REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI
Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero, qualora si renda necessario rinnovare le stesse durante il mandato, entro i termini di scadenza del precedente incarico.
Il sindaco, prima della scadenza del termine fissato per le nomine, dà
adeguata pubblicità, mediante avviso pubblicato su due quotidiani locali
e via internet, degli incarichi da affidare e dei requisiti richiesti.
Le proposte di candidatura, unitamente ai curricula professionali, devono
pervenire al Comune entro il termine indicato nell'avviso.
La Conferenza dei Capi - gruppo, sulla base delle proposte di candidatura
pervenute, dopo aver verificato l'assenza di cause di impedimento, formula
le proposte di nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende
ed Istituzioni, in numero almeno pari al doppio degli incarichi da ricoprire.
Le proposte di nomina, unitamente ai curricula professionali ed alle dichiarazioni
di assenza di cause di impedimento, devono essere trasmesse al Sindaco non
oltre il decimo giorno antecedente il termine fissato per le nomine.
Il Sindaco, sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Capi
- gruppo, provvede alla nomina dei rappresentanti del Comune.
Qualora la Conferenza dei Capi - gruppo non abbia fatto pervenire le proposte
di nomina nel termine indicato ovvero le abbia formulate in numero inferiore
a quello previsto, è facoltà del Sindaco procedere indipendentemente dall'acquisizione
delle stesse.
Il provvedimento di nomina deve essere notificato, entro 3 giorni dall'adozione,
all'interessato, ai precedenti rappresentanti, ed alla Presidenza del Consiglio
comunale, perché ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni devono possedere una comprovata competenza e professionalità in relazione all'attività svolta dall'Ente, Azienda o Istituzione, derivante da specifica attività di studio ovvero da specifiche esperienze professionali presso Enti ed Aziende, pubblici o privati.I requisiti di competenza e professionalità devono essere dichiarati e documentati mediante curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, e relative certificazioni.
Costituiscono cause di impedimento alla nomina in qualità di rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, oltre quelle espressamente
previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti:
aver riportato condanna definitiva o essere sottoposti a procedimento penale
per delitti non colposi ovvero risultare destinatari di provvedimento, anche
non definitivo, di misura di prevenzione;
mancanza dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale;
ricoprire altro incarico in Enti, Aziende o Istituzioni in cui il Comune
ha propri rappresentanti ovvero aver ricoperto lo stesso incarico per due
volte;
essere componente o impiegato di organismi preposti alla vigilanza o al
controllo dell'Ente, Azienda o Istituzione presso il quale deve avvenire
la nomina o la designazione;
essere componente o impiegato di organi consultivi dell'Ente, Azienda o
Istituzione presso il quale deve avvenire la nomina o la designazione;
essere titolare, amministratore, socio illimitatamente responsabile, dipendente
con poteri di rappresentanza e coordinamento in imprese esercenti attività
concorrenti o comunque connesse a quelle dell'Ente, Azienda o Istituzione
presso il quale deve avvenire la nomina o la designazione;
Il candidato deve presentare una dichiarazione sottoscritta attestante l'assenza
di condizioni di impedimento alla nomina.La nomina avvenuta in violazione
delle condizioni di impedimento è nulla. La nullità è accertata e dichiarata
dal Sindaco attraverso il procedimento di cui all'art. 8 del presente provvedimento
I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni possono
essere revocati nelle seguenti ipotesi
inosservanza degli indirizzi sull'attività gestionale formulati dal consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 32, co.2, lett. h, L. 08.06.1990, n. 142;
inosservanza delle direttive formulate dal Sindaco in relazione all'attività
amministrativa e gestionale ovvero comportamenti tali da far venir meno
il necessario rapporto di corresponsione fiduciaria con l'Amministrazione
comprovata incapacità professionale con riferimento alla correttezza amministrativa
e alla efficienza della gestione
sottoposizione a procedimento penale per delitto non colposo ovvero provvedimento
non definitivo di misura di prevenzione.
I rappresentanti del Comune cessano dall'incarico ricoperto dal momento
della notifica del provvedimento di revoca.
La revoca è disposta dal Sindaco, previa contestazione e contraddittorio
con l'interessato.
La contestazione deve essere effettuata dal Sindaco entro 5 giorni dal verificarsi
della causa di revoca ovvero dalla sua notizia. Con l'atto di contestazione
può essere disposta la sospensione cautelativa dell'interessato.
I rappresentanti del Comune, entro 5 giorni dalla contestazione, possono
presentare memorie scritte e documenti a discolpa.
Il Sindaco, entro i 5 giorni successivi, dispone, con provvedimento definitivo,
la revoca dell'incarico ovvero l'archiviazione del procedimento di revoca.
Il provvedimento deve essere notificato, entro 3 giorni dall'adozione, all'interessato
ed alla Presidenza del Consiglio comunale, perché ne dia comunicazione al
Consiglio nella prima seduta utile.
I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni decadono
dall'incarico ricoperto nelle seguenti ipotesi
scadenza del mandato elettorale del Sindaco
sentenza di condanna, passata in autorità di cosa giudicata, per delitti
non colposi ovvero provvedimento definitivo di misura di prevenzione
destituzione da pubblico impiego
mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive
dell'organo collegiale di cui fanno parte.
Nell'ipotesi sub a) i rappresentanti del Comune cessano dall'incarico ricoperto
dal momento della nomina dei nuovi rappresentanti.
Nelle ipotesi sub b), c) e d) i rappresentanti del Comune cessano dall'incarico
ricoperto dal momento della notifica della dichiarazione di decadenza.
La decadenza, salva l'ipotesi di scadenza del mandato elettorale, è accertata
e pronunciata dal Sindaco, previa contestazione e contraddittorio con l'interessato.
La contestazione deve essere effettuata dal Sindaco entro 5 giorni dal verificarsi
della causa di decadenza ovvero dalla sua notizia. Con l'atto di contestazione
deve sempre essere disposta la sospensione cautelativa dell'interessato.
I rappresentanti del Comune, entro 5 giorni dalla contestazione, possono
presentare memorie scritte e documenti a discolpa.
Il Sindaco, entro i 5 giorni successivi, dichiara, con provvedimento definitivo,
la decadenza dall'incarico ovvero la non sussistenza della causa di decadenza.
Il provvedimento deve essere notificato, entro 3 giorni dall'adozione, all'interessato
ed alla Presidenza del Consiglio comunale, perché ne dia comunicazione al
Consiglio nella prima seduta utile.
In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, Il Sindaco provvede alle
nuove nomine e designazioni entro 45 giorni dall'evento ovvero dalla notizia
dello stesso, attraverso il procedimento di cui all'art. 2 del presente
provvedimento.