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REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l’attuazione ed il funzionamento dell’istituto del Difensore civico, secondo quanto previsto dall’art. 11 del T.U. n. 267/2000 ed in conformità a quanto disposto dal capo v dello statuto comunale.
 

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1. l’Amministrazione assicura ai cittadini adeguata informazione circa le funzioni del Difensore civico, i poteri, la sede, l’orario di ricevimento del pubblico e la gratuità del servizio.
2. Assicura inoltre aggiornata e costante informazione sull’attività del Difensore civico in materia di tutela, informazione e orientamento in materia di diritti soggettivi, interessi legittimi collettivi o diffusi.
 

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CAPO II - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Articolo 3: Modalità di presentazione delle candidature

1. Il Presidente del Consiglio, a seguito del rinnovo del Consiglio comunale, alla scadenza dell’incarico o in caso di vacanza, decadenza, revoca o dimissioni del Difensore civico, deve dare nel rispetto dello statuto e delle norme del presente regolamento, adeguata pubblicità, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito internet dell’Amministrazione, dell’incarico da affidare e dei requisiti richiesti.
2. Le proposte di candidatura, unitamente ai curricula professionali, devono pervenire al Comune entro il termine perentorio indicato nell'avviso.
3. La conferenza dei capigruppo, sulla base delle proposte di candidatura pervenute, dopo aver verificato l'assenza di cause di impedimento, trasmette le stesse al Consiglio comunale per l’elezione del Difensore civico.
 

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1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale. L’elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati; qualora nessuno dei candidati riporti la prescritta maggioranza, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; qualora alla seconda votazione nessuno dei candidati riporti detta maggioranza di voti, la votazione é ripetuta nella stessa seduta o in seduta successiva e risulta eletto colui che ha riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell’atto di nomina, il Sindaco comunica all’interessato l’elezione a Difensore civico, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni.
3. Il Difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

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Articolo 5: Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, residenti nel Comune, che abbiano riconosciute qualità morali e offrano la massima garanzia di competenza ed esperienza giuridico amministrativa.
2. I candidati non devono, inoltre, avere riportato condanne penali e non avere riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall’albo professionale.
3. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nel curriculum con l’indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell’esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali il candidato è in possesso.

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Articolo 6: Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l’elezione a Consigliere comunale e coloro che ricoprono incarichi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale.
2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale deve procedere alla nomina.
3. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell’interessato dall’ufficio di Difensore civico.
4. Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale la contesta al Difensore civico notificandogli, a mezzo del Sindaco, motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L’interessato può entro venti giorni formulare osservazioni o eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità. Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità o di incompatibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall’ufficio di Difensore civico.
5. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità del Difensore civico possono essere poste al Consiglio dal Sindaco, da ciascun Consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
6. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dei Consiglieri assegnati, espresso in forma palese.
 

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Articolo 7: Durata in carica – Rielezione

1. La durata in carica del Difensore civico è stabilita dall’art. 92 dello statuto.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni successivamente alla scadenza dell’incarico, fino alla nomina del successore ai sensi dell’art. 92 dello statuto. In caso di mancata nomina il termine è prorogato per non più di 45 giorni; nel caso di mancata elezione, la nomina è fatta dal Presidente del Consiglio.
3. Quando l’incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio comunale provvede nell’adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall’incarico, da tenersi entro sessanta giorni. In questi casi l’ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all’entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 4.
4. L’ufficio del Difensore civico può essere ricoperto dalla medesima persona per non più di due mandati, anche non consecutivi. Eventuali candidature di persone che hanno già ricoperto l’incarico di Difensore civico presso il Comune di Sassari per due mandati, anche parziali, non saranno prese in considerazione.

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Articolo 8: Cessazione dalla carica

1. Il Difensore civico cessa dalla carica:
a) per scadenza del mandato del Consiglio comunale;
b) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo comma dell’art. 5;
c) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo articolo 9;
d) per dimissioni presentate dall’interessato e delle quali il Consiglio comunale ha preso atto;
e) per morte o impedimento grave.
2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma dell’art. 5, il Consiglio comunale, su proposta presentata dal Sindaco o da un Consigliere, corredata da comprovata documentazione, contesta il venir meno dei requisiti predetti e dispone la notifica all’interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall’interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d’ufficio, e dichiara la decadenza dall’incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l’archiviazione del procedimento.
 

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Articolo 9: Revoca del Difensore civico

1. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore civico per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, dipendenti da grave violazione di legge o legati alla violazione dei doveri d’ufficio.
2. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all’esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio comunale, in seduta segreta, esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l’archiviazione.
3. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale, in seduta segreta, decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell’interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l’archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall’incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

 

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1. Al Difensore civico è attribuita un’indennità mensile onnicomprensiva pari al 75% (settantacinque per cento) di quella spettante agli assessori del Comune di Sassari.
2. Per il difensore civico lavoratore dipendente collocato a richiesta in aspettativa non retribuita, il comune prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva al datore di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.
3. Al Difensore civico spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta comunale, per i viaggi compiuti per motivi relativi all’esercizio del suo incarico.

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CAPO III - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Articolo 11: Soggetti legittimati a chiedere l’intervento del Difensore civico

1. L’intervento del Difensore civico può essere richiesto: da tutti coloro che, in forma singola o associata ritengano di essere stati danneggiati dall’azione dell’Amministrazione comunale, delle Circoscrizioni, di uffici e servizi comunali, delle aziende, delle istituzioni ed enti dipendenti dal Comune, nonchè dagli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

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Articolo 12: Funzioni

1. Il Difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi collettivi o diffusi dei soggetti indicati
all’art. 11.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell’attività dell’Amministrazione comunale, delle Circoscrizioni, di uffici e servizi comunali, delle aziende, delle istituzioni ed enti dipendenti dal Comune, nonchè degli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
3. Il Difensore civico interviene su richiesta o di propria iniziativa nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell’attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell’azione amministrativa, con particolare riguardo allo svolgimento dei singoli procedimenti e all’emanazione dei singoli atti, anche definitivi.
4. Il Difensore civico non è sottoposto a rapporti di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

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Articolo 13: Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1 Il difensore civico interviene presso altre amministrazioni, se la richiesta del cittadino riguarda disfunzioni, carenze e attività di loro competenza, ma solo per conoscere la situazione lamentata ed esprimere il proprio parere.

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Articolo 14: Materie sottratte all’intervento del Difensore civico

1. Sono sottratte alla competenza del Difensore civico tutte le iniziative dei Consiglieri comunali nell’espletamento delle loro funzioni, le risoluzioni dei Consigli circoscrizionali; così come non può costituire oggetto del suo intervento la materia del pubblico impiego.

 

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Articolo 15: Modalità per l’esercizio dell’intervento del difensore civico

1. La richiesta può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di individuazione del richiedente e della pratica o del procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l’intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico, o i suoi collaboratori che la ricevono, assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all’interessato; prenotando telefonicamente un appuntamento, inviando una mail o un fax.
2. Il Difensore civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli 16, 17 e 18, informa il richiedente, per iscritto o anche telefonicamente, dell’esito degli stessi e dei provvedimenti adottati. In caso di esito negativo comunica le azioni che lo stesso può promuovere in sede amministrativa o giurisdizionale.
 

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Articolo 16: Modalità per l’esercizio del diritto di accesso

1. Il Difensore civico per l’esercizio delle sue funzioni ha diritto:
a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie e informazioni sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all’oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
2. Le notizie ed informazioni richieste, sono fornite al Difensore civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell’ufficio interpellato, in merito all’oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono di norma fornite per iscritto. Quando la richiesta è verbale, il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza. Alle richieste viene data tempestiva risposta e comunque entro 30 giorni dal ricevimento
delle stesse.
3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi richiesti dal Difensore civico sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa, nel più breve tempo e comunque non oltre 15 giorni.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d’ufficio anche dopo la cessazione dalla
carica
 

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Articolo 17: Procedure per l’esercizio dell’attività del difensore civico

1. Il Difensore civico, ricevuta la richiesta di intervento, assume le necessarie informazioni, e, su indicazione del dirigente, anche quelle relative al responsabile della pratica o del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente articolo.
2. Il responsabile, su richiesta del Difensore civico, è tenuto a procedere all’esame congiunto della pratica o del procedimento ovvero a predisporre una relazione scritta che deve essere formulata entro i termini assegnati.
3. Dopo detto esame il Difensore civico comunica, per iscritto, al responsabile, le proprie osservazioni ed indica, se del caso, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento al Sindaco, al Segretario generale o al Presidente e Direttore dell’ente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.
4. Il responsabile preposto alla pratica o al procedimento è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.
5. Quando l’intervento del Difensore civico è svolto secondo le modalità del presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono essere conformi alle indicazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.
 

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Articolo 18: Inadempienze – Provvedimenti

1. Il Difensore civico comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati e può segnalare, per l’apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell’istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall’art. 11, che:
a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l’accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
b) si rifiuti o non si renda disponibile per l’esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell’art. 17;
c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico;
d) nella formazione dell’atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell’inosservanza;
e) in generale ostacoli, ritardi o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.
2. Il Sindaco comunica al Difensore civico, entro trenta giorni, le decisioni adottate dalla commissione di disciplina.
 

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Articolo 19: Inadempienze degli organi elettivi

1. Per i casi indicati all’art. 94, terzo comma dello statuto, il Sindaco o il Presidente del Consiglio è tenuto a comunicare al Difensore civico i motivi del ritardo imputabile agli organi elettivi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il difensore civico trasmette la comunicazione di cui al precedente comma a coloro che hanno promosso l’intervento.
 

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1. Il soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può proporre reclamo scritto al Difensore civico richiedendone la riforma, la revoca o l’annullamento, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione.
2. Per l’esame dei reclami di cui all’art. 71 dello statuto è istituito un apposito organismo presieduto dal Difensore civico e composto dallo stesso, dal Segretario generale e da un Avvocato o Magistrato in quiescenza nominato dal Sindaco.
3. L’organismo di cui al comma precedente, sentito l’interessato, qualora ne faccia richiesta, ed esaminato il reclamo entro il termine di quindici giorni dal ricevimento propone all’organo che ha emanato il provvedimento l’accoglimento o il rigetto dello stesso dandone comunicazione all’interessato.
4. L’organo comunale competente decide entro i successivi quindici giorni con provvedimento motivato da comunicarsi al Difensore civico e all’interessato.
 

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Articolo 21: Ricorso avverso i provvedimenti di diniego dell’accesso

1. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni, in alternativa al ricorso al Tribunale amministrativo regionale, richiesta di riesame della relativa determinazione al Difensore civico, secondo le procedure previste dall’art. 21 del regolamento del diritto di accesso dei cittadini agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.
 

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CAPO IV - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Articolo 22: Relazioni con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell’Amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli Assessori, ai Consiglieri comunali, al Segretario generale ed ai Revisori dei conti per la discussione in Consiglio comunale.
3. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione il Difensore civico può fornire, se richiesto, eventuali informazioni e chiarimenti.
4. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle eventuali segnalazioni, adotta le determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.
5. In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai capigruppo del Consiglio comunale segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
6. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l’esame da parte del Consiglio comunale, viene pubblicata sul sito internet del Comune.

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Articolo 23: Rapporti con la Conferenza dei Capigruppo

1. Il Difensore civico riferisce almeno una volta all’anno, alla conferenza dei capigruppo, sulle attività e sui programmi operativi del suo ufficio.
2. La conferenza dei capigruppo può convocare il Difensore civico per avere informazioni relative alla sua attività.
 

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Articolo 24: Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale

1. Il Difensore civico può chiedere di essere sentito dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti l’esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni relative all’attività svolta.
 

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Articolo 25: Rapporti con il Sindaco

1. Il Sindaco cura i rapporti diretti con il Difensore civico nell’esercizio della sua attività.
 

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CAPO V DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Articolo 26: Sede, attrezzature e personale

1. L’Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale od in altro edificio, posto in zona centrale in locali idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico. La sede è segnalata con l’evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
2. All’ufficio del Difensore civico sono assicurati i mezzi, le attrezzature ed il personale necessari per lo svolgimento delle funzioni attribuite.
3. Le spese per il funzionamento dell’ufficio del Difensore civico sono a carico del comune.
 

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Articolo 27: Ufficio del Difensore civico

1. All’assegnazione del personale provvede la Giunta sentito il Difensore civico.
2. Il personale addetto al servizio partecipa periodicamente a corsi di aggiornamento e formazione professionale.
 

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Articolo 28: Risorse finanaziarie

1. La relazione previsionale e programmatica deve contenere anche i programmi e le risorse relativi all’attività dell’ufficio del Difensore civico.
2. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le risorse necessarie per il suo funzionamento.
3. I programmi, articolati in progetti, devono collegarsi ai fondi destinati all’ufficio e dettagliati in appositi capitoli del PEG.

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CAPO VI - COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 29: Rapporti con altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.
2. Il Difensore civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.


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