Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti
1. Il presente regolamento disciplina la cremazione,
l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri
derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito della legge 30
marzo 2001, n. 1030 (Disposizioni in materia di cremazione e
dispersione delle ceneri), nonché del DPR 285/1990 (ordinamento di
polizia mortuaria), del DPR 254/2003 in materia di smaltimento dei
rifiuti e del regolamento comunale per i servizi cimiteriali e di
polizia mortuaria approvato con deliberazione del consiglio comunale
n. 60 del 5 giugno 2007.
2. Il presente regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in
linea con la normativa vigente, ha come scopo principale la
salvaguardia dei diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di
scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una
corretta ed adeguata informazione.
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1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali, di ossa, non può
essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e deve essere
sempre autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile.
a) Cremazione di cadaveri
1. La cremazione di ogni cadavere deve essere autorizzata dall’Ufficiale
di Stato Civile sulla base della volontà espressa, in vita, dal defunto
attraverso una delle seguenti modalità:
a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari
presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla
cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione
testamentaria stessa;
b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta
che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei
cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari
presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla
cremazione, fatta in data successiva a quella dell’iscrizione
all’associazione. L’iscrizione alla associazione vale anche contro
l'eventuale parere negativo espresso dai familiari nei confronti della
cremazione del defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il
defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente
più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice
civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla
maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la
volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. Per coloro che al momento della morte risultino iscritti ad
associazione riconosciuta, di cui al punto 1b), è sufficiente la
presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata,
sottoscritta dall'associato di proprio pugno, se questi non sia in grado
di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente
risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere
convalidata dal presidente dell’associazione, così come la
certificazione della regolarità dell’iscrizione, fino al momento del
decesso.
4. Contestualmente alla richiesta di cremazione dovrà essere resa
dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro
alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei
familiari.
5. Qualora il comune dove è avvenuto il decesso sia diverso dal comune
di residenza gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di
procedere alla cremazione all’Ufficiale di Stato Civile di uno o
dell'altro comune. Nel caso di dichiarazione rilasciata all’Ufficiale di
Stato Civile del comune di residenza del defunto, quest'ultimo informa
tempestivamente l’Ufficiale di Stato Civile, del comune dove è avvenuto
il decesso, della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del
rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su
carta libera, è consegnata all’Ufficiale di Stato Civile che si accerta
della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo
stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme
consentite dalla legge.
6. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere
concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di
necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a
reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di
morte sospetta, segnalata all’Autorità Giudiziaria, il certificato di
necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell’Autorità
Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere
cremato.
7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l’esecutore
testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar
seguito alle disposizioni del defunto.
8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per
la cremazione.
9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono
essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e
tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di
collanti di sicura e duratura presa, portante all’esterno il nome,
cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare
devono essere di materiale biodegradabile.
b) Cremazione di resti mortali e di ossa
1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di
esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un
periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta
degli aventi titolo, previa autorizzazione dell’Ufficiale di Stato
Civile.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
derivanti da esumazione o estumulazione ordinaria possono, oltre i casi
già previsti dall'attuale regolamento comunale dei servizi cimiteriali e
di polizia mortuaria, essere avviati a cremazione.
3. Sull’esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici
trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di
morte del defunto.
4. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa
acquisizione dell’assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più
prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice
civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla
maggioranza assoluta di questi.
5. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di
esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione
comprovante l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
6. L’Ufficiale di Stato Civile, l’A.U.S.L., il gestore del cimitero,
sono tenuti a denunciare all’autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque
esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto
di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’articolo 410 del codice
penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto
dall’articolo 411 del codice penale.
1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario
dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta
liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi
dell'art. 38 del regolamento comunale per i servizi cimiteriali e di
polizia mortuaria.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa presentazione di
apposita richiesta, in bollo, indirizzata al Sindaco nel quale il
soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna
contenente le ceneri oltre al proprio impegno alla conservazione e
salvaguardia delle ceneri medesime; tale documento, consegnato in copia
al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e
presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che
accompagnerà le ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non
è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto
delle salme;
Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da
parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento
deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile
che ha autorizzato la cremazione.
4. In caso di rinuncia all'affidamento le ceneri sono conservate in
appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (approvazione
del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere
disposta la tumulazione o l’inumazione dell’urna negli appositi spazi e
manufatti posti all’interno del cimitero.
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1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
a) Tumulata:
1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può
avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di
famiglia o loculo anche in presenza di un feretro.
2. La durata della tumulazione è prevista, ai sensi dell'art. 44 del
regolamento comunale per i servizi cimiteriali e di polizia
mortuaria, per la durata di 30-60-90 anni a decorrere dalla data
della concessione.
3. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi, è per il periodo
concessorio residuo.
b) Inumata in area cimiteriale:
1. L’inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata
ad una lenta dispersione delle ceneri.
2. La durata dell’inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per
frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
3. Le fosse per l’inumazione delle urne cinerarie devono avere
dimensioni minime di
m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da
spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E’ d’obbligo uno strato
minimo di terreno di m. 0,30 tra l’urna ed il piano di campagna del
campo.
4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere
contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione
del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto,
nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
5. L’urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di
materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle
ceneri entro il periodo di inumazione.
6. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo
comprensivo di targhetta è effettuato dal comune, previo pagamento
della relativa tariffa.
c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui
all'articolo 80, comma 3, del
D.P.R. 285/1990;
d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.
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1. La dispersione delle ceneri in assenza di apposita normativa
nazionale e/o regionale non è ammessa.
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1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel
caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, per
volontà del defunto, é ammessa la possibilità di sistemazione, in
sepoltura già utilizzata per un congiunto del defunto medesimo, di
apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del
defunto che sarà a carico dell’affidatario dell’urna.
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1. Nel registro dei defunti deve essere evidenziato l’affidatario
delle ceneri con descrizione del luogo di residenza e dove verrà
tenuta l’urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del
richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato.
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1. La richiesta di autorizzazione all'affidamento delle ceneri
deve essere presentata dalle persone così di seguito meglio
specificate:
soggetto individuato in vita dal de cuius attraverso apposito atto
di notorietà o dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi della normativa vigente;
in assenza dell'atto di cui al precedente comma parere unanime di
tutti i parenti viventi limitatamente al coniuge e ai figli del
defunto.
2. Nella istanza dovranno essere indicati:
a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e
di consenso per l’accettazione degli eventuali controlli da parte
dell’amministrazione comunale;
c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la
consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale
di consegna;
d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla
dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del
codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la
profanazione dell’urna;
e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in
cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più
conservarla;
f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli
determinati dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
g) l’obbligo di informare l’amministrazione comunale della
variazione della residenza.
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1. E’ consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12
mesi dell’urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso il
termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione o
l’affido siano state definite, o in caso di disinteresse da parte
dei familiari, le ceneri verranno avviate d’ufficio al cinerario
comune.
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1. Il comune di Sassari promuove e favorisce l'informazione ai
cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel
riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione
o attraverso forme di pubblicità adeguate.
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1. Nel caseggiato contenente il forno crematorio è stata
realizzata una piccola sala del commiato per consentire ai parenti
ed amici la possibilità di rivolgere liberamente un estremo saluto
al proprio defunto.
2. La “sala del commiato” è luogo interconfessionale, aperto verso
l'espressione di ogni pensiero religioso. E' il luogo nel quale
viene lasciata la libertà di scelta sul tipo di cerimonia e dei
simboli e dei paramenti che, all’occorrenza, si vorranno utilizzare
per lo svolgimento della cerimonia stessa con la finalità principale
che tali simbologie onorino le scelte espresse in vita dal defunto.
3. Possono richiedere l'uso della sala del commiato il coniuge e/o i
figli del defunto, in loro assenza dei parenti fino al 4° grado,
oltre ad eventuali precise disposizioni testamentarie rilasciate in
merito dal defunto.
4. I tempi e i modi per l'utilizzo della sala del commiato sono da
concordare con gli uffici della direzione del cimitero.
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1. Le tariffe per i servizi espletati dal comune ai sensi del
presente regolamento, sotto specificate, vengono fissate annualmente
con deliberazione della giunta comunale, tenuto conto delle tariffe
massime per l'espletamento dei servizi di cremazione approvate con
decreto del Ministero dell'Interno 1 luglio 2002.
2. Le tariffe individuate per le attività previste nel forno
crematorio cittadino sono le seguenti:
cadaveri;
cadaveri con zinco;
resti mortali inconsunti;
resti mortali inconsunti con zinco;
resti ossei non riconoscibili, massimo 80 Kg.;
resti ossei riconoscibili;
parti anatomici riconoscibili;
parti anatomiche non riconoscibili, massimo 80 Kg.
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