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REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

CAPO I - FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento disciplina e adegua l’applicazione nel Comune di Sassari dei principi contabili generali stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono all'amministrazione economico-finanziaria del Comune, finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio comunale, ovvero mutazioni qualitative e quantitative del patrimonio.
3. A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.
 

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CAPO II - DELLA PROGRAMMAZIONE

  1. La generale attività posta in essere dal Comune è orientata al ciclo della programmazione, gestione, controllo, rendiconto.
2. Gli strumenti rappresentativi della programmazione del Comune sono:
a) il programma di mandato;
b) la relazione previsionale e programmatica;
c) il bilancio pluriennale di previsione;
d) il bilancio annuale di previsione.
 

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1. Il Consiglio Comunale recepisce il programma elettorale del Sindaco attraverso la deliberazione delle linee programmatiche del mandato.
2. Entro sei mesi dalla deliberazione di cui al comma precedente, il Consiglio, su proposta della Giunta, delibera il piano generale di sviluppo che traduce le linee programmatiche in obiettivi di mandato, azioni e tempi di intervento.
 

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1. La relazione previsionale e programmatica deriva il suo contenuto direttamente dal programma di mandato e, pertanto, rappresenta la fonte principale della programmazione comunale.
2. I programmi e gli eventuali progetti rappresentano il riferimento principale del controllo strategico.
3. Il Settore Politiche Finanziarie, Bilancio e Tributi provvede alla verifica della compatibilità dei programmi con le previsioni del bilancio pluriennale.
4. Qualora l’attività amministrativa imponga scelte difformi da quelle indicate nella relazione, il Consiglio Comunale, su iniziativa del Sindaco, apporta le relative variazioni ai programmi.
 

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1. Il bilancio pluriennale rappresenta la programmazione delle risorse finanziarie nel periodo corrispondente a quello rappresentato nella relazione previsionale e programmatica.
 

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1. Il bilancio di previsione rappresenta la programmazione delle risorse finanziarie nell’esercizio.
 

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1. Il piano esecutivo di gestione affida la gestione di tutte le fasi dell’entrata e di tutte le fasi della spesa ai dirigenti di settore.
2. Tutte le entrate e tutte le spese incluse nel bilancio sono comprese nel piano esecutivo di gestione.
3. Tutte le entrate e tutte le spese incluse nel bilancio possono essere realizzate esclusivamente attraverso il piano esecutivo di gestione.
4. Gli obiettivi contenuti nel piano esecutivo di gestione sono correlati ai centri di costo.
 

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1. Entro il mese di settembre la Giunta stabilisce la politica generale delle entrate proprie e i macro-obiettivi del periodo, tenuto conto degli impegni pluriennali e delle spese indispensabili.
2. Il Direttore Generale definisce i programmi della relazione previsionale e programmatica ed il relativo contenuto sulla base degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Entro il 15 ottobre i dirigenti dei settori formulano al Direttore Generale e al Dirigente del Settore Politiche finanziarie le relative proposte, sottoscritte dagli Assessori competenti e coerenti con gli indirizzi di cui al comma 1, comprendenti:
• le entrate che si prevede di realizzare nel periodo di riferimento del bilancio pluriennale per ciascun capitolo;
• la spese che si ritiene di dover impegnare nel periodo di riferimento del bilancio pluriennale per ciascun capitolo.
4. Le proposte di cui sopra devono avere la caratteristica della veridicità nel senso che la loro motivazione deve fare riferimento a situazioni oggettive, per le entrate e le spese consolidate, agli impegni assunti, a quelli in via di assunzione per procedure decisionali in corso e ad avvenimenti ragionevolmente prevedibili.
5. Entro il termine di cui al comma 1, gli enti partecipati dal Comune trasmettono il bilancio dell’ultimo esercizio chiuso e la bozza del proprio bilancio preventivo, accompagnato da una relazione illustrativa.
6. Qualora le proposte formulate ai sensi dei commi precedenti non siano compatibili con gli equilibri di bilancio ovvero non siano pervenute, la Giunta, entro quindici giorni, dispone le misure correttive necessarie.
 

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1. Entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo 8, il Dirigente del Settore Personale predispone i seguenti documenti:
a) l'elenco contenente, per ciascun servizio, l'indicazione del personale dipendente, sulla scorta del numero dell'unità in servizio a qualsiasi titolo, e la relativa spesa annuale; l'elencazione dei posti vacanti da ricoprire in relazione alle procedure selettive avviate e l'elenco dei collocamenti a riposo. I riflessi finanziari devono essere calcolati considerando anche gli aumenti economici maturati e quelli che matureranno nei tre anni seguenti per accordi di lavoro già definiti;
b) programmazione triennale delle assunzioni con l’evidenza delle maggiori spese previste;
c) l’elenco dei contratti d'opera, anche di prestazione d'opera intellettuale, limitatamente a quelli di durata superiore all'esercizio in corso;
d) l’elenco dei contratti di durata superiore all'esercizio in corso, relativi ad assunzioni a tempo determinato del direttore generale e dei soggetti assunti extra organico;
e) l’elenco dei contratti di durata superiore all'esercizio in corso, relativi a collaborazioni esterne di cui il Comune si avvale;
f) l’elenco delle pensioni ad onere ripartito con l'indicazione della quota a carico del Comune.
2. Per ciascun rapporto compreso negli elenchi b), c) e d) sono precisati gli estremi del contratto, la natura e la durata della prestazione, i corrispettivi lordi dovuti ed il servizio o l'organo che utilizza il rapporto stesso.
 

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1. Entro il 30 settembre il responsabile del piano triennale delle opere pubbliche comunica al Settore Politiche finanziarie il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio.
2. La comunicazione è distinta per opere di manutenzione, opere di recupero del patrimonio pubblico, completamento di lavori già iniziati ed esecuzione di nuove opere con l'indicazione, per ciascuna, degli elementi attinenti al piano finanziario complessivo e di settore.
3. Entro lo stesso termine, i dirigenti di settore predispongono la proposta di deliberazione delle tariffe da applicare per i servizi da erogare con l'indicazione dei corrispondenti tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
4. Entro lo stesso termine, il Settore competente predispone la proposta di deliberazione di cessione delle aree e fabbricati.
5. Entro lo stesso termine, il Dirigente del settore Politiche finanziarie, bilancio e tributi predispone la proposta di deliberazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi comunali.
 

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1. Entro il mese di novembre, il Settore Politiche Finanziarie predispone la bozza integrale dello schema di bilancio e dei suoi allegati.
2. Entro la stessa data il Settore predispone, su proposta del Direttore generale, anche la bozza del piano esecutivo di gestione limitatamente ai capitoli di entrata e di spesa.
 

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1. Lo schema di bilancio, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli altri allegati sono depositati, entro il decimo giorno antecedente la sessione consiliare del bilancio, presso il Settore Affari Generali a disposizione dei membri del Consiglio e dei cittadini sino al giorno antecedente l'inizio della discussione consiliare.
2. Al bilancio è altresì allegata una relazione della Giunta che illustra le principali scelte sulle quali sono basati i documenti di programmazione.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale richiede previamente il parere del Collegio dei Revisori dei conti esclusivamente sugli emendamenti che riguardano: opere pubbliche e investimenti in genere, indebitamento, applicazione dell’avanzo di amministrazione, modifica delle aliquote e delle tariffe, investimenti finanziari; per tutte le altre materie è facoltà del Presidente del Consiglio richiedere il parere al Collegio.
 

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1. A cadenza semestrale, la Giunta trasmette all'organo consiliare l’elenco dei prelevamenti dal fondo di riserva unitamente ad una breve relazione nella quale sono analizzate le esigenze straordinarie di bilancio e le insufficienze che si sono manifestate nelle dotazioni degli interventi di spesa, sia ai fini della gestione in corso sia nella prospettiva delle future gestioni.
 

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1. Annualmente è disposto un accantonamento all’intervento quota annuale fondo svalutazione crediti per un importo pari allo 0,50% delle entrate proprie correnti previste inizialmente nel bilancio annuale.
2. I suddetti accantonamenti affluiscono al fondo svalutazione crediti fino a costituirne una dotazione pari al 5% del totale dei residui attivi delle entrate proprie correnti.
3. Il fondo vincola una quota parte dell’avanzo di amministrazione ed è utilizzato per compensare gli effetti dell’eventuale cancellazione di residui attivi disposta con il rendiconto.
4. Su proposta del responsabile del servizio finanziario, il fondo può essere ulteriormente integrato vincolando un ulteriore quota dell’avanzo di amministrazione, in relazione a residui attivi di dubbia esigibilità e di importo consistente, tale che la cancellazione degli stessi possa determinare gravi squilibri.
5. La quota di fondo svalutazione crediti non utilizzata per la compensazione di cui al comma 3 permane nell’avanzo vincolato.
6. Il Consiglio comunale, qualora i residui di dubbia esigibilità vengano parzialmente o totalmente incassati, dispone, per pari importo, lo svincolo di quota parte del fondo e l’integrazione della quota dell’avanzo disponibile.
 

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1. Entro sessanta giorni dalla deliberazione del bilancio, la Giunta delibera un documento denominato “Bilancio per i cittadini” nel quale sono illustrati i contenuti del bilancio.
2. Tale documento, ispirato al principio della trasparenza dell’attività dell’Amministrazione, riclassifica le previsioni di bilancio con riferimento:
• ai progetti;
• ai destinatari;
• alle opere pubbliche.
Il documento integra le previsioni di competenza con i residui attivi e passivi al fine di garantire una completa lettura degli interventi programmati.
3. Il “Bilancio per i cittadini” rappresenta il momento iniziale del ciclo di comunicazione alla città e, pertanto, è collegato al “Rendiconto per i cittadini” di cui al comma seguente.
4. Entro sessanta giorni dalla deliberazione del rendiconto, la Giunta delibera un documento denominato “Rendiconto per i cittadini” nel quale sono illustrati i risultati dell’azione amministrativa del periodo, le eventuali difformità dei risultati raggiunti rispetto alla programmazione e le relative motivazioni.
5. Tale documento, ispirato anch’esso al principio della trasparenza dell’attività dell’Amministrazione, è collegato al “Bilancio per i cittadini” attraverso le medesime classificazioni delle entrate e delle spese adottate.
6. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 4, la Giunta individua le modalità di divulgazione del documento.
 

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CAPO III - DELLA GESTIONE

  1. Le variazioni di bilancio possono essere proposte per iniziativa del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale, dei dirigenti e devono essere coerenti con i programmi della relazione previsionale e programmatica.
2. Le proposte di variazione al bilancio avanzate dai dirigenti possono essere originate:
a. da nuove, minori o maggiori previsioni di accertamenti di entrate;
b. da minori previsioni di impegni di spesa o da sopravvenute esigenze di spesa successive all’adozione degli atti di programmazione.
3. Nei casi di cui alla lettera a. del precedente comma, il Dirigente responsabile dell’entrata comunica tempestivamente al Sindaco, all’Assessore alle Finanze, al Direttore Generale e al Dirigente del Settore Politiche finanziarie la causa e l’importo dell’evento modificativo delle previsioni.
4. Nei casi di cui alla lettera b. del secondo comma precedente, il Dirigente propone tempestivamente al Sindaco, all’Assessore alle Finanze, al Direttore Generale e al Dirigente del Settore Politiche finanziarie la variazione delle dotazioni finanziarie indicando le motivazioni e, nel caso di richiesta di maggiori stanziamenti, le modalità di reperimento delle risorse.
5. La mancata proposta al Consiglio da parte della Giunta o la mancata adozione da parte della Giunta stessa della variazione al bilancio proposta dai dirigenti entro il termine di trenta giorni equivale al rigetto della richiesta in quanto non compatibile con il programma amministrativo.
6. Le variazioni al bilancio determinano variazioni al piano esecutivo di gestione e, pertanto, possono comportare la rideterminazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti.
7. Le variazioni degli stanziamenti di spesa tra articoli dello stesso capitolo sono di competenza del dirigente responsabile di procedura, previa comunicazione al Direttore Generale.
8. Qualora si renda necessario dare copertura finanziaria a debiti fuori bilancio, a lavori di somma urgenza o mancata ratifica di variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta, il Consiglio può deliberare le necessarie variazioni di bilancio fino al 31 dicembre.
  1. Il piano esecutivo di gestione individua, per ciascun capitolo di entrata, i dirigenti responsabili di procedura che devono adottare i provvedimenti relativi all’accertamento e, eventualmente, al versamento.
2. I dirigenti di cui al primo comma verificano, in sede di riequilibrio della gestione e alla chiusura di ogni esercizio, i titoli giuridici che permettono la conservazione tra i residui attivi delle somme accertate e non riscosse.
3. Compete ai dirigenti di cui al comma precedente diramare con tempestività gli inviti e le diffide di pagamento ai debitori morosi, nonché istruire le pratiche per l’eventuale riscossione coattiva.
4. Gli incaricati della riscossione versano normalmente presso la tesoreria le somme riscosse a cadenza quindicinale.
5. Il Settore Politiche finanziarie provvede all’emissione delle relative reversali di incasso firmate dal Dirigente o dal funzionario da egli delegato.
  1. Il piano esecutivo di gestione individua, per ciascun capitolo di spesa, i dirigenti responsabili di procedura che devono adottare i provvedimenti relativi all’impegno e alla liquidazione.
2. Il Dirigente del Settore Politiche finanziarie, qualora accerti la regolarità contabile e la copertura finanziaria, appone il visto entro un termine non superiore a dieci giorni a decorrere dal ricevimento delle determinazioni.
3. Qualora il Dirigente del Settore Politiche finanziarie rilevi la irregolarità contabile o la non sussistenza della copertura finanziaria rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente, apponendovi la dicitura "non esecutivo" entro i termini di cui al comma 4, evidenziando, per iscritto, i rilievi che lo hanno indotto a non apporre il visto.
4. I dirigenti di cui al primo comma verificano, in sede di riequilibrio della gestione e alla chiusura di ogni esercizio, i titoli giuridici che permettono la conservazione tra i residui passivi delle somme impegnate e non pagate.
5. Il Settore Politiche finanziarie provvede all’emissione dei relativi mandati di pagamento firmati dal Dirigente o dal funzionario da egli delegato.
6. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di Economato solo per i casi previsti dal presente regolamento.
 1. Il sistema di contabilità consente la rilevazione dell'attività amministrativa del Comune, sotto l'aspetto:
• finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare per ciascuna risorsa, intervento e capitolo, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;
• patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
• economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.
  1. Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l'organo consiliare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura.
2. La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio è formulata dal Dirigente che ha la relativa competenza di spesa ed è sottoposta alla Giunta non oltre il decimo giorno successivo all’avvenuta conoscenza del debito stesso.
3. I provvedimenti di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio possono essere adottati durante il corso dell'intero esercizio.
  1. Il Dirigente del Settore Politiche finanziarie esprime il parere contabile previa verifica:
a) della sostenibilità della spesa che deriva dal provvedimento giuntale o consiliare;
b) del rispetto dell'ordinamento contabile degli Enti Locali ed in generale di tutta la normativa sulla contabilità pubblica;
c) di ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto;
d) della presunta capacità finanziaria dell'ente nel caso in cui ci si trova in presenza di provvedimenti che comportino spese future.
2. Il parere di cui al comma precedente deve essere reso non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della proposta.
3. Qualora la proposta di deliberazione possa determinare variazioni negative delle previsioni di entrata dell'ente, il parere contabile è subordinato all'indicazione dello stanziamento di spesa che si propone di ridurre contestualmente al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio.
4. L'organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducano a disattendere il parere stesso.
5. L’eventuale ininfluenza del parere di regolarità contabile è valutata dal Dirigente del Settore Politiche finanziarie.
 1. Il visto di regolarità contabile è apposto dal Dirigente del Settore Politiche finanziarie o dal funzionario da lui designato per iscritto sulle determinazioni di accertamento di entrata e di impegno di spesa dopo aver valutato la regolarità contabile dell'operazione con i criteri di cui all'articolo precedente e, inoltre, aver constatato che:
a. il ritmo degli accertamenti delle entrate del bilancio si mantiene adeguato, secondo la loro natura, alle previsioni contenute nel bilancio stesso;
b. in caso contrario, si sia provveduto ad adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione;
c. si sia provveduto, nel termine di legge, all'assunzione del provvedimento del riequilibrio della gestione nel caso in cui il consuntivo dell'esercizio precedente abbia chiuso con un disavanzo.
2. Il Dirigente del Settore Politiche finanziarie, fino all'attuazione dell'eventuale necessario provvedimento di riequilibrio del bilancio, è tenuto a limitare il visto sulle determinazioni in modo che il totale annuo della spesa corrente prevista in bilancio, comprensiva degli oneri continuativi e di quelli provenienti da leggi, contratti o sentenze, non ecceda l'ammontare delle entrate correnti di competenza effettivamente accertabili.
3. Il visto di regolarità contabile deriverà altresì dalla constatazione:
• dell’esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del piano esecutivo di gestione;
• della conformità dell’atto al piano esecutivo di gestione e della effettiva capienza dello stanziamento sul relativo capitolo o sull’intervento del bilancio pluriennale, a copertura dell’intera spesa per cui l’Amministrazione si obbliga con l’atto in esame;
• del rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell’Ente.
  1. E’ consentito il mantenimento a residuo di stanziamenti per spese di investimento finanziate con entrate proprie, a fronte dei quali non è intervenuta la deliberazione di approvazione del progetto preliminare, esclusivamente a seguito di atto ricognitivo della Giunta da adottare entro il 31 marzo dell’esercizio successivo. Con tale atto, la Giunta individua le opere, iscritte nel programma delle opere pubbliche, e costituisce vincolo di destinazione alle risorse accertate nell’esercizio precedente.
2. L’adozione dei progetti preliminari degli investimenti di cui al comma precedente deve avvenire entro l’anno successivo. Se alla chiusura dell’esercizio successivo l’obbligazione verso terzi non si è perfezionata o non siano state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori (pubblicazione del bando di gara), i relativi stanziamenti costituiscono economie che rifluiscono nell’apposito fondo vincolato dell’avanzo di amministrazione.
3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di investimenti.
4. I ribassi d’asta costituiscono economie di spesa e, come tali, concorrono al risultato di amministrazione.
  1. Le proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica sono dichiarate inammissibili rispettivamente dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco e non possono essere trattate fino a quando l’organo consiliare non provveda a modificare relazione stessa.
2. I casi di inammissibilità e improcedibilità delle proposte deliberative si configurano allorché esse contengano una o più delle seguenti incoerenze con la relazione previsionale e programmatica:
• contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica;
• mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di investimento nella relazione previsionale e programmatica;
• mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti della relazione previsionale e programmatica;
• mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto.
3. I criteri stabiliti nel presente articolo vanno tenuti presente in sede di parere tecnico e di regolarità contabile, sentita la struttura cui è attribuita la funzione del controllo di gestione.
 

CAPO IV - DEL CONTROLLO

1. L’attività amministrativa del Comune è costantemente indirizzata, nella realizzazione dei propri programmi, alla ricerca dei livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.
 

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1. Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.
2. Qualora in sede di controllo finanziario, dovessero evidenziarsi degli squilibri nella gestione della competenza o dei residui, entro sette giorni il Dirigente del Settore Politiche finanziarie è tenuto a darne comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Direttore Generale ed al Collegio dei Revisori dei conti, formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri.
3. Il Dirigente del Settore Politiche finanziarie, o suo incaricato, può procedere, in qualsiasi momento, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario, e comunque almeno una volta nel corso di ogni esercizio, alla verifica dei fondi esistenti presso ogni singolo riscuotitore ed al riscontro delle relative scritture contabili. Di ogni verifica si stendono verbali in triplice copia sottoscritti dagli intervenuti. Una copia viene mantenuta presso il riscuotitore, una presso il servizio finanziario e la terza inviata al Sindaco e al Segretario.
 

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1. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all’intera attività dell’ente, rivolto al perfezionamento e miglior coordinamento dell’azione amministrativa.
2. E’ controllo interno e concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa, finalizzato ad orientare l’attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l’ottenimento dei principali risultati programmati.
3. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell’azione amministrativa:
• coerenza rispetto ai programmi ed ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici dell’ente;
• compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
• adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
• efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle alternative disponibili;
• efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.
4. Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione sono impiegati dai dirigenti in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati.
5. La struttura di cui al 4° comma è autonoma sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione ed agisce in modo coordinato ed integrato rispetto al sistema informativo finanziario ed economico patrimoniale.
6. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
• predisposizione ed analisi dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento a opportuni e determinati oggetti di rilevazione;
• valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione intrapresa;
• elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai servizi ed ai centri di costo;
• elaborazione di report periodici riferiti all'attività complessiva dell'ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli settori, servizi o centri di costo o di singoli programmi e progetti.

 

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CAPO V - DELLA RENDICONTAZIONE


1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e la relazione della Giunta.
 

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1. L'Economo, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile interno incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione di beni, nonché, coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro il 28 febbraio di ciascun anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione d'obbligo, è allegato al rendiconto e con esso sottoposto all'organo consiliare.
 

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1. Entro il 30 marzo, i dirigenti di settore determinano, con proprio provvedimento, l’elenco dei residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio e la relativa motivazione.
2. La verifica delle ragioni del mantenimento in contabilità degli accertamenti di entrata è ispirata al principio della prudenza.
3. I residui passivi di parte corrente di esiguo ammontare o provenienti dal penultimo esercizio rispetto a quello corrente sono dichiarati insussistenti dal Dirigente del Settore Politiche finanziarie salvo diversa comunicazione da parte dei dirigenti responsabili di procedura.
 

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Articolo 30 bis – Cessione di crediti
Articolo 30 bis
Cessione di crediti
1. Il Comune può procedere alla cessione pro-soluto dei propri crediti di dubbia o difficile esigibilità, con esclusione di quelli aventi natura contributiva.
2. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, verranno individuati attraverso apposito provvedimento del responsabile del servizio finanziario, sulla base di dettagliata relazione dei responsabili dei settori cui i crediti sono correlati.
3. I crediti possono essere ceduti solo dopo avere esperito le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per la loro riscossione.
4. La limitazione di cui al comma 3 non si applica ai seguenti casi:
a. debitori irreperibili;
b. qualora non si ritenga economicamente conveniente, in relazione all’entità del credito ed alla figura del creditore, attivare un contenzioso legale di esito incerto;
c. crediti di valore nominale inferiore ad € 100,00.
 

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4. La resa del conto del Tesoriere e di quello degli agenti contabili interni forma oggetto di appositi verbali di consegna al Settore Politiche finanziarie da redigersi entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
5. Il Settore Politiche finanziarie procede alla verifica dei conti e della allegata documentazione dando conferma della regolarità e completezza oppure contestando carenze e irregolarità entro i successivi 30 giorni. A fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili interni formulano le controdeduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi dieci giorni.
6. All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, provvede il Settore Politiche finanziarie entro il 15 maggio, trasmettendo la documentazione e la proposta di deliberazione consiliare alla Giunta.
7. Entro la fine del mese di aprile, i dirigenti di settore elaborano la proposta di relazione al rendiconto della gestione e la trasmettono, sottoscritta dall’Assessore competente, alla Direzione Generale che a sua volta, entro il 15 maggio, ne cura la stesura dello schema coordinato e lo trasmette alla Giunta. La relazione è elaborata con riferimento ai programmi della relazione previsionale e programmatica.
8. La Giunta approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare, inoltrando gli atti all'organo di revisione entro il 20 maggio.
9. L'organo di revisione formula la relazione al Consiglio entro i successivi 20 giorni.
10. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'organo di revisione sono messi a disposizione del Consiglio Comunale entro il 10 giugno.
11. Dell'avvenuta approvazione del rendiconto il Servizio Finanziario da comunicazione al Tesoriere e agli agenti contabili interni.
 

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1. Entro il termine del mandato amministrativo, il Sindaco propone al Consiglio Comunale il rendiconto generale di fine mandato.
2. Il documento di cui al comma precedente è logicamente collegato al programma di mandato ed evidenzia il livello di raggiungimento degli obiettivi, l’efficacia delle azioni ed il rispetto dei tempi programmati.
 

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CAPO VI - DEL PATRIMONIO

  1. L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:
• la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
• il titolo di provenienza e gli estremi catastali;
• il valore calcolato secondo la vigente normativa;
• l'ammontare delle quote di ammortamento.
 

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1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:
• la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;
• il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
• la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
• lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico-sanitarie;
• le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
• l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;
• il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
• l'ammontare delle quote di ammortamento;
• gli eventuali redditi.
 

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1. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazione:
• il luogo in cui si trovano;
• la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
• la quantità e la specie.
• il valore;
• l'ammontare delle quote di ammortamento.
2. Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.
3. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.
4. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili e i mobili di valore individuale inferiore a € 500,00 ascrivibili alle seguenti tipologie:
• mobilio, arredamenti e addobbi;
• strumenti e utensili;
• attrezzature di ufficio.
5. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Patrimonio, su proposta del consegnatario.
 

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1. Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonché dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento della Giunta.
 

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1. Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario a cura del Dirigente del Settore Patrimonio.
2. E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
 

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 Il valore dei beni immobili è incrementato degli interventi di manutenzione straordinaria per ampliamento e ristrutturazione.
2. La valutazione è ridotta per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per decrementi determinati da fatti esterni alla gestione del bilancio.
3. Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o in mancanza sulla base di apposita perizia.
4. Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato al prezzo che compare sulla copertina o sull'involucro anche se pervenuto gratuitamente, o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o congruo.
 

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1. I beni patrimoniali sono ammortizzati in ragione del decremento di valore dovuto al loro utilizzo.
2. Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità di cui al primo comma i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore € 500,00. Ai fini dell’inserimento dei valori nel Conto Economico e nel Conto del Patrimonio, i beni di cui al presente comma si considerano interamente ammortizzati nell’esercizio della loro acquisizione.
3. In fase di prima applicazione, i beni mobili registrati acquisiti da oltre un quinquennio si considerano interamente ammortizzati.
 

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1. I beni mobili, esclusi i materiali ed oggetto di consumo, sono dati in consegna ai consegnatari che si identificano con i dirigenti di settore.
2. I beni costituenti l’arredamento di edifici di nuova costruzione o ristrutturati sono dati in consegna ai responsabili dei lavori fino alla consegna dei locali ai settori od uffici cui sono destinati.
3. I consegnatari, per ragioni di servizio e/o in relazione all’ubicazione dei beni, possono assegnare gli stessi a sub-consegnatari.
4. I consegnatari e i sub-consegnatari sono responsabili della corretta custodia dei beni loro affidati e sono tenuti a richiedere gli interventi di manutenzione volti a garantirne la buona conservazione ed il regolare funzionamento.
5. I consegnatari sono tenuti a riferire per iscritto al Settore Patrimonio sui fatti di differente utilizzo, spostamento, distruzione o perdita dei beni avuti in consegna.
6. I consegnatari non sono da ritenersi direttamente o personalmente responsabili per fatti dannosi riguardanti beni mobili avuti in consegna e successivamente affidati a dipendenti del Comune per ragioni di servizio, se non in quanto abbiano omesso di adottare, nella vigilanza, la diligenza che loro incombe.
7. Quando vi è sostituzione nella persona del consegnatario, al consegnatario subentrante viene fatta consegna dei beni mobili mediante verbale di consegna.
8. Il consegnatario è tenuto ad indicare colui che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
9. Si applicano le norme del presente regolamento a coloro che, pur non facendo parte dell’organico comunale, hanno in dotazione beni di proprietà del Comune a qualsiasi titolo.
10. Al termine di ogni anno, il consegnatario deve procedere ad una ricognizione dei beni mobili e comunicare al Settore Patrimonio le variazioni intervenute

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CAPO VII - DEL SERVIZIO DI TESORERIA

  1. Il Comune affida il servizio di Tesoreria ad una banca autorizzata a svolgere le attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante il ricorso ad asta pubblica per un periodo da un minimo di tre anni ad un massimo di dieci.
3. Il Tesoriere è agente contabile dell'Ente.
4. I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione di tesoreria.
 

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CAPO VIII - DELLA REVISIONE

  1. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei Revisori dei conti secondo le disposizioni di legge.
2. Il Collegio cessa dall’incarico per:
• scadenza del mandato;
• dimissione volontarie;
• ininterrotta impossibilità per un periodo superiore a tre mesi a svolgere l’incarico.
3. L'assenza immotivata di un componente a tre riunioni consecutive del Collegio comporta la decadenza dello stesso.
4. Sono causa di revoca per inadempienza del Collegio:
• la mancata presentazione della relazione al bilancio e al rendiconto;
• la mancata informazione al Consiglio di gravi irregolarità riscontrate nella gestione o di qualunque altra situazione che potrebbe pregiudicare la corretta gestione delle pubbliche risorse.
5. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per inadempienza, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni.
6. Il Collegio può dotarsi a proprie cura e spese di un segretario.
 

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1. Le richieste di acquisizione di parere del Collegio sono trasmesse al Presidente del Collegio a cura della Segreteria Generale.
2. Il Collegio dei Revisori consegna presso la Segreteria Generale, che provvede alla relativa archiviazione, i pareri e le relazioni richieste dalla legge o dall’Amministrazione entro il termine di otto giorni, ovvero di quindici giorni per la relazione al bilancio di previsione.
3. Abrogato
 

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1. Le sedute del Collegio di norma non sono pubbliche.
2. Previo precedente accordo, il Collegio può richiedere la partecipazione del Segretario, del Direttore Generale e dei dirigenti di settore.
3. Il Collegio si riunisce, di norma, in un ufficio messo a disposizione dal Comune.
4. Il Collegio può dotarsi di un proprio regolamento al fine di dettagliare il funzionamento ed i compiti di ciascun Revisore, secondo i principi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
 

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1. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con il Consiglio Comunale attraverso:
• la relazione ed il parere sulla proposta di bilancio di previsione ed i relativi allegati, evidenziando i contenuti meritevoli di particolare esame e approfondimento; la relazione, in particolare, esprime valutazioni in ordine alla struttura complessiva degli investimenti con particolare riguardo alle effettive capacità di copertura finanziaria delle spese correnti indotte e alle fonti di finanziamento individuate;
• il parere sulle gestioni di servizi da affidare a terzi, sui rapporti con le aziende speciali e sulle partecipazioni in società di capitali;
• iniziative di carattere consultivo e propositivo autonomamente individuate.
2. Il Presidente del Consiglio e le commissioni consiliari, ogni volta che lo ritengano necessario, previa comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima, possono adire il parere del Collegio dei Revisori sulle materie aventi natura o riflessi economico-finanziari. Il Presidente del Consiglio o le commissioni possono richiedere pareri o sollecitare osservazioni e proposte, anche in forma scritta, tese a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nonché ad ottenere il miglioramento dei tempi e dei modi dell'azione amministrativa.
 

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CAPO IX – DEL SERVIZIO ECONOMALE

  1. Il servizio di economato è collocato nel Settore Politiche finanziarie.
2. L’economato provvede alle spese minute d’ufficio necessarie a soddisfare i fabbisogni correnti e di non rilevante ammontare dei vari servizi del Comune di Sassari.
3. Al servizio di economato è preposto quale responsabile un dipendente appartenente alle categoria D, denominato Economo Comunale, nominato dal Dirigente del Settore Politiche finanziarie.
4. In caso di assenza dal servizio l’economo può essere sostituito da altro dipendente appartenente alla categoria D.
 

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1. Per far fronte ai pagamenti è costituito in bilancio un apposito stanziamento, reintegrabile durante l’esercizio, da utilizzare mediante anticipazioni periodiche.
2. Il Dirigente del Settore Politiche finanziarie attribuisce all’economo il fondo di anticipazione con apposita determinazione.
3. L'ammontare massimo delle anticipazioni per ogni mese è fissato in € 30.000,00 (trentamila/00). Sono fatte salve eventuali anticipazioni per esigenze straordinarie finalizzate, autorizzate con uno specifico provvedimento e soggette ad obbligo di rendicontazione
4. L'Economo è responsabile delle somme a lui assegnate fino a quando non abbia ottenuto il discarico del rendiconto.
 

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1. L'economo, previa specifica determinazione assunta dai dirigenti di settore per la costituzione dei rispettivi fondi economali, nei limiti massimi dell'anticipazione economale, può provvedere al pagamento delle spese urgenti, imprevedibili e non programmabili o che, per fondate e motivate ragioni, debbano essere regolate con immediatezza senza arrecare danno all’ente.
2. La spesa autorizzata può riguardare:
a) spese per cancelleria, stampati, modulistica e materiali di consumo;
b) spese per acquisizione, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, locali e impianti di pubblici servizi;
c) spese postali e telegrafiche e per acquisto di valori bollati;
d) spese per l'abbonamento e l'acquisto di bollettini, gazzette, giornali, libri, pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili;
e) spese per acquisto di coppe, targhe, medaglie e trofei;
f) spese per copie eliografiche, fotocopie e simili;
g) spese di facchinaggio e trasporto di materiali e altro;
h) spese per l'immatricolazione e la circolazione degli automezzi comunali ed altre tasse, diritti e tributi vari da corrispondersi con immediatezza;
i) spese per la stipulazione, registrazione, trascrizione e voltura di contratti, visure, notifica e trascrizione di atti e provvedimenti;
j) spese per la partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio di amministratori e dipendenti;
k) spese per indennità di missione, viaggio e trasferte di amministratori ed anticipazioni ai dipendenti;
l) spese per le pubblicazioni obbligatorie per legge di avvisi dell'ente;
m) spese per cerimonie, onoranze e funzioni di rappresentanza varia ricorrenti o casuali;
n) canoni di abbonamenti audiovisivi;
o) spese per il rimpatrio degli indigenti;
p) spese per contributi agli indigenti nel limite massimo di € 500,00;
q) spese urgenti per i servizi effettuati per conto dello Stato e della Regione in dipendenza di obblighi posti dalle leggi vigenti;
r) spese per accertamenti sanitari per il personale dell'ente.
3. Il limite alle spese di cui alle lettere da a) a g) del comma precedente non può eccedere il limite di € 200,00 per singolo acquisto.
 

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1. Per la regolarità del servizio e per consentire ogni opportuna verifica, l'economo deve tenere aggiornati i seguenti libri contabili:
• giornale di cassa nel quale dovrà registrare in entrata le anticipazioni ricevute e in uscita i pagamenti affrontati;
• mastro, al fine di registrare i pagamenti distinti per ciascun capitolo;
• bollettario dei buoni d'ordine e dei pagamenti;
• registro dei rendiconti.
 

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1. Ogni qualvolta è esaurita l'anticipazione e comunque alla fine di ciascun mese, l'economo deve presentare il rendiconto delle spese effettuate sull'anticipazione ricevuta al fine di ottenere il "discarico" e successivamente il reintegro.
2. Il rendiconto deve dare dimostrazione dell'entità delle somme amministrate, individuando distintamente il fondo di anticipazione mensile, i pagamenti in ordine cronologico, il saldo a credito o debito dell'economo. Ad esso devono essere allegati i buoni d'ordine e le quietanze rilasciate dai creditori.
3. Il Dirigente del Settore Politiche finanziarie, riconosciuto regolare il rendiconto, provvede al rimborso delle somme pagate dando legale discarico delle somme rendicontate.
4. L'economo entro il 31 dicembre di ciascun anno presenta il rendiconto del mese di dicembre e versa alla Tesoreria Comunale la residua anticipazione non utilizzata. A tal fine viene emessa una reversale a carico dell'Economo con imputazione nell'apposito capitolo dei servizi per conto terzi.
5. Il saldo cassa economale al 31dicembre deve essere di importo zero.
 

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CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite dalla legge e sostituisce integralmente la precedente regolamentazione in materia.
 

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