REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per
l’attuazione ed il funzionamento dell’istituto del Difensore civico,
secondo quanto previsto dall’art. 11 del T.U. n. 267/2000 ed in
conformità a quanto disposto dal capo v dello statuto comunale.
1. l’Amministrazione assicura ai cittadini adeguata informazione
circa le funzioni del Difensore civico, i poteri, la sede, l’orario
di ricevimento del pubblico e la gratuità del servizio.
2. Assicura inoltre aggiornata e costante informazione sull’attività
del Difensore civico in materia di tutela, informazione e
orientamento in materia di diritti soggettivi, interessi legittimi
collettivi o diffusi.
CAPO II - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
1. Il Presidente del Consiglio, a seguito del rinnovo del
Consiglio comunale, alla scadenza dell’incarico o in caso di
vacanza, decadenza, revoca o dimissioni del Difensore civico, deve
dare nel rispetto dello statuto e delle norme del presente
regolamento, adeguata pubblicità, mediante avviso pubblicato su
almeno un quotidiano locale e sul sito internet
dell’Amministrazione, dell’incarico da affidare e dei requisiti
richiesti.
2. Le proposte di candidatura, unitamente ai curricula
professionali, devono pervenire al Comune entro il termine
perentorio indicato nell'avviso.
3. La conferenza dei capigruppo, sulla base delle proposte di
candidatura pervenute, dopo aver verificato l'assenza di cause di
impedimento, trasmette le stesse al Consiglio comunale per
l’elezione del Difensore civico.
1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale.
L’elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi
dei consiglieri assegnati; qualora nessuno dei candidati riporti la
prescritta maggioranza, la votazione viene ripetuta nella seduta
successiva; qualora alla seconda votazione nessuno dei candidati
riporti detta maggioranza di voti, la votazione é ripetuta nella
stessa seduta o in seduta successiva e risulta eletto colui che ha
riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell’atto di nomina,
il Sindaco comunica all’interessato l’elezione a Difensore civico,
invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici
giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina
e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le
leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento. La
dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni.
3. Il Difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la
dichiarazione di cui al precedente comma.
1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini iscritti nelle
liste elettorali del Comune, residenti nel Comune, che abbiano
riconosciute qualità morali e offrano la massima garanzia di
competenza ed esperienza giuridico amministrativa.
2. I candidati non devono, inoltre, avere riportato condanne penali
e non avere riportato, nell’espletamento di attività elettive, di
pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno
comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall’albo
professionale.
3. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono
essere comprovate nel curriculum con l’indicazione dei titoli di
studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell’esercizio di
attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali
il candidato è in possesso.
1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico coloro per
i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di
incompatibilità per l’elezione a Consigliere comunale e coloro che
ricoprono incarichi nei partiti politici a livello comunale,
provinciale, regionale o nazionale.
2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l’interessato
cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre
il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale
deve procedere alla nomina.
3. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti
la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state
tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell’interessato
dall’ufficio di Difensore civico.
4. Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle
condizioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale la contesta
al Difensore civico notificandogli, a mezzo del Sindaco, motivato
invito a presentare le proprie deduzioni. L’interessato può entro
venti giorni formulare osservazioni o eliminare la causa di
ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità. Entro venti giorni
dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera
definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove
ritenga che le cause di ineleggibilità o di incompatibilità
sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza
dall’ufficio di Difensore civico.
5. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o
di incompatibilità del Difensore civico possono essere poste al
Consiglio dal Sindaco, da ciascun Consigliere e dagli organi di
partecipazione popolare previsti dallo statuto.
6. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono
adottati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti dei Consiglieri assegnati,
espresso in forma palese.
1. La durata in carica del Difensore civico è stabilita dall’art.
92 dello statuto.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni successivamente alla
scadenza dell’incarico, fino alla nomina del successore ai sensi
dell’art. 92 dello statuto. In caso di mancata nomina il termine è
prorogato per non più di 45 giorni; nel caso di mancata elezione, la
nomina è fatta dal Presidente del Consiglio.
3. Quando l’incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per
altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il
Consiglio comunale provvede nell’adunanza successiva a quella in cui
sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la
cessazione dall’incarico, da tenersi entro sessanta giorni. In
questi casi l’ufficio del Difensore civico rimane vacante fino
all’entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto stabilito dal
terzo comma dell’art. 4.
4. L’ufficio del Difensore civico può essere ricoperto dalla
medesima persona per non più di due mandati, anche non consecutivi.
Eventuali candidature di persone che hanno già ricoperto l’incarico
di Difensore civico presso il Comune di Sassari per due mandati,
anche parziali, non saranno prese in considerazione.
1. Il Difensore civico cessa dalla carica:
a) per scadenza del mandato del Consiglio comunale;
b) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente
art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo
comma dell’art. 5;
c) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo
articolo 9;
d) per dimissioni presentate dall’interessato e delle quali il
Consiglio comunale ha preso atto;
e) per morte o impedimento grave.
2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo
comma dell’art. 5, il Consiglio comunale, su proposta presentata dal
Sindaco o da un Consigliere, corredata da comprovata documentazione,
contesta il venir meno dei requisiti predetti e dispone la notifica
all’interessato delle relative contestazioni, invitandolo a
presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni.
Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli
atti in suo possesso, a quelli prodotti dall’interessato ed agli
eventuali accertamenti disposti d’ufficio, e dichiara la decadenza
dall’incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti
meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso
contrario dispone l’archiviazione del procedimento.
1. Il Consiglio comunale può disporre la revoca del Difensore
civico per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni,
dipendenti da grave violazione di legge o legati alla violazione dei
doveri d’ufficio.
2. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un
terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che
deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi
all’esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono
necessaria la revoca. Il Consiglio comunale, in seduta segreta,
esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione
della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei
componenti del Consiglio. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio
ne dispone l’archiviazione.
3. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a
mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore civico,
invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni.
Trascorso tale termine il Consiglio comunale, in seduta segreta,
decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell’interessato
con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei
componenti del Consiglio. Se la proposta non viene approvata, il
Consiglio dispone l’archiviazione degli atti. Quando la proposta è
approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore
civico che cessa dall’incarico dal momento in cui gli viene
notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla
notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la
deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.
1. Al Difensore civico è attribuita un’indennità mensile
onnicomprensiva pari al 75% (settantacinque per cento) di quella
spettante agli assessori del Comune di Sassari.
2. Per il difensore civico lavoratore dipendente collocato a
richiesta in aspettativa non retribuita, il comune prevede a proprio
carico, dandone comunicazione tempestiva al datore di lavoro, il
versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.
3. Al Difensore civico spetta il rimborso delle spese di viaggio
nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i
membri della Giunta comunale, per i viaggi compiuti per motivi
relativi all’esercizio del suo incarico.
CAPO III - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
1. L’intervento del Difensore civico può essere richiesto: da tutti coloro che, in forma singola o associata ritengano di essere stati danneggiati dall’azione dell’Amministrazione comunale, delle Circoscrizioni, di uffici e servizi comunali, delle aziende, delle istituzioni ed enti dipendenti dal Comune, nonchè dagli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
1. Il Difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità
stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela
non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi
legittimi collettivi o diffusi dei soggetti indicati
all’art. 11.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti
dell’attività dell’Amministrazione comunale, delle Circoscrizioni,
di uffici e servizi comunali, delle aziende, delle istituzioni ed
enti dipendenti dal Comune, nonchè degli altri soggetti pubblici
sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
3. Il Difensore civico interviene su richiesta o di propria
iniziativa nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze,
disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell’attività dei
pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l’effettivo rispetto
dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di
imparzialità dell’azione amministrativa, con particolare riguardo
allo svolgimento dei singoli procedimenti e all’emanazione dei
singoli atti, anche definitivi.
4. Il Difensore civico non è sottoposto a rapporti di dipendenza
gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena
indipendenza.
1 Il difensore civico interviene presso altre amministrazioni, se la richiesta del cittadino riguarda disfunzioni, carenze e attività di loro competenza, ma solo per conoscere la situazione lamentata ed esprimere il proprio parere.
1. Sono sottratte alla competenza del Difensore civico tutte le
iniziative dei Consiglieri comunali nell’espletamento delle loro
funzioni, le risoluzioni dei Consigli circoscrizionali; così come
non può costituire oggetto del suo intervento la materia del
pubblico impiego.
1. La richiesta può essere avanzata per iscritto, fornendo tutti
gli elementi necessari di individuazione del richiedente e della
pratica o del procedimento amministrativo per il quale viene chiesto
l’intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il
Difensore civico, o i suoi collaboratori che la ricevono, assumono
per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola
sottoscrivere all’interessato; prenotando telefonicamente un
appuntamento, inviando una mail o un fax.
2. Il Difensore civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi
articoli 16, 17 e 18, informa il richiedente, per iscritto o anche
telefonicamente, dell’esito degli stessi e dei provvedimenti
adottati. In caso di esito negativo comunica le azioni che lo stesso
può promuovere in sede amministrativa o giurisdizionale.
1. Il Difensore civico per l’esercizio delle sue funzioni ha
diritto:
a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie e informazioni
sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua
attenzione;
b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto
d’ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi
all’oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni
sullo stesso disponibili.
2. Le notizie ed informazioni richieste, sono fornite al Difensore
civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono
tutto quanto è a conoscenza dell’ufficio interpellato, in merito
all’oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono di
norma fornite per iscritto. Quando la richiesta è verbale, il
funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente
è a sua conoscenza. Alle richieste viene data tempestiva risposta e
comunque entro 30 giorni dal ricevimento
delle stesse.
3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti
amministrativi richiesti dal Difensore civico sono effettuati senza
alcuna limitazione e spesa, nel più breve tempo e comunque non oltre
15 giorni.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d’ufficio anche dopo la
cessazione dalla
carica
1. Il Difensore civico, ricevuta la richiesta di intervento,
assume le necessarie informazioni, e, su indicazione del dirigente,
anche quelle relative al responsabile della pratica o del
procedimento, secondo le modalità di cui al precedente articolo.
2. Il responsabile, su richiesta del Difensore civico, è tenuto a
procedere all’esame congiunto della pratica o del procedimento
ovvero a predisporre una relazione scritta che deve essere formulata
entro i termini assegnati.
3. Dopo detto esame il Difensore civico comunica, per iscritto, al
responsabile, le proprie osservazioni ed indica, se del caso, il
termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento.
Effettua immediata segnalazione del suo intervento al Sindaco, al
Segretario generale o al Presidente e Direttore dell’ente ed a
coloro che hanno promosso il suo intervento.
4. Il responsabile preposto alla pratica o al procedimento è tenuto
a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal
Difensore civico.
5. Quando l’intervento del Difensore civico è svolto secondo le
modalità del presente articolo, gli atti ed i provvedimenti
amministrativi emanati devono essere conformi alle indicazioni dallo
stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente.
Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore
civico.
1. Il Difensore civico comunica agli organi sovraordinati le
disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati e può segnalare,
per l’apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa
vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell’istituzione,
azienda od altro soggetto previsto dall’art. 11, che:
a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l’accesso
del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni,
consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
b) si rifiuti o non si renda disponibile per l’esame congiunto della
pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell’art. 17;
c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o
del procedimento fissato dal Difensore civico;
d) nella formazione dell’atto o provvedimento non tenga conto delle
osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso,
motivazione dell’inosservanza;
e) in generale ostacoli, ritardi o impedisca lo svolgimento delle
funzioni del Difensore civico.
2. Il Sindaco comunica al Difensore civico, entro trenta giorni, le
decisioni adottate dalla commissione di disciplina.
1. Per i casi indicati all’art. 94, terzo comma dello statuto, il
Sindaco o il Presidente del Consiglio è tenuto a comunicare al
Difensore civico i motivi del ritardo imputabile agli organi
elettivi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il difensore civico trasmette la comunicazione di cui al
precedente comma a coloro che hanno promosso l’intervento.
1. Il soggetto che si ritenga leso da un provvedimento
amministrativo può proporre reclamo scritto al Difensore civico
richiedendone la riforma, la revoca o l’annullamento, entro il
termine di quindici giorni dalla pubblicazione.
2. Per l’esame dei reclami di cui all’art. 71 dello statuto è
istituito un apposito organismo presieduto dal Difensore civico e
composto dallo stesso, dal Segretario generale e da un Avvocato o
Magistrato in quiescenza nominato dal Sindaco.
3. L’organismo di cui al comma precedente, sentito l’interessato,
qualora ne faccia richiesta, ed esaminato il reclamo entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento propone all’organo che ha
emanato il provvedimento l’accoglimento o il rigetto dello stesso
dandone comunicazione all’interessato.
4. L’organo comunale competente decide entro i successivi quindici
giorni con provvedimento motivato da comunicarsi al Difensore civico
e all’interessato.
1. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di
differimento dello stesso, il richiedente può presentare, nel
termine di trenta giorni, in alternativa al ricorso al Tribunale
amministrativo regionale, richiesta di riesame della relativa
determinazione al Difensore civico, secondo le procedure previste
dall’art. 21 del regolamento del diritto di accesso dei cittadini
agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.
CAPO IV - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE
1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il
31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta e sui
provvedimenti adottati, segnalando le disfunzioni riscontrate ed
eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per
il buon andamento dell’Amministrazione comunale e degli enti e
soggetti dalla stessa dipendenti.
2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico al Sindaco, al
Presidente del Consiglio, agli Assessori, ai Consiglieri comunali,
al Segretario generale ed ai Revisori dei conti per la discussione
in Consiglio comunale.
3. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa
la relazione il Difensore civico può fornire, se richiesto,
eventuali informazioni e chiarimenti.
4. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto
delle eventuali segnalazioni, adotta le determinazioni di propria
competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di
competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni
dipendenti.
5. In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore civico
può inviare apposite relazioni al Sindaco, al Presidente del
Consiglio e ai capigruppo del Consiglio comunale segnalando i
provvedimenti ritenuti opportuni.
6. La relazione annuale del Difensore civico, dopo l’esame da parte
del Consiglio comunale, viene pubblicata sul sito internet del
Comune.
1. Il Difensore civico riferisce almeno una volta all’anno, alla
conferenza dei capigruppo, sulle attività e sui programmi operativi
del suo ufficio.
2. La conferenza dei capigruppo può convocare il Difensore civico
per avere informazioni relative alla sua attività.
1. Il Difensore civico può chiedere di essere sentito dalle
Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi
particolari inerenti l’esercizio delle funzioni del suo ufficio.
2. Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare
il Difensore civico per avere informazioni relative all’attività
svolta.
1. Il Sindaco cura i rapporti diretti con il Difensore civico
nell’esercizio della sua attività.
CAPO V DOTAZIONI ORGANIZZATIVE
1. L’Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo
comunale od in altro edificio, posto in zona centrale in locali
idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico.
La sede è segnalata con l’evidenza necessaria per la sua facile e
rapida individuazione.
2. All’ufficio del Difensore civico sono assicurati i mezzi, le
attrezzature ed il personale necessari per lo svolgimento delle
funzioni attribuite.
3. Le spese per il funzionamento dell’ufficio del Difensore civico
sono a carico del comune.
1. All’assegnazione del personale provvede la Giunta sentito il
Difensore civico.
2. Il personale addetto al servizio partecipa periodicamente a corsi
di aggiornamento e formazione professionale.
1. La relazione previsionale e programmatica deve contenere anche
i programmi e le risorse relativi all’attività dell’ufficio del
Difensore civico.
2. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di
previsione, stabilisce le risorse necessarie per il suo
funzionamento.
3. I programmi, articolati in progetti, devono collegarsi ai fondi
destinati all’ufficio e dettagliati in appositi capitoli del PEG.
CAPO VI - COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle
funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico mantiene
rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e
con quelli istituiti negli altri Comuni, attraverso lo scambio di
esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che
possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.
2. Il Difensore civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative
che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per
oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.