) Superficie coperta mq.0,20 per mq. di lotto;
b) Rapporto di fabbricabilita' mc.1,2 di volume edificato per
mq.1 di lotto.
B) Norme di fabbricazione a) Numero dei piani.
Sono ammesse costruzioni che non abbiano piu' di due piani
fuori terra.
b) distanza dai confini di proprieta' ml.4; distanza fra fabbricati insistenti nella stessa presella ml.8.
 

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A) Utilizzazione dell'area.
a) superficie coperta 1/20 della superficie del lotto;
b) rapporto di fabbricabilita' mc.0,30 del volume edificato
per mq.1 di lotto.
c) distanza dai confini di proprieta' ml.4; distanza tra fabbricati insistenti nella stessa presella ml.8.
B) Norme di fabbricazione.
a) numero dei piani.
Sono ammesse costruzioni che non abbiano piu' di due piani
fuori terra.
b) arretramento.
E' consentito di attestare costruzioni a solo piano terra
lungo il fronte stradale per non piu' di 2/3 del fronte del
lotto.
 

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Nell'Agro e nella Nurra e' prevista un'edilizia di tipo rurale.
A) Utilizzazione dell'area.
a) superficie coperta 1/20 della superficie del lotto;
b) rapporto di fabbricabilita' mc.0,30 di volume edificato per
mq. di lotto.
c) la superficie minima dei lotti da edificare non potra' essere inferiore ai mq.2.500. In caso di fabbricato da realizzarsi a distanza dai confini di proprieta' questa non potra' essere inferiore ai ml.3; la distanza tra fabbricati insistenti sui lotti contigui non dovra' pertanto essere inferiore ai ml.6.
B) Norme di fabbricazione.
a) arretramento.
E' consentito attestare la costruzione al fronte stradale per non piu' di 2/3 del fronte del fondo.
b) deroghe.
E' facolta' dell'Amministrazione Comunale concedere deroghe
per quanto riguarda l'edilizia dei centri di servizio e
delle piazzette civiche dei borghi rurali.
 

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Tutte le limitazioni elencate nella parte seconda, titolo 1 del presente Regolamento vanno intese applicate per superfici nette di lotti, esclusa la parte di essi occupata da strade pubbliche.
 

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Nel caso in cui il piano terra venga realizzato con una altezza non superiore a ml.2,60, sia vincolato permanentemente ad autorimesse col divieto di costruzioni accessorie nell'area
rimanente, ferma restando l'altezza massima ammessa, la cubatura degli spazi a piano terra non sara' considerata ai fini della volumetria prescritta per ciascuna zona.
 

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TITOLO 2 - LOTTIZZAZIONE E STRADE PRIVATE



In mancanza di un Piano Particolareggiato adottato, chiunque intenda procedere alla sistemazione di area a scopo edificativo, ovvero intenda dar corso a nuove costruzioni, deve attenersi ad un piano di lottizzazione approvato dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia. Sono anche soggetti all'approvazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, i piani di lottizzazione riguardanti terreni posti nelle zone turistiche, rurali, industriali ed in quella per la piccola industria e l'artigianato.
Saranno in via generale considerate aree soggette a lottizzazione quelle che in rapporto alle caratterstiche costruttive o alle prescrizioni di zona consentano la realizzazione di piu'di una unita' fabbricativa.
 

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I lottizzanti dovranno cedere a titolo gratuito al demanio
Comunale il terreno occorrente per la sede di tutte le strade
di piano regolatore, interne di servizio, parcheggi pubblici,
slarghi di disimpegno, che interessano il piano di lottizzazione.
Tutti gli oneri relativi alla sistemazione degli spazi suddetti, alla costruzione delle fognature e della rete di distribuzione dei servizi di acqua potabile, ed elettricita', sono a totale carico del proprietario del terreno.
La lottizzazione potra' essere autorizzata solo dopo che il
richiedente abbia firmato la convenzione predisposta dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione di tutti i servizi
suddetti e la cessione immediata dei suoli di cui al I. Comma
del presente articolo.
Non potranno essere concesse licenze di costruzione fino a
che tutti i servizi previsti nella lottizzazione non saranno
stati eseguiti relativamente almeno ad una parte organica dei
terreni.
 

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Le strade previste nei piani di lottizzazione devono essere
collegate alla pubblica rete stradale esistente o al futuro
sviluppo di detta rete previsto dal P.R.G. o dai P.P.
La larghezza di tali strade dovra' essere proporzionata
agli edifici che dovranno prospettare o al traffico che dovra'
svolgersi. Comunque detta larghezza, compresi i marciapiedi,
non dovra' in nessun caso risultare inferiore a ml.15.
Nelle zone a carattere turistico o rurale con densita' inferiore a 80 abitanti per Ha potranno essere approvate delle strade con larghezza non inferiore a ml.10 a condizione che gli edifici siano convenientemente arretrati in modo da non precludere la possibilita' di eseguire eventuali allargamenti stradali; in tal caso le recinzioni sui fronti stradali dovranno essere eseguite con siepi a cancellate e la parte in muratura non potra' superare i cm.80 dal piano stradale.
Solo nel caso che necessita' d'ambiente e di paesaggio,
consiglino l'adozione di strade, di limitata ampiezza, dietro
parere circostanziato della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie, potranno essere approvate, nelle zone turistiche, strade di larghezza inferiore a ml.10, ed i fabbricati siano dimensionati basandosi su una superficie ipotetica pari a quella
che deriverebbe con strade di larghezza di ml.10, e siano convenientemente arretrati secondo quanto previsto dal Comma precedente.
 

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Le lottizzazioni autorizzate hanno di regola la validita'
di 4 anni; tale termine puo' essere prorogato con una nuova
convenzione.
 

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Nella sottozona di risanamento urbano o in altre degli abitati esistenti, quando l'Amministrazione Comunale lo ritenga
utile, verranno costituiti i comparti edificatori (gruppi di
proprieta' compendiati in omogenee unita' fabbricabili) a scopo di risanamento.
 

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L'attivita' degli Enti Edilizi dovra' essere svolta nel quadro di complessi edilizi unitari, ma anche ai privati l'Amministrazione Comunale potra' richiedere la progettazione preventiva di complessi edilizi unitari in particolare per zone turistiche, zone commerciali ecc.
 

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Quando uno o piu' proprietari intendono aprire una strada
privata debbono presentare al Sindaco il relativo progetto ed
ottenere la approvazione e addivenire alla stipulazione di una
convenzione per atto publico da trascrivere, con la quale si
assumono gli obblighi di provvedere a loro completa spesa e
secondo le modalita' tecniche stabilite dal Comune, alla sistemazione, manutenzione e nettezza della strada, allo scolo
delle acque meteoriche e di quelle luride, o quando se ne ravvisi la necessita', alla illuminazione della strada stessa.
Nella convenzione stessa si dovra' riconoscere al Comune la
facolta' di revocare la concessione, facendo chiudere la strada medesima, quando l'interesse pubblico e la facolta' di impiantare sulla strada stessa tutti quei servizi di pubblico
interesse, che il Comune reputi necessario, lo esigano.
I proprietari dovranno inoltre impegnarsi a cedere gratuitamente al Comune il suolo e le opere stradali qualora, per
ragioni di pubblica utilita', il Comune stesso ritenga opportuno di inserire la strada nell'elenco delle strade comunali.
Qualora ragioni di viabilita', sicurezza ed igiene lo richiedano, il Sindaco potra' prescrivere la chiusura della
strada privata allo sbocco nelle strade pubbliche con tratti
di muro laterali, e cancellata al centro, apribile verso la
strada privata.
Le caratteristiche di dette strade private verranno fissate
di volta in volta dal Comune in relazione all'importanza delle
stesse.
 

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TITOLO 3 - CARATTERISTICHE EDILIZIE

L'area a corredo degli edifici nella misura stabilita per
ogni zona dalle norme di attuazione del Piano Regolatore non
potra' essere edificata anche se alienata ed unita a lotti
contigui.
Il Comune si riserva, in ogni modo ed in ogni momento, la
facolta' di trascrivere sui Registri Ipotecari, a spese del
proprietario, un atto di vincolo dal quale risulti l'indispensabilita', ai fini dell'edificabilita', dell'area necessaria alla determinazione dell'indice di fabbricabilita' per ogni edificio.
   

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Ogni nuova costruzione, ivi comprese le sopraelevazioni,
dovra' prevedere, nel corpo dell'edificio, ovvero nelle aree
di pertinenza delle costruzioni stesse, secondo le precise indicazioni previste per ogni zona e per i locali accessori dal
vigente Regolamento Edilizio, autorimesse coperte nella misura
di almeno una per ogni unita' abitativa.
Negli edifici destinati ad uffici la superficie coperta da
vincolare ad autorimesse dovra' essere pari ad almeno un posto
macchina per ogni 100 metri cubi di costruzione.
Le autorimesse potranno essere di tipo singolo o collettivo
Nell'area di pertinenza degli edifici destinati totalmente
o parzialmente ad esercizi commerciali, siano questi ultimi
unita' di vendita isolata o raggruppamenti di piu' punti di
vendita affiancati o comunque siti nello stesso immobile, magazzini generali, locali pubblici etc., devono essere previsti
parcheggi privati nella misura e con le modalita' appresso indicate.
L'area destinata a parcheggio, coperto o scoperto, non deve
essere inferiore al seguente rapporto rispetto alla superficie
di vendita complessiva dell'insediamento commerciale, intesa
cosi' come specificato dall'art.9 delle norme di attuazione
del Piano di adeguamento e sviluppo della rete commerciale di
Sassari.
Sino a 65 mq. non e' obbligatoria la previsione di parcheggi.
Oltre i 65 mq. e fino ai 150 mq. e' obbligatorio assicurare
una superficie
scarico merci e che sia effettivamente accessibile.
Oltre i mq.150 e fino ai mq.400 e' obbligatorio assicurare
mc.0,50/mq. di superfici di vendita da destinare a parcheggio.
Oltre i mq.400 deve essere assicurato 1 mq. di parcheggio
per ogni mq. di superficie di vendita.
La superficie per carico e scarico delle merci deve sempre
essere assicurata per tutti gli esercizi commerciali di superficie superiore ai mq.65 e deve sempre essere in adiacenza
agli esercizi stessi, o, per negozi di superficie superiore ai
mq.150 l'area necessaria per il carico
deve essere determinata in misura non inferiore al 20% della
superficie di vendita.
Nelle zone "A" e "C" del Piano di adeguamento predetto la
direttiva dicui a commi precedenti non trova applicazione.
L'area da destinare a parcheggio deve essere preferibilmente in superficie.
Qualora questa non sia disponibile possono essere ammesse altre modalita' (silos meccanici, parcheggi interni e sopraelevati, ecc.).
L'area destinata a parcheggio deve essere adiacente all'insediamento commerciale.
Qualora questo non sia possibile, la distanza dell'area, del-
la quale il richiedente deve dimostrare la piena disponibili-
ta', dall'insediamento commerciale non puo' superare i mt.100.
A garanzia di quanto sopra potra' essere richiesto l'adempimento delle formalita' indicate nell'art.51 secondo comma.
 

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L'altezza degli edifici sara' misurata dal livello stradale
all'imposta della copertura.
La misura dell'altezza sara' riferita all'imposta della copertura anche quando al di sopra di detto piano siano realizzati dei parapetti pieni, la cui altezza non risulti superiore a ml.1.
Nel caso di strade in pendenza l'altezza dell'edificio sara' misurata sulla linea di mezzo della facciata, comunque la
altezza nel punto piu' basso della strada non potra' superare
di ml.1 quella massima ammessa in relazione alla larghezza
della strada stessa.
Nei casi in cui il terreno sia piu' basso della strada la
altezza massima misurata dalla quota di cordonata potra' essere mantenuta per una profondita' massima di ml.15, per i rimanenti corpi di fabbrica, sempre di una profondita' massima di
ml.15 l'altezza verra' misurata dal punto piu' alto del piano
di campagna relativo a ciascun corpo di fabbrica.
 

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L'altezza degli edifici su tutti i fronti arretrati dal
confine di proprieta' deve essere proporzionata al distacco
della fronte stessa dal confine e deve soddisfare le seguenti
condizioni minime : ZONE SEMINTENSIVE
la distanza dai confini di proprieta' deve essere pari a
0,25 h e non mai inferiore a ml.4.
La distanza tra fabbricati deve essere pari a ml.4+0,25 h
e non mai inferiore a ml.8.
ZONE INTENSIVE
La distanza dai confini di proprieta' deve essere pari a
0,25 h e non mai inferiore a ml.5, nel caso in cui gli
edifici non siano costruiti sul confine.
La distanza tra fabbricati deve essere pari a ml.5+0,30 h
e comunque mai inferiore a ml.10.
 

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Sono ammessi dei piani in attico, oltre l'altezza massima
consentita per ciascuna zona, purche' rispecchino le seguenti
caratteristiche :
1) debbono rientrare nel limite di cubatura consentita per
ciascuna zona.
2) debbono ricoprire una superficie non superiore ai 2/3 della
superficie coperta del piano sottostante.
3) sul fronte stradale e sui confini di proprieta' debbono essere arretrati di almeno ml.3.
4) nelle fronti ove non si effettui l'arretramento, l'altezza
dell'attico e' valutata ai fini della determinazione della
della distanza dai confini e dagli edifici adiacenti.
5) nei casi di attici a confine di proprieta' si potra' consentire la eliminazione dell'arretramento quando venga risolto in maniera unitaria il collegamento tra due fabbricati.
 

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I seminterrati consentiti nelle zone estensive debbono avere le seguenti caratteristiche :
1) nel punto piu' alto del piano di campagna l'altezza fuori
terra del seminterrato non dovra' superare i ml.1,00; nel
punto piu' basso i ml.2,80.
2) l'altezza massima dei vani non dovra' superare i ml.2,80.
3) i locali seminterrati sono da considerarsi sostitutivi di
quelli previsti come locali accessori e di servizio e pertanto dovranno essere adibiti esclusivamente a locali accessori.
 

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L'area libera dei cortili, nelle nuove costruzioni, non deve essere inferiore alla quinta parte della somma delle superfici (senza detrazione dei vuoti nei muri) che li recingono,
misurata in ogni caso dal pavimento del piano terreno alle
cornici di coronamento dei muri perimetrali. Tale norma si applica anche in caso di sopraelevazioni o ricostruzioni.
La normale media tra pareti opposte non deve essere inferiore a 0,30 h dove h e' altezza media delle due pareti contrapposte e comunque mai inferiore a ml. 5,00.
Nessun lato del cortile deve essere inferiore a ml.5,00.
La normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto deve essere non minore ai mt.5,00.
Le rientranze nei parametri dei cortili sono ammesse quando
la loro profondita' non oltrepassa la larghezza del lato aperto sul cortile, nel caso di rientranze la cui profondita' superi la larghezza del lato aperto sul cortile, la rientranza
stessa deve essere considerata come un cortile a se stante e
dovra' ottemperare a tutti i requisiti propri dei cortili, in
caso contrario la rientranza verra' equiparata alle chiostrine
e dovra', percio', agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate appresso per le chiostrine medesime.
Se a seguito dell'arretramento di uno o piu' muri laterali
del cortile la superficie della stessa non fosse costante, la
verifica delle condizioni minime dovra' essere fatta in corrispondenza di ciascuna variazione, considerando l'altezza delle pareti a partire dal piano terra.
L'area dei cortili si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra sporgenza
sotto gronda, eccedente il ventesimo dell'area totale dei cortili stessi.
Qualsiasi spazio libero, anche ad uso di giardini privati,
quando vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione,
sara' equiparato ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente regolamento relativo alle dimensioni dei cortili stessi.
 

 

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Le chiostrine o pozzi di luce sono di massima vietati; potranno essere tollerati in caso di comprovata necessita'. E' permessa la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusa altra destinazione di ambienti anche ai piani terreni.
Ogni chiostrina deve avere un'area libera al netto di qualsiasi sporgenza, uguale ad un ventesimo della somma delle superfici dei muri che limitano, e la normale, misurata tra una finestra ed il muro opposto, non dovra' essere inferiore a m.3,00.
Le chiostrine devono essere areate dal basso, per mezzo di
corridoi o passaggi, ed essere facilmente accessibili per la
nettezza necessaria. Esse devono altresi' essere pavimentate.
 

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Tutte le nuove costruzioni in zone intensive e semintensive
debbono rispondere ai seguenti requisiti :
1) debbono essere dotate di serbatoi per l'acqua potabile singoli o collettivi di una capacita' di litri trecento per appartamento. Tali serbatoi dovranno essere situati in locali opportunamente aereati e facilmente accessibili, al fine di poterne garantire l'igiene attraverso una sistematica pulizia. Detti locali, che verranno affiancati al torrino della tromba delle scale e dell'ascensore dovranno essere chiaramente indicati nei disegni di progetto e dovranno essere tali da inserirsi armoniosamente nell'equilibrio delle masse senza nuocere all'ambiente, inquadrandosi opportunamente nel paesaggio.
2) I costruttori sono obbligati a lasciare installare durante
la costruzione degli edifici a cura e spese della societa'
distributrice del gas la colonna montante senza che tale
installazione comporti nessun obbligo per la successiva
utilizzazione da parte degli abitanti.
 

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La costruzione di nuovi edifici, classificati all'art.3 del
D.P.R. 26/6/77, n.1052 recante il regolamento di esecuzione
alla legge 30/04/1976, n.373, relativa al consumo energetico
per usi termici negli edifici, puo' essere autorizzata dal
Sindaco solo se le caratteristiche di isolamento termico sono
comprese nei limiti di cui appresso:
nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, il Sindaco
puo' disporre che siano accertati le norme sulle caratteristiche di isolamento termico quando la Commissione edilizia comunale abbia accertato la sussistenza delle condizioni termiche per la loro applicazione.
Il coefficiente volumetrico globale di dispersione termica
massimo ammissibile nel Comune di Sassari, di cui agli artt.15
e 16 della legge 30/04/1976, n.373 ed al D.P.G.R. 13/07/1978,
n.59, e' determinato secondo i seguenti valori:
A) il valore di gradi-giorno per il Comune di Sassari e per la
rispettiva zona climatica di appartenenza (C), e' determinato in 1180;
B) il valore massimo del coefficiente volumetrico di dispersione termica Cd, espresso in Kcal/h m3 gradi centigradi,
per s/v minore o uguale a 0,3 e per s/v maggiore o uguale a
0,9 e' determinato rispettivamente in 0.50 e 0.96;
C) il valore massimo del coefficiente volumetrico di dispersione termica Cd, espresso in Wm3 gradi centigradi per s/v
minore o uguale a o,3 e per s/v maggiore o uguale a 0,9 e'
determinato rispettivamente in 0,59 e in 1,12;
D) il valore massimo del coefficiente volumetrico di dispersione termico Cd, espresso tanto in Kcal M3 gradi centigradi che in W/m3 gradi centigradi, e' determinato per il comune di Sassari, cosi' come per ciascun Comune della Regione, s/v maggiore di 0,3 e minore di 0,9, per interpolazione.
 

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TITOLO 4 - OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI

Tutti i fabbricati, nonche' manufatti comunque soggetti alla pubblica vista, debbono presentare un aspetto architettonico ed estetico appropriato al carattere ed alla localita' in cui sorgono, e tale da corrispondere alle esigenze del decoro
edilizio della citta' e dei valori panoramici.
Le fronti esterne di ciascun edificio, anche se di piu'
proprietari, devono rispondere ad una precisa unita' di concetto non solo nell'architettura ma anche nei colori.
E' in facolta' del Sindaco di ingiungere sistemazioni di
fronti che non si trovino nelle condizioni prescritte dal capoverso che precede.
 

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I muri di nuova costruzione, o rinnovati, compresi i muri
di cinta o muretti di recinzione e quelli che comunque siano
visibili da vie o spazi pubblici, debbono essere intonacati e
tinteggiati salvo nel caso che, per il loro genere di costruzione, non richiedano intonaco.
L'aspetto esterno dei fabbricati deve essere tale che non
turbi l'estetica dell'abitato e del paesaggio circostante.
Non si possono costruire ne' conservare latrine o condutture di latrine, di camini, di stufe e simili, sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici e neppure costruire latrine esterne nei cortili.
 

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Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo di uso pubblico sono vietati :
a) aggetti e sporgenze superiori a cm.10 dall'allineamento
stradale sino all'altezza di m.2,50 dal piano del marciapiede o sino all'altezza di m.4,50 dal piano stradale, se
la strada e' provvista di marciapiede. Lo zoccolo non potra' occupare nessuna parte del suolo pubblico.
E' pero' facolta' del Sindaco, su conforme parere della
Commissione Edilizia, consentire speciali concessioni in deroga.
b) Porte, gelosie, persiane, sportelli o chiusure che si aprono ad un'altezza inferiore a metri 2,50 dal piano stradale;
c) le persiane e gli altri spazi giranti all'esterno, di altezza maggiore di m.1,20 che non siano fissati almeno in tre punti;
d) i balconi ad altezza minore di m.3,50 sopra il piano del
marciapiede e di m.4,50 da quello stradale, quando non esiste marciapiede.
Tale altezza va misurata dal piano del marciapiede, o
dal piano stradale al piano inferiore del balcone;
e) i balconi che sporgono dal filo di fabbricazione piu' di un
decimo della larghezza della strada e, comunque, piu' di m.1,50;
f) i balconi che aggettino su strade di larghezza inferiore a ml.8;
g) le strutture aggettanti in genere che non rispettino le
norme sopra fissate per i balconi.
 

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Il Sindaco puo' permettere l'apposizione alle porte ed alle
finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico dietro pagamento della relativa tassa o con l'osservanza delle condizioni che riterra' di imporre nei singoli casi.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi, non possono essere posti ad altezze inferiori a m.2,20 dal marciapiede.
Sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frangia che scendano al disotto di m.2,20 dal suolo
L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie puo'
essere revocata quando queste non siano mantenute in ottimo
stato o perfettamente pulite, o quando ostacolino il libero
transito.
 

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Per collocare tettoie o pensiline sulle facciate occorre
una licenza speciale e devono essere osservate le prescrizioni
che, di volta in volta, sono stabilite dal Sindaco.
Tali tettoie o pensiline devono essere costruite con le
stesse norme fissate per i balconi; devono inoltre essere collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i
cartelli della toponomastica stradale ed altre di interesse pubblico.
Le licenze rilasciate sono revocabili in ogni tempo per ragioni di pubblico interesse. Il Sindaco stabilisce caso per caso le prescrizioni in ordine alla qualita' e natura dei materiali, tenuto conto della architettura o dell'ubicazione del fabbricato e, per la forma, della sporgenza e di ogni altro
particolare.
 

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I condotti per le acque di scarico dei tetti devono essere
in numero sufficiente e di diametro conveniente per smaltire
la pioggia. Nel caso che siano applicati esternamente ai muri
perimetrali devono avere la parte terminale, per l'altezza di
ml.2,50 dal suolo, in ghisa.
Nelle nuove costruzioni prospicienti spazi pubblici la parte terminale in ghisa non e' consentita e le tubazioni dovranno pertanto essere incassate per un'altezza minima di ml.2,50.
I condotti non devono avere ne' aperture ne' interruzioni
di sorta nel loro percorso. Tutte le giunzioni dei tubi di
scarico devono risultare perfettamente impermeabili.
I proprietari delle case hanno l'obbligo di mantenere in
perfetto stato, tanto i canali di gronda quanto i tubi di scarico.
I tubi debbono essere isolati dalle pareti delle rispettive
incassature.
Le acque piovane dei tetti, o quelle provenienti dalle corti e giardini, devono essere incanalate o convogliate nelle
fogne stradali a cura e spese dei proprietari degli edifici ai
quali servono, mediante appositi fognoli.
Detti fognoli debbono essere costruiti in tubo di materiale
impermeabile e con giunture ermetiche, secondo le disposizioni, forma e pendenza che verranno prescritte dal Comune. Per
la loro costruzione, anche se resa obbligatoria dal Comune,
deve essere ottenuta la speciale licenza, da richiedersi nelle
forme stabilite dal Comune stesso.
Qualora sia modificata la sede e la forma della fogna pubblica, i proprietari di fognoli privati che vi fanno capo, sono obbligati a modificarli o trasferirli a loro spese secondo le esigenze della nuova opera comunale.
Nei canali e nei tubi di scarico delle acque piovane e' vietato immettere acque luride.
Nelle vie ove manchi la fogna stradale, ma si trovino solo
cunette e fognoli laterali, possono essere immessi in questi
le acque piovane dei tetti e dei cortili, mentre deve provvedersi diversamente allo smaltimento delle acque luride in base alle disposizioni caso per caso impartite dall'amministrazione comunale.
 

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Tutte le aree annesse ai fabbricati, fronteggianti vie o
piazze aperte al pubblico transito, devono essere delimitate
con recinzioni rispondenti al decoro cittadino ed alle esigenze della viabilita'.
Ove ragioni di decoro o di sicurezza lo rendano consigliabile, il Sindaco puo' ordinare che siano recinte anche aree sgombre da fabbricati.
I divisori dei giardini e dei cortili, visibili da aree
pubbliche, devono avere altezza non superiore a m.2,20 comprensiva della parte muraria e delle eventuali cancellate o reti metalliche sovrastanti e devono essere rispondenti alle esigenze del decoro cittadino.
I cortili e le aree libere interposte fra i fabbricati debbono essere forniti, lungo i muri dei fabbricati stessi, di un
marciapiede con pavimentazione impermeabile di larghezza non
non inferiore a m.1,20 e la rimanente superficie convenientemente sistemata. Deve essere inoltre provveduto al regolare scolo delle acque meteoriche.
Le aree fabbricabili devono essere tenute in perfetto ordine e pulizia, ben sistemate e possibilmente seminate a prato.
Il Sindaco puo' vietare che determinate aree fabbricabili
ricevano, sia pure provvisoriamente, destinazioni contrastanti
con il decoro, l'estetica della zona o la sicurezza e l'igiene
 

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I privati sono obbligati a permettere che il Comune apponga
ai loro edifici e vi mantenga la tabella toponomastica stradale, i numeri civici ed ogni altro cartello indicatorio relativo al transito, alla sicurezza pubblica, nonche':
a) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di
tracciamento e di idranti;
b) mensole, ganci, tubi e sostegni per illuminazione pubblica,
orologi elettrici, avvisatori elettrici stradali e loro accessori.
c) Quanto altro di pubblica utilita'.
Tutti gli apparati di cui sopra saranno collocati con la
dovuta cura e particolare riguardo all'estetica in modo da non
deturpare gli edifici.
La spesa, tanto per l'apposizione che per la conservazione
di quanto sopra elencato, e' a carico del Comune.
I privati sono tenuti a rispettare le tabelle, i numeri, i
cartelli e quanto altro, essendo vietato di coprirli o di nasconderli; qualora vengano distrutti o danneggiati per fatto
imputabile ai privati stessi, questi sono tenuti a ripristinarli entro dieci giorni dall'intimazione.
Trascorso tale termine vi provvedera' il Comune a totale spesa del responsabile.
Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella
parte della fronte di un fabbricato sulla quale siano apposti
targhe, indicatori od apparecchi di cui sopra, dovra' darne
avviso al Sindaco, il quale prescrivera' i provvedimenti del caso.
Il proprietario e' tenuto inoltre a riprodurre il numero
civico, in modo ben visibile e secondo le precise norme che
verranno impartite dal Sindaco, sulle mostre o tabelle applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte della parete destinata alla targhetta.
Qualora il proprietario non proceda alla riproduzione del
numero civico nel modo prescritto, vi provvede d'ufficio il
Comune, previa intimazione, a totali spese del proprietario.
In caso di costruzione di nuovi fabbricati o di apertura di
nuove porte esterne di accesso, per modificazioni ai fabbricati esistenti, il proprietario deve domandare al Comune il numero civico da applicare alle nuove porte e collocare la relativa targhetta, secondo le prescrizioni del Sindaco.
 

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Le condutture aeree di qualsiasi specie ed i relativi sostegni devono essere collocati con particolare riguardo alla estetica in modo che non siano deturpate le facciate degli edifici, le vie e le piazze.
Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, e, per le zone
soggette a tutela paesistica, la Soprintendenza ai Monumenti,
puo' dettare speciali cautele e prescrizioni.
 

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I comignoli o fumaioli non possono essere collocati a distanza minore di un metro dalla fronte della casa verso la strada e devono essere solidamente costruiti.
Essi saranno, inoltre, possibilmente, raggruppati per il
loro migliore aspetto e sopraelevati sulla copertura di almeno
un metro, o di quelle maggiori altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni o giudicate necessarie dal Sindaco
in modo da evitare in ogni caso che le esalazioni di fumo abbiano ad arrecare danno o molestia agli edifici vicini.
I camini industriali devono essere muniti di parafulmine e
collocati ad una distanza uguale almeno alla meta' della loro
altezza dai confini della proprieta' su cui sorgono.
E' vietato collocare e fare sboccare esternamente alla facciata dei fabbricati tubi o condotti di scarico dei prodotti
della combustione di camini, caloriferi ecc. e del vapor d'acqua.
Inoltre tutte le colonne montanti per distribuzione di gas,
acqua potabile e corrente elettrica debbono, salvo casi di
constatata impossibilita', essere incassate nei muri, e collocate nell'interno dei fabbricati e nei cortili.
E' vietato sistemare i serbatoi d'acqua sui tetti e sui
terrazzi, e comunque in parti esterne ai fabbricati.

 

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Le finestre dei sotterranei devono essere aperte nello zoccolo del fabbricato e nelle soglie delle aperture e munite dilastre di pietra forate o di difesa in metallo.

 

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Il Sindaco puo' consentire per ragioni di pubblico interesse la occupazione di suolo per costruzioni, quando non ne derivi pregiudizio al decoro della zona e sempre che lo consentano le condizioni della proprieta' confinante e le esigenze della viabilita'.
Il Sindaco puo' inoltre consentire l'occupazione del suolo
e del sottosuolo stradale con impianti per servizi pubblici di
trasporto e con canalizzazioni idriche, elettriche e simili.
Il concessionario e' tenuto ad osservare tutte le cautele
e norme che gli saranno prescritte.
In ogni caso e' dovuto un canone per l'uso del suolo e del
sottosuolo nonche' l'eventuale tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
 

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E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade
pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali,
per immettere o restaurare condutture del sottosuolo, per costruire o restaurare fogne e per qualsiasi alto motivo, senza
speciale autorizzazione del Sindaco, il quale indichera' le
norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori.
Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al pagamento
della relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi
nella Tesoreria Comunale, sul quale il Comune si rivarra' delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dall'interessato.
Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi o di
altri manufatti alterati dal titolare dell'autorizzazione e'
eseguito dal Comune, a spese del titolare stesso.
 

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TITOLO 5 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

Nelle zone soggette a vincolo per la tutela delle bellezze
naturali devono essere osservate le norme relative a tale vincolo oltre alle disposizioni del presente regolamento.
 

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Per le opere di interesse storico, ambientale o monumentale
valgono le disposizioni della legge 1. giugno 1939, n.1089.
La rimozione, temporanea o definitiva, di stemmi, iscrizioni lapidarie, oggetti d'arte, dovra' essere sempre preventivamente denunziata al Sindaco, che puo' intimare la conservazione in luogo da determinarsi, o che puo' vietarla per riconosciuto valore storico o artistico, sentita la Commissione Edilizia e salvi i provvedimenti della competente Autorita'.
All'esterno degli edifici non potranno collocarsi statue,
medaglioni, lapidi, memorie ecc. senza averne ottenuta regolare licenza dal Sindaco.
 

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Oltre quanto prescritto dall'art.43 e seguenti della legge
1 giugno 1939, n.1089 circa l'obbligo della denuncia all'Auto rita' competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, archeologico, storico-artistico, il committente, il direttore dei lavori o l'assuntore sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti del medesimo interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.
Analoga segnalazione deve essere fatta in caso di reperimento di ossa umane.
Il Sindaco potra' disporre quei provvedimenti che ritenesse utile prendere, in conseguenza di tali scoperte, in attesa dell'intervento delle Autorita' competenti.
 

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L'apposizione anche provvisoria di insegne, mostre, anche
luminose, vetrine di botteghe e cartelli indicanti la denominazione di ditte e l'esercizio di arti, mestieri, professioni o industrie, nonche' la apposizione di qualunque oggetto, che, a qualsiasi scopo, voglia esporsi od affiggersi all'esterno di fabbricati, e' subordinata all'autorizzazione del Sindaco.
Le mostre e le vetrine non debbono alterare in alcun modo o
coprire gli elementi architettonici dell'edificio e debbono
essere contenute nel perimetro dei vani.
Gli oggetti delle mostre non sono di regola permessi nel
perimetro di cui all'art.23; nelle altre zone non debbono oltrepassare i cm.20 dall'allineamento stradale.
Puo' essere consentito di apporre insegne a bandiera, di
limitata sporgenza, solo quando queste siano luminose, non rechino disturbo alla viabilita' e non turbino il decoro dello ambiente.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocate
quando le mostre, le vetrine e le insegne non siano mantenute
in perfetto stato e quelle luminose non funzionino regolarmente.
Possono altresi' essere revocate in ogni altro caso in cui
il Sindaco ne ravvisi la necessita'.
Sono proibite le insegne e mostre dipinte direttamente nei
muri o su cartelli in lamiera.
Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri esposti alla pubblica vista, dipinture figurative ed ornamenti di qualunque genere e restaurare quelli esistenti, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
 

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E' proibito collocare oggetti di qualsiasi genere fuori
dalle botteghe.
E' in facolta' del Sindaco concedere la licenza per l'esposizione di oggetti luminosi a scopo di pubblicita', nonche' la affissione di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, pitture, pubblicita' su teloni e simili.
La pubblicita' mediante cartelloni su sostegni posti sopra
terreni di proprieta' privata, ma visibili dalle aree pubbliche di circolazione e della linea ferroviaria, e' vietata nelle zone panoramiche.
E' in facolta' del Sindaco estendere tale divieto anche a zone non vincolate ai sensi del comma precedente ove non ravvisi la opportunita' per la tutela di particolari aspetti panoramici.
Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni
specie, esposti senza licenza, ovvero senza l'osservanza delle
prescrizioni, salve ed impregiudicate le sanzioni penali, sono
rimosse d'ufficio a spese dei trasgressori e, ove questi non
siano noti, a spese dei proprietari dell'immobile su cui sono
state apposte, previa diffida.

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PARTE 3 NORME IGIENICO - EDILIZIE

 

TITOLO 1

E' vietato adibire ad uso di abitazione i locali che sono,
anche parzialmente, sotterranei e cosi' pure i vani adibiti a
retrobottega.
L'uso dei sotterranei per soggiorno, esclusivamente diurno
(laboratori e simili) e' consentito solo quando essi abbiano
un'altezza netta di m.3,00 e siano adeguatamente areati, se
necessario, anche con mezzi meccanici.
I pavimenti e le pareti devono essere efficacemente difesi
contro l'umidita' e dotati di finestre aprenti all'aria libera
delle dimensioni complessive di almeno un decimo della superficie del pavimento.
Si deve anche efficacemente provvedere allo scolo delle acque di rifiuto.
E' in facolta' della Giunta Municipale, sentito l'Ufficio
d'Igiene, di autorizzare l'abitabilita' dei locali seminterrati, qualora possiedano i seguenti requisiti:
a) altezza minima tra il pavimento e il soffitto m.3,00;
b) la superficie inferiore del solaio di copertura dei locali
sotterranei deve avere una sopraelevazione minima dal piano
del marciapiede o dal livello del cortile non inferiore alla meta' dell'altezza del vano e mai inferiore a mt. 1,5;
c) intercapedine, ventilata e fognata, larga non meno di cm.50
intorno ai muri esterni, a partire dal piano inferiore di
cm.30 dal piano del pavimento interno;
d) vespaio ventilato sotto il pavimento, di altezza minima di
cm.40;
e) vani di finestra di una superficie minima di area luce pari
a un decimo della superficie del vano;
f) la larghezza della strada o lo spazio libero antistante all'edificio sia almeno di m.8 ed essi abbiano un lato completamente libero, cioe' non interrato.

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Tutti i locali a piano terreno destinati ad abitazioni, devono essere piu' elevati dal suolo circostante di almeno 35 cm.; devono essere provvisti di cantine, o in mancanza, di vespaio dell'altezza minima di cm.25.
I vespai devono avere le aperture di ventilazione protette
da griglie.
 

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L'altezza minima degli ambienti destinati ad abitazione a
piano terreno deve essere di m.3,50 anche quando sopra di essi
non esistano altri piani per abitazione.
Quando pero' il piano terreno sia elevato oltre 50 cm. sul
piano stradale, e per gli edifici in arretrato dal fronte
stradale rispetto alla quota piu' alta del marciapiede di rigiro, l'altezza degli ambienti puo' essere come quella consentita per il primo piano.
Per gli ambienti dei piani superiori a quello terreno, la
altezza minima non deve mai essere inferiore a m.2,70.
In caso di sopraelevazione, il piano sottostante a quello
da costruirsi, deve avere l'altezza stabilita per i piani intermedi.
Con benestare della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie,
nelle zone turistiche, soggette a tutela paesistica, puo' essere consentita per i piani terreni un'altezza minima di ml.2,80.
Negli edifici con portici e' consentita la costruzione di
un piano ammezzato, con aperture sotto i portici stessi e agli
altri lati del fabbricato, purche' gli ambienti dell'ammezzato
non abbiano altezze inferiori ai m.2,50 e non siano adibiti ad
abitazione permanente.
 

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I soppalchi, cioe' i dimezzamenti di piani, non sono considerati come piani distinti e sono ammessi, in deroga al 6.
comma dell'art.78, al 3. comma dell'art.79 e al 1. comma dello
art.80 del REGOLAMENTO EDILIZIO, per usi commerciali e per sola abitazione diurna collegata a tale uso, a condizione che la
loro superficie non superi i 6/10 della superficie netta del
vano o del piano nel quale vengono realizzati, che l'altezza
complessiva netta del vano o del piano sia uguale o superiore
a m.4,80, che siano, in ogni caso, abbondantemente ventilati
ed illuminati mediante, ove possibile, finestrature di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie netta dei vani o
del piano ovvero mediante idonea apparecchiatura elettromeccanica.
Dei due locali risultanti dal dimezzamento quello superiore
dovra' in ogni caso avere un'altezza netta non inferiore a
m.2,20 e quello inferiore, che dovra' rispondere a tutti i requisiti e condizioni contemplati dalla vigente normativa, non
inferiore a m.2,40.
Non potra' essere rilasciato un certificato di agibilita' e
relativa licenza commerciale da parte degli Organi competenti
se non verra' dimostrata la perfetta rispondenza degli eventuali impianti di cui al 1. comma del presente articolo.
 

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Tutti gli ambienti per abitazione devono essere abbondantemente areati ed illuminati e comunicare, almeno con una finestra, direttamente con l'esterno. Le finestre devono avere una
superficie non inferiore ad 1/10 di quella del pavimento;
quando vi sia una sola finestra, questa non deve avere luce
inferiore a mq.1,80.
Per le soffitte e' tollerata un'ampiezza di luce delle finestre di un quindicesimo della superficie del pavimento, e quando l'ambiente abbia una sola finestra, non minore di mq.1,40.
Per gli ammezzati e' tollerata un'ampiezza di luce delle finestre di 1/8 della superficie del pavimento. Pero' se l'ammezzato ha la finestra sotto i portici l'ampiezza complessiva di questa, deve essere non inferiore ad un quinto della superficie del pavimento.
In zone soggette a tutela paesistica e dietro parere dello
Ufficiale Sanitario, e' consentita l'apertura di finestre di
modeste dimensioni con ampiezze inferiori ai limiti suesposti,
sempreche' l'eccezione sia giustificata da motivi compositivi
atti a conservare nei fabbricati caratteristiche tipiche della
architettura tradizionale mediterranea.

 

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La superficie degli ambienti di abitazione non deve mai essere inferiore a mq.8. E' proibito ridurre la cubatura degli
ambienti con tramezzi, soppalchi ecc.. Quando pero' l'appartamento sia costituito da almeno tre camere oltre i servizi, saranno consentiti anche altri ambienti (fino ad un numero massimo di due) con superficie inferiore ai mq.8.

 

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Le scale debbono essere ben arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno quando l'edificio superi i quattro piani
fuori terra.
Nel caso di edificio fino a quattro piani fuori terra e'
consentita l'illuminazione dall'alto, purche' la torre scalaria preveda una tromba di aereazione ed illuminazione sviluppantesi in maniera continua dal piano terra al piano di copertura della superficie di almeno 3 mq..
 

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I fabbricati di costruzione nuova o riattati devono avere
un numero di latrine e di acquai corrispondenti almeno a quello degli appartamenti. Le latrine e gli acquai non possono essere costruiti fuori dei singoli appartamenti e sui terrazzi o
a sbalzo o in modo da sporgere dai corpi di fabbrica.
I fabbricati di nuova costruzione o riattati, che comprendono anche negozi, devono avere una o piu' latrine ad uso dei negozi stessi.
Le latrine debbono avere dimensioni non inferiori a mq.1,50
col lato minore non inferiore a m.1, pavimenti impermeabili e
pareti rivestite, fino all'altezza minima di m.1,60 di materiale impermeabile di facile lavatura.
Il raccordo tra le pareti e il pavimento deve essere fatto
ad angoli curvi.
Le latrine devono essere abbondantemente ventilate ed illuminate per mezzo di aperture, di dimensioni non inferiori a mq.0,80 di luce libera, che comunichino direttamente ed esclusivamente con l'esterno della casa e precedute da antilatrina
areata ed illuminata.
Alle latrine non si puo' avere accesso dalle cucine, quando
non siano provviste di antilatrina areata direttamente.
L'obbligo dell'antilatrina non sussiste qualora la superficie del pavimento della latrina sia almeno di mq.4,50 e la finestra almeno mq.1,00 di luce.
Per gli alberghi saranno osservate le particolari disposizioni vigenti.
 

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PARTE 4  - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

 

TITOLO 1 - NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Coloro che dirigono e seguono lavori di costruzione o di
modifica di fabbricati, debbono curare, sotto la loro personale responsabilita', che i fabbricati stessi siano compiuti a
regola d'arte, siano solidi e rispondenti alle vigenti norme
di sicurezza e di igiene, e siano infine atti alle loro rispettive destinazioni.
Debbono tra l'altro essere osservate le seguenti norme:
a) E' vietato costruire sul ciglio o al piede di dirupi, su
terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura,
detritici o franosi o comunque atti a scoscendere.
b) Le fondazioni delle nuove costruzioni debbono posare sui
piani orizzontali e raggiungere il terreno di buona consistenza.
Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si
debba fabbricare su terreni di riporto o comunque sciolti,
si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni oppure queste
debbono essere costituite da un platea generale.
c) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, buoni materiali e con accurata mano d'opera.
Nelle murature di pietrame e' vietato l'uso di ciottoli in
forma rotonda se non convenientemente spaccati.
Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la
muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di
mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di
cemento dello spessore non inferiore a cm.12 estese a tutta
la larghezza del muro e la distanza reciproca dell'interasse di tali corsi o fasce non dovra' essere superiore a ml.1,50.
Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie normali ed idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nella muratura di elevazione.
Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti,
si dovra' tenere conto nei calcoli anche dell'azione del vento.
I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario
su di essi mantenga giusto rapporto col carico di rottura
del materiale piu' debole di cui sono costituiti.
d) Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate
le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non
siano muniti di robuste catene. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.
e) Le travi di ferro dei solai a voltine o tavelloni, debbono
essere resi solidi con muri per almeno 2/3 dello spessore
dei muri stessi.
Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m.2,50 rese solidali tra loro in corrispondenza dei muri appoggio.
f) In tutti i fabbricati a piu' piani dovranno eseguirsi ad
ogni piano ed al piano di gronda sui muri perimetrali e su
tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato. Tali cordoli devono essere estesi a tutta la larghezza del muro ed
avere uno spessore almeno pari alla struttura portante del
solaio. Nelle costruzioni a mattoni a faccia a vista e di
spessore di 2 sole teste, il cordolo in cemento potra' essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con
malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarieta'
delle travi con i muri di cui alla lettera e).
g) I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo
adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo nei
quali la temperatura si mantenga per molte ore di 0 gradi
cintigradi. Quando il gelo si verifica per alcune ore della
notte, le opere di muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purche' al distacco dei lavori vengano adottati provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
Nelle strutture in cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli
agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di
conglomerato cementizio semplice od armato o precompresso
vigenti al momento dell'inizio dei lavori.
 

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Quando una casa, un muro od in genere qualunque fabbrica o
parte di essa minacci pericolo, il proprietario, i conduttori
e gli occupanti sono in obbligo di darne immediata denunzia al
Comune.
Il Sindaco, dopo aver accertato che un edificio o un manufatto presenta pericolo per la pubblica incolumita' o che un
lavoro e' condotto in modo da destare fondati timori per la
pubblica incolumita' intima al proprietario, o chi per esso di
adottare i necessari provvedimenti, ordina l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie in danno del proprietario, salvo
recupero della somma anticipata con la procedura di cui allo
art.153 del T.U. 4-9-191, n.148, salvo ogni altro provvedimento di legge.
 

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I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici, sia
nel loro insieme che in ogni parte, in buone condizioni di efficienza e decoro, essi devono provvedere tempestivamente e
nel modo piu' appropriato al normale mantenimento, a quello
straordinario e agli eventuali restauri ogni volta che se ne
manifesti la necessita'.
In particolare i proprietari sono obbligati a mantenere in
buono stato i prospetti, i muri di cinta e le recinzioni in
genere, riguardo agli intonaci, alla tinteggiatura dei muri,
agli affissi ed infissi, alle vernici.
Sono obbligati inoltre a togliere nel piu' breve tempo qualunque iscrizione o imbrattamento che arbitrariamente vi sia
fatto anche da terzi.
Il Comune puo' provvedere alle riparazioni necessarie per
eliminare gli inconvenienti ai prospetti delle fabbriche in
contrasto con le disposizioni precedenti a spese del proprietario quando questi, regolarmente diffidato, non provveda nel
termine fissato.
E' vietata l'applicazione, ai prospetti dei fabbricati o
muri di cinta, di tinte che offendano l'estetica e il decoro
civico, avuto riguardo alla natura dell'edificio da tinteggiare ed alle caratteristiche della localita' nella quale esso sorge.

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TITOLO 2 - CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel corso dei lavori e' vietato gettare dall'alto materiali
anche se minuti; questi debbono essere invece raccolti e calati in un secchio e non mediante canali ovvero legati con corda.
Le demolizioni devono essee precedute da sufficienti bagnature, in modo da evitare l'eccessivo sollevarsi di polvere.
Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantieri dovranno adottarsi tutte le misure atte a rimuovere ogni pericolo di danni a persone e a cose e ad attenuare, quanto piu'possibile i disturbi ed incomodi che i terzi possono risentire
dall'esecuzione di tutte le opere.

 

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