REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 22 comma 2 della
L.R. 18.05.2006
n° 5 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n° 54/3
del 28.12.2006, disciplina il rilascio delle autorizzazioni per
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi
aperti al pubblico.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di
somministrazione aperte al pubblico non è soggetto ad alcun
contingentamento.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di
somministrazione aperte al pubblico è soggetto alla rispondenza
delle attività in argomento al criterio della compatibilità con la
pianificazione urbanistico-edilizia ed a quello determinato dagli
specifici limiti imposti a tutela dall'inquinamento acustico oltre
che alla verifica degli elementi, ossia dei requisiti, soggettivi ed
oggettivi indicati espressamente negli artt. 5 e successivi
dell'allegato alla DGR 54/3 del 28.12.06;
1. Il Comune adotta le seguenti norme sul procedimento:
a) il termine del procedimento è stabilito in sessanta giorni dalla
data di ricevimento delle domande.
b) esse devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il
provvedimento di diniego, salvo che non sia disposta interruzione
del termine ai sensi del successivo articolo.
1. La richiesta di autorizzazione per l’apertura o il trasferimento
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve
essere presentata o spedita con raccomandata A/R all’ufficio
deputato del Comune competente e deve indicare i seguenti
elementi:a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza,
nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona
giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede
legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti
morali e professionali di cui agli articolo 2 della Legge regionale
n. 5 del 2006;
c) ubicazione dell’esercizio;
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà
essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000,
articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in
alternativa è ammessa l’allegazione di copia di un documento di
identità.
1. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l’apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all’interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; decorso inutilmente il predetto termine la domanda verrà archiviata.
1. Alla richiesta di autorizzazione per l’apertura oil trasferimento
delle attività di somministrazione devono essere allegati:
a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con
l’indicazione della superficie totale del locale e di quella
destinata all’attività di somministrazione in mq., debitamente
sottoscritta da tecnico abilitato;
dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto,
dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei
locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni
stabilite dal Ministero dell’Interno;
il Comune accerta la adeguata sorvegliabilità anche nei caso di
locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento;
b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico
edilizia e di agibilità dei locali ivi compreso il possesso, per i
locali medesimi, della destinazione d'uso d2 - "commercio " oppure
della destinazione d3.2 "ristoranti, tavole calde, pizzerie, bar e
simili" di cui alle vigenti N.A. dello strumento urbanistico
comunale;
c) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale
nel quale si intende esercitare l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande.
2. L’ulteriore documentazione sotto elencata:
a) certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla
legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF
tramite l’ufficio deputato del Comune;
b) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia
di impatto acustico;
c) Denuncia di inizio attività sanitaria per la somministrazione di
alimenti e bevande, secondo le modalità e le forme stabilite dalle
norme vigenti, che l’ufficio deputato del Comune provvederà ad
inviare alla ASL competente;
può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il
rilascio dell’autorizzazione comunale ma in ogni caso,
obbligatoriamente, prima dell’inizio dell’attività che resta
subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella della
legge regionale n. 5/06.
1. I locali destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme sull’edilizia urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l’agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell’attività esercitata.
1. Il Comune verifica, preventivamente alla concessione
dell’autorizzazione, l’adeguamento dei locali alle norme di tutela
dall’inquinamento acustico.
2. Il Comune disciplina le attività negli spazi esterni tenendo
conto del decoro urbano in particolar modo nelle aree di interesse
ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale. L’area
antistante l’ingresso dell’esercizio dove abitualmente i clienti si
trattengono a fumare, deve essere dotata dai gestori di adeguato
posacenere – mobile o fisso.
1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono
rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti
minimi e massimi stabiliti dal comune con specifico provvedimento
sindacale.
2. Gli esercenti devono rispettare l’orario prescelto e devono
pubblicizzarlo mediante l’esposizione di appositi cartelli
all’interno e all’esterno dell’esercizio.
1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di
durata superiore a trenta giorni consecutivi.
2. II sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di
servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli
esercenti, dei lavoratori e dei consumatori,programmi di apertura
per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni
predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di
un apposito cartello ben visibile dall’esterno dell’esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al
pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più
giornate di riposo settimanale.
1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle
vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in
modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico,
mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi
già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono
esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di
esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all’interno
dell’esercizio di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui
alla lettera a) cui si aggiunge l’obbligo di esposizione della
tabella anche all’esterno dell’esercizio.
4. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio
al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione
dei clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare
l’eventuale componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo
chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto
concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.
1. Il Comune predispone uno schedario cartaceo e su supporto
magnetico dal quale risultano, per ogni autorizzazione in carico:
- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita
IVA del titolare dell’autorizzazione;
- numero e tipologia dell’autorizzazione;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera
di Commercio competente;
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette in formato elettronico
all’Assessorato regionale competente in materia di commercio, per
fini previsti dall’art. 40 della legge, i dati sulle autorizzazioni
rilasciate.
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a
quello di esecutività della delibera di approvazione.
2. E abrogato il precedente documento di programmazione della rete
comunale dei pubblici esercizi e dei circoli privati approvato con
deliberazione del
Consiglio comunale n. 14/2003.
3. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente
Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia per quanto
compatibili.