Regolamento per l' Esercizio del diritto di interpello in materia di tributi comunali: ICI – TARSU – Tassa occupazione di suolo pubblico – Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Scopo del presente regolamento è disciplinare nel Comune di Sassari l’esercizio
del diritto di interpello, allo scopo di semplificare i rapporti tra i contribuenti
e i Servizi tributari compresi i concessionari che attualmente gestiscono
la Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e l’Imposta di pubblicità,
fornendo indicazioni ai cittadini in ordine agli adempimenti tributari e
prevenendo l’insorgenza di controversie.
L’istituto è ispirato alla certezza del diritto e della pari dignità tra
ente impositore e contribuente.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nella legge
22.07.2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Attraverso l’esercizio del diritto di interpello il contribuente, in
relazione agli adempimenti tributari richiestigli dalle vigenti normative,
può richiedere all’ente locale di chiarire il trattamento fiscale di una
certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l’ente, egli
deve tenere in ordine all’adempimento stesso.
È quindi possibile, nell’incertezza sull’interpretazione o applicazione
di una disposizione tributaria del Comune, conoscere anticipatamente l’orientamento
dell’ufficio fiscale e valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
Ogni contribuente può presentare al Comune, e/o al relativo concessionario
per i tributi locali in concessione, circostanziate e specifiche istanze
di interpello in relazione all’applicazione delle disposizioni tributarie
a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza
sulla corrette interpretazione delle disposizioni stesse.
Le istanze devono contenere a pena di inammissibilità:
i dati identificativi e di domicilio del contribuente e, se soggetto diverso
da persona fisica, quelli del rappresentante legale;
• la dettagliata illustrazione del caso prospettato, e la chiara formulazione
del quesito;
• la firma del contribuente e del suo rappresentante legale;
• la documentazione eventualmente necessaria all’illustrazione della fattispecie
proposta.
La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla
disciplina tributaria.
[ Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni
e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative espresse
con chiarezza].
L’amministrazione Comunale, attraverso il funzionario responsabile della
gestione del tributo, fornisce risposata all’interpello entro 120 giorni
dall’istanza, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato
dal contribuente.
Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate
da numerosi contribuenti, il Comune può fornire risposta collettivamente
garantendo alla stessa la necessaria diffusione attraverso opportune forme
di comunicazione.
La risposta dell’Amministrazione Comunale vincola la stessa soltanto
in relazione alla fattispecie prospettata nell’istanza e limitatamente al
richiedente.
Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello non possono
essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che
si è conformato alla risposta del Comune.
Eventuali atti di imposizione emanati in difformità dalle risposte fornite
senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni
tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d’ufficio o su
istanza del contribuente.
La omissione di risposta da parte dell’Amministrazione Comunale entro il
termine di cui all’art. 2 si intende come accordo dell’Amministrazione stessa
all’interpretazione o comportamento prospettato dal contribuente.
Il presente regolamento ha effetto dal 21.03.2001.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.01.2001