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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE


1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 22 comma 2 della L.R. 18.05.2006
n° 5 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n° 54/3 del 28.12.2006, disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi aperti al pubblico.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione aperte al pubblico non è soggetto ad alcun contingentamento.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione aperte al pubblico è soggetto alla rispondenza delle attività in argomento al criterio della compatibilità con la pianificazione urbanistico-edilizia ed a quello determinato dagli specifici limiti imposti a tutela dall'inquinamento acustico oltre che alla verifica degli elementi, ossia dei requisiti, soggettivi ed oggettivi indicati espressamente negli artt. 5 e successivi dell'allegato alla DGR 54/3 del 28.12.06;

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1. Il Comune adotta le seguenti norme sul procedimento:
a) il termine del procedimento è stabilito in sessanta giorni dalla data di ricevimento delle domande.
b) esse devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, salvo che non sia disposta interruzione del termine ai sensi del successivo articolo.
 

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1. La richiesta di autorizzazione per l’apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata A/R all’ufficio deputato del Comune competente e deve indicare i seguenti elementi:a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articolo 2 della Legge regionale n. 5 del 2006;
c) ubicazione dell’esercizio;
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l’allegazione di copia di un documento di identità.

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1. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l’apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all’interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; decorso inutilmente il predetto termine la domanda verrà archiviata.

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1. Alla richiesta di autorizzazione per l’apertura oil trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:
a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all’attività di somministrazione in mq., debitamente sottoscritta da tecnico abilitato;
dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell’Interno;
il Comune accerta la adeguata sorvegliabilità anche nei caso di locali oggetto di intervento edilizio per ampliamento;
b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali ivi compreso il possesso, per i locali medesimi, della destinazione d'uso d2 - "commercio " oppure della destinazione d3.2 "ristoranti, tavole calde, pizzerie, bar e simili" di cui alle vigenti N.A. dello strumento urbanistico comunale;
c) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L’ulteriore documentazione sotto elencata:
a) certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l’ufficio deputato del Comune;
b) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico;
c) Denuncia di inizio attività sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità e le forme stabilite dalle norme vigenti, che l’ufficio deputato del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;
può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell’autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell’inizio dell’attività che resta subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella della legge regionale n. 5/06.

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1. I locali destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme sull’edilizia urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l’agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell’attività esercitata.

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1. Il Comune verifica, preventivamente alla concessione dell’autorizzazione, l’adeguamento dei locali alle norme di tutela dall’inquinamento acustico.
2. Il Comune disciplina le attività negli spazi esterni tenendo conto del decoro urbano in particolar modo nelle aree di interesse ambientale, storico, archeologico, artistico e culturale. L’area antistante l’ingresso dell’esercizio dove abitualmente i clienti si trattengono a fumare, deve essere dotata dai gestori di adeguato posacenere – mobile o fisso.

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1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal comune con specifico provvedimento sindacale.
2. Gli esercenti devono rispettare l’orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio.

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1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi.
2. II sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori,programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello ben visibile dall’esterno dell’esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.
 

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1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all’interno dell’esercizio di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a) cui si aggiunge l’obbligo di esposizione della tabella anche all’esterno dell’esercizio.
4. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare l’eventuale componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.
 

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1. Il Comune predispone uno schedario cartaceo e su supporto magnetico dal quale risultano, per ogni autorizzazione in carico:
- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell’autorizzazione;
- numero e tipologia dell’autorizzazione;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette in formato elettronico all’Assessorato regionale competente in materia di commercio, per fini previsti dall’art. 40 della legge, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

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1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.
2. E abrogato il precedente documento di programmazione della rete comunale dei pubblici esercizi e dei circoli privati approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 14/2003.
3. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia per quanto compatibili.

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