MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER LA CULTURA, LO SPORT E MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO
Il presente atto disciplina i criteri generali e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art, 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, beni e servizi nei settori della cultura, sport e spettacolo e in applicazione all'art.2 dello Statuto Comunale
1. Per favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del
territorio, per promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo e lo
sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che
contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della
città, per sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei
gruppi, delle istituzioni e delle associazioni democratiche, secondo i
principi dello statuto, l’Amministrazione comunale promuove e valorizza:
a) un insieme di campi di ricerca rappresentativo della libertà di
espressione della comunità quali la musica, teatro, danza nelle loro
diverse forme; cinema, tradizioni storiche e popolari, beni culturali,
arti visive, attività culturali varie, attività legate all’educazione,
all’impegno civile, alla tutela e promozione dei diritti umani, le
attività sportive;
b) iniziative stabili, all'interno dei singoli campi culturali di
ricerca, che assicurino un particolare collegamento con le strutture
istituzionali della ricerca, dell'educazione e della formazione;
c) iniziative rivolte alla riqualificazione delle strutture e spazi
esistenti nella città attraverso un insieme di progetti culturali
riconoscibili e significativi
2. I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di denaro
vincolate alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali
sono assegnate. Di tali somme può essere concesso un anticipo fino al
50% previa garanzia fidejussoria.
Le attribuzioni di vantaggi economici possono anche consistere nella
concessione di beni e servizi.
In conformità a quanto disposto dalla legge e dallo Statuto, il
Consiglio comunale stabilisce con proprio atto di indirizzo,
contestualmente all’approvazione del bilancio previsionale i settori di
attività verso i quali indirizzare il sostegno del Comune individuando
l’ammontare da destinare ai settori medesimi.
3. Possono beneficiare degli interventi, dei benefici finanziari e degli
altri vantaggi economici, persone singole e associate, enti pubblici e
privati, cooperative e gruppi culturali, sportivi e ricreativi a
sostegno delle proprie attività progettuali, istituzionali e
manifestazioni, senza fini di lucro, di interesse civico, culturale,
sociale, sportivo, ambientalistico, turistico e rilevanti sotto il
profilo socio-culturale in genere.
4. Al fine di rilevare la realtà delle associazioni operanti nel
territorio comunale, è’ istituito un elenco di associazioni cittadine
che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, quale oggetto
principale lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative
di utilità sociale nei settori individuati nel precedente punto 1).Possono
far parte dell’elenco, inoltre, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di
Promozione Sportiva, Centri Sportivi Universitari, Società e/o
Associazioni Sportive a Carattere Dilettantistico che siano affiliate
alle Federazioni Sportive del Coni o agli enti di promozione da esso
riconosciuti.
L'Assessorato alla Cultura e allo Sport cura l’aggiornamento
dell’elenco, determina le date entro le quali devono pervenire le
domande per le iscrizioni, nel periodo compreso fra il 1° ed il 30
aprile di ogni anno.
Con apposito provvedimento dirigenziale si prenderà atto, entro 120
giorni dalla chiusura del bando, dell’elenco delle associazioni citate.
Le Associazioni hanno l’obbligo di comunicare, entro trenta giorni, le
variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentanza legale
avvenute successivamente all’iscrizione all’elenco.
5. I benefici a sostegno delle attività progettuali, istituzionali e
delle manifestazioni ricorrenti e quelli per l’attribuzione di compensi
e/o vantaggi economici per eventi e progetti specifici sono tra loro
cumulabili fino alla copertura delle spese realmente sostenute e
documentate. Le domande e le proposte dovranno essere presentate entro
il 30 novembre dell’anno precedente, dovranno essere opportunamente
motivate, documentate e corredate in particolare:
a) da una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da
realizzare, con la relativa previsione di spesa, dove sia anche
specificato il carattere internazionale, nazionale o locale della
stessa;
b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture
organizzative disponibili;
c) dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e
concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della
domanda, compresi i contributi in denaro dello Stato, della Regione e/o
di istituzioni pubbliche o private;
d) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri
Enti;
e) da ogni altro documento che l'Ufficio Comunale competente, nel
rispetto della norma, ritenga necessari o utili ai fini
dell'istruttoria.
5.1 Per l’attività istituzionale delle società sportive, polisportive o
associazioni la cui attività ha carattere dilettantistico le domande
dovranno essere inoltrate entro il mese di Febbraio di ogni anno.
5.2 Le domande relative alle manifestazioni di rilevanza culturale,
sociale e sportiva dovranno essere presentate almeno 45(quarantacinque)
giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle iniziative.L’Amministrazione
si riserva di valutare l’accoglibilità delle domande presentate senza
l’osservanza del termine indicato, qualora si tratti di manifestazioni
di particolare rilevanza culturale e sociale
6. Nell'esame delle domande e proposte d'intervento, sulla base della
validità della proposte e delle disponibilità, ai fini della
determinazione dell’ammontare del contributo, si terrà conto dei
seguenti elementi di valutazione:
a) rilevanza sociale, culturale e sportiva;
b) valorizzazione delle realtà e delle risorse locali;
c) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione
dell'identità storico- culturale della città e del territorio;
d) idoneità ad accreditare in campo regionale, nazionale e
internazionale il nome di Sassari, le sue risorse, la storia e la
cultura.
6.1 I contributi verranno erogati in relazione, anche, alle seguenti
caratteristiche dei soggetti proponenti:
a) associazioni che hanno svolto la loro attività istituzionale con
continuità e per più di una annualità consecutiva nel territorio
regionale, anche grazie all’apporto del contributo comunale dimostrando
buona solidità culturale e rappresentatività sociale, complessità
dell’organizzazione, crescita culturale sia in termini di contatti ed
interscambi con l’associazionismo regionale e nazionale sia in termini
di incremento di soci sia con la creazione di strutture stabili nel
territorio in grado di assicurare servizi socio culturali o abbiano
svolto attività collaterali di didattica e di ricerca;
b) associazioni alla cui guida ed al cui interno operino professionisti
titolati e di esperienza, conseguentemente in grado di offrire valide
produzioni che coinvolgano propri soci e/o idonei complessi e singoli
sardi e comunque operanti in Sardegna;
c) associazioni e società sportive che hanno organizzato o promosso
manifestazioni ricorrenti di alto tasso tecnico, spettacolare e di
grande rilevanza sportiva e sociale.
d) associazioni, cooperative, organismi di nuova formazione e per altri
soggetti e operatori culturali e sportivi, costituiti legalmente con
atto pubblico e di nuova costituzione che presentino iniziative e
progetti di particolare significato culturale, sportivo e sociale per la
comunità
6.2.I benefici finanziari potranno essere fissati entro un massimo
percentuale del 100% delle spese effettivamente sostenute e debitamente
rendicontate, fatta salva la valutazione della ammissibilità e congruità
del costo del programma. Resta inteso che il contributo concesso non
potrà, in alcun caso, superare il disavanzo tra le entrate e le uscite,
accertato in sede di rendiconto.
6.3 I contributi a sostegno dell’attività sportiva sono volti ad
incentivare l’attività delle società sportive dilettantistiche operanti
nell’ambito del territorio comunale. Sono ammessi al contributo: le
società sportive, polisportive, e associazioni sportive affiliate alle
federazioni sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso
riconosciuti. Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività di
carattere professionistico. L’ammontare dei singoli contributi verrà
determinato sulla base dei punteggi assegnati all’attività svolta dal
richiedente nell’anno precedente alla richiesta, determinati secondo i
seguenti parametri:
a) atleti che svolgono attività promozionale e federale:
da n. 1 atleta a n. 10 atleti punti 0,25
da n. 11 atleti a n. 20 atleti punti 0,50
da n. 21 atleti a n. 50 atleti punti 1,00
da n. 51 atleti a n. 100 atleti punti 1,50
da n. 101 atleti a n. 150 atleti punti 2,00
da n. 151 atleti a n. 200 atleti punti 2,50
da n. 201atleti a n. 300 atleti punti 3,00
oltre 300 atleti punti 3,50
b) numero delle manifestazioni, specificando quante gare comprende la
singola manifestazione, alle quali ha partecipato:
da 1a 5 gare punti0,25
da 5 a 10 gare punti 0,50
da 11 a 20 gare punti 1,00
da 21 a 45 gare punti 2,00
da 46 a 60 gare punti 3,00
oltre 60 gare punti 4,00
a) alle società, polisportive e associazioni sportive sponsorizzate, il
totale del punteggio attribuito per effetto dell’applicazione dei
criteri di cui al punto a) e b), viene ridotto alla metà.(Per
sponsorizzazione si intende la pubblicità fatta dalle società sportive a
favore di un marchio, di una ditta, di una insegna o di una qualsiasi
attività commerciale, industriale, artigianale, ecc., per il
perseguimento di un fine economico nel mercato.)
Per stabilire l’entità del contributo da assegnare ad ogni società le
risorse a disposizione per tale finalità saranno divise per il punteggio
complessivo attribuito alle richiedenti, il quoziente così ottenuto
verrà moltiplicato per il totale dei punti per ciascuna società. La
concessione del contributo di cui al presente comma è subordinata alla
presentazione da parte dei soggetti interessati delle necessarie istanze
a cui andranno allegati lo statuto (o verbale di variazione di quello
già depositato presso gli uffici comunali), numero degli atleti
tesserati e dichiarazione dell’attività svolta rilasciati dalle
federazioni o dagli enti di promozione a cui le società sono affiliate.
6.4 Per le manifestazioni artistiche, culturali e sportive che oltre ai
benefici finanziari, godano di agevolazioni relative alla concessione
gratuita od agevolata di beni e/o servizi comunali, i costi sostenuti
dall’Amministrazione Comunale saranno considerati nel totale complessivo
del contributo finanziario concesso.
Per la stessa iniziativa le associazioni culturali e sportive non
potranno ricevere più di benefici finanziari da diversi settori o organi
dell’Amministrazione Comunale.
6.5 In casi eccezionali, in considerazione di ingenti spese sostenute
dalle associazioni e società, potranno essere concessi contributi
straordinari per l’attività ed iniziative.
7. A conclusione dell’attività o dell’iniziativa ovvero della
manifestazione sportiva, e comunque non oltre novanta giorni dalla data
predetta, il soggetto beneficiario deve presentare:
- a) relazione dell’attività svolta;
- b) consuntivo delle spese sostenute relativamente al contributo
concesso dall’Amministrazione Comunale, corredato da idonea
documentazione (fatture, ricevute fiscali, borderaux ecc.);
- c) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi
da altri enti e istituzioni nonché sulle istanze di contributo già
presentate o che intende presentare ad altri enti e istituzioni;
- d) dichiarazione di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite
per l’iniziativa oggetto del contributo;
- e) dichiarazione relativa alla ritenuta del 4% a titolo di acconto
IRPEF o IRPEG sui contributi corrisposti ai vari soggetti.
Per le Associazioni e operatori culturali ovvero per le Associazioni,
Società Sportive, Enti di Promozione o soggetti che comunque operino in
ambito sportivo che abbiano usufruito dell’anticipazione del 50% del
contributo concesso, il saldo verrà corrisposto ad avvenuta
rendicontazione dell’intero importo e di quanto previsto ai punti
precedenti.
7.1 Le spese ammissibili sono così rappresentate:
Spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del
contributo, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi
immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di
svolgimento della manifestazione.
Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:
a) il fitto per l’utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di
locali, impianti o strutture:
b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o
strutture(addobbo, scenografie, opere grafiche, drappeggio, montaggio,
smontaggio, ecc.);
c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature
tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla
manifestazione;
d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione
(inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
e) le spese derivanti dai diritti d’autore;
f) eventuali premi e riconoscimenti;;
g) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri,
artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del
programma approvato;
h) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i
soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui
prestazione fa parte del programma approvato e sempre che non residenti
e la cui presenza alla manifestazione è ostacolata dalla lontananza
della località di provenienza o da necessità organizzative di gruppo
(es. trasporto gruppo artisti, ecc.), per le manifestazioni sportive
tali spese saranno ammesse esclusivamente per atleti(ed eventuali
accompagnatori), giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o
degli enti di promozione;
i) eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della
manifestazione, quando questo è affidato personalmente a elementi di
comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale (es.
regista, direttore di scena, attore, scrittore, presentatore,
coreografo, scenografo, ecc.) e le cui prestazioni sono richieste dal
tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;
j) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento
della manifestazione (da dettagliare e specificare); per le
manifestazioni sportive sono di diretta imputazione allo svolgimento
della manifestazione: tasse federali, spese per gli arbitri e ingaggi
degli atleti.
Documentazione ammissibile:
Compensi a persone:
a) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro
autonomo, arte o professione, iscritto o non in albi professionali, il
compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e,
pertanto, deve essere “fatturato” con IVA e assoggettato a ritenuta
d’acconto IRPEF a norma di legge;
b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un’attività di lavoro
autonomo, arte e professione (es. dipendenti, professori d’università,
ecc.) il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a
carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d’acconto IRPEF.
Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d’addebito che
indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;
c) Per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per
la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale
o sportivo è facente parte del programma approvato, i compensi sono
assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per
i residenti (es. l’occasionalità esclude l’applicabilità dell’IVA,
ecc.), ma la ritenuta è applicata nella misura del 20% a titolo di
imposta e, in ogni caso, la fattura o ricevuta deve riportare il codice
fiscale del beneficiario dell’importo.
d) Le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno
contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice
fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura,
qualità e quantità della prestazione.
e) Per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta
fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti.
f) Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente il
nominativo dei fruitori
g) Non sono ammissibili scontrini fiscali, auto - fatture, ricevute
generiche e non conformi e quant’altro non ritenuto ammissibile o non
osservante le presenti direttive.
Non sono ammissibili:
a) Le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
b) Ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.
c) Acquisto beni durevoli;
d) Compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto
beneficiario e organizzatore, fatta eccezione per specifiche prestazioni
professionali di carattere artistico, scientifico o di ricerca,
sempreché essi siano in possesso di idonei titoli e/o riconosciuta
professionalità per lo svolgimento delle stesse.Fanno altresì eccezione,
quando corrisposte ai soci non dirigenti(per dirigenti s’intendono
coloro che ricoprono cariche di presidente, vicepresidente, tesoriere,
segretario) le retribuzioni per compiti organizzativi legati alla
produzione di manifestazioni e in generale all’attuazione
dell’attività(per esempio disbrigo di pratiche SIAE, ENPLAS,
sbigliettamento ecc.).Ai dirigenti e soci può essere riconosciuto un
documentato rimborso spese;
e) Compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni
artistiche oppure di carattere specialistico che esulano dalla capacità
istituzionale e tecnico - organizzativa del soggetto beneficiario e
sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della
manifestazione, nonché sostenute previo esame di preventivi e di
tariffario.
8. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui
al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si
verifichi una delle seguenti condizioni:
a) non sia stata realizzata l’iniziativa per la quale il contributo era
stato accordato;
b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art.
7 in particolare per quanto attiene al consuntivo;
c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell’iniziativa. In
questo ultimo caso l’accertamento dell’esecuzione delle iniziative in
forma ridotta può consentire l’erogazione di un contributo ridotto
rispetto a quello inizialmente stabilito.
Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o
integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente
comma, si darà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge,
della somma erogata.
9. La concessione del Teatro Civico e delle sale comunali e degli
impianti sportivi è disposta per iniziative, manifestazioni, spettacoli
di significativa importanza culturale, sportiva e sociale secondo i
criteri di cui al presente provvedimento e alle seguenti condizioni:
a) l'Amministrazione Comunale, in dipendenza della concessione dell'uso
delle strutture su citate non assume alcuna responsabilità - né diretta,
né indiretta - per danni a persone o cose. Le spese per danni comunque
subiti dai locali, arredi e attrezzature sono a carico del
concessionario che dovrà prestare idonea garanzia mediante polizza
assicurativa.
b) Sono del pari a carico del concessionario le tariffe per l’uso
giornaliero del teatro e delle sale nonché tutti gli oneri relativi
all'allestimento dello spettacolo, del servizio di vendita dei biglietti
ed al servizio di vigilanza all'interno del teatro.
c) Sono del pari a carico del concessionario le tariffe per l’uso degli
impianti sportivi nonché tutti gli oneri relativi all'allestimento della
manifestazione, del servizio di vendita dei biglietti ed al servizio
medico se richiesto da particolari norme nonché tutti gli adempimenti
per l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni(polizia
amministrativa, ordine pubblico e servizio vigilanza antincendio).
d) .Quando la situazione lo renda necessario od opportuno, potranno
essere introdotte nel provvedimento di concessione dell'uso dei beni
condizioni aggiuntive a carico del concessionario che rafforzino le
garanzie contro il rischio di danni a persone e cose.
La concessione di impianti sportivi(ivi comprese le palestre
scolastiche) per l’attività di preparazione fisica ed allenamento è
disposta nell’osservanza dei criteri e delle procedure previsti dal
regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali. Le tariffe per
l’uso del Teatro Civico procedure, delle sale comunali e degli impianti
sportivi verranno stabilite annualmente dalla Giunta Municipale. Non
potranno usufruire della concessione del Teatro Civico, delle sale
comunali e degli impianti sportivi coloro che risultino debitori nei
confronti dell’Amministrazione Comunale per l’utilizzo, in periodi
precedenti, di tali immobili.
10. E' concesso il patrocino del Comune alle attività, iniziative e
manifestazioni, che siano ritenute di rilevante importanza per lo
sviluppo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia e del
benessere complessivo della collettività:
Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il
patrocinio del Comune potranno essere disposte:
a) la concessione gratuita di beni e servizi comunali compresi quelli
detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività,
iniziative e manifestazioni patrocinate;
b) la riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi di
legge.
I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa
assistita dal patrocinio del Comune.
11. La concessione di beni e servizi, a qualunque titolo rilasciata, può
essere in qualunque tempo sospesa o revocata, anche in corso di
utilizzazione, per uso improprio, per motivi di pubblico interesse o per
causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di
legge e di regolamento.
Con la notificazione del provvedimento gli organizzatori sono tenuti
all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere,
senza diritto per i medesimi al alcun indennizzo o risarcimento.