Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a favore dello sport
Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità alle quali l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e in applicazione dell'art. 2 dello Statuto comunale, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere in favore dello sport.
L'Amministrazione comunale riconosce la funzione sociale dello sport
sotto il profilo educativo e formativo, dell’impiego del tempo
libero e, in generale, come importante fattore di solidarietà,
d’integrazione sociale e dello sviluppo psico-fisico della persona,
di crescita culturale e civile della società.
A tal fine favorisce tutte quelle iniziative atte a promuovere e
valorizzare lo sport e a garantirne la diffusione mediante
l'elargizione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle
attività o iniziative per le quali sono assegnate e la concessione
di beni e servizi.
In conformità a quanto disposto dalla legge e dallo Statuto, il
Consiglio comunale stabilisce con proprio atto di indirizzo,
contestualmente all’approvazione del bilancio previsionale, i
settori di attività verso i quali indirizzare il sostegno del Comune
individuando l’ammontare da destinare ai settori medesimi.
Il contributo può riguardare: l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative sportive ricorrenti e/o occasionali; l’attività sportiva istituzionale delle società e associazioni sportive aventi carattere dilettantistico.
1) Contributi a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni sportive
ricorrenti e occasionali:
Possono beneficiare del sostegno dell’Amministrazione comunale le
federazioni sportive del CONI, gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, le associazioni e società sportive affiliate alle
federazioni del CONI o agli enti di promozione riconosciuti dal CONI,
persone singole e associate, enti pubblici e privati.
Le richieste di contributo per le iniziative ricorrenti dovranno essere
presentate entro il 30 novembre dell’anno precedente secondo le modalità
indicate dall'Amministrazione comunale.
Le richieste di contributo per le manifestazioni occasionali potranno
essere presentate almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data
prevista per lo svolgimento delle iniziative. L’Amministrazione si
riserva di valutare l’accoglibilità delle domande presentate senza
l’osservanza del termine indicato qualora si tratti di manifestazioni di
particolare rilevanza per la città e il suo territorio.
In entrambi i casi le domande dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione:
a) relazione descrittiva della manifestazione dove sia anche specificato
il carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale o locale
della stessa;
b) preventivo delle entrate e delle spese;
c) importo dei contributi richiesti al Comune o ad altri Enti;
d) ogni altro documento che l'ufficio sport ritenga necessario e utile
ai fini dell'istruttoria.
Ai fini della liquidazione il soggetto beneficiario, a conclusione della
manifestazione ovvero non oltre il termine perentorio di un anno dalla
data di svolgimento delle stessa, pena la decadenza del beneficio, deve
presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 (redatta su modulo appositamente predisposto
dagli uffici), attestante:
1. l’effettivo svolgimento dell’iniziativa e/o manifestazione per la
quale è stato attribuito il contributo;
2. che per la manifestazione/iniziativa non ha richiesto né ottenuto
contributi da altri enti e/o istituzioni, ovvero che ha richiesto
contributi ad altri enti e/o istituzioni, ovvero che ha ottenuto o gli
sono stati ufficialmente promessi contributi da altri enti e/o
istituzioni;
3. che la documentazione prodotta come giustificativo delle spese
sostenute è conforme agli originali e che la stessa è valida ai fini
fiscali ed è riferita esclusivamente alla manifestazione/iniziativa per
la quale è stato concesso il contributo;
4. l’ammontare complessivo delle spese sostenute e delle entrate
conseguite;
5. l’indicazione della sede in cui è depositata la copia originale della
documentazione prodotta;
Nella summenzionata dichiarazione dovranno, altresì, essere specificate
le modalità di pagamento con le quali il beneficiario del contributo
chiede l’erogazione dello stesso.
Può essere concesso un anticipo del contributo fino al 100% previa
presentazione di apposita garanzia fidejussoria.
Per la stessa manifestazione/iniziativa non potranno essere concessi più
contributi finanziari da diversi settori od organi dell’Amministrazione
comunale.
Il contributo concesso non potrà, in alcun caso, superare il disavanzo
tra le entrate conseguite e le spese sostenute, accertato in sede di
rendiconto.
Sono ammissibili, ai fini della liquidazione, le sotto indicate voci di
spesa:
a) spese per il fitto e l’utilizzo di locali;
b) spese di allestimento dei medesimi locali (montaggio/smontaggio
attrezzature, tracciatura superfici di gara, trasporto attrezzature da e
per il luogo di svolgimento della manifestazione/iniziativa ecc );
c) spese di noli di attrezzature sportive;
d) spese per la pubblicità e divulgazione della
manifestazione/iniziativa (inserzioni pubblicitarie, manifesti, stampa,
video, ecc.);
e) spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per gli atleti,
allenatori e dirigenti, giudici di gara;
f) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento
della manifestazione/iniziativa (da dettagliare e specificare). A titolo
esemplificativo si citano: le tasse federali, le spese per gli arbitri e
gli ingaggi degli atleti, le spese per servizio di vigilanza antincendio
da parte di VV. F., servizi di scorta prestati dagli organi di polizia
stradale, spese per assistenza medica etc.
Le fatture, le ricevute fiscali o le ricevute semplici, oltre ad essere
debitamente quietanzate, dovranno contenere partiva I.V.A., codice
fiscale, nominativo del fornitore, la data e la specifica natura,
qualità e quantità della prestazione.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono essere intestate al
beneficiario del contributo e riportare, chiaramente, il riferimento
alla manifestazione/iniziativa oggetto dello stesso.
Non sono ammissibili scontrini fiscali, auto-fatture, ricevute generiche
non conformi alla normativa fiscale.
Non sono ammissibili altresì:
a) le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
b) le spese per ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi,
ecc.
c) le spese per acquisto di beni durevoli;
d) compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto
beneficiario e organizzatore.
2) Contributi a sostegno dell’attività sportiva istituzionale e
ordinaria dei sodalizi sportivi:
Sono ammessi al contributo le società sportive, polisportive e
associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive del CONI o
agli enti di promozione da esso riconosciuti in possesso dei seguenti
requisiti:
- che svolgano attività a carattere dilettantistico;
- che abbiano sede nel territorio del Comune di Sassari;
Sono esclusi i soggetti che svolgono attività di carattere
professionistico.
La concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte
dei soggetti interessati di apposita domanda cui allegare:
1. iscrizione, in corso di validità, all'albo regionale delle società
sportive;
2. statuto o atto costitutivo, se non già depositati agli atti del
Comune, ovvero verbale di variazione degli stessi in caso di intervenute
modifiche;
3. attestazione rilasciata dalla federazione sportiva o ente di
promozione a cui le società sono affiliate da cui risulti l’anno di
affiliazione, il numero degli atleti tesserati e l’attività svolta;
Le domande dovranno essere presentate entro l’ultimo giorno del mese di
febbraio di ogni anno nei termini e con le modalità resi pubblici
dall’Amministrazione comunale.
L’ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei
punteggi assegnati all’attività svolta dal richiedente nell’anno
precedente alla richiesta secondo i seguenti parametri:
a) atleti che svolgono attività promozionale e federale:
da n. 1 atleta a n. 10 atleti punti 0,25
da n. 11 atleti a n. 20 atleti punti 0,50
da n. 21 atleti a n. 50 atleti punti 1,00
da n. 51 atleti a n. 100 atleti punti 1,50
da n. 101 atleti a n. 150 atleti punti 2,00
da n. 151 atleti a n. 200 atleti punti 2,50
da n. 201 atleti a n. 300 atleti punti 3,00
oltre 300 atleti punti 3,50
b) numero delle manifestazioni, specificando quante gare comprende la
singola manifestazione alle quali ha partecipato:
da 1 a 10 gare punti 0,25
da 11 a 20 gare punti 0,50
da 21 a 50 gare punti 1,00
da 51 a 100 gare punti 2,00
da 101 a 200 gare punti 3,00
oltre 201 gare punti 4,00
c) anno di anzianità della società sportiva:
da 1 a 5 anni punti 0,25
da 6 a 10 anni punti 0,50
da 11 a 20 anni punti 0,75
oltre i 20 anni punti 1,00
Per stabilire l’entità del contributo da assegnare ad ogni società le
risorse a disposizione per tale finalità saranno divise per il punteggio
complessivo attribuito alle richiedenti e il quoziente ottenuto verrà
moltiplicato per il totale dei punti per ciascuna società.
I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di
cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove
si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) non sia stata realizzata l’iniziativa per la quale il contributo
era stato accordato;
b) non venga presentato il consuntivo entro i termini previsti;
Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato per intero e si
verifichi una delle condizioni sopra indicate si darà luogo al
recupero della somma erogata nelle forme previste dalla legge.
E' concesso il patrocino del Comune alle
manifestazioni/iniziative che siano ritenute di rilevante importanza
per la promozione dello sport.
Qualora le manifestazioni/iniziative si svolgano sotto il patrocinio
del Comune potrà essere disposta:
a) la concessione con tariffe ridotte/gratuite di beni e strutture
sportive, compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo,
necessari alle manifestazioni /iniziative patrocinate;
b) la riduzione/esenzione della concessione di servizi;
c) la riduzione/esenzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai
sensi di legge.
I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa
assistita dal patrocinio del Comune.
La concessione di beni e servizi, a qualunque titolo rilasciata,
può essere in qualunque tempo sospesa o revocata, anche in corso di
utilizzazione, per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o
per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da
norme di legge o regolamenti.
Con la notificazione del provvedimento, gli organizzatori sono
tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in
essere, senza diritto per i medesimi ad alcun indennizzo o
risarcimento.
Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva ai
sensi di legge.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
E’ abrogato, relativamente alla sola parte relativa allo sport, il
precedente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi
e l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, lo sport e
manifestazioni di spettacolo approvato con deliberazione consiliare
n. 10 del 29.01.2002 e s.m.i.