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REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

CAPO I - Attuazione del decentramento e organi circoscrizionali

1. Il territorio comunale è articolato, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 13 della legge 8.6.1990 n. 142 e dell’art. 45 dello statuto comunale, in sei Circoscrizioni di decentramento, secondo le planimetrie allegate al presente regolamento.

2. La sede delle Circoscrizioni è individuata fra gli immobili messi a disposizione dall’Amministrazione con deliberazione del Consiglio circoscrizionale assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La sede della Circoscrizione non può coincidere con la sede di rappresentanza degli altri organi del Comune.

3. La sede circoscrizionale è luogo di assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale e sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento del Consiglio circoscrizionale
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1. I confini delle Circoscrizioni possono essere modificati con deliberazione del Consiglio comunale di propria iniziativa o su proposta dei Consigli circoscrizionali interessati o, comunque, sentiti i Consigli stessi.

2. Qualora la proposta di modifica dei confini sia sottoposta a referendum, lo stesso ha luogo limitatamente alla popolazione delle Circoscrizioni interessate.
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1. Sono organi delle Circoscrizioni:

 - a) il Consiglio circoscrizionale;
 - b) il Presidente del Consiglio circoscrizionale.
2. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell’ambito dell’unità del Comune e svolge le proprie funzioni secondo le norme dello statuto e del presente regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale rappresenta il Consiglio ed esercita le attribuzioni conferitegli dallo statuto e dal presente regolamento.
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CAPO II - ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

l. I Consigli circoscrizionali sono composti: - da 18 membri nelle Circoscrizioni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; - da 16 membri nelle Circoscrizioni con popolazione compresa fra 10.001 e 20.000 abitanti; - da l4 membri nelle altre Circoscrizioni.

2. La popolazione e determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.
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1. Abrogato
2. Abrogato
3. Abrogato
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1. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e fino all’elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. I Consigli circoscrizionali sono sciolti con deliberazione del Consiglio comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nel caso di reiterata violazione di norme di legge o di regolamento o di grave inerzia da parte dei suoi organi. Il provvedimento di scioglimento deve essere preceduto da formale contestazione con eventuale diffida ad adempiere entro termini fissati dal Sindaco, notificata al Presidente od a chi lo sostituisce.

3. I Consigli circoscrizionali sono altresì sciolti in caso di dimissioni del Presidente, presentate con le modalità di cui al 2° comma del successivo art. 22, nonchè nei casi di riduzione dell’organo assembleare alla metà dei componenti, per impossibilità di surroga, ovvero di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri assegnati, presentate con le modalità di cui al successivo art. 24.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti e dal successivo art. 24 le funzioni della Circoscrizione sono esercitate da un funzionario comunale designato dal Sindaco fino all’elezione del nuovo Consiglio circoscrizionale che avviene contemporaneamente a quella del Consiglio comunale.
5.Abrogato
6. Abrogato.
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1. Abrogato.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato
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1. Abrogato

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato.
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1. Abrogato.

2. Abrogato.

3. Abrogato
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1. Abrogato.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Abrogato
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1. Abrogato.

2. Abrogato
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1. Abrogato.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato
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1.Abrogato
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1. Abrogato.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato
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1. I Consiglieri circoscrizionali entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata e divenuta esecutiva la relativa deliberazione.


CAPO III - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO - CONVALIDA DEGLI ELETTI - CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA - SURROGAZIONI
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1. Il Consiglio circoscrizionale si riunisce per la prima volta entro e non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.

2. La prima convocazione successiva alle elezione è disposta dal Consigliere circoscrizionale anziano con avvisi scritti contenenti l’esatta indicazione dell’ordine del giorno da notificarsi al domicilio di ciascun Consigliere, a mezzo di messo comunale, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Il Consigliere circoscrizionale anziano presiede l’adunanza ed ha il compito di illustrare e puntualizzare le incombenze demandate al Consiglio circoscrizionale e le regole procedurali stabilite con il presente regolamento.

4. E’ Consigliere circoscrizionale anziano il candidato che nelle elezioni ha riportato la più alta cifra individuale.
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1. Nella prima seduta immediatamente successiva all’elezione il Consiglio circoscrizionale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve esaminare le condizioni degli eletti e procedere alla loro convalida; qualora sia sollevata eccezione di ineleggibilità o incompatibilità nei confronti di qualche eletto ha luogo la procedura della contestazione secondo le norme di legge.

2. La deliberazione di convalida dei Consiglieri sulla cui nomina non è stata sollevata alcuna eccezione è adottata con votazione palese e globale, mentre sono adottate con votazione segreta e singolarmente le deliberazioni concernenti i casi di contestazione dell’eleggibilità.
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1. Il sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge comporta la decadenza dalla carica di Consigliere circoscrizionale.

2. Compete al Consiglio circoscrizionale di pronunziare la dichiarazione di decadenza, d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Circoscrizione o di chiunque vi abbia interesse, secondo le procedure previste dalle leggi dello Stato che disciplinano la materia.

3. Decade dalla carica il Consigliere circoscrizionale che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive. In questo caso il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta esclusivamente a qualsiasi membro del Consiglio circoscrizionale.

4. La proposta di decadenza di cui al comma precedente deve essere, in tutti i casi, notificata all’interessato, con richiesta di deduzioni, a mezzo di messo comunale ed il Consiglio circoscrizionale non può pronunziarsi se non siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica.
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1. Le dimissioni dalla carica del Consigliere circoscrizionale sono comunicate per iscritto al Presidente della Circoscrizione e non possono essere ritirate dal momento della loro registrazione al protocollo generale del Comune.
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1. I Consiglieri di Circoscrizione venuti a cessare, per qualsiasi causa, dalla carica, devono essere surrogati entro 20 giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la vacanza.

2. Il seggio rimasto vacante è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto.
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CAPO IV - IL PRESIDENTE

1. Abrogato.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

6. Abrogato.

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1. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio circoscrizionale, salvo il caso di dimissioni, sospensione, decadenza o rimozione.

2. Le dimissioni del Presidente, presentate al Consigliere anziano, sono da considerarsi irrevocabili trascorsi dieci giorni dalla data dell’assunzione al protocollo del Comune.
 

1. La decadenza dall’ufficio di Consigliere circoscrizionale comporta la decadenza dalla carica di Presidente.
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1. Il Presidente decade dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio circoscrizionale. 2. Il Presidente decade altresì dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati purchè contemporaneamente presentate al protocollo del Comune, della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 3. Il voto contrario della maggioranza del Consiglio circoscrizionale su una proposta del Presidente non comporta l’obbligo di dimissione o la decadenza dalla carica del Presidente stesso. 4. In caso di dimissioni del Presidente nonché nei casi di decadenza indicati nei commi precedenti si procede allo scioglimento del Consiglio circoscrizionale, con le modalità di cui all’art. 6 del presente Regolamento. 5. Nei casi di rimozione, impedimento permanente o decesso del Presidente, il Consiglio circoscrizionale resta in carica sino alla prima data utile per il rinnovo del Consiglio stesso. Sino alle predette consultazioni le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.
6. Abrogato.

7. Abrogato.

8. Abrogato.

9. Abrogato.

10. Abrogato
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1. Il Presidente:

 - a) rappresenta la Circoscrizione;

 - b) convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale e l’ufficio di presidenza di cui all’art. 27, ne coordina i lavori e la discussione, firma i verbali assieme al Segretario;

 - c) abrogato.

 - d) convoca e presiede le assemblee indette dal Consiglio circoscrizionale ed esercita poteri di impulso e di coordinamento per assicurare la partecipazione dei cittadini all’amministrazione della Circoscrizione;

 - e) esegue le risoluzioni del Consiglio circoscrizionale non aventi contenuto gestionale;

 - f) tiene i rapporti col Sindaco, al quale riferisce sui lavori del Consiglio;

 - g) esercita i poteri che gli vengono conferiti con speciale incarico o delegati dal Sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di governo.
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CAPO V - GLI ORGANI CONSULTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE

1. Per la costituzione dei gruppi consiliari si applicano le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

2. E’ costituita la conferenza dei capi gruppo convocata e presieduta dal Presidente della Circoscrizione, col compito di collaborare con lo stesso nella predisposizione del calendario dei lavori e dell’ordine del giorno delle sedute.
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1. In ogni Circoscrizione è istituita una commissione denominata Ufficio di presidenza, quale organismo preposto a collaborare col Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, con particolare riguardo al coordinamento ed alla programmazione dei lavori del Consiglio e delle commissioni. Le decisioni dell’Ufficio di presidenza sono assunte a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

2. L’Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Circoscrizione, che lo convoca e lo presiede e dai presidenti delle commissioni circoscrizionali previste dall’articolo seguente.

3. Il Presidente delega uno dei presidenti delle commissioni circoscrizionali a sostituirlo nei casi di assenza o impedimento, con le funzioni di Vice presidente.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice presidente, la presidenza temporanea della Circoscrizione è esercitata dal Consigliere anziano.

5. Le sedute dell’ufficio di presidenza non sono pubbliche e sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
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1. Il Consiglio circoscrizionale costituisce nel suo seno non più di tre commissioni circoscrizionali con funzioni consultive, referenti, istruttorie e di controllo, che nel loro complesso siano composte dai rappresentanti di tutti i gruppi, possibilmente assicurando una presenza maggioritaria, in ogni commissione, per i gruppi che hanno espresso il Presidente.

2. Un Consigliere non può far parte di più di una commissione.

3. Le sedute delle commissioni circoscrizionali sono pubbliche.

4. Il Consiglio circoscrizionale determina con apposito regolamento il numero, la composizione, il funzionamento e le rispettive materie di competenza delle commissioni di lavoro.
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CAPO VI - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio circoscrizionale si riunisce in qualsiasi periodo dell’anno su preciso ordine del giorno per determinazione del Presidente o su richiesta scritta del Sindaco o di almeno un quarto dei Consiglieri in carica oppure:

 - a)- da almeno 30 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;

 - b)- da almeno 40 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione compresa fra 2.001 e 5.000 abitanti;

 - c)- da almeno 80 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione compresa fra 5.001 e 10.000 abitanti;

 - d)- da almeno 200 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione compresa fra 10.001 e 20.000 abitanti;

 - e)- da almeno 250 elettori nelle Circoscrizioni con popolazione oltre i 20.000 abitanti.

2. Le firme degli elettori, apposte in calce alla dichiarazione personale sulla loro qualità di elettori della Circoscrizione, devono essere autenticate a sensi di legge.

3. Nei casi di richiesta scritta presentata dal Sindaco, dai Consiglieri o dagli elettori, il Presidente ha l’obbligo di provvedere alla convocazione del Consiglio in conformità alla richiesta pervenutagli, comunque entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e per una data non successiva al 15° giorno, rispettando gli argomenti proposti.

4. In caso di inadempienza da parte del Presidente, il Consiglio circoscrizionale può essere convocato dal Sindaco, con l’osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.

5. Il Sindaco, gli assessori ed i Consiglieri comunali possono intervenire e prendere la parola in tutte le sedute del Consiglio circoscrizionale, senza diritto di voto.
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1. La convocazione del Consiglio circoscrizionale è fatta dal Presidente che, sentita la conferenza dei capi gruppo, formula l’ordine del giorno e fissa la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza; gli avvisi di convocazione debbono essere recapitati al domicilio di ciascun Consigliere a mezzo di messo comunale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

2. Nei casi di urgenza l’avviso di convocazione può essere recapitato o trasmesso per telegrafo ai singoli Consiglieri 24 ore prima dell’adunanza, ma in questo caso, qualora anche un solo Consigliere ne faccia richiesta, la seduta deve essere rinviata di almeno 24 ore, per consentire l’approfondimento degli affari in trattazione.

3. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, indicati succintamente ma in modo chiaro ed elencati e numerati progressivamente.

4. I Consiglieri la cui abitazione è difficilmente raggiungibile dal servizio postale sono tenuti ad indicare un recapito telefonico e telegrafico alla Segreteria della Circoscrizione.

5. Nei casi di richiesta di convocazione da parte degli elettori la notifica dell’avviso di convocazione è fatta al primo firmatario.
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1. Le convocazioni dei Consigli circoscrizionali devono essere portate a conoscenza della popolazione della Circoscrizione interessata e comunicate al Sindaco.

2. Copia dell’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere affissa all’albo pretorio del Comune, all’albo della sede degli organi circoscrizionali e in apposita bacheca installata, a cura dell’Amministrazione, in località centrale e frequentata della Circoscrizione, nello stesso termine stabilito per la consegna degli avvisi di convocazione.

3. Dell’avviso di convocazione deve essere data comunicazione ai quotidiani ed alle emittenti televisive locali tramite l’ufficio stampa del Comune.
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1. Le sedute del Consiglio circoscrizionale sono pubbliche salvo i casi in cui si debba trattare di questioni concernenti stati, fatti e qualità di persone.
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1. Le adunanze del Consiglio circoscrizionale sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o anche in caso di assenza di quest’ultimo, dal Consigliere anziano.

2. Le funzioni di Segretario vengono disimpegnate dall’impiegato a ciò designato dall’Amministrazione comunale o assegnato alla Circoscrizione.

3. Nei casi di assenza o impedimento del dipendente designato il Presidente può conferire, di volta in volta, le funzioni di Segretario ad un Consigliere circoscrizionale.

4. Il Segretario compila i verbali delle riunioni e li sottoscrive unitamente al Presidente.
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CAPO VII - LE ADUNANZE

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta non iscritta all’ordine del giorno.

2. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati almeno 24 ore prima dell’adunanza nella sede del Consiglio circoscrizionale per la consultazione da parte dei singoli Consiglieri.

3. Per la validità della seduta di prima convocazione è richiesto l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati; trascorsa mezz’ora dall’ora fissata nell’avviso di convocazione la riunione è valida come seduta di seconda convocazione purché sia presente almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.
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1. All’ora indicata nell’avviso di convocazione il Segretario su richiesta del Presidente procede all’appello nominale dei Consiglieri per constatare se la seduta è valida a norma del presente regolamento.

2. Mancando il numero legale il Presidente può disporre che si facciano altri appelli a congrui intervalli di tempo.
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1. Trascorsa mezz’ora dall’ultimo appello senza che si sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta di seconda convocazione, il Presidente dichiara deserta l’adunanza, facendone constare in apposito verbale; la seduta è quindi rinviata ed il Consiglio deve essere riconvocato a domicilio entro i successivi dieci giorni.

2. Per ogni seduta deve tenersi nota dei Consiglieri assenti e delle loro giustificazioni ai fini dell’applicazione, nei confronti degli assenti, delle sanzioni previste nell’art. 18, 3° comma.
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1. Se i Consiglieri presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, la quale proseguirà fino al completo esaurimento dell’ordine del giorno, salvo che il Presidente, sentito il Consiglio, non reputi di rinviare la prosecuzione ad altro giorno; in tal caso non è necessaria la diramazione di nuovo avviso ai Consiglieri assenti.
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1. Per quanto concerne la discussione, l’inversione dell’ordine del giorno, gli interventi nella discussione, i poteri del Presidente, le proposte e gli emendamenti sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, le dichiarazioni di voto, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni ed in genere per quant’altro non previsto nel presente capo si applicano in quanto compatibili le norme del regolamento delle sedute del Consiglio comunale.

2. Nel caso di richiesta di convocazione da parte degli elettori ha diritto di parola per non più di due volte almeno uno dei firmatari.

3. Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto; le deliberazioni concernenti persone sono adottate sempre a scrutinio segreto; nelle votazioni per alzata di mano può essere richiesta la controprova; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti; le schede bianche e quelle non leggibili si computano per la determinazione della maggioranza dei votanti; non si procede in alcun caso al ballottaggio salvo che il regolamento non disponga altrimenti.

4. All’inizio della riunione si procede alla lettura e all’approvazione del verbale della seduta precedente; il verbale, se nessun Consigliere solleva eccezione, si considera per letto.

5. Il verbale redatto a cura del Segretario deve riportare: il cognome e nome dei Consiglieri presenti all’adunanza e quello degli assenti; la data, il luogo e l’ora della riunione menzionando se la seduta è pubblica o segreta; il nome di colui che assume la Presidenza e del Segretario del Consiglio; l’oggetto di ogni singolo argomento trattato; i punti principali della discussione e le dichiarazioni di voto; le proposte conclusive cui è giunto il Consiglio; la forma di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni singola proposta e i nomi degli astenuti; le deliberazioni adottate.

6. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

7. I verbali delle sedute, da compilarsi separatamente per ogni argomento trattato, debbono essere raccolti in originale, numerati progressivamente e custoditi sotto la responsabilità del Segretario del Consiglio circoscrizionale; gli estremi di ciascun verbale sono annotati su apposito registro da fornirsi da parte del Comune e dalle caratteristiche analoghe al registro cronologico delle deliberazioni del Consiglio comunale.
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1. Le adunanze del Consiglio si tengono nella sede della Circoscrizione; tuttavia in casi particolari, quando manchi un’idonea sala adeguata all’intervento del pubblico o per qualsiasi altra ragione anche contingente, il Presidente sentito l’ufficio di presidenza, può disporre che le adunanze siano tenute in qualsiasi altro locale purché sito nell’ambito del territorio della Circoscrizione.

2. Il luogo delle riunioni deve essere diviso in due comparti, uno riservato ai Consiglieri e l’altro riservato al pubblico.

3. Quando la convocazione è ad iniziativa del Sindaco le adunanze possono svolgersi anche nella sede comunale o in altro locale ritenuto idoneo.
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1. Nello spazio riservato al pubblico può prendere posto qualsiasi cittadino; il pubblico deve mantenere un atteggiamento di compostezza ed astenersi dal disturbare il regolare svolgimento dell’adunanza e dall’intervenire nella discussione.

2. Al Presidente spetta l’onere della disciplina delle adunanze, delle discussioni nonché quello di adottare ogni provvedimento atto a fare svolgere tutte le sedute liberamente, ordinatamente e democraticamente.

3. Il Presidente può fare allontanare dalla sala delle adunanze chiunque ostacoli il regolare svolgimento dei lavori e, nel caso di impossibilità di ordinata e pacifica prosecuzione della discussione, può sospendere la seduta ed aggiornarla ad altra ora o ad altra data facendone redigere processo verbale.
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CAPO VIII - LE DELIBERAZIONI

1. I Consigli circoscrizionali adottano deliberazioni nelle materie e con le modalità stabilite nello statuto e nel presente regolamento.

2. Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali, intendendosi per tali tutti i provvedimenti con cui si esterna l’attività volitiva con esclusione di quelli adottati nell’esercizio della potestà propositiva e consultiva, divengono a tutti gli effetti atti del Comune mediante deliberazione di presa d’atto da parte della Giunta da adottarsi entro il quindicesimo giorno successivo al loro deposito presso l’archivio del Comune se non sono rinviate dal Sindaco con osservazioni al Consiglio circoscrizionale che le ha emanate secondo la procedura prevista dagli articoli seguenti.

3. Nei casi di mancato rispetto dei termini prescritti nel presente capo da parte degli organi comunali i Presidenti delle Circoscrizioni, sentiti i rispettivi Consigli, possono richiedere l’intervento sostitutivo dell’organo di controllo.

4. La deliberazione di presa d’atto da parte della Giunta deve riportare come allegato la deliberazione del Consiglio circoscrizionale.
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1. Le deliberazioni indicate nell’articolo precedente sono rimesse al Sindaco entro dieci giorni dall’adozione a pena di decadenza mediante deposito presso l’archivio comunale in duplice esemplare uno dei quali datato e firmato viene restituito in segno di ricevuta ed uno viene trasmesso all’Ufficio decentramento per l’istruttoria.

2. Il Sindaco, nel termine di quindici giorni dal deposito può, sentito il Segretario generale, rinviare le deliberazioni con osservazioni al Consiglio circoscrizionale qualora il Consiglio stesso abbia deliberato al di fuori delle proprie competenze o in violazione delle norme di legge dello statuto e dei regolamenti ovvero non abbia osservato i criteri direttivi e gli indirizzi programmatici adottati dal Consiglio comunale.

3. Il Sindaco può motivatamente stabilire che ogni decisione sul rinvio delle deliberazioni sia demandata alla Giunta; in tal caso il predetto termine di quindici giorni resta interrotto e decorre nuovamente dalla data di iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno dei lavori della Giunta; ove la Giunta non adotti alcun provvedimento il Sindaco assume autonoma decisione.
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1. La Giunta può prendere atto delle deduzioni del Consiglio circoscrizionale ovvero dichiarare motivatamente l’inefficacia del provvedimento rinviato; non può modificare, riformare o integrare la deliberazione rinviata nè esercitare alcun intervento sostitutivo, salvo i casi previsti all’art. 52.

2. La deliberazione con la quale la Giunta prende atto delle deduzioni del Consiglio circoscrizionale deve riportare integralmente anche sotto forma di allegato la deliberazione del Consiglio circoscrizionale rinviata.

3. Il Presidente o un Consigliere da lui delegato, unitamente ad un rappresentante delle minoranze, su richiesta o ad iniziativa del Sindaco, sono sentiti dal Sindaco o dalla Giunta in sede di esame delle deduzioni sulle deliberazioni oggetto di rinvio.
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1. I provvedimenti di rinvio o di annullamento adottati nei casi previsti dalla legge dall’organo di controllo nei confronti delle deliberazioni assunte dalla Giunta ai sensi degli articoli precedenti sono comunicati, a cura del Sindaco, al Presidente della Circoscrizione interessata che ne informa il Consiglio.

2. Il Sindaco, d’intesa col Presidente della Circoscrizione interessata e sentito il Segretario generale, formula i chiarimenti richiesti all’organo di controllo qualora non sia necessaria altra deliberazione di modifica o di conferma; in caso contrario rinvia gli atti al Presidente della Circoscrizione interessata per l’adozione di un provvedimento modificativo, integrativo o sostitutivo.

3. La procedura di cui al comma precedente non ha luogo qualora l’organo di controllo rilevi vizi di forma della deliberazione della Giunta o altre irregolarità non attinenti alla deliberazione del Consiglio circoscrizionale.
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1. All’esecuzione delle deliberazioni dei Consigli circoscrizionali provvedono le strutture dell’Amministrazione a seconda delle rispettive attribuzioni o in relazione a specifici incarichi disposti con atti di indirizzo.

2. I pagamenti delle spese sono disposti, salvi i casi previsti dal presente regolamento, dalla Ragioneria comunale secondo l’ordine di esecutività delle deliberazioni. 3. I contratti sono stipulati dai dirigenti all’uopo incaricati a sensi di legge e dello statuto.
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CAPO IX - FUNZIONI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. I Consigli circoscrizionali entro il 31 maggio di ogni anno approvano e fanno pervenire al Sindaco apposite risoluzioni che contengono una valutazione dei risultati della passata gestione oltre che indirizzi sui criteri direttivi per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività delle Circoscrizioni.

2. I Consigli circoscrizionali entro il 30 giugno di ogni anno approvano e fanno pervenire al Sindaco la proposta di attribuzione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 55 dello statuto, indicando le priorità in relazione alle esigenze di ciascuna Circoscrizione, ai servizi gestiti ed alla consistenza delle funzioni delegate.

3. Il Sindaco, sulla base delle risoluzioni e delle proposte indicate ai commi precedenti, convoca in seduta pubblica congiuntamente la conferenza dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali e la commissione consiliare per il decentramento:

 - a) entro il 15 giugno per la verifica della attività svolta nell’anno precedente;

 - b) entro il 15 luglio o comunque entro il 90° giorno antecedente il termine per l’approvazione del bilancio allo scopo di definire l’impostazione del bilancio di previsione del successivo esercizio.

4. Nelle sedute indicate al comma precedente non si dà luogo ad alcuna votazione sul merito delle proposte; tuttavia sulle proposte di bilancio il Sindaco e i rappresentanti delle Circoscrizioni possono raggiungere le intese ritenute opportune per adeguare le proposte a criteri di un più razionale equilibrio delle previsioni finanziarie.

5. Nella relazione annuale sull’attività della Giunta il Sindaco dà atto dei risultati della verifica di cui al comma 3 lettera a).

6. Il Sindaco dà comunicazione ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali dell’avvio dell’istruttoria degli atti di programmazione con particolare riferimento al piano regolatore e sue varianti, ai piani particolareggiati e di lottizzazione, ai piani di sviluppo della rete commerciale, ai programmi socio-assistenziali. I Presidenti danno notizia di detti procedimenti ai Consigli circoscrizionali al fine di provocarne la formulazione di indirizzi da esporre alla Conferenza dei Presidenti prevista all’art. 61 dello statuto.
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1. I Consigli circoscrizionali esercitano funzioni di consultazione e partecipazione obbligatorie nelle materie indicate nell’art. 51 primo comma dello statuto e negli altri casi stabiliti nel presente regolamento. Esprimono inoltre pareri preventivi su argomenti di interesse specifico di ciascuna Circoscrizione prima dell’adozione delle deliberazioni riguardanti i seguenti argomenti:

 - a) interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali e degli impianti sportivi a dimensione circoscrizionale (palestre scolastiche, campi polivalenti, piste atletiche, campi di calcetto e da tennis realizzati con contributi pubblici e dell’Amministrazione comunale insistenti nella Circoscrizione );

 - b) autorizzazione all’occupazione permanente del suolo pubblico sulla base di indirizzi già concordati ed approvati dall’Amministrazione comunale;

 - c) localizzazione di plessi scolastici, di attrezzature sociali, di mercati rionali, di immobili comunali, di uffici pubblici; opere pubbliche in genere e relativi progetti. 2. I pareri obbligatori sono richiesti dal Sindaco con apposita lettera notificata al Presidente della Circoscrizione a mezzo di messo comunale e corredata, ove occorra, della copia della documentazione costituente la pratica per cui si chiede il parere ovvero degli elementi indispensabili affinché il parere possa essere emesso dopo aver acquisito i necessari elementi di giudizio.

3. I pareri obbligatori, da esprimersi con verbale del Consiglio circoscrizionale, devono essere depositati anche per estratto contenente il dispositivo o mediante comunicazione scritta presso l’archivio del Comune entro il quindicesimo giorno dalla data di notifica della richiesta.

4. La deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta a seconda della rispettiva competenza deve contenere l’espressa menzione del parere e, qualora se ne discosti in tutto o in parte, deve riportare le motivazioni delle specifiche ragioni della diversa decisione adottata.

5. Ove il Consiglio circoscrizionale non abbia fatto pervenire il parere nel termine stabilito, gli organi comunali possono prescindere dal parere stesso dandone atto nel deliberato.

6. La trasmissione tardiva del parere opera come sanatoria dell’inosservanza del termine qualora gli organi comunali non abbiano ancora assunto le proprie determinazioni e sempre che il parere possa essere depositato presso la segreteria degli organi comunali almeno 24 ore prima.

7. Il Sindaco, su richiesta motivata del Presidente della Circoscrizione, può concedere una proroga non superiore ai dieci giorni per l’espressione del parere.

8. Nei casi di comprovata urgenza la Giunta può motivatamente deliberare l’assegnazione di un termine inferiore a quello indicato nel terzo comma ed il Sindaco può convocare i Consigli circoscrizionali in seduta congiunta per l’espressione del parere.
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1. Il Consiglio circoscrizionale, di propria iniziativa o su richiesta degli Organi comunali, può esprimere pareri e formulare proposte su tutte le materie di competenza del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco.

2. Quando la richiesta è fatta dall'Amministrazione i pareri sono resi nei termini di volta in volta stabiliti dal Sindaco d’intesa con i Presidenti dei Consigli circoscrizionali; il termine non può essere comunque inferiore ai 10 giorni.

3. La funzione consultiva su argomenti di interesse delle Circoscrizioni può essere esercitata anche dalla Conferenza dei Presidenti:

 - a) su richiesta del Sindaco;

 - b) di propria iniziativa con le modalità di volta in volta stabilite dal Sindaco quando pervenga richiesta scritta allo stesso Sindaco da parte di almeno cinque Presidenti.
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1. A cadenza settimanale, a cura degli uffici competenti, è trasmesso a ciascuna Circoscrizione l’elenco delle domande di concessione o di autorizzazione edilizia o di autorizzazioni commerciali riferite ai territori di rispettiva competenza; l’elenco deve contenere gli elementi necessari per l’individuazione dell’iniziativa, quali il nominativo della persona fisica o giuridica e la località.
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1. Su richiesta delle Circoscrizioni funzionari e tecnici del Comune, previa autorizzazione dei rispettivi dirigenti, forniscono l’assistenza tecnica e amministrativa alle Circoscrizioni affinché le stesse possano esprimere compiutamente i loro pareri.

2. L’assistenza tecnica ed amministrativa non può dar luogo a forme di consulenza di tipo professionale o alla formulazione di pareri bensì deve essere rivolta a fornire, anche in seduta di Consiglio circoscrizionale, informazioni e notizie di carattere procedurale giuridico e tecnico che consentano agli organi circoscrizionali di acquisire completi elementi di giudizio.
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1. I Consigli circoscrizionali esercitano funzioni delegate in ordine alle seguenti materie sulla base di programmi approvati dal Consiglio comunale nei quali sono indicati i criteri direttivi e risulti assicurata l’effettiva disponibilità dei fondi necessari:

 - a) regolamentazione della concessione ad enti, associazioni e gruppi di cittadini delle rispettive sedi e degli eventuali uffici decentrati per la realizzazione di iniziative ed attività di carattere sociale, sportivo e ricreativo a livello circoscrizionale, fermo restando che sono di competenza degli uffici tutti i provvedimenti amministrativi relativi ai contratti di acquisto e di manutenzione di materiali, mobili ed attrezzature per il funzionamento delle Circoscrizioni nonché ai contratti di locazione delle sedi circoscrizionali non di proprietà comunale ed alle opere di ristrutturazione delle sedi di proprietà comunale.

 - b) abrogato.

 - c) programmazione di manifestazioni promosse da enti e privati aventi per finalità attività sportive, ricreative, sociali e fìlantropiche non a fine di lucro;

 - d) abrogato.

 - e) manutenzione del verde pubblico nonché su strade ed edifici scolastici nell’ambito della Circoscrizione attraverso l’utilizzo dei fondi assegnati.

 - f) abrogato.
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1. Il Consiglio circoscrizionale deve esercitare sollecitamente le funzioni delegate in base al presente regolamento.

2. In caso di manifesta inerzia o di reiterata adozione da parte del Consiglio circoscrizionale di provvedimenti dichiarati inefficaci a norma dell’art. 43 la Giunta può diffidare il Consiglio circoscrizionale ad emanare provvedimenti delegati entro il termine che sarà di volta in volta stabilito.

3. La diffida è disposta dal Sindaco con nota scritta da notificarsi a mezzo di messo comunale al Presidente del Consiglio circoscrizionale interessato, che ha l’obbligo di convocare in via di urgenza il Consiglio circoscrizionale stesso.

4. Scaduto il termine di cui al precedente secondo comma la Giunta, valutata l’urgenza e la necessità di provvedere, si sostituisce al Consiglio circoscrizionale e adotta necessari provvedimenti sull’oggetto specifico della diffida.
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1. I servizi di base, quali funzioni fondamentali della Circoscrizione, sono gestiti relativamente alle strutture, alle attività ed ai servizi di interesse circoscrizionale e nel rispetto degli indirizzi programmatici generali definiti annualmente dal Consiglio comunale previo parere obbligatorio della Commissione comunale per i servizi decentrati e le attività circoscrizionali formata da rappresentanti del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali.

2. I servizi di base riguardano: - i servizi sociali - con particolare riferimento:

 - a) all’assistenza domiciliare agli anziani;

 - b) alle attività di gestione di centri di accoglienza e di aggregazione sociale;

 - c) alle attività di gestione degli asili nido; d) ai laboratori protetti;

 - e) ai piccoli interventi urgenti di assistenza per stati di disagio abitativo;

 - f) agli interventi atti a far corrispondere l’attività di assistenza ai bisogni specifici della popolazione residente; - la cultura, la ricreazione e lo sport con particolare riferimento:

   - a) alla programmazione e realizzazione di attività anche in collaborazione con organismi, enti e associazioni rivolte, in particolare, ai giovani del quartiere;

   - b) alla gestione di biblioteche, ludoteche e centri culturali di interesse circoscrizionale;

   - c) alla partecipazione alla gestione degli impianti sportivi a dimensione circoscrizionale;

   - d) agli interventi atti a far corrispondere l’attività di cultura, ricreazione e sport ai bisogni specifici della popolazione residente . - la scuola con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività atte a favorire una migliore integrazione delle scuole nei loro ambiti rionali.

3. I Consigli circoscrizionali predispongono progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi indicati nel precedente comma; i progetti vengono rimessi alla commissione di cui al primo comma che li approva inserendoli negli indirizzi programmatici da portare all’esame del Consiglio comunale entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il Consiglio comunale iscrive nel proprio bilancio le coperture finanziarie necessarie alla realizzazione dei servizi di base.

5. La Commissione di cui al primo comma è composta dai membri della commissione consiliare permanente al decentramento e dai Presidenti o loro delegati delle Circoscrizioni; è presieduta dal Presidente della Commissione consiliare permanente al decentramento. Qualora non sia assicurata la pariteticità delle rappresentanze nella Commissione provvedono alle integrazioni necessarie il Presidente del Consiglio comunale o la Conferenza dei Presidenti.
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CAPO X - PARTECIPAZIONE

1. I Consigli circoscrizionali convocano assemblee di cittadini elettori della Circoscrizione per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla Circoscrizione stessa e per sottoporre ad esame proposte programmi e deliberazioni.

2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio circoscrizionale in seguito a voto dello stesso Consiglio.

3. Il Presidente è tenuto inoltre a convocare l’Assemblea informandone preventivamente il Consiglio circoscrizionale ogni qual volta sia richiesta per iscritto:

 - a) dal Sindaco o dalla Giunta;

 - b) da almeno 1/4 dei Consiglieri circoscrizionali in carica;

 - c) da almeno 60 cittadini elettori della Circoscrizione. Per l’autenticazione delle firme e l’attestazione degli altri requisiti dei richiedenti si applicano le norme previste dal successivo art. 57 sulle petizioni.
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1. Le assemblee sono convocate entro 15 giorni dal voto del Consiglio circoscrizionale o dalla presentazione della richiesta scritta da parte dei Consiglieri circoscrizionali o dei cittadini elettori o del Sindaco o della Giunta.

2. Il manifesto di convocazione deve contenere l’indicazione dell’oggetto specifico della convocazione, deve essere divulgato mediante forme di pubblicità idonee a raggiungere la popolazione interessata e deve specificare i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione.

3. Per l’accertamento dei requisiti dei partecipanti fanno fede i certificati elettorali e di iscrizione nelle liste elettorali e tutti gli altri documenti da cui possa desumersi in modo certo l’appartenenza dell’elettore alla Circoscrizione.

4. Della convocazione dell'assemblea deve essere data tempestiva notizia e comunque almeno cinque giorni prima della data stabilita al Sindaco ed all’Assessore al decentramento.

5. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali possono partecipare a tutte le assemblee ed hanno facoltà di intervenire nelle discussioni ma senza diritto di voto.
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1. Il Presidente raccoglie tutte le indicazioni, le proposte e i voti eventualmente espressi dall’assemblea e ne investe il Consiglio circoscrizionale il quale, nelle decisioni assunte, deve fare esplicito riferimento ad essi sia che li recepisca sia che li respinga.
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1. Gli elettori appartenenti al territorio della Circoscrizione possono rivolgere al Consiglio circoscrizionale petizioni e proposte di deliberazioni sugli affari demandati alla competenza del Consiglio circoscrizionale.

2. Le petizioni debbono essere sottoscritte da almeno 60 elettori della Circoscrizione le cui firme debbono essere autenticate ai sensi di legge. Deve essere altresì attestata l’iscrizione nelle liste elettorali e l’appartenenza ad una sezione della Circoscrizione.

3. Le petizioni sono rimesse al Presidente del Consiglio circoscrizionale che convoca tempestivamente il Consiglio perché possa esprimere entro sessanta giorni dalla loro presentazione e con motivata deliberazione, le proprie determinazioni in ordine al contenuto delle petizioni stesse.

4. Il Consiglio circoscrizionale può prendere in considerazione anche le petizioni che non siano sottoscritte dal numero di elettori previsto dal precedente secondo comma.
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1. Le interrogazioni di cui all’art. 50 lett. g) dello statuto, sottoscritte da almeno due terzi dei Consiglieri in carica, sono presentate al Presidente della Circoscrizione che, dopo averne informato il Consiglio nella prima seduta, provvede ad inoltrarle al Sindaco.
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CAPO XI - INFORMAZIONI E DOCUMENTI - ACCESSO AGLI ATTI D’UFFICIO

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri di Circoscrizione, ha diritto di ottenere dal Comune e dalle aziende ed enti da questo dipendenti, entro dieci giorni dalla presentazione di apposita richiesta scritta, copia di tutti gli atti, provvedimenti e deliberazioni del Consiglio comunale, della Giunta municipale, del Sindaco e degli organi delle aziende ed enti dipendenti, nonché ogni informazione occorrente al Consiglio circoscrizionale, per lo svolgimento dei propri compiti.

2. Le norme di cui al comma precedente sono estese a favore degli organi comunali nei confronti degli organi circoscrizionali.

3. I Consiglieri comunali, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all’espletamento del loro mandato, hanno accesso agli uffici delle Circoscrizioni e possono prendere conoscenza di tutti gli atti d’ufficio.

4. Si applicano le norme del regolamento sul diritto di accesso dei cittadini, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.
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CAPO XII - PERSONALE E SPESE DELLA CIRCOSCRIZIONE FONDO PER LA GESTIONE ECONOMALE

1. La dotazione organica del personale delle Circoscrizioni e l’assegnazione dei Segretari sono disposte secondo i criteri di cui agli art. 62 e 63 dello Statuto.

2. Nel regolamento organico del personale è previsto un Ufficio del decentramento col compito di assicurare gli adempimenti previsti nel presente regolamento e non demandati alle Circoscrizioni nonché di garantire la necessaria assistenza alle Circoscrizioni nell’espletamento dei loro compiti.

2. Nel regolamento organico del personale è previsto un Ufficio del decentramento col compito di assicurare gli adempimenti previsti nel presente regolamento e non demandati alle Circoscrizioni nonché di garantire la necessaria assistenza alle Circoscrizioni nell’espletamento dei loro compiti.
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1. Le spese relative al personale, alla sede e quant’altro necessario per lo svolgimento delle funzioni da parte degli organi circoscrizionali, sono tutte a carico del bilancio comunale.

2. Le spese per l’esercizio dei poteri delegati e la gestione dei servizi di base sono disciplinate secondo le modalità di cui all’art. 55 dello Statuto.
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1. Per le minute spese e per le modeste prestazioni da fare eseguire con urgenza, può essere assegnata al Consiglio circoscrizionale una congrua somma da determinarsi all’inizio dell’anno in sede di bilancio.

2. La somma assegnata è gestita nei termini, con le modalità e prescrizioni previste dal regolamento comunale per il servizio economato.

3. Le funzioni di economo circoscrizionale vengono disimpegnate dal dipendente appositamente incaricato il quale firma gli ordini di pagamento ed è l’unico responsabile della gestione.

4. Abrogato.
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CAPO XIII - NORME FINALI

1. Per quanto espressamente non previsto, si fa riferimento alla legge, allo statuto, ai regolamenti comunali e, per quanto riguarda il funzionamento dei Consigli e delle commissioni circoscrizionali e miste, alle norme sul funzionamento del Consiglio comunale.
 

Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 2.5.1996 e delle deliberazioni modificative: n. 111 del 29.7.1997 n. 129 del 23.9.1999 n. 15 del 17.2.2000 n. 47 del 29.2.2000 e n. 2 del 11.1.2005

 

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